OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
II servizio dell'acquedotto, del Comune di PEDEROBBA, è disciplinato dalla norme di legge, dalle norme tecniche e dalle disposizioni del presente Regolamento.
ART. 2
PUNTO DI CONSEGNA
OPERE DI PRESA E DI DISTRIBUZIONE
II Comune, fornisce l'acqua al contatore, indicato come punto di consegna, previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura. Le opere di presa fino al contatore possono essere eseguite dal Comune direttamente o tramite ditta appositamente autorizzata.
In caso di fornitura a complessi edilizi con più di dieci unità immobiliari, sarà imposto all'impresa costruttrice il rifacimento di condotte adeguate dal punto prescelto dall'Ufficio Tecnico Comunale in modo tale da garantire a tutti il servizio idrico.
Le spese di tali opere sono a totale carico del titolare della Concessione Edilizia.
ART. 3 DOMANDA DI ALLACIAMENTO
La domanda di allacciamento all'acquedotto deve essere presentata al Comune utilizzando gli appositi moduli, completata nella loro parte finale dal rilievo del lavoro da eseguire.
La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta dal richiedente e, se diverso, anche dal proprietario dell'immobile per il quale viene richiesto l'allacciamento.
In ogni caso nella domanda devono essere evidenziati data e nr. del certificato di abitabilità/agibilità del fabbricato. Per i fabbricati in corso di costruzione e/o di ristrutturazione devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione edilizia.
Per le opere iniziate anteriormente al 30.01.1977, in luogo del suddetto certificato, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro titolare di diritto reale sull'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 04.01.1968 nr. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30.01.1977.
Per le opere iniziate nel periodo dal 30.01.1977 al 30.09.1983 deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente gli estremi della richiesta di Concessione a sanatoria e gli estremi dei relativi versamenti (oblazione, oneri concessori ecc...).
ART. 4 SERVITÙ'
II proprietario del fabbricato da allacciare alla rete deve concedere gratuitamente al Comune di collocare sopra e sotto il suolo le tubazioni, le diramazioni ed i contatori nonché quanto altro necessario per l'erogazione dell'acqua ai residenti nel fabbricato medesimo. Xxxx concedere inoltre, a titolo gratuito l'appoggio od il passaggio di tubazioni aeree ed interrate a servizio di altre utenze contigue, salvo stabilire, in accordo con il Comune, le modalità di esecuzione dei lavori.
Eventuali successivi spostamenti di tubazioni a servizio di terzi saranno eseguiti dal Comune o da ditta da esso autorizzata, su richiesta motivata e giustificata del proprietario dell'immobile, e a spese del richiedente stesso.
ART. 5
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ALLACCIAMENTO
Tutte le domande di allacciamento si intendono accolte, salvo quando non rientrino nei casi previsti dal successivo art. 6, oppure quando non fossero stati effettuati i regolari versamenti richiesti.
Le domande di cui al 1° comma saranno evase entro il termine massimo di 30 giorni, salvo cause di forza maggiore.
Il richiedente che decidesse di rinunciare all'allacciamento deve darne comunicazione scritta all'ufficio acquedotto.
ART. 6
DINIEGO DI ALLACCIAMENTO
II Comune può negare l'allacciamento solamente nei seguenti casi: 1.quando la domanda non sia corredata della documentazione richiesta;
2.quando si verifichi l'impossibilità di collocare la tubazione e/o il contatore nel rispetto della normativa tecnica e regolamentare vigente;
3.quando il richiedente, o un componente del nucleo familiare, titolare o già titolare di utenza dell'acqua, sia in mora con i pagamenti ad essa relativi.
4.quando un titolare o amministratore della Ditta richiedente si trovi nelle condizioni di cui al precedente punto 3.
5. Qualora cessino le cause suddette, 1'istruttoria prosegue ai sensi dell'art.
ART. 7
CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO
I lavori per la realizzazione della condotta di presa saranno eseguiti esclusivamente dal Comune o da Ditta autorizzata, a spese dell’utente.
A seguito della presentazione della domanda di allacciamento, l'Ufficio Tecnico Comunale redige un preventivo di spesa relativo ai lavori da eseguire, calcolato in base ai prezzi correnti sia per il materiale, sia per la manodopera, sia per l'I.V.A. e ne consegnerà copia al richiedente.
