Protezione Auto
AXA Assicurazioni S.p.A.
R-youCARe
Protezione Auto
N. Polizza Collettiva «YC01»
Contratto di assicurazione per Autovetture, Autocarri di peso complessivo fino a 45 quintali e Twizy
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”
Edizione 10/2022
R-
youCARe
Numeri al vostro servizio
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800 761 637
Dall’estero o da rete mobile 00 00000000
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dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30
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Assicurazione Danni Auto
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: “Protezione Auto”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Non sono coperti dall’assicurazione i danni causati al veicolo da:
🗶 guerra, insurrezione, occupazione militare e invasioni;
🗶 esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, a prove ufficiali, a verifiche preliminari e finali, previste nel Regolamento particolare di gara o circolazione in percorsi ad anello denominati circuiti o autodromi;
🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo;
🗶 rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo, i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori;
🗶 dolo, colpa grave dell’Aderente Assicurato o dei suoi familiari conviventi (la colpa grave non si applica alle Garanzie Collisione e Kasko).
Che cosa è assicurato?
Il veicolo dell’Assicurato utilizzando uno dei due Programmi assicurativi seguenti:
FORMULA LIGHT:
✓ Garanzia Incendio;
✓ Garanzia Furto;
✓ Garanzia Assistenza in viaggio;
FORMULA FULL:
✓ Garanzia Incendio;
✓ Garanzia Furto;
✓ Garanzia Assistenza in viaggio;
✓ Garanzia Eventi naturali;
✓ Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici;
✓ Garanzie accessorie;
Con il Programma FORMULA FULL, puoi acquistare anche:
✓ Garanzia Collisione oppure Xxxxxxxx Xxxxx
Ci sono limiti di copertura?
Limitatamente alle sole Garanzie Collisione e Kasko AXA Assicurazioni non indennizza i danni:
! provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti;
! conducente non abilitato alla guida;
! cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
! cagionati da operazioni di carico e scarico;
! subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, manovre di spinta e di circolazione “fuori strada”;
! alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
Questa Polizza, e l’eventuale Polizza Supplementare riportata nel Modulo di Adesione, assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 x.xx di peso a pieno carico e le Twizy per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato ed è acquistabile attraverso due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL), presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale in tutta Europa.
✓ Per la Garanzia Assistenza in Viaggio alcune coperture sono valide solo all’estero o solo in Italia.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.
Quando e come devo pagare?
Puoi provvedere a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi alla Polizza Supplementare e ai rinnovi di polizze autorizzati) tramite gli intermediari alla Contraente in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di Adesione. Il premio, sarà versato dalla Contraente RCI Banque S.A. ad AXA. Nel caso di durata poliennale del contratto, o di stipula della Polizza Supplementare, il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati nel Modulo di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.
La copertura cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione. Non sono previsti il tacito rinnovo, la sospensione e la sostituzione.
Come posso disdire la polizza?
Puoi recedere dal contratto principale, e dall’eventuale polizza supplementare, alla scadenza di ogni singola annualità mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni.
Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest’ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all’aderente dell’eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura della Contraente.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti, le Parti, con preavviso di 30 giorni, hanno facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC ai seguenti riferimenti:
- sede legale di AXA Assicurazioni, Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxx
- PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come “consumatori”.
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Protezione Auto”
Data ultima edizione: ottobre 2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’Art. 2497 bis c.c.
AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti, per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto, i seguenti recapiti: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax x00.00.00.000.000; indirizzo internet www. xxx.xx; PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 905 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 486 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 174% post dividendo prevedibile, in aumento di 6 punti percentuali.
Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Questa Polizza, e l’eventuale Polizza Supplementare riportata nel Modulo di Adesione, assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 x.xx di peso a pieno carico e le Twizy per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato ed è acquistabile attraverso due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL) presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
L’Aderente Assicurato può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL) offerti dalla Rete.
FORMULA LIGHT
• Garanzia Incendio;
• Garanzia Furto;
• Garanzia Assistenza in viaggio;
FORMULA FULL
• Garanzia Incendio;
• Garanzia Furto;
Che cosa è assicurato?
• Garanzia Assistenza in viaggio; • Garanzia Eventi naturali; • Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici; • Garanzie accessorie; Con il Programma FORMULA FULL, puoi acquistare anche: • Garanzia Collisione oppure Garanzia Kasko. | |
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO Non sono previste opzioni con riduzione del premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni aggiuntive. | |
Le Garanzie di seguito indicate sono operanti in base al Programma assicurativo e alle eventuali Garanzie Opzionali scelte dall’Aderente Assicurato: | |
INCENDIO | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. Sono inoltre esclusi i danni causati da: • semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). Infine, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo. |
FURTO | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare la garanzia è prestata a condizione che l’impianto sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sopra riportati, secondo il seguente schema: Antifurto satellitare In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 45% sull’indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi e i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati. La garanzia non è operante se il veicolo non è chiuso a chiave al momento del furto. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). |
EVENTI NATURALI | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da: • bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non; • caduta di grandine o neve. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
1 | SI | 25% | € 500,00 |
NO | 40% | € 750,00 | |
2 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
3 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
4 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
5 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
1 | SI | 35% | € 750,00 |
NO | 50% | € 1.000,00 | |
2 | SI/NO | 25% | € 750,00 |
3 | SI/NO | 20% | € 500,00 |
4 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
5 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle sopra riportate |
Furto | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Scoperto per sinistro Minimo per sinistro 15% € 200,00 RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Scoperto per sinistro Minimo per sinistro 20% € 500,00 Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sopra riportati, secondo il seguente schema: Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). |
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo verificatisi a causa di atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Scoperto per sinistro Minimo per sinistro 15% € 200,00 RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Scoperto per sinistro Minimo per sinistro 20% € 500,00 Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sopra riportati, secondo il seguente schema: |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle sopra riportate |
Eventi naturali | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono i tuoi familiari conviventi e i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). Infine, sono esclusi i danni riconducibili a sinistri da incidente stradale. | |
GARANZIE ACCESSORIE | |
Garanzie di base | È un pacchetto di garanzie che ti rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti tuoi o dell’assicurato. Ricorso Terzi e Rischio Locativo: ti copriamo per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo quando non si trova in circolazione. Inoltre, ti copriamo per i danni al locale da te condotto in locazione per il rimessaggio del veicolo. Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate: ti rimborsiamo i danni subiti dal veicolo in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate poste all’interno del veicolo stesso. Rottura accidentale dei Cristalli del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli dovuta a rottura per causa accidentale. Lesioni subite dagli animali domestici: ti rimborsiamo le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: ti rimborsiamo le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione. Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere. Spese di dissequestro: ti rimborsiamo le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale. Spese di parcheggio e custodia: ti rimborsiamo le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina. Rimborso tassa di proprietà: rimborsa al proprietario del veicolo la tassa di proprietà nel caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento. Immatricolazione o passaggio di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo o per il passaggio di proprietà di un veicolo usato a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che abbia determinato la perdita totale del veicolo. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: rimborsiamo al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà o DUC (Documento Unico di Circolazione) con l’annotazione della perdita di possesso, l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA. Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza: ti rimborsiamo le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag. Bonus Fedeltà: ti rimborsiamo le spese sostenute per la riparazione e per l’acquisto di pezzi di ricambio nei 12 mesi precedenti il sinistro, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle sopra riportate |
Eventi sociopolitici e Atti vandalici | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: Ricorso Terzi e Rischio Locativo ti rimborsiamo fino ad un massimo di € 260.000,00 per sinistro. Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di: • € 520,00 per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,00 • € 700,00 per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,00 fino a €. 35.000,00 • € 900,00 per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,00 Lesioni subite dagli animali domestici: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.260,00 per sinistro. Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.260,00 per sinistro. Spese di dissequestro: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Spese di parcheggio e custodia: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.260,00 per sinistro. Rimborso tassa di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.260,00 per sinistro. Immatricolazione o passaggio di proprietà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di €.420,00 per sinistro. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 420,00 per sinistro. Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro. Bonus Fedeltà: ti rimborsiamo le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro. Scoperto o Franchigia Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: | |||||
Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |||
1 | SI | 35% | € 750,00 | |||
NO | 50% | € 1.000,00 | ||||
2 | SI/NO | 25% | € 750,00 | |||
3 | SI/NO | 20% | € 500,00 | |||
4 | SI/NO | 15% | € 350,00 | |||
5 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro |
1 | SI | 25% | € 500,00 |
NO | 40% | € 750,00 | |
2 | SI/NO | 15% | € 350,00 |
3 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
4 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
5 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a tuo carico la franchigia di € 100,00 Esclusioni Ricorso terzi e rischio allocativo Sono esclusi i danni: • alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell’Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo; • da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo; • dovuti a dolo dell’Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti. Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo Sono escluse: • le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; • le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; • le rotture conseguenti ad atti vandalici; • i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; • i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni e ai plexiglass. | |
COLLISIONE (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL) | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo, a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con un limite massimo di indennizzo per anno assicurativo, compresi se assicurati eventuali optional. In caso di RIPAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa, il limite di indennizzo è pari a € 3.000,00; in CASO CONTRARIO è pari a € 2.500,00. Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Scoperto per sinistro Minimo per sinistro 10% € 500,00 RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Scoperto per sinistro Minimo per sinistro 15% € 600,00 Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). Infine, non sono compresi i danni: • provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del C.D.S.; • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta |
eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro; • cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada; • alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. | |
KASKO (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL) | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Scoperto per sinistro Minimo per sinistro 10% € 300,00 RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete o NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la stessa. In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo come da seguente tabella: Scoperto per sinistro Minimo per sinistro 15% € 500,00 Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sopra riportati, secondo il seguente schema: Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo e/o che commettono i tuoi familiari conviventi. Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”). Infine, non sono compresi i danni: • provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del C.D.S.; • provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro; • cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada;alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. |
GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle sopra riportate |
Kasko | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Garanzie di base | Ti forniamo 24 ore su 24, tramite una Centrale Operativa, il soccorso stradale del veicolo e altre prestazioni di assistenza a seguito di guasto, incidente o danno del veicolo che comportino l’immobilizzo del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che tu o i passeggeri commettete con dolo o colpa grave, compreso il suicidio o tentato suicidio. Le prestazioni di assistenza non vengono erogate nei seguenti casi: • atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, atti di vandalismo; • eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; • uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove o circolazione in percorsi chiusi ad anello denominati circuiti o autodromi; • conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, entro 3 giorni dalla data dell’evento dannoso o da quando ne sei venuto a conoscenza, devi rivolgerti presso i canali previsti fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo. In particolare, su tutto il territorio nazionale hai a tua disposizione una rete di carrozzerie convenzionate, che assicurano tempi certi di riparazione e servizi dedicati per il veicolo, a cui poterti rivolgere per la denuncia del sinistro. Per saperne di più e trovare la carrozzeria convenzionata RCI Banque S.A. più vicina puoi telefonare tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ad un operatore del Servizio Clienti AXA al Numero Verde 800 761 637, o in alternativa consultare il sito xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx. In alternativa, puoi procedere alla denuncia direttamente tramite l’App youCARe scaricabile dallo store incluso nel tuo dispositivo o tramite sito xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/, oppure contattando un operatore del Servizio Clienti AXA telefonicamente al Numero Verde 800 761 637 - tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - o tramite mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx . Infine, potrai trasmettere la denuncia del sinistro, unitamente ai documenti da presentare e agli adempimenti richiesti per l’istruzione della pratica anche tramite raccomandata presso la sede legale di AXA Assicurazioni - AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxx - o tramite PEC all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx - Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, nonché nel caso di xxxxxxx xxxxxx, devi presentare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, devi presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme della denuncia deve essere allegata a quella del sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all’Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro. - Fornire precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia di sinistro ai recapiti sopra riportati quanto segue: - originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (furto, rapina, furto parziale, atto vandalico, perdita chiavi, incendio doloso). - copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato; |
- se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via; - tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo; - relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo. NEL CASO DI DANNO PARZIALE non devi provvedere a far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Hai la facoltà di rivolgerti presso la Rete al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Per Rete si intendono le Filiali e le Concessionarie del GRUPPO RENAULT e NISSAN e la rete autorizzata. | |
Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla garanzia Assistenza in Viaggio devi richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne sei venuto a conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 XXXX in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, telefonando al numero verde 000000000, tel. x00 00 00000000. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le tue dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Rimborso | Qualora il contratto e l’eventuale contratto supplementare vengano perfezionati mediante tecniche di commercializzazione a distanza, hai diritto al rimborso del premio al netto degli oneri fiscali, delle spese e della quota relativa ai giorni per i quali le garanzie sono state efficaci, nel caso in cui tu receda entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, hai il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. chiamando il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621. |
Risoluzione | Hai il diritto di risolvere il contratto al termine della durata annuale della copertura, che cessa di avere efficacia. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
È un prodotto “multi garanzia” rivolto a chi vuole assicurare da eventuali danni il suo veicolo acquistato presso la rete del GRUPPO RENAULT e NISSAN. |
Quali costi devo sostenere? |
- Costi di intermediazione: Le provvigioni relative al prodotto differiscono in base alle garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 53% del premio lordo. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all’Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: • modulo di richiesta online su sito internet xxx.xxx.xx “sezione Contatti”. Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali: • pec: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx • posta: AXA Assicurazioni S.p.A - Ufficio Gestione Reclami Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere all’IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx; fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx alla sezione “per i Consumatori ‐ Reclami”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Puoi attivare la procedura, tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo, rivolgendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Aderente assicurato Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. Arbitrato irrituale Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA Assicurazioni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Protezione
Auto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo Documento redatto sulla base delle Linee Guida “Contratti semplici e Chiari”
Contratto di assicurazione per le Autovetture, gli Autocarri di peso complessivo fino a 45 quintali e le Twizy
Mod. RCIPA - Edizione 10/2022
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 6
Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie 6
Art. 1.2 - Pagamento del premio 6
Art. 1.3 - Validità territoriale 6
Art. 1.5 - Durata del contratto 6
Art. 1.6 - Recesso dal contratto 7
Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro 7
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge 7
Art. 1.11 - Diritto di ripensamento 7
Art. 2.2 – Vantaggi derivanti dalla determinazione del punteggio 8
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO 10
Art. 3.1 - Veicoli assicurati 10
Art. 3.2 - Garanzia Incendio 10
Art. 3.4 - Garanzia Eventi naturali 10
Art. 3.5 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici 11
Art. 3.6 - Garanzie accessorie 11
Art. 3.7 - Garanzia Collisione (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL) 12
Art. 3.8 - Xxxxxxxx Xxxxx (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL) 12
Art. 3.9 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo 12
Art. 3.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo 13
Art. 3.11 - Scelta del Programma assicurativo e delle garanzie opzionali 15
Art. 3.12 - Centro Assistenza Clienti 15
Art. 3.13 - Valore assicurato 16
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 17
4. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO 23
Art. 4.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza 23
Art. 4.2 - Validità territoriale 24
Art. 4.3 - Garanzia Assistenza in viaggio 24
Art. 4.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio 27
Art. 4.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio 28
Art. 4.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza in viaggio 29
Art. 4.7 - Limiti di esposizione 29
Art. 4.8 - Obblighi dell’Assicurato in caso di richiesta di assistenza 29
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 30
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 32
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO 32
Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale 32
Art. X.2 - Determinazione dell’ammontare del Danno Parziale 33
Art. X.4 - Obblighi in caso di sinistro 35
Art. X.5 - Esagerazione dolosa del danno 35
Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno 36
Art. X.7 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro 37
Art. X.8 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato 37
Art. X.9 - Recupero del veicolo rubato 38
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA 38
Art. X.13 - Come denunciare il sinistro 38
Art. X.14 - Onere della prova 39
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 40
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.
