E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Spedizione Poste Italiane SpA in abb. post. 70% Roma Aut. n. C/AC/RM/75/2011 - IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE A CMP ROMANINA
IL WELFARE CONTRATTUALE NEL TERZIARIO - L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A cura di:
Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx
Periodico di informazione e documentazione di EBINTER - N. 1/2012 anno II
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ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO
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Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. 06/00000000 - Fax 06/00000000 xxxx@xxxxxxx.xx - xxxxxxx@xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx
I SOCI
COME NASCE
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GLI SCOPI
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LE ATTIVITÀ
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IL WELFARE CONTRATTUALE NEL TERZIARIO - L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A cura di:
Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx
Supplemento n. 7 al n. 1/2011 anno II del semestrale “EBINTER NEWS – BILATERALITA’ NEL TERZIARIO
WELFARE CONTRATTUALE NEL TERZIARIO -
L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Supplemento n. 7 al n. 1/2011 anno II del semestrale:
Direttore Responsabile
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Redazione, Direzione, Amministrazione
EBINTER
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxx
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Coordinamento editoriale
di Xxxxx Xxxxxxxxx
Redazione e pubblicazione a cura di
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ROC 21627
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Romana Editrice S.r.l. Via dell’Enopolio, 37
00030 San Xxxxxxx (Roma)
Finito di stampare nel mese di Giugno 2012.
Sommario
SOMMARIO
Prefazione Presentazione
Previdenza complementare: una necessità del sistema previdenziale futuro
Lo scenario globale per lo sviluppo dei fondi di welfare contrattuale integrativo
Possibili scenari evolutivi xxxxx xxxxxx integrativa in Italia alla xxxx delle normative vigenti
Le esperienze dei fondi sanitari nel welfare contrattuale L’evoluzione di Qu.A.S.
L’evoluzione del Fondo Est L’esperienza del Fondo Fon.Te.
pag
3
7
11
71
87
103
125
1
137
151
Prefazione
di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Presidente Ebinter
Prefazione
Il Welfare Contrattuale ha ormai consolidato il proprio ruolo e la propria identità nel panorama della Previdenza Complementare e del- la Sanità Integrativa in Italia, ecco perché Ebinter ha voluto proporre un’approfondita riflessione sull’argomento, ricorrendo a studi e valuta-
zioni xx xxxxxxx del settore. 5
In un periodo di prolungata crisi economica – qual è quello che stiamo ancora vivendo – il bilancio dello Stato non è più in grado di so- stenere i xxxxxxxxx costi xxxxx xxxxxx e nel contempo è impensabile che le famiglie possano addossarsene i costi, qualora si presenti la neces- sità di integrare le prestazioni offerte dal Ssn.
Ecco perché favorire lo sviluppo dei Fondi Sanitari Integrativi deri- vanti dagli accordi bilaterali, allo scopo di contenere e ridurre l’inciden- za della spesa sanitaria sul bilancio pubblico, è diventata un’esigenza inderogabile.
La proposta della compartecipazione del privato sembra una gran- de autostrada da percorrere in fretta, ma non va dimenticato che i Fon- di Sanitari di origine contrattuale sono “integrativi” e non “sostituitivi” dell’intervento dello Stato, il xxxxx xx il compito di definire con chiarez- za i propri ambiti di intervento, affinché i Fondi possano con altrettanta chiarezza stabilire xx xxxx dei propri nomenclatori tariffari.
Quanto alla Previdenza Complementare, va ricordato che xxx xx Xxxxx “Xxxx”, entrata in vigore nel gennaio 1996, ha apportato delle modifiche radicali al sistema pensionistico, avendo modificato il meto- do di calcolo della pensione pubblica che è passata dal metodo retri-
Prefazione
butivo a quello contributivo.
Il nuovo metodo di calcolo ha nettamente ridimensionato l’importo che si arriverà a percepire al momento della pensione il xxxxx è stato stimato che xxxx xxxx a circa il 50% dell’ultima retribuzione. Chi andrà in pensione con le nuove regole si troverà dunque nella necessità di colmare ciò che la previdenza pubblica non è più in grado di garantire. Da qui deriva l’importanza della Previdenza Complementare xx xxxxx rappresenta quindi una strada praticamente obbligata per tutti coloro che vogliono evitare, quando smetteranno di lavorare, un drastico ridi- mensionamento del proprio xxxxxx di vita.
Ecco perché l’Ente Bilaterale si è sempre più adoperato per favori- re la presa di coscienza dei lavoratori circa l’entità del problema e la contrattazione dell’ultimo decennio si è impegnata a discutere a fondo della questione.
Oggi dunque i contributi finanziari definiti xxxx’ambito dei vari Con- tratti Collettivi Nazionali devono essere considerati, sotto tutti gli aspet- ti, come facenti parte del salario e devono essere impiegati in modo idoneo a garantire effettivamente il Welfare dei lavoratori.
Questa pubblicazione di Xxxxxxx vuole essere un contributo alla
rappresentazione di questa realtà, da offrire a chi opera nei nostri set-
6 tori come spunto di riflessione e come possibile modello per le future
trattative contrattuali.
Presentazione
di Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Nazionale Fisascat Cisl
Presentazione
La previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa sono due argomenti di cui – a livello di opinione pubblica – non si par- la abbastanza nel nostro Paese, mentre io ritengo che, considerando la responsabilità sociale delle imprese e considerando la necessità
che queste forme di previdenza aiutino un domani soprattutto le nuove 9
generazioni, bisogna che se ne discuta di più e più a fondo.
Che esista un problema su questo fronte, lo dimostrano le cifre: mentre al Fondo Est – che si occupa di assistenza sanitaria integrativa
– sono iscritti quasi 1,5 milioni di persone, al Fondo Fon.Te – che si oc- cupa di previdenza complementare e che è il secondo fondo di previ- denza complementare dopo Cometa, il fondo dei metalmeccanici – so- no iscritte poco meno di 200.000 persone sui 6,5 milioni di lavoratori potenzialmente iscrivibili a questi strumenti del welfare contrattuale.
Lo squilibrio tra i dati relativi ai due fondi dimostra la poca lungimi- ranza – dovuta evidentemente ad una ancora scarsa presa di coscien- za – degli operatori che noi tuteliamo: viviamo concentrati sull’oggi e non abbiamo la capacità di spingerci sino a considerare quel che xxxx di noi domani, condizionati come siamo dall’attuale congiuntura eco- nomica recessiva xx xxxxx non induce certo a fare programmi a lunga scadenza. Così, considerando che la probabilità di avere bisogno del- la visita di un medico specialista per noi o per i nostri figli è un’eventua- lità purtroppo non così infrequente, aderiamo al fondo di assistenza sanitaria integrativa e rimandiamo a tempi migliori l’adesione a quello di previdenza complementare.
Presentazione
Invece xxxx solo con la previdenza complementare che si riuscirà a sostenere efficacemente in futuro il percorso di xxxx xx xxxxxxx del pe- riodo lavorativo: siccome la prospettiva demografica ed il xxxx degli at- tivi determinano una diminuzione delle risorse da destinare xxxx xxxxxx del reddito dei pensionandi, è xxxxxx xxx dobbiamo in qualche modo farcene xxxxxx. E per farcene xxxxxx, il modo xxxxxxxx è spiegare ai la- voratori che la previdenza complementare certamente può presentare il rischio della gestione finanziaria, ma non costituisce un azzardo e xx xxxxx non rappresenta un rischio molto differente da xxxxxx xxxxx previ- denza pubblica.
Quest’ultima infatti comporta un’eventualità che nessuno xx xxxxxx valuta pienamente, ovvero xxx xx xxxxxx politiche possono essere cambiate in corsa e, qualora ciò accada, ci si ritrova con un danno in termini di copertura previdenziale che non si era stimato, come hanno dimostrato i provvedimenti legislativi xxx xxxxx modificato unilateral- mente le regole relative ai trattamenti pensionistici e xxx xxxxx xxxxx- xxxx ai lavoratori un xxxxx xxx superiore xx xxxxx rendimento della previdenza complementare, xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx attuali emana- te dai diversi Governi, investe nei mercati finanziari.
Ecco perché il tema del welfare integrativo contrattuale rappresen-
10 ta una delle frontiere più avanzate della contrattazione collettiva: xxxx
xxxxx può rivelarsi poco significativo insistere ancora su rivendicazioni che potremmo definire “storiche”, mentre è in questo ambito che si può esplicare utilmente una sinergia con quanto previsto xxx xxxxxxxxx col- lettivi, con quanto viene gestito dalla bilateralità, al fine di consentire alle future generazioni il benessere sociale di cui xxxxx xxxxxx quelle nate nel secondo dopoguerra.
Per parte nostra, noi siamo così consapevoli che questo della pre- videnza complementare è un nodo strategico per il futuro dei lavorato- ri occupati nel settore, che abbiamo deciso che la nostra strategia con- trattuale, per i prossimi rinnovi, dovrà puntare necessariamente alla obbligatorietà del versamento alla previdenza complementare, così come abbiamo già positivamente sperimentato xxxx’assistenza sanita- ria integrativa.
Il welfare contrattuale e la negoziazione delle tutele, investendo in esse parte del salario, costituiscono l’unica efficace modalità per riaf- fermare in modo sussidiario il ruolo delle parti sociali e garantire una forte solidarietà sociale.
Previdenza complementare: una necessità del sistema previdenziale futuro
di Xxxxxx Xxxxxxxxx
Coordinatore Dipartimento Democrazie Economica,
Fisco e Previdenza Cisl
“...Ai giorni nostri, i giovani non tro- xxxx da battere un xxxxxx, le per- sone di mezz’età diventano esube- xxxxx xxxxx aziende dove lavorano e vengono cacciate via, i vecchi non muoiono più” (Xxxx Xxxxxxxxx)
Preambolo
Negli ultimi 20 anni sono state realizzate almeno quattro riforme strutturali del sistema previdenziale (xxxxx 421/92, xxxxx 335/95, leg- ge 243/04, e la recente xxxxx approvata il 22 dicembre 2011 che xx
xxxxxxxxxx, con modificazioni, il decreto xxxxx 6 dicembre 2011, n° 13
201), a xxx xxxxx fatto seguito numerosi interventi di natura correttiva, essenzialmente finalizzati a rendere più sostenibile sul piano finanzia- rio la dinamica della spesa.
In particolare la recente manovra economica varata dal Governo presieduto dal Prof. Xxxxx Xxxxx ha modificato pesantemente i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, allo scopo di determinare un ulte- riore aumento dell’età effettiva di pensionamento. A farne le spese sono state le pensioni di anzianità, di fatto abrogate dalle misure adottate, mentre non è stato risparmiato neppure il tradizionale xxxxxx di acces- so al pensionamento con il requisito contributivo che prescinde dall’età anagrafica, anch’esso agganciato dal 2013 in poi al meccanismo auto- matico di adeguamento xxxx xxxxxxxx di vita accertata dall’Istat.
Pur se molto diverse fra loro tutte le riforme sopra richiamate han- no, però, denunciato alcuni tratti di fondo comuni. Intanto le misure adottate hanno prodotto consistenti risparmi della spesa xxx xxxxx permesso innanzitutto di risanare i xxxxx degli enti previdenziali, xxxx- cendo gli xxxxx x xxxxxx dello Stato nel lungo periodo.
In secondo luogo le riforme si sono poste l’esigenza di eliminare i disincentivi impliciti alla prosecuzione dell’attività lavorativa, che sono
stati via, via ridimensionati attraverso:
i) il collegamento della retribuzione pensionabile alla retribuzione ef- fettivamente percepita durante tutto l’arco xxxxx xxxx lavorativa (leg- ge 421/92);
ii) l’introduzione del metodo di calcolo contributivo, in base xx xxxxx il trattamento pensionistico viene calcolato sulla base della contribu- zione maturata durante l’intera carriera lavorativa, in funzione del- l’età anagrafica di accesso al pensionamento
iii) l’abolizione del divieto di cumulo fra retribuzione e trattamento pen- sionistico;
iv) l’ampliamento delle possibilità di totalizzazione dei contributi matu- rati presso gestioni pensionistiche diverse
v) l’introduzione del metodo di calcolo contributivo pro - rata a partire dal 1° gennaio 2012, sulle anzianità contributive maturate a decor- rere da tale data, anche sulle pensioni dei lavoratori con anzianità contributive almeno pari o superiori a 18 anni al 31/12/1995.
In terzo luogo alcune riforme hanno assunto l’obiettivo xxxxx xxxxx- nibilità sociale accanto a xxxxxx xxxxx sostenibilità finanziaria, amplian- do la copertura contributiva figurativa a fronte di determinate vicende
xxxxx xxxx personale e professionale, migliorando i trattamenti pensioni-
14 stici già in essere, in relazione all’età anagrafica e al reddito del perci-
piente e/o del suo nucleo familiare o promuovendo lo sviluppo della previdenza complementare.
Si è, pertanto, con il tempo delineato e sviluppato un sistema di si- curezza sociale - xxxxx specifico previdenziale - articolato su tre pilastri fondamentali: l’assegno sociale, la previdenza obbligatoria e la previ- denza complementare.
A ciascuno di questi tre pilastri il sistema xx xxxxxxxxxxxx una specifica funzione: all’assegno sociale l’azione di contrasto xx xxxx- xxxx xxxxx povertà, in adempimento al dettato costituzionale previ- sto al primo comma dell’articolo 38, con una prestazione assisten- ziale collegata al reddito del nucleo familiare del percipiente; alla pensione obbligatoria l’obiettivo di assicurare, in caso di invalidità e vecchiaia, mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, correlando l’entità della prestazione all’ammontare della retribuzione percepita e dell’anzianità contributiva maturata (metodo retributivo) o della contribuzione versata durante l’arco xxxxx xxxx lavorativa, in funzione dell’aspettativa di vita residua al momento del pensionamento, at- xxxxxxxx il sistema dei coefficienti di trasformazione (metodo contri- butivo).
L’assegno sociale e la pensione calcolata con il metodo contri- butivo sono poi differenziati in relazione ad ulteriori condizioni so- ciali, come nel caso delle maggiorazioni dell’assegno sociale corre- late all’età anagrafica o come i numerosi casi di contribuzione figu- rativa che intervengono nel regime dell’Assicurazione Generale Ob- bligatoria al verificarsi di determinati eventi xxxxx xxxx personale e la- vorativa.
La selettività consente di focalizzare l’intervento solidaristico a so- stegno delle persone più bisognose, riducendo così l’area del disagio sociale a fronte di oneri più contenuti per l’intera collettività che nel ca- so di misure di tipo generalista o di interventi “a pioggia”.
Almeno tre sono le dinamiche in atto che attenuano, però, l’effica- cia della selettività dell’intervento di protezione sociale.
La prima riguarda i cambiamenti del mercato del lavoro e l’evolu- zione dell’organizzazione dei sistemi produttivi che determinano un aumento dei rischi legati alla discontinuità e alla flessibilità delle xxxxxx- re lavorative e professionali.
La realizzazione di politiche attive del lavoro (in ordine alla forma-
zione continua e alla molteplicità di occasioni di impiego, agli ammor- tizzatori sociali); il raggiungimento di parametri occupazionali di tipo
europeo sull’occupazione (soprattutto femminile, giovanile e dei lavo- 15
ratori “senior”); la stabilità del lavoro (dalla lotta al lavoro nero xxxx xxxx- zione della precarietà, alla estensione di tutele minime ma generaliz- zate) sono aspetti che influenzano in modo decisivo la sostenibilità fi- nanziaria e sociale del sistema previdenziale e, dunque, vanno tenuti sempre presenti in occasione dell’analisi e della discussione inerente alle riforme del sistema pensionistico.
Le proposte per contrastare l’onda d’urto derivante dalla maggiore flessibilità nel mercato del lavoro che si traduce, da un lato, in fabbiso- gni previdenziali xxxxxxxxx dei lavoratori parziali, discontinui e tempora- nei e, dall’altro, in una riduzione dei flussi di finanziamento contributivi entro il sistema della ripartizione possono riguardare: la ulteriore ridu- zione della forbice contributiva previdenziale fra il lavoro autonomo1 e
1 Con effetto dal 1/1/2012 il Decreto xxxxx 6/12/2011, n° 201, convertito con modifica- zioni dalla xxxxx 22 dicembre 2011, n° 214 ha disposto l’incremento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e computo della pensione dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps di 1.3 punti percen- tuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a rag- giungere il 24%.
subordinato2; l’introduzione di ulteriori elementi di solidarietà contributi- va per xx xxxxx di lavoratori più deboli, discontinui e precari; il sostegno per i lavoratori temporanei e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto per l’adesione a piani pensionistici complementari, mediante forme di integrazione contributiva per i sog- getti con minore capacità reddituale e/o patrimoniale o l’abbattimento degli oneri amministrativi per la partecipazione a tali piani, mediante l’intervento dello Stato o del sistema delle Autonomie regionali o locali. La seconda dinamica si riferisce ai mutamenti della struttura xxxxx-
le xxxxx popolazione italiana che aprono la deriva verso una profonda divaricazione dei percorsi di vita personali.
Ad una società nel passato caratterizzata da una profonda simbio- si dei xxxxxxx xx xxxx individuali, ed in cui i percorsi di emancipazione si sviluppavano tramite processi di crescita collettiva omogenea per gruppi o categoria di appartenenza sociale o professionale, se n’è so- stituita un’altra dove si assiste ad una sempre più pronunciata differen- ziazione dei cicli di vita degli individui.
Ciò provoca una sempre più pronunciata discrepanza fra le esigen- ze personali degli individui e delle loro famiglie e la possibilità di soddi-
16 sfarle concretamente attraverso l’azione collettiva, pubblica o privata che sia. Di qui il rischio che, nel deficit di soluzioni capaci di risponde-
re in modo adeguato xx xxxxxxxxx pluralismo delle aspettative indivi- duali, si affievolisca la percezione circa l’utilità o l’efficacia dell’azione ridistributiva svolta dallo Stato o dalle istituzioni pubbliche.
L’evoluzione della composizione della struttura sociale della po- polazione italiana è il fenomeno che maggiormente incide sul trade
– off fra selettività ed universalità. Se la componente sociale “da sussidiare”, a beneficio xxxxx xxxxx vengono erogate le prestazioni, cresce a dismisura in relazione alla componente “attiva” della so-
2 In applicazione dell’art. 22 comma 1 xxxxx X. 12.11.2011 n. 183 (xxxxx di stabilità 2012) l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separa- ta Inps ex L. 8.8.95 n. 335 aumenta di un punto percentuale a partire dal 1 gennaio 2012. Dunque, per quanto riguarda i soggetti iscritti solo alla Gestione separata Inps e non pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di compu- to) aumenta dal 26% al 27% con effetto dall’1.1.2012. Resta fermo l’obbligo di versa- re un contributo aggiuntivo, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economi- che temporanee erogate dall’Inps a titolo assistenziale (indennità di maternità/xxxxx- xxxx, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare) che ammonta, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.
cietà aumentano anche i rischi di natura “politica”, tipici del sistema finanziario a ripartizione su cui si regge il settore della protezione sociale.
Trenta anni fa i giovani rappresentavano circa la metà xxxxx xxxxxx- zione, oggi ne costituiscono appena un quarto3. In sostanza è calato sia il flusso dei “nuovi” giovani che lo stock, con conseguenze facilmen- te immaginabili in una società che invecchia sempre di più ed in cui un numero relativamente minore di lavoratori attivi dovrà farsi xxxxxx del sostentamento di un numero crescente di persone in età anziana. Xx xxxxxxxx flessibilità e discontinuità delle prestazioni lavorative rappre- sentano ulteriori fattori che influenzano il livello della copertura pensio- nistica.
La criticità del quadro di riferimento emerge in tutta la sua comples- sità se si osservano le proiezioni demografiche relative alla crescita dei fenomeni di non autosufficienza e delle malattie parzialmente inva- lidanti, tipiche dell’età anziana. Si stima, infatti, che nel 2050 un quarto degli ultra 65enni (che costituiranno oltre il 34% della popolazione tota- le) xxxx interessato da problemi diversi di disabilità o di non autosuffi- cienza. Per il futuro, quindi, la prospettiva dei bisogni da sussidiare e
delle situazioni di disagio da sostenere appaiono xxxxxxxxxxxxxxxx xx 00
crescita e non in diminuzione.
Il combinato disposto di queste dinamiche aumenta il rischio com- plessivo xxxxx xxxxxxxxx del ciclo xxxxxx delle famiglie italiane. Una pro- spettiva che chiama con forza anche il welfare contrattuale, xxxxx xxx molteplici articolazioni, ad aumentare le platee dei potenziali xxxxxxx- xxxx e l’area dei bisogni protetti.
La terza dinamica è legata al combinato disposto fra l’aumentata aspettativa di vita e l’insufficiente tasso di occupazione che si traduce in un aumento esponenziale, nei prossimi decenni, dell’indice di xxxxx- xxxxx degli xxxxxxx. Una tendenza che l’insufficiente dinamica del tas- so di fertilità del nostro Paese non riuscirà ad invertire neppure grazie al positivo apporto della componente migratoria.
Peraltro, l’invecchiamento della popolazione mette in seria difficoltà sia il patto intergenerazionale interno al sistema a ripartizione, agendo sulla compressione della dinamica di crescita del Pil, sia l’equilibrio dei sistemi finanziari a capitalizzazione (su cui si basano i fondi pensione
3 Agli inizi degli anni ’80 i giovani con un’età compresa fra i 15 e i 39 anni erano il 35,1 della popolazione totale italiana, nel 2009 il 31,4% (a fronte di un dato medio dei Pae- si dell’Unione europea a 27 pari al 33.4%). Elaborazioni su dati Eurostat.
di nuova istituzione), poiché il peso xxxxxxxxx xxxxx parte di popolazio- ne che non xxxxxx xxxxx forza di lavoro attiva si ripercuote sui meccani- smi di formazione dei prezzi e, in ultima analisi, sui rendimenti dei mer- cati finanziari.
I vantaggi di un sistema a capitalizzazione non consistono dunque xxxxx xxxxxxxx efficacia nel rispondere agli shock demografici rispetto ad un sistema a ripartizione ma, piuttosto, nella capacità di sollecitare un incremento del xxxxxx nazionale di risparmio, influenzando il pro- cesso di accumulazione del capitale, e nella capacità di realizzare un maggiore equilibrio nei rischi, riducendo quelli di natura politica.
Anche sulla base di tale assunto molti economisti hanno sostenuto la necessità di realizzare una graduale sostituzione dei sistemi a ripar- tizione con i sistemi a capitalizzazione per contrastare gli effetti della tendenziale riduzione dei tassi di rendimento dei sistemi a ripartizione, la cui dinamica viene considerata meno positiva xx xxxxxx dei xxxxx di rendimento dei sistemi a capitalizzazione.
In linea teorica, si può postulare la supremazia di un sistema a ca- pitalizzazione rispetto ad uno a ripartizione se il tasso di rendimento del primo, correlato all’andamento dei mercati finanziari, è superiore xxxx xxxxx del tasso di crescita della forza lavoro e del xxxxx xx xxxxxx-
18 ta della produttività.
Tuttavia, in prospettiva, l’effetto combinato della crescita del reddito nazionale e del xxxxxx di risparmio potrebbe condurre ad un incre- xxxxx dell’offerta di risparmio. Questo può tradursi, nel mercato dei fondi mutuabili, in assenza di aumenti esogeni della domanda di inve- stimenti, in una riduzione del tasso di rendimento generale.
L’esigenza di diversificare i rischi e di ridurre quelli di natura politica ha portato anche in Italia all’istituzione di forme di previdenza privata a capitalizzazione, con funzione complementare e non più integrativa come nel passato. Nel concorrere alla realizzazione di più elevati livel- li di trattamento previdenziale i fondi pensione possono svolgere un ruolo importante xxxxx sviluppo del mercato dei capitali e nella promo- zione del risparmio. Una scelta che realizza un’adeguata differenzia- zione dei livelli e della qualità delle prestazioni, corresponsabilizzando i lavoratori in una serie di scelte xxx xxxxx da quelle iniziali di adesio- ne, a quelle successive riguardanti il livello della contribuzione, i criteri di investimento delle risorse impiegate e le modalità di erogazione del- le prestazioni finali.