Tale importo dovrà essere versato presso il Tesoriere Comunale, direttamente o a mezzo conto corrente postale. Il rilascio di regolare fattura da parte del Comune avverrà soltanto su richiesta contemporanea al versamento.
Per le opere di allacciamento in aree private destinate a futuri insediamenti, il Comune o Ditta autorizzata, provvedere a realizzare l'opera di presa con spese a carico dell'utente per il tratto sino in area privata.
Le situazioni obbligate di allacciamento conseguenti a nuovi insediamenti, dovranno essere risolte preventivamente a livello di concessione edilizia.
ART. 8 MANUTENZIONE DELLE OPERE DI
ALLACCIAMENTO
Le opere di allacciamento, sino al contatore, sono di proprietà del Comune che ne cura, direttamente o tramite ditta autorizzata, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Qualsiasi apparecchio utilizzato per il miglioramento della qualità dell'acqua potabile, posizionato dopo il contatore, dovrà essere segnalato all'autorità competente e conforme alle indicazioni, norme tecniche e prescrizioni di cui al D.M. 443/'91, sollevando il comune da qualsiasi applicazione di carattere tecnico-sanitario.
Tutte le spese di manutenzione delle condotte idriche esistenti, dal tubo principale in strada fino al contatore ( se collocato come previsto nel successivo art. 10 ), sono a carico del Comune. Se invece il contatore è collocato all'interno del fabbricato, sono a carico del Comune le spese di riparazione dal tubo principale fino all'inizio della proprietà privata.
In caso di rottura della condotta idrica in proprietà privata ma comunque prima del contatore, l'utente dovrà provvedere all'immediata riparazione del guasto. Se ciò non si verificasse, l'Amministrazione Comunale invierà all'utente un sollecito con il quale lo si obbligherà a provvedere entro giorni 8 dal ricevimento dello stesso a riparare la condotta, in caso contrario si procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua direttamente dalla linea principale.
Nei condomini già esistenti con più di 5 unità immobiliari, ai quali oltre al contatore generale sono stati installati contatori singoli, il Comune o ditta autorizzata, interverrà per eventuali manutenzioni, fino al contatore generale che dovrà obbligatoriamente essere collocato all'esterno del condominio ed a confine con la proprietà, comunque sempre nel tratto più vicino alla condotta idrica comunale.
L'utente può richiedere lo spostamento della condotta idrica solo in caso di motivata e giustificata necessità, tale spostamento sarà eseguito dal
Comune o da ditta autorizzata. La linea idrica sarà successivamente collocata in area pubblica oppure, ove ciò non fosse tecnicamente possibile, in area privata creandovi però una servitù. Le spese saranno a carico dell'utente; quando invece la tipologia dell'intervento lo rendesse necessario, il Comune può intervenire con quota a parte.
ART. 9 CONTATORE
Ogni unità deve avere un apparecchio per il rilievo dei consumi d'acqua, fornito esclusivamente a nolo dal comune il quale direttamente o tramite ditta autorizzata ne cura anche l'installazione. Non è ammesso l'uso di un solo contatore per più abitazioni costituenti un fabbricato unico.
Dove risultino collocati contatori privati, il proprietario è obbligato a sostituirli entro un anno all'approvazione del presente regolamento. Il tipo e il calibro del contatore è stabilito dal Comune in relazione al tipo di fornitura richiesta dall'utente.
Al contatore ed al rubinetto di entrata nonché nei punti scelti dal tecnico comunale sono apposti xxxxxxx xxxxxxxx, a garanzia degli interessi del Comune.
Dell'eventuale manomissione o rottura dei sigilli è sempre responsabile il titolare dell'utenza.
L'utente è inoltre responsabile di qualsiasi alterazione o manomissione venga riscontrata all'involucro, ai meccanismi interni o agli attacchi del contatore ed è tenuto a rimborsare al Comune la spesa per la sostituzione dello strumento alterato o manomesso.
E' comunque fatto salvo l'esercizio dell'azione penale qualora si configurino ipotesi di reato.