Termini validi per tutte le sezioni
Aderente: il soggetto, persona fisica o giuridica, aderente al contratto collettivo stipulato da RCI Banque S.A., nell’interesse dei propri clienti.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
C.D.A.: il Codice delle Assicurazioni private, entrato in vigore il 1 febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l’ambito delle assicurazioni, e regolamenta di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
C.D.S.: il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
Contratto Collettivo: il contratto assicurativo stipulato in favore del terzo, ai sensi del disposto di cui agli artt. 1891 e 1411 c.c. e seguenti, al quale possono aderire i clienti di RCI Banque S.A., la quale ha ottenuto da AXA specifiche condizioni di favore, commisurate alle esigenze dei clienti stessi.
Consumatore: la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.
Contraente: RCI Banque S.A.
Danno: l’evento dannoso per il quale AXA presta la garanzia.
Dichiarazione di Adesione: il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Aderente Assicurato; i dati identificativi del veicolo; la data di immatricolazione del veicolo; le garanzie prestate; decorrenza e scadenza della garanzia; la sottoscrizione delle Parti.
Franchigia: la parte del danno indennizzabile, preventivamente concordata in polizza o nelle
Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell’Assicurato.
Incidente Stradale: il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.
Incidente: ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA all’Assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di Assicurazioni.
Massimali: le somme fino a concorrenza delle quali AXA presta l’assicurazione.
Parti: il Contraente, l’Aderente assicurato e AXA.
Polizza: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Polizza Supplementare : i documenti che comprovano il contratto di assicurazione. La Polizza Supplementare prevede garanzie analoghe alla Polizza principale e decorre dalla sua data di scadenza.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che impegna la compagnia ad indennizzare il danno fino al capitale indicato in polizza e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Proprietario del veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che
possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Relitto: il veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento sinistro.
Residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Rete: le Filiali, le Concessionarie e il processo e-commerce del GRUPPO RENAULT e NISSAN, nonché la rete autorizzata.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Surrogazione: il principio per il quale l’impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti
dell’Assicurato verso i responsabili.
Veicolo: Il veicolo a motore assicurato, anche elettrico. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi.
Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo
Antifurto satellitare: la tipologia di antifurto che permette di localizzare l’autovettura grazie all’utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) unitamente all’operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
Appropriazione indebita: l’impossessarsi della cosa altrui, per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.
Atto vandalico: il danneggiamento o il deturpamento o l’imbrattamento del veicolo, senza
necessità e senza ragione, per mero gusto di distruzione.
Audio-fono-visivi: autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili stabilmente installati sul veicolo e non estraibili.
Danno totale: il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del
sinistro.
Degrado d’uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sull’autovettura in conseguenza di sinistro.
Dispositivo GPS: Global Position System (sistema di posizionamento globale). Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Furto: l’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti,
tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Incendio: la combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
Optional: ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla
casa costruttrice dell’autovettura.
Prezzo di acquisto del veicolo: il prezzo di acquisto indicato in fattura al lordo di eventuali
incentivi o contributi previsti dalla normativa vigente al momento dell’acquisto.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Valore commerciale: il valore dell’autovettura determinato tenendo conto del deprezzamento
rispetto alla data di prima immatricolazione, compresi gli eventuali accessori di serie.
Termini validi per la sezione Assistenza
Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.
Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.
Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Sono considerati guasti anche:
• il blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• l’esaurimento batteria;
• l’esaurimento della carica per i veicoli elettrici;
• l’errore, l’esaurimento o il gelo del carburante;
• la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
• la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
• l’atto vandalico.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A (Autostrade), B (Strade extraurbane principali), C (Strade extraurbane secondarie), D (Strade urbane di scorrimento), E (Strade urbane di quartiere), F (Strade locali).
Questo è un prodotto multi garanzia che può essere offerto attraverso due Programmi assicurativi (FORMULA FULL o FORMULA LIGHT), ed è acquistabile presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.
Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.
Si conviene pertanto quanto segue:
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata entro i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti e presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni dell’Aderente Assicurato riportate sulla Dichiarazione di adesione;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente, dell’Aderente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall’Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie
L’Aderente, dopo aver preso visione del Set Informativo e aver scelto il Programma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All’atto della consegna del veicolo, l’Aderente versa alla Rete l’importo del premio assicurativo e sottoscrive una Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmata dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. Le garanzie avranno effetto dal giorno e ora riportati nella Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza le garanzie decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.
Art. 1.2 - Pagamento del premio
L’Aderente provvederà a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi alla Polizza Supplementare e ai rinnovi di polizze autorizzati) tramite gli intermediari al Contraente, in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di Adesione.
Nel caso di adesione ad una Polizza di durata poliennale, o alla Polizza Supplementare, il contratto è emesso con frazionamento annuale, pertanto il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo. Il Contraente rimane l’unico obbligato al pagamento del premio, in applicazione del disposto di cui all’art. 1901 c.c., escludendo qualunque responsabilità solidale in capo all’Aderente Assicurato.
