LE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E SULLA DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
LE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E SULLA DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
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Schema di decreto legislativo 20 febbraio 2015
TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI
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Schema di decreto legislativo 20 febbraio 2015
✓ Artt. 2-10: lavoro a tempo parziale
✓ Artt. 11-16: lavoro intermittente
✓ Artt. 17-27: lavoro a tempo determinato
✓ Artt. 28-38: somministrazione
✓ Artt. 39-45: apprendistato
✓ Artt. 47-49: collaborazioni coordinate continuative
✓ Art. 50: associazione in partecipazione
✓ Artt. 51-54: lavoro accessorio
✓ Art. 55: mutamento di mansioni
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Art.1 : (Contratto a tempo indeterminato)
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
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IL LAVORO A TEMPO PARZIALE
Artt. 2 - 10
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2. Ai fini della disciplina della presente sezione si intendono per:
a) «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
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Art. 2 c. 1 lett. c, d, e,f
Definizione di tempo parziale orizzontale, verticale, misto e lavoro supplementare
NESSUNA NOVITA’ RISPETTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE
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Art. 2 c. 1 lett. g definizione di contratto collettivo
g) «contratti collettivi» i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
contratti | collettivi | aziendali | stipulati dalle rappresentanze |
sindacali | aziendali | ovvero | dalle rappresentanze sindacali |
unitarie. |
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Art. 3: forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
Il legislatore ribadisce la necessità della forma scritta ai fini della prova (in assenza il contratto si qualifica come a tempo pieno mantenendo la validità di tutto il resto del suo contenuto) e della puntuale indicazione della distribuzione dell’orario di lavoro ridotto con riferimento temporale al giorno, settimana mese o anno.
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Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
In caso di P-T orizzontale il ddl ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare (così come definito all’art. 2).
L’ammontare massimo di ore supplementari è definito dalla contrattazione colletiva (così come le conseguenze in caso di supero della soglia).
Lo svolgimento di lavoro supplementare è vincolato all’accettazione da parte del lavoratore salvo diversa disposizione del contratto collettivo.
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Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
E’ previsto che la contrattazione collettiva definisca anche la maggiorazione da applicare al lavoro supplementare
4. I contratti collettivi possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. I contratti collettivi possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare
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Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
P-T orizzontale: in assenza di disciplina contrattuale il lavoro supplementare non potrà essere superiore al 15% dell’orario settimanale e la maggiorazione retributiva sarà stabilita nel 15% della retribuzione oraria globale di fatto
P-T verticale o misto: è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare
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Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, per iscritto, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, per iscritto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
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Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
I contratti collettivi potranno prevedere condizioni e modalità di variazione della collocazione temporale della prestazione o di aumento della stessa da parte del ddl, nonché i limiti massimi di variabilità
Inoltre potranno prevedere anche le condizioni e le modalità per il lavoratore di richiedere l’eliminazione delle clausole flessibili od elastiche
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Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
Comma 8: preavviso di due giorni lavorativi per la modifica
dell’orario della prestazione lavorativa (fatte salve le intese tra le parti)
NON È CHIARO SE SIA POSSIBILE CONCORDARE PERIODI DI PREAVVISO PIÙ BREVI O COMUNQUE DIVERSI O SE SIANIL PREAVVISO STESSO DI DUE GIORNI A DOVER ESSERE
FORMALMENTE CONCORDATO TRA LE PARTI 15
Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
9) Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non contenga una specifica disciplina delle clausole flessibili ed elastiche, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale POSSONO concordare, avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della stessa.
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Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
Le predette clausole prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare, la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata della stessa, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario di cui al periodo che precede comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al
15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
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Art. 4: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
INTERVENTO FACOLTATIVO DELLE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE
A CHE SCOPO? RIDURRE IL CONTENZIOSO?
