CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BEINASCO
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BEINASCO
VIA SAN FELICE 1 – 10092 FORNACI – BEINASCO
CAPITOLATO SPECIALE
PER FORNITURA IN SERVIZIO D’OPERA
DI PULIZIE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI LOCALI E MEZZI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI BEINASCO
CIG ZDB07FBAD5
PERIODO:
1 MARZO 2013 – 31 DICEMBRE 2013
PARTE I
DEFINIZIONI GENERALI, NORMATIVA ED OGGETTO DELLA GARA
CAPO I – DEFINIZIONI GENERALI
ART. 1
(Definizioni)
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
a) Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco. Per Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco si intende il Comitato Locale di Beinasco.
b) Xxxxxxxx candidato. Per soggetto candidato si intende un qualsiasi soggetto che partecipi a procedure di gara avviate dal Comitato Locale di Beinasco.
c) Soggetto fornitore. Per soggetto fornitore si intende quel soggetto candidato risultato affidatario di procedure di gara, ai sensi della normativa regolante le procedure di acquisizione di beni e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
d) Xxxxxxxx escluso. Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla procedura di gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato speciale di gara, l’esclusione dalla gara.
e) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto medesimo.
Tale procedimento risulta pubblicato all’Albo della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco a far data dal 4 gennaio 2013, nelle pagine del sito internet della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco xxx.xxx.xxxxxxxx.xx ed inviato ai fornitori iscritti all’Albo del Comitato del Comitato Regionale
CAPO II – OGGETTO DELLA PROCEDURA
ART. 2
(Oggetto della procedura)
Il presente capitolato ha per oggetto il SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI LOCALI E MEZZI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BEINASCO – CIG ZDB07FBAD5
ART. 3
(Caratteristiche)
• La pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali e dei mezzi della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco deve essere effettuata con la massima cura e diligenza, secondo la migliore tecnica del settore e il rispetto delle normative vigenti in materia, dovrà essere corredata di relativa dichiarazione scritta che comprovi la genuinità degli interventi effettuati. La ditta si obbliga ad eliminare eventuali disfunzioni od omissioni contestate per iscritto dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco entro 24 ore dalla contestazione.
• A seguito dell’affido da parte della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco il soggetto fornitore dovrà garantire la pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali e dei mezzi. Nell’impossibilità del rispetto dei termini, dovrà essere data immediata comunicazione all’incaricato della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco che concorderà con il soggetto fornitore risoluzioni per la sostituzione, sospensione e ripristino del servizio
• Il fabbisogno presunto è quello relativo alla pulizia, disinfezione e sanificazione ordinaria dei locali e la pulizia, disinfezione e sanificazione ordinaria dei mezzi della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco, più interventi straordinari; pertanto il soggetto fornitore dovrà fornire le prestazioni d’opera effettivamente necessarie e richieste dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco, senza poter pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità di prestazioni richieste nel corso della fornitura.
• Il fabbisogno orario presunto per il servizio di pulizia ordinario dei locali del Comitato è il seguente:
- ore tre e trenta minuti nei giorni feriali
- nei prefestivi tutti di un’ora
- nel primo giorno successivo al giorno festivo ( esempio il lunedì ) di quattro ore
per un tetto massimo complessivo di ore ottanta mensili.
• La Croce Rossa Italiana Comitato Locale necessita di ulteriori servizi di pulizia e sanificazione, in particolare nei locali riparo delle ambulanze, locali cantina e sottotetto.
• L’ attività ordinaria di pulizia, disinfezione e sanificazione ordinaria dei locali è dedicata alle seguenti aree: uffici del primo piano, dormitori ( riordino e cura dei sette letti ), servizi igienici ( tre al primo piano, tre al piano terreno; inoltre è competenza del fornitore il rifornimento dei saponi e ricambi tutti in genere dei servizi igienici, refettorio con cucina e corridoi del primo piano, area scale interne, area generale operativa del piano terreno, aula corsi a giorni alterni, vetri infissi a giorni alterni, svuoto cestini tutti, pulizia esterna lungo il perimetro dello stabile e pulizia balconi.