Art. 1.3 - Validità territoriale
L’assicurazione vale in tutta Europa, salvo per la Garanzia Assistenza in Viaggio in cui alcune
coperture sono valide solo all’estero o solo in Italia.
Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, pertanto l’Aderente Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione al Centro Assistenza Clienti – RCI Banque S.A. (Art. 3.12) del cambiamento di residenza o di sede legale.
In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento previsti per il luogo di residenza o di sede legale al momento del sinistro, come disciplinato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, l’Aderente Assicurato
deve darne immediata comunicazione per iscritto. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono
essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio,
valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 1.5 - Durata del contratto
L’assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati nel modulo di adesione ed è efficace solo a condizione che il premio sia stato pagato. In caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio assicurativo. La copertura cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione e non è previsto il tacito rinnovo. In corso di validità la copertura non può essere trasferita su altro veicolo. Per tale contratto non è prevista la sospensione e la sostituzione.
Art. 1.6 - Recesso dal contratto
In caso di durata poliennale superiore al quinquennio, l’Aderente Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione ad AXA con preavviso di 30 giorni.
In deroga all’Art. 1899, primo comma, del Codice Civile è riconosciuto al solo Aderente Assicurato il diritto di recedere dal contratto principale, e dall’eventuale polizza supplementare, alla scadenza di ogni singola annualità, mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Tale diritto di recesso alla scadenza di ogni singola annualità determina la non obbligatorietà dell’applicazione dello sconto per durata previsto dall’art. 1899 c.c.
Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest’ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all’Aderente dell’eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura del Contraente.
Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dello stesso, le Parti, con preavviso di 30 giorni, hanno facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC ai seguenti riferimenti:
- sede legale di AXA Assicurazioni, Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxx
- PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come
“consumatori”.
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e l’Aderente Assicurato, in caso di variazione di residenza presso altro Paese membro dell’Unione Europea nel corso di durata del contratto, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto dell’Aderente Assicurato. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sull’Aderente Assicurato per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.
Art. 1.11 - Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, l’Aderente Assicurato ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso chiamando il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621.
AXA pertanto rimborserà all’Aderente Assicurato, tramite il Contraente, il premio al netto degli oneri fiscali, delle spese e della quota relativa ai giorni per i quali le garanzie sono state efficaci.
La sezione ha per oggetto l’erogazione dei servizi info-telematici dettagliatamente sotto descritti, purchè il veicolo assicurato sia dotato nativamente di apposita tecnologia presente su veicoli del GRUPPO RENAULT E NISSAN, sia stata confermata nel Modulo di Adesione la propria volontà all’utilizzo dei dati da essa rilevati da parte dell’Aderente assicurato e che non ci sia interruzione o
impedimento nella trasmissione degli stessi. La visibilità dei dati nella App youCARe sarà disponibile dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza.
Le informazioni raccolte concorrono al calcolo di punteggi basati sulla posizione rilevata dal veicolo per gli scopi assicurativi definiti da AXA e specificati nell’informativa privacy. L’utilizzo dei dati rilevati decorre dalla data di effetto della polizza e termina alla scadenza della copertura o a seguito di revoca espressa dell’Aderente.
L’elaborazione dei dati e il calcolo del punteggio sono garantiti durante la circolazione nel territorio
della Repubblica Italiana e solo dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza.
Di seguito le principali prestazioni incluse nel presente contratto:
• raccolta ed elaborazione dei dati di percorrenza;
• determinazione di punteggi basati sulla posizione rilevata dal veicolo.
L’apparato telematico presente nativamente sul veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta
e consente l’elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:
• Km percorsi;
• posizione e orientamento del GPS;
• velocità del veicolo rilevata ogni secondo;
• asse di accelerazione per latitudine e longitudine;
• data e ora di inizio e fine viaggio;
• pressione sul freno.
Tali dati, eventualmente integrati con fonti dati esterne (a titolo esemplificativo dati ISTAT, meteorologici e punti di interesse territoriali), consentono l’elaborazione dei punteggi basati sulla posizione del veicolo, di cui al seguente Art. 2.2.
Art. 2.2 – Vantaggi derivanti dalla determinazione del punteggio
La rilevazione della posizione del veicolo tramite la telematica presente nativamente, permette di calcolare due punteggi che saranno disponibili in modalità protetta sulla App youCARe, in base alle coperture acquistate e alle tempistiche espresse nel precedente articolo 2.1.
I punteggi sono i seguenti:
- Punteggio Man Made, legato all’ultima posizione rilevata dal veicolo e relativo alle garanzie furto, atti vandalici, eventi sociopolitici e xxxxx;
- Punteggio Natural, legato all’ultima posizione del veicolo e relativo alla garanzia eventi naturali.
A partire dai dati rilevati e forniti dal dispositivo nativo, i punteggi saranno calcolati tramite un algoritmo di intelligenza artificiale volto alla predizione del rischio per la finalità assicurativa per cui è stato programmato.
Fermo lo scoperto contrattuale di cui alla TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE di ogni garanzia interessata, in funzione dei punteggi Man Made e Natural, in caso di sinistro potrebbe essere applicata una riduzione dello scoperto, se presente, secondo le regole riportante nella TABELLA VANTAGGI DERIVANTI DAL PUNTEGGIO sotto riportata. Il punteggio che verrà utilizzato a tal fine sarà quello elaborato in base al posizionamento del veicolo all’accadimento del sinistro.
TABELLA VANTAGGI DERIVANTI DAL PUNTEGGIO
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 3 – Danni al veicolo |
Furto | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 3 – Danni al veicolo |
Eventi sociopolitici e Atti vandalici | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 3 – Danni al veicolo |
Kasko | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
Garanzia | Punteggio disponibile al momento del sinistro | Riduzione della % di scoperto per sinistro previsto nelle tabelle della sezione 3 – Danni al veicolo |
Eventi naturali | Da 1 a 4 | Nessuna riduzione |
Da 5 a 7 | -2,5 punti percentuali | |
Da 8 a 10 | -5 punti percentuali |
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO
PREMESSA
Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate nella Dichiarazione di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti
di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
AXA assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 x.xx di peso a pieno carico e le Twizy, ACQUISTATI
presso la rete del GRUPPO RENAULT e NISSAN, come di seguito descritto:
a) veicoli “Nuovi” del GRUPPO RENAULT e NISSAN purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla
data di immatricolazione, con un valore non superiore a € 130.000,00.
I veicoli “Km 0”, “Auto Demo” e “Buy back” sono equiparati ai veicoli “Nuovi”;
b) veicoli “Usati” del GRUPPO RENAULT e NISSAN purché non siano trascorsi più di 5 giorni dalla
data di acquisto, con un valore non superiore a € 100.000,00;
c) veicoli “Usato Generico” con un valore non superiore a € 50.000,00 purché venga fornita la
documentazione che ne attesti il buono stato d’uso, che si dividono in:
• veicoli di marche diverse da quelle del GRUPPO RENAULT e NISSAN;
• veicoli del GRUPPO RENAULT e NISSAN a partire dal 6° giorno dopo
l’immatricolazione/acquisto.