LE COMMISSIONI DOVRANNO CONCENTRARSI SU EVENTUALI VIZI DEL CONSENSO TRA LE PARTI (DI CERTO NON VIGILARE SUL RISPETTO DELLE CLAUSOLE)
APPREZZABILE IL ‘’CAMPO NEUTRO’’ DOTATO DI TERZIETÀ RISPETTO ALLA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE ASSISTENZA DELLA RAPPRESENTANZA
SINDACALE AZIENDALE 18
Art. 5: Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole flessibili ed elastiche
P-T VERTICALE:
I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio
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Art. 6: trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
NOVITÀ
TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE SU RICHIESTA DEL LAVORATORE AL VERIFICARSI DI ALCUNE CONDIZIONI: PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE O INVALIDANTI, ACCERTATE DA APPOSITA COMMISSIONE MEDICA, CHE NE RIDUCANO LA CAPACITÀ LAVORATIVA (ANCHE A CAUSA DI TERAPIE SALVA VITA)
SU RICHIESTA DEL LAVORATORE IL CONTRATTO POTRÀ
NUOVAMENTE TRASFORMARSI A TEMPO PIENO
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Art. 6: trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
NOVITÀ
PRECEDENZA NELLA TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE IN CASO DI:
✓ PATOLOGIE ONCOLOGICHE O GRAVI PATOLOGIE CRONICO- DEGENERATIVE INGRAVESCENTI DI CONIUGE, FIGLI O GENITORI, NONCHÉ NEL CASO IN CUI ASSISTA UNA PERSONA CONVIVENTE CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA CON PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PARI AL 100 PER CENTO E NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA
✓ FIGLIO CONVIVENTE DI ETÀ NON SUPERIORE A TREDICI ANNI O CON FIGLIO CONVIVENTE PORTATORE DI HANDICAP 21
Art. 6: trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
NOVITÀ
(conciliazione tempi di vita e lavoro)
…per una sola volta, in luogo del congedo parentale spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una
riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.
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Art. 6: trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
NOVITÀ
Individuazione esplicita di due ipotesi di comportamento del lavoratore che non integrano il giustificato motivo di licenziamento:
1. Rifiuto di trasformazione da tempo pieno a parziale
(e viceversa)
2. Rifiuto di concordare variazioni dell’orario di lavoro
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IL LAVORO INTERMITTENTE Artt. 11 - 16
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NORMATIVA VIGENTE
D.Lgs. 276/2003 art. 33 e segg.
NESSUNA NOVITÀ IN TERMINI DI DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
NECESSARIA LA SPECIFICA NORMATIVA DEL DIVIETO DI UTILIZZO NEL SETTORE PUBBLICO (PRIMA AUTOMATICAMENTE ESCLUSO DATA LA DESTINAZIONE ESPLICITA DEL D.LGS. 276 AL SOLO SETTORE PRIVATO)
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NESSUNA NOVITÀ IN TERMINI DI CASISTICHE DI POSSIBILE RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE E ALLE CARATTERISTICHE SOGGETTIVE/OGGETTIVE PREVISTE.
RESTA VALIDO IL LIMITE TEMPORALE DELLE 400 GIORNATE EFFETTIVAMENTE LAVORATE PER CIASCUN LAVORATORE C/O IL MEDESIMO DDL NELL’ARCO DEL TRIENNIO SOLARE (RESTANO ESCLUSI TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI, SPETTACOLO)
MEDESIMO IMPIANTO SANZIONATORIO
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INALTERATE LA FORMA E IL CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO:
✓FORMA SCRITTA AI FINI DELLA PROVA DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE, DELLE IPOTESI OGGETTIVE/SOGGETTIVE, MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE, INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE, MISURE DI SICUREZZA
✓COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA DELLA CHIAMATA (MEDESIMO IMPIANTO SANZIONATORIO)
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ART.16: computo del lavoratore intermittente
1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
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LAVORO A TEMPO DETERMINATO Artt. 17-27
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NESSUNA MODIFICA SIGNIFICATIVA
RECENTISSIMO RIORDINO DELLA MATERIA CON DL 34/2014
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PUNTO DI INTERESSE CHIARIMENTO DEFINITIVO SULLA NATURA DELLA SANZIONE IN CASO DI SUPERO DELLE PERCENTUALI
SOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA E
NON CONVERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN TEMPO INDETERMINATO
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SANZIONE IN CASO DI VIOLAZIONI DIVERSE DAL SUPERO DEI LIMITI QUANTITATIVI (ART. 6 C. 2)
…Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato ai sensi della presente Sezione, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto … La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Artt. 28-38
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RICHIAMATA IN TOTO LA DEFINIZIONE DEL D.LGS. 276
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un somministratore autorizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
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NOVITÀ
