Condizioni generali di locazione di JOSEPH VÖGELE AG
Condizioni generali di locazione di XXXXXX XXXXXX AG
1. Ambito di applicazione
1.1 Tutte le offerte relative alla locazione di oggetti sono disciplinate esclusivamente dalle presenti Condizioni generali di locazione. Eventuali condizioni contrarie o divergenti del locatario non vengono riconosciute. Ciò vale anche nel caso in cui il locatore, pur a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del locatario, consegni l’oggetto della locazione a quest’ultimo senza riserve. Ogni eventuale deroga alle presenti Condizioni di locazione sarà efficace solo se confermata per iscritto dal locatore.
1.2 Le presenti Condizioni generali di locazione si applicano, senza ulteriore accordo specifico, anche a tutti gli analoghi rapporti commerciali futuri con lo stesso locatario.
1.3 Le forniture connesse a un montaggio in loco sono disciplinate anche dalle Condizioni generali di riparazione e montaggio del locatore.
2. Offerta e stipula del contratto
2.1 Le offerte del locatore non rivestono carattere impegnativo, salvo altrimenti espressamente indicato. I preventivi di spesa non sono vincolanti. Le prime offerte o i preventivi di spesa, salvo altrimenti concordati, vengono forniti gratuitamente. Il locatore si riserva, per ulteriori offerte o preventivi di spesa nonché per lavori di progettazione, di conteggiare un congruo compenso nel caso in cui non si pervenga a un contratto di locazione.
2.2 Un contratto di locazione si intende perfezionato solo dopo la conferma scritta del locatore. Anche modifiche, integrazioni o accordi accessori devono essere confermati per iscritto dal locatore.
2.3 I documenti formanti parte dell’offerta, come immagini, disegni o specifiche di peso e misura, hanno mero carattere indicativo, salvo che siano stati espressamente indicati come vincolanti.
2.4 Il locatore si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti di autore relativi a immagini, disegni, preventivi di spesa, calcoli e altra documentazione. Questi non potranno essere resi accessibili a terzi senza il previo espresso consenso scritto del locatore e dovranno essere restituiti immediatamente a quest’ultimo,
(i) nel caso in cui non venga perfezionato alcun contratto di locazione, oppure
(ii) sia stata data completa esecuzione al contratto di locazione.
2.5 Nel caso in cui il locatore conceda in prestito l’oggetto della locazione (ad es. dispositivo a scopo dimostrativo o sostitutivo) si applicano corrispondentemente le clausole del presente contratto di locazione.
3. Periodo della locazione
3.1 Salvo altrimenti concordato, la locazione ha inizio con la consegna al locatario (cfr. punto 8.1). A condizione che le parti contraenti non abbiano pattuito una fine precisa, locatario e locatore sono tenuti a concordare un periodo di base, che si calcola in giorni, settimane o mesi e il cui inizio coincide con la consegna o con il momento convenuto. Fatti salvi eventuali diversi accordi, il periodo di base è pari a un mese.
3.2 Nel caso in cui, al termine del periodo di base, l’oggetto della locazione non sia stato restituito al locatore, il contratto di locazione si rinnova automaticamente di una durata corrispondente al periodo di base, salvo che il contratto non venga disdetto tempestivamente entro la scadenza del periodo di base o di altri periodi di locazione successivamente rinnovati. La disdetta è tempestiva se perviene al locatore, nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in giorni, tre giorni, nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in settimane, una settimana e nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in mesi, un mese prima della scadenza del periodo di base.
3.3 La disdetta deve essere data per iscritto, senza specificarne i motivi.
3.4 Al termine del rapporto di locazione, il locatario è tenuto a restituire l’oggetto della locazione in buono stato, vale a dire, in particolare, pulito e completo. Esso deve essere restituito completo, vale a dire, comprensivo di tutti gli oggetti consegnati e gli arredi, pulito e senza danni.