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Relativamente ai veicoli per i quali è stato dichiarato nel Modulo di Adesione la presenza di antifurto satellitare, qualora lo stesso in caso di furto del veicolo risultasse non attivato o non operante, lo scoperto applicato seguirà le logiche descritte nella tabella dei limiti, scoperti e/o franchigie.
Art. 3.4 - Garanzia Eventi naturali
Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:
• bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
• caduta di grandine o neve.
Art. 3.5 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici
Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi a causa di atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
Art. 3.6 - Garanzie accessorie
Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il
veicolo, i beni e i documenti dell’Aderente Assicurato:
Ricorso Terzi e Rischio Locativo.
AXA tiene indenne l’Aderente Assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A.
L’assicurazione comprende i danni al locale condotto in locazione dall’Aderente Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate.
Rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose
non assicurate poste all’interno del veicolo stesso.
Rottura accidentale dei Cristalli del veicolo.
Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale.
Lesioni subite dagli animali domestici
Xxxxxxxx le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione
Rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo.
Xxxxxxxx le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere.
Spese di dissequestro
Xxxxxxxx le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato
dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
Spese di parcheggio e custodia
Xxxxxxxx le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in
caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
Rimborso della tassa di proprietà
Xxxxxxxx al proprietario del veicolo la tassa di proprietà nel caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell’annualità pagata.
Immatricolazione o passaggio di proprietà
Rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo o il passaggio di proprietà di un veicolo usato, a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che determinano la perdita totale del veicolo assicurato.
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
Xxxxxxxx al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà o DUC (Documento Unico di Circolazione) con l’annotazione della perdita di possesso, l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza
Rimborsa le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato.
Bonus Fedeltà
Rimborsa le spese sostenute dall’Aderente Assicurato per la riparazione e per l’acquisto di pezzi
di ricambio nei 12 mesi precedenti il sinistro, in caso di furto del veicolo senza ritrovamento.
Art. 3.7 - Garanzia Collisione (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL)
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate.
Art. 3.8 - Xxxxxxxx Xxxxx (Garanzia Opzionale per il Programma FORMULA FULL)
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
COSA NON ASSICURO
Art. 3.9 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo
Per tutte le garanzie danni al veicolo, salvo che non sia stata sottoscritta la copertura specifica,
l’assicurazione non comprende i danni causati al veicolo da:
a) guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni;
b) grandine, trombe d’aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno;
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio;
d) fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell’atomo o con le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
e) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara o circolazione in percorsi ad anello denominati circuiti o autodromi;
f) dolo dell’Aderente assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
g) colpa grave delle persone di cui al comma precedente, salvo per le Garanzie Collisione e Xxxxx;
h) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
i) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
k) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi;
Inoltre, sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, non costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, non installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, oppure non incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”).
Art. 3.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 3.9 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo, valgono altresì per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:
Garanzia Incendio (Art.3.2)
L’assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. Inoltre, non sono considerati scoppio gli effetti del gelo.
Xxxxxxxx Xxxxx (Art.3.3)
La garanzia non è operante se il veicolo non è chiuso a chiave al momento del furto.
L’assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina
di oggetti non assicurati.
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.5)
L’assicurazione non comprende i danni riconducibili a sinistri da incidente stradale.
Garanzie accessorie (Art. 3.6)
Ricorso Terzi e Rischio Locativo | L’assicurazione non comprende i danni: • alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell’Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo; • da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo; • dovuti a dolo dell’Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti. Inoltre, non sono considerati “terzi”: • il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose. Per i soli danni a cose: • il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing; • il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente; • i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico. • i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti. | ||
Rottura accidentale dei cristalli del Veicolo | Sono esclusi dalla garanzia: • le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; |
• le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
• le rotture conseguenti ad atti vandalici;
• i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
• i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni e ai plexiglass.
Garanzia Collisione (Art. 3.7) e Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.8)
L’assicurazione non comprende i danni:
a) causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
b) in caso di veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.
c) in caso di conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
d) subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico;
f) in caso di veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
g) in caso di trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa dalla carta di circolazione;
h) in caso di applicabilità dell’Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.
i) cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
k) cagionati da operazioni di carico e scarico;
l) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
m) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile.
Art. 3.11 - Scelta del Programma assicurativo e delle garanzie opzionali
L’Aderente Assicurato, dopo aver preso visione del Set Informativo può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT O FORMULA FULL) offerti dalla Rete.
I Programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:
FORMULA LIGHT che comprende le seguenti garanzie:
• Garanzia Incendio (Art. 3.2)
• Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.3)
• Garanzia Assistenza in viaggio (4. Sezione Garanzia Assistenza in viaggio)
FORMULA FULL che comprende, oltre alle coperture della Formula Light le ulteriori coperture:
• Garanzia Eventi naturali (Art. 3.4)
• Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.5)
• Garanzie accessorie (Art. 3.6)
Scegliendo la FORMULA FULL, l’Aderente Assicurato può acquistare:
• Garanzia Collisione (Art. 3.7) oppure
• Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.8)
Nel caso in cui nella Dichiarazione di Adesione non vi sia un espresso richiamo ad uno dei due Programmi, si intendono automaticamente operanti le coperture del Programma assicurativo FORMULA LIGHT.
I Programmi assicurativi (FORMULA LIGHT o FORMULA FULL) prevedono per alcune garanzie la suddivisione in gruppi territoriali in relazione alla provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo.
I Gruppi territoriali sono i seguenti:
Gruppo Xxxxxxxxxxxx | XXXXXXXX |
0 | XX, XX, XX, XX, XX |
2 | BR, MT, SA, TA, TO |
3 | AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV |
4 | AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VI |
5 | tutte le restanti province |
Art. 3.12 - Centro Assistenza Clienti
Per la gestione e per informazioni relative ai contratti è possibile contattare il:
Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621
Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:30.
Il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. garantisce agli assicurati:
• Servizio di consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.
• Servizio di gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di residenza).
Per richiedere assistenza su tematiche legate ai sinistri e sui canali digitali è possibile contattare il:
Servizio Clienti AXA al numero 800 761 637 (dall’estero e da rete mobile 00 00000000).
Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Il Servizio Clienti AXA garantisce agli assicurati:
• Servizio di assistenza sui sinistri per denunciare un sinistro, richiedere informazioni sullo
stato di un sinistro già aperto e per l’assistenza stradale.
• Servizio di assistenza sui canali digitali (Area riservata del sito xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/ e App youCARe) per problematiche di registrazione, accesso e navigazione dei contenuti.
È inoltre possibile, accedendo all’Area riservata del sito xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/ o scaricando l’app
youCARe, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.
