CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO (SCRITTURA PRIVATA)
CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO (SCRITTURA PRIVATA)
REP. N.
OGGETTO:“CONVENZIONE……………………………………………………………………
PER LA CONCESSIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE DI VIA XXXXXXXXX E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI PER UN PERIODO DI 9 ANNI”.
L’anno duemilatre addì presso la Sede comunale di Piazza Confalonieri 5 TRA
Il Comune di Cinisello Balsamo, indicato d’ora in avanti come “l’Amministrazione”, (cod. fisc. 01971350150), in persona del Dirigente del Settore Cultura e Sport Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Catania il 29.06.1949 e residente a Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx 00, e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta
E
L’……………………………………………… , individuata d’ora in avanti come “la Concessionaria”, di………………………….con sede in via…………………….. n……, il cui atto costitutivo e statuto sono stati registrati al pubblico registro di………………… in data ………… al n……….., partita Iva n.
………………, in persona del suo presidente Signor………………………………. nato a il
………….. e residente a …………………………. in Via ……………, (cod. fisc )
Premesso che:
1. L'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo è proprietaria di un’area di 9.320 metri quadrati identificata al foglio n. 15 , mappali 222, 16, 15, 12, 13, 11, racchiusa tra la Vie Xxxxxxxxx,, Xxxxxxxxx, e Xxxxxx;
2. Che su parte di quest’area insiste una pista di Pattinaggio a Rotelle recintata e costituita da uno spazio sportivo per attività di pattinaggio a rotelle, e per discipline sportive compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche di un circuito stradale per la specialità strada con uno sviluppo totale di mtl 345,00, con larghezza pista variabile da mtl 6,50 a 7,00, con curve asimmetriche con raggio di curvatura nel rispetto delle norme F.I.H.P. con minimo di R mtl 9,00, con fasce di rispetto pari o superiori a mtl 2,00, con impianto illuminazione con illuminamento minimo di 300 lux e pavimentazione fondo grigi tipico conglomerato bituminoso (asfalto) con idonea granulazione per lo scorrimento dei pattini;
3. Che l'Amministrazione riconosce il valore sociale delle attività sportive nell’ambito dell'aggregazione, della prevenzione ed emarginazione giovanile, nella promozione di occasioni ricreative, sportive e culturali che sono ormai patrimonio della città;
4. Che l’Amministrazione sostiene il sistema sportivo primariamente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;
5. Che il Comune di Cinisello Balsamo ha interesse al mantenimento della Pista di Pattinaggio a Rotelle garantendo l'utilizzo del bene a favore della collettività locale;
CONSIDERATO
a. Che il Consiglio Comunale con atto n. 12 del 18.02.2010 ha modificato gli indirizzi per la gestione degli impianti sportivi comunali approvando un nuovo “Regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi del comune di Cinisello Balsamo”;
b. Che si è proceduto tramite selezione pubblica ad individuare nell’…………………………………..
il gestore della Pista di Pattinaggio a Rotelle di Via Xxxxxxxxx e la gestione dei servizi connessi per un periodo di nove anni, per i propri compiti istituzionali con garanzia della più completa e ampia utilizzazione da parte della collettività;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Premesse
Le premesse s’intendono parte integrante e sostanziale del presente atto ed acquistano piena e totale efficacia alla stipula della presente convenzione.
ART. 2 - Oggetto della Convenzione
L’Amministrazione concede alla Concessionaria la Pista di Pattinaggio a Rotelle di via Xxxxxxxxx, così come identificata ed evidenziata in giallo nella planimetria allegata (allegato n.1).
La Concessionaria si farà carico della gestione e manutenzione della Pista, dei servizi accessori e delle pertinenze, anch’essi identificati nella medesima planimetria.
La struttura e le attrezzature sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti alla Concessionaria. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili concessi che sarà allegato al presente atto (allegato n.2), identificando anche quelle opere e lavori che al momento della stipula della convenzione l’Amministrazione s’impegna a fare.
ART. 3 - Scopo della Convenzione
Scopo della convenzione è la concessione in uso dell’impianto di pattinaggio a rotelle alla Concessionaria affinché provveda alla gestione e alla manutenzione ordinaria dello stesso e dei relativi servizi accessori e pertinenze, secondo le modalità, gli oneri e gli obblighi descritti nella presente convenzione.