La riforma della previdenza complementare, entrata in vigore nel 2007, ha prodotto un buon risultato xxxxx xxxxxx impresa, ma lascia
ancora scoperta la parte più vulnerabile del mondo del lavoro nelle pic- xxxx imprese, dove xx xxxxxx xx xxxxxxxx fragilità del sistema delle re- lazioni sindacali, la più elevata diffusione delle aziende sul territorio, xx xxxxxxxx riluttanza dei datori di lavoro a privarsi del Tfr, in considera- zione di una maggiore difficoltà di accesso al credito sostitutivo e in as- senza dell’obbligo, che sussiste invece nelle aziende con almeno 50 addetti, di conferire al fondo di tesoreria gestito dall’Inps il trattamento di fine rapporto non destinato ai fondi pensione.
La “volontarietà” delle scelte incontra limiti insormontabili nelle si- tuazioni in cui asimmetrie informative e problemi di autofinanziamento delle piccole e medie imprese ostacolano lo sviluppo delle adesioni ai fondi pensione.
“L’obbligatorietà” dell’adesione necessaria ad assicurare una diffu- xxxxx xxxxx e completa della previdenza complementare in tutti i setto- ri richiederebbe, peraltro, il superamento dei noti problemi di capitaliz- zazione e di accesso al credito sostitutivo del Tfr delle piccole e medie imprese e lo sviluppo di strumenti finanziari capaci di intercettare gli impieghi dei fondi pensione al fine di convogliarli, almeno parzialmen-
te, al finanziamento del sistema delle imprese italiane e dello sviluppo locale.
Tutte queste considerazioni muovono dalla valutazione che i muta- 19
menti sociali, economici e demografici che investono il nostro Paese non attenuano le esigenze dell’intervento pubblico ma anzi lo amplia- no. Lo ”Stato – apparato” può, infatti, svolgere la sua funzione di ridu- zione del rischio di povertà in molti modi, anche sussidiando l’econo- mia privata, come nel caso dell’intervento promozionale e incentivante a sostegno dei sistemi di previdenza complementare e xxxxx xxxxxx in- tegrativa.
D’altro canto la sostenibilità sociale di un sistema previdenziale ne condiziona inevitabilmente la sostenibilità finanziaria. Il reddito, infatti, influenza le scelte di consumo e di risparmio dei lavoratori e dei pensionati, fornisce un contributo decisivo alla crescita economi- ca e al risanamento della finanza pubblica tramite il pagamento dei tributi e rappresenta, in definitiva, la condizione che consente xx xxx- lizzazione di obiettivi redistributivi in chiave solidaristica, tramite xx xxxx fiscale.
Le ipotesi correttive hanno finora riguardato soprattutto il sostegno dei soggetti a più bassa contribuzione e con un inadeguato livello xx xxxxx di sostituzione, attraverso l’ampliamento della contribuzione figu- rativa con riferimento ai periodi di inoccupazione, mantenendo quindi
inalterato l’attuale impianto previdenziale, basato su un xxxxx xxxxxxxx pubblico finanziato a ripartizione e un secondo pilastro privato, basato sul meccanismo tecnico – finanziario della capitalizzazione e sussidia- to dal sostegno pubblico.
Ma l’aumento della platea dei potenziali beneficiari dell’intervento selettivo, con riferimento all’evoluzione qualitativa e quantitativa dei bi- sogni sociali sopra cennata e l’esigenza di contrastare più efficace- mente il rischio di povertà, garantendo un trattamento previdenziale di- gnitoso per chi abbia lavorato, lasciano aperta la “questione previden- ziale” xxx xxxx deve fare i xxxxx con l’attuale quadro di finanza pubbli- ca e con le prospettive di crescita del nostro Paese.
I rischi politici di promesse previdenziali troppo xxxxxxxx, xxx non tengano conto del necessario equilibrio fra l’evoluzione sociale del Paese e la dinamica del mercato del lavoro sono destinati, infatti, a ge- nerare nel lungo periodo profondi squilibri nella struttura dei xxxxx pre- videnziali e scaricano sulle future generazioni gli oneri dei processi di aggiustamento. Qualunque approccio che non tenga insieme sosteni- bilità finanziaria e sostenibilità sociale è, quindi, destinato ad essere perdente.
Al tempo stesso - mentre la prospettiva demografica e sociale de-
20 termina una pressione xxxxxxxxx xxxxx sviluppo dei sussidi, della con-
tribuzione figurativa e delle maggiorazioni sociali - le esigenze di so- stenibilità finanziaria spingono ad una valutazione sempre più discre- zionale da parte dello Stato circa l’estensione del livello di solidarietà da garantire universalmente. L’incremento della selettività negli inter- venti di sussidio o di sostegno, nelle diverse forme possibili, xxxxxx xx- raltro il fianco ai xxx xxxx meccanismi di acquisizione del consenso po- litico, influenzati dall’azione dei diversi gruppi di interesse.
Peraltro, ad un inasprimento dei criteri selettivi di calcolo delle pre- stazioni può non corrispondere una proporzionale riduzione della spe- sa, perché xx xxxxxxxx specificazione dei benefici e delle condizioni ri- chiede un aumento degli oneri di natura amministrativa, legati alla ve- rifica delle situazioni tutelate, e dei costi del processo di contrattazione politica, dovuti alle diverse modalità di scelta utilizzate nella selezione delle situazioni da agevolare o sostenere.
Per le ragioni sopra analizzate un adeguato livello di copertura pensionistica rappresenta un elemento fondamentale non solo per as- sicurare l’equità e la coesione sociale, ma anche per realizzare la sta- bilità macroeconomica e sostenere la crescita nel lungo periodo.
La previdenza complementare, dunque, rimane una questione
ineludibile e centrale xxxx’attuale dibattito politico ed economico che va rilanciata con forza, dopo una fase caratterizzata da un rallenta- xxxxx xxxxx spinta propulsiva delle istituzioni pubbliche e delle parti sociali, a seguito delle priorità imposte dalla crisi economica e xxxxx- ziaria.
Ecco perché la sua utilità e la sua necessità vanno riaffermate a cominciare dall’iniziativa sindacale collettiva che deve considerarla a pieno titolo uno degli strumenti fondamentali del nuovo welfare contrat- tuale.
Dal primo gennaio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252, relativo alla “Disciplina delle forme pensionisti- che complementari”, pubblicato sulla G.U. 13/12/2005 n.289. Il D.lgs 252/05. La riforma si applica a tutti i lavoratori del settore privato, men- tre per i lavoratori dipendenti pubblici che aderiscono ai fondi pensione istituiti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro continuano es- senzialmente ad applicarsi le norme del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124.
Tassi di sostituzione lordi dei lavoratori dipendenti privati della previdenza obbligatoria xxxx’ipotesi base della Ragioneria Gene-
rale dello Stato e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base 21
(valori in % rispetto al reddito finale)
0000 0000 0000 2040 2050 2060 | |
Pensionamento con 67 anni di età e 37 anni di contribuzione | |
Ipotesi base | 72,7 66,6 64,5 63,2 62,4 61,2 |
Vecchiaia - Anzianità contributiva 35 anni | |
Età minima - femmine | 68,8 58,7 54,9 53,8 54,7 54,9 |
(età) | (60+4m.) (61+7m.) (62+4m.) (63+6m.) (64+6m.) (65+3m.) |
Età minima - maschi | 68,8 62,8 60,7 59,8 61,0 61,7 |
(età) | (65+4m.) (66+7m.) (67+7m.) (68+6m.) (69+6m.) (70+3m.) |
Vecchiaia - Anzianità contributiva parametrata all’età | |
Età minima - femmine | 55,5 52,0 50,6 51,5 54,0 55,3 |
(età/anz.) | (60+4m./30+4m.) (61+7m./31+7m.) (62+7m./32+7m.) (63+6m./33+6m.) (64+6m./34+6m.) (65+3m./35+3m.) |
Età minima - maschi | 59,5 56,1 56,2 57,3 60,1 62,2 |
(età/anz.) | (65+4m./30+4m.) (66+7m./31+7m.) (67+7m./32+7m.) (68+6m./33+6m.) (69+6m./34+6m.) (70+3m./35+3m.) |
Pensionamento anticipato - Xxxxxx età/anzianità contributiva ((3)) ((4)) | |
Età minima/anz. = 36 | 70,7 62,9 60,0 58,7 59,8 60,0 |
(età) | (60+9m.) (63+7m.) (64+7m.) (65+6m.) (66+6m.) (67+3m.) |
Età minima/anz. = 37 | 72,7 63,7 60,2 58,5 59,6 59,8 |
(età) | (59+9m.) (62+7m.) (63+7m.) (64+6m.) (65+6m.) (66+3m.) |
Pensionamento anticipato - Xxxxxx età/anzianità contributiva ((3)) | |
Età =61/anz. = 41 | 78,5 69,7 64,1 58,9 58,1 57,4 |
Età =63/anz. = 41 | 78,5 71,9 67,0 62,2 61,2 60,4 |
Età =65/anz. = 41 | 78,5 74,4 70,3 65,9 64,8 63,9 |
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pen- sionistico e socio – sanitario. Aggiornamento 2011.
1. Le scelte dei lavoratori
L’adesione alla previdenza complementare, dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 252/05, può avvenire in modo esplicito o tacito:
• esplicito, compilando la scheda di adesione ad una forma pensionisti- ca complementare e l’apposito modello predisposto dal ministero (Tfr 1 per i lavoratori già occupati alla data del 1° gennaio 2007; modello Tfr 2 per i lavoratori occupati dopo dal 1° gennaio 2007 in poi);
• tacito (silenzio - assenso) cioè senza effettuare alcuna scelta esplici- ta nei sei mesi successivi all’assunzione.
All’atto dell’assunzione i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai la- voratori una prima adeguata informativa in merito alla devoluzione del Tfr a previdenza complementare e sulle diverse scelte disponibili.
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del con- ferimento tacito del Tfr maturando alla previdenza complementare (en- tro cinque mesi dall’assunzione) i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori che non abbiano ancora manifestato alcuna volontà, una seconda adeguata informativa scritta, diretta ad indicare la forma pen- sionistica complementare verso xx xxxxx il Tfr xxxxxxxxx xxxx conferi- to nel caso di mancata effettuazione di una scelta esplicita entro il de-
22 corso del semestre.
1.1. L’adesione tacita
Se non si effettua alcuna decisione esplicita (silenzio – assenso), a partire xxx xxxxxxx mese successivo all’assunzione tutto il Tfr maturan- do viene conferito al fondo pensione previsto xxx xxxxxxxxx e accordi collettivi nazionali o territoriali, salvo diverso accordo collettivo azien- dale che può individuare una diversa forma pensionistica di destina- zione. Se non esiste e non è già operativa una forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva (anche azienda- le) il Tfr viene conferito al fondo pensione complementare costituito presso l’Inps (“Fondinps”, da non confondersi con il “fondo di tesoreria” per l’erogazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori del set- tore privato, che accoglie invece il Tfr dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 addetti che abbiano esplicitamente scelto di non aderire a previdenza complementare).
L’adesione tacita produce l’effetto del solo conferimento del Tfr ma- turando, e non anche del contributo a xxxxxx del datore di lavoro, alla forma pensionistica complementare individuata xxx xxxxxxxxx o accordi collettivi, salvo diverso accordo collettivo aziendale, a partire dal setti- mo mese dopo l’assunzione.
Il Tfr conferito tacitamente viene destinato ad un comparto specifi- co che i fondi pensione devono costituire per poter ricevere i flussi di Tfr a seguito di “silenzio – assenso”. Tale comparto deve garantire la restituzione del capitale versato e rendimenti che, con elevata probabi- lità, xxxxx xxxx o superiori alla rivalutazione aziendale del Tfr, quanto- meno in un orizzonte temporale pluriennale.
Per intercettare i flussi di Tfr dei lavoratori per i quali la contrattazio- ne collettiva ancora non prevede specifiche forme pensionistiche com- plementari, destinati attraverso “silenzio – assenso”, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Eco- nomia, con decreto del 30 gennaio 2007, ha definito le modalità di isti- tuzione e di funzionamento di Fondinps, la forma pensionistica com- plementare xxxx xxxxx affluiscono le quote di Tfr maturando non altri- menti devolute.
Il “silenzio – assenso” produce effetti solo sui rapporti di lavoro che non xxxxx cessati prima del xxxxxxx dei sei mesi di tempo, a parti- re dall’assunzione, xxx xx xxxxx assegna per effettuare le scelte di conferimento del Tfr maturando. Pertanto, nel caso di contratti di la- voro a tempo determinato o temporanei di durata inferiore a sei mesi, non si produce il meccanismo del silenzio - assenso.
23
1.2. L’adesione esplicita
L’adesione esplicita comporta il conferimento integrale del tratta- mento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complemen- tare per i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28/4/93, mentre i lavoratori con prima iscrizione alla pre- videnza obbligatoria precedente alla data del 29 aprile 1993 possono, in alternativa al conferimento integrale, continuare a destinare il Tfr nel- xx xxxxxx prevista dai diversi contratti o accordi collettivi di lavoro4.
Si può scegliere di aderire esplicitamente a qualsiasi forma pensio- nistica complementare:
• individuale (fondo aperto o forma pensionistica individuale tramite stipula di una polizza assicurativa previdenziale);
• collettiva (fondo chiuso o eventualmente un fondo aperto), istituita o promossa xxx xxxxxxxxx collettivo di lavoro di riferimento, anche aziendale).
4 La trattazione delle diverse scelte possibili è limitata ai casi che possono interessare la generalità dei lavoratori del Terziario.
Il contributo a xxxxxx del datore di lavoro, previsto dalla contratta- zione collettiva, è dovuto solo nel caso di iscrizione alle forme pen- sionistiche promosse dalla stessa contrattazione collettiva. In que- sto caso l’obbligo del datore di lavoro di versare il contributo a suo xxxxxx si attiva automaticamente con il versamento di un contributo minimo a xxxxxx del lavoratore.
In caso di nuova assunzione il datore di lavoro deve verificare qua- le sia stata la scelta precedentemente effettuata dal lavoratore, xxxxx- xxxx rilasciare apposita dichiarazione, corredata della relativa attesta- zione rilasciata dal datore di lavoro di provenienza o eventuale altra documentazione che comprovi la scelta a suo tempo compiuta.
Tale verifica è rilevante ai fini degli effetti conseguenti alla nuova assunzione. In particolare:
• nel caso in cui il lavoratore riassunto abbia precedentemente scelto di non destinare il Tfr ad una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro continuerà a mantenere il Tfr sulla base del regime previsto dall’articolo 2120 del codice civile, ovvero a destinarlo al fondo di tesoreria gestito dall’Inps nel caso abbia alle proprie xxxxx-
xxxxx un numero di addetti almeno pari a 50. Resta ferma la facoltà
24 del lavoratore, in qualunque momento, di aderire ad una forma pen-
sionistica complementare, conferendo ad essa il Tfr maturando;
• nel caso in cui il lavoratore riassunto abbia precedentemente confe- xxxx il Tfr ad una forma pensionistica complementare e, a seguito del- la perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non abbia prov- veduto a riscattare integralmente la propria posizione, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo dato- re di lavoro. In questo caso spetterà xx xxxxxxxxxx stesso fornire al nuovo datore di lavoro indicazioni circa la destinazione del Tfr xxxx- xxxxx a previdenza complementare, non essendo più consentito il mantenimento del Tfr in azienda a seguito xxxxx xxxxxx precedente- mente effettuata. Il lavoratore potrà, pertanto, disporre di sei mesi di tempo dalla data della nuova assunzione per esprimere la propria volontà circa la forma pensionistica complementare a cui conferire il Tfr maturando (ed eventualmente xxxx xxxxxx del Tfr prevista xxx xxxxxxxxx collettivi di riferimento nel caso si tratti di lavoratore con pri- ma iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente alla data del 29 novembre 1993 che non abbia nei precedenti rapporti optato per la destinazione integrale del Tfr). Gli effetti delle scelte retroagiscono dalla data dell’assunzione. In caso di mancata indicazione della for-
ma pensionistica a cui conferire il Tfr (o xxxxx xxxxxx dello stesso), il datore di lavoro provvede, xxxxxxx il termine di sei mesi dall’assun- zione, a conferire integralmente il trattamento di fine rapporto alla forma pensionistica complementare prevista xxx xxxxxxxxx o xxxxx xx- xxxxx collettivi di lavoro, anche territoriali, salvo sia intervenuto un di- verso accordo aziendale che preveda la destinazione del Tfr a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e),
n. 2), xxxxx xxxxx 23 xxxxxx 2004, n. 243 (fondo pensione contrattua- le, fondo aperto o fondo eventualmente istituito dalla Regione di resi- denza). Nel caso in cui gli accordi o i contratti collettivi prevedano più forme pensionistiche, il Tfr maturando è trasferito, salvo diverso ac- xxxxx aziendale, a quella xxxx xxxxx abbia xxxxxxx il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora gli accordi o i contratti collettivi ap- plicati xxxx’impresa da cui il lavoratore dipenda non prevedano alcu- na forma pensionistica complementare, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps (Fondinps);
• nel caso in cui il lavoratore riassunto abbia precedentemente confe- xxxx, parzialmente o integralmente, il Tfr ad una forma pensionistica complementare ma, a seguito della cessazione del rapporto di lavo-
xx, abbia riscattato integralmente la posizione maturata, trovandosi 25
nelle condizioni previste dalla xxxxx, la scelta riguarderà nuova- mente il mantenimento del Tfr in azienda, ovvero il suo conferimen- to ad una forma pensionistica complementare. Il lavoratore avrà sei mesi di tempo per effettuare suddetta scelta, attraverso la compila- zione di apposito modulo da consegnare al datore di lavoro. Xxxx’i- potesi in cui il lavoratore non effettui alcuna scelta esplicita entro sei mesi dall’assunzione, il datore di lavoro provvede a conferire inte- gralmente il trattamento di fine rapporto alla forma pensionistica complementare prevista xxx xxxxxxxxx o dagli accordi collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del Tfr ad un’altra forma pensionistica com- plementare collettiva.
In alternativa all’adesione esplicita o tacita i lavoratori di nuova as- sunzione possono decidere, entro sei mesi, di lasciare il proprio Tfr in azienda. Nel qual caso:
• per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con meno di cin- quanta addetti il Tfr maturando continuerà ad essere accantonato presso il proprio datore di lavoro, con il regime previsto dall’art. 2120 c.c.;
• per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno cin- quanta addetti, il Tfr maturando verrà conferito dal datore di lavoro con decorrenza dalla data di assunzione al fondo per l’erogazione del Tfr dei lavoratori dipendenti del settore privato, costituito presso la Tesoreria di Stato e gestito dall’Inps.
Il Tfr dei lavoratori del settore privato alle dipendenze di datori di la- voro con almeno 50 addetti che viene esplicitamente non destinato al- la previdenza complementare (comunicando tale decisione al datore di lavoro attraverso sottoscrizione del relativo modulo) viene integralmen- te conferito al “fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori del settore privato”, costituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps, a partire dal mese successivo xxxx xxxxxx. Il Tfr maturato fino al momento xxxxx xxxxxx non viene destinato alla previ- denza complementare e verrà, quindi, liquidato al momento dell’inter- ruzione del rapporto di lavoro, comprensivo delle rivalutazioni dovute in base xxxx xxxxx.
I lavoratori che abbiano, entro i sei mesi dalla data di assunzione, effettuato con modalità esplicite la scelta di lasciare il Tfr maturando in azienda, possono successivamente revocarla, decidendo di conferirlo presso una forma pensionistica complementare. In quest’ultimo caso la
26 scelta di conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare può
essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta, senza la neces- sità di utilizzare i moduli ministeriali, ferma restando la necessità di compilare l’apposita scheda di adesione al fondo pensione scelto.
Riepilogando, in caso di nuova assunzione, gli effetti delle scelte relative alla previdenza complementare (xxx xxxxxx avvenire tramite la compilazione del modello Tfr2) effettuate dai lavoratori sono i se- guenti:
a. Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con meno di cin- quanta addetti con rapporto di lavoro iniziato successivamen- te alla data del 31 dicembre 2006.
1. Adesione esplicita a previdenza complementare entro sei mesi dall’assunzione. Il datore di lavoro conferisce alla forma pensioni- stica complementare prescelta dal lavoratore il Tfr e i contributi pre- visti a xxxxxx del datore di lavoro e del lavoratore medesimo con competenza dal periodo di paga relativo al momento dell’adesione.
2. Silenzio – assenso. L’adesione alla previdenza complementare e i conseguenti effetti sul Tfr si producono dopo sei mesi dall’assunzio- ne in caso di mancata effettuazione di una scelta esplicita. A partire xxx xxxxxxx mese il datore di lavoro conferisce il Tfr maturando (ov-
vero il Tfr xxx xxxxxx da quel momento in poi) al fondo pensione previsto xxx xxxxxxxxx o accordi collettivi, anche territoriali, salvo di- verso accordo collettivo aziendale che può individuare una forma pensionistica complementare di riferimento diversa. Successiva- mente, il lavoratore che abbia aderito tacitamente con il solo Tfr po- trà sempre indicare di effettuare il versamento di un proprio contri- buto, xxxxx xxxxxx minima prevista dagli accordi o xxx xxxxxxxxx col- lettivi di riferimento. In questo caso, dal momento del versamento del contributo a xxxxxx del lavoratore, si produrrà anche l’automati- co conferimento del contributo a xxxxxx del datore di lavoro, xxxxx xxxxxx prevista dai suddetti accordi o contratti collettivi.
3. Scelta di lasciare il Tfr presso il proprio datore di lavoro (no esplicito alla previdenza complementare). Il Tfr rimane in azien- da.
b. Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno cin- quanta addetti
1. Adesione esplicita a previdenza complementare entro sei mesi
dall’assunzione. Il Tfr viene conferito alla forma pensionistica scel- ta con decorrenza dal periodo di paga relativo al momento dell’xxx-
xxxxx. Il Tfr maturato dal momento dell’assunzione fino all’adesione 27
viene destinato obbligatoriamente dal datore di lavoro al Fondo del- la Tesoreria di Stato. Il versamento alla forma pensionistica scelta viene effettuato a partire dal mese successivo.
2. Silenzio – assenso. L’adesione alla previdenza complementare e i conseguenti effetti sul Tfr si producono dopo sei mesi dall’assunzione in caso di mancata effettuazione di una scelta esplicita. Il Tfr che ma- tura nei sei mesi successivi all’assunzione viene destinato obbligato- riamente dal datore di lavoro al Fondo della Tesoreria di Stato.
3. Scelta di lasciare il Tfr presso il proprio datore di lavoro (“no” esplicito alla previdenza complementare). Il Tfr non destinato al- la previdenza complementare (in tutto o, limitatamente ai lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al 29/04/93 che si sono avvalsi della facoltà di conferimento xxxxxxxx del Tfr a previdenza complementare, xxxxx xxxxxx contrattualmente prevista) viene destinato obbligatoriamente dal datore di lavoro al Fondo della Tesoreria di Stato, a decorrere dalla data di assunzio- ne. Il versamento viene effettuato dal datore di lavoro a partire dal mese successivo alla consegna, da parte del lavoratore, del model- lo Tfr2, allegato al decreto ministeriale.
2. Il Fondo per l’erogazione del Tfr dei lavoratori del settore xxxxx- to presso la Tesoreria di Stato
Il “fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei tratta- menti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” (per comodità “fondo di Tesoreria”) funziona a ripartizione (eroga, cioè, le prestazioni dovu- te, utilizzando la contribuzione raccolta dai datori di lavoro). Le presta- zioni a xxxxxx del fondo sono il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni, secondo le modalità previste dall’art. 2120 c.c., in riferi- xxxxx xxxx quota maturata dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2007, per il xxxxx scatta l’obbligo di conferimento del datore di lavoro del set- tore privato con almeno cinquanta addetti.