Il valore assicurato è pari:
- al prezzo di acquisto (comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati) indicato in fattura al lordo di eventuali incentivi o contributi previsti dalla normativa vigente al momento dell’acquisto per i veicoli “Nuovi” del GRUPPO RENAULT e NISSAN, “Km 0”, “Auto Demo”,“Buy back” e “Usati”, di cui all’Art. 3.1 - Veicoli assicurati - lettere a), b);
- al valore indicato per un analogo veicolo del listino “Eurotax Giallo” in vigore alla data di effetto dell’assicurazione per i veicoli “Usato Generico”, di cui all’Art.3.1 - Veicoli assicurati - lettera c).
Il valore assicurato deve essere comprensivo dell’ammontare dell’IVA se l’Aderente Assicurato è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo in caso di RIACQUISTO presso la Rete o con RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete
Le condizioni sotto riportate valgono in tutti i casi di RIPARAZIONI EFFETTUATE presso la Rete o di
RIACQUISTO presso la stessa di un altro veicolo purché sia di valore almeno pari a quello perduto.
Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sotto riportati, applicati alle garanzie di cui alla sezione 2 “Telematica” del presente contratto.
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.3) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Garanzia Furto | Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
1 | SI | 25% | € 500,00 | ||
NO | 40% | € 750,00 | |||
2 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
3 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
4 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
5 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
Antifurto Satellitare | In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 45% sull’indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro. |
Garanzia Eventi naturali (Art. 3.4) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Eventi naturali | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
15% | € 200,00 |
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.5) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
15% | € 200,00 |
Garanzie accessorie (Art. 3.6) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di | Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
SI | 25% | € 500,00 | |||
cose non assicurate | 1 | ||||
NO | 40% | € 750,00 | |||
2 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
3 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
4 | SI/NO | 0% | € 0,00 | ||
5 | SI/NO | 0% | € 0,00 |
Garanzie accessorie (Art. 3.6) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Ricorso terzi e Xxxxxxx locativo | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260.000,00 | |
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo | Per anno assicurativo: • € 520,00 per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,00 • € 700,00 per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,00 fino a €. 35.000,00 • € 900,00 per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,00 | |
Lesioni subite dagli animali domestici | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Spese di dissequestro | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 |
Garanzie accessorie (Art. 3.6) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Spese di parcheggio e custodia | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Rimborso della tassa di proprietà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Immatricolazione o passaggio di proprietà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420,00 | |
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420,00 | |
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 | |
Bonus Fedeltà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 |
Garanzia Collisione (Art. 3.7) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Per anno assicurativo: | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
La garanzia è prestata a | |||
Garanzia Collisione | primo rischio assoluto con il limite massimo di | 10% | € 500,00 |
indennizzo di € 3.000,00 |
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.8) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Kasko | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
10% | € 300,00 |
Tabella 2 - Copertura per i danni al veicolo in caso di NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete o con RIPARAZIONI NON EFFETTUATE presso la Rete
In tutti i casi di NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete o di RIPARAZIONI NON EFFETTUATE
presso la Rete, valgono le condizioni sotto riportate.
Per i veicoli dotati di telematica nativamente installata a bordo, possono essere applicate riduzioni agli importi di scoperto sotto riportati, applicati alle garanzie di cui alla sezione 2 “Telematica” del presente contratto.
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.3) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Garanzia Furto | Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
1 | SI | 35% | € 750,00 | ||
NO | 50% | € 1.000,00 | |||
2 | SI/NO | 25% | € 750,00 | ||
3 | SI/NO | 20% | € 500,00 | ||
4 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
5 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
Antifurto Satellitare | In caso di inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 45% sull’indennizzo che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro. |
Garanzia Eventi naturali (Art. 3.4) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Eventi naturali | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
20% | € 500,00 |
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.5) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
20% | € 500,00 |
Garanzie accessorie (Art. 3.6) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a Furto o a Rapina di cose non assicurate | Gruppo Territoriale | Antifurto Satellitare | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
1 | SI | 35% | € 750,00 | ||
NO | 50% | € 1.000,00 | |||
2 | SI/NO | 25% | € 750,00 | ||
3 | SI/NO | 20% | € 500,00 | ||
4 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
5 | SI/NO | 15% | € 350,00 | ||
Garanzie accessorie (Art.3.6) | |||||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |||
Ricorso terzi e Xxxxxxx locativo | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260.000,00 | ||||
Rottura Accidentale dei Cristalli del veicolo | Per anno assicurativo: • € 520,00 per i veicoli con valore assicurato sotto i € 20.000,00 • € 700,00 per i veicoli con valore assicurato da € 20.000,00 fino a €. 35.000,00 • € 900,00 per i veicoli con valore assicurato oltre i € 35.000,00 | Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 100,00. | |||
Lesioni subite dagli animali domestici | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | ||||
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | ||||
Spese di dissequestro | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | ||||
Spese di parcheggio e custodia | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 |
Garanzie accessorie (Art.3.6) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Rimborso della tassa di proprietà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 260,00 | |
Immatricolazione o passaggio di proprietà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420,00 | |
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 420,00 | |
Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 | |
Bonus Fedeltà | Per ogni sinistro: La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 1.000,00 |
Garanzia Collisione (Art. 3.7) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Per anno assicurativo: | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
La garanzia è prestata a | |||
Garanzia Collisione | primo rischio assoluto con il limite massimo di | 15% | € 600,00 |
indennizzo di € 2.500,00 |
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.8) | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Garanzia Kasko | Scoperto per sinistro | Minimo per sinistro | |
15% | € 500,00 |
4. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO
PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance)
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX
Numero Verde 800 761 637 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00000000 (per chiamate dall’estero e da rete mobile)
Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti di
indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”. Questa garanzia non è operante per le prestazioni fornite dal costruttore previste dal “Programma di Assistenza stradale durante il periodo di garanzia del veicolo ”.
Art. 4.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza
Le prestazioni di assistenza operano in caso di guasto, incidente, o danno del veicolo assicurato previsto dal contratto, mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno.
Le tempistiche dell’assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall’Assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:
• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Aderente Assicurato o da chi per esso. Inoltre, AXA non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell’interesse dell’Aderente Assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l’Aderente Assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
Art. 4.2 - Validità territoriale
L’assicurazione Assistenza in Viaggio vale in tutta Europa ad eccezione di alcune coperture che sono
valide solo all’estero o solo in Italia.
Art. 4.3 - Garanzia Assistenza in viaggio
La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.
La centrale operativa, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.
La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.
Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:
a) Soccorso stradale e traino
Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà, tenendo i costi a carico di AXA (e senza franchigia), a fare effettuare sul posto gli interventi d’urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino. L’Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.
Sono altresì coperti i casi in cui il veicolo si trova in box, garage seminterrati, parcheggi multipiano.
b) Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti alla lettera a) sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico di AXA il relativo costo.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà
essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.
c) Auto in sostituzione
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per il periodo massimo indicato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia
autentica della denuncia presentata all’Autorità di polizia.
A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni
aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Previa autorizzazione della Centrale Operativa l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione, con costi a suo carico.
Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del Centro Assistenza Clienti.
d) Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero)
Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete.