Quando il contatore, per usura non fosse più in grado di registrare il reale consumo dell'acqua, sarà sostituito dal Comune.
ART. 10 COLLOCAZIONE DEL CONTATORE
II contatore dell'acqua deve essere collocato nel punto scelto ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale ma comunque sempre a confine della proprietà privata e nel punto più vicino alla condotta adduttrice. Dovrà essere protetto da un pozzetto ( prolunga in calcestruzzo ) avente dimensioni interne di cm. 60 x 60, e dal relativo coperchio in cemento armato munito di riquadro d'ispezione con coperchio in ferro le cui dimensioni dovranno essere di cm. ( 2 0 x 2 0 ) . Qualora il pozzetto fosse collegato in prossimità di marciapiedi, strade, passi carrai, ecc. dovrà avere le stesse caratteristiche dovrà avere il relativo coperchio in ghisa munito di riquadro d’ispezione.
Un pozzetto dalle dimensioni sopra descritte non potrà contenere più di 4 contatori. Per i complessi superiori a 10 utenze, i contatori singoli possono essere collocati anche all'interno del fabbricato, in un apposito locale che però risulti accessibile in qualsiasi momento per i rilievi del consumo d'acqua.
Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, qualora a questo per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto non adatto. L'utente dovrà adottare ogni provvedimento affinchè il contatore sia facilmente accessibile ed ispezionabile e non debba subire danni di alcun genere (gelo, incuria, ….) . Lo stesso sarà sostituito dal Comune a spese dell’utente.
Nelle nuove unità immobiliari superiori a 10 utenze, oltre al singolo contatore, dovrà essere installato un contatore generale di controllo, mentre la linea idrica interna al fabbricato dovrà essere protetta da una guaina onde poter garantire una rapida riparazione in caso di rottura della linea stessa.
Entro tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento e comunque in concomitanza di lavori di manutenzione dell' immobile soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, tutti i contatori situati all'interno del fabbricato dovranno essere spostati all'esterno dello stesso ed a confine con la proprietà con spese a carico dell'utente.
ART. 11 INDICAZIONI DEL CONTATORE
II consumo d'acqua segnato dal contatore, anche se dovuto a perdite dell'impianto a valle dello strumento, è sempre a carico dell'utente.
L'utente è tenuto ad informare immediatamente il Comune in caso di arresto o apparente difetto di funzionamento del contatore.
Il calcolo dell'acqua consumata durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento del contatore deve essere effettuato tenendo conto dei consumi effettivi di utenze simili, qualora non siano disponibili dati attendibili sui consumi della medesima utenza, relativi allo stesso periodo dell'anno precedente.
ART. 12 CONTROLLO DEL CONTATORE
II Comune si riserva la facoltà di sostituire il contatore o sottoporlo in qualsiasi momento ad opportune verifiche.
L'utente ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la verifica del contatore, in contraddittorio con il Comune, allegando alla domanda la ricevuta del versamento delle spese di verifica.
Qualora le indicazioni del contatore, confrontate con un contatore campione, superino il limite di tolleranza previsto dalla normativa vigente, l'utente ha diritto al rimborso della somma anticipata.
In ogni caso però, il risultato della verifica non ha effetto retroattivo.
ART. 13
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA
E' obbligatorio che ad ogni utenza corrisponda il relativo contratto di somministrazione acqua potabile in mancanza del quale l'erogazione non viene concessa.
Per attivare l'erogazione dell'acqua, l'utente o persona da lui delegata per iscritto, deve:
a ) sottoscrivere il relativo contratto di somministrazione corredato da bollo;
b) produrre ed allegare al contratto, la documentazione di cui all'art. 3, qualora non allegata alla domanda di allacciamento;
c) versare al Comune:
- le spese per contributo di allacciamento di cui all' art. 7 del presente regolamento;
- le spese di attivazione quali annualmente determinate dalla Giunta Comunale;
- le spese contrattuali;
- altre spese previste all'art. 28 del presente regolamento;
- depositi cauzionali:
• di € 100,00.= per utenza utilizzata dal proprietario residente nell’immobile fornito di acqua potabile.
• di € 200,00.= per ogni utenza utilizzata da soggetti diversi dal proprietario residente nell’immobile fornito di acqua potabile.