3.5 Sono a carico del locatario eventuali difetti e danni arrecati
all’oggetto della locazione che esulino dalla normale usura e/o che siano stati causati da uso improprio.
3.6 Qualora il locatario continui a utilizzare l’oggetto della locazione dopo la risoluzione del contratto mediante disdetta, il rapporto di locazione non è da intendersi rinnovato. Non trova applicazione un
rinnovo tacito del rapporto di locazione. Qualora il locatario non
restituisca l’oggetto della locazione al termine del rapporto di locazione, per il periodo della ritenzione il locatore può esigere a titolo di risarcimento il canone concordato o, in mancanza, un canone in linea
con i prezzi di mercato in zona. Il locatario rinuncia sin d’ora, per qualsivoglia motivo, a un diritto di ritenzione.
3.7 Il tardivo pagamento da parte del locatario comporta l’applicazione di interessi moratori da parte del locatore. Il tasso di interesse moratorio è pari, per l’anno, al tasso base maggiorato di otto punti percentuali. Al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, il tass o base varia dei punti percentuali di cui la grandezza di riferimento è aumentata o diminuita dall’ultima variazione del tasso base. La grandezza di riferimento è il tasso di interesse dell’ultima operazione di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea precedente il primo giorno civile del semestre interessato. Il locatore potrà chiedere il risarcimento del maggior danno subito, documentandolo. Il locatario ha tuttavia il diritto di dimostrare che dal ritardo di pagamento sia derivato un danno minore.
3.8 Circostanze inficianti la solvibilità creditizia del locatario di cui il locatore venga a conoscenza hanno come conseguenza il pagamento immediato di tutti i crediti dovuti. In tal caso, il locatore può esigere un pagamento anticipato o il versamento di garanzie.
4. Canoni di locazione e relativo pagamento
4.1 Il canone di locazione viene calcolato in base al periodo di base convenuto (punto 3.1) in giorni, settimane o mesi. Il calcolo del canone di locazione si basa sul normale orario di lavoro mensile, vale a dire massimo 8 ore di impiego al giorno. Qualora, su questa base, il periodo di impiego calcolato dovesse essere superato presumibilmente o effettivamente di più del 5%, il locatore potrà adeguare il canone in base al periodo di impiego atteso o effettivo. Il locatario è tenuto a informare tempestivamente il locatore del maggiore utilizzo atteso o effettivo dell’oggetto della locazione.
4.2 Il canone di locazione si intende IVA di legge esclusa. Le parti contraenti intendono evitare inutili esborsi e violazioni delle normative fiscali e doganali. Pertanto, il locatario è obbligato, se necessario, a mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie. In ogni caso deve essere garantito che il locatore riceva l’intero canone di locazione senza deduzioni. Imposte, tributi o dazi sono a carico del locatario.
4.3 Nel canone di locazione non è inclusa l’usura delle parti soggette a usura. Il locatore è autorizzato a conteggiare al locatario i costi dell’usura in base all’utilizzo.
Come base di calcolo dei costi per l’usura delle parti soggette a usura si prendono i dati riportati nelle liste di controllo dello stato o in verbali analoghi. I costi vengono conteggiati in percentuale in funzione del prezzo di vendita effettivo delle parti soggette a usura, più le ore di lavoro eventualmente impiegate. Eventuali costi legati al funzionamento e alla riparazione dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione sono a carico del locatario.
4.4 Il locatore emette fatture per il canone di locazione. Il locatore è autorizzato a emettere fatture parziali durante il periodo di base. In caso di un periodo di locazione misurato in giorni o settimane, il locatore è autorizzato alla fatturazione a intervalli settimanali. Se il periodo di base è misurato in intervalli settimanali o mensili, il locatore può emettere una fattura parziale a intervalli mensili. L’ammontare delle fatture parziali è commisurato al periodo di riferimento.