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di AXA.
e) Taxi per ritirare l’auto in sostituzione
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico di AXA.
f) Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo
Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all’estero) certificati da un centro autorizzato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione di AXA non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
g) Recupero del veicolo
Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.
Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell’Assicurato.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico di AXA, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
h) Rimpatrio del veicolo dall’estero
Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa
organizzerà il rimpatrio del veicolo non riparato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza all’officina in Italia preventivamente concordata con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico di AXA, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.
Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
i) Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero)
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese di AXA inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei.
j) Medico online
L’Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia.
k) Spese di pernottamento in albergo
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico di AXA le relative spese nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d’immobilizzo superi le 24 ore.
l) Anticipo di denaro all’estero
Nel caso in cui l’Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito senza interessi, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo.
L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
m) Anticipo cauzione penale all’estero
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Assicurato l’importo della cauzione, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo.
L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.
n) Anticipo spese legali all’estero
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo.
L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
o) Interprete all’estero
Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete.
La relativa spesa è a carico di AXA.
p) Autista a disposizione in Italia
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, AXA tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve.
Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.
Art. 4.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza), atti di vandalismo;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti,
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
l) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove o circolazione in percorsi chiusi ad anello denominati circuiti o autodromi;
m) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
n) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di
stupefacenti e allucinogeni;
o) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
p) qualora il veicolo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente e per la copertura RCA obbligatoria;
q) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
r) mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
s) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
t) nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della centrale operativa;
u) quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
v) trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria
in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
z) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.
AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
Art. 4.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio
Inoltre l’assicurazione non comprende:
1) le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
2) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
3) i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
4) i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
5) gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
6) le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.
7) il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
8) il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo;
9) le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente;
10) AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Inoltre:
11) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione.
Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 4.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza in viaggio
Fermo restando quanto stabilito dagli Artt. 4.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio e 4.5 - Ulteriori Esclusioni Garanzia Assistenza in viaggio, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero)
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.
Medico online
Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche
Art. 4.7 - Limiti di esposizione
Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’Assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’Assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’Assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art. 4.8 - Obblighi dell’Assicurato in caso di richiesta di assistenza
L’Assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 4.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 4.3) | Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro. |
Garanzia Assistenza in viaggio (Art. 4.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
a) Soccorso Stradale e traino | La garanzia è prestata entro un raggio di 50 Km dal luogo di fermo. | |
b) Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 260,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero. | |
c) Auto in Sostituzione | La garanzia è prestata per un periodo massimo di: Danno Parziale: a) 5 gg. a chilometraggio illimitato se la riparazione NON viene ESEGUITA presso la Rete; b) 15 gg. se la riparazione viene ESEGUITA presso la Rete. | |
Danno Totale: a) 30 gg. a chilometraggio illimitato IN CASO DI RIACQUISTO di un veicolo; b) 15 gg. in caso di NON RIACQUISTO di un veicolo. | ||
e) Taxi per ritirare l’auto in sostituzione | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 52,00 per sinistro. | |
f) Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo | La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessive |
k) Spese di pernottamento in albergo | La garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona, per evento. | |
l) Anticipo di denaro all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.600,00 per evento. | |
m) Anticipo cauzione penale all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.200,00 per Assicurato. | |
n) Anticipo spese legali all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.100,00 per sinistro. | |
o) Interprete all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 520,00 per sinistro. |
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO
Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale
Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano, sul valore assicurato in base a quanto disposto all’Art. 3.13 - Valore assicurato, le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate.
Tali tabelle tengono conto in modo forfettario, in relazione al tempo trascorso dalla data di prima immatricolazione per i veicoli acquistati “Nuovi” e ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per tutti gli altri veicoli, della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall’uso, o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.
Deprezzamento previsto CON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete:
VEICOLI acquistati “Nuovi” | TUTTI gli ALTRI VEICOLI | |||
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | |
fino al 12°mesecompreso | 0% | finoal 12°mesecompreso | 0% | |
dal 13° al 24° mese | 20% | dal 13° al 24° mese | 10% | |
dal 25° al 36° mese | 35% | dal 25° al 36° mese | 20% | |
dal 37° al 48° mese | 45% | dal 37° al 48° mese | 30% | |
dal 49° al 72° mese | 55% | dal 49° al 60° mese | 40% | |
dal 61° al 72° mese | 50% |
Resta inoltre a carico dell’Assicurato l’importo degli eventuali scoperti come disciplinato nelle
“Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 1”.
Deprezzamento previsto SENZA RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete
VEICOLI acquistati “Nuovi” | TUTTI gli ALTRI VEICOLI* | |||
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | |
fino al 12°mesecompreso | 0% | finoal 12°mesecompreso | 0% | |
dal 13° al 24° mese | 20% | dal 13° al 24° mese | 25% | |
dal 25° al 36° mese | 35% | dal 25° al 36° mese | 35% | |
dal 37° al 48° mese | 45% | dal 37° al 48° mese | 45% | |
dal 49° al 72° mese | 55% | dal 49° al 60° mese | 55% | |
dal 61° al 72° mese | 65% |
* Per i veicoli “Usato Generico”, relativamente alla voce “finoal12°mesecompreso”, la percentuale del deprezzamento applicabile sul valore assicurato di riferimento è pari al 15%.
Trascorsi 6 anni dalla data di prima immatricolazione o dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.
Art. X.2 - Determinazione dell’ammontare del Danno Parziale
Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento
dovuto all’età e allo stato del veicolo sulla base di quanto segue:
VEICOLI acquistati “Nuovi” | TUTTI gli ALTRI VEICOLI | |||
Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | |
fino al 12°mesecompreso | 0% | finoal 12°mesecompreso | 0% | |
dal 13° al 24° mese | 20% | dal 13° al 24° mese | 10% | |
dal 25° al 36° mese | 35% | dal 25° al 36° mese | 20% | |
dal 37° al 48° mese | 45% | dal 37° al 48° mese | 30% | |
dal 49° al 72° mese | 55% | dal 49° al 60° mese | 40% | |
dal 61° al 72° mese | 50% |
Per i veicoli “Usato Generico”, di cui all’Art. 3.1 - Veicoli assicurati - lettera c), per i danni alle sue parti meccaniche, a quelle soggette a usura e per i veicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento sarà calcolato:
• applicando il rapporto fra il valore del veicolo indicato sul listino “Eurotax giallo” al
momento del sinistro e il prezzo di listino riportato sul listino stesso.
Diversamente:
• alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate qualora non siano disponibili sul listino “Eurotax giallo”.
Altrimenti, viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
La determinazione dell’ammontare dei danni alla carrozzeria, alla selleria, ai vetri o ai cristalli, relativamente alle riparazioni effettuate presso la Rete, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione.
Per i veicoli acquistati “Nuovi” o acquistati “Usati” si applicherà la seguente tabella relativamente ai danni alle parti meccaniche e a quelle soggette a usura:
VEICOLI acquistati “Nuovi” Mesi trascorsi dalla data di prima immatricolazione TUTTI gli ALTRI VEICOLI Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | 15% |
dal 13° al 24° mese | 25% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° al 72° mese | 65% |
Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.