Il deposito cauzionale verrà restituito, dopo aver presentato la comunicazione di cessazione e ad avvenuto saldo di ogni e qualsiasi pendenza connessa al presente Regolamento.
d) dichiarare con precisione lo stabile al quale dovrà essere fornita l'acqua e gli appartamenti, alloggi, uffici e negozi in cui è suddiviso.
Nel periodo transitorio, per le esistenti utenze, il contratto dovrà essere stipulato entro 15 giorni dalla comunicazione notificata dall'ufficio.
Decorso tale termine, per inadempienza dell'utente, verrà comminata una sanzione di € 80,00.
ART. 14
DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE
II contratto decorre dal giorno in cui lo stesso viene firmato dall'utente presso l'Ufficio Acquedotto Comunale, ed ha scadenza il 31 dicembre dell'anno successivo. Esso si intende poi prorogato da anno in anno, finché una delle parti non dia all'altra comunicazione scritta di recesso almeno 15 giorni prima della scadenza.
ART. 15 CESSAZIONE DELL'UTENZA
In caso di trasferimento, l'utente è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima, per consentire l'effettuazione delle operazioni di chiusura del contatore e di contabilità finale del rapporto contrattuale.
La comunicazione di cessazione dell'utenza deve essere compilata su apposito prestampato allegando un versamento per diritti di € 20,00 = e sottoscritta per accettazione anche dal proprietario dell'immobile, il quale rimane responsabile del contatore anche dopo la sua sigillatura.
L’utente è esonerato dal versamento per diritti € 20,00= nel solo caso in cui ci sia una domanda di subentro contestuale.
In mancanza di detta comunicazione l'utente rimane responsabile dei consumi d'acqua e di ogni altro onere connesso all'utenza.
ART. 16 SUBENTRI
L'utente che intende subentrare ad altro utente, deve farne richiesta al Comune, direttamente o tramite persona da lui delegata per iscritto, sottoscrivendo il relativo contratto di somministrazione, dopo aver preventivamente versato le spese dovute.
La mancata stipulazione del contratto di somministrazione acqua potabile comporta la sospensione dell'erogazione della stessa come previsto anche nel successivo art. 37.
ART. 17 DECESSO DELL'UTENTE
In caso di decesso dell'utente, il contratto è risolto di diritto, a meno che un familiare convivente non chieda di proseguire il rapporto contrattuale, sottoscrivendo una voltura del contratto stesso.
In tal caso non si da luogo alla chiusura dell'utenza ed alla redazione della contabilità finale, ma il nuovo utente succede in tutti i diritti e gli obblighi del predecessore.
ART. 18 FALLIMENTO DELL'UTENTE
In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di diritto e l'utenza viene chiusa.
L'ufficio procede alla redazione della contabilità finale e provvede agli adempimenti necessari a tutela degli interessi del Comune.
Qualora si tratti di utenza domestica è consentita la riapertura dell'acqua, purché il contratto sia sottoscritto da un familiare solvibile.
ART. 19 ACCESSI ED ISPEZIONI
L'utente deve consentire, in qualsiasi momento, l'accesso alle opere di presa ed al contatore al personale del Comune, purché munito di un apposito tesserino di riconoscimento, al fine di permettere le operazioni di lettura dello strumento, la sigillatura del contatore stesso e gli eventuali interventi di manutenzione.
ART. 20 PRESCRIZIONI TECNICHE
L'utente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni tecniche che verranno stabilite dall'ufficio comunale e dalle autorità competenti.
Egli dovrà inoltre, attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) non erogare, né permettere che venga erogata qualsiasi quota dell'acqua concessa ad uso di stabili o porzioni di stabili ( anche se propri ) non compresi nel contratto di concessione;
b) manomettere anche solo momentaneamente apparecchiature dell'impianto idrico (es.: saracinesche stradali ) collocate a monte del contatore;
e) installare dopo il contatore una valvola di non ritorno;
d) non allacciarsi direttamente alla condotta idrica senza che prima non sia stato installato il contatore per il rilievo dei consumi d'acqua.