ART. 4 – Concessione ed opere a carico della Concessionaria
La concessione non prevede corrispettivo da parte della concessionaria in quanto l'impianto sportivo è aperto al pubblico come indicato nelle premesse della presente Convenzione.
La Concessionaria potrà presentare progetti di ulteriori sistemazioni dell'area e delle strutture all’Amministrazione, ottenendone previo e formale assenso dei Settori Lavori Pubblici e Sport, nel rispetto della normativa vigente e, solo successivamente, dare esecuzione ai lavori. I costi relativi ai lavori suddetti saranno interamente a carico della Concessionaria.
ART. 5 - Immodificabilità della destinazione
L’impianto sportivo ha come principale disciplina sportiva praticabili quella del pattinaggio a rotelle. Possono essere praticate altre attività, da ritenersi accessorie alla principale, previo autorizzazione dell’Amministrazione.
E’ espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell’impianto sportivo diversa da quella prevista nella presente convenzione e la modifica della destinazione d’uso dell’impianto stesso, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune, e comunque rispondenti a finalità che hanno come scopo la ricreazione, l’educazione, la socialità attraverso lo sport o altre attività rivolte ai giovani.
ART. 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 9 (anni) a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione. La convenzione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dall’Amministrazione, per un massimo di 1 anno nelle more dello svolgimento della procedura per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario per la gestione dell’impianto sportivo in oggetto.
ART. 7 - Uso pubblico della Pista
La Concessionaria assume la piena responsabilità giuridica della gestione della Pista liberando l'Amministrazione da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari organi di controllo e tutela (A.S.L., VV.FF., C.P.V., Federazioni Sportive, CONI, ect.) convenendo con l’Amministrazione che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti e non deve caratterizzarsi come uso esclusivo del gestore, consentendo che per tutta la durata della convenzione la Pista sia aperta alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta escluse feste o manifestazioni partitiche, nel rispetto dei principi di uguaglianza senza discriminazioni, favorendo i soggetti di svantaggio fisico e sociale.
Inoltre, la Concessionaria si obbliga ad attenersi alle modalità d’uso dell’impianto previste nell’allegato n.3. Per ogni singola attività dallo stesso svolte, il concessionario ha l’obbligo di provvedere ed ottenere le agibilità, autorizzazioni, licenze relative secondo le norme vigenti.
La Concessionaria, al termine di ogni gestione annuale, invierà all’Amministrazione una relazione riepilogativa attestante l’attività svolta evidenziando eventuali problematicità.
Alla Concessionaria competeranno tutte le entrate derivanti dall’uso degli impianti in concessione con i limiti imposti all’interno del presente atto.
ART. 8 Riserva d’accesso
La Concessionaria, fatto salvo quanto previsto dall’allegato n. 3, si obbliga a concedere a titolo gratuito l'utilizzo dell’impianto sportivo per tutte le attività e iniziative promosse e/o patrocinate dall’Amministrazione.
ART. 9 - Cura della Pista
Per tutta la durata della convenzione compete alla Concessionaria che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la propria esclusiva e totale responsabilità la completa manutenzione ordinaria, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, dell’Impianto Sportivo, di cui si dà un breve ed indicativo elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) l’apertura, la chiusura, la sorveglianza e custodia dell’impianto;
b) la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell’impianto;
c) la conduzione di tutti gli impianti tecnici e tecnologici con personale in possesso dei requisiti di legge;
d) la manutenzione di tutte le aree verdi di pertinenza dell’impianto sportivo, effettuando il regolare taglio dell’erba, la potatura degli alberi a basso ed alto fusto, la sostituzione delle piante e, quando necessario, la concimazione dei prati, piante ed annaffiatura delle zone verdi;
e) la verniciatura delle parti metalliche e in legno, la manutenzione delle recinzioni;
f) la manutenzione della pavimentazione della pista.
In generale la Concessionaria è in ogni modo tenuta ad assicurare l'efficienza e la conservazione della struttura, provvedendo all'immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per motivi di obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi.