4.5 Il locatore è autorizzato a richiedere pagamenti in acconto. Se il locatore esige un anticipo prima della consegna dell’oggetto della
locazione per il periodo di base, può rifiutarsi di restituire l’oggetto della locazione finché non percepisce detto pagamento.
4.6 Il canone di locazione è esigibile al più tardi 8 giorni dopo la data della fattura, senza deduzioni.
4.7 Il locatario ha diritto alla compensazione, trattenuta o riduzione del canone di locazione, qualora le sue contropretese risultino esecutive ai termini di legge o non contestabili dal locatore. Lo stesso vale anche nel caso in cui si facciano valere pretese di garanzia.
4.8 Il locatario si fa carico di eventuali diritti, importi e altri tributi che siano stati riscossi per la durata del contratto sulla base della locazione, del possesso o dell’uso. Ciò vale anche per ispezioni disposte dalle autorità. Qualora in questi casi il locatore dovesse essere chiamato a rispondere o a esporsi, il locatario è obbligato a rimborsare al locatore i costi.
4.9 Ritardi nella consegna dell’oggetto della locazione dovuti a forza maggiore e a eventi che ostacolano in misura sostanziale o rendono impossibile al locatore la consegna, come ad es. guerra, attacchi
terroristici, restrizioni all’importazione e all’esportazione, sciopero, serrata o disposizioni delle autorità, anche se riguardano i fornitori o subfornitori del locatore, autorizzano il locatario alla risoluzione del contratto di locazione, salvo altrimenti concordato. Il locatore comunicherà tempestivamente al locatario, nei limiti delle sue possibilità, l’inizio, la fine e la durata prevista delle circostanze di cui sopra.
4.10 Il locatore non è in mora se, nel rispetto del momento di consegna pattuito e per il periodo fino alla consegna dell’effettivo oggetto della fornitura, provvede a mettere a disposizione del locatario un oggetto sostitutivo che soddisfi sostanzialmente i requisiti tecnico-funzionali del locatario, assumendosi tutti i costi connessi alla messa a disposizione dell’oggetto sostitutivo.
4.11 Se il locatore è in mora e da questa circostanza al locatario deriva un danno, questi ha il diritto di esigere un risarcimento forfettario, pari, per ogni settimana piena di ritardo, allo 0,5%, ma nel complesso non superiore al 5% del valore della parte della prestazione complessiva che, a seguito del ritardo, non è stato possibile utilizzare a tempo debito oppure in conformità al contratto. Rimangono escluse ulteriori richieste di risarcimento del danno dovuto a mora.
5. Obblighi del locatario
5.1 Il locatario è obbligato
• a proteggere in ogni modo l’oggetto della locazione da sollecitazione eccessiva e a garantirne il regolare utilizzo, in particolare da parte da personale specializzato e qualificato;
• a provvedere alla manutenzione e alla cura dell’oggetto della locazione a proprie spese, a intervalli regolari, presso il
locatore o da parte di un terzo incaricato da quest’ultimo;
• a seguire le norme del locatore e/o del produttore dell’oggetto della locazione in materia di manutenzione, cura e uso;
• a effettuare a intervalli regolari secondo le prescrizioni standard (ad es. in un libretto di manutenzione) delle ispezioni presso il locatore o un terzo da questi incaricato, a proprie spese;
• a far eseguire al locatore o a un terzo da lui incaricato, a regola d’arte e a proprie spese, tutti i lavori di riparazione necessari per il mantenimento dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione, utilizzando ricambi originali – questa norma si applica corrispondentemente alle parti di usura – nonché
• a osservare e soddisfare tutte le norme amministrative e giuridiche connesse al possesso, all’uso o al mantenimento dell’oggetto della locazione.
Il locatario manleva il locatore da eventuali pretese di terzi risultanti dalla mancata osservanza, imputabile a colpa, di questi obblighi.