Sono obbligati al versamento al fondo di Tesoreria del Tfr maturan- do dei propri dipendenti non destinato alla previdenza complementare né in modo esplicito, né in modo tacito (cioè il Tfr che i lavoratori deci- dono di lasciare esplicitamente presso il proprio datore di lavoro che abbia almeno 50 addetti), i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze alme- no 50 addetti. Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31/12/2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavorato- ri in forza xxxx’anno 2006. Per le aziende che iniziano l’attività dopo il
28 31/12/2006, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in
forza xxxx’anno solare di inizio attività. Da notare xxx xxxx’intesa siglata con le Parti sociali del 23 ottobre 2006, il Governo si è impegnato a ri- vedere l’intero meccanismo nel 2007.
Ai fini del calcolo dei cinquanta addetti vanno conteggiati tutti i lavo- ratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (CFL, tempi determinati, apprendistato, inserimen- to, domicilio, somministrazione, ecc.) e dall’orario di lavoro. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo xxxxxxxx sono computati in proporzione all’orario effettivamente svolto. I lavoratori assenti sono esclusi dal calco- lo solo in quanto in loro sostituzione xxxxx stati assunti altri lavoratori che rientrano nel computo. I lavoratori somministrati sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto, non vanno computati dal- l’impresa utilizzatrice. I lavoratori distaccati sono computati dall’impresa distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Il computo degli addetti viene effettuato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006 (o la media annuale dei lavoratori in forza xxxx’anno solare di inizio attività per le aziende che iniziano la propria attività successivamente al 31 dicembre 2006).
Il Decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 chiarisce che l’obbligo
di conferimento del Tfr non si applica ai lavoratori con rapporto di lavo- ro di durata inferiore a tre mesi, agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori per i quali i con- tratti collettivi prevedono la corresponsione periodica del Tfr ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti xxxxx.
2.1. Le prestazioni del Fondo di Tesoreria
Le prestazioni relative alla liquidazione del Tfr e alle anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c. sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte accantonata presso il fondo della tesoreria di Stato, salvo conguaglio da effettuarsi sui contributi dovuti al fondo, riferiti al mese di erogazione della prestazione o, qualora risultino incapienti, sull’am- montare dei contributi sociali dovuti complessivamente agli Enti previ- denziali xxxxx stesso mese.
I lavoratori continueranno a maturare, con le consuete modalità previste dalla xxxxx, il Tfr che i datori di lavoro devono conferire al fon- do di Tesoreria. Di conseguenza il Tfr accantonato presso il fondo di Tesoreria, al 31 dicembre dell’anno precedente, verrà rivalutato di una quota pari all’1,5% in misura fissa, più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le prestazioni per liquidazione ed anticipazioni sono erogate ai la- 29
voratori dal datore di lavoro, xx xxxxx i medesimi continueranno a pre- sentare la domanda relativa alle anticipazioni richieste o alla liquida- zione dovuta in caso di interruzione del rapporto di lavoro. I datori di la- voro liquideranno ai lavoratori le prestazioni dovute, anche per la quo- ta parte di competenza del fondo di Tesoreria. Le aziende provvedono al conguaglio delle quote di Tfr corrispondenti ai versamenti effettuati al fondo, con i contributi dovuti al fondo di tesoreria e, in caso di inca- pienza, con i contributi obbligatori dovuti all’ente previdenziale.
Le anticipazioni sono calcolate sull’intero valore del Tfr maturato dal lavoratore, sia per quanto riguarda la quota accantonata fino al 31 dicembre 2006 presso il datore di lavoro, sia per la quota successiva- mente accantonata presso in fondo della Tesoreria di Stato e vengono erogate dal datore di lavoro anche per la quota a xxxxxx del fondo, sal- vo conguaglio. Esse vengono effettuate ai sensi dell’art. 2120 del c.c. dopo xxxx xxxx di servizio presso lo stesso datore di lavoro, e per un importo non superiore al 70 per cento sul trattamento cui il lavoratore avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro xx xxxxx- to xxxxx domanda. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i li- miti del 10 per cento degli aventi titolo, e comunque del 4 per cento del
numero totale dei dipendenti, fatta salva la possibilità dei contratti col- lettivi e dei xxxxx individuali di prevedere condizioni di miglior favore.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese, ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti dall’azienda stessa al fondo di Te- soreria o agli enti previdenziali, in base alla denuncia del mese di ero- gazione, il fondo stesso è tenuto a xxxxxx l’intera quota a suo xxxxxx delle prestazioni richieste, direttamente xx xxxxxxxxxx, entro trenta gior- ni dalla comunicazione di incapienza del datore di lavoro.
Per quanto riguarda i lavoratori nulla cambia, e le prestazioni a ca- rico del fondo, erogate dal datore di lavoro, sono quelle relative al Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 e alle anticipazioni, considerando anche le eventuali contribuzioni omesse dal datore di lavoro (cioè le quote di Tfr per le quali xxxxx l’obbligo contributivo a xxxxxx del datore di lavoro non versate al fondo), purché ricomprese nel periodo di prescrizione (così come avviene per i contributi versati per le prestazioni pensioni- stiche obbligatorie).
3. Il Fondo residuale di previdenza complementare istituito pres- so l’Inps – “Fondinps”
30 Per consentire anche ai lavoratori e alle lavoratrici, per i quali non
sono attualmente previste forme pensionistiche complementari xxx xxxxxxxxx collettivi di lavoro, l’applicazione del silenzio assenso, cioè il conferimento tacito del Tfr maturando alla previdenza complementare, il D. Lgs 252/2005 ha previsto la costituzione di una apposita forma di previdenza complementare a contribuzione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) denominata “Fondinps”.
Fondinps è assoggettato alla medesima disciplina che si applica alle forme pensionistiche complementari. Pertanto, le quote di Tfr ma- turando non altrimenti devolute dai lavoratori (cioè quelle destinate al fondo per effetto del xxxxxxx del “silenzio – assenso”), che affluiscono a Fondinps, vengono investite nei mercati finanziari in modo xxxxxxxx, al fine di ottenere rendimenti da capitalizzare sulle posizioni individua- li dei lavoratori iscritti.
Il patrimonio di Fondinps è destinato all’erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine. Il lavoratore aderente può decidere di destinare a Fondinps, in aggiunta al Tfr destinato tramite adesione tacita, una quota di contribuzione a proprio xxxxxx.
Il Tfr conferito tacitamente è destinato, al momento dell’adesione, al comparto “garantito”, che deve assicurare la restituzione del capita-
le versato e rendimenti comparabili alla rivalutazione aziendale del Tfr. In aggiunta al comparto “garantito il decreto ministeriale del 30 gen- naio 2007 prevede che ”Fondinps possa strutturarsi in più comparti, con differenti politiche di rischio – rendimento, nei quali l’aderente può successivamente decidere di accedere, variando il comparto, nel ri- spetto di un periodo minimo di permanenza di un anno in ciascun com- parto. La posizione individuale può essere successivamente trasferita ad altra forma pensionistica complementare, su richiesta del lavorato- re, dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.
Sul patrimonio di Xxxxxxxx non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell’Inps o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.
Xxxxxxxx è amministrato da un Comitato amministratore xxxxxxxx da 9 componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle xxxxx- ze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, del Decreto.
4. Le forme pensionistiche complementari 31
Le forme pensionistiche complementari possono essere realizzate su base collettiva, qualora istituite o promosse dalla contrattazione col- lettiva, o su base individuale, tramite adesione individuale ad un fondo aperto o ad una polizza assicurativa.
I fondi pensione “chiusi” sono associazioni o fondazioni istituiti su base contrattuale o negoziale collettiva dalle organizzazioni di rappre- sentanza sindacale e/o datoriale che ne definiscono anche l’ambito di riferimento dei potenziali aderenti (circoscritto all’azienda, alla catego- ria al comparto, o al raggruppamento cui si applica xx xxxxx istitutiva).
I fondi pensione “aperti” sono promossi dai soggetti autorizzati al- l’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare e destinati ai xxxxxx- xxxx di determinate aziende, categorie, raggruppamenti o comparti, per i quali non sussistano o non operino xx xxxxx istitutive dei fondi chiusi. L’adesione ai fondi aperti può avvenire su base individuale o collettiva, qualora l’accordo collettivo utilizzi un fondo aperto come fondo di riferi- xxxxx di una definita platea di lavoratori.
Le forme pensionistiche individuali possono essere istituite anche tramite polizze assicurative, cioè attraverso la stipula di contratti di as- sicurazione sulla vita, aventi finalità previdenziale
4.1. La governance
Gli organi di un fondo pensione chiuso sono:
• l’Assemblea dei Soci (che approva il bilancio);
• il C.d.A. (Xxxxxxxxx di Amministrazione), xxxxxxxx in eguale numero da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori. È responsabile della gestione e dei risultati;
• il Presidente (e, eventualmente, il Vice Presidente) che assume la rappresentanza legale del fondo pensione;
• il Collegio dei Sindaci revisori.
La composizione degli organi di amministrazione dei fondi chiusi deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresen- tanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per l’individuazione dei rappre- sentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo.
4.2. La gestione finanziaria
I fondi pensione non effettuano direttamente investimenti ma gesti- scono le risorse raccolte mediante convenzioni con banche, compa- gnie assicurative o società di gestione del risparmio, cioè soggetti abi- litati all’intermediazione sui mercati mobiliari ai sensi delle leggi xxxxx- ti. Il risparmio gestito xxx xxxxx pensione non può essere distolto dal fi-
32 ne xx xxxxx è destinato né essere oggetto di esecuzione forzata da
parte dei creditori del fondo (questo criterio salvaguarda in maniera determinante gli interessi degli associati).
I contributi versati, xx xxxxx degli oneri trattenuti al momento del ver- samento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e al- tri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla ba- se della politica di investimento definita per ciascun comparto del fon- do, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Le risorse del fondo sono depositate presso una ‘banca deposita- ria’, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, che svolge il ruolo xx xxxxxxx del patrimonio e controlla la regolarità delle operazio- ni di gestione.
Il rischio connesso all’investimento dei contributi è totalmente a ca- rico dell’aderente. Ciò significa che il valore dell’investimento xxxxx xx- lire o scendere e che, pertanto, l’ammontare della pensione comple- mentare non è predefinito.
In caso di conferimento tacito del Tfr (conferimento tramite “silenzio
– assenso”) gli Xxxxxxx x x regolamenti delle forme pensionistiche com- plementari prevedono che le relative somme xxxxx investite nella linea
a contenuto più xxxxxxxx tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e co- munitaria, xx xxxxx di rivalutazione del Tfr.
Gli xxxxxxx x x regolamenti delle forme pensionistiche complementa- ri, nel definire le linee di indirizzo della gestione, possono comunque prevedere la possibilità per gli iscritti di aderire anche esplicitamente alla linea “garantita”, finalizzata ad assicurare la restituzione del capi- tale e rendimenti comparabili xx xxxxx di rivalutazione del Tfr in un oriz- zonte temporale quantomeno pluriennale.
In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risen- te tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.
2008 | 2009 | 2010 | Media 2003 – 2010 | |
Rendimenti fondi negoziali | - 6,3% | 8,5% | 3% | 3,5% |
Rendimenti fondi aperti | - 14% | 11,3% | 4,2% | 3,1% |
Rivalutazione del TFR xx xxxxx dell’imposta sostitutiva | 2,7% | 2% | 2,6% | 2,6% |
Rendimenti netti delle forme pensionistiche complementari a confron- to con la rivalutazione aziendale del Tfr (Fonte Covip, 2010)
33
4.2.1. Gestione monocomparto o multicomparto
La gestione finanziaria del fondo pensione può prevedere un’unica linea di investimento, per tutti i potenziali aderenti al piano previdenzia- le (gestione monocomparto), oppure più linee di investimento (gestio- ne multicomparto).
Nel caso di adesione ad un fondo pensione che opera mediante la gestione monocomparto la politica di investimento adottata dal Consi- glio di Amministrazione del fondo pensione impegna, in egual modo, tutti gli aderenti al piano previdenziale.
Nel caso di gestione multicomparto l’aderente, all’atto dell’iscrizio- ne al fondo pensione, è chiamato a scegliere la linea di investimento più adeguata al proprio profilo di rischio – rendimento, su cui versare la propria contribuzione.
In alcuni fondi pensione l’assegnazione dell’iscritto ad un determi-
nato comparto può avvenire automaticamente, Successivamente l’a- derente può variare il comparto prescelto o quello a cui è stato auto- maticamente assegnato attraverso l’opzione a favore di un altro com- parto che risulterà più adeguato alle sue esigenze. La xxxxxx xxxxx linea di investimento da privilegiare, dipende dalle caratteristiche personali, patrimoniali, reddituali ed anagrafiche dell’iscritto: in genere, i più gio- vani potrebbero essere interessati a comparti dotati di un profilo ri- schio – rendimento più elevato, in virtù del maggiore orizzonte tempo- rale di permanenza nel fondo pensione.
Le leggi vigenti individuano specificatamente i limiti dell’attività di investimento delle forme pensionistiche complementari e le operazioni consentite, in modo da orientare il fondo pensione verso una xxxx x xxxxxxxx gestione, diversificando gli investimenti ed i rischi.
I fondi pensione possono individuare più linee di investimento, indi- cando per ciascuna i parametri oggettivi di riferimento da utilizzare per verificare l’andamento della gestione (benchmark). Ciascun benchmark è xxxxxxxx da uno o più indicatori finanziari di comune utilizzo, assunti in coerenza con la politica adottata per la relativa linea di investimento.
Le linee di investimento sono classificate sulla base dei limiti quan-
titativi di impiego delle diverse tipologie di strumenti finanziari. Fra i si-
34 stemi di classificazione adottati è particolarmente diffuso quello sug-
gerito da Assogestioni. I fondi sono liberi di denominare a piacimento le diverse linee di investimento, specificando per ciascuna le classi di attività finanziarie nelle quali il gestore può investire, le modalità e i cri- xxxx di impiego delle risorse, con particolare riguardo agli ambiti xxxxx- xxxxx o geografici dell’investimento, in modo che emerga chiaramente il profilo di rischio e rendimento.
A titolo di esempio la Covip classifica i comparti secondo i seguen- ti criteri:
• Comparti garantiti, che prevedono la restituzione del capitale versa- to o la corresponsione di un rendimento minimo. Quelli destinati ad accogliere il Tfr conferito con modalità tacite devono prevedere alme- no la garanzia di restituzione del capitale entro un lasso di tempo e/o al verificarsi di determinati eventi (invalidità, premorienza, riscatto per inoccupazione protratta nel tempo, ecc.) e una politica di investimen- to idonea a realizzare con elevata probabilità, in un orizzonte xxxxxxx- xxxx, rendimenti pari o superiori xx xxxxx di rivalutazione del Tfr;
• Comparti obbligazionari puri (solo obbligazioni con esclusione dell’investimento in azioni);
• Comparti obbligazionari xxxxx (è consentito l’investimento in azio-
ni, che assume carattere residuale e comunque non superiore al 30 per cento);
• Comparti azionari (almeno il 50 per cento del comparto è investito in azioni);
• Comparti bilanciati (in tutti gli altri casi).
Xxxxx Xxxxxxx o nel regolamento sono indicate le modalità di trasfe- rimento dell’intera posizione individuale da una linea di investimento a un’altra, gli eventuali costi o i periodi minimi di permanenza in ciascu- na linea e l’eventuale termine temporale entro il xxxxx può essere ri- chiesto il trasferimento, eventualmente senza spese.
Fondo pensione | Comparto | Quota di azioni % | 2010 | Ultimi 2 anni (2009-2010) | Ultimi 3 anni (2008-2010) | Ultimi 5 anni (2006-2010) |
Fondo pensione Cooperlavoro | Sicurezza | 5 | - 0.24 | 2.68 | 2.40 | 2.33 |
Bilanciato | 25 | 3.80 | 7.23 | 2.55 | 2.82 | |
Dinamico | 50 | 6.52 | 11.86 | 1.23 | 2.95 | |
Fondo pensione Fon.Te. | Garantito | 5 | 1.06 | 2.46 | 3.08 | |
Bilanciato | 20 | 3.86 | 6.14 | 2.82 | 2.64 | |
Crescita | 40 | 3.91 | 7.94 | |||
Dinamico | 60 | 5.43 | 11.50 | |||
Fondo pensione Previambiente | Garantito | 5 | - 0.01 | 2.01 | 2.08 | |
Bilanciato | 30 | 4.70 | 7.07 | 1.79 | 2.04 | |
Fondo pensione Previcooper | Sicurezza | 5 | 1.28 | 4.08 | 3.79 | |
Bilanciato | 25 | 3.89 | 6.49 | 2.22 | 2.29 | |
Dinamico | 50 | 3.57 | 7.97 | - 1.23 |
Andamento gestione finanziaria di dettaglio riferito ad alcuni fondi pen- xxxxx in attività al 31/12/2011 (Fonte Covip) - I rendimenti sono espressi in %
35
4.2.2. La banca depositaria
Xxxx’ambito del sistema complessivo di garanzie, disegnato dal le- gislatore a favore dei destinatari della previdenza complementare, un ruolo particolarmente rilevante è attribuito alla “banca depositaria”.
In particolare xx xxxxx prevede che le risorse raccolte xxx xxxxx pen- xxxxx e affidate in gestione xxxxx depositate presso una “banca depo- sitaria”, distinta dal gestore, e che presenti particolari requisiti. La ban- ca depositaria esegue le operazioni di compravendita dei titoli, sulla base delle istruzioni impartite dai gestori finanziari che non xxxxx con- trarie xxxx xxxxx o alle disposizioni impartite dal fondo pensione. La banca depositaria provvede anche a trasferire ai gestori medesimi le commissioni e le provvigioni dovute, contrattualmente definite e matu- rate sulle operazioni effettuate.
Oltre ad una funzione di mera custodia del patrimonio del fondo, xxxx’interesse degli associati, la banca depositaria provvede ad effet- tuare il controllo sull’attività dei gestori finanziari, verificando che le somme prelevate xxxxx investite correttamente, secondo i limiti posti dalla normativa vigente e secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate con il fondo. Ogni abuso deve essere prontamente comunica-
36 to alla Covip.
4.3. I costi di partecipazione alle forme pensionistiche comple- mentari
La partecipazione a una forma pensionistica complementare com- porta il sostenimento di oneri per finanziare l’attività di amministrazio- ne e l’attività di gestione del patrimonio.
Alcuni oneri vengono imputati direttamente all’aderente sulla con- tribuzione tempo per tempo destinata alla previdenza complementare, mentre altri oneri insistono indirettamente, mediante prelevamento dal patrimonio gestito. La presenza di tali oneri diminuisce il risultato del- l’investimento, riducendo i rendimenti. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della posizione individuale.
Le spese per l’aderente ad un fondo pensione negoziale possono essere ricondotte a tre distinte tipologie:
• le spese di costituzione che vengono coperte mediante il versamento di una quota di iscrizione iniziale “una tantum”, da parte degli aderenti;
• le spese di amministrazione e funzionamento del fondo (locazione im- mobile adibito alla sede del fondo, personale amministrativo, beni stru- mentali, compensi spettanti agli organi collegiali, compenso spettante al service amministrativo, spese telefoniche, di elettricità, ecc.) che
vengono coperte mediante il pagamento di una quota associativa an- nua trattenuta sulla contribuzione versata al fondo pensione;
• le commissioni di gestione finanziaria e per i servizi di custodia pre- stati dalla banca depositaria, che vengono trattenute sul patrimonio custodito e detenuto in gestione.
Nelle forme pensionistiche complementari promosse o istituite dal- la contrattazione collettiva parte di questi costi sono posti a xxxxxx dei datori di lavoro.
Al fine di rafforzare la trasparenza a vantaggio degli aderenti e consentire un xxxxxxxxx raffronto fra i vari costi delle diverse forme pensionistiche complementari, la nuova normativa prevede specifici obblighi informativi a xxxxxx delle medesime forme. Ad esempio nella nota informativa che deve necessariamente essere messa a disposi- zione del potenziale xxxxxxxx xxxx forma pensionistica, insieme alla scheda di adesione, la Covip ha previsto che debba essere obbliga- toriamente riportato un indicatore sintetico dei costi. Questo indicato- re ha lo scopo di consentire un’immediata e semplice comparazione dei costi complessivi di partecipazione fra le diverse forme pensioni- stiche complementari, secondo una metodologia di calcolo definita
dalla Covip e comune a tutti gli operatori. L’indicatore sintetico dei co-
sti ha, in particolare, lo scopo di misurare l’impatto dei diversi oneri 37
xxx xxxxxxx direttamente ed indirettamente ogni anno sulla posizio- ne individuale.
Forme pensionistiche complementari. Indicatore sintetico dei costi. (1) (dati di fine 2010; valori percentuali) Indicatore sintetico dei costi (ISC) | ||||
2 anni | 5anni | 10 anni | 35 xxxx | |
Xxxxx pensione negoziabili | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Minimo | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Massimo | 3,2 | 1,6 | 1,0 | 0,4 |
Fondi pensione aperti | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Minimo | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Minimo | 4,5 | 2,8 | 2,1 | 1,7 |
PIP | 3,6 | 2,4 | 1,9 | 1,5 |
Minimo | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
Massimo | 5,4 | 3,8 | 3,0 | 2,5 |
(1) L’indicatore sintetico dei costi a livello di forma previdenziale è ottenuto aggregando, con media semplice, gli indi- catori dei singoli comparti. |
Fonte: Covip, Relazione per l’anno 2010.
L’indicatore sintetico dei costi “è dato dalla differenza tra due tassi di rendimento (entrambi xx xxxxx del prelievo fiscale): quello relativo a
un ipotetico piano di investimento che non prevede costi e il tasso in- terno di un piano xxx xx considera. L’ISC viene riportato per differenti periodi di permanenza nella forma previdenziale (2, 5, 10 e 35 anni) poiché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti…) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. Nel calcolo si fa riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contribu- tivo annuo di 2.500 euro e si ipotizza un tasso di rendimento annuo del 4 per cento.
Fondo pensione | Comparto | ||||
Permanenza | |||||
2 anni | 5 anni | 10 anni | 35 anni | ||
Fondo pensione Cooperlavoro | Sicurezza | 0.97 | 0.62 | 0.50 | 0.17 |
Bilanciato | 0.74 | 0.39 | 0.26 | 0.20 | |
Dinamico | 0.79 | 0.44 | 0.31 | 0.20 | |
Fondo pensione Fon.Te. | Garantito | 0.79 | 0.48 | 0.35 | 0.24 |
Bilanciato | 0.71 | 0.40 | 0.27 | 0.17 | |
Crescita | 0.73 | 0.42 | 0.29 | 0.19 | |
Dinamico | 0.75 | 0.44 | 0.31 | 0.21 | |
Fondo pensione Previcooper | Sicurezza | 1.01 | 0.60 | 0.42 | 0.27 |
Bilanciato | 0.91 | 0.49 | 0.31 | 0.17 | |
Dinamico | 0.93 | 0.51 | 0.33 | 0.19 |
Indicatore sintetico dei costi Cooperlavoro, Fon.Te e Previcooper – Dati Covip 2010
38
I costi presi in considerazione sono il costo di iscrizione, la spesa annua (in cifra fissa o in percentuale sui versamenti), le commissioni in percentuale sul patrimonio; viene considerato nel calcolo anche il costo per il trasferimento della posizione individuale, tranne per l’in- dicatore a 35 anni, dove vale l’ipotesi di pensionamento. Rimangono esclusi tutti i costi che presentano carattere di eccezionalità o che sono collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esem- pio, i costi legati all’esercizio di prerogative individuali o quelli deri-
vanti dalle commissioni di incentivo eventualmente previste per la gestione finanziaria)”5
Nel valutarne le implicazioni si deve tener xxxxx xxx differenze an- che piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Ad esempio, un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipa- zione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.