La Concessionaria è inoltre tenuta ad effettuare gli interventi necessari a mantenere la struttura e l'area circostante compresa all'interno della Pista secondo la normativa igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché a adeguare gli impianti della Pista alle normative sopravvenute, oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti, esclusi gli interventi di carattere straordinario.
ART. 10 - Divieto di sub-concessione
La Concessionaria si ritiene unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente concessione ed è unica responsabile nella gestione del servizio, dei servizi accessori e pertinenze della Pista e non può essere sostituita da altri, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.
ART. 11 - Scadenza convenzione
Alla scadenza del periodo convenuto di convenzione, la Concessionaria è tenuta a consegnare all’Amministrazione la Pista di Pattinaggio a Rotelle con ogni sua pertinenza, opere, attrezzature complementari, arredo e quanto altro disposto per l'utilizzo e gestione della struttura sportiva, in normale stato di efficienza e manutenzione, tenuto conto del degrado dovuto all'uso.
In tal caso le attrezzature e l'area di pertinenza torneranno nella piena disponibilità dell’Amministrazione.
ART. 12 - Tariffe
Le tariffe sono riscosse dalla Concessionaria, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 e dall’allegato n.4 alla presente convenzione, e devono essere pubbliche e rese note mediante affissione presso l’impianto sportivo. E’ obbligo della Concessionaria conformarsi a quanto stabilito dall’Amministrazione in materia di tariffe d’uso per la Pista di Pattinaggio a Rotelle di Via Beethoven.
Eventuali modifiche tariffarie nel corso della durata della convenzione dovranno essere approvate dall’Amministrazione.
ART. 13 - Obblighi dell'Associazione
La concessionaria senza eccezione o riserva alcuna è tenuta:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione dell’Impianto Sportivo aperta a tutte le realtà cittadine;
b) a collaborare con l’Amministrazione per l’applicazione periodica delle metodologie per la rilevazione della soddisfazione del cliente (customer soddisfacion) sulla qualità del servizio, utilizzando i supporti informatici forniti dall’Amministrazione;
c) a considerare prioritarie le attività sportive delle associazioni del territorio comunale rispetto a quelle realizzate da associazioni extracomunali;
d) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, e da ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell’impianto, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti, infortuni;
e) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione della Pista non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose;
g) a provvedere a proprio totale onere cura e spesa, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo e dall'organizzazione delle attività poste in essere in essa, esonerando espressamente da ogni incombenza o responsabilità l’Amministrazione;
h) nel caso di installazioni di insegne, targhe, cartelli propri per l'informazione sulle modalità e forme di funzionamento della Pista o di partecipazione alle attività di carattere pubblico in essa organizzate, ad ottenere specifica autorizzazione dell'Amministrazione, nonché delle competenti autorità in materia. La Concessionaria assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne.
La Concessionaria comunque s’impegna a che eventuali contratti di pubblicità commerciale in forma sonora e visiva che coinvolgono a qualunque titolo, la struttura e le aree pertinenti la Palestra non dovranno eccedere la durata della convenzione. Nella fattispecie la concessionaria è tenuta ad espletare tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni, restando a carico della stessa gli eventuali oneri delle imposte pubblicitarie previste nei modi di legge.
La Concessionaria concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa e per quanto previsto dall’allegato n.3.
i) a garantire un primo pronto soccorso completo delle attrezzature e dei farmaci di primo impiego, dei materiali di medicazione e terapeutici necessari per le emergenze secondo le norme vigenti;
j) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi previsti dalla legge e dai regolamenti. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste autonomamente ed intestate al legale rappresentante della Concessionaria e scadranno al termine della presente convenzione.
k) a munirsi di apposita autorizzazione dell'Amministrazione, per gestire un bar-ristoro correlato alla durata della convenzione, per il quale dovrà comunque procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente. Tutte le spese imposte, tasse e oneri relativi al punto bar-ristoro sono a carico della Concessionaria.
In sede di autorizzazione saranno concordate tra le parti le modalità dell’esercizio del bar.