5.2 Su richiesta, il locatario deve concedere al locatore o al suo
incaricato accesso all’oggetto della locazione, in qualsiasi momento e previo accordo, durante i normali orari di apertura, per verificare l’uso e lo funzionalità dell’oggetto della locazione. Xxxxxxxx parte sostiene i costi a ciò direttamente o indirettamente connessi.
6. Sublocazione
6.1 Solo con il previo consenso scritto del locatore, il locatario è
autorizzato a sublocare l’oggetto della locazione a un terzo, a cedere i diritti derivanti dal presente contratto o a concedere diritti di qualsiasi tipo relativi all’oggetto della locazione.
6.2 Il locatario è tenuto a rappresentare la colpa di un terzo al quale abbia concesso in uso l’oggetto della locazione come propria ovvero a farla valere contro di sé.
6.3 Al sublocatore viene precisato che può acquistare l’oggetto della locazione solo con il consenso del proprietario (locatore). Sottoscrivendo il contratto di sublocazione, il sublocatario deve confermare per iscritto al locatore di essere a conoscenza dei rapporti di proprietà e della necessità del consenso da parte del locatore nel caso in cui abbia intenzione di acquistare l’oggetto della locazione. La cessazione del rapporto di sublocazione deve essere notificata tempestivamente al locatore dal locatario.
7. Pignoramento dell’oggetto della locazione e simili
7.1 In caso di disposizioni dall’alto, sequestri e simili, a prescindere dal fatto che questi avvengano su iniziativa di un’autorità o di un privato, il locatore è tenuto a specificare oralmente e per iscritto i rapporti di proprietà oltre che a informare tempestivamente il locatore di un tanto, consegnando tutta la documentazione necessaria.
7.2 Il locatario deve informare tempestivamente il locatore nel caso in cui venga presentata istanza di asta giudiziaria o di amministrazione giudiziaria dei terreni su cui insiste l’oggetto della locazione.
7.3 Il locatario assume i costi di tutte le misure volte all’eliminazione di simili interventi.
8. Trasferimento del rischio
8.1 La consegna avviene il giorno contrattualmente pattuito oppure il giorno della consegna effettiva, a seconda dell’evento che si verifica prima. Alla consegna del macchinario viene compilata una lista di controllo dello stato o un verbale di consegna per rilevare lo stato del macchinario. Il locatario si impegna a cooperare alla compilazione nell’ambito della consegna. A tale scopo, alla consegna sarà presente il locatario, un collaborazione da lui incaricato o un terzo. In caso contrario, il macchinario è da intendersi consegnato come verbalizzato dal locatore.
8.2 Il rischio del perimento e del deterioramento dell’oggetto della locazione si trasferisce al locatario con la consegna dell’oggetto della locazione. Equivale a consegna se il locatore si trova in mora di accettazione ai sensi dell’art 293 BGB.
Luogo della consegna (luogo di adempimento) è sempre lo stabilimento del locatore, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della locazione venga spedito dal locatore, portato dal locatore o da un terzo da lui incaricato nello stabilimento del locatario o nel luogo di impiego di quest’ultimo oppure venga ritirato dal locatario stesso o da un terzo da lui incaricato.
Equivale allo stabilimento del locatore se l’oggetto della locazione si trova prima dell’inizio della locazione o del trasferimento a un altro
luogo (ad es. nello stabilimento o luogo di utilizzo di un sublocatario o del produttore) e da lì viene spedito o consegnato dal locatore o da un’impresa associata o da un terzo da loro incaricato al locatario per l’utilizzo oppure il locatario o un terzo da lui incaricato ritira l’oggetto della locazione in un altro luogo.
8.3 Sono a carico del locatario i lavori di messa in funzione e di mantenimento dovuti al verificarsi di danni dopo il trasferimento del rischio al locatario. Ciò vale anche in caso di furto o altra perdita nonché perimento e deterioramento considerevole che non faccia apparire conveniente un intervento di riparazione . In tal caso il locatario deve
versare al locatore un indennizzo nell’ammontare del valore attuale dell’oggetto della locazione andato perduto.