4.4. La portabilità della posizione maturata ad altro fondo
In xxxxxxxx del rapporto di lavoro è possibile trasferire l’intera posi- zione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare do- po xxx xxxxx trascorsi due anni dalla data di partecipazione ad una for- ma pensionistica complementare.
4.5. Le prestazioni
4.5.1. Le prestazioni pensionistiche
E’ possibile accedere alle prestazioni pensionistiche presso il fondo 39
pensione al raggiungimento dei requisiti che consentono l’accesso al
pensionamento presso il regime obbligatorio e con un periodo minimo di cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Nel caso in cui si raggiunga l’età pensionabile prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, in difetto dei cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è comunque possibile riscattare l’intera posizione maturata fino a quel momento.
Nel caso di maturazione di entrambi i requisiti (età anagrafica che consente il pensionamento di anzianità o di vecchiaia nel regime pen- sionistico obbligatorio e periodo minimo di cinque anni di partecipazio- ne alla previdenza complementare) è possibile accedere alle presta- zioni del fondo. In questo caso si può decidere di ottenere fino al 50% del xxxxxxxx finale accumulato mentre la restante parte dovrà essere percepita in forma di rendita.
L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni xxxxx erogate con un anticipo xxxxxxx xx xxxxxx anni rispetto ai requisiti per l’acces- so alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di
5 Glossario Covip, disponibile xxxx’area divulgativa del sito web della Covip, xxx.Xxxxx.xx
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanen- te che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può pro- seguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’a- derente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un an- no di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il lavoratore che decida di proseguire vo-lontariamente la contribuzio- ne può scegliere autonomamente il momento di fruizione delle presta-
zioni pensionistiche complementari.
4.5.2. Le prestazioni in forma di capitale
E’ possibile ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50% del xxxxxxxx finale accu- xxxxxx, ovvero quello effettivamente esistente presso la forma pensio- nistica al momento della prestazione (da cui risultano già dedotti le eventuali anticipazioni o i riscatti parziali già fruiti e non reintegrati).
La xxxxx chiarisce,però, che dal computo dell’importo complessi-
vo erogabile in capitale dovranno essere ulteriormente detratte le som-
40 me erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al
reintegro.
Può essere richiesta la liquidazione dell’intero capitale in una unica soluzione esclusivamente nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del xxxxxxxx finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale Inps.
4.5.3. Le prestazioni in forma di rendita
La rendita può essere erogata direttamente dal fondo pensione o indirettamente, tramite una convenzione con una impresa di assicura- zione. Questa seconda possibilità è quella oggi realizzata da tutti i fon- di pensione negoziali di nuova istituzione, cioè operativi dopo il 21 no- vembre 1992 ed istituiti sulla base della contrattazione collettiva.
Il xxxxxxxx viene “trasformato” in una rendita vitalizia dividendo il suo ammontare per xx xxxxxxxx di vita residua al momento del pensio- namento, con l’applicazione di un determinato tasso tecnico.
Xx xxxxxxxx di vita viene calcolata sulla base di tavole di mortalità costruite dagli attuari su un orizzonte temporale di lungo periodo.
La rendita erogata dall’impresa di assicurazione con xx xxxxx il fon- do ha stipulato apposita convenzione viene rivalutata ogni anno sulla
base del rendimento ottenuto tramite l’investimento finanziario del xxxxxxxx finale accumulato versato dal fondo all’impresa di assicura- zione al momento del pensionamento.
Nel caso di erogazione indiretta delle rendite l’impresa assicuratri- ce, a xxxxxx xxxxx corresponsione di un premio unico (il xxxxxxxx matu- rato al momento del pensionamento presso il fondo da trasformare in rendita) si impegna a corrispondere al fondo pensione, per ciascun be- neficiario, una rendita vitalizia, a partire da una data determinata (ren- dita immediata o differita) e fino al decesso del lavoratore assicurato o del soggetto che, eventualmente, questi abbia indicato come destina- xxxxx xxxxx prestazione dopo la sua morte (rendita reversibile).
Attualmente, tutti i fondi pensione negoziali erogano le prestazioni in forma indiretta, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese di assicurazione. Le prestazioni in forma di rendita erogate xxx xxxxx pensione prendono in considerazione i differenti elementi di cal- colo attuariale xxx xxxxxxx in funzione del sesso. Quindi le prestazioni tengono conto delle differenti aspettative di vita al momento del pen- sionamento dei maschi e delle femmine. In particolare, a xxxxxx di età di accesso al pensionamento e di tipologia di rendita prescelta, le pre- stazioni erogate alle donne sono di importo inferiore rispetto a quelle
degli uomini, per tenere xxxxx xxxxx più elevata aspettativa di vita. 41
A seguito dell’entrata in vigore del Codice delle pari opportunità fra uomo e xxxxx e del decreto 198/2006, recante disposizioni in materia di discriminazione diretta ed indiretta in materia di lavoro la Covip ha regolamentato le condizioni entro le quali l’erogazione diretta ed indi- xxxxx delle rendite può tenere conto di elementi di calcolo attuariale di- stinti fra uomo e xxxxx.
In particolare, con la Deliberazione del 21 settembre 2011 l’Auto- xxxx di vigilanza xx xxxxxxxxx che le prestazioni differenziate per genere potranno continuare ad essere consentite nel caso di erogazione diret- ta delle rendite mentre ha previsto che dalla data del 21 dicembre 2012, i Fondi pensione che erogano indirettamente le prestazioni in rendita (avvalendosi cioè di apposite convenzioni con le imprese di as- sicurazione) non potranno più stipulare nuove convenzioni che appli- chino disparità di trattamento basate sul sesso e le prestazioni dovran- no essere “unisex”, cioè di importo uguale sia per gli uomini che per le donne a xxxxxx di età anagrafica di accesso al pensionamento.
La Covip invita i Fondi pensione a riflettere sulle ricadute e sugli ef- fetti di tale divieto. Le prestazioni continueranno ad essere erogate sul- la base di coefficienti distinti fra uomo e xxxxx xxxx allo scadere delle
convenzioni in essere stipulate con le imprese di assicurazione, dopo- diché dovranno attenersi alle nuove disposizioni.
I fondi pensione, sulla base delle convenzioni stipulate con le im- prese di assicurazione, al momento dell’accesso al pensionamento, offrono ai propri iscritti un ventaglio articolato di scelte relative all’ero- gazione della rendita. A titolo di esempio, le scelte possono riguardare:
• La rendita vitalizia immediata rivalutabile
La Rendita vitalizia immediata rivalutabile consente di ottenere una rendita vitalizia (per la durata xxxxx xxxx del beneficiario) attraverso il versamento del xxxxxxxx finale accumulato presso il fondo pensione ad una impresa di assicurazione con xx xxxxx il fondo pensione stesso ha stipulato apposita convenzione. Tale rendita non offre alcun tipo di protezione per i superstiti. La rendita viene rivalutata sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla gestione assicurativa, xx xxxxx dei re- lativi oneri di gestione e tenendo conto del tasso tecnico già anticipato xxxx’importo della rendita stessa.
• La rendita reversibile
La Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio uni- co consente di destinare la rendita ad un superstite individuato al mo- xxxxx del pensionamento e della conversione del xxxxxxxx finale ac-
42 cumulato in rendita. Consente di proteggere l’iscritto al fondo dall’e-
ventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficia- rio designato non può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione che dipenderà, oltre xxx xxxx’aspettativa di vita resi- dua dell’iscritto al momento del pensionamento e dell’accesso xxxx xxx- dita, anche dall’aspettativa di vita residua del beneficiario designato. Di conseguenza l’importo della rendita xxxx più xxxxx rispetto a quello di una rendita vitalizia immediata non reversibile.
L’opzione di reversibilità deve essere effettuata a favore di un desti- natario definito, prima dell’accesso alla prestazione pensionistica presso il fondo. Infatti, il fondo pensione o la impresa di assicurazione, calcolerà l’importo della rendita da erogare, sulla base delle caratteri- stiche demografiche dei beneficiari, tenendo conto anche dell’aspetta- xxxx xx xxxx residua del soggetto a favore del xxxxx xxxx costituita la re- versibilità
• La rendita certa per 5 o 10 anni
La Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico consente di proteggere i superstiti dall’eventuale perdita del reddito per un periodo limitato di tempo (5 o 10 anni). Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione
della prestazione perché con questo tipo di rendita la prestazione vie- ne garantita soltanto per un certo numero di anni, a prescindere dal superstite designato, in caso di morte del beneficiario della rendita en- tro il periodo protetto. La rendita xxxx di importo più elevato, rispetto xx xxxx di una rendita reversibile (che protegge il superstite designato dopo la morte dell’iscritto per tutta la durata della sua vita), ma più bas- so rispetto ad una rendita vitalizia immediata rivalutabile (che cessa di essere erogata con la morte dell’iscritto).
• La rendita “contro assicurata” per la restituzione del xxxxxxxx residuo
La Rendita vitalizia immediata contro assicurata rivalutabile a pre- mio unico consente di proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di capitale che non è stato ancora ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’i- xxxxx dell’erogazione della prestazione. La Rendita contro assicurata protegge i superstiti designati per tutta la durata xxxxx xxxxxxxx di vita media dell’iscritto assicurato.
• La rendita vitalizia LTC (Long Term Care)
È una Rendita vitalizia immediata di importo maggiorato in caso di perdita di autosufficienza, rivalutabile a premio unico. Tale rendita è 43
adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. L’importo della rendita verrà maggiorato solo al verificarsi dell’evento di non autosufficienza assicurato.
4.6. Le anticipazioni
Sulle somme maturate dal 1° gennaio 2007 è possibile richiedere un’anticipazione fino ad un importo del 75% della propria posizione maturata presso la forma pensionistica complementare nei casi di:
- spese sanitarie per situazioni gravissime riguardanti l’aderente, il co- niuge e i figli (in qualsiasi momento successivo all’adesione). La rite- nuta d’imposta in questo xxxx xxxx del 15% diminuita dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previ- denza complementare;
- ristrutturazione o acquisto prima casa (dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare, cioè anche a più forme pensionisti- che complementari diverse). L’anticipazione è soggetta ad una rite- nuta d’imposta definitiva del 23%;
- per ulteriori esigenze dell’aderente, che non deve darne giustifica-
xxxxx, (dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementa- re), è possibile ottenere fino ad un massimo del 30% della posizione maturata, la relativa ritenuta d’imposta è pari al 23%.
E’ ammissibile la presentazione, xxx xxxxx del periodo di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, di una pluralità di richieste di anticipazioni, anche eventualmente per la stessa causale, fermo re- stando il massimale erogabile e le condizioni previste con riferimento al periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche comple- mentari.
Le ritenute d’imposta si applicano sulla base imponibile costituita dall’intero ammontare delle anticipazioni effettuate al xxxxx xxxxx parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali.
4.7. I riscatti
In caso di interruzione del rapporto di lavoro è possibile trasferire il xxxxxxxx maturato presso il fondo ad un’altra forma pensionistica complementare xxxx xxxxx il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività lavorativa oppure lasciare la posizione maturata, in quiescenza,
44 senza ulteriore contribuzione.
In alternativa, al venire meno delle condizioni di partecipazione al- la posizione pensionistica, è possibile:
- il riscatto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx del 50 per xxxxx xxxxx posizione indi- viduale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione gua- dagni ordinaria o straordinaria;
- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di in- validità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavo- ro a meno di un xxxxx x x seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio xxxxx- xxxxx la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensio- nistiche complementari ma in questo caso è possibile ottenere l’ an- ticipo delle prestazioni pensionistiche dal fondo.
Attraverso un apposito Orientamento, approvato il 28 novembre 2008, la Commissione di Vigilanza xxx xxxxx pensione xx xxxxxxxx che il riscatto debba essere consentito:
• in presenza di cessazione dell’attività lavorativa preceduta xx xxxxx integrazione xxxxxxxx;
• laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, vi xxx xxxxx integrazione xxxxxxxx a zero ore della durata di almeno 12 mesi.
Le forme pensionistiche complementari devono dar xxxxx xxxx liqui- dazione xxxxxxxx xxxxx posizione degli iscritti, anche prima dell’avvenu- ta maturazione del periodo di 12 mesi xx xxxxx integrazione xxxxxxxx, ogniqualvolta risulti definito ex ante il periodo di fruizione xxxxx xxxxx integrazione xxxxxxxx a zero ore e questo periodo risulti fissato in xx- xxxx 12 mesi.
Sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con perdita dei requisiti di partecipazione presso il fondo, qualora sia previsto dagli statuti dei fondi pensione, è possibile riscattare l’intera posizione matu- rata presso la forma pensionistica, anche al di fuori delle condizioni suddette (in questo caso però la tassazione xxxx xxxx vantaggiosa xx xxxxxx prevista per le causali xxx xxxxx luogo al riscatto xxxxxxxx o al riscatto totale per i casi di invalidità permanente o di inoccupazione).
Il riscatto totale non è ammesso quando, pur in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento del ramo di azien-
da non si verifichi una contestuale perdita del requisito di partecipazio- 45
ne al fondo.
In altri termini, non si verificano le condizioni che consentono il ri- scatto totale in caso di cessazione del rapporto di lavoro quando i lavo- ratori iscritti possano proseguire senza soluzione di continuità la pro- pria partecipazione attiva al Fondo di appartenenza, pure in presenza di una modificazione del rapporto di lavoro o del datore di lavoro, non venendo meno “i requisiti di partecipazione”. Al contrario, quando si verifica una soluzione di continuità fra un precedente rapporto lavorati- xx xx il successivo, venendo meno il requisito di partecipazione, si può procedere a chiedere il riscatto totale della posizione maturata, salva la possibilità, successivamente, di ricominciare ex novo la partecipa- zione alla previdenza complementare con un nuovo rapporto di lavoro, anche con lo stesso fondo xx xxxxx si è chiesta la liquidazione integra- le della posizione maturata.
Nel caso di trasferimento xx xxxx d’azienda, se l’operazione è l’av- venuta a seguito di un accordo collettivo idoneo a garantire assoluta continuità nella partecipazione degli iscritti ai fondi pensione di origina- ria appartenenza, a cui si accompagna la disponibilità dei fondi pen- xxxxx a consentire la prosecuzione dei flussi contributivi da parte di un
datore di lavoro non compreso nel rispettivo perimetro di applicazione, non si verificano le condizioni xxx xxxxx diritto al riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione.
In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica comple- mentare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensioni- stica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ov- vero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, xxxxx xxxx persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, nei fondi istituiti dagli accordi o xxx xxxxxxxxx collettivi (fondi chiusi) la posizione resta acquisi- ta al fondo pensione mentre nei fondi aperti e xxxxx xxxxxxx assicurati- ve previdenziali individuali il xxxxxxxx viene devoluto a finalità sociali secondo modalità definite da un apposito decreto del Ministro del lavo- ro e della previdenza sociale.
5. La disciplina fiscale
Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche complementari al 1° gennaio 2007 il nuovo regime di tassazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Relativamente xx xxxxxxxx delle prestazioni accu- mulate fino a tale data, continueranno ad applicarsi le disposizioni pre-
46 vigenti.
5.1. Deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme pensioni- stiche complementari
I contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed indi- viduali, a partire dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dall’imponibile fi- scale per un importo non superiore a 5.164,57 euro annui:
• Ai fini di tale limite di deducibilità dal reddito complessivo vanno con- siderati tutti i contributi destinati alle forme pensionistiche comple- mentari ed individuali;
• il contributo del datore di lavoro si xxxxx al contributo del lavorato- re, incrementando il reddito di quest’ultimo, salvo poi, ai fini tributari, subire una neutralizzazione in virtù della deducibilità fiscale;
• le quote di Tfr vengono, invece, destinate alle forme pensionistiche complementari in regime di esenzione d’imposta. Esse sono neutra- li ai fini dell’imposizione fiscale e non sono soggette a contribuzione previdenziale.
Il risparmio fiscale che la deducibilità dei contributi versati alla pre- videnza complementare è in grado di dare è pari all’aliquota marginale Irpef (quella applicata xxxxx xxxxxxxxx più alto del proprio reddito) per la contribuzione versata al fondo.
Ad esempio, versando mensilmente un contributo per il fondo pari a 50 euro, nel caso in cui si percepisca un reddito netto mensile pari a 1200 euro, si ottiene un risparmio fiscale di 13,5 euro, applicando l’ali- quota fiscale del 27%, che è in vigore dall’1/01/2007 per i redditi com- presi tra 15.000 e 28.000 euro.
5.2. Contribuzione previdenziale sui contributi versati alle forme pensionistiche complementari
• I contributi versati dal lavoratore alle forme di previdenza comple- mentare ed individuali sono assoggettati a contribuzione previden- ziale obbligatoria.
• I contributi posti a xxxxxx del datore di lavoro sono assoggettati ad un contributo di solidarietà (sempre a xxxxxx del datore di lavoro) pari al 10% delle somme versate.
5.3. Disciplina fiscale dei contributi non dedotti
I contributi eventualmente non dedotti (l’ammontare dei contributi versati alle forme di previdenza complementare ed individuali che non hanno usufruito della deduzione fiscale perché eccedenti il limi- te dei 5164,57 euro annui e che quindi sono già stati tassati) non sa-
xxxxx assoggettati ad imposta al momento dell’erogazione delle pre- 47
stazioni.
A tal fine il lavoratore dovrà comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno, al fondo pensione o alla compagnia di assicurazione isti- tutiva della forma pensionistica individuale, l’ammontare degli even- tuali contributi non dedotti, (cioè i contributi versati oltre il limite di deduzione consentito alla previdenza complementare), affinché il fondo stesso provveda, al momento dell’effettuazione delle ritenute xxxx xxxxx sulle prestazioni erogate, a stornarli dalla base imponibile fiscale.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gen- naio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni suc- cessivi xx xxxxxx anno di partecipazione a tali forme, dedurre xxx xxxxx- to complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettiva- mente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pen- sionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
5.4. La tassazione dei rendimenti e del risultato netto di gestione delle forme pensionistiche complementari
I rendimenti ottenuti xxx xxxxx pensione xxxxx xxxx di accumulo (ov- vero il risultato netto di gestione) sono assoggettati ad un’imposta so- stitutiva pari all’11% (agevolata, quindi, rispetto all’imposta sostitutiva che colpisce i redditi di natura finanziaria).
5.5. Tassazione delle prestazioni dal 1° gennaio 2007
- Le prestazioni, sia in forma di capitale che di rendita, sono imponibi- li per il loro ammontare complessivo al xxxxx xxxxx parte corrispon- dente ai redditi già assoggettati ad imposta (ad esempio si tolgono dalla base imponibile i rendimenti ottenuti dalla forma pensionistica complementare sui quali la stessa ha già applicato l’imposta sostitu- tiva dell’11%).
- Sulla base imponibile si applica una ritenuta a titolo d’imposta (a tito- lo definitivo) del 15%, diminuita dello 0,30% per ogni anno ecceden- te il quindicesimo di adesione al fondo, fino ad una riduzione massi- ma dell’aliquota del 6%.
- Le anticipazioni per spese sanitarie, a fronte di gravissime situazioni,
fruibili dall’aderente in qualsiasi momento fino ad un massimo del
48 75% della posizione maturata, sono assoggettate ad una ritenuta
d’imposta del 15%, diminuita dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di adesione al fondo, fino ad una riduzione massima dell’aliquota del 6%, sempre sull’ammontare al xxxxx xxxxx parte cor- rispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
- Analoga tassazione si applica sui riscatti parziali o totali, a seguito degli eventi previsti dalla xxxxx (es.: riscatto xxxxxxxx per inoccupa- zione protratta oltre i 12 mesi o per intervento della CIG o della CIGS; riscatto totale per invalidità o dopo 48 mesi di inoccupazione).
- Una tassazione meno agevolata,con l’applicazione di una ritenuta d’imposta pari al 23%, invece, è riservata alle anticipazioni per l’ac- quisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione o per le ul- teriori esigenze degli aderenti, nonché alle altre ipotesi di riscatto previste dagli statuti o dai regolamenti delle forme pensionistiche complementari (es.: riscatto per pensionamento con meno di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari o in caso di riscatto totale xxxxxxxxx al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro). In tutti questi casi la ritenuta d’imposta del 23%, opera a titolo definitivo sull’ammontare complessivo riscattato al net- to della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
N.B.: sulle prestazioni relative alla posizione maturata nel fondo fi- no al 31/12/2006 si applica la previgente normativa che prevede: le prestazioni periodiche in forma di rendita, vengono assogget- xxxx ad imposizione ordinaria sulla parte corrispondente alla trasformazione in annualità del xxxxxxxx derivante xxx xxxxxx- xxxx dedotti, mentre non viene assoggettata ad imposizione fi- scale la parte relativa ai contributi eventualmente non dedotti e ai redditi finanziari sui quali il fondo ha già pagato l’imposta sostitutiva. La parte della rendita soggetta a tassazione costi- tuisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Le rivalutazioni xxx xxxxxxxx sulla prestazione pensionistica in forma di rendita sono colpite dall’imposta sostitutiva del 12.50% (in linea con la normale tassazione delle attività finanziarie).
le prestazioni in forma di capitale, vengono sottoposte a tassa- zione separata, xx xxxxx dei contributi non dedotti e dei redditi fi- nanziari già assoggettati ad imposta sostitutiva. Questo vale però soltanto sulle prestazioni in forma capitale che non superino 1/3 del valore del xxxxxxxx maturato. Qualora si richieda una presta-
zione in forma capitale superiore alla quota di 1/3 e comunque non 49
superiore al 50% dell’importo maturato presso il fondo, xx xxxxxx-
zione stessa è colpita per l’intero importo da tassazione separata, senza portare in deduzione i redditi già colpiti da imposta. Si ricor- da che non è possibile richiedere prestazioni in forma di capitale superiori al 50% del xxxxxxxx maturato presso il fondo;
i riscatti della posizione maturata presso il fondo, il cui esercizio è conseguente a cause non dipendenti dalla volontà delle parti (crisi aziendale, xxxxxxxx naturali, ecc.) sono sottoposti a tassazione se- parata, xx xxxxx dei redditi già assoggettati presso il fondo all’imposta sostitutiva dell’11% e dei contributi a suo tempo non dedotti;
i riscatti della posizione maturata presso il fondo, conse- guenti ad altre cause (dimissioni o licenziamenti individuali). sono sottoposti a tassazione Irpef ordinaria, xx xxxxx dei contributi non dedotti;
il riscatto per causa di morte dell’iscritto prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche presso il fondo, effettuato dagli aventi diritto è soggetto a tassazione separata xx xxxxx dei xxxxx- menti finanziari già assoggettati ad imposta e dei contributi even- tualmente non dedotti;
Anticipazioni. Le anticipazioni per xxxxxxxx xxxxx prima casa o per il sostenimento delle spese mediche e sanitarie sono assoggettate a tassazione separata, xx xxxxx dei rendimenti già assoggettati ad im- posta presso il fondo xx xx xxxxx di contributi a suo tempo non dedot- ti dall’iscritto. Al momento del riscatto o comunque della prestazione in forma capitale, si terrà xxxxx xxxxx anticipazione già percepita.
Come si applica la tassazione separata
Generalmente, salvo rare eccezioni, le prestazioni in capitale ero- gate dal fondo erano assoggettate, fino al 31/12/2006, ad uno spe- ciale regime fiscale, detto della “tassazione separata”. Tale regime continuerà ad applicarsi limitatamente alle sole prestazioni relative alle posizioni maturate presso il fondo fino al 31/12/2006.
Sulla base fiscalmente imponibile va applicata l’aliquota media Ir- pef determinata dal rapporto fra l’imposta di riferimento ed il reddi- to di riferimento.