La Concessionaria risponde in proprio per eventuali danni causati agli utenti dell'impianto sportivo, per effetto della gestione del punto bar-ristoro ed a tale proposito libera l'Amministrazione da ogni qualsivoglia responsabilità anche in via sussidiaria;
l) a farsi carico delle spese relative ai consumi delle utenze come energia elettrica, acqua, materiali di consumo, attrezzature e macchine operatrici. Per le spese di tali consumi anticipate dall’Amministrazione sino alla volturazione la Concessionaria rimborserà la spesa relativa al periodo di sua competenza.
La Concessionaria provvederà alla volturazione dei contatori sostenendone i costi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
Le spese per eventuali altre utenze, successivamente individuate ed aperte dalla Concessionaria, saranno interamente a carico della stessa Concessionaria.
Decorsi il termine l’Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall’art. 21.
n) ad inviare annualmente al competente Settore dell’Amministrazione una relazione attestante l’attività svolta e l’evidenziazione di eventuali problematicità.
ART. 14 - Oneri a carico del Comune
Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:
a) le spese per la manutenzione straordinaria relativa agli interventi necessari alla conservazione della Pista di Pattinaggio a rotelle e per garantirne l'adeguamento alle normative di legge.
Gli interventi saranno concordati tra le parti, per limitare al massimo i disagi derivanti dall'eventuale chiusura che si rendesse necessaria; verrà all’uopo costituita, con determinazione dirigenziale, una commissione paritetica composta di due rappresentanti dell’Amministrazione e due rappresentanti della Concessionaria per la definizione di quegli interventi per cui possano sorgere dubbi in ordine all’interpretazione nella distinzione prevista dalla legge tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
b) l'erogazione alla Concessionaria di un canone, Iva compresa, così come stabilito dopo le procedure di selezione, corrisposto in considerazione dei costi di gestione e nello spirito di quanto indicato all’art. 7 della presente convenzione. Il canone annuo è stabilito per gli anni 2011, 2012 e 2013. Nel 2014 le parti rivedranno il canone in base ai costi di gestione e nei termini massimi indicati dall’Amministrazione nella deliberazione.
c) la consegna alla concessionaria di copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni strutturali e impiantistiche previste per legge.
ART. 15 - Responsabilità e assicurazioni
Dal momento in cui l’impianto sportivo sarà consegnato, ogni responsabilità inerente e conseguente all’uso o alla gestione graverà sulla Concessionaria che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, sollevando il concedente da ogni qualsiasi responsabilità.
La Concessionaria si assume il rischio dei danni derivanti da incendio ed altri danni ai beni e/o per responsabilità civile. La Concessionaria dovrà quindi produrre idonee polizze assicurative, stipulate con Compagnie assicuratrici di primaria importanza, a copertura di tutti i rischi attinenti l’oggetto della concessione.
Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00 per danni a cose ed un massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000,00 per ciascun danno a persone e/o animali.
La copertura assicurativa dovrà comunque tutelare la responsabilità civile derivante alla Concessionaria dall’esercizio delle attività oggetto della concessione, anche se per essa svolte da terzi, compreso:
• la proprietà e/o la conduzione a qualunque titolo dei beni inerenti l’attività, sia mobili sia immobili e loro pertinenze, anche dell’Ente;
• la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate e non, di proprietà degli utenti dei servizi erogati;
• la somministrazione e smercio di cibi e bevande, compresi i danni dovuti a vizio originario del prodotto per i generi di propria produzione.
Se i contratti assicurativi di cui sopra hanno rate scadenti in vigenza della concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio in scadenza, ed i contratti assicurativi dovranno prevedere la facoltà per l’Amministrazione di corrispondere il relativo premio in vece della Concessionaria.
ART. 16 - Personale addetto
La Concessionaria s’impegna nei confronti del personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (Legge 81/2008).
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la revoca della convenzione.
La Concessionaria solleva inoltre l’Amministrazione da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni.
La conduzione di tutti gli impianti tecnologici presenti, l’uso di macchinari, strumenti, utensili vari e l’esecuzione dei lavori, dovranno essere affidati a personale qualificato autorizzato dalla Concessionaria e sotto la sua diretta responsabilità, secondo le specifiche normative in vigore.
ART. 17 - Fideiussione.
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione nei confronti dell’Amministrazione e della conservazione della Pista, la Concessionaria - all'atto della stipula della stessa - ha l’obbligo di costituire cauzione a prima richiesta mediante fideiussione di 15.000,00= Euro, con istituti bancari o assicurativi legalmente autorizzati, a favore dell’Amministrazione per tutta la durata della convenzione.