IL RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE, PER ESSERE LEGITTIMO, HA LIMITI DI NATURA ESCLUSIVAMENTE NUMERICA E NON PIÙ LEGATI ALLA CAUSALITÀ PREVISTA EX LEGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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…Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 10 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5…
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NOVITÀ
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
LIMITI QUANTITATIVI INDIVIDUATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
ESCLUSA L’APPLICAZIONE DEI LIMITI PERCENTUALI (20%) PREVISTI PER IL LAVORO A TERMINE DAL DL 34/2014
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QUASI COMPLETA LIBERALIZZAZIONE DEL RICORSO AL CONTRATTO A TERMINE IN SOMMINISTRAZIONE CHE DIVENTA VANTAGGIOSO RISPETTO AD ALTRI CONTRATTI DI NATURA “ATIPICA”
ALTRI SONO I MOTIVI DI VANTAGGIO DEL RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE RISPETTO AL TEMPO DETERMINATO “DIRETTO”
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NON TROVANO APPLICAZIONE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE:
⮚ART. 17: DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO A TERMINE
⮚ART.19 : DISCIPLINA DI XXXXXXXX E XXXXXXX
⮚ART. 20: PROSECUZIONE OLTRE LA SCADENZA
⮚ART. 21: CONTINGENTAMENTO LEGALE
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DI FATTO NON ESISTE ALCUN LIMITE AL RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE, MA NON ESISTE NEMMENO UNO STRUMENTO DI CONTROLLO DELLA LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA DEL CONTRATTO PER IL LAVORATORE (LE VECCHIE CAUSALI ERANO VERIFICABILI)
RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO
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NOVITÀ
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STAFF LEASING)
NESSUN LIMITE SU MANSIONI O SETTORE DI INQUADRAMENTO UNICO LIMITE QUELLO NUMERICO DEL 10% DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA AL PRIMO GENNAIO
DELL’ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
LIMITE NUMERICO DEROGABILE (AUMENTO O DIMINUZIONE) DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE 41
CAUSALI DI DIVIETO DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE
RESTANO DI FATTO INVARIATE LE IPOTESI Già PREVISTE DALLA NORMA VIGENTE
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NOVITÀ
IMPIANTO SANZIONATORIO
CONTRATTO SOTTOSCRITTO NEL MANCATO RISPETTO DEI LIMITI NUMERICI O IN UNA DELLE CAUSALI DI DIVIETO O IN PRESENZA DI ALTRI VIZI DI FORMA
IL LAVORATORE PUÒ RICHIEDERE L’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’UTILIZZATORE CON DECORRENZA RETROATTIVA FIN DALL’INIZIO DELLA SOMMINISTRAZIONE
(TRAFORMAZIONE AUTOMATICA IN CASO DI MANCANZA DI FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO)
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CONSEGUENZE RICHIESTA RAPPORTO DIRETTO CON UTILIZZATORE
Art. 37 c. 2: Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna, altresì, il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto… La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la costituzione del rapporto di lavoro
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LAVORO ACCESSORIO
Artt. 51-54
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Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile…nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti…. favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro
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LIMITE TOTALE IN CAPO AL LAVORATORE
€ 7.000,00 / ANNO CIVILE (NON PIÙ 5.000,00)
LIMITE PER CIASCUN COMMITTENTE
(IMPRENDITORE O PREOFESSIONISTA)
€ 2.000,00 / ANNO CIVILE
LIMITE PER LAVORATORI CHE PERCEPISCONO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO O DI SOSTEGNO AL REDDITO
€ 3.000,00 / ANNO CIVILE 47
SOSTANZIALMENTE CIÒ CHE DISTINGUE IL LAVORO ACCESSORIO DALLE ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI È L’ELEMENTO RETRIBUTIVO
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ART. 51 C. 2: LAVORO ACCESSORIO IN AGRICOLTURA
1. attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età (studenti corso di studi qualsiasi ordine e grado, se universitari durante tutto l’anno)
2. produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (art.34 c. 6 DPR 633/1972)
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CONFERMATA LA PREVISIONE PER CUI I COMPENSI DI
LAVORO ACCESSORIO SONO COMPUTATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NECESSARIO PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
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NOVITÀ
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di appalti fatti salve
specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
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NOVITÀ
COMMITTENTI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI
ACQUISTO VOUCHER ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA E COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA DTL COMPETENTE DEI DATI DEL PRESTATORE, DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE CON RIFERIMENTO AD UN ARCO
TEMPORALE NON SUPERIORE A 30 GIORNI
COME SI VERIFICA LA PRESTAZIONE
??????
