Documento n. 397/002
Documento n. 397/002
Accordo ABI e Associazioni sindacali per la sospensione delle rate dei crediti alle donne vittime di violenza
1. Accordo per la sospensione dei crediti alle donne vittime di violenza
Il 25 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ABI e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa in favore delle donne vittime di violenza di genere.
Il Protocollo d’intesa, aperto all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari, impegna i soggetti aderenti a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari e di credito ai consumatori, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento, per un periodo non superiore a 18 mesi, nei confronti delle donne inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economica e comunque non oltre la durata del “percorso di protezione”.
ABI e Organizzazioni sindacali hanno in tal modo sottolineato l’importanza fondamentale della difesa del rispetto e della dignità delle donne, proseguendo nel percorso avviato già con il Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del mondo bancario finalizzato al rispetto dei diritti umani fondamentali e del lavoro, contrastando ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali. L’accordo di oggi è così un contributo anche alla diffusione di una cultura in tal senso.
La banca ha inoltre ampliato quanto previsto dall’accordo mettendo a disposizione anche la sospensione all’intera rata, oltre alla quota capitale. La scelta tra le due opzioni sarà a discrezione della cliente.
2. A chi si rivolge
Possono accedere alle misure previste dal Protocollo le donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis del d.l. 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.
3. Finanziamenti ai quali è applicabile la sospensione
Rientrano nel perimetro di applicazione dell’Accordo:
a) mutui garantiti da ipoteca su immobili, indipendentemente dalla finalità
b) crediti ai consumatori di cui agli all’art. 121 del D.lgs. 1 settembre 1993, n.385, di durata superiore ai 24 mesi, con piano di ammortamento predefinito “alla francese” (non revolving), erogati a persone fisiche a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile);
c) finanziamenti: cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Sono esclusi i finanziamenti:
a) classificati come deteriorati secondo la normativa di Vigilanza della Banca d’Italia e in particolare i finanziamenti con ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni;
b) per i quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine;
c) per i quali è intervenuta la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell’atto di precetto
d) assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio di cui al DPR n.180 del 1950 o della pensione;
e) nella forma di carte di credito revolving o di aperture di credito.
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Accordo ABI- Associazioni sindacali per la sospensione delle rate dei crediti alle donne vittime di violenza di genere
4. Caratteristiche ed effetti della sospensione
L’ammissione alle misure previste dal Protocollo determina la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del finanziamento (modalità a scelta della cliente da applicare ai finanziamenti rientranti nel perimetro di cui al paragrafo 3), per un periodo corrispondente alla durata del “percorso di protezione” e comunque non superiore a 18 mesi. La richiesta di sospensione dovrà essere presentata presso la Filiale di riferimento e sottoscritta da tutti gli intestatari del finanziamento e dagli eventuali terzi datori di ipoteca e/o garanzia. La sospensione potrà essere applicata per una sola volta nel corso della vita del finanziamento.
Inoltre:
a) In caso di sospensione della sola quota capitale, la banca provvederà ad emettere rate composte della sola quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo al momento della sospensione (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato). Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento.
b) in caso di sospensione dell’intera rata, non sarà previsto il rimborso di alcun importo durante il periodo della sospensione. Gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione e calcolati al tasso contrattuale sono corrisposti dalla cliente, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata scadente dopo il periodo di sospensione. Il rimborso avverrà in quote aggiuntive delle rate di ammortamento, nel limite massimo di 15 anni (e comunque entro la durata residua del finanziamento, se inferiore). Nel rispetto di tale limite, la cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).
Al termine della sospensione, il rimborso del finanziamento (quota capitale e quota interessi) riprende con la periodicità stabilita in contratto;
c) nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino un massimo di 90 giorni precedenti la data di richiesta della sospensione. Gli interessi di mora già maturati sulle suddette rate oggetto di sospensione non saranno dovuti dalla cliente alla banca. In caso di scelta della sospensione della quota capitale gli interessi relativi alle rate arretrate dovranno essere corrisposti al momento della sospensione e la sospensione sarà attivata a decorrere dalla prima rata impagata;
d) la sospensione è operativa entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda della cliente (comprensiva della documentazione prevista). Tale periodo è ampliato a 45 giorni lavorativi in caso di finanziamenti cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) la sospensione non determina l’applicazione di commissioni o di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne, in relazione a quest’ultimi, qualora l’intestatario del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie (in caso di sospensione quota capitale);
f) durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di finanziamento;
g) durante il periodo di sospensione la cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione per eventuali periodi residui;
h) la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
5. Documentazione da presentare a corredo della richiesta
Per accedere alla sospensione delle rate del finanziamento i soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo (art. 1) dovranno sottoscrivere, presso la propria Filiale di riferimento, lo specifico modulo di domanda di accesso alla sospensione allegando la certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione del percorso stesso.