ART. 21 DIVIETI
E' vietato:
a) negli impianti interni la messa in opera di serbatoi o recipienti la cui acqua possa comunicare in pressione con la tubazione dell'acquedotto o di apparecchi che possano anche per tempi brevissimi, dare forti erogazioni istantanee;
b) il collegamento di qualunque genere tra le tubazioni dell'acquedotto e quello di fogna, di acqua pluviale o di acqua attinta da pozzi artesiani;
e) l'attacco di pompe in genere, direttamente alle condutture.
Tali attacchi potranno essere esclusivamente effettuati mediante le interposizioni di un serbatoio a pelo libero da cui l'acqua venga risollevata a quote più alte.
Gli utenti che violassero le norme contrattuali o danneggiassero gli impianti di proprietà del comune, saranno passibili dell'immediata sospensione del servizio e della rescissione del contratto, salvo altra ragione od azione civile e penale.
Dovranno inoltre pagare una penale come stabilito nel successivo art. 38 e tutte le spese di ripristino e di riparazione nonché il consumo dell'acqua dispersa.
ART. 22
BOCCHE DA INCENDIO –CONCESSIONE ED USO
II Comune, previa domanda e di stipula di apposito contratto, concede l'allacciamento per bocche da incendio da collocare nei punti scelti in comune accordo dal richiedente e dal Comune.
Le stesse saranno chiuse da un sigillo speciale che non può essere levato se non in casi di incendio, di periodica verifica da parte dei Vigili del fuoco o per esigenze di carattere eccezionale, previa autorizzazione del Comune.
La presa dalla condotta principale fino al contatore di controllo, viene eseguita dal Comune o da Ditta da esso autorizzata. Nel caso di incendio, che scoppi su proprietà di terzi, il Comune si riserva il diritto di usare le bocche da incendio per il servizio di estinzione.
L'uso delle bocche da incendio e degli idranti è soggetto ad un canone annuo fisso, stabilito dalla Giunta Comunale.
ART. 23
USO DELLE BOCCHE DA INCENDIO
I concessionari delle bocche da incendio hanno diritto di utilizzare l'acqua nei casi di incendio, nella quantità e sotto la pressione consentita dalle condizioni di tempo e di luogo e dallo stato di funzionamento della conduttura pubblica da cui deriva, senza responsabilità da parte del Comune rispetto alle condizioni suddette ed allo stato della conduttura medesima.
L'utente, che abbia fatto uso della bocca da incendio nei casi previsti dal precedente art. 22, dovrà nelle ventiquattro ore successive, comunicarlo al Comune che rimetterà i sigilli.
ART. 24
TRASLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONCESSIONE NEI CASI DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
In caso di traslazione di proprietà dell'immobile ad altri per qualsiasi titolo, il proprietario non sarà prosciolto dai suoi impegni verso il Comune se
non quando il successore avrà assunto per proprio conto, la concessione con tutti gli obblighi.
Il proprietario è comunque tenuto a comunicare all'ufficio acquedotto la traslazione dell'immobile entro giorni 8 dall'avvenuta vendita.
ART. 25
USI ACQUA – TIPO DI CONCESSIONI
Le concessioni possono essere rilasciate per:
• USO DOMESTICO:
prevede l’utilizzazione dell’acqua per uso civile privato.
• USO INDUSTRIALE E COMMERCIALE:
sono accordate nei soli casi in cui l’acqua venga impiegata per i servizi igienici del personale e per limitati processi di lavorazione dell’industria e comunque nei limiti della disponibilità dell’acqua ed alle condizioni speciali che il Comune fisserà caso per caso.
• USO ALLEVAMENTI:
l’uso dell’acqua potabile per allevamenti è concesso alle aziende ed a privati che forniranno fotocopia iscrizione al Registro economico amministrativi (R.E.A.)
Gli usi diversi dell’acqua da quelli previsti nei seguenti articoli, comportano per l’utente l’applicazione di un’ammenda come previsto dell’allegata tabella del successivo art. 38.