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CONFERMATA LA NON INCIDENZA DEL COMPENSO DI
LAVORO ACCESSORIO SULLO STATO DI DISOCCUPATO O INOCCUPATO DEL PRESTATORE
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SUL VALORE NOMINALE DEL VOUCHER IL
CONCESSIONARIO TRATTERRÀ IL 13% DA VERSARE ALLA GS INPS E IL 7% A COPERTURA INAIL (PIÙ UN RIMBORSO SPESE DA DEFINIRE)
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CHI EROGA L’IMPORTO DEL VOUCHER AL PRESTATORE
E VERSA LA CONTRIBUZIONE?
CONCESSIONARIO INDIVIDUATO DAL MINISTERO CON XXXXXXXX DECRETO IN ATTESA INPS E AGENZIE PER IL LAVORO
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APPRENDISTATO
Artt. 39-45
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RIPRESO QUASI INTEGRALMENTE IL TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO D.LGS. 167/2011
ANCHE SE CON ALCUNE MODIFICHE SOPRATTUTTO IN TEMA DI COMPETENZE E DI INTERVENTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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CONFERMATE LE TRE TIPOLOGIE GIÀ PREVISTE DAL TESTO UNICO, MA CON QUALCHE MODIFICA:
1. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA, IL DIPLOMA E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE (AGGIUNTA UNA FINALITÀ ULTERIORE RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE)
2. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (SCOMPARE IL CONTRATTO DI MESTIERE, CHE AVEVA SOLLEVATO DUBBI SULL’ESISTENZA DI UNA QUARTA TIPOLOGIA CONTRATTUALE E CHE INFINE SI è RIVELATO SOLO UNA DEFINIZIONE RIDONDANTE)
3. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
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❖ SÌ FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO AI FINI DELLA PROVA
❖ SÌ FORMA SCRITTA DEL PIANO FORMATIVO IN FORMA SINTETICA
NOVITÀ
PER APPRENDISTATO DI PRIMO E TERZO TIPO IL PFI È DI COMPETENZA DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA CUI È ISCRITTO LO
STUDENTE, CON IL COINVOLGIMENTO DELL’IMPRESA
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PROBLEMA
IL PFI È PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI LAVORO TRA IMPRESA E APPRENDISTA, COME SI INSERISCE L’ISTITUTO SCOLASTICO/FORMATIVO?
CHE RUOLO HA NORMATIVAMENTE?
L’IMPRESA PUÒ INTERVENIRE?
IN CASO DI DISCONOSCIMENTO A LIVELLO ISPETTIVO DELLA VALIDITÀ DEL PIANO FORMATIVO O DI CONTESTAZIONE DA PARTE DELL’APPRENDISTA CHI SUBISCE LE CONSEGUENZE?
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ALTRI PUNTI CRITICI
ART. 40 C. 3: ‘’…Nel contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza.’’
XXXXXX LA RATIO NORMATIVA CHE VEDE NELL’APPRENDISTATO DI PRIMO TIPO IL FINE DI OTTENERE UN TITOLO DI STUDIO
MEDIANTE L’ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
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PERCHÉ LA DISPOSIZIONE NON È ESTESA ANCHE ALL’APPRENDISTATO DI TERZO TIPO?
È UN REFUSO, UNA SVISTA, UNA DIMENTICANZA O L’INTENTO È DIVERSO PER LE DUE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO?
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ALTRI PUNTI CRITICI
ART. 41 C. 4: ‘’…Il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale.’’
COME SI CONCILIA QUESTA DISPOSIZIONE CON LA FACOLTÀ DI LICENZIARE PER GMO CHI NON ABBIA CONSEGUITO IL TITOLO
DI STUDIO??? 63
NOVITÀ
PREVISTO CHE IL DDL SIA SOLLEVATO DALL’OBBLIGO DI RETRIBUIRE LE ORE DI FORMAZIONE ESTERNA MENTRE QUELLE ON THE JOB SARANNO RETRIBUITE CON IL 10