• Pulizia e sanificazione straordinaria: il fabbisogno presunto è di tre sedute annuali, per cinquanta ore complessive annuali, che verranno comunicati mediante richiesta scritta. Il fornitore dovrà ottemperare a quanto richiesto entro cinque giorni dalla ricevuta della richiesta e tempestivamente accordare con l’incaricato CRI le modalità di esecuzione, comunque non oltre cinque giorni lavorativi. Lo smaltimento dei rifiuti nelle sedute straordinarie è a carico del soggetto fornitore.
• Il fabbisogno presunto per il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione di tutte le ambulanze e veicoli, è di ore quattro nei giorni prefestivi, per un tetto massimo complessivo di ore venti mensili.
• Si precisa che dovrà essere eseguita la pulizia, disinfezione e sanificazione di tutte le ambulanze in servizio alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco almeno tre volte al mese, salvo per le ambulanze dedicate al Soccorso Avanzato ( due ) le quali dovranno essere trattate tutte le settimane. Alle vetture dovrà essere eseguita la pulizia, disinfezione e sanificazione almeno una volta al mese. L’autoparco della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco è composto da n. 8 ambulanze di base ( soccorso 118 e trasporto infermi ), n. 2 ambulanze di Soccorso Avanzato e n. 6 vetture ( servizi sociali ).
• Si puntualizza che la pulizia, disinfezione e sanificazione dei mezzi della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco dovrà essere corredata da dichiarazione scritta che comprovi la genuinità degli interventi effettuati e la rispondenza di quanto effettuato con le normative competenti in vigore.
• La ditta dovrà documentare l’attività svolta in apposito registro che dovrà fornire e redarre in ogni seduta lavorativa. Qualora non sia svolta tale attività con diligenza o non sia stata prodotta la certificazione degli interventi effettuati la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco si riserva la facoltà della risoluzione della convenzione e sarà applicata arbitrariamente la penale pari ad euro 500,00 ad ambulanza e 250,00 a vettura. L’avvenuta pulizia, disinfezione e sanificazione dei mezzi della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco sarà controfirmata dall’addetto CRI che supervisiona quanto effettivamente svolto dalla ditta affidataria.
Art. 4 (Quinto d’obbligo)
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
Art. 5
(Requisiti di ordine generale)
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 sono esclusi dalla partecipazione alla presente trattativa i seguenti soggetti offerenti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni,dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
6. In merito al personale comandato allo svolgimento del servizio affidato, lo stesso dovrà essere firmatario di Contratto Multiservizi ( lavori ordinari come la pulizia ), il quale disciplina la gestione dei dipendenti e in tutti gli aspetti; dovrà essere indicata la tipologia di assunzione del personale. L’azienda alla stipula contrattuale deve garantire l’impegno ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l’igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti. L’impegno ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni interne emesse dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco committente il lavoro. L’azienda si impegna ad adottare, nell’esecuzione dell’appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
L’azienda affidataria si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali; quale documentazione avente carattere probatorio, l’azienda affidataria si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori e successivamente con periodicità trimestrale, copia fotostatica delle denunce mensili delle retribuzioni e della denuncia all’INAIL ed esibire le ricevute di pagamento dei contributi nonché a fornire copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. L’azienda affidataria si impegna altresì all’osservanza di tutte le norme dettate dalla Legge n°1369 del 23/10/1960, nonché della Legge n° 977 del 17/10/1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) esonerando il committente da ogni responsabilità.
L’azienda affidataria si assume l’onere di tutte le necessarie coperture assicurative, come, per esempio, “responsabilità civile generale” e “incendio/esplosioni”, fornendo copia delle relative polizze prima dell’inizio dei lavori e che l’associazione committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell’azienda affidatari.
Art. 6 (Documentazione richiesta)
La ditta offerente deve presentare:
a) documentazione comprovante i requisiti morali e professionali;
b) documentazione amministrativa;
c) documentazione tecnica.
Art. 7
(Documentazione comprovante i requisiti morali e professionali)
A dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali, la ditta concorrente deve allegare all’offerta, pena esclusione dalla gara, le dichiarazioni redatte sulla base del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta attesti sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti morali e professionali di partecipazione alla gara analiticamente indicati nello stesso modello.