ART. 26
PREZZO DELL’ACQUA
Il prezzo dell’acqua da addebitare semestralmente all’utente sarà quello stabilito da competenti organi della Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge e calcolato in base alle seguenti fasce di consumo:
USO DOMESTICO:
▪ Fino a mc. 48
▪ Da mc. 49 a mc. 204
▪ Oltre mc. 204 annui
USO ALLEVAMENTO ZOOTECNICO:
▪ Fino a mc. 48
▪ Da mc. 49 a mc. 204
▪ Oltre mc. 204 annui
USO INDUSTRIALE - COMMERCIALE:
▪ Fino a mc. 204
▪ Oltre mc. 204 annui
Oltre alla tariffa viene inoltre applicata una quota fissa per contatore determinata con determinazione della Giunta Comunale.
CONCESSIONI PROVVISORIE PER LAVORI EDILI
La tariffa viene calcolata come segue:
• fino a mc. 48
• da mc. 49 a mc. 204
• oltre mc. 204 annui.
ART. 27
QUANTITATIVO FISSO E PRESUNTO
1) CONSUMO FISSO
L'utente è obbligato a pagare anche se non consumato e indipendentemente dalla
durata dell'utenza, i seguenti quantitativifissiannui:
uso industriale, commerciale, artigianale: mc. 48 annui
uso allevamento: mc. 48 annui
uso cantiere: mc. 48
annui
2) CONSUMI NON RILEVATI
A) CONSUMO PRESUNTO
Qualora non si possa procedere alla lettura dei consumi o alla loro quantificazione, l'ufficio preposto stabilisce i seguenti consumi presunti annui in base ai dati posseduti o eventualmente acquisiti in via ordinaria.
uso civile nr. mc 50 per persona residente.
B) CONSUMO PRESUNTO MEDIO
In presenza di dati attendibili e sia accertato (d'ufficio o notizie assunte) non vi siano state sostanziali modifiche quantitative e qualitative dell'utenza, il consumo presunto potrà essere opportunamente valutato in base ai consumi pregressi:
consumo maggiore degli ultimi 3 anni.
Qualora si possa procedere alla determinazione dei consumi presunti sia con le modalità del punto A che del punto B verranno addebitati all'utente i consumi maggiori tra quelli risultanti dai due diversi conteggi.
C) Nel caso la mancata quantificazione sia dovuta a cause non direttamente imputabili all'Amministrazione Comunale (case chiuse con contatori interni, contatori rotti, cartolina di lettura non recapitata o errata, ecc), i consumi presunti, calcolati con i modi precedenti, saranno aggravati con l'aggiunta di una quota fissa pari al consumo fisso di cui al punto 1). '
In assenza di dati attendibili e nell'impossibilità di procedere alla quantificazione dei consumi con i modi sopraindicati, sono imputati all'utente i seguenti consumi
presunti fissi annui:
• uso civile | me | 200 |
• uso ind. comiti, art | me | 200 |
• uso allevamento | me | 200 |
• uso cantiere | me | 200 |
Nel caso in cui il consumo reale successivamente rilevato sia inferiore a quello presunto, non è previsto alcun rimborso all'utente.
D) Posto che l'Amministrazione Comunale procede alla fatturazione semestrale, i consumi stabiliti con il presente articolo sono ridotti proporzionalmente.
E) Eventuali casi particolari, non riconducibili a quanto sopra previsto, saranno valutati dall'Ufficio competente in deroga alle norme contenute nel presente articolo.
ART. 28
ALTRI ONERI A CARICO DELL'UTENTE
Sono inoltre a carico dell'utente tutti gli oneri fiscali, contributivi o di altra natura connessi con la somministrazione e l'uso dell'acqua.
A tal fine l'utente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'uso effettivo per il quale richiede la fornitura di acqua ed ogni altra notizia utile al fine di consentire al Comune di applicare correttamente le aliquote, le tariffe e condizioni di fornitura appropriate.
In caso di riscontrata inesattezza dei dati forniti, oltre all'addebito di quanto eventualmente dovuto in più, il Comune può chiedere il risarcimento degli eventuali danni o maggiori costi subiti, fatta salva la facoltà di chiudere l'utenza e senza pregiudizio per l'azione penale ove ricorrano gli estremi del reato.
All'utente vanno inoltre applicate le sanzioni previste nel successivo art. 38.
ART. 29
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO PROVVISORIO AD
USO CANTIERE
XX richiedente deve presentare una domanda in bollo, completa di tutte le notizie richieste dall'ufficio comunale competente.
