AMBITO DI APPLICAZIONE
Condizioni Generali di fornitura
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il contratto è destinato, quanto al Gas naturale, a tutti i Clienti finali domestici e non domestici e, quanto all’Energia elettrica, a tutti i Clienti finali domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito anche “fornitura BT”) o in media tensione (di seguito anche fornitura MT”). Qualora non sia diversamente specificato, le previsioni contrattuali che fanno riferimento alla fornitura di energia elettrica s’intendono applicabili alla fornitura in BT che alla fornitura in MT. Il contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore Ecom S.r.l., con sede legale in Triggiano (BA) alla Xxx Xxxxxxx. Xxx Xxxx, Xx 000 – 00000, X. Xxx 00000000000, di seguito anche identificato con l’uso del suo marchio registrato “Energia Comune”, e il Cliente, fissando gli obblighi e i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle delibere assunte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA). Le delibere dell’ARERA richiamate nel presente contratto sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito CPF), nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito, CGF) e nella Richiesta di Fornitura (di seguito, RDF), saranno sempre le prime a prevalere. Energia Comune ed il Cliente, nel Contratto saranno definiti congiuntamente anche “le Parti” e singolarmente anche “la Parte”.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del Contratto è la somministrazione al Cliente di gas naturale e/o la fornitura di energia elettrica e la messa a disposizione di potenza da parte di Ecom s.r.l., P.IVA: 08000190721, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxx, Xx
000.000 - 00000 Xxxxxxxxx (XX), presso le sedi indicate e in conformità alle scelte operate dal cliente. Il Gas naturale, l’energia elettrica e la potenza fornite dovranno essere utilizzate dal cliente esclusivamente in conformità all’uso da costui dichiarato e, pertanto, l’energia fornita non potrà essere ceduta a terzi, sotto qualsiasi forma e neppure a titolo gratuito. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas naturale, la scelta di entrambe le forniture non determina l’insorgere tra le parti di un unico contratto di fornitura congiunta, cosi come definito dall’art.1.1 della delibera ARERA del 25 giugno 2007 n.144/2007 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in GURI n.164 SO 161 del 17.7.2007), in quanto la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale saranno, comunque, disciplinate da due diversi e separati contratti, le cui specifiche condizioni sono di seguito riportate, da considerarsi tali anche nell’ipotesi di recepimento su unico modulo. Costituiscono oggetto del Contratto anche il mandato gratuito al Fornitore, ovvero a idonei soggetti da questo ultimo individuati, alla stipula, nell’interesse del Cliente, dei contratti dispacciamento e trasporto Gas, dell’energia elettrica, questo ultimo valido per i servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, rispettivamente, con Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – e con il Distributore territorialmente competente. In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nel Modulo di Adesione e quelli risultanti alla Società di Distribuzione relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, prevarranno i dati della Società di Distribuzione.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RIPENSAMENTO - AVVIO DELLA FORNITURA
Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale (di seguito Contratto), si conclude, nel caso di proposta contrattuale irrevocabile ex art.1329 c.c. effettuata dal Cliente al Fornitore, anche attraverso procacciatori e/o agenti di questo ultimo, ovvero tramite sito internet o sistemi telefonici avanzati (verbal order) nel momento in cui, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione, il Cliente venga a conoscenza dell’accettazione della proposta, ovvero il Fornitore, ai sensi dell’art. 1327 c.c., avvii la fornitura. Qualora il Fornitore non dovesse iniziare la fornitura o inviare l’accettazione al Cliente entro il suddetto termine la proposta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere dal Fornitore alcunché per qualsivoglia titolo o motivo. Nel caso in cui il Cliente abbia effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto sia la fornitura di gas naturale che energia elettrica, il Fornitore si riserva la facoltà di iniziare la fornitura o accettare la proposta anche per una sola delle forniture.
Per le sole forniture di gas naturale e di energia elettrica in BT per Clienti Domestici, in virtù di quanto previsto dall’art.12.4 e 12.5 della delibera ARERA dell’8 luglio 2010 n. 104/2010, nonché dal Capo I del Titolo III della parte III del codice del Consumo di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n.206 e s.m.i.: a) qualora il contratto sia stato concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto; b) qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, ad esempio online o telefonicamente, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della lettera di conferma del Contratto, concluso su un mezzo durevole, che sarà inviata dal Fornitore al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dello stesso e, comunque, prima dell’attivazione della fornitura.
Nel caso di contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali: a) qualora non sia stata presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dar corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto, verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per
l'esercizio del diritto di ripensamento; b) nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il diritto nei termini previsti dalla legge e indicati altresì nelle Condizioni Generali di fornitura ma in tal caso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: - essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; - essere avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/consegna, il Cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione al Fornitore, che provvederà anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei termini previsti dalla regolazione vigente. Il Fornitore, nei summenzionati casi, potrà applicare, qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’art. 11 TIV. Nel caso di avvio della fornitura il Cliente finale sarò tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto sino al momento della cessazione della fornitura. Si precisa che al di fuori delle summenzionate ipotesi, il costo della disattivazione del punto di fornitura è determinato dal Fornitore ed è comprensivo degli oneri amministrativi richiesti dal Distributore.
Energia Comune si riserva la facoltà di non dar seguito alla richiesta di fornitura e/o revocare la richiesta di switching,
anche in uno solo dei seguenti casi: I) Clienti morosi con il precedente Fornitore ai sensi della Del. AEGGSI n. 4/08 e/o n.99/11, sospeso o in corso di sospensione, al momento della richiesta; II) Cliente precedentemente moroso nei confronti di Energia Comune o società a questa collegate; III) esito negativo delle indagini di merito creditizio (iscrizione registro protesti, pendenza di procedure esecutive e/o prefallimentari, negative informazioni di solvibilità e/o rating, ecc.). La fornitura di energia elettrica e/o gas, a condizione della piena efficacia dei recessi esercitati nei confronti dei precedenti fornitori, nonché a condizione dell’attivazione, da parte dei soggetti competenti, dei servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione, avverrà nei termini stabiliti dall’ARERA. Pertanto, per l’ipotesi in cui il PDR e/o POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini di avvio della fornitura decorreranno dall’effettivo allaccio e del rilascio delle idonee autorizzazioni. Qualora, per tutte le cause non imputabili ad Energia Comune, l’attivazione della fornitura per ciascun POD e/o PDR non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o distribuzione presso i detti punti, l’attivazione sarà differita alla prima data utile.