Art. 8 (Documentazione amministrativa)
Unitamente all’offerta economica, le ditta concorrenti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla trattativa, la seguente documentazione amministrativa:
1) copia della presente lettera invito e del disciplinare tecnico, timbrati e firmati su ogni foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, per presa visione ed accettazione. La lettera invito, nella sua ultima pagina, deve riportare la doppia sottoscrizione per l’approvazione delle clausole onerose;
2) DUVRI dell’appaltatore, timbrato e firmato su ogni foglio dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, per presa visione ed accettazione e debitamente compilato nell’ultima pagina;
3) dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, compilando l’allegato modello (all. 4) sottoscritto dal legale rappresentante;
4) DURC rilasciato con data non superiore ai 30 giorni dalla data di presentazione dell’offerta
ART. 9
(Modalità di pagamento)
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco corrisponderà al soggetto fornitore, per la fornitura di quanto richiesta in conformità delle condizioni e modalità sopradescritte, il pagamento del medesimo entro 90 giorni fine mese dal ricevimento di regolare fattura.
ART.10
(Durata della fornitura)
La fornitura dei materiali sanitari è per il periodo 1 marzo 2013 – 31 dicembre 2013. La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto, per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto fornitore possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART.11
(Risoluzione della convenzione)
L’inadempienza di quanto convenuto agli artt. 3 , 4 legittima la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco alla risoluzione della presente ai sensi degli articolo 1453 e seguenti del codice civile con preavviso di 30 giorni. In ogni caso, la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco si riserva la facoltà di recedere dal contratto, per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso, senza che il soggetto fornitore possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite.
PARTE II DISCIPLINARE DI TRATTATIVA
CAPO I – FORMULAZIONE E VALIDITÀ DELLE OFFERTE ECONOMICHE
ART.12
(Modalità di presentazione dell’offerta)
I soggetti candidati interpellati a partecipare alla procedura devono far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 gennaio 2013 la propria migliore offerta.
Ciascun foglio dovrà essere timbrato e sottoscritto.
Il suddetto plico indirizzato a :
“CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BEINASCO – Xxx Xxx Xxxxxx 0 – 00000
XXXXXXXX (XX) dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, entro le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2013 , a pena di esclusione, non fa fede il timbro postale, entro il termine perentorio stabilito dall’avviso di gara a mezzo:
- raccomandata del Servizio Postale
- a mano
- corriere autorizzato
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura chiara e leggibile :
OFFERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI LOCALI E MEZZI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BEINASCO – CIG ZDB07FBAD5
- unitamente agli estremi del mittente (nome o ragione sociale del soggetto candidato).
Il suddetto plico deve contenere al suo interno TRE buste, ciascuna delle quali dovrà essere opportunamente sigillata e siglata senza ceralacca e dovrà riportare la dicitura e il contenuto come di seguito specificato:
BUSTA | DICITURA | CONTENUTO | |
| “A” | Documentazione amministrativa | Documentazione amministrativa nei termini indicati al presente capitolato |
| “B” | Documentazione tecnica | Descrizione articoli proposti negli aspetti indicati al presente capitolato |
| “C” | Offerta economica | Allegato prospetto articoli con relativa offerta economica |
Le espressioni busta sigillata e plico sigillato contenute nel presente capitolato, comportano che la busta o plico, oltre alla normale chiusura loro propria, debbano essere chiusi mediante l’applicazione sui lembi di chiusura, di un sigillo, cioè di una qualunque impronta o segno, atto ad assicurare la segretezza dell’offerta e nello stesso tempo confermare l’autenticità della chiusura originaria.
Si prega di non usare ceralacca.
ART.13
(Validità dell’offerta)
Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per l’intero anno 2013.
CAPO II - MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
ART. 14
(Procedura e criterio di aggiudicazione)
All’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, a parità di condizioni tecniche offerte, verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
• Prezzo più economico nella presentazione dell’offerta;
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza di non procedere all’aggiudicazione
CAPO III - CONDIZIONI FINALI
Art. 15
(Responsabilità penale per inadempimento contrattuale)
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco, una volta che l’aggiudicatario si sia reso inadempiente ex art. 1218 del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere detta inadempienza.
Art. 16
(Responsabilità penale per frode contrattuale)
Qualora l’aggiudicatario, con comportamento fraudolento, non adempia al servizio ovvero adempia in dispregio delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, l’Azienda Sanitaria si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.
Art. 17
(Fallimento e amministrazione controllata)
In caso di fallimento o di amministrazione controllata del soggetto aggiudicatario,l'appalto si intende senz'altro revocato e la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco provvederà a termini di legge.