Nella domanda devono essere evidenziati nr. e data della concessione edilizia rilasciata dall'ufficio tecnico comunale e nei casi richiesti deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Devono inoltre essere fatti i versamenti come dall'art. 13 per il rilascio del contatore.
Alla scadenza della concessione edilizia, il richiedente è obbligato ad avvisare l'Ufficio Acquedotto, il quale provvedere a togliere il contatore per fare il relativo conteggio dei consumi.
L'utente deve inoltre rispettare le norme contenute nell'art. 9.
ART. 30
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI PROVVISORI DIVERSI DA USO CANTIERE
II richiedente deve presentare una domanda con relativo bollo completa di tutte le notizie richieste dall'ufficio comunale competente.
Deve anche essere allegata alla domanda una autorizzazione come previsto dalla legge vigente.
Devono inoltre essere effettuati i versamenti corrispondenti a tre volte l'importo dovuto per quantitativo fisso dell'acqua concessa ad uso cantiere, per ogni periodo di giorni 30.
ART. 31 LETTURA CONTATORI
La lettura dei contatori viene effettuata di regola dal personale del Comune o da persone incaricate, munite di tesserino di riconoscimento, almeno una volta all'anno; il Comune non ha l'obbligo di preavviso.
In caso di impossibilità di accesso al contatore, l'addetto alla lettura deposita presso l'utenza una cartolina di lettura che l'utente è tenuto a completare con i dati richiesti ed a far pervenire entro 15 giorni all'Ufficio Acquedotto.
Qualora i dati comunicati a mezzo cartolina siano volutamente alterati, per conseguire vantaggi di dilazione nel pagamento dei consumi o di favorevole applicazione tariffaria o simili, a carico dell'utente si applica l'ammenda prevista nel successivo art. 38 e senza pregiudizio per l'azione penale qualora si configurino ipotesi di reato.
ART. 32 INTERRUZIONI - RIDUZIONI -
SOSPENSIONI
Normalmente, l'acqua è fornita all'utenza in via continuativa, alle condizioni di pressione consentite dalla portata e dallo stato di esercizio della rete. Il Comune, per giustificati motivi, può spostare l'allacciamento da una
conduttura idrica ad un'altra; le spese per questo tipo di intervento sono a carico del Comune.
Il comune può in qualsiasi momento, e senza preavviso, ridurre la pressione oppure sospendere od interrompere l'erogazione, per esigenze di riparazione, spostamento, ampliamento o manutenzione delle tubazioni e degli impianti, per scioperi, sommosse, tumulti, fatti di guerra, ordini delle Autorità e per tutti i casi previsti per legge, venti o calamità naturali, sinistri o danneggiamenti agli impianti oppure altri motivi di forza maggiore o imputabili a terzi.
In tali casi l'utente non ha diritto ad indennizzo di qualsiasi specie, nemmeno sotto forma di riduzione dei canoni o corrispettivi fissi del periodo interessato.
ART. 33 FATTURAZIONE CONSUMI
Per il pagamento dell'acqua consumata, dei canoni, delle imposte, degli altri oneri connessi all'utenza nonchè per eventuali prestazioni, il Comune o chi per esso, emette e spedisce al domicilio dell'utente, o presso il recapito dello stesso indicato, apposita bolletta periodica che tiene luogo a fattura ai sensi dei Decreti Ministero Finanze del 16 Dicembre 1980.
ART. 34 PAGAMENTO DELLE FATTURE
Le bollette-fatture devono essere pagate mediante versamento nel conto corrente postale del Comune, i cui estremi sono indicati nella bolletta-fattura stessa.
ART. 35
RECLAMI SULLE FATTURE
L'utente è obbligato a pagare integralmente l'importo esposto nella bolletta- fattura, salva la facoltà di presentare contemporaneo reclamo per ottenere il rimborso di quanto ritenuto non dovuto.
Nel caso in cui il reclamo risulti infondato ed il pagamento avvenga oltre la scadenza fissata, all'utente sarà addebitata l'indennità di mora di cui all'articolo 38 in doppia misura.