3. DICHIARAZIONI DELLE PARTI - TRASPARENZA INFORMATIVA
Il Cliente dichiara di essere stato informato di tutte le condizioni di contratto applicate dal Fornitore e riportate nel presente documento e di aderire alle stesse in piena consapevolezza e autonomia negoziale. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto e preso piena e completa visione della Scheda sintetica nonché della Scheda di confrontabilità di cui all’art. 9.1 lett. (i e 9.2 del Codice di Condotta Commerciale - Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/com e dalla deliberazione 97/2021/R/com. Il Cliente dichiara che l’assolvimento dei suddetti obblighi informativi ha garantito, inoltre, una chiara e comprensibile individuazione dell’oggetto del contratto e del corrispettivo connesso al servizio erogato. Il Fornitore e il Cliente dichiarano reciprocamente che le condizioni contrattuali applicate sono state oggetto di trattativa individuale ai sensi di quanto espressamente disposto dall’art 34 co. 4 del d. lgs. 206/2005.
Il Cliente è a conoscenza ed accetta senza condizioni che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni di frequenza, tensione o pressione, interruzioni nell’erogazione dei servizi, manutenzione della rete, ecc. riguardano esclusivamente il rapporto tra Cliente e Distributore locale, ovvero tra Cliente e Gestore della rete di trasporto. Il Cliente dichiara e dà atto che il Fornitore, non esercitando attività di trasporto e dispacciamento, non potrà essere ritenuto, neppure parzialmente, responsabile dei danni prodotti dalla qualità della fornitura o, in genere, dalla connessione dei POD e dei PDR alla rete. Il Cliente dichiara e riconosce che eventuali interruzioni e/o riduzioni di fornitura, con o senza preavviso, dovute al caso fortuito o di forza maggiore, ovvero a provvedimenti dell’Autorità Pubblica, non gli attribuiranno in nessun caso il diritto di formulare richiesta di risarcimento danni nei confronti di Energia Comune né di ridurre o sospendere i pagamenti dovuti alla stessa Energia Comune. L’interruzione ovvero la mancata erogazione del servizio non potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, né potrà essere preteso da Energia Comune di garantire modalità alternative di fornitura. Il Cliente dichiara che la presente clausola è stata oggetto di preliminare trattativa e viene accettata dallo stesso in piena consapevolezza e autonomia negoziale.
Il Cliente dichiara che il gas naturale e/o l’energia elettrica acquistati sono destinati esclusivamente ad alimentare i propri siti. Il Cliente dichiara che il PDR e/o il POD indicati nel Contratto sono già adeguatamente collegati alle reti (gas naturale e/o energia elettrica) di distribuzione locali. Il Cliente dichiara di aver manifestato l’interesse ad
approvvigionarsi per il suo intero fabbisogno di gas naturale e/o energia elettrica in via esclusiva dal Fornitore che è in grado di soddisfare tale fabbisogno. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura e di essere libero da qualsiasi impegno contrattuale. Il Cliente garantisce al Fornitore che, alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, alla data di decorrenza della fornitura, qualora i siti di fornitura fossero provenienti dal mercato di salvaguardia, non risultano debiti nei confronti dell’esercente tale mercato per i propri siti relativi al contratto. Il Cliente dichiara di conferire mandato con rappresentanza a Energia Comune, a titolo gratuito e con espresso esonero dell’obbligo di rendiconto, perché proceda in suo nome e per suo conto al recesso dal precedente fornitore. Nell’ipotesi in cui il Cliente fosse moroso nei confronti dell’esercente il mercato di salvaguardia, fatto salvo il diritto di Energia Comune di risolvere il contratto anche per tutti i siti oggetto del contratto, il Cliente provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che potrebbero essere imputate, anche indirettamente, al Fornitore ai sensi dell’art. 8 Del. AEGGSI n.4/08, entro il termine contrattualmente previsto per il pagamento dei corrispettivi a suo carico o, se diverso, entro quello previsto dalla bolletta sintetica di addebito. Il Cliente dichiara di non versare in condizione di sospensione, cosi come previsto dalla delibera 4/08, al momento dell’acquisizione da parte del Fornitore. Ove le dichiarazioni del Cliente non fossero fedeli alla realtà, il Fornitore potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione ex art. 1456 c.c., con diritto di rimborso delle spese sostenute ed all’eventuale risarcimento del danno.
4. SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI CORRISPETTIVI ED ONERI
Con la sottoscrizione del Contratto, ai sensi della Del. ARERA n.111/06, il Cliente conferisce ad Energia Comune mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile fino al termine del Contratto, a titolo gratuito e con ampia manleva, per la sottoscrizione e la gestione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumi). Il Cliente, altresì, conferisce a Energia Comune mandato con rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile fino al termine del Contratto, a titolo gratuito e con ampia manleva, per la gestione del contratto di connessione POD e PDR (allacciamento, voltura, aumento di potenza, disattivazioni, spostamento gruppi di misura, ecc.), nonché per l’accettazione delle condizioni tecniche allegate al contratto di trasmissione e distribuzione. Gli oneri sostenuti da Energia Comune relativi all’esecuzione dei mandati verranno addebitati al cliente in sede di fatturazione.
5. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Il Cliente si obbliga a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica scelti dallo stesso Cliente tra le opzioni riportate nelle CPF che costituiscono parte integrante delle CGC, aumentato del corrispettivo delle attività commerciali e dei relativi oneri accessori svolte dal Fornitore. Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo indicato nelle CPF si riferisce alla sola parte dei prezzi di riferimento relativa ai costi di acquisto (energia e/o materia prima gas). Il corrispettivo complessivo sarà calcolato mediante somma di tutte le componenti definite dall’ARERA e dalle Autorità competenti, nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale - allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/ com e dalla deliberazione 97/2021/R/com, e ciò fatto salvo il caso in cui nel RDF siano espressamente previste una o più componenti aggiuntive definite dall’AEGGSI. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall’ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta sintetica in cui le variazioni sono applicate. I corrispettivi sono indicati al netto delle imposte e al lordo delle perdite, in applicazione di quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/ com e dalla deliberazione 97/2021/R/com. Si specifica che i corrispettivi sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte sui consumi, degli oneri di trasporto e di dispacciamento, degli oneri di commercializzazione in aggiunta al corrispettivo PCV così come stabilito dalle delibere ARERA, degli oneri di gestione tecnica amministrativa pari ad € 5/POD/mese e dell’allineamento alle migliori condizioni ed al lordo delle perdite di rete. Il Fornitore si riserva di fatturare un corrispettivo forfettario non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete riguardo agli sbilanciamenti, di cui alla Del. AEEG 111/06. A titolo di contributo per le spese di gestione di ciascuna richiesta di prestazione di cui alla delibera ARERA ARG/elt 198/11, Energia Comune addebiterà al Cliente un corrispettivo fisso pari all’importo previsto dall’Allegato A, art. 11, della delibera ARERA n. 156/07 e successive modifiche ed integrazioni. Energia comune potrà addebitare al Cliente, con decorrenza e modalità stabilite dall’Autorità Pubblica, ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti da leggi e/o Delibere delle competenti Autorità.