8.4 Il trasferimento del rischio del locatario cessa non appena l’oggetto della locazione viene restituito nello stabilimento del locatore in occasione di o in esito alla risoluzione del presente contratto (giorno dell’effettiva restituzione).
Anche per quanto concerne la riconsegna, il luogo della consegna è sempre lo stabilimento del locatore, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della locazione venga spedito dal locatario, portato dal locatario o da un terzo da lui incaricato nello stabilimento del locatore o venga ritirato dal locatore stesso o da un terzo da lui incaricato.
Equivale allo stabilimento del locatore se il locatario, su precedente istruzione del locatore, spedisce o trasferisce l’oggetto della locazione in un altro luogo (ad es. il luogo di utilizzo di un locatario subentrante o di un acquirente) o se l’oggetto viene ritirato dal locatore o da un terzo incaricato presso il locatario e portato in un luogo diverso dallo stabilimento.
8.5 Qualora la spedizione ritardi o non venga effettuata a causa di circostanze non imputabili al locatore, il rischio viene trasferito al locatario dal giorno della segnalazione di disponibilità alla pronta consegna o alla presa in consegna.
8.6 Qualora il locatario incorra nella mora di presa in consegna o violi altri obblighi di cooperazione, il locatore ha il diritto di esigere il risarcimento del danno derivatogli, comprensivo di eventuali oneri aggiuntivi, in particolare quelli connessi alla ritardata presa in consegna.
9. Responsabilità del locatario
9.1 Il locatario risponde del rischio di esercizio derivante dall’oggetto della locazione.
9.2 A condizione che terzi avanzino pretese di risarcimento danni nei confronti del locatore o di un’impresa associata per lesioni o danni materiali, a prescindere dal fondamento giuridico, dovuti al rischio di esercizio derivanti dalla cosa locata, il locatario manleva il locatore nel rapporto interno da ogni pretesa e costo.
9.3 Qualora dovesse verificarsi un sinistro, indipendentemente da quale esso sia, il locatario è obbligato a fornire tempestiva notizia al locatore riguardo all’origine, alla portata e alle persone coinvolte e a mettergli a disposizione tutte le informazioni necessarie.
10. Responsabilità per vizi e risarcimento danni del locatore
Per tutte le pretese di risarcimento danni non disciplinate dal presente contratto – indipendentemente dal loro fondamento giuridico – in
particolare risarcimento di danni non causati all’oggetto della locazione, il locatore risponde solo
• in caso di dolo,
• in caso di colpa grave dell’organo o del dirigente del locatore,
• in caso di lesione colposa alla vita, all’integrità fisica e alla salute,
• in caso di vizi che il locatore abbia taciuto in mala fede o la cui assenza egli abbia garantito nell’ambito di una promessa di garanzia a parte,
• in caso di vizi dell’oggetto della locazione, a condizione che secondo la legge tedesca in materia di responsabilità da prodotto difettoso (Produkthaftungsgesetz) si risponda per lesioni e danni materiali a oggetti utilizzati da privati.
In presenza di violazione colposa di obblighi fondamentali del contratto, il locatore risponde anche in caso di colpa grave di personale non dirigente e in caso di colpa lieve, in quest’ultimo caso, limitatamente al danno tipico, ragionevolmente prevedibile.
Inoltre sono escluse ulteriori pretese, in particolare la responsabilità per danni conseguenti causati da vizi
11 Assicurazione RC macchinari e di esercizio
11.1 L’oggetto della locazione e il relativo esercizio devono essere assicurati.
11.2 L’assicurazione per i macchinari può essere sottoscritta previo accordo dal locatario o dal locatore.
Nell’ipotesi in cui le parti contraenti si accordino sul fatto che il locatario stesso provveda da sé ad assicurare i macchinari o le parti contraenti non siano addivenute ad alcun accordo, il locatario è obbligato a
sottoscrivere un’assicurazione per i macchinari (comprensiva del rischio di trasporto) al valore a nuovo, comprensiva di tutti i costi accessori a favore del locatore per la durata del periodo di locazione o per la durata della consegna contro tutti i rischi, inclusi incendio, danni elementari, vandalismo, furto, trasporto, ecc.