Per determinare il reddito di riferimento, occorre dividere il montan- te di riferimento per il numero di anni di iscrizione al fondo e molti-
50 plicare il risultato per 12. Determinato il risultato si individua l’impo- sta relativa al reddito di riferimento, in relazione all’importo che tro-
va capienza nei vari scaglioni di reddito riportati sulla tabella delle aliquote Irpef in vigore al momento in xxx x xxxxx il diritto a percepi- re la prestazione. A questo punto si calcola l’aliquota media - che si applica alla base imponibile - dividendo l’imposta di riferimento per il reddito di riferimento e moltiplicando il risultato per cento. L’ammi- nistrazione finanziaria provvede a riliquidare l’imposta sulla base della media delle aliquote Irpef degli ultimi cinque anni, con l’obbli- go però di iscrizione a ruolo xxxxx xxxxxxxx o minore imposta così determinata nei tre anni immediatamente successivi.
Imposta da versare all’xxxxxx = Base imponibile x aliquota media
Aliquota media = Imposta di riferimento X 100
Reddito di riferimento
Reddito di riferimento = contributi dedotti + anticipazioni X 12
mesi di effettiva contribuzione/12
L’imposta di riferimento è calcolata applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef vigenti xxxx’anno in xxx x xxxxx il diritto alla percezione.
6. La raccolta delle adesioni
Il momento della raccolta delle adesioni è dettagliatamente regola- mentato dalla Covip che stabilisce che i fondi pensione negoziali, i sog- getti istitutori dei fondi pensione aperti e dei Pip operino in modo che i soggetti e gli operatori preposti all’attività di raccolta delle adesioni:
• xxxxxxxxx le disposizioni normative e regolamentari;
• forniscano informazioni xxxxxxxx, chiare e non fuorvianti, richiaman- do l’attenzione sulle informazioni contenute nella Nota informativa, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relati- vi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consape- voli e rispondenti alle proprie esigenze;
• si astengano dal fornire informazioni non coerenti con la Nota infor- mativa;
• richiamino l’attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato e circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione;
• richiamino l’attenzione del potenziale aderente circa il suo eventuale diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro;
• non xxxxxx, minimizzino od occultino elementi o avvertenze importanti;
• verifichino l’identità dell’aderente, prima di raccoglierne le sottoscri- 51
zioni.
Questa attività si sostanzia xxxxx xxxxx a disposizione da parte dei fondi di una serie di strumenti informativi prevalentemente contenuti in due documenti xxx xxxxxx essere consegnati all’iscritto, anche su for- mato elettronico, preliminarmente alla raccolta delle adesioni: la Nota informativa, corredata della scheda informativa sintetica, e il Progetto esemplificativo, volto a fornire una stima dell’andamento prospettico della posizione pensionistica complementare negli anni.
La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali può essere svolta:
a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;
b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle xxxxx istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di lo- ro dipendenti e/o addetti;
c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei sog- getti sottoscrittori delle xxxxx istitutive;
d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro di- pendenti e/o addetti;
e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle xxxxx istitutive e dei patronati di cui xxxx xxxxxxx precedente ovvero attività promozionali del fondo pensione.
7. Le comunicazioni
Il decreto legislativo 252/05, attribuisce alla Covip il compito di di- sciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionisti- che complementari e di definire regole omogenee per la raccolta delle adesioni da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, al fi- ne di tutelare l’adesione consapevole dei potenziali destinatari.
Al tempo stesso l’attività regolamentare interviene a disciplinare le comunicazioni agli iscritti durante la partecipazione dei lavoratori alla previdenza complementare.
In base a tali previsioni il momento dell’adesione alle forme pensio- nistiche complementari deve essere preceduto dalla consegna gratui- ta xxxxx Xxxx informativa e dello Statuto o regolamento, nonché per i Piani Individuali Previdenziali, delle condizioni generali xx xxxxxxxxx. Copia degli ulteriori documenti menzionati nella Nota informativa (ad es.: documento sulle anticipazioni, documento sulla disciplina fiscale,
ecc.) deve essere consegnata gratuitamente all’aderente che ne faccia
52 richiesta.
La Nota informativa illustra le caratteristiche e il funzionamento della forma pensionistica ed è redatta sulla base di uno Schema adottato dal- la Covip ed in coerenza con le previsioni statutarie e regolamentari.
Essa è corredata anche di una scheda informativa sintetica che ha lo scopo, in modo semplice, di introdurre l’aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensioni- stica complementare.
La Nota informativa, unitamente allo Statuto del Fondo e al modulo di adesione, è resa disponibile gratuitamente in formato cartaceo nella sede legale del fondo pensione e presso gli uffici dei soggetti che effet- tuano l’attività di raccolta delle adesioni ed in formato elettronico nel si- to web del fondo pensione.
Inoltre, contestualmente xxxx Xxxx informativa deve essere conse- gnato un Progetto esemplificativo standardizzato, allo scopo di fornire all’aderente un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e l’importo iniziale della prestazione complementare, con- sentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte avranno nel tempo, in conformità delle istruzioni dettate dalla stessa Covip.
Oltre all’informativa messa a disposizione in fase di adesione la
Covip regolamenta specificatamente l’attività di comunicazione agli iscritti, successiva all’adesione.
Questa si sostanzia, in una Comunicazione periodica annuale, com- posta essenzialmente di due parti che accolgono i dati relativi alla posi- zione individuale e le informazioni generali relative all’attività del fondo.
La comunicazione periodica contiene, nella prima parte, anche l’in- dicazione della Posizione individuale maturata dall’aderente, dove si xx xxxxx all’iscritto della composizione e del xxxxxx xxxxx posizione in- dividuale maturata alla fine dell’anno di riferimento, operando il con- fronto con la posizione maturata alla stessa data xxxx’anno precedente e viene fornito il dettaglio delle operazioni effettuate in corso d’anno con alcune informazioni relative alla linea di investimento scelta, al rendimento conseguito xxxx’anno e alla serie storica dei risultati degli anni precedenti, raffrontati con i relativi benchmark di riferimento.
Nel caso sia avvenuta l’erogazione di prestazioni (anticipazione, ri- scatti parziali, ecc.) all’iscritto deve essere comunicato uno schema di prospetto che riassume tutti gli elementi utili a ricostruire gli importi li- quidati o trasferiti. Tale schema è contenuto nella comunicazione pe- riodica nei casi di anticipazioni o riscatti parziali, mentre dovrà essere reso disponibile con apposita rendicontazione analitica nel caso di vi-
cende che comportino la cessazione della partecipazione al fondo. 53
La comunicazione periodica deve essere trasmessa agli iscritti en- tro il 31 marzo dell’anno successivo a quello xx xxxxx si riferisce la co- municazione medesima e riguardare tutti i lavoratori iscritti al 31 di- cembre dell’anno precedente. Può, su richiesta dell’aderente, inviata anche solo mediante posta elettronica o altra modalità telematica, al fi- ne di contenere i costi per gli operatori che si rifletterebbero comun- que, indirettamente, sugli aderenti.
In occasione della prima comunicazione periodica annuale succes- xxxx all’adesione viene elaborato e messo a disposizione anche un Progetto esemplificativo personalizzato xxx xxxxx si considerano infor- mazioni relative al singolo iscritto, sulla base delle informazioni proprie della forma pensionistica complementare e delle ipotesi definite dalla Covip in modo uniforme per tutte le forme pensionistiche.
Attraverso il Progetto esemplificativo Personalizzato, si ha la possi- bilità di simulare la prestazione pensionistica complementare calcolata con le diverse tipologie di rendita.
Il progetto è volto a consentire all’aderente una valutazione sinteti- ca e prospettica del proprio programma previdenziale e costituisce, pertanto, anche uno strumento di xxxxxxx xxxx’adozione delle scelte re-
lative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare, per esempio quelle relative alla linea di investimento xxxxx xxxxx far con- fluire i flussi contributivi, anche se i risultati ottenuti hanno un valore puramente indicativo e non certificativo.
8. Le omissioni contributive
Con la riforma della previdenza complementare è stata data attua- zione ad uno strumento già previsto dal D. Lgs. n. 80 del 1992.per far fronte al fenomeno delle omissioni contributive, ovvero del mancato versamento xxxxxxxx o totale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro al fondo pensione, a seguito della cessazione del rapporto di la- voro, nei casi di assoggettamento a procedure concorsuali dell’impre- sa o di insolvenza della stessa giudizialmente dichiarata.
Le modalità di attivazione ed utilizzo dello strumento xxxxx xxxxxxx specifica regolamentazione con la Circolare Inps n. 23 del 22 febbraio 2008, che ha disciplinato il funzionamento del Fondo di Garanzia isti- tuito presso il medesimo Istituto.
Il Fondo di Garanzia protegge i lavoratori contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di pre-
videnza complementare nei casi di insolvenza, giudizialmente dichia-
54 rata, del datore di lavoro.
Il Fondo è distinto ed autonomo rispetto a quello che garantisce il Tfr dei lavoratori negli analoghi casi di assoggettamento a procedure concorsuali o insolvenza del datore di lavoro.
Il Fondo di Garanzia per la previdenza complementare interviene a tutela dell’integrità della posizione pensionistica complementare del la- voratore, al fine di garantire le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e superstiti erogate xxx xxxxx pensione.
Il Fondo di Garanzia si sostituisce quindi al datore di lavoro insol- vente pagando direttamente al Fondo Pensione – e non invece diretta- mente xx xxxxxxxxxx – le somme omesse e dovute relative:
• al contributo a xxxxxx del dipendente che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato al fondo;
• al contributo a xxxxxx dell’impresa;
• al relativo Tfr maturato e destinato alla previdenza complementare. L’intervento del Fondo di Garanzia è previsto sia nel caso di sotto-
posizione del datore di lavoro ad una procedura concorsuale (Art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 80/92), sia nel caso di insolvenza di datori di la- voro che non xxxxx assoggettabili alle procedure concorsuali a condi- zione che il lavoratore dimostri che, a seguito dell’esperimento dell’e-
secuzione forzata, le garanzie patrimoniali xxxxx risultate in tutto o in parte insoddisfacenti a coprire il relativo credito.
Il presupposto per chiedere l’intervento del Fondo è che il lavorato- re risulti ancora iscritto al momento della domanda e che non abbia ancora proceduto al riscatto integrale della posizione maturata, essen- do xx xxxxxx accordata per garantire l’erogazione delle prestazioni di vecchiaia e superstiti erogate dalle forme pensionistiche complemen- tari. Per le medesime ragioni, in caso di morte del lavoratore anche i superstiti possono chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia qualora, ne ricorrano i presupposti.
Riepilogando, i requisiti per l’intervento del Fondo di Garanzia sono:
• l’assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura concorsua- le o lo stato di insolvenza dichiarato giudizialmente;
• la cessazione del rapporto di lavoro;
• l’iscrizione ad una forma pensionistica complementare al momento della presentazione della domanda;
• il mancato riscatto integrale della posizione maturata.
Le somme erogate dal Fondo di Garanzia non sono corrisposte xx xxxxxxxxxx ma direttamente al Fondo Pensione, proprio perché l’inte- xxxxx tutelato è quello delle prestazioni complementari di vecchiaia e
superstiti. Gli importi reintegrati fanno, però, riferimento alle sole som- 55
me omesse, senza considerare gli eventuali danni derivanti dalla sva- lutazione monetaria nel frattempo subiti o l’eventuale rivalutazione che le medesime somme avrebbero ottenuto a seguito dell’attività di inve- stimento effettuata dal fondo pensione. Per la quota di Tfr di cui si è omesso il versamento la rivalutazione viene effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 2120 c.c., mentre sui contributi diversi saranno calcola- ti gli interessi legali.
Al finanziamento del Fondo di Garanzia si provvede mediante de- stinazione dell’aliquota dell’1% a valere sul contributo di solidarietà pa- ri al 10% delle somme e dei contributi a xxxxxx del datore di lavoro nel- xx xxxxxx prevista dagli accordi o contratti collettivi.
9. Previdenza complementare: se il rilancio passa dalla contratta- zione
Lo sviluppo della previdenza complementare ha subito una battuta d’arresto negli ultimi anni, complici gli effetti xxxxx xxxxx finanziaria e l’e- saurirsi della spinta propulsiva delle parti istitutive dei fondi pensione negoziali.
Nonostante i fondi pensione xxxxx riusciti a contenere gli effetti ne-
gativi e a garantire la sicurezza dei portafogli gestiti nel loro comples- so, l’andamento critico dei mercati finanziari si è tradotto in un forte elemento dissuasivo nei confronti delle scelte di adesione dei lavorato- ri alla previdenza complementare. Ha, al contrario, pesato positiva- mente la irreversibilità xxxxx xxxxxx di adesione che ha evitato il rischio di uscite repentine degli aderenti con conseguente depauperamento dei patrimoni accumulati.
In secondo luogo l’effetto di propagazione xxxxx xxxxx finanziaria sul- l’economia xxxxx xx spinto il Governo a concentrare l’attenzione sulla difficile congiuntura economica.
La selettività della politica economica a difesa della stabilità xxxxx- ziaria e creditizia e della capacità produttiva delle imprese e l’esigenza di concentrare prioritariamente le misure al sostegno del reddito dei la- voratori inoccupati o momentaneamente sospesi hanno determinato un xxxx di attenzione rispetto ad altri settori caratterizzati da una pro- spettiva di intervento di più ampio respiro temporale.
Ma anche l’attenzione sul tema delle parti sociali, dopo il raggiungi- xxxxx di elevati livelli di adesione nei settori con più elevato tasso di sindacalizzazione, ha subito una battuta d’arresto, complici la minore capacità di penetrazione informativa nei settori xxxxx xxxxxxx e media
56 impresa e gli ostacoli che ivi si frappongono allo smobilizzo del Tfr dei
propri dipendenti verso la previdenza complementare.
10. Lo stato dell’arte dello sviluppo della previdenza complemen- tare x x xxxxxxx xx xxxxxxxx criticità
In estrema sintesi, l’elemento maggiormente ostativo all’adesione dei lavoratori alla previdenza complementare nelle piccole e medie im- prese sembra essere rappresentato da un deficit dei diritti di informa- zione e dall’assenza di strutturati ed efficaci sistemi di dialogo fra parti sociali, gli imprenditori e i lavoratori.
Le adesioni dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementa- re alla fine del 2010 hanno superato i 3,8 milioni, con un incremento del 4,2%, rispetto all’anno precedente.
Ma mentre i lavoratori dipendenti iscritti ai fondi pensione negoziali hanno subito un arretramento rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (- 1,6%), il numero di lavoratori dipendenti iscritti ai “nuovi” Pip è cresciuto del 30,4%, passando da 544.832 iscritti di dicembre 2009 ai 710.477 del dicembre 20106.
6 Dati Covip, La previdenza complementare - principali dati statistici, Gennaio 2011.
Xxxxx stesso periodo crescono anche i lavoratori dipendenti iscritti ai fondi aperti (+ 3,4%).
In sintesi, il consolidamento della previdenza complementare ha raggiunto e massimizzato i livelli di adesione attesi xxxxx xxxxxx impre- sa laddove la presenza del sindacato organizzato ha consentito l’xxxx- xxxxx di un’azione informativa capillare, mentre più limitato è stato il ri- sultato realizzato nelle piccole e medie imprese.
Questa analisi spiega, almeno in parte, i dati relativi alle adesioni nel 2010 che scontano una crescita rilevante dei piani individuali pen- sionistici promossi tramite contratti di assicurazione sulla vita nel 2010. Questa tendenza, più che confermare il maggiore dinamismo dei soggetti promotori dei Pip, sembra evidenziare una battuta d’arresto del- le parti istitutive delle forme pensionistiche complementari di natura ne- goziale nei settori a maggiore diffusione territoriale d’impresa, dove gli strumenti disponibili per l’iniziativa sindacale di promozione e sostegno allo sviluppo della previdenza complementare sono minori che xxxxx
xxxxxx impresa, in considerazione delle ridotte prerogative sindacali7.
Peraltro, l’approdo della disciplina normativa verso una sostanziale uniformità e omogeneità della regolamentazione di settore ha finito per
produrre progressivamente comportamenti imitativi fra le diverse for- 57
me pensionistiche complementari di natura collettiva ed individuale,
xxx xxxx’adozione dei modelli gestionali, sia con riferimento alle scelte di investimento.
Questo atteggiamento emulativo da un lato riduce fortemente le caratteristiche di differenziazione dell’offerta delle diverse forme pen- sionistiche complementari; dall’altro stressa la concorrenza esclusiva- mente xxx xxxxxxx di costo e sugli oneri della gestione.
Anche un’eccessiva limitazione qualitativa delle classi di attività e delle diverse tipologie di investimento utilizzabili xxx xxxxx pensione può rappresentare un ulteriore elemento di inefficienza gestionale, specie se il contenimento dei rischi finisce per basarsi esclusivamente sull’obiettivo, per ciascuna linea di investimento istituita, di realizzare risultati quanto più possibile in linea con i parametri di riferimento adot- tati per la comparazione (benchmark), senza ulteriori elementi di xxx- xxxx e di gestione del rischio.
7 La differenziazione delle prerogative e dei diritti sindacali e l’applicazione del titolo III dello Statuto del lavoro nelle sole unità produttive che occupano più di 15 dipendenti limitano l’iniziativa di collocamento e le potenzialità di intervento delle parti sociali nel- le piccole imprese.
Pure la tendenza a confrontare i risultati del processo di investi- mento su un orizzonte temporale di breve periodo è foriero di alloca- zioni inefficienti del portafoglio investito. I tempi e le semplificazioni del processo mediatico ed informativo non sempre sono coerenti con gli obiettivi ed il respiro di lungo periodo che deve assumere l’investimen- to di carattere previdenziale.
L’adozione di criteri di investimento più flessibili ed adeguati alle ca- ratteristiche socio – economiche e demografiche degli iscritti e xxxx xxxx- xxxx previdenziale delle forme pensionistiche complementari potrebbe determinare modelli di gestione meno passivi rispetto a quelli attuali.
L’introduzione di strumenti e procedure di analisi e controllo dei ri- schi potrebbe, inoltre, rispondere all’esigenza di una maggiore diversi- ficazione degli investimenti e di massimizzazione dei rendimenti netti nel lungo periodo, consentendo un maggior grado di xxxxxxx xxxxx scel- te e rafforzando l’effettività della protezione del patrimonio gestito.
11. Due modelli a confronto
La fase pioneristica di costruzione dei modelli gestionali è, dunque, di fronte ad un bivio. Le scelte alternativamente possibili sono almeno due: l’una, propende per modelli e schemi analoghi a quelli adottati da
58 altre forme del risparmio gestito; l’altra è quella di caratterizzare la ge-
stione delle forme pensionistiche sulla peculiarità dell’obiettivo finale, ovvero la soddisfazione della promessa previdenziale fatta agli iscritti, massimizzando quanto più possibile la pensione complementare atte- sa, tramite scelte di investimento orientate al principio di “prudenza” e che non compromettano il risparmio raccolto durante tutto l’arco xxxxx xxxx lavorativa.
Questo secondo modello appare, peraltro, maggiormente in linea con lo spirito e la finalità originaria delle parti sociali che ha ispirato l’i- stituzione dei fondi pensione nei diversi comparti e che ha caratteriz- zato l’iniziativa di promozione e sostegno allo sviluppo della previden- za complementare realizzata tramite la contrattazione collettiva.
Il sistema della previdenza complementare così come scaturito dal decreto legislativo 124/93 e dal successivo decreto legislativo 252/05, infatti, si caratterizza per la centralità del ruolo svolto dalle xxxxx istituti- ve dei fondi pensione nella definizione delle differenti modalità di xxx- xxxxx e partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
I contenuti e l’articolazione delle forme pensionistiche possono, in- fatti, variare anche significativamente in relazione ai contenuti e all’ar- ticolazione delle xxxxx istitutive, con particolare riferimento alle caratte-
ristiche del xxxxxx dei potenziali destinatari, dei settori produttivi e dei sistemi di relazioni sindacali di origine.
Tuttavia, dopo una fase pionieristica che si è contraddistinta per l’ampia xxxxxxx xxxxx contrattazione collettiva di definire i propri bacini di utenza, le modalità di adesione e di collocamento, le forme x x xxxxx- xxxx xxxxx partecipazione dei lavoratori ai fondi pensione, i limiti xxxxxxx- xxxxx d’azione, i contenuti della promozione e del sostegno all’iniziativa previdenziale, gli ultimi anni si sono caratterizzati per una sostanziale riduzione degli elementi di differenziazione dell’offerta previdenziale sulle modalità di finanziamento della previdenza complementare e di copertura degli oneri di amministrazione e gestione.
Questa ultrattività della contrattazione collettiva, nel regolare e de- finire i limiti e le modalità di partecipazione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari, unitamente all’iniziativa promozionale delle parti, hanno giustificato il “favor” accordato dal legislatore alla contrattazione collettiva.
Il principio di “favor” per la contrattazione collettiva ha subito un ul- teriore rafforzamento con l’operatività del meccanismo del “silenzio as- senso”. La nuova disciplina della previdenza complementare, infatti,
prevede che le modalità tacite di adesione alla previdenza comple- mentare operino secondo una precisa “gerarchia” nella sequenza del- 59
xx xxxxx, xxx privilegia gli accordi raggiunti a livello aziendale. La xxxxx, infatti, stabilisce che nel caso in cui il lavoratore entro sei mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine suddetto il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenu- to un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del Tfr a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), xxxxx xxxxx 23 xxxxxx 2004, n. 243.
Il principio di “favor” opera anche con riferimento alla definizione dei limiti e degli ambiti della portabilità del contributo a xxxxxx del dato- re di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. Infatti, nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica comple- mentare a cui ha conferito tacitamente o esplicitamente il proprio Tfr maturando e qualora abbia diritto, in base xx xxxxxxxxx o agli accordi collettivi, ad un contributo a xxxxxx del datore di lavoro, questo affluirà alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e se- condo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
Tale disposizione, peraltro, è xxxxx xx xxxxx che non disegna un
puro o semplice indirizzo. La xxxxx impegna, infatti, i medesimi con- tratti o accordi collettivi che vincolano i datori di lavoro al finanziamen- to della previdenza complementare a definire i confini e le modalità en- tro le quali la portabilità di tale contributo potrà utilmente dispiegarsi.
Argomenti contrari alla possibilità della contrattazione collettiva di vietare senz’altra previsione la portabilità del contributo contrattuale posto a xxxxxx del datore di lavoro verso forme pensionistiche diverse da quelle da essa stessa istituite o promosse sono stati mossi con xxxx- rimento all’esigenza di realizzare il principio di libera concorrenza nel mercato dei servizi finanziari promosso dal decreto legislativo 252/05. Tuttavia, per il diritto sindacale e del lavoro le obbligazioni previste xxx xxxxxxxxx collettivi valgono esclusivamente tra e per le parti contem-
plate xxx xxxxxxxxx, e non per soggetti “xxxxx”.
Anche a tale riguardo alcuni soggetti abilitati all’istituzione dei fondi aperti (banche, società di gestione del risparmio ed imprese di assicu- razione) e dei P.I.P. attuati tramite stipula di contratti di assicurazione sulla xxxx xxxxx richiesto la modifica dell’attuale normativa nel senso di attribuire xx xxxxxxxxxx la scelta di decidere circa la portabilità del contributo del datore di lavoro, per realizzare un libero, ampio e con- correnziale mercato della previdenza complementare.
60 Peraltro, norme giuridiche che disponessero la piena portabilità del
contributo del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, oltre che intaccare il principio di autonomia contrattuale, risulterebbero inefficaci di xxxxxx xxxx volontà delle xxxxx istitutive di non prevedere per il futuro finanziamenti o vincoli di destinazione di risorse contrattuali a beneficio della previdenza complementare.