È facoltà del Fornitore applicare un corrispettivo commerciale aggiuntivo a suo insindacabile giudizio e comunque non
superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete. Infine, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalla Pubblica Autorità. A partire dal tredicesimo mese di fornitura saranno automaticamente applicati i corrispettivi per fascia oraria del Prezzo Unico Nazionale, come definito dall’articolo 30 della Delibera ARERA n. 111/06, maggiorati di 0,020 €/kWh. Per le sole forniture di gas naturale: i corrispettivi previsti dalle CPF inerenti alla fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di: a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, b) corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi; c) corrispettivo per il servizio di trasporto; d) corrispettivo per lo stoccaggio; e) oneri aggiuntivi. I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore (P) effettivo del gas naturale distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente. Il coefficiente C non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera ARERA 367/2013/R/ e assume valori pari ad 1 (uno) nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all’applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. Energia Comune si riserva di applicare i costi di sbilanciamento eventualmente sostenuti dai Clienti salvo differente indicazione presente nelle CPF. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG approvato con Delibera ARG/gas naturale6409 e alle Condizioni Contrattuale di cui alla Delibera ARERA n.229/01.
6. MISURA
Il Distributore competente è l’unico responsabile della misura del gas, dell’energia elettrica e della potenza; il Cliente, pertanto, accetta espressamente, senza condizioni, che potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente la misura solo nei confronti del Distributore locale. Ogni consumo di gas naturale misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente. La rilevazione dei consumi del gas naturale avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale unico soggetto responsabile dell’attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore l’accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del Cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in bolletta. L’autolettura, se comunicata secondo le istruzioni riportate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione solo qualora validata dal Distributore. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore determinerà induttivamente i consumi da fatturare. Per la suddetta determinazione induttiva dei consumi, per tutti gli usi, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo storico dell’utenza e del profilo di prelievo (Allegato A alla Deliberazione ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012 e s.m.i.), in tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo medio per tipologia di utenza e per la zona climatica. Il Fornitore si riserva, altresì, di richiedere l’autolettura al Cliente. Il Cliente può richiedere esclusivamente al Distributore, per il tramite del Fornitore, la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante un sopralluogo volto a verificare l’esattezza della lettura registrata oppure la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tali possibilità, dovrà comunque presentarne apposita richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell’intervento che verrà addebitato nei seguenti casi: -per il caso di richiesta del sopralluogo per verificare l’esattezza della lettura registrata, qualora la lettura risulti esatta; - per il caso di richiesta di verifica del gruppo di misura, qualora il misuratore risulti regolarmente funzionante. Nel caso in cui venga accertato il mancato o l’irregolare funzionamento del contatore oltre i limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l’esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi. Accertamento consumi energia elettrica. Ogni consumo di energia elettrica misurato dal contatore, a qualsivoglia titolo avvenuto, è a carico del Cliente. La rilevazione dei consumi di energia elettrica avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale unico soggetto responsabile dell’attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente. La lettura dei misuratori viene attuata tramite telelettura a distanza nel caso di misuratori atti a rilevare le letture mediante questa modalità o tramite personale incaricato dal Distributore. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore determinerà induttivamente i consumi da fatturare. Per la determinazione induttiva dei consumi si terrà conto del consumo storico dell’utenza al quale sarà applicato il cosi detto metodo pro die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero di un dato periodo. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW). Il Cliente può richiedere esclusivamente al Distributore la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.
Nel caso in cui venga accertato il mancato o l’irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l’esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti e accrediti. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.
7.
FASCE ORARIE
Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono definite in conformità a quanto previsto nella Del. ARERA n.181/06 e successive modifiche ed integrazioni. Le fasce orarie Peak ed Off Peak sono cosi definite: ore di “Peak” sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dell’anno dal lunedì al venerdì; ore di “Off Peak” sono le ore comprese tra 00:00 e le 08:00 e tra le 20:00 e le 24:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica dell’intero anno. Le ore “Piene” sono la somma di F1 ed il 70% di F2 cosi come sopra definite; ore “Vuote” sono la somma di F3 ed il 30% di F2 cosi come sopra definite. Resta inteso che ai fini della fatturazione per i PdP dotati di misuratore atto a rilevare esclusivamente i consumi per fasce orarie i consumi saranno fatturati come ore “Piene” ed ore “Vuote” cosi come sopra definite.
8.
BOLLETTE SINTETICHE E PAGAMENTI
Il Fornitore provvederà, di regola, all’emissione di bollette sintetiche posticipate e, salvo diversa previsione indicata nelle CPF, con periodicità mensile. L’importo indicato nella bolletta sintetica è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio, fatta salva l’applicazione dell’art. 2033 Codice Civile. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura energia elettrica prelevata dal Cliente, forniti dal Distributore, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto la fornitura valutata in base alla stima del prelievo complessivo del sito per periodo di competenza. L’eventuale conguaglio potrà essere effettuato, di norma, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo, fatta eccezione per il caso di perdurante mancanza di dati forniti dal Distributore. Il Fornitore si riserva: i) in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale di emettere una bolletta sintetica unica per i relativi consumi, il cui termine di scadenza del pagamento non potrà essere inferiore a 15 giorni; ii) di variare la periodicità di emissione previa comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo di fatturazione utile, ovvero anche senza preavviso in casi eccezionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manomissioni contatore, errori contabili, ecc.). Il Cliente che si trovi nelle condizioni di richiedere l’applicazione dell’IVA in misura agevolata dovrà rendere apposita dichiarazione, corredata dalla documentazione comprovante il diritto di beneficio, al momento della sottoscrizione del contratto. Analogamente, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l’emissione di bollette sintetiche senza applicazione dell’IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma E, e dell’art. 8bis, comma 2, del D.P.R. 26.10.1972 n.633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d’Intento, corredata dalla documentazione comprovante il diritto di beneficio, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni fiscali. La detta Dichiarazione d’Intento e la documentazione dovranno essere prodotte all’atto della sottoscrizione del Contratto per l’anno in corso o, comunque, entro il mese precedente a quello di inizio del termine di validità della stessa. Il Cliente s’impegna a comunicare immediatamente, per iscritto, ovvero a mezzo PEC, il venire meno delle condizioni per l’applicazione dell’IVA agevolata o l’eventuale revoca della Dichiarazione d’Intento. Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante l’eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria. Nel caso in cui il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all’applicazione dell’IVA al 10% (dieci percento) provvede direttamente ad indicarlo nella Richiesta, assicurando che l’energia elettrica fornita per l’utenza non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello dichiarato, solo se: I)sia impresa estrattiva, manifatturiera, poligrafica editoriale e simili); II) sia impresa agricola; III) sia impresa che impiega il gas naturale per la produzione di energia elettrica; VI) sia impresa che impiega che utilizzi energia elettrica fornita esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia: a) caserme; b) scuole e asili; c) case di riposo; d) condomini; e) carceri mandamentali; V) sia consorzio di bonifica e di irrigazione che utilizza l’energia per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. Le modifiche del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica e/o gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA. Energia Comune provvederà ad addebitare qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo il Cliente dai benefici goduti sulla base delle stesse.
Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati nella bolletta sintetica nel termine ivi previsto, non
inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della bolletta sintetica. Qualora l’intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione della bolletta sintetica ed i termini di pagamento sopra indicati risultassero inferiori, la data di scadenza del termine di pagamento si intende posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di emissione
della bolletta sintetica. Il Cliente business dovrà effettuare il pagamento mediante addebito automatico in conto corrente (addebito diretto SEPA), salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, ovvero mediante clausola inserita nelle CPF. Al fine del pagamento, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ove non siano previste diverse modalità di pagamento, il Cliente business consegna al fornitore copia del modulo di domiciliazione bancaria (SEPA DIRECT DEBIT), con timbro di avvenuta presentazione. Il pagamento delle bollette sintetiche dovrà essere effettuato per l’intero importo indicato, non sono consentiti pagamenti parziali, né differiti o ridotti, neanche in caso di contestazione. Per l’ipotesi di omesso, parziale o ritardato pagamento delle bollette, ovvero in caso di revoca della domiciliazione bancaria, il contratto potrà risolversi di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Resta salva per il Fornitore, nelle more della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di inviare al Cliente constatazione d’intervento inadempimento, al fine di consentire allo stesso Cliente l’eventuale corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, indipendentemente da eventuali diverse imputazioni del Cliente, Energia Comune si riserva il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine: I) alle maggiori spese di esazione; II) al capitale. Gli importi dovuti a titolo di corrispettivo, salvo che il Cliente sia consumatore ai sensi del Codice di Consumo (d.lgs. 206/2005), non potranno essere compensati con eventuali crediti dal Cliente nei confronti di Energia Comune, anche in riferimento ad altri contratti di fornitura in essere tra il Fornitore ed il Cliente. Il Cliente business ovvero il Cliente domestico che l’abbia scelta quale metodo di pagamento s’impegna e non revocare la domiciliazione bancaria per la durata del contratto. Successivamente, alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. Il Cliente non consumatore ai sensi del D.lgs. 206/2005, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali maggiori spese di esazione sostenute da Energia Comune, in caso di ritardato pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora da parte di Energia Comune, avrà l’obbligo di corrispondere, sugli importi non pagati, interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, fatto salvo quanto previsto dalla delibera AEGG 229/01.
9.
PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE PER MOROSITÀ
Fatta comunque salva la facoltà di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.; nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento dell’importo indicato nella bolletta sintetica inviata dal Fornitore entro i termini ivi indicati, è diritto del Fornitore di attivare la procedura di messa in mora. In caso di morosità il Fornitore potrà: I) addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali amministrative e di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 50 per PdP e € 90 per PdR oltre spese postali correlate; II) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito; III) esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie; IV) dal giorno successivo alla scadenza della fattura, dare avvio alle procedure di sospensione della fornitura ai sensi delle d. d. 258/2015/R/com (energia elettrica), d. ARG/gas naturale99/11 intimando al Cliente, a mezzo lettera di xxxxxxx (costituzione in mora), il pagamento degli insoluti da effettuarsi entro: a) 25 gg. dall’invio al Cliente della suddetta diffida a mezzo raccomandata, anche digitale (mediante sistema t-Notice, come disciplinato ex artt. 3, n. 36), e 43, co. 1, Reg. UE n. 910/2014 - EIDAS); b) 10 gg. dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della diffida a mezzo PEC; c) 20gg. dalla data di emissione della diffida qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della stessa tramite raccomandata. Trascorsi ulteriori 3 gg. lavorativi dai termini di cui sopra, in costanza di morosità, il Fornitore provvederà a richiedere alle imprese distributrici la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del gas naturale per tutti i punti di prelievo che risultino intestati al Cliente. Nella predetta lettera di diffida saranno indicati i costi e le conseguenze delle operazioni, le modalità per effettuare e comunicare il pagamento, da anticiparsi via e-mail all’indirizzo che verrà indicato nella predetta diffida. Il Fornitore addebiterà al Cliente, per ogni operazione eseguita, il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione nella misura di € 50,00 (cinquanta/00), oltre IVA, per POD e di
€ 100,00 (cento/00), oltre Iva, per PDR. Tali corrispettivi sono comprensivi degli oneri amministrativi richiesti dal Distributore per le singole operazioni di sospensione e riattivazione. Il Fornitore potrà risolvere il contratto, per entrambi i servizi di fornitura o anche limitatamente ad uno solo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. L’esercizio di tale facoltà comporterà, altresì l’automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, ivi compresa la facoltà del Fornitore di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas, al fine di interrompere definitivamente il servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR, ossia con l’interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento delle somme dovute, inviando l’evidenza ai recapiti indicati nella comunicazione di messa in mora. Solo per l’energia elettrica e per i siti in bassa tensione, qualora tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione di potenza disponibile, ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione di potenza disponibile e, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale verrà effettuata la sospensione della fornitura. Solo per l’energia elettrica e per i siti in bassa tensione, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al presente comma, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: 1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al
pagamento; 2. Il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data d’invio; 3. Il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta d’impresa distributrice della sospensione della fornitura.
Nei novanta (90) giorni successivi la data della richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora Energia Comune proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nelle precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini di pagamento non possono essere inferiori a sette (7) giorni solari dall’invio della raccomandata, oppure inferiori a cinque (5) giorni solari dalla consegna al Cliente della comunicazione della costituzione in mora mediante PEC, oppure inferiore a dieci (10) giorni solari dalla data di emissione della detta comunicazione, qualora Energia Comune non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora. Nelle ipotesi di sospensioni della fornitura rese impossibili per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore, potrà richiedere all’impresa distributrice l’esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di interruzione dell’alimentazione del punto di consegna ai sensi del TIMG, ovvero di lavoro complesso/interruzione alimentazione/taglio colonna/ecc., ovvero di cessazione amministrativa a seguito di impossibilita di interruzione dell’alimentazione del PdP ai sensi del TIMG, ovvero di attivare la procedura di distacco forzoso a mezzo intervento di un Ufficiale Giudiziario, all’uopo incaricato dal tribunale competente previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 giorni. In questi casi verrà addebitato al Cliente un importo che sarà determinato per ogni singolo caso, oltre ai costi sostenuti per l’intervento complesso del Distributore, ed ogni maggiore costo per spese legali, processuali e/o giudiziarie. Resta inteso che, in caso di sospensione per morosità, fatta salva l’ipotesi di avvenuta risoluzione del contratto, la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi indicati nella diffida di sospensione, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché di quelli eventualmente portati da fatture scadute successivamente all’inoltro della diffida anche se nella medesima non indicate. Energia Comune si riserva il diritto di accedere al sistema indennitario regolato dalla delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente in fornitura BT, a seguito della cessazione, lo permettano. In tale ipotesi, Energia Comune sarà obbligata ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo ai corrispettivi non pagati al precedente Fornitore di energia elettrica. Nel caso di fornitura di gas, nell’ipotesi di morosità del Cliente, ai sensi della delibera ARG/gas naturale99/11 s.m.i., Energia Comune attuerà la cessazione amministrativa del contratto qualora sia accertata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio. Oltre i casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere inviata, in ogni momento e senza preavviso, in caso di mancato accertato prelievo fraudolento dell’energia elettrica.
10. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE
Xxxxx salvo differenti disposizioni indicate nelle CPF, ovvero condizioni di maggior favore previste dalla normativa cogente, il Cliente Business, a semplice richiesta del Fornitore, si impegna a far rilasciare in favore del Fornitore e consegnare a detto ultimo – prima dell’inizio della fornitura, ovvero entro il termine indicato da Energia Comune, garanzia bancaria di primario istituto di credito, ovvero fideiussione di primaria società di assicurazione crediti o deposito a garanzia, secondo lo schema che verrà comunicato dallo stesso Fornitore, con validità fino alla scadenza del quinto mese successivo alla data di cessazione e/o scadenza del contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modifiche, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di tre (3) mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, oltre IVA, oneri maggiorazioni e imposte. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero mancato reintegro (per utilizzo anche parziale della garanzia ovvero di non corrispondenza tra la garanzia prestata e i consumi effettivamente registrati) dalla stessa entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di non dare xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x/x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa. Salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili mediante apposita comunicazione, ovvero mediante clausola inserita nelle CPF, per i Clienti non business che attiveranno, quale sistema di pagamento, l’addebito diretto in conto corrente, Energia Comune non richiederà garanzia fintanto che verrà mantenuto il detto sistema. In caso contrario, fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPF ed in conformità alle delibere 200/99 (energia elettrica), 229/01 e 64/09 (gas), il Cliente sarà tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in bolletta sintetica, secondo i termini ivi indicati, un deposito cauzionale di importo paria a: I) per la fornitura di energia elettrica, € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. II) per la fornitura di gas: qualora il Clienti effettui consumi fino a; i) 500 Smc/anno, pari a € 30,00 (euro trenta/00); (ii) fino a 1500 Smc/ anno, pari a € 90,00 (euro novanta/00); iii) fino a 2500 Smc/anno, pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00); iv) fino a 5000 Smc/anno, pari a € 300,00 (euro trecento/00); superiori a 5000 Smc/anno l’ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R/ com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: € 25,00 (euro venticinque/00) per i Clienti finali con consumo fino a 500 Smc/ anno; € 77 (euro settantasette/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5000Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il
regolare ed integrale adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondente a tre (3) mensilità di consumo medio annuo, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla. Resta inteso che nel caso in cui nelle CPF vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l’esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno, tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta ed il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l’eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle CPF dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse e il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto. In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, il Fornitore potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto, sospensione della fornitura e risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
11. DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONE SOSPENSIVA, DECORRENZA, DISDETTA, RECESSO, PENALE, VOLTURA/SUBENTRO
Il Contratto ha una durata di dodici mesi, tacitamente rinnovabile. L’efficacia del contratto è sottoposta alle seguenti condizioni sospensive: a) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo in caso di fornitura di energia elettrica; b) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, chiuso a seguito chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità in caso di fornitura di gas; c) risulti attivato l’addebito diretto in conto corrente del Cliente, ove necessariamente previsto.
Gli effetti del contratto decorreranno, per i siti del Cliente che sono attualmente sul mercato regolato (maggior tutela o salvaguardia), dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua sottoscrizione, qualora il Fornitore riceva nei tempi previsti dalla normativa di settore la documentazione contrattuale completa, debitamente sottoscritta. Per i siti alimentati sul libero mercato, dichiarando il Cliente di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura e che, quindi, è libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente Fornitore, ove l’attivazione sia compatibile con l’efficacia dei contratti di trasporto, trasmissione e dispacciamento, con l’efficacia del recesso nei confronti dei precedenti fornitori e i requisiti di solvibilità del Cliente non domestico, la decorrenza dell’avvio della somministrazione avverrà: I) entro le tempistiche previste dall’ARERA e indicate dal Fornitore nelle Informazioni Preliminari nella lettera di accettazione del Fornitore, nel caso di proposta effettuata dal Cliente; II) In apposita comunicazione del Fornitore, successiva alla avvenuta conoscenza da parte di questo della accettazione della proposta formulata al Cliente; III) In occasione della trasmissione al Cliente della lettera di conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, nel caso in cui il Fornitore abbia aderito alla proposta contrattuale del Cliente medesimo in esito ad una procedura telefonica ovvero online. In caso di diversa data di avvio, questa verrà indicata in successiva comunicazione; IV) Ovvero dall’attivazione della fornitura. Il Contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da ciascuna delle parti all’altra mediante raccomandata; A) per il Cliente Domestico, con almeno trenta
(30) giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza del contratto, con gli effetti previsti dalle presenti Condizioni Generali; B) per il Cliente Business in fornitura BT, con almeno tre (3) mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza del contratto; C) per il Cliente Business in fornitura MT, almeno dodici (12) mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza del contratto; D) per il Cliente Business con consumo gas naturale< 200.000 Smc/anno, con almeno tre (3) mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza del Contratto: E) per il Cliente Business con consumi gas naturale>
200.000 Smc/anno con almeno nove (9) mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza del Contratto. Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente Contratto secondo le modalità stabilite dalle Delibere ARERA mediante invio di apposita comunicazione all’altra Parte contrattuale (al Fornitore presso la sede legale; al Cliente presso l’indirizzo di invio fatture), con le modalità di seguito indicate. A) In caso di recesso esercitato dal Cliente per cambio fornitore: I) per il Cliente Domestico, in ogni momento con raccomandata a/r da parte del nuovo Fornitore scelto e preavviso di trenta giorni decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’altra parte contrattuale; II) per il Cliente Business in fornitura MT e per il Cliente Business con consumi gas naturale>200.000 Smc/anno: con raccomandata a/r da parte del Cliente (solo EE) o del nuovo Fornitore scelto (per EE e/o GAS), in ogni caso con preavviso di 12 mesi decorrenti dall’ultimo giorno di validità delle CPF o dei successivi rinnovi automatici; III) per il Clienti Business in fornitura BT e per il Cliente Business con consumo gas naturale<200.000 Smc/anno: in ogni momento con raccomandata a/r da parte del Cliente (solo EE) o del nuovo Fornitore scelto (per EE e/o GAS) in ogni caso con preavviso di 3 mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del Fornitore. B) In caso di recesso esercitato dal Cliente per cessare la fornitura (disalimentazione contatore): il Cliente si impegna a richiedere, sottoscrivere e riconsegnare l’apposita modulistica redatta dal Fornitore per tale operatività; in tale ipotesi il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l’apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. A tal fine, nel caso di contatori non accessibili, il Cliente finale dovrà consentire al Distributore, entro la data di scadenza del termine di preavviso, la lettura del contatore per rilevare l’ultimo consumo, nonché la chiusura/rimozione del contatore. Il Fornitore provvederà a trasmettere al Distributore la richiesta del Cliente finale nel rispetto dei termini a esso imposti dalla vigente regolazione. Parimenti il Distributore è tenuto a provvedere nel rispetto dei termini a esso imposti dalla Delibera ARERA ARG/gas naturale120/08 e s.m.i. per la fornitura di gas naturale e nel rispetto dei termini a esso imposti dalla delibera ARERA ARG/elt 198/11e s.m.i. per la