Il locatario cede sin d’ora al locatore i propri diritti presenti e futuri e le proprie pretese riguardo all’assicurazione per il macchinario derivanti dalle polizze assicurative per le quali ha assunto l’onere di assicurazione. Il locatore accetta la cessione.
L’assicurazione del locatore deve contenere le norme seguenti che l’assicuratore è tenuto a confermare:
• Il contraente/locatario non è autorizzato a disporre a proprio nome dei diritti spettanti al locatore dal contratto di assicurazione; autorizzato a disporre di questi diritti, in
particolare all’accettazione del risarcimento, è unicamente il locatore, e ciò anche nel caso in cui non si trovi in possesso del tagliando di assicurazione.
• Il contraente non può annullare l’assicurazione né ridurne l’importo e deve portarla avanti in maniera immutata fintanto che il locatore non autorizzi per iscritto una diversa procedura e il contraente non abbia trasmesso la
dichiarazione di consenso all’assicuratore, il che deve essere accaduto almeno un mese prima della scadenza per essere valido. Il locatore è autorizzato, ma non obbligato, al pagamento dell’importo di assicurazione esigibile.
11.3 Per quanto riguarda l’assicurazione RC per rischi di esercizio vale quanto segue:
Il locatario si impegna in ogni caso ad assicurare a proprie spese il rischio di esercizio derivante dall’oggetto della locazione (assicurazione RC).
11.4 Prima della consegna dell’oggetto della locazione il locatario è tenuto a dimostrare, mediante esibizione di una idonea conferma di assicurazione, che l’oggetto della locazione è assicurato contro i rischi di esercizio per l’intera durata contrattuale e, a condizione che il locatore sia obbligato alla stipula di un’assicurazione per i macchinari, contro i rischi del macchinario. La conferma di assicurazione necessaria deve contenere tutti i dati richiesti relativi al tipo, alla portata e alla durata dell’assicurazione.
La mancata o l’incompleta esibizione delle conferme di assicurazione alla consegna dell’oggetto della locazione autorizza il locatore a
trattenere l’oggetto della locazione fino all’emissione delle conferme di assicurazione ancora necessarie. Se il locatore non ricorre al diritto di ritenzione, il locatario è tenuto a esibire al locatore le conferme di assicurazione necessarie tempestivamente, al più tardi, però, entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla consegna dell’oggetto della locazione. Se la conferma di assicurazione non viene esibita, il locatore è autorizzato a stipulare, a spese del locatario, l’assicurazione d’obbligo. Fino all’esibizione della conferma dell’assicurazione ovvero fino alla stipula delle assicurazioni necessarie da parte del locatore a carico del locatario, quest’ultimo risponde – fatto salvo il punto 10 delle presenti condizioni di locazione – di tutti i danni, vale a dire anche quelli conseguenti, a prescindere dal motivo, che sono connessi alla mancata e qui promessa copertura assicurativa.
In caso di ritenzione, il locatore è autorizzato a esigere il canone di locazione pattuito con l’inizio del periodo di locazione.
11.5 In caso di danno il locatario deve sostenere eventuali franchigie derivanti dai rispettivi contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che l’assicurazione sia stata stipulata dal locatore o dal locatario.