6. Tempistiche per l’accoglimento delle domande
L’accordo ha una validità iniziale di due anni e alla scadenza potrà essere prorogato dalle parti firmatarie. In data 25.11.2021 l’ABI e le organizzazioni sindacali (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) hanno convenuto di prorogare
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la validità del Protocollo per un ulteriore biennio, pertanto, i beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare alla Banca che ha erogato il finanziamento le richieste di accesso alla sospensione fino al 25 novembre 2023.
La Banca, acquisita la domanda di accesso alla sospensione e la relativa documentazione di cui al paragrafo 4, procede ad un controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa, fornendo alla cliente informativa circa le caratteristiche e termini della sospensione.
In presenza dei requisiti la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data della ricezione della domanda ovvero entro 45 giorni lavorativi nel caso di finanziamenti “cartolarizzati” o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999.
La cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del finanziamento anche prima dello scadere del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca. In tal caso non può più richiedere la sospensione di cui alla presente iniziativa per eventuali periodi residui.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di finanziamento;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.
7. Informativa polizze assicurative
Qualora avesse sottoscritto una polizza di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. abbinata al Finanziamento oggetto di sospensione e si fosse verificato uno degli eventi coperti dall’assicurazione (ad es. perdita impiego, invalidità totale permanente, decesso dell’assicurato), potrà denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa di riferimento ed ottenere la liquidazione di quanto previsto. La Parte Finanziata prende atto che - qualora in relazione al Finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. a copertura di uno o più dei seguenti rischi: incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del Finanziamento derivante dalla sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del Finanziamento come modificato con il presente atto. Per il rischio incendio, in caso di prolungamento della durata del mutuo, la polizza di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. resta operante ma la sua durata non potrà superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria. Per le polizze sottoscritte con altre Compagnie di assicurazioni, rivolgersi alle Imprese assicurative di riferimento.
8. Allegato – Esemplificativi
Di seguito alcuni esempi che illustrano l’impatto economico della sospensione sul finanziamento (mutuo/prestito) a tasso fisso. La sospensione è richiedibile anche su posizioni con differenti tipologie di piano di ammortamento (esempio a tasso variabile, misto, bilanciato, ecc…); gli impatti economici sono analoghi a quelli rappresentati per i finanziamenti a tasso fisso ma, ai fini del calcolo della rata, sono influenzati dall’andamento dell’indice di riferimento di indicizzazione definito in contratto.
Esempi sospensione quota capitale Esempio 1 - Mutuo
Mutuo erogato a gennaio 2018 Tasso nominale annuo fisso: 1,65% Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240 Importo: 100.000 euro.
Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.12.2021, dopo il pagamento della 44 esima rata
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Durata sospensione: 18 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 84.046,34 euro
Sospendendo per diciotto rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 2.080,15 euro.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 115,56 euro. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di diciotto mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.080,15 euro.
Esempio 2 - Prestito
Prestito erogato a febbraio 2018 Importo mutuo: 15.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 8,00% Durata: 5 anni
Numero rate da rimborsare: 60
Rata mensile, comprensiva di interesse e di capitale: 304,15 euro Decorrenza sospensione: 01.12.2021, dopo il pagamento della rata n. 44 Durata sospensione: 18 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 4.601,27 euro
Sospendendo il pagamento della quota capitale per n. 18 rate, il totale delle quote interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 552,15 euro. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di n. 18 mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 552,15 euro.
Esempi sospensione intera rata Esempio 1 - Mutuo
Mutuo erogato nel gennaio 2018 Tasso nominale annuo fisso: 1,65% Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240 Importo: 100.000 euro.
Rata mensile, comprensiva di capitale e interesse: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.12.2021, dopo il pagamento della 44 esima rata Xxxxxx sospensione: 18 mesi
Xxxxxx periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 84.046,34 euro
Sospendendo il pagamento delle rate per 18 mesi, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 2.080,15 euro.
Di conseguenza, la cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 34,67 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di diciotto mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 2.080,15 euro.
Esempio 2 - Prestito
Prestito erogato a febbraio 2018 Importo prestito: 15.000 euro Tasso nominale annuo fisso: 8,00% Durata: 5 anni
Numero rate da rimborsare: 60
Rata mensile, comprensiva di interesse e di capitale: 304,15 euro Decorrenza sospensione: 01.12.2021, dopo il pagamento della rata n. 44 Durata sospensione: 18 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 4.601,27euro
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Accordo ABI- Associazioni sindacali per la sospensione delle rate dei crediti alle donne vittime di violenza di genere
Xxxxxx periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: durata residua del prestito
Sospendendo il pagamento di n. 18 rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 552,15 euro.
Di conseguenza, la cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione per le rimanenti 16 rate: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 34,51 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di n. 18 mesi.