Art. 18
(Risoluzione contrattuale)
A seguito di gravi inadempienze contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza necessità di diffida o di altro atto giudiziario, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1453 e seguenti del Codice Civile della “risoluzione del contratto”.
Art. 19
(Acquisti sul libero mercato)
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco ha facoltà di procedere all’acquisto, sul libero mercato, del materiale di cui alla presente lettera d’invito ove queste non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.
Art. 20
(Controlli qualitativi e quantitativi delle forniture)
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco verifica la corrispondenza del prodotto offerto dall’aggiudicatario in sede di gara ed i prodotti effettivamente consegnati presso le sedi indicate nell’ordine.
In particolare, il controllo quantitativo viene effettuato, ove possibile, al momento della consegna della merce o, in mancanza, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla consegna. La quantità sarà esclusivamente quella accertata dal personale del magazzino e dovrà ad ogni effetto essere riconosciuta dal fornitore.
Il giudizio sulla accettabilità della fornitura (controllo qualitativo) è, invece, demandato al Responsabile della Direzione Sanitaria della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco o alle persone da quest’ultimo delegate ed è insindacabile. L’accettazione della merce da parte della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco, o dalla persona comunque delegata, non solleva il fornitore da eventuali responsabilità in ordine a vizi, apparenti od occulti, delle merci consegnate, non rilevati all’atto della consegna.
I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze ovvero dovessero essere difformi rispetto alle caratteristiche a suo tempo dichiarate dalle ditte saranno tenuti a disposizione del fornitore e verranno quindi restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario. Il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione con materiale idoneo entro cinque giorni dall’avvenuta comunicazione di tali vizi. Le eventuali spese sostenute per le analisi qualitative saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario.
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco si riserva in ogni caso la facoltà di applicare le penali previste della presente lettera. La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Xxxxxxxx non si assume comunque la responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dal fornitore.
Art. 21
(Penalità)
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni del soggetto aggiudicatario le quali devono pervenire entro 10 gg. dalla data di contestazione.
Le penali, esplicitate nell’articolo 3 – caratteristiche, saranno detratte dalle fatture in corso di liquidazione e/o dalla cauzione; qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare il relativo importo della cauzione entro il termine fissato dall'Amministrazione.
In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale in corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine dell’appalto, con obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dell’inadempimento stesso.
Art. 22
(Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. Risarcimento dei danni)
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco contraente potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato.
In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine assegnato dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco a mezzo di raccomandata, la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
In ogni caso la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco contraente può risolvere di diritto il contratto con provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, si siano verificati reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) per gravi inadempienze, frode o altro, compresa l’immotivata interruzione della fornitura, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
d) per l’accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
e) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
f) in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario;
g) per un diverso assetto organizzativo della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco che faccia venire meno la necessità di prestazione della fornitura oggetto del presente appalto;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Appalto, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
l) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
m) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato.
Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata, al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all’indirizzo del soggetto aggiudicatario.
Qualora la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco. sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
In ogni caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco Contraente.
La Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente la fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.
Art. 23
(Foro competente)
Le parti contraenti riconoscono come unico competente, per qualsiasi controversia, il foro di Torino.
Il presente capitolato è formato da n. 23 articoli su 17 pagine; costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dello stesso:
- l’allegato “1” Accettazione capitolato
- l’allegato “2” Modulo – Tracciabilità flussi finanziari legge 136/2010 ( successivamente all’aggiudicazione )
- L’allegato “3” Modello “offerta economica”
- L’allegato “4”
ALLEGATO 1
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
Spett. le Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco Xxx Xxx Xxxxxx 0
00000 Xxxxxxxx Xxxxxx
Oggetto: Accettazione Capitolato
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………..
Nato il…………………..a…………………………………….. (Pr)…………
Codice Fiscale n………………………………………..
in qualità di……………………………………………………………………….……………
dell’Impresa………………………………………………………………….………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………..
tel.…………………………………………………fax ……………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………….…
con sede amministrativa in…………………………………………………………………
tel.……………………………………………………fax ……………………………………………
partita IVA n…………………………………………………………………………….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.p.r., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
▪ di aver preso piena conoscenza del capitolato generale d’oneri che regola i rapporti contrattuali della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco, dei documenti di trattativa, ovvero dei documenti in essi richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
▪ di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di trattativa, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta;
▪ che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia);
▪ che il soggetto candidato intende concorrere alla procedura di trattativa di cui trattasi;
▪ il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata
FIRMA LEGGIBILE
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
Allegato 2 -
All’attenzione della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Beinasco
Xxx Xxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxxxx – Torino Fax 000.000.00.00
OGGETTO: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010.