11.6 In caso di reato commesso sull’oggetto della locazione (furto, eventualmente anche di singole parti, appropriazione indebita, danni materiali, ecc.) il locatario è tenuto immediatamente a sporgere denuncia all’autorità competente (procura, polizia) e a informare il
locatore senza indugio. Qualora sia impossibile restituire l’oggetto della locazione a causa del reato (in particolare in caso di furto o sottrazione indebita) e, a prescindere dal motivo, non sussista alcuna copertura assicurativa, in tutto o in parte, il locatario risponde allo stesso modo in maniera indipendente da colpa e deve risarcire al locatore il valore
attuale dell’oggetto della locazione al momento del furto o dell’appropriazione indebita. Per valore attuale si intende il valore dell’oggetto della locazione che il locatore deve spendere per acquisire un oggetto della locazione equivalente.
12. Risoluzione senza preavviso
Il locatore è autorizzato a risolvere il contratto di locazione senza preavviso se
• il locatario è in mora, in tutto o in parte, con un pagamento del canone o un altro pagamento concordato a parte, per più di 5 giorni bancari,
• il locatario non adempie agli obblighi di cui al punto 5,
• il locatario subaffitta l’oggetto della locazione a un terzo senza previo consenso scritto (punto 6),
• il locatario cede i diritti derivanti dal presente contratto a un terzo senza consenso oppure concede a un terzo diritti
relativi all’oggetto della locazione senza consenso del locatore,
• il locatario, senza il consenso del locatore, apporta modifiche all’oggetto della locazione di cui al punto 13,
• sono note circostanze fondamentali che compromettono l’adempimento del contratto da parte del locatario come ad es. sospensioni di pagamenti, protesti di cambiali, misure di esecuzione forzata o insolvenza.
13. Modifica dell’oggetto della locazione
Eventuali modifiche dell’oggetto della locazione, in particolare aggiunte, integrazioni ed espansioni, non possono essere apportate senza il consenso del locatore. Qualora siano state apportate modifiche con il consenso, il locatario, al termine del contratto di locazione, è tenuto a ripristinare lo stato originario a proprie spese.
14. Prescrizione
Tutte le pretese del locatario, per qualsivoglia motivo, si prescrivono in dodici mesi. Per pretese di risarcimento danni di cui al punto 10 si applicano i termini di legge.
15. Diritti relativi al software/protezione dei dati
15.1 Se l’oggetto della locazione comprende un software, al locatario viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, ivi compresa la documentazione riguardante l’utilizzo sull’oggetto della locazione destinato a questo scopo. È vietato l’utilizzo del software su più di un sistema.
15.2 Il locatario può riprodurre, elaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto nel codice sorgente solo entro i termini di legge. Il locatario si impegna a non rimuovere i dati del produttore, in particolare i simboli di copyright, ovvero a non modificarli senza il previo consenso scritto del locatore.
15.3 Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, incluse le copie, restano in capo al locatore e/o al fornitore del software. È vietato il conferimento di sublicenze o la trasmissione a terzi in qualsiasi forma.
15.4 Il locatore non risponde del software integrato o successivamente installato (anche sotto forma di upgrade o update), se il locatario utilizza in software in modo improprio. In particolare si è in presenza di un utilizzo improprio se il locatario o un terzo
• cancella, modifica o altrimenti influenza i parametri dell’oggetto della locazione senza il consenso scritto del locatore in maniera tale da compromettere eventualmente la funzionalità dell’oggetto della locazione;
• installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) non autorizzato dal locatore per la rispettiva tipologia di macchinario o impianto che il locatario acquista o ha acquistato;
• con motore acceso, installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) autorizzato dal locatore per il tipo di macchinario di volta in volta acquistato e non osserva l’oggetto della locazione durante l’intero processo di installazione, upgrade o update, non ne controlla di continuo il comportamento e non tiene le persone a debita distanza.
15.5 Il locatore è autorizzato a dotare l’oggetto della fornitura di fleet view e sistemi simili (ad es.. WITOS e simili), sulla cui base i dati del macchinario (ad es. riguardo al funzionamento continuo, ai periodi di standby, ecc.) vengono memorizzati e trasmessi al locatore. Il locatore è autorizzato ad analizzare i dati gratuitamente, a elaborarli e utilizzarli per scopi interni in maniera illimitata, purché il locatario non vi si opponga espressamente. La trasmissione a terzi, ad es. per finalità di confronto e referenza, è consentita se avviene in forma anonima oppure se il locatario, richiesto in tal senso, vi acconsente espressamente.