Per le riparazioni dei veicoli immatricolati da oltre sei anni si potranno utilizzare pezzi di ricambio equivalenti Renault Nissan. Sui veicoli di altri marchi potranno essere utilizzati ricambi equivalenti certificati a prescindere dall'età del veicolo.
Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico di AXA se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.
Su tutto il territorio nazionale l’Assicurato ha a sua disposizione una Rete di carrozzerie convenzionate, che assicurano tempi certi di riparazione e servizi dedicati per il veicolo, cui potersi rivolgere per la denuncia del sinistro. Per saperne di più e trovare la carrozzeria convenzionata più vicina, l’Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore
19.00 al Servizio Clienti AXA al Numero Verde 800 761 637, o in alternativa consultare il sito
xxxxx://xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx.
In alternativa, l’Assicurato può procedere alla denuncia direttamente tramite l’App youCARe
scaricabile dallo store incluso nel proprio dispositivo o tramite sito
accedendo all’area clienti, oppure contattando un operatore del Servizio Clienti AXA telefonicamente al Numero Verde 800 761 637 - tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00
- o tramite mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx.
La denuncia del sinistro, unitamente ai documenti da presentare e agli adempimenti richiesti per l’istruzione della pratica potranno infine essere trasmessi dall’Assicurato anche tramite raccomandata presso la sede legale di AXA Assicurazioni - AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxx - o tramite PEC all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Art. X.4 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, nonché nel caso di xxxxxxx xxxxxx, presentare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme della denuncia deve essere allegata a quella del sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all’Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.
B. Fornire precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia del sinistro agli stessi recapiti indicati nel precedente articolo, quanto segue:
- originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
- copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
- se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
- tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.
In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all’interno
del veicolo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza.
Nel caso di danno parziale l’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da AXA, salvo le riparazioni di prima urgenza.
Relativamente al “Bonus Fedeltà”, (Garanzie Accessorie Art. 3.6), l’Assicurato al fine di ottenere il risarcimento dovrà fornire copia delle fatture pagate e la documentazione dovrà essere completata con l’IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e il nome del titolare del conto. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo e non siano già state precedentemente rimborsate da AXA.
In caso di sinistro “Ricorso terzi e Rischio locativo”, (Garanzie Accessorie Art. 3.6), l’Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
In caso di “Rimborso delle spese per ripristino dei dispositivi di sicurezza”, (Garanzie Accessorie Art. 3.6), l’Assicurato deve presentare regolare fattura o altro documento probante le spese sostenute. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato.
Art. X.5 - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina – altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno
A) Danno Totale CON RIACQUISTO di altro veicolo
In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo purché sia di valore almeno pari a quello perduto.
Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente alla Rete che ha venduto il veicolo
tenendo conto del “deprezzamento previsto CON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete” come
disciplinato dall’ Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale e decurtato degli
eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 1”. Per attivare questa procedura, l’Assicurato deve sottoscrivere l’ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione.
La Rete deve inviare ad AXA copia dell’ordine di acquisto e, entro 15 giorni dall’immatricolazione del
veicolo acquistato “Nuovo” o dall’acquisto del veicolo “Usato”, la copia della fattura.
A questa documentazione devono essere allegati i seguenti certificati, la cui spesa per il rilascio è a carico di AXA in caso di sottoscrizione del Programma assicurativo FORMULA FULL, ai sensi dell’ Art.
3.6 - Garanzie Accessorie - “Immatricolazione o passaggio di proprietà” e “Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale”:
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo o DUC (Documento Unico di Circolazione) con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore di AXA;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta di AXA;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA
sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.
B) Danno Totale SENZA riacquisto di altro veicolo
Nel caso l’Assicurato non intenda servirsi della sostituzione diretta del veicolo, AXA attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.
Resta inteso che l’indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di
cui all’ Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale tenendo conto del
“deprezzamento previsto SENZA RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete”, decurtato degli
eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Tabella 2”. Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A), dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l’Assicurato comunica ad AXA la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.
C) Danno Parziale
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui AXA venga in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare delle spese. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata da AXA direttamente alla Rete.
L’Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, rilascerà benestare per il pagamento
dell’indennizzo alla Rete e pagherà direttamente alla stessa il solo importo degli eventuali scoperti
previsti nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie” e del deprezzamento
eventualmente applicabile ai sensi dell’Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale.
D) Termini per la Liquidazione
In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui AXA venga in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare delle spese.
In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A o B.
Per la Garanzia Furto (Art. 3.3) in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA indennizza l’Assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:
• il certificato di proprietà o DUC (Documento Unico di Circolazione) con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
• le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA, una procura
notarile a vendere al fine di agevolare l’eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
• in caso di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare
l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria. AXA si riserva la facoltà di indennizzare l’Assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.
Art. X.7 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro
L’Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da AXA.
Art. X.8 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato
L’ammontare del danno è concordato direttamente da AXA o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno da AXA ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. X.9 - Recupero del veicolo rubato
In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti (Art. 3.12), oppure ad AXA, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione di AXA i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’indennizzo:
- se non è pervenuta ad AXA la proposta di riacquisto di un altro veicolo, AXA indennizzerà i danni parziali eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta ad AXA la proposta di riacquisto di un altro veicolo, AXA procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all’ Art. X.6 - Procedure per la liquidazione del danno.
Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo ed entro un mese dall’avvenuto recupero del veicolo rubato, l’Assicurato ha facoltà di chiedere, e AXA di concedere, che il veicolo rimanga di sua proprietà.
Nel caso in cui AXA abbia già provveduto ad effettuare la liquidazione dell’indennizzo, l’Assicurato provvederà a rimborsare l’importo ricevuto dedotti gli eventuali danni parziali.
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, AXA ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta di AXA, l’Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
Qualora AXA abbia pagato l’indennità, i diritti e le azioni che il Contraente, l’Aderente Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all’Art. 1916 c.c..
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell’incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA
Art. X.13 - Come denunciare il sinistro
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX
Numero Verde 800 761 637 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00000000 (per chiamate dall’estero e da rete mobile)
Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’Assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale indirizzo mail);
• targa, marca e modello del veicolo assicurato;
• le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’Assicurato deve fornire l’indirizzo e il recapito telefonico dell’officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l’Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno
a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
È a carico di chi richiede l’indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo
diritto a termini di polizza.
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perchè e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità assicurativa1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.
In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
• riassicurazione e coassicurazione;
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
• adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici. 3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
• gestione e controllo interno;
• attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
• utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla
c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali)
7 Cfr. nota 2.
mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in
relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate anche da terzi come Xxxxxxxx o Responsabili del trattamento dei dati.
• Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Per quanto tempo vengono conservati i dati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.
Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a.
Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
• Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa
comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge 9 .
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
• società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del
"Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
• società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti,
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 -
c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE
INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
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R-youCARe
Edizione 10/2022
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F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)