11.1. La contrattazione come “bene pubblico meritorio abilitante” L’attività promozionale e di sostegno della contrattazione collettiva alla previdenza complementare non si esaurisce con il vincolo di desti- nazione di finanziamenti e contributi a beneficio dei lavoratori aderenti ma si esplica in una pluralità di strumenti che, nella varietà delle previ- sioni contrattuali e dei sistemi di relazioni sindacali, concorrono ad agevolare le adesioni e a migliorare i livelli di servizio e le prestazioni erogate, riducendo considerevolmente l’onerosità dei processi ammi- nistrativi e gestionali. In questo senso l’iniziativa delle parti sociali può essere considerata come un “bene pubblico meritorio abilitante”. Infat- ti, il risultato della contrattazione o l’azione delle parti sociali determina un abbattimento consistente degli oneri di gestione amministrativa e fi-
nanziaria.
Inoltre, chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare di natura associativa (istituita quindi xxx xxxxxxxxx o dagli accordi collettivi) produce anche economie esterne positive a favore degli altri iscritti.
Anche xxxxx xxxx del collocamento l’iniziativa delle parti sociali ge- nera risultati particolarmente positivi per gli aderenti. L’attività di pro- mozione alla previdenza complementare curata dai dirigenti delle or- ganizzazioni sindacali, dai rappresentanti sindacali aziendali e dai pa- tronati eventualmente incaricati dal fondo contribuisce, infatti, a svilup- pare la raccolta delle adesioni e a diffondere l’informazione e la cultura previdenziale, senza produrre oneri aggiuntivi per l’attività xx xxxxxxx- xxxxx a xxxxxx degli aderenti..
Le motivazioni sopra esposte risultano, pertanto, sufficienti a xxxxxx- xxxxxx, sul piano analitico, la presenza, di norme in cui lo Stato può ri- servare alle forme pensionistiche complementari istituite o promosse xxx xxxxxxxxx o dagli accordi collettivi diritti di prelazione o principi di “fa- vor”, sapendo che la competitività non regolata porterebbe a sprechi inaccettabili dal punto di vista sociale.
In sostanza, più si accentua la funzione sociale delle forme pensio- nistiche complementari, maggiormente se ne giustifica il sostegno sul
piano legislativo. 61
11.2. Emulare non sempre conviene
La riforma della previdenza complementare e l’entrata in vigore del
D. lgs 252/05, xxxxx xxxxxxxx un atteggiamento imitativo fra le diverse tipologie delle forme pensionistiche complementari, con la tendenza delle stesse xxxxx istitutive a non discostare eccessivamente, le une ri- spetto alle altre, le modalità promozionali e di sostegno previste.
Le esigenze di uniformità della regolamentazione e la spinta anche mediatica verso una costante comparazione dei risultati raggiunti dalle diverse tipologie di fondi pensione ha determinato una progressiva xx- xxxx, una reciproca imitazione degli assetti organizzativi e gestionali e delle scelte d’investimento.
L’atteggiamento imitativo, specie xxxx’adozione delle gestioni multi comparto da parte dei fondi pensione di natura negoziale rispetto alle altre tipologie di fondi pensione e la sostanziale tendenza dei gestori ad adottare stili passivi (ovvero stili di gestione finanziaria che tendono a “replicare” il benchmark di riferimento) ha finito per individuare negli oneri di natura amministrativa e gestionale i principali indicatori di effi- cienza e competitività.
Questa tendenza, limitando i confini e gli ambiti di intervento delle
xxxxx istitutive nelle scelte organizzative e nella definizione degli obietti- vi e dei modelli gestionali dei fondi pensione finisce per ridurre anche le potenzialità sociali delle iniziative previdenziali promosse nei vari comparti.
Le parti sociali xxxxxx xxx riflettere sull’opportunità, dopo una fase pionieristica che le ha caratterizzate anche per l’impegno profuso nel- l’individuazione dei soggetti designati negli organi di amministrazione, direzione e controllo, di riqualificare le iniziative previdenziali connesse ai fondi pensione istituiti nei diversi comparti e settori produttivi.
Se è vero che i fondi pensione istituiti xxx xxxxxxxxx e dagli accordi collettivi si caratterizzano per una più spiccata finalità sociale rispetto alle altre tipologie di fondi e prodotti previdenziali, tale finalità va valo- rizzata e rafforzata sul piano delle scelte e dei contenuti.
11.3. Un ritorno… al futuro
Per “chiudere” il xxxxxxx e favorire lo sviluppo della previdenza complementare nei settori produttivi e nelle realtà nelle quali il livello delle adesioni si è rivelato assolutamente insoddisfacente le parti so- ciali devono riprendere quella spinta propulsiva che ne aveva caratte- rizzato l’attività durante la fase di avvio dei fondi pensione.
62 Si tratta di partire dagli elementi xx xxxxxxxx criticità ma anche dal-
le esperienze di successo per rimodulare le caratteristiche di offerta delle diverse forme pensionistiche complementari, tenendo conto: del- le specificità dei settori di riferimento; delle caratteristiche economiche e socio - anagrafiche delle imprese e dei lavoratori coinvolti; delle fina- lità delle differenti iniziative previdenziali; dell’esigenza di trovare un equilibrio adeguato fra gli obiettivi di semplificazione e quelli di diversi- ficazione delle facoltà di scelta concesse ai potenziali aderenti, in rela- zione alle modalità di finanziamento, alle linee di investimento e alle prestazioni principali ed accessorie.
Lo sviluppo della previdenza complementare richiede, dunque, non soltanto xx xxxxx collocare meglio l’offerta previdenziale connessa ai differenti fondi pensione ma anche di diversificare la risposta collettiva in relazione alle esigenze e alle caratteristiche dei potenziali aderenti. La riuscita di questo processo risiede in un rinnovato impegno del-
le organizzazioni sindacali a sostegno dell’attività promozionale dei fondi pensione; xxxx’adozione di soluzioni contrattuali innovative che agevolino il collocamento e l’adesione dei lavoratori, riducendo gli ostacoli e gli oneri che ancora si frappongono all’esercizio delle loro li- bere e consapevoli scelte; nella capacità di ampliare l’insieme dei ser-
vizi e delle prestazioni di carattere accessorio offerte; nella possibilità che anche le scelte xxxxxx xx profili di investimento e all’universo inve- stibile xxxxx maggiormente calibrate sulla finalità previdenziale e, dun- que, su impieghi nelle diverse classi di attività finanziarie xxx xxxxxx- no un orizzonte temporale di più lunga durata.
Non esistono soluzioni ideali valide per tutte le realtà e per tutti i settori. Si possono, però, avanzare alcune proposte ed individuare xx- xxxx soluzioni che possono essere messe a disposizione del sistema delle relazioni sindacali. Un “mix” di proposte operative xxx xxxxx le parti sociali possono, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi settori produttivi e dei diversi territori, pescare quelle più ap- propriate per comporre un’offerta previdenziale socialmente ed econo- micamente sostenibile per i lavoratori e le imprese.
11.4. Quando il Tfr non è disponibile
Il Tfr rappresenta per le imprese italiane una fonte di autofinanzia- xxxxx a xxxxx costo che continua a permanere nel caso di aziende con meno di 50 addetti, laddove non sussiste l’obbligo di conferire il Tfr non destinato alla previdenza complementare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps.
Per questi motivi il conferimento del Tfr ai fondi pensione ha costi- 63
tuito, in alcuni contesti aziendali, una xxxxxxxx implicita all’accesso dei lavoratori alla previdenza complementare, soprattutto a causa delle difficoltà e degli elevati oneri per l’accesso al credito che le piccole e medie imprese sopportano. Oneri variamente differenziati in ragione dei contesti territoriali, dei settori produttivi di appartenenza, delle con- dizioni patrimoniali e reddituali delle imprese medesime.
A frenare le potenzialità di sviluppo della previdenza complementa- re nelle PMI vi è, inoltre, la più elevata parcellizzazione del dato azien- xxxx x xx xxxxxxxx riluttanza dei lavoratori a privarsi del Tfr in un con- testo economico meno favorevole (basso dato medio retributivo pro capite per addetto ed elevata turnazione e mobilità del lavoro).
11.5. Adesione libera o generalizzata?
Se nei settori altamente sindacalizzati o xxxxx xxxxxx impresa le prerogative concesse alle rappresentanze sindacali sono sufficienti a determinare un contesto favorevole allo sviluppo delle iniziative pro- mozionali e di sostegno della previdenza complementare e alla diffu- xxxxx dell’informazione, xxxxx xxxxxxx impresa occorrono strumenti informativi e di comunicazione che tengano xxxxx xxxxx specificità del
dato economico, xxxxx xxxxxxxx parcellizzazione aziendale e della straordinaria diffusione delle imprese sul territorio.
Fra le soluzioni contrattuali particolarmente innovative xxx xxxxx- no essere utilizzate per raggiungere i il complesso dei destinatari della forma pensionistica complementare c’è l’adesione generalizzata per via contrattuale con il solo contributo del datore di lavoro.
In pratica si tratta di prevedere un obbligo contrattuale di contribu- zione posto a xxxxxx del datore di lavoro con riferimento a ciascun di- pendente xx xxxxx si applica il medesimo contratto o accordo collettivo. Questa soluzione favorirebbe l’adesione generalizzata dei xxxxxx- xxxx xxxxx la loro possibilità di manifestare una volontà contraria che fa- rebbe venire meno il conferimento del contributo da parte del datore di
lavoro e, conseguentemente, la loro adesione.
Al fine di evitare xxx xx xxxxxx del lavoratore di non aderire al fondo pensione, possa comportare il venire meno del relativo onere a xxxxxx del datore di lavoro e possa determinare l’esercizio di azioni dissuasi- ve da parte di quest’ultimo nei confronti del lavoratore interessato, ai potrebbe prevedere il mantenimento dell’obbligo contributivo a xxxxxx del datore di lavoro anche in assenza di adesione, con destinazione delle relative risorse verso iniziative di solidarietà, a beneficio dei lavo-
64 ratori che abbiano xxx xxxxxxx al fondo pensione oppure al finanzia-
xxxxx di piani di proselitismo e di raccolta delle adesioni promossi dal fondo pensione.
La proposta, infine, dovrebbe essere strutturata in modo da non comportare limitazioni alla facoltà del lavoratore di conferire il proprio contributo e il Tfr maturando alla medesima forma pensionistica.
In assenza di un’ulteriore contribuzione a xxxxxx del lavoratore e del conferimento del Tfr il versamento del solo contributo a xxxxxx del datore di lavoro per ciascun lavoratore xx xxxxx si applica il contratto collettivo non consente la realizzazione di posizioni individuali soddi- sfacenti. Ma l’adesione generalizzata può consentire alla forma pen- sionistica complementare di strutturare iniziative e comunicazioni mi- rate nei confronti degli iscritti, con l’obiettivo di ridurre le asimmetrie informative e l’insufficiente consapevolezza circa le opportunità offerte dalla previdenza complementare.
11.6. Se la coperta è troppo corta
Ma quando la coperta è troppo corta e le risorse disponibili per il fi- nanziamento della previdenza complementare si riducono, i contratti e gli accordi collettivi possono effettuare scelte selettive e mirate.
Uno dei campi xxx xxxxx l’iniziativa della contrattazione a sostegno della previdenza complementare potrebbe utilmente dispiegarsi è xxxxxx xxxxx “mutualizzazione” di alcuni oneri di amministrazione o ge- stione, posti a xxxxxx del settore contrattuale di riferimento, a beneficio dei fondi pensione istituiti e promossi dai medesimi accordi o contratti collettivi di diritto comune.
La mutualizzazione si può realizzare in molteplici modi, anche me- diante l’intermediazione del sistema degli enti bilaterali, e operare ver- so una pluralità di direzioni.
Ad esempio destinando parte delle risorse mutualizzate a vantag- gio di alcune categorie di lavoratori aderenti (lavoratori a basso reddi- to, o che abbiano subito sospensioni del rapporto di lavoro, ecc.), in- crementando le loro posizioni previdenziali complementari. Un altro ambito di intervento innovativo potrebbe consistere nel destinare parte delle risorse individuate dalla contrattazione e/ o degli oneri mutualiz- zati al finanziamento di fondi di rotazione destinati ad abbattere gli oneri per la contro assicurazione delle garanzie concesse dai consorzi fido, in caso di concessione alle imprese di un credito sostitutivo del Tfr dei dipendenti conferito alla previdenza complementare.
In altri casi si possono utilizzarle esperienze già avviate con alcune
leggi regionali a sostegno della previdenza complementare, attualizzando- 65
le e valorizzandole per gli scopi e le finalità della contrattazione collettiva. Ad esempio si può stabilire l’incremento della contribuzione ag-
giuntiva posto a xxxxxx del datore di lavoro per determinate categorie di lavoratori, oppure versamenti una tantum da effettuare al verificarsi di talune fattispecie (nascita di un figlio, congedo parentale, intervento xxxxx xxxxx integrazione xxxxxxxx).
12. Mono comparto o multi comparto?
Il modello “previdenza complementare di natura negoziale” sopra delineato si basa su una maggiore responsabilizzazione e coinvolgi- xxxxx delle parti non solo xxxxx xxxx promozionale e di sostegno dei fondi pensione, ma xxxx’individuazione, tramite xx xxxxx istitutive, degli obiettivi sociali che caratterizzano la promessa pensionistica, dei xxxxx- ri e delle modalità che indirizzano le scelte gestionali, delle tipologie di investimento che garantiscano la sicurezza, la qualità e la redditività del portafoglio nel suo complesso, in considerazione delle caratteristi- che socio – economiche e anagrafiche della popolazione di riferimen- to, dei fabbisogni di liquidità e delle esigenze di diversificazione dei profili di rischio – rendimento.
Non si può non osservare che in questa prima fase di attività i fon- di pensione negoziali hanno progressivamente ricalcato i modelli ge- stionali adottati xxx xxxxx aperti e dai P.I.P. con lo scopo di ampliare le scelte disponibili per i propri aderenti..
Peraltro, se si osserva la distribuzione dei lavoratori aderenti ai fon- di pensione nelle diverse linee di investimento si rileva una massiccia concentrazione nei comparti caratterizzati da un profilo rischio – rendi- mento più xxxxxxxx.
Se lo scopo è quello di proteggere il risparmio raccolto, investendo le attività finanziarie nel miglior interesse dei propri aderenti, il criterio di massimizzazione dei risultati attesi potrebbe ritenersi compreso nel- l’obiettivo più generale di protezione sociale per evitare che l’impegno individuale e collettivo, tramite la destinazione di contributi a xxxxxx del lavoratore e delle imprese sia adeguatamente protetto, valorizzando nel contempo le finalità collettive dell’iniziativa previdenziale connessa a ciascun fondo pensione negoziale.
Ciò potrebbe segnare, se non il ritorno a modelli gestionali “mono- comparto”, quantomeno una maggiore attenzione delle xxxxx istitutive nel promuovere e valorizzare, fra le differenti linee di investimento proposte ai potenziali aderenti, quella xxx xxxxxx risponde alla finalità sociale.
66 Tale “favor” da parte delle xxxxx istitutive nei confronti di una determi-
nata linea di investimento potrebbe concretamente realizzarsi mediante condizioni di accesso semplificate o di maggior favore per gli aderenti, in termini di ridotti oneri amministrativi e gestionali o tramite la destinazio- ne di finanziamenti aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva.
La linea di investimento “politicamente” prescelta dovrebbe privile- giare scelte gestionali che assumono un orizzonte temporale più xxxxx xx adottare una xxxxxxxx diversificazione degli impieghi (anche in clas- si di attività alternative) e dei rischi.
Si supererebbe cosi l’attuale tendenza dei fondi pensione (herding) a costruire linee di gestione che privilegiano classi di attività e bench- mark di riferimento “similari”, sgravandoli dalla ricerca comparativa di risultati di breve periodo.
13. Il ruolo delle Parti sociali nella “governance” dei fondi pensione La fase “pioneristica” che ha accompagnato l’istituzione e il decollo delle forme pensionistiche complementari di natura negoziale si è ca- ratterizzata per una prassi dei criteri e delle modalità di selezione dei soggetti designati dalle parti istitutive negli organismi di amministrazio- ne e controllo delle forme pensionistiche complementari che ha privile-
giato forme di partecipazione “semi – volontaristiche”, improntate all’o- biettivo di minimizzare gli oneri di natura amministrativa e gestionale. Questa prassi ha esaltato la funzione di “controllo sociale”, peraltro già assegnata agli organismi di amministrazione e controllo dal D.lgs 124/93 e poi confermata dal D.lgs 252/2005 che, xxxx’indicare il criterio della pariteticità fra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nella composizione dei medesimi organi, ha anche previsto il metodo elettivo per l’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Non c’è dubbio che l’ampliamento della complessità delle funzioni e dei compiti assegnati agli organismi di amministrazione e controllo (anche a seguito dell’imminente revisione della normativa che discipli- na gli investimenti che spingerà i fondi a dotarsi di nuovi strumenti di analisi e controllo del rischio) richiede, in prospettiva, di “irrobustire” l’ambito e la pluralità dei requisiti dei componenti degli organismi.
Per alcuni tale salto di “qualità” dovrebbe realizzarsi attraverso un ul- teriore rafforzamento dei requisiti di professionalità per i componenti de- gli organismi di amministrazione; per altri mediante l’introduzione nel fondo pensione di un assetto di governo ispirato alla riforma del diritto societario del 2003 che ha introdotto anche nel nostro ordinamento, per le società commerciali, la possibilità di adottare un modello “xxxxx”.
Secondo i fautori del modello “xxxxx” tale assetto, applicato alla vi- 67
ta del fondo pensione, consentirebbe di separare le funzioni tipiche di indirizzo, sorveglianza e controllo - che verrebbero affidate xx Xxxxxxxxx di Sorveglianza, dove troverebbero posto i rappresentanti dei lavorato- ri e dei datori di lavoro in ossequio al già richiamato principio di parite- ticità - dalle funzioni di natura gestionale che verrebbero riservate xx Xxxxxxxxx di gestione, con requisiti di professionalità rafforzati, tramite la partecipazione di Consiglieri “indipendenti”.
A giudizio personale di chi scrive il modello “xxxxx” mal si concilia con la peculiarità dell’assetto amministrativo e gestionale di un fondo pensione, sia perché numerose funzioni gestionali sono attualmente svolte, secondo quanto previsto dalla xxxxx, tramite il concorso di sog- getti dotati delle necessarie competenze ed autorizzazioni di legge8, sia perché la disciplina dettata dalla Covip si preoccupa di ripartire le funzioni direttive, di sorveglianza e di controllo tra più soggetti, diffe- renti per struttura e competenze, che ferma restando la responsabilità dell’associazione riconosciuta “fondo pensione”, dotata di personalità
8 È il caso del regime che presiede alla gestione finanziaria previsto dall’art. 6 del Xx- xxxxx Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
giuridica, si ispirano ad una separazione dei compiti che si risolve in un’insieme di procedure dirette a disegnare un compiuto assetto di prerogative e controlli incrociati9.
Al tempo stesso, per lo specifico “ruolo” svolto dalle xxxxx istitutive nella promozione e nel sostegno della forma pensionistica comple- mentare è evidente l’esigenza di un collegamento o di un nesso fun- zionale fra l’esercizio delle funzioni amministrative e la copiose attività e procedure definite o attuate dalle xxxxx medesime che ispirano le di- verse fasi operative xxxxx xxxx del fondo pensione negoziale, da quelle del collocamento e dell’adesione, a quelle del finanziamento e delle prestazioni erogate.
Abbandonando l’enfasi sulla separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo (da riservare ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro) e quelle gestionali (da affidare a Consiglieri “indipendenti”10), vale xx xxxx riflettere, in prospettiva, su un approdo più xxxxxx degli assetti amministrativi e gestionali, facendo xxxx xxxxx necessità di dota- re i richiamati organismi amministrativi di figure professionali più spe- cialistiche ed individuando, quindi, il mix più opportuno di competenze professionali, in relazione all’assetto organizzativo e gestionale del
68 fondo e alla complessità del processo decisionale.
Conclusioni
La sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale di- penderà sempre di più dall’equilibrio fra la pensione pubblica obbliga- xxxxx x xxxxxx complementare privata.
L’attuale assetto “xxxxx” xxxxx distribuzione degli aderenti per setto- ri produttivi, che xx xxxxxx escluso dal sistema i lavoratori xxxxx xxxxxxx e media impresa e del pubblico impiego rischia di minare xxxx xxxxxx la coesione sociale.
In attesa che vengano tempi migliori e che la classe politica assu- ma lo sviluppo della previdenza complementare come una priorità del- l’azione di politica economica e sociale, senza scaricare sulle future
9 È il caso, ad esempio, della funzione di controllo interno, ma anche xxxxx xxxxxx del Responsabile del fondo.
10 I requisiti che valorizzano il profilo curriculare, in relazione alla storia e all’esperien- za professionale acquisita, attenuano le caratteristiche storico – sistematiche di “indi- pendenza”. Tale considerazione va peraltro calata in un contesto professionale, xxxxx quello italiano, caratterizzato da relazioni di interesse molto fitte, anche in relazione al- l’intreccio degli assetti proprietari e ai potenziali conflitti di interesse che coinvolge il mondo bancario ed assicurativo del nostro Paese.
generazioni, elettoralmente poco rappresentate, il rischio di un’insuffi- ciente copertura previdenziale xxxx’età anziana spetta alle parti sociali il compito di riconsiderare l’ottica della solidarietà, anche tramite un decisivo rafforzamento della mutualità integrativa dell’intervento sussi- diario.11
69
11 “Fermo restando, e pertanto confermando, l’idea (giusta) della solidarietà interge- nerazionale dei figli verso i padri (fondamento dell’attuale sistema a ripartizione), già da domani si potrebbe ragionare dell’idea (anch’essa giusta) della solidarietà interge- nerazionale tra padri verso i figli…” (Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx, Le pensioni do- po la riforma Xxxxxxxxxx, Edizioni Lavoro 2005, pag. 37).
Lo scenario per lo sviluppo dei fondi di welfare
contrattuale integrativo
xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Docente di Economia Sanitaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata
Oggetto del presente contributo è un’analisi dello scenario nel qua- le potrebbero/dovrebbero svilupparsi i fondi di welfare contrattuale in-
tegrativo. 73
Delineare uno scenario per i fondi non è esercizio facile, xxxxx-
mentalmente perché condizionato, oltre xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx esogeni, quali gli andamenti economici (ormai del tutto globali), anche da deci- sioni politiche a loro volta condizionate da numerosi fattori, questa vol- ta endogeni agli sviluppi della Società italiana.
Il contributo, quindi, non può esimersi da una premessa tesa a limi- tare il campo di riflessione ma, allo stesso tempo, a fornire alcuni ele- menti di contesto senza i quali ogni argomentazione rimarrebbe ingiu- stificabile.
Prioritariamente va detto che i fondi contrattuali rappresentano un segmento certamente importante dei sistemi di protezione sociale, po- sizionato per lo più in quello che convenzionalmente è definito il II pila- stro di protezione sociale.
La trattazione si concentrerà quindi su questo segmento del welfare. Va da sé che pensare ad uno scenario per i fondi, senza premette-
re un’analisi di come evolverà complessivamente il sistema di welfare, non risulterebbe però intellegibile.
Il tema di fondo rimane, in definitiva, l’utilità di avere un sistema di welfare organizzato su più pilastri e, subordinatamente, la definizione dei diversi ruoli del I e del II pilastro.
Tipicamente il I pilastro, spesso detto di base, ha natura obbligato- ria (e quindi pubblica) e determina una redistribuzione di tipo solidari- stico; il II non è necessariamente obbligatorio (e quindi tipicamente non pubblico), ha natura mutualistica xx x xxxxx tipicamente integrativo o complementare (sebbene ad essere pignoli si possano intravedere differenze nei due termini).
Si noti che in campo previdenziale, l’utilità di avere almeno due pi- lastri (tre con la quota volontaria individuale) è fatto ormai acquisito; molto meno lo è xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx e dell’Assistenza, xxxx xxxxxx ha prevalso l’istanza equitativa, negando ogni possibile arretramento dal principio (estremo) dell’uguaglianza di trattamento.