fornitura di energia elettrica. Nel caso in cui le descritte attività di lettura/chiusura/rimozione del contatore non venissero consentite o comunque non eseguite per fatto imputabile al Cliente stesso, il recesso non potrà considerarsi efficace. Con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica l’operazione di apposizione dei sigilli al contatore elettronico, se possibile, potrà avvenire virtualmente anche per via telematica. C) Per il Fornitore: in ogni caso il Fornitore ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del Cliente. In ogni caso ai fini della determinazione della data di ricevimento farà fede il timbro postale o la data certificata dal vettore. Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo il caso di recesso per cambio fornitore. Il tale ultima ipotesi il computo del termine decorre dalla data di ricevimento da parte di Energia Comune della comunicazione di recesso. In caso di voltura sarà obbligo del Cliente, congiuntamente o disgiuntamente al soggetto volturante, presentare al Fornitore debita e tempestiva richiesta scritta, secondo le modalità indicate dal Fornitore, il quale si riserva specifica documentazione accompagnatoria. La richiesta di voltura, fatto salvo il diritto del Fornitore di cessare la fornitura, sarà evasa dal Fornitore solo ad avvenuto ricevimento di tutta la documentazione a tal fine richiesta e avrà decorrenza al più tardi dal primo giorno del mese successivo, salvo diverso termine liberamente valutato dal Fornitore e derivante dalla documentazione allegata e/o altre certificazioni. In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originate dal contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri e i costi accessori di cui al presente contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura. In ogni caso, il Fornitore ha diritto di sospendere immediatamente, anche senza preavviso, la fornitura dell’energia elettrica e/o gas naturale dopo aver accertato che il beneficiario dell’utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto. Nel caso di recesso dalla fornitura gas naturale del mercato libero, il Fornitore, nel caso in cui non riceva domanda di subentro nella fornitura da parte di altro fornitore, si riserva di risolvere il Contratto e/o richiedere la disalimentazione del PdR, con conseguente interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. In caso di fornitura di energia elettrica e di gas, qualora il Cliente receda limitatamente a una fornitura, il Fornitore si riserva di recedere dall’altra fornitura nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l’emissione dell’ultima bolletta sintetica a seguito dell’apposizione dei sigilli al contatore o dell’interruzione della fornitura da esterno o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l’acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore comunicata dal Distributore. La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o gas naturale sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge. Energia Comune aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 228/2017 del 6 aprile 2017 “TIRV”.
12. RECEPIMENTO, INTEGRAZIONE – MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi, provvedimenti normativi e/o regolamentari, provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. È altresì attribuita al Fornitore la facoltà di ribaltare al Cliente eventuali futuri costi e/o oneri derivanti da leggi, provvedimenti normativi e/o regolamentari, provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti, s’intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risulteranno incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte. L’eventuale nullità e/o invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero accordo. Qualora nel periodo di validità del contratto di fornitura il Fornitore, per giustificato motivo, ovvero per sopraggiunti provvedimenti di Pubbliche Autorità del settore elettrico, del settore Gas naturale e non, ovvero modifiche del sistema tariffario che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso e/o si presentino evoluzioni del mercato sostanzialmente differenti rispetto a quelle iniziali, si avvarrà della facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, ne darà preventiva comunicazione, in forma scritta e senza potersi avvalere di intermediari, a mezzo PEC e/o lettera raccomandata a/r, anche digitale (mediante sistema t-Notice, come disciplinato ex artt. 3, n. 36), e 43, co. 1, Reg. UE n. 910/2014 - EIDAS), a ciascuno dei Clienti finali interessati, in modo tale che tale comunicazione pervenga al cliente stesso con un preavviso non inferiore a tre (3) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. La suddetta comunicazione si presumerà ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. La comunicazione di cui sopra non è dovuta e, pertanto, non si applicherà il presente articolo, in caso di variazioni dei corrispettivi che derivino dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente sarà informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate. Con riferimento alla fornitura di gas naturale e di energia elettrica, la comunicazione di integrazione o modifica unilaterale del contratto dovrà contenere l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, nonché il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; l’illustrazione dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; la decorrenza della variazione proposta; i termini e le modalità di recesso del Cliente. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica unilaterale delle clausole
contrattuali che perverrà direttamente dal Fornitore, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto, senza oneri, inviando formale disdetta. Il recesso diverrà efficace alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modifiche troverebbero altrimenti applicazione. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al Servizio di Tutela, previa richiesta scritta da formulare con modalità e termini previsti dalla delibera AEEG n. ARG/com 104/10, avrà, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito da Energia Comune alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. La comunicazione di modifica unilaterale di clausole contrattuali non potrà essere trasmessa all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compila quanto necessario per la liberazione del Fornitore nei termini indicati, le variazioni contrattuali si intenderanno accettate e costituiranno integrazione del Contratto. Le comunicazioni inviate in violazione anche di una sola delle previsioni del presente articolo non avranno alcun effetto ai fini contrattuali, né daranno facoltà al Cliente di recedere dal Contratto. Eventuali offerte commerciali promozionali, sia rivolte a tutti i Clienti, sia mirate per il singolo Cliente, che comportano modifica dei corrispettivi in senso più favorevole al Cliente non potranno essere considerate modifiche contrattuali che danno diritto al Cliente stesso di esercitare la facoltà di recesso.
13. RESPONSABILITÀ
Il Fornitore non è responsabile di eventuali danni arrecati dall’energia elettrica e/o dal gas, in quanto lo stesso esercita attività d’impresa di acquisto e vendita di energia, senza esercizio di attività di produzione, di trasmissione e distribuzione, tutte attività compiute da terzi soggetti. Il Fornitore non è responsabile dell’eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche e alle ulteriori specifiche norme tecniche. Il Cliente è responsabile del difetto di manutenzione o dell’incuria degli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersioni negli impianti a valle del POD/PDR. L’inosservanza di detto obbligo darà facoltà a Energia Comune di sospendere la somministrazione e di avviare ogni opportuna iniziativa a tutela dei suoi interessi. Il Cliente accetta la presente clausola dichiarando che la stessa è stata oggetto di trattativa individuale.
14. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA E FORZA MAGGIORE
Ove dovessero intervenire provvedimenti di Pubbliche Autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Se l’impossibilità sopravvenuta dovesse attenere all’intera prestazione a carico del Fornitore, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione e, comunque, in un termine non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni di calendario, il Contratto si intenderà risolto. In caso di impossibilità parziale il Fornitore potrà recedere con un termine di preavviso di 60 (sessanta) giorni. In caso contrario il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la possibilità del Cliente di recedere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con un preavviso di giorni 60 (sessanta). Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento dovuto a forza maggiore.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, Energia Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto, per mezzo di comunicazione a mezzo PEC, ovvero a mezzo lettera raccomandata, anche digitale (mediante sistema t- Notice, come disciplinato ex artt. 3, n. 36), e 43, co. 1, Reg. UE n. 910/2014 - EIDAS), nei seguenti casi: 1) messa in stato di liquidazione del Cliente, 2) avvio di procedura concorsuale in danno del Cliente; 3) dichiarazione di stato di insolvenza del Cliente; 4) modifica degli organi rappresentativi del Cliente; 5) iscrizione del Cliente nell’elenco protesti;
6) avvio di procedura esecutiva in danno del Cliente; 7) iscrizione del Cliente o degli organi rappresentativi nel registro degli indagati; 8) condanna penale in danno del Cliente o degli organi rappresentativi; 9) interruzione o sospensione delle attività produttive del Cliente; 10) mancata costituzione (o ricostituzione), ove richiesta delle garanzie; 11) inefficacia del contratto di Dispacciamento o del contratto di Trasporto per cause non imputabili a Energia Comune; 12) impossibilità di procedere alla somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Energia Comune; 13) mancata autorizzazione o revoca da parte del Cliente business, ovvero dell’istituto di credito, della domiciliazione bancaria (SEPA); 14) ritardato pagamento della bolletta sintetica per consumi e/o garanzie, superiori a 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza indicata nella detta fattura; 15) mancato o parziale pagamento della fattura; 16) prelievo abusivo o manomissione del contatore; 17) violazione da parte del Cliente del divieto di sub-fornitura di Energia Elettrica e/o Gas; 18) mancato uso dell’energia per gli usi dichiarati dal Cliente; 19) dati del Cliente non domestico non veritieri; 20) Cliente vincolato da impegni contrattuali con altro fornitore; 21) sussistenza di obbligazioni insolute del Cliente nei confronti di altro fornitore.
Per la somministrazione di gas naturale costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:
- La risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra il Distributore e il Fornitore secondo le previsioni di cui al
par. 13 del Codice di Rete tipo di distribuzione gas naturale(Delibera ARERA 108/2006 e s.m.i. pubblicata in GURI n.153 SO n.158 del 4 luglio 2006);
- L’esecuzione dell’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell’articolo 11 della Delibera ARG/gas naturale99/11 e s.m.i. (pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 29.07.2011).
In tutte le ipotesi Energia Comune potrà agire per il risarcimento del danno.
Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto, senza preavviso né indennizzo alcuno, nell’ipotesi di forza maggiore. Analogamente, le Parti non sono reciprocamente responsabili per inadempimenti dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, a cause non dipendenti dalla loro volontà.
16. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, VOLTURA, DIVIETO DI SUB-FORNITURA
Il Fornitore potrà cedere il Contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio e il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., presta sin d’ora il suo consenso alla cessione. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo previa accettazione scritta del Fornitore. È facoltà del Fornitore cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/odi gas naturale di cui al presente contratto. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, presta sin d’ora la propria accettazione alla cessione del credito. In caso di passaggio contemporaneo del contratto di fornitura da un Cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica e/o del gas naturale all’immobile (voltura) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il Fornitore, entro trenta giorni dalla conoscenza, potrà comunicare la volontà di recedere dal contratto, con effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione. Il Cliente entrante dovrà comunicare l’intenzione di acquisire la titolarità del contratto di fornitura. Il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto, previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore e comunicazione, unitamente con il titolare uscente, della lettura in corrispondenza della data di stipula del contratto. Il costo della voltura è di € 85,00, oltre Iva, e si applica sulla prima bolletta successiva al cambio d’intestatario del contratto di fornitura. In assenza di stipulazione del nuovo contratto di fornitura da parte del Cliente entrante, resta valido ed efficace il contratto originariamente sottoscritto dal titolare della fornitura. Nel caso in cui il Cliente entrante dimostri e/o attesti l’impossibilità di ottenere le dichiarazioni del titolare uscente della fornitura, potrà stipulare un nuovo contratto presentando una pratica documentata con la quale dia prova del proprio titolo all’utilizzo dell’immobile servito e della lettura alla data di presentazione della pratica documentata, oltre ai documenti richiesti dal Fornitore. In nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell’utenza a qualsiasi titolo potrà essere utilizzata quale motivo per non pagare fatture scadute del Fornitore. Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura di energia elettrica e/o di gas.
17. TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
Il quantitativo di energia elettrica e di gas naturale necessario al Cliente viene trasportato da reti primarie nazionali e/o regionali e da reti locali tramite la Società di Distribuzione titolare della concessione comunale. Il Fornitore si impegna a stipulare contratti di trasporto e distribuzione con le suddette Società, ma non avrà nessuna responsabilità nei confronti del Cliente sulle conseguenze causate da interruzioni dovute alle reti di trasporto stesse. In particolare il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile e nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei suoi confronti in caso di limitazione o sospensione della somministrazione del gas naturale o dell’energia elettrica non solo per cause di forza maggiore, ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione locale e/o lungo la rete di trasporto nazionale, anche in alta pressione, gestita dal Trasportatore. In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna. I costi di trasporto e di vettoriamento sono compresi nelle condizioni economiche applicate. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il Fornitore si impegna ad accreditare e/o addebitare al cliente i relativi importi. Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al Cliente gli eventuali oneri richiesti dal Distributore per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti.
18. RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’IMPIANTO
L’attivazione della fornitura dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest’ultimo del certificato di conformità dell’impianto come previsti dalla legge 46/90 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI-CIG di cui alla legge n. 1083 del 06/12/71 e s.m.i. e alla legge 46/90 e di osservare tutte le norme e/o leggi e regolamenti interni e nell’utilizzo del gas. Il Cliente dichiara inoltre di osservare le disposizioni previste dalla delibera ARERA n. 40/2004 e s.m.i. Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all’impianto e alle attività di competenza del distributore e/o del Cliente. Nel caso di irregolarità del funzionamento dell’impianto, il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente o da terzi o a cose salvo che detti danni non siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave. In ottemperanza alle disposizioni dell’Allegato A, delibera ARERA 191/2013/R/gas e s.m.i., il Comitato Italiano Gas
naturale(CIG) ha stipulato a garanzia di tutti i Clienti finali civili del gas, un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, contro gli incendi, gli infortuni e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas naturale loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto a valle del punto di consegna del gas. L’assicurazione si applica automaticamente a tutti i Clienti civili che sottoscrivono un contratto di fornitura di gas, e i relativi costi sono inclusi nella tariffa di distribuzione. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i Clienti finali di gas metano diversi da Clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a
200.000 metri cubi alle condizioni standard; b) i consumatori di gas metano per autotrazione. In caso di incendi e/o scoppio da gas naturale a valle del contatore, il Cliente può usufruire della copertura assicurativa; i moduli di denuncia da compilare in caso di sinistro sono presenti in versione scaricabile e stampabile sul sito internet del Fornitore xxx.XxxxxxxXxxxxx.xx/xxxxxxx e in quello del contraente www. xxx.xx; detti moduli dovranno essere inviati secondo le modalità specificate all’indirizzo riportato nei moduli stessi, per le informazioni relative alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è attivo il Numero Verde 800 166 654 dello Sportello del Consumatore di Energia. Informazioni in merito ai sinistri aperti sono rinvenibili presso il Comitato Italiano Gas naturale(CIG) Numero Verde: 000 000 000, fax: 0000000000, e-mail: xxxxxxx@xxx.xx, sito internet: xxx.xxx.xx.
19. PRESTAZIONI ACCESSORIE
Le eventuali richieste di intervento inerente il/i Misuratore/i o il/i Punto/i di Prelievo devono essere indirizzate a Energia Comune, la quale le inoltrerà alla Società di Distribuzione e/o alla Società di Trasporto. Ciò premesso, nel caso in cui il Distributore ad intervento eseguito non riscontrasse alcuna anomalia di funzionamento, verrà addebitato al Cliente, in caso di contatore per l’energia elettrica, un importo pari ad € 91,49 (Iva esclusa), in cado di misuratore per il gas, un importo da € 222,00 ad € 600,00 (Iva esclusa), a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle suddette richieste. Qualora, viceversa, venisse riscontrato l’irregolare funzionamento del contatore, non si procederà ad alcun addebito ed il Distributore provvederà alla sostituzione del gruppo di misura, fatte salve eventuali rettifiche del fatturato pregresso. Per la fornitura di energia elettrica e/o gas, restano ad intero carico del Cliente i corrispettivi dovuti alla Società di Distribuzione a fronte delle prestazioni fornite. Eventuali richieste di pronto intervento vanno indirizzate specificatamente presso i riferimenti messi a disposizione dalla Società di Distribuzione.
20. RISERVATEZZA E PRIVACY
Le parti manterranno riservate e confidenziali le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali, comunque, siano venute a conoscenza in ragione del Contratto. Le Parti si impegnano a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, durante la vigenza del Contratto e per i cinque anni successivi. Il Fornitore potrà citare ai fini promozionali il Cliente, l’area merceologica e l’area territoriale in cui esso opera. Il Cliente potrà rendere noto a terzi che le forniture di energia sono assicurate da Energia Comune, mantenendo comunque riservati particolari tecnici, economici e commerciali. Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente acconsente al trattamento dei dati sensibili e personali. Energia Comune, in qualità di titolare dei dati sensibili, ai sensi del d. lgs. 196/2003, tratterà i dati relativi al Cliente in forma elettronica e/o manuale, secondo lealtà e correttezza secondo la normativa di riferimento. I dati potranno essere utilizzati da Energia Comune direttamente o tramite prestatori di servizi di sua fiducia, che assumeranno la veste di responsabili del trattamento, in presenza del consenso, esclusivamente per fini amministrativo-contabile (ivi comprese le attività di analisi in merito del merito creditizio e di recupero del credito) di marketing e pubblicità. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, il Cliente e/o l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli e di opporsi all’invio di proposte commerciali. L’informativa privacy completa, così come regolata dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Reg UE n. 679/2016 (GDPR) e s.m.i., è allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto.
21. RECLAMI E PROCEDURE STRAGIUDIZIALI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le comunicazioni riguardanti il Contratto devono essere fatte per iscritto, contenere i riferimenti del Cliente e del sito di fornitura (POD/PDR) e inviate a mezzo posta, con lettera raccomandata a/r, presso la sede legale del Fornitore, ovvero a mezzo PEC, all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o, in alternativa, all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx. Restando salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione, Energia Comune si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. Eventuali reclami e/o richieste di informazioni possono essere inoltrati ai sopra recapiti. Il Cliente potrà ricorrere al servizio conciliazione clienti energia istituito dall’ARERA presso l’Acquirente Unico, disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell’ARERA citate nel presente contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto è quella Italiana. La competenza per ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del Contratto è: a) per il Cliente Domestico, Consumatore ai sensi del D.lgs. 206/2005, quella del Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato Italiano. Le parti concordano espressamente quale foro alternativo per ogni eventuale controversia concernente l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del Contratto, quello della sede legale del Fornitore. Il cliente dichiara che la deroga al foro del consumatore e la previsione del foro alternativo coincidente con quello della sede legale del Fornitore, è stato oggetto di specifica trattativa individuale; b) per il Cliente Business, il foro competente è quello della sede legale del Fornitore, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.
DATA TIMBRO E FIRMA
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1342 e 1342 c.c., le parti con la sottoscrizione sotto apposta, dichiarano di aver pienamente appreso e specificatamente sottoscritto i seguenti articoli: 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO - AVVIO DELLA FORNITURA; 3. DICHIARAZIONE DELLE PARTI – TRASPARENZA INFORMATIVA; 4. SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI CORRISPETTIVI E ONERI; 5. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA; 6. MISURA; 8. BOLLETTE SINTETICHE E PAGAMENTI; 9. PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE PER MOROSITÀ; 10. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE; 11. DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONE SOSPENSIVA, DECORRENZA, DISDETTA, RECESSO, PENALE, VOLTURA/SUBENTRO; 12. RECEPIMENTO, INTEGRAZIONI - MODIFICA UNILATERALE CLAUSOLE CONTRATTUALI, 13. RESPONSABILITÀ; 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 16. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, VOLTURA E DIVIETO DI SUB-FORNITURA; 17. TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS; 18. RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’IMPIANTO; 22. LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE.
DATA TIMBRO E FIRMA
Ecom s.r.l.
SEDE LEGALE: Circonv. Sud Bari, Km 810 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) - X. XXX 00000000000
xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx - Telefono: 000 000 00 00