ART. 36
MOROSITA’ – GARANZIA DEI PAGAMENTI
In caso di mancato pagamento della fattura, il Comune provvede all'invio di un sollecito con la forma di una seconda fattura con l'addebito di una indennità pari a €. 10,00.= comprensiva delle spese di accertamento, postali e interessi, da pagare entro 15gg. dal ricevimento. Assieme al secondo avviso di pagamento, l'utente è informato ai sensi della Legge 241/90 dell'avviso del procedimento precisando che in caso di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coatta delle somme dovute e alla sospensione dell'acqua.
Trascorso inutilmente il termine il pagamento della seconda fattura, il Comune inizia la riscossione coatta ai sensi del Regio Decreto 14.04.1910 nr. 639, con invio e notifica di Ordinanza ingiunzione di pagamento e avviso di sospensione fornitura acqua. L'utente dovrà corrispondere, oltre all'importo della seconda fattura, una penalità pari agli interessi legali e comunque non inferiore a € 30,00.= , comprensiva di spese e interessi, entro 30 gg. dalla data di ricevimento.
In caso di mancato pagamento il Comune può inoltre sospendere l'erogazione dell'acqua, senza che tale sospensione, e senza alcun diritto del medesimo utente a risarcimento di sorta per danni che eventualmente gli derivassero per la mancata fornitura o per qualsiasi altro titolo.
Alla sospensione si procederà tramite sigillatura del contatore. L’utente per ottenere la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione (chiusura, apertura, etc.), un diritto di € 20,00.
In caso d'impossibilità di accedere al contatore per rifiuto dell'utente, si procederà all’intercettazione e taglio della condotta. Il pagamento di tutte le opere eseguite per la sospensione e successiva riattivazione sono a carico dell'utente e saranno liquidate secondo tariffa. Resta inteso che il ripristino dell'acqua sarà effettuato dopo il pagamento della bolletta e delle spese sostenute dal Comune.
ART. 37 INFRAZIONI
II Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, senza l'obbligo di preavviso e salva azione giudiziaria, oltre che nei casi contemplati nei precedenti articoli, anche quando:
a) venisse commesso, per difetti o guasti imputabili all'impianto interno, il buon funzionamento del servizio nei confronti di altri utenti ovvero si creassero situazioni di pericolo;
b) fosse contestata qualsiasi manomissione o danno arrecato all'allacciamento o al contatore, compresa la rottura dei sigilli;
e) l'utente subentrato non provveda a sottoscrivere il contratto di somministrazione.
Le spese per la disattivazione e riattivazione sono sempre a carico dell'utente e devono essere pagate prima della riattivazione.
ART. 38 SANZIONI
La violazione delle norme di cui agli art. 9-20-21-25-28-32 del presente Regolamento comporta l’applicazione dell’ammenda come da tabella allegata B.
Qualora di accerti l’installazione di apparecchiature o impianti che non permettano di registrare il reale consumo dell’acqua potabile, l’ammenda minima è stabilita in € 300,00 (Euro trecento/00).
Nel caso in cui la violazione si configuri in reato si procederà in via giudiziale.
ART. 39 CONTROVERSIE
Ad ogni effetto di legge l’utente ed il proprietario del fabbricato, eleggono domicilio in Pederobba e riconoscono l’Autorità Giudiziaria competente per territorio.
ART. 40 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’organizzazione amministrativa e contabile del servizio è affidata all’Ufficio Tributi, mentre l’organizzazione e la gestione tecnica sono affidate all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
ART. 41 NORMA FINALE
Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della Delibera Consigliare di approvazione. Da tale data vengono annullate e sostituite quelle previste nel precedente Regolamento.
ART. 42 NORMA TRANSITORIA
Fino all’entrata in vigore del presente Regolamento gli interventi previsti agli artt.2, 7 e 8 possono essere eseguiti direttamente dall’utente a proprie spese, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
TABELLA B
ALLEGATO ALL’ART. 38 - SANZIONI
a) per violazioni all'articolo 9
ammenda di € 300,00.= per utenze ad uso domestico ammenda di € 400,00.= per utenze ad uso commerciale ammenda di € 400,00.= per utenze ad uso allevamento
b) per violazioni all'articolo 20 Ammenda di € 150,00.=
Gli importi delle ammende della presente tabella, saranno rivalutati di anno in anno con riferimento agli indici ISTAT.”