I pregi del I pilastro sono evidenti: in particolare, va richiamato che genera la massima solidarietà e quindi potenzialmente la massima equità, sebbene per lo più orizzontale. Il difetto più frequentemente ri- chiamato, su un piano normativo, è quello xxxxxx xxxx presunta ineffi- cienza pubblica: questione peraltro scientificamente mal posta, avendo fondamento teoretico molto limitato.
Molto meno xxxxxx è quali xxxxx i xxxxx pregi del II pilastro, tanto che spesso viene propugnato “in negativo”, ovvero come alternativa derivan- te dalla presunta insostenibilità dei sistemi pubblici di welfare di base.
74 Ma sostenere che esista una presunta insostenibilità dei sistemi di
welfare è, anch’essa, questione senza xxxxxx fondamento: la sosteni- bilità dipende, ovviamente, dal livello di tassazione/contribuzione che si vuole (e può) imporre, come anche dall’entità dei benefici garantiti.
I pregi del II pilastro sono più sfumati, e attengono a varie sfere: economica, sociale, culturale, etc. Quindi prima di tentare di definire uno scenario per i fondi, ci sembra necessario approfondire sia la ge- nesi del II pilastro in generale e di quello contrattuale in particolare, sia le sue “ragioni”.
Riflessioni sull’evoluzione dei sistemi di welfare
Un primo aspetto che sembra rilevante è quello dell’effettiva evolu- zione dei sistemi pubblici di welfare di base e quindi xxxxx xxxxxx di si- stemi multi pilastro.
Senza alcuna pretesa di tracciare lineamenti esaustivi della mate- ria, elenchiamo di seguito alcune caratteristiche xxx xxxxx segnato l’evoluzione dei sistemi di protezione sociale; iniziamo con il rilevare che nacquero con una conformazione di tipo corporativo, risultando quindi assimilabili tanto al I pilastro, essendo ai tempi l’unica protezio- ne disponibile, come anche xx XX, se invece privilegiamo l’aspetto xxxxx
xxxxx istitutiva. Con l’affermazione del ruolo sociale degli Stati, e il suc- cessivo sviluppo dei sistemi di protezione sociale di stampo beverid- giano, tipicamente deputati a garantire in modo universale i diritti di cit- tadinanza, le previdenze organizzate su basi corporative si sono con- centrate su quello che è stato poi chiamato II pilastro (con compiti e importanza che rimangono comunque largamente variabili nei Paesi, in funzione dell’estensione riconosciuta ai diritti di cittadinanza).
I sistemi beveridgiani non hanno quindi in origine una pretesa di “esclusività”: il xxxxx xxxxxxxx nasce per garantire i diritti di cittadinanza, lasciando in via di principio spazi per eventuali integrazioni su base mutualistica o anche individuale. In termini pratici il tema è, evidente- mente, la definizione dell’estensione xxxxx dei diritti di cittadinanza. Tutto questo per dire che a seconda di quanto si ritengano ampi, si ten- derà a distribuire diversamente i ruoli e, quindi, l’importanza del I e del II pilastro: ma probabilmente mai c’è stato un atteggiamento teoretico teso a mortificare o escludere le forme integrative.
Non di meno l’evoluzione internazionale dei sistemi è stata diffor- me, con presenze del II pilastro notevolmente differenziate. Il caso ita- liano (almeno fino agli ultimi anni) è certamente paradigmatico di una tendenza a concentrare il compito di protezione sociale sul settore
pubblico – e quindi sul I pilastro, con l’adozione di diritti di cittadinanza 75
molto ampi – relegando i fondi integrativi su un piano residuale.
Va aggiunto che l’evoluzione dei sistemi di welfare si è accompa- gnata con profonde modificazioni culturali. Ad esempio, possiamo os- servare come negli ultimi decenni si sia andato estendendo l’uso della locuzione “sistemi di Welfare”, a scapito di “protezione sociale”: il xxxx- xxxx non si limita all’aspetto linguistico, rappresentando piuttosto un segnale del cambiamento culturale in corso. Con il tempo, almeno in alcuni Paesi, si è andata surrettiziamente affermando l’idea che il com- xxxx xxxxx protezione sociale di base fosse garantire globalmente con- dizioni di Welfare e non solo proteggere, come in origine, dai meri ri- schi di esclusione (per lo più di origine economica).
Parallelamente, con il crescente intervento pubblico, si è anche parzialmente persa (di nuovo in alcuni Paesi più che in altri) la consa- pevolezza della natura assicurativa dei sistemi di protezione sociale e quindi i suoi intrinseci vincoli economici e finanziari: non a caso anche il termine “Assicurazioni Sociali”, con il xxxxx era d’uso riferirsi ai siste- mi previdenziali, è pian piano divenuto desueto.
Ovviamente l’idea che si debbano, e possano, garantire condizioni di welfare è densa di una tensione sociale assolutamente condivisibile
e apprezzabile, ma quando perde il contatto con la consapevolezza della limitatezza delle risorse, diviene foriera di equivoci. In particolare se si trascurano due principi: il xxxxx x xxxxxx per cui il rischio può es- sere trasferito e/o distribuito, ma non completamente eliminato; il se- condo è che la funzione della protezione sociale è prima di tutto equi- tativa: ridistribuendo risorse comunque date, ci si muove xxxx’ambito della antica metafora xxxxx xxxxxxx che accantona risorse per l’inverno; in altri termini, lo xxxxx xxxxx protezione sociale è promuovere un ri- sparmio forzoso per far fronte agli eventi involontari xxx xxxxxx l’auto- sufficienza delle persone, quali la vecchiaia, la malattia, la disoccupa- zione etc.
Questo risparmio, xxxxx xxxx di erogazione delle provvidenze, ge- nera evidentemente una redistribuzione in favore degli individui più de- boli di una generazione, ma deve anche essere in grado di ridistribuire fra generazioni, xxxxx xxxxxx in cui in tempo di crisi (cicli negativi) la fragilità aumenta.
Purtroppo, quando il ciclo economico è espansivo e si registra una solida crescita economica, è facile “dimenticarsi” dell’opportunità di ac- cantonare risorse; a maggior ragione da quando l’ampliamento dell’in-
tervento pubblico ha consegnato la gestione dei sistemi di protezione
76 sociale alla Politica: storicamente, ancora in alcuni Paesi più che in al-
tri, la logica del perseguimento del consenso politico ha spesso preval- so su quella del mantenimento dell’equilibrio economico/assicurativo, facendo sì che in tempi di “vacche grasse” si sia “dilapidato in benefici” invece di “accantonare per l’inverno”.
L’esigenza di mantenere un sano equilibrio dei sistemi di protezio- ne sociale si riscopre, tipicamente, solo quando sopraggiungono i mo- menti di crisi economica, e il sistema di welfare finisce sul banco degli imputati per la sua presunta insostenibilità economica. In Italia, in par- ticolare, possiamo osservare come le riforme sembrano possibili solo sotto la spinta dell’emergenza: anche la storia recente (sebbene il fe- nomeno sia per la verità secolare) dimostra che ad ogni “crisi” si è ac- compagnata una revisione del sistema di welfare, paradossalmente in senso restrittivo.
Il fatto inquietante è che sembra sfuggire al dibattito politico (o l’e- mergenza impedisce che sia considerato) come la logica dell’equilibrio e xxxxxx xxxxx sostenibilità non xxxxx pienamente sovrapponibili: se non altro perché la prima si riferisce xx xxxxx periodo, quando la se- xxxxx xx un orizzonte di breve periodo.
Ne deriva un paradosso: la finalità dei sistemi di welfare dovrebbe
implicare un andamento anticiclico delle prestazioni, che dovrebbero aumentare xxxxx xxxx xx xxxxx in proporzione all’aumento delle fragilità e dell’esclusione … di contro le riforme, essendo partorite in tempo xx xxxxx, xx essendo quindi finalizzate a rendere sostenibile l’onere del welfare (tipicamente per i budget pubblici), hanno per oggetto per lo più una diminuzione delle prestazioni.
Nei fatti, spesso si è assistito a questa inversione di ruolo, che ha reso l’impegno nella protezione sociale sostanzialmente pro ciclico, implicando nei fatti un sostanziale fallimento dei sistemi di welfare ba- sati su un unico pilastro pubblico.
In Italia il fenomeno è esasperato, perché le crisi economiche si so- vrappongono ad una debolezza intrinseca dell’economia italiana, rap- xxxxxxxxxx xxxx’eccessivo debito pubblico: in pratica la ristrettezza del- le risorse pubbliche, pur essendo primariamente correlata xxxx xxxxx crescita, è di fatto amplificata dalla perdurante necessità di rientro del debito; e considerando che il sistema di welfare italiano è molto con- centrato sul I pilastro pubblico, si spiega naturalmente perché xx xxxxx elementi per ripensare complessivamente l’assetto del sistema di pro- tezione sociale italiano su più pilastri.
In altri termini, appare evidente che è impossibile pensare un siste-
ma di protezione sociale estraneo al contesto, ovvero immunizzato ri- 77
spetto ai cicli economici: ma è altrettanto evidente che quando la com- mistione fra vincoli di finanza pubblica e sistema di welfare raggiunge quote elevate (o elevatissime!) la “difesa” dagli effetti dei cicli economi- ci negativi diventa praticamente impossibile.
I sistemi multi pilastro sembrano poter avere una maggiore capa- cità di far fronte ai cicli economici, essendo maggiore la “separazione dei ruoli”.
Questa breve disamina delle logiche evolutive della protezione so- ciale, con una particolare enfasi xxxx xxxx concreta applicazione in Ita- lia, ci porta quindi ad affermare che pensare ad un ruolo del II pilastro
– quello integrativo – di tipo residuale sia insoddisfacente: il II pilastro è stato a volte mortificato per interpretazioni discutibili del principio di welfare, quando invece un suo adeguato sviluppo evita i rischi di iper- trofismo del I pilastro, che ha reso i sistemi di protezione sociale spes- so troppo sensibili agli impatti esogeni dei cicli economici e politici.
Di seguito proveremo, quindi, ad analizzare in positivo i potenziali vantaggi del II pilastro: ovviamente le interrelazioni fra alcuni di questi vantaggi sono evidenti e alcuni si riconducono anche ad aspetti già trattati, ma verranno comunque ripresi sotto ottiche alternative.
Le ragioni in positivo del II pilastro
Numerose ragioni possono addursi in favore di uno sviluppo mag- giore del II pilastro, in generale, e di quello contrattuale, xxxxx specifico; proveremo nel seguito ad argomentare su quelle xxx xxxxxxxx esse- re (soggettivamente) le più significative:
1) L’applicazione del principio di sussidiarietà
2) la diversificazione del rischio
3) il principio di prossimità
4) la responsabilizzazione (efficienza allocativa)
5) le carenze del sistema di base (fra l’altro xx xxxxxxx di concorrenza)
6) l’iniquità della spesa privata out of pocket.
Il primo punto sulla Sussidiarietà attiene a questioni sostanzial- mente di principio: tale principio, elemento fondante dei rapporti fra Stati nella EU, richiamato anche nella Costituzione italiana all’art. 118, si sviluppa in modo sovraordinato rispetto a valutazioni empiri- che, ad esempio di Efficienza e/o Efficacia. La Sussidiarietà mette la persona al centro dell’ordinamento sociale: ne segue che cedere funzioni, scelte, etc. dagli individui/famiglie xx xxxxxxx organizzativi su- periori della Società, sia opzione che necessita di una esplicita giu- stificazione, ovvero la dimostrazione che comporti maggiore xxxxx-
78 sere sociale.
La Sussidiarietà pur avendo un fondamento teoretico, ha il senso xxxxxxx di implicare l’idea che il raggiungimento della massima efficien- za sia in generale garantito dall’esplicazione delle preferenze indivi- duali e dalla libera formazione delle scelte. Le argomentazioni prece- denti appaiono, quindi, sostanzialmente coerenti con il fondamento non paternalistico della scienza economica e quindi con il “principio di sovranità” del consumatore.
Di recente la tematica ha investito fortemente i sistemi di welfare: l’idea della “Big Society”, sposata dall’attuale governo Inglese, ha ri- portato (nella xxxxxx xx Xxxxxxxxx!) all’attenzione del dibattito politico l’importanza dei corpi decentrati della Società, anche nella costituzio- ne del sistema di welfare.
La soluzione di continuità con il passato del concetto di “Big So- ciety” si estrinseca nella critica alla pervasività dell’intervento statale, considerato inefficiente, tecnicamente ma anche allocativamente: sia- mo quindi in piena applicazione del principio di Sussidiarietà, sebbene si possa intravedere il rischio di una estremizzazione derivante dalla ideologizzazione dell’ipotesi relativa xxxx xxxxxxxx efficienza degli in- terventi delle forze sociali; e anche il rischio che il movimento nascon-
da semplicemente un alibi per un arretramento dell’impegno pubblico e quindi dei livelli di solidarietà.
In ogni caso, il principio di Sussidiarietà è di per sé un importante fondamento per la tesi che indica la supremazia (logica, ma anche em- pirica) dei sistemi di protezione sociale fondati su più livelli o pilastri.
Un secondo aspetto che vale xx xxxx richiamare è xxxxxx xxxxx di- versificazione del rischio e della stabilità delle regole. Come si è antici- pato, le Assicurazioni Sociali sono un metodo di trasferimento del ri- schio, con sistemi di gestione dello stesso, noti e codificati, che in molti casi prevedono l’accumulo e quindi l’investimento del risparmio; dai mo- delli finanziari di investimento sappiamo che in natura non è possibile eliminare il rischio, ma al più contenerlo mediante la diversificazione.
Un atteggiamento di buon senso, ma anche con un fondamento scientifico, risulta quindi quello di prendere atto che non esiste una modalità di gestione del risparmio in assoluto xxxxxxxx, xxxxx xxx usa- re diverse modalità di investimento è a priori la scelta più razionale.
Che la diversificazione abbia senso anche nella gestione dei siste- mi di welfare non sembra poi così assodato, anzi ciclicamente viene di- menticato: negli anni ’90, ad esempio, nel dibattito che accompagnò la
prima tranche di riforma previdenziale, da parte di alcuni si tentò di so- stenere che il sistema di gestione a capitalizzazione fosse struttural- 79
mente più conveniente della ripartizione: come dire che il rendimento finanziario fosse strutturalmente più conveniente di quello “xxxxx”.
La storia di questi ultimi anni, disseminata da crisi finanziarie, sem- bra aver voluto subito smentire quelle tesi: ma una regolarità statistica, senza un modello a fondamento, come non rappresentava una prova a favore di una tesi, non è neppure utilizzabile come prova a discapito.
In ogni caso, fortunatamente, ci si rese xxxxx xxx era impraticabile il passaggio ad un sistema a capitalizzazione e si atterrò più prosaica- mente sul cosiddetto modello contributivo, che qualcuno definì impro- priamente una “capitalizzazione” virtuale, lasciando però xx XX pilastro (complementare) il ruolo di agente di diversificazione (in quanto a ca- pitalizzazione).
Probabilmente la dissennata gestione del precedente sistema retri- butivo, costellato di privilegi ingiustificabili e gestito al di fuori delle più ovvie e banali regole di equilibrio attuariale, rese di per sé necessario il suo superamento.
Ma il sistema contributivo non implica di per sé una diversificazio- ne, al più l’ha incentivata xxxxx xxxxxx in cui, riducendo la copertura, la- scia spazio (o meglio l’esigenza) allo sviluppo di un II pilastro.
Tuttavia la vicenda delle riforme previdenziali mette in xxxx anche un altro aspetto delicato dei sistemi di welfare: xxxxxx xxxxx stabilità del- le regole. Il caso dell’evoluzione del sistema contributivo ne rappresen- ta ancora un esempio paradigmatico. Tale metodo ha modificato l’o- biettivo del sistema previdenziale di base, dalla garanzia del manteni- xxxxx del xxxxxx di vita dopo il pensionamento, al principio del “tanto versi (risparmi), tanto avrai retrocesso”: così facendo ha evidentemen- te modificato il principio equitativo sottostante, senza che peraltro si sia dedicata sufficiente attenzione al tema.
Ad esempio, il sistema contributivo non contiene (o contiene limita- ti) elementi di regolazione della redistribuzione fra generazioni: il ri- schio è che le generazioni attive in periodi di crisi prolungate si tradu- xxxx in generazioni di pensionati poveri (in altri termini sposta il rischio dal gestore all’iscritto): e questo è un problema tanto più il sistema si applica ad una quota rilevante della copertura complessiva, ovvero tanto più è ipertrofico il I pilastro rispetto xx XX. Non a caso, ai tempi si spinse per affiancare al I pilastro la previdenza complementare, seb- bene i risultati xxxxx rimasti inferiori alle aspettative.
Ad alcuni aspetti, dunque, controversi, il sistema contribuivo unisce però un pregio indiscutibile, che è xxxxxx xxxxx flessibilità: in quanto
80 xxxxx libero il soggetto di bilanciare (certamente all’interno di alcune
regole generali) la sua allocazione di tempo fra lavoro (vita attiva) e pensionamento; in altri termini, con il sistema contributivo se ci si vuo- le pensionare prima questo è “naturalmente” possibile, ricevendo ov- viamente in cambio una pensione minore. Non si capisce allora la logi- ca per xxx xxxx’attuale sistema, definitivamente tutto contributivo, si mantengano i requisiti di anzianità (e tutto sommato anche di età mini- ma) ed anzi si inaspriscano: per inciso in un sistema retributivo il requi- sito di anzianità ha una sua ratio xxxxx xxxxxx in cui, essendo definita la prestazione massimale xxxxx xxxxxx dell’80% dell’ultima/e retribu- zione/i e avendo adottato la regola del “rendimento virtuale” del 2% per anno di anzianità, risultava logica anche la regola dei 40 xxxx xx xxxxx- xxxx … ma “numeri” maggiori di questo oggi entrati xxxxx xxxxxx del wel- fare italiano non sembrano più avere alcun legame logico con xx xxxx- le di sistema, se non per procrastinare le fuoriuscite dal lavoro.
Questa superficiale disamina non è finalizzata a criticare le recenti misure di riforma, quanto a mettere in xxxx come le riforme delle “xxxx- le” nel I pilastro possono facilmente essere condizionate da ragioni di emergenza finanziaria, portando a modificazioni “unilaterali” del con- tratto di protezione sociale.
Quanto precede non vale evidentemente solo per il settore previ- denziale; anche in campo sanitario potremmo portare esempi xx xxxx- le modificate per ragioni congiunturali di tipo economico o semplice- mente politico: ad esempio se in Sanità non si fossero eliminati i ticket nel 2001, magari non si sarebbe posta l’esigenza di reintrodurli proprio ora xxx xx xxxxx riduce le possibilità economiche delle famiglie di far fronte ai costi assistenziali.
Il secondo pilastro, se ben gestito, può quindi anche attenuare le problematiche sopra esposte, “diversificando” per il beneficiario i rischi connessi a modificazioni unilaterali del “contratto”.
Il terzo aspetto citato è quello legato al principio di Prossimità, il xxxxx xxxxxx (non essendo scevro dell’influenza del principio di Sussi- diarietà) che le scelte sono tanto più efficaci e più responsabili, quanto più sono vicine al destinatario dei benefici. Non a caso, una delle prin- cipali giustificazioni teoriche del Federalismo risiede proprio nel princi- pio di Prossimità, tanto che, se vogliamo impropriamente, Federalismo e Decentramento sono spesso concetti associati.
Il ruolo del II pilastro in questo ambito è più evidente considerando le componenti di welfare che erogano beni e servizi in natura: un esempio è chiaramente quello xxxxx Xxxxxx.
In Italia, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) si è ac- 81
compagnata ad una grande enfasi sulla garanzia dell’equità orizzonta- le: il principio adottato è che in tema di salute (o meglio di assistenza sanitaria) tutti debbano essere xxxxx stesso piano.
Ovviamente la tesi è discutibile, come tutti i principi equitativi, in particolare quando mirano all’estremizzazione egualitarista; ma è più che altro dubbio che tale tesi sia davvero realizzabile: è, infatti, eviden- te che chi ne ha la possibilità può sempre liberamente decidere di inte- grare o di sostituire le prestazioni erogate del Ssn.
Questa idea egualitarista sconta probabilmente una visione della Società che non ha riscontro xxxxx; ad esempio, da tempo è xxxx xxx nei Paesi sviluppati, come può essere il nostro, la deprivazione non esita in una carenza di prestazioni dovuta a barriere di accesso; se mai è vero il contrario: condizioni di esclusione implicano un maggiore nu- mero di prestazioni ricevute, ma con un xxxxx xxxxxxxx di inappropria- tezza delle stesse.
Nel contesto quindi di una Società sempre più segmentata, i siste- mi monolitici di grandi dimensioni – e quindi grande complessità – di- ventano relativamente inefficienti, non disponendo della flessibilità ne- cessaria per far fronte alle diversificate istanze dei gruppi sociali.
Le forme di Sanità integrativa, ad esempio, rendono possibile mo- xxxxxx xxxxxx i profili di protezione; gli esempi possibili sono molti: può essere ripensata la quota di rischio trasferita, rendendola flessibile du- rante l’arco di vita (in cambio evidentemente di una flessibilità degli oneri a copertura); le modalità di erogazione delle prestazioni possono essere personalizzate (ad esempio il xxxxxxx tempo di accesso può avere valori fortemente diversificati in periodi di attività e in periodi di quiescenza); le stesse prestazioni, intese come set a cui si ha diritto, possono essere diversificate (si pensi alla prevenzione primaria negli adulti, che, pur non avendo spesso profili di costo efficacia che ne giu- stifichino interventi massivi a livello di Ssn, può avere un valore mag- giore per determinate sotto popolazioni); citiamo ancora la possibilità di gestire diverse preferenze in termini di prestazioni in natura o in xx- xxxx: basti pensare alla complementarietà che potrebbe determinarsi xxx xxxxxxx previdenziali a copertura dei maggiori bisogni in caso di non autosufficienza e i servizi di residenzializzazione e simili coperti da una assicurazione long term care.
La prossimità è fondamentale anche per l’integrazione dei servizi/prestazioni erogate dai vari istituti del welfare; i confini fra biso- gni sono sempre più labili: pensare di affrontare i problemi con una logi-
82 ca dei “silos” appare perdente; non si capisce come si possano oggi af-
frontare separatamente i problemi sanitari da quelli del wellness prima e della non autosufficienza dopo; o le politiche di compartecipazione, senza considerare le politiche previdenziali e/o le regole di esenzione.
La complessità dei sistemi universali pubblici è tale che spesso questa integrazione, se non nei profili generali, è semplicemente xxxx- stibile: l’integrazione è invece terreno ideale per le forme di welfare contrattuale, che si riferiscono a popolazioni di numerosità inferiore e, principalmente, molto più omogenee in fatto xx xxxxxxx e aspettative.
Della responsabilizzazione istituzionale si è già accennato al punto precedente; va aggiunto che è al centro del dibattito sul Federalismo: basti vedere i xxxxxxxx xxxxx delega xxxxx X. 42/2009, in larga misura ispirati dalle note problematiche di disavanzo che affliggono il sistema sanitario (il più sensibile alla questione federalista, assorbendo gran parte dei budget regionali).
L’aspetto della responsabilizzazione riguarda, però, anche aspetti più soggettivi, centrati sul concetto di responsabilità individuale.
Il principio di previdenza, ovvero di risparmio, è alla base della cul- xxxx xxxxx protezione sociale e quello forzoso è assunto a funzione pri- xxxxx xxxxx Stato. Questo xx xxxx fatto progressivamente perdere di
incisività al concetto di responsabilità individuale, spodestata dall’idea (derivante forse da un eccesso di paternalismo statale) che l’onere fosse tutto in capo allo Stato, impropriamente inteso come qualcosa di estraneo e separato. Tendenze di questo atteggiamento sono evidenti nelle indagini demoscopiche, che sono concordi nel rilevare grande pretesa di sicurezza (assoluta), ma anche scarsa propensione ad as- sumersene i costi.