Il pagamento avverrà su richiesta a prima escussione.
La fideiussione sarà svincolata entro 6 (sei) mesi dopo la scadenza della convenzione e comunque solo dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia circa il regolare assolvimento di tutte le responsabilità di cui alla presente convenzione.
ART. 18 - Revoca e decadenza della Convenzione
L’Amministrazione potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l’esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione, oltre che per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, salvo comunque il diritto di risarcimento danni, nonché nel caso di cessione della gestione.
Senza pregiudizio di ogni ragione, azione o diritto che possa all’Amministrazione competere a titolo di risarcimento danni, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida a adempiere con prefissione di congruo termine, anche per una sola delle seguenti cause:
1) scioglimento della Concessionaria o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura associativa della concessionaria si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziarie o patrimoniali;
2) applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni a carico degli amministratori legali rappresentanti della Concessionaria e a chi ne determina abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte ed indirizzi;
3) condanna degli amministratori o legali rappresentanti della Concessionaria comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4) il mancato rispetto degli artt. 7 e 8;
5) per chiusura totale o parziale, anche temporanea della palestra al di fuori delle chiusure normalmente concordate, senza giustificato motivo.
ART. 19 - Risoluzione convenzione
Le parti s’impegnano a rispettare il rapporto di convenzione integralmente.
La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.
ART. 20 - Effetto obbligatorio della convenzione
La convenzione non é impegnativa per l’Amministrazione finché non sia intervenuta ogni approvazione di legge mentre per la Concessionaria avrà effetto dalla data di stipulazione e sottoscrizione.
ART. 21 - Ispezioni e Controlli
Il concessionario si obbliga a mantenere per tutta la durata della convenzione, l’attuale livello qualitativo dell’impianto sportivo complessivo e delle strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l’effettivo stato dell’impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere entro l’Impianto Sportivo in qualunque tempo, allo scopo di accertare la loro perfetta manutenzione, conservazione, il rispetto dell’uso pubblico dell’impianto ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di legge.
Al fine di garantire l’esercizio delle attività di indirizzo e controllo gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso all’Impianto Sportivo.
Annualmente si opererà una verifica in contraddittorio tra la Concessionaria e l’Amministrazione, anche tramite la commissione di cui all’art. 14 lettera a, per l'accertamento dello stato di manutenzione dell'impianto che deve risultare sempre efficiente e a norma.
Nel caso di negligenza nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione da parte della Concessionaria, l’Amministrazione invierà formale diffida dando un periodo per provvedere. Nel caso che la negligenza permanga al termine del periodo indicato nella diffida, l’Amministrazione applicherà penali proporzionate alla negligenza nella misura minima di 1.000,00 Euro e massima di 10.00,00 Euro, salvi i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.
La Concessionaria, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste.
ART.22 - Chiusura per forza maggiore
La Concessionaria, nell’eventualità di chiusura improvvisa e prolungata della Pista, deve comunicarne immediatamente notizia per iscritto all’Amministrazione. L’Amministrazione s’impegna, da parte sua, ad eseguire tempestivamente le opere di manutenzione straordinaria atte ad evitare interruzioni dell’uso della Pista o a consentirne il ripristino in caso di evento di forza maggiore ed imprevedibile.
ART.23 - Rimborso spese per ripristino di condizioni.
Qualora nel corso della gestione dovessero essere accertate violazioni della concessionaria agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida dell’Amministrazione, la Concessionaria non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla convenzione, la medesima sarà tenuta a corrispondere all’Amministrazione una somma pari alle spese sostenute dalla stessa per il ripristino delle condizioni di cui sopra.
ART. 24 - Spese
Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione in forma di scrittura privata del presente contratto e alla sua registrazione in caso d’uso, ivi comprese le imposte sulla pubblicità e le eventuali spese anticipate dall'Amministrazione per la pubblicazione della convenzione sono interamente a carico della Concessionaria, la quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
ART. 25 - Modifiche della Concessionaria
Qualunque modifica della concessionaria dovrà essere preventivamente comunicata all’Amministrazione, che valuterà se sussistano le condizioni per la prosecuzione del rapporto concessorio, nel rispetto della normativa vigente.