15.6 Qualora nell’ambito di un’esecuzione, un upgrade o un update del software vengano memorizzati dati personali si applica quanto segue:
Il locatore assicura il rispetto della normativa sulla privacy. In particolare, se necessario per l’installazione di un software, i dati
personali comunicati non vengono trasmessi a terzi, bensì vengono unicamente trattati e utilizzati internamente ai fini dell’esecuzione del contratto. Essi verranno cancellati se non sono più necessari. Qualora alla cancellazione si oppongano termini per la conservazione dei dati previsti per legge, al posto della cancellazione subentra un blocco secondo le norme di legge in materia.
Se così richiesto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, prima della stipula del contratto il locatario provvederà a ottenere le dichiarazioni di consenso scritte dei soggetti i cui dati personali sono necessari per l’esecuzione del contratto.
16. Diritti connessi di terzi
16.1 Il locatore risponde delle violazioni dei diritti di terzi causate dall’oggetto della locazione solo nella misura in cui detto oggetto venga utilizzato in conformità al contratto e per la finalità prevista..
16.2 Nel caso in cui un terzo faccia valere nei confronti del locatario una violazione dei propri diritti causata dall’utilizzo dell’oggetto della locazione, il locatario ne dà immediata notizia al locatore. Il locatore è autorizzato, ma non obbligato, a tutelarsi, se consentito, dalle pretese avanzate a proprie spese. Il locatario non è autorizzato a riconoscere pretese di terzi prima di aver adeguatamente offerto al locatore
l’occasione di difendersi dai diritti di terzi in altro modo.
16.3 Alle pretese di risarcimento danni e di rimborso si applica il punto 10, a integrazione.
17. Controllo sulle esportazioni
17.1 La messa a disposizione dell’oggetto della locazione al di fuori del Paese in cui il locatore risiede è soggetta alla riserva dell’assenza di ostacoli in base alla legislazione nazionale o internazionale sul controllo delle esportazioni, ad es. embarghi o altre sanzioni, che si oppongano al trasferimento dell’uso. Il locatario si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esportazione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sulle esportazioni o a procedure di approvazione sospendono i termini di consegna concordati. Nel caso in cui non vengano impartite le approvazioni necessarie oppure il
trasferimento dell’uso non possa essere approvato, il contratto è da considerarsi non stipulato per le parti interessate.
17.2 Il locatore ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto delle normative nazionali o internazionali.
17.3 Nel caso di una risoluzione di cui al punto 17.2 resta esclusa la possibilità per il locatario di far valere una pretesa di risarcimento danni o altri diritti.
17.4 Il locatario non è autorizzato a impiegare l’oggetto della locazione all’estero oppure a sublocarlo, se in contrasto con il diritto nazionale e internazionale in materia di controllo alle esportazioni.
18. Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale
18.1 Al rapporto contrattuale tra il locatore e il locatario si applica esclusivamente il diritto del Paese in cui il locatore risiede.
18.2 Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale in essere tra il locatore e il locatario, anche per pretese connesse a cambiali e assegni è il tribunale giurisdizionalmente competente per la sede principale del locatore. Il locatore ha tuttavia la facoltà, a sua discrezione, di citare in giudizio il locatario anche presso il suo foro competente generale.
18.3 La sopravvenuta invalidità, per qualsivoglia motivo, di una o più clausole o parti di clausole delle presenti Condizioni di locazione non comprometterà la validità delle stesse nella loro interezza. Il locatario e il locatore si impegnano a sostituire dette clausole o parti di clausole con altre consentite per legge e che si avvicinino il più possibile allo scopo economico originariamente perseguito. Lo stesso vale in caso di lacune di cui non si sia a conoscenza.