Ad esempio, il dibattito sull’importanza del tenere corretti stili di vi- ta, pur essendo questi ormai riconosciuti come responsabili di una quota crescente delle patologie e dei conseguenti costi assistenziali, ha, nel nostro Paese, ancora un ruolo del tutto ancillare rispetto xx xx- xxxxxxx politico sulla sostenibilità del sistema sanitario pubblico.
Il II pilastro è per sua natura “prossimale”, e può quindi avere un ruolo significativo nel promuovere una maggiore personalizzazione dei benefici, ma anche xxxx’educazione ad una maggiore consapevolezza dell’insostituibilità della responsabilità individuale: sia sul versante dei costi, che della oculatezza della gestione, nonché della prevenzione dei rischi.
Vuoi per xx xxxxxxxxx scarsità (relativa) delle risorse, vuoi per inef- ficienze che non si riescono a rimuovere con gli attuali assetti istituzio-
xxxx, il I pilastro non sempre riesce poi a soddisfare pienamente le 83
aspettative dei cittadini, come è il caso per alcuni settori quali i servizi socio sanitari; in questo caso il ruolo del II pilastro è del tutto evidente e quasi scontato: può avere sia un ruolo di supplenza, xxx xxxxxx di in- centivo ad una maggiore efficienza.
Per quanto concerne il settore socio sanitario, le aree maggior- mente carenti sono note: l’odontoiatria e l’assistenza ai non autosuffi- cienti sono largamente scoperte, come risulta evidente dal fatto che sono le più frequenti cause, note, di impoverimento delle famiglie. L’e- sistenza di una rete di copertura integrativa, oltre a supplire alle xxxxx- xx di offerta del I pilastro, potrebbero certamente contribuire a calmie- rare (come nel caso dell’odontoiatria) o a regolare (come nel caso del- le badanti) il mercato, con un non indifferente beneficio sociale. In altri termini il II pilastro aumenta il livello di concorrenza in mercati in gene- rale poco competitivi.
Le carenze, lette sul lato dell’impatto sui bilanci delle famiglie, por- tano infine all’aspetto dell’iniquità della spesa privata out of pocket; le carenze del I pilastro non esitano in mancanza di offerta, se non in pic- cola parte: supplisce già ora il tessuto sociale, ovvero le famiglie, tant’è che la spesa privata italiana per il socio sanitario sfiora i 30 miliardi di
euro annui; considerando che oltre l’80% di questa spesa è out of pocket, ovvero non ha alcuna copertura assicurativa, ed anche non xx- xxxxx considerare la quota di spesa per compartecipazioni (che di fat- to è “pubblica”), l’ammontare rimane decisamente significativo e con un elevato potenziale di iniquità, perché legato alle disponibilità indivi- duali: la riprova è l’ingente impoverimento che genera.
Il tema è stato alla base dell’emanazione del decreto del Ministero della Salute che nel 2008 ha tentato di promuovere la Sanità integrati- va, legandone gli incentivi fiscali all’impegno nei campi xx xxxxxxx del- la copertura pubblica.
Si noti che, infine, a differenza del caso previdenziale, il II pilastro socio sanitario non richiede nuove risorse, quanto una riallocazione di quelle esistenti, facendo sì che elementi di tipo mutualistico, tipici dei fondi integrativi, mitighino l’iniquità insita nella spesa out of pocket.
In definitiva le ragioni per incentivare le forme di welfare integrativo sono molte e fondate proprio sulla sua natura integrativa, e non su pre- tese sostitutive o di supplenza ad un infondato rischio di “insolvenza” del I pilastro.
Lo scenario prospettico
84 Costruire scenari prospettici a medio lungo termine è oltremodo
complesso; dovendo fare una scelta degli elementi più probabili da scontare in una previsione, citiamo prima di tutto gli effetti della cre- scente concorrenza dei Paesi in transizione e in via di sviluppo, che dovrà portare ad un riequilibrio del benessere a livello mondiale, ovve- ro una previsione di anni di crescita quanto xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx- xxxxx a dura prova le economie avanzate ed i relativi xxxxx pubblici; se- gue una crescente pervasività dei grandi poteri economico finanziari, ormai dimostratisi capaci di condizionare anche politiche nazionali, che comporterà cicli economici sempre più rapidi e impattanti sui siste- mi di welfare. Un terzo elemento, questa volta sostanzialmente endo- geno, è certamente la dinamicità dei percorsi occupazionali, che com- xxxxxxx xxxx mobilità (ed anche precarietà) e livelli di benessere altale- nanti durante il xxxxx xxxxx vita.
In queste condizioni i sistemi di welfare così come si sono storica- mente evoluti si dimostrano inefficaci: basti pensare alla difficoltà di ge- nerare accumulazioni sufficienti per immunizzare il I pilastro previden- ziale dai cicli economici; xxxx xxxxxxxxx dinamica della Società i sistemi di welfare dovranno quindi necessariamente rispondere aumentando la loro flessibilità e capacità di interpretazione dei bisogni; fatta salva la
primazia del settore pubblico a livello di regolamentazione dei principi xxxxxxxx, xxxx quindi necessario mettere insieme (sussidiariamente) tutti i possibili livelli di partecipazione sociale, finalizzandoli ad una pre- sa in xxxxxx complessiva e coerente delle varie forme di fragilità; que- sto anche al fine di poter giungere a “sommare una quota di welfare” che sia sufficiente per combattere l’esclusione sociale anche nei mo- menti di crisi economica.
Ne segue che ottimizzare l’integrazione dei vari livelli di protezione (o almeno minimizzarne l’entropia) diventa un obiettivo primario dei fu- turi sistemi di welfare: tale compito non può che essere assunto da isti- tuzioni molto vicine al beneficiario, quali sono i fondi contrattuali.
Riassumendo, la promozione di un maggiore sviluppo dei fondi di welfare integrativo ha fondamenti sia teorici che empirici; può rispondere ad una inversione di tendenza rispetto ad alcune derive storiche dei si- stemi di welfare, ed in particolare di quello italiano; risponde anche all’e- sigenza di una maggiore Sussidiarietà; ed ancora all’esigenza xx xxxxx- xxxxx una maggiore integrazione dei livelli di protezione, imposta dalla crescente incertezza che pervade la Società, prospetticamente aggra- vata dall’attesa di un periodo non breve di stagnazione, con tutti i rischi
di iniquità ed esclusione che questo scenario comporta. 85
Possibili scenari evolutivi xxxxx xxxxxx integrativa in Italia alla xxxx delle normative vigenti
di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Direttore Sanitario Policlinico Tor Vergata
Premessa
Il recente rapporto del Fondo monetario internazionale “Long Term Trends in Public Finances in G7” pone l’accento sul fatto xxx xxxxx eco-
xxxxx dei Paesi maggiormente industrializzati devono essere avviate politiche di contenimento dei costi in sanità, anche creando spazi di ti- 89
po fiscale per l’erogazione dei servizi ai cittadini in alternativa xx xxxxx- re pubblico, considerando che l’impatto della crescita della spesa xxxx- xxxxx e pensionistica potrà essere ben più devastante nel futuro del xx- xxxx pubblico conseguente la crisi di questi anni. Il documento pone l’accento sul fatto che le tecnologie (nuovi farmaci, dispositivi medici, apparecchiature) potrebbero giocare un ruolo superiore a quello del- l’invecchiamento nel generare nuovi costi, ponendo le Società indu- strializzate dinanzi al problema di indicare delle priorità di intervento. Il tema è molto sentito in Italia, Paese caratterizzato da una per- centuale di xxxxxxx xxx ha ormai superato il 20% (oltre 12 milioni di persone di cui 1.098.000 con non autosufficienza grave secondo i dati ISTAT 2007) 1, con il xxxxx rischio che negli anni a venire i giovani occu-
1 L’indagine ISTAT non si riferisce a cittadini xx xxxxxxx dei 6 anni, ed esclude sia i pa- zienti istituzionalizzati che quelli affetti da patologie psichiatriche. In Germania il fondo obbligatorio per la non autosufficienza si rivolge ad oltre 1.900.000 assistiti di cui il 22,5% (437.000 circa) di età inferiore ai 65 anni. Tema complesso è quello xxxxx xxxxxx- zione xxxxx xxxxx gravità delle persone con disabilità e la individuazione di criteri scien- tifici per la definizione di non autosufficienza. A tale proposito studi condotti sulle rileva- zioni ISTAT (che, si ricorda, sono interviste alle famiglie italiane) hanno permesso di
pati si trovino a finanziare la spesa pubblica per pensioni e sanità dedi- cata ai 65enni ed oltre, per circa il 62,3% del loro Pil procapite (Pamol- li 2011). Da considerare, inoltre, la presenza in Italia di 8,3 milioni di cit- tadini in povertà sui 15 milioni a rischio di povertà o esclusione xxxxx- le, problema che potrebbe acuirsi con l’avanzare xxxxx xxxxx. I cittadini a rischio di povertà sono pari al 24,7% della popolazione contro il 21,2% dell’area Euro. (Fondazione Zancan, 2011)
I dati del recente rapporto Ocse 2011 “Health at a glance” relativi all’Italia dimostrano una spesa sanitaria pubblica e privata pari al 9,5% del Pil rispetto al 9,6% della media degli altri Paesi, tassi di mortalità ospedaliera, a seguito di un attacco cardiaco o di un ictus, inferiori alla media OCSE, un numero inferiore di ricoveri ospedalieri ad alto costo per malattie croniche, quali asma, malattia polmonare ostruttiva croni- ca o diabete, un innalzamento xxxxx xxxxxxxx di xxxx xxxx nascita ed un abbassamento dell’incidenza del tasso di mortalità a seguito di tumori xx xxxx.
Tutto vero, ma non si è detto che la componente pubblica della spe- sa italiana, 77.9%, è al di sopra della media OCSE, pari al 71.7, che il 22,1% di spesa privata, per l’Italia, almeno xxxx’Europa a 27, costitui- sce una anomalia perché è quasi tutta proveniente dalle tasche dei cit-
90 tadini (out of pocket), mentre in Europa è intermediata maggiormente
da forme integrative di assistenza, come fondi, casse e mutue di xxxxx- xxxxx. Non si è detto che la spesa è aumentata nel triennio 2007/2009, con un’incidenza sul Pil che è passata dall’8,7% del 2007 al 9,5% del 2009, mentre il nostro Paese non ha centrato gli obiettivi di crescita previsti.
La spesa pubblica e privata in sanità
Le prestazioni di protezione sociale ammontano in Italia a 412.255 milioni di euro, in aumento del 2,5% rispetto al 2009, di cui il 25,6%, e cioè 105.537 milioni di euro da ascrivere xxxx xxxxxx, 32.980 milioni di euro, pari all’8%, all’assistenza, e 273.768 milioni di euro, pari al 66,4% alla previdenza, dati che dimostrano come quest’ultimo valore
individuare oltre 839.000 persone che presentano contemporaneamente tre disabilità gravi: non riuscire a mangiare anche tagliando il cibo da soli, non riuscire ad alzarsi dal- la sedia, non riuscire a lavarsi le mani e il viso da soli.(Hanau, su dati Multiscopo 2000). In Italia siamo ancora lontani dalla esatta individuazione dei bisogni dei pazienti non autosufficienti, tema sul xxxxx fare convergere iniziative di ricerca anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle UVM (unità di valutazione multidimensionale).
sia in effetti più alto rispetto ai primi. La spesa pubblica per la sanità è stata pari a 113.457 milioni di euro nel 2010 (7,3% del Pil), spesa che è cresciuta di oltre 11 miliardi di euro dal 2007, mentre il finanziamen- to tende proporzionalmente a diminuire, attestandosi per il 2010 a 106 miliardi di euro.
Tra il 1996 ed il 2010 la spesa sanitaria pubblica è cresciuta com- plessivamente di 61,8 miliardi di euro (passando dai 51,7 miliardi di euro del 1996 ai 113,5 del 2010), registrando un tasso di crescita me- dio annuo significativo, pari al 5,8% circa (dal 5,2% al 7,3% di inciden- za sul Pil) rispetto ad un incremento medio annuo del Pil a valori cor- renti pari al 3,1%. L’attuale spesa pubblica è assorbita per oltre il 49,6% dai pazienti over 65, che, come è xxxx, registrano epidemiologi- camente le malattie di più frequente riscontro in tale fascia di età: ma- xxxxxx cardiovascolari, oncologiche, respiratorie croniche ed obesità.
Il finanziamento per la sanità pubblica è, dunque, oggi pari a circa 106 miliardi di euro (salvo le quote vincolate) e aumenterà solo dello 0,5% nel 2012 e dell’1,4% nel 2013, con una riduzione della spesa di circa 8 miliardi di euro, anche se la recente manovra del dicembre 2011 riduce di 2,5 miliardi i trasferimenti alle Regioni per le quali la spesa sanitaria incide per oltre l’80% del valore totale dei bilanci. Sul fi-
nanziamento statale pubblico, pari al 7,3% del Pil, graveranno le scel- 91
te governative più recenti (xxxxx 11 del 15 luglio 2011), e cioè l’introdu- zione del tetto nazionale per i dispositivi medici, la riduzione del xxxxx xxxxx farmaceutica territoriale al 12,5%, e, a partire dal 2014, l’introdu- zione di ulteriori ticket.
Uno scenario complesso che potrebbe favorire la sanità low-cost, la cui crescita annua è calcolata intorno al 20-30% con un mercato del valore di 10 miliardi di euro. Il fenomeno non è da sottovalutare per le gravi implicazioni che potrebbe avere in termini di garanzia di sicurez- za per il paziente e di qualità delle prestazioni erogate.
Sul finanziamento pubblico pende anche l’applicazione dei costi e fabbisogni standard introdotti con il D.Lgs n.68 del 6 xxxxxx 2011 “Di- sposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto or- dinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fab- bisogni standard nel settore sanitario” in applicazione xxxxx xxxxx 42 del 5 xxxxxx 2009 sul federalismo fiscale sulla base del xxxxx sono state avanzate numerose proiezioni, molte delle quali ritengono che il finanziamento possa essere diminuito sulla base del benchmark con le regioni più virtuose (104 miliardi di euro secondo Pamolli, 2011). Il provvedimento deve entrare in vigore nel 2013 e basarsi su un nuovo
modello di distribuzione delle risorse, anche se l’introduzione di un si- stema così complesso richiederebbe una precisazione del xxxxxxxx xx xxxxx standard inteso come costo di produzione in condizioni di effi- cienza ottimali ed una più puntuale certificazione dei bilanci.
Parallelamente alla spesa pubblica è presente in Italia una spesa privata (pari a circa 30 miliardi di euro) che si caratterizza per essere più alta rispetto a tutti i Paesi dell’Area Euro; si tratta di una spesa per la maggior parte sostenuta di tasca propria xxx xxxxxxxxx (82%), mentre il 13,9% è veicolato xxx xxxxx integrativi sanitari (settore in forte xxxxxx- ta) e solo il 3,7% dalle Assicurazioni (a dimostrazione della scarsa pro- pensione degli italiani a ricorrere a tale settore).
Globalmente, la spesa sanitaria pubblica e privata ammonta a 144 miliardi di euro, pari al 9,5% del Pil (in linea con i Paesi dell’area Euro e appena inferiore al 9,6% dell’area OECD).
I dati a consuntivo xxxxx Xxxxx dei Xxxxx xxx bilanci della P.A. pubbli- cati xxxxx X.X. del 5 agosto u.s. ci dicono che siamo a 113 miliardi e 457 milioni di euro a consuntivo 2010 e che la spesa privata si attesta a 29 miliardi e 564 milioni; inoltre la Corte esaminando il primo semestre 2011 prevede una tendenza alla crescita intorno ai 114 miliardi per l’an-
no in corso e circa 30 miliardi di spesa privata; nel contempo l’ISTAT ci
92 dice che le famiglie italiane si impoveriscono a causa xxxxx xxxxx soprat-
tutto nel sostenere spese sanitarie e sociali principalmente xxxxxx xxxx non autosufficienza ed xxxx xxxxx dell’invecchiamento e delle malattie cronico - degenerative, che terrorizza il 63% degli italiani over 65 anni.
La prima fase applicativa del ticket, anche se alcune Regioni lo hanno previsto modulato in forma più equa rispetto al reddito, ha com- portato notevoli disagi e costi amministrativi di cui si dovrà fare i xxxxx tra entrate e uscite a fine anno. Circa 8 miliardi di tagli previsti per il 2013 e il 2014 pendono sul Ssn, anche se apparentemente è stato scongiurato il pericolo xx xxxxx anticipato al 2012 il taglio di 2,5 miliar- di previsto per il 2013.
La spesa sociale ed i rapporti con la spesa sanitaria
Sarebbe però un errore strategico guardare alla spesa sanitaria senza contemporaneamente considerare quella sociale. Il legame tra i due mondi è strettissimo. Una drastica riduzione senza una strategia precisa della spesa sociale può riflettersi sul versante sanitario, deter- minando una maggiore richiesta di servizi soprattutto di emergenza e vanificare, nelle regioni in piano di rientro, gli sforzi per la riduzione del- la spesa sanitaria.
Sono a rischio dunque soprattutto le prestazioni sociosanitarie, che rientrano nel forziere della spesa sociale, pari nel nostro Paese a oltre 120 miliardi di euro, e caratterizzata, rispetto a tutti i Paesi europei, da una tendenza a garantire prestazioni in xxxxxx piuttosto che in servizi. Dai dati relativi al 2008 emerge che sul totale delle prestazioni di ca- rattere sociale, l’Italia si caratterizza per un valore del 26,5% della spesa sociale sul Pil, di cui il 19,2% in xxxxxx contro il 7,3% in servizi, situazio- ne opposta rispetto ai 15 Paesi dell’Euro (16,8% contro il 9,2%), con punte del 13% in servizi in Svezia contro il 15% di prestazioni in xxxxxx. Su questa spesa si abbatteranno i provvedimenti recenti di stabiliz- zazione finanziaria (xxxxx 148 del 14 settembre 2011) che riduce di 6,5 miliardi nel 2012 il finanziamento agli enti locali, fino agli 11,4 del 2014, mentre dalla riforma dell’assistenza (assegni di invalidità, pen- sioni di reversibilità) dovranno ottenersi, entro il 2014, risparmi per 20 miliardi di euro, xxxx il taglio di tutte le agevolazioni fiscali vigenti. A ta- le proposito, il Governo è stato delegato ad emanare una riforma fisca- le e assistenziale che integri ed armonizzi le risorse destinate al socio-
sanitario e promuova la welfare society e le realtà del terzo settore.
Il disegno xx Xxxxx “Delega xx Xxxxxxx per la riforma fiscale e assi- stenziale”, documento Camera dei Deputati n. 4566, presentato dal Mi-
nistro Tremonti il 29/07/2011 prevede all’articolo 10, “Interventi di riquali- 93
ficazione e riordino della spesa in materia sociale”, i seguenti obiettivi:
- integrare ed armonizzare le risorse destinate al sociosanitario ed ai “diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni xx xxxxxxx, in modo da evitare dispendiose duplicazioni di servizi e sovrapposizioni e di realizzare una gestione integrata del welfare assistenziale”.
- “moralizzare il sistema xxxxxxxx il dilagare delle contribuzioni mone- xxxxx xxxxxxx (in particolare le indennità di accompagnamento)”
- promuovere la welfare society e le realtà xx xxxxx settore
- ridisegnare gli indicatori necessari ad individuare la corretta situazio- ne economica dei cittadini (con riferimento al nucleo familiare)
- istituire un fondo per la indennità sussidiaria alla non autosufficienza da ripartire alla regioni sulla base di indicatori standardizzati (età, re- sidenti, fattori ambientali)
- riorganizzare il settore in modo da renderlo un insieme unitario, an- xxx xxxxx il profilo del finanziamento, per il tramite delle Regioni, dei Comuni o dell’Inps
Il presupposto della delega è xxxxxx xxxxx separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, della riqualificazione e integra-
zione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti xxxxx- ticamente bisognosi
Il tema principale della delega è quello delle prestazioni socio-xxxx- xxxxx. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo pe- riodo, la continuità tra azioni di cura e quelle di riabilitazione. Le presta- zioni sociosanitarie comprendono:
• prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimo- zione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione xxxx xxxx sociale. Dette prestazioni di competenza delle AUSL x x xxxxxx delle stesse sono inserite in pro- getti personalizzati di durata medio - lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o xxxx’ambito delle strutture residenziali e semiresidenziali;
• prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del si- stema sociale xxx xxxxx l’obiettivo di supportare la persona in stato
94 xx xxxxxxx, con problemi di disabilità o di emarginazione condizio-
nanti lo stato di salute. Tale attività di competenza dei comuni sono prestate con compartecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi.
Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolari rilevanza terapeutica e intensità xxxxx xxxxx- nente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, xxx- xxxxxx o disabilità conseguenti a patologie cronico - degenerative.
Tali prestazioni sono finanziate con il fondo sanitario e con il fondo sociale (o direttamente dal cittadino) e sono svolte prevalentemente a domicilio o in strutture residenziali e semiresidenziali.
Ad oggi in Italia sono presenti 242.028 posti letto residenziali e se- miresidenziali (Anaste 2011) a fronte di un fabbisogno (su valori inter- nazionali) di 496.198 posti letto (dati Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei LEA- 2007), mentre l’assistenza do- miciliare integrata viene erogata a 385.348 anziani (22 ore di assisten- za su base annua - dati Ministero della salute 2007) a fronte di un fab- bisogno di almeno 870.765 anziani da assistere, pari al 6% della popo-
lazione (con una assistenza che secondo i dati internazionali dovrebbe essere almeno di 8 ore settimanali).
Ci si chiede come sia possibile garantire queste prestazioni se la spesa sociale pro-capite, passa dai 29,2 euro/anno della Calabria ai 279,9 della P.A. di Trento, con una media italiana di appena 110 euro pro-capite su base annua per un totale di 6.399.384.297 di euro spesi dalle Regioni, di cui solo 898.056.304 per la permanenza a domicilio e 1.370.220.988 per i servizi residenziali.
Un Progetto di ricerca finalizzata, ex art.12 del DLgs 502/92, dal ti- tolo “La condizione dell’anziano non autosufficiente - analisi compara- tiva delle attuali forme di tutela e delle potenziali prospettive” a cura di FedersanitÀ Anci – Welfaremed del 14 luglio 2005, ha dimostrato, per l’attività domiciliare e residenziale:
1. Il raccordo difficile tra la componente sanitaria e quella sociosanita- ria per la valutazione multidimensionale del bisogno;
2. I lunghi tempi di attesa per l’attivazione dell’ADI;
3. L’offerta di prestazioni (variegata e non integrata) non coincidente con il bisogno effettivo;
4. Il maggior carico assistenziale sulla famiglia;
5. Una scarsa integrazione con le Asl; esiste infatti uno scollamento tra
la parte sanitaria (Asl) e quella socio-assistenziale (Comuni) nell’e- 95
rogazione dei servizi alle persone anziane non autosufficienti, so- prattutto per i servizi di ADI:
a. Eterogeneità nella definizione di ADI e nelle modalità di accesso;
b. Carenza di personale (in particolare l’assistente sociale) e di ri- sorse specifiche;
c. La formazione è “occasionale” e comunque di tipo tecnico (man- ca un approccio orientato alla relazione interpersonale con la persona anziana).
In Italia riceve assistenza domiciliare solo il 4,9% degli anziani, di cui il 3,2% in ADI e l’1,7% in SAD (assistenza domiciliare sociale). La spesa pubblica destinata all’ADI ammonta solo all’1,08% del Pil.
Considerazioni e proposte
La simultanea azione di fattori demografici, tecnologici e socio-cul- turali determina, quindi, un incremento della domanda di prestazioni, servizi e attività, di fronte al quale bisogna essere consapevoli della li- mitatezza delle risorse (sia in ragione della riduzione del numero dei contribuenti, per le considerazioni demografiche fatte, sia in ragione dei sistemi di finanziamento con cui si sostiene lo Stato Sociale).