Il sottoscritto _ Codice Fiscale in qualità di
della ditta
con sede a
Vista la legge in oggetto, con riferimento alle forniture o lavori in essere con codesto Ufficio,
COMUNICA
che il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, da utilizzare per regolare i rapporti con la scrivente ditta, è il seguente:
CODICE IBAN
DENOMINAZIONE BANCA O POSTE ITALIANE SPA
FILIALE DI
PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL SUDDETTO CONTO
CORRENTE: Nome e cognome, generalità, codice fiscale
NUMERO CIG
ZDB07FBAD5
La nostra ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la presente e chiede di non tener conto di eventuali modalità di pagamento, riportate sui documenti contabili, difformi dalla stessa.
In fede
,
(luogo) (data)
(firma leggibile)
ALLEGATO: Fotocopia del documento di identità del firmatario
Allegato 4
Modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali di partecipazione alla gara
Il sottoscritto .............................................……………..................................................................……....
nato a il
.....……............................………….
in qualità di
.....................................................……………..................................................…..........…………..
e quindi di legale rappresentante della ditta con
sede legale
in......…………...............................………..............………......................cap...........…..............…….
Via ...........................………….....… n°........... Tel.: .....…………............Fax..........…..............…….. e sede
amministrativa in...........................................................…………......………..........cap……..............…………......
Via ..............……………………............ n°........... Tel.:
.......………………............Fax…...........................................
e-mail...………………................................e-mail. certificata..………………............................................
Codice fiscale.....................................………..............., Partita IVA..................…….......................
consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio della fornitura/servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla A.S.L. 2 ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
D I C H I A R A
a) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor…………………………..……………................................nato a
………….…................ il........................nella sua qualità di ;
b) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né vi é in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che a carico del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non e' pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
e) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
□ non siano state emesse condanne penali;
oppure
□ siano state emesse le seguenti condanne penali, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
..................……...........………..................................................................;
f) che il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 38 lett. m-ter D. Lgs. 163/2006;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
k) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili:
□ questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
oppure
□ questa Impresa ha un numero di dipendenti superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente:
(indirizzo completo).............……………..…......................................……….…….
n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
o) che nei propri confronti ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
p) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m quater) e comma 2 del Dlgs 163/2006:
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
q) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di Registro delle Imprese
dal ...…..........……............. al n per l’esercizio dell’attività oggetto della presente
gara;
r) che l’Ufficio II.DD. presso il quale la ditta è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il seguente:(indirizzo completo) ;
s) che la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori competente ai fini del presente appalto, è la seguente:
(indirizzo completo) n.
posiz.contributiva............…………………....., che l’Azienda applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del seguente settore: e ha un numero di dipendenti compreso tra:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100;
t) che la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori competente ai fini del presente appalto, è la seguente:
(indirizzo completo)................…………..............……………....n. posiz. assicurativa ;
u) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;
v) che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza ex artt. 86 e 87 del Dlgs 163/2006 e smi);
w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 /2003, che i dati personali raccolti aranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
x) di autorizzare l’invio esclusivo delle comunicazioni previste dall’art. 79 comma 5 D. Lgs. 163/2006 al seguente numero di fax: ;
Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) .......................................................
(9) FIRMA DEL DICHIARANTE
……..............................................……............
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1) Cognome e nome, per esteso e leggibile, data e luogo di nascita;
2) Titolarità a rappresentare la ditta (titolare, legale rappresentante etc… Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità).
3) Denominazione completa della Ditta;
4) Soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta (legale rappresentante o persona munita dei necessari poteri);
5) Ai fini della lettera e), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
6) Ai fini della lettera h) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) Ai fini della lettera j), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
8) Ai fini della lettera l) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
9) Firma per esteso e leggibile; N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al presente modello, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
N.B. Ai punti dove è prevista una dichiarazione opzionale, occorre crocettare l’apposito riquadro pertinente alla situazione della Ditta dichiarante.