ART. 26 Norme di riferimento e risoluzioni controversie
Per tutto quanto non contemplato espressamente nella presente convenzione si farà riferimento alle norme vigenti e a quelle eventualmente introdotte nel periodo di sua durata.
Le controversie che insorgessero in relazione all’interpretazione della presente convenzione tra l’Amministrazione e la Concessionaria, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Monza.
Allegati
1. planimetria generale;
2. verbale di consegna con lo stato di consistenza dell’impianto, compreso l’inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. modalità d’uso della Pista di Pattinaggio a Rotelle di Via Xxxxxxxxx;
4. tariffe comunali d’uso della Pista di Pattinaggio a Rotelle di Via Beethoven;
5. Polizza n…………………..emessa dalla Agenzia di………………. in data
……………………….per un importo di € 15.000,00.
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata il rapporto s’intende regolato dal Codice Civile, dagli usi e consuetudini.
Le parti contraenti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo il presente contratto, di accettare integralmente il contenuto degli allegati in esso richiamati, dei quali, avendone presa visione in precedenza, rinunciano ad udire la lettura.
Per IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA E SPORT
Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Per LA CONCESSIONARIA
IL PRESIDENTE DELL’…………………
Sig
ALLEGATO N. 3
MODALITA’ D’USO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE
Al fine di mantenere la polifunzionalità della Pista, oltre alla normale attività di promozione sportiva di pattinaggio a rotelle (dai corsi di avviamento all’attività agonistica dilettantistica), sarà dato spazio alle scuole cittadine, alle associazioni ed enti per persone diversamente abili, alle associazioni sportive locali, alle manifestazioni promosse o patrocinate dall’Amministrazione e al pattinaggio a rotelle libero per una utenza individuale.
Si elencano le attività della Pista a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Attività di pattinaggio a rotelle
- avviamento e scuola di pattinaggio
- attività non agonistica giovanile ed amatoriale
- attività agonistica dilettanti
- campionati e manifestazioni di pattinaggio a rotelle
Altre attività sportive
Nella Pista potranno essere svolte altre discipline sportive compatibili sia con le caratteristiche strutturali e tecniche dell’impianto sia con l’attività di pattinaggio a rotelle.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti attività:
- avviamento e attività amatoriale di ciclismo
- attività amatoriale di corsa podistica
- attività ludiche e di tempo libero con la ruzzola, il monopattino classico e quello a tecnologia avanzata
Spazi sociali garantiti
La Concessionaria, fatto salvo quanto disposto dall’art.8 della presente convenzione, garantirà, su specifica richiesta e a titolo gratuito, l’utilizzo della Pista alle scuole cittadine. Inoltre, almeno una volta alla settimana la Pista deve essere disponibile per gruppi non organizzati, previa prenotazione e con pagamento della tariffa stabilita.
Utilizzo altre associazioni
La Concessionaria, applicando le tariffe di cui all’allegato n. 4 della presente convenzione, garantirà su indicazione dell’Amministrazione spazi per le associazioni di pattinaggio a rotelle di Cinisello Balsamo o di altri Comuni per le attività di allenamento settimanale. Stante la tipologia dell’attività sportiva e al fine di raggiungere il massimo utilizzo della pista di pattinaggio, l’uso della stessa da parte delle associazioni di pattinaggio potrà avvenire anche negli stessi giorni e orari, fermo restando la verifica del numero massimo di atleti contemporaneamente presenti sulla pista e la compatibilità dell’allenamento tecnico stabilito dai responsabili delle associazioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere spazi per altre associazioni per discipline sportive compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche dell’impianto sportivo.
Manifestazioni promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale
La Concessionaria, fatto salvo quanto disposto dall’art.8 della presente convenzione, garantirà a titolo gratuito l’utilizzo della Pista per manifestazioni promosse o patrocinate dall’Amministrazione.
Ingresso libero sulla Pista di Pattinaggio a Rotelle
La Concessionaria dovrà garantire ai cittadini singoli non associati l’utilizzo libero della Pista di Pattinaggio, in fasce d’orario e con tariffa da concordare con l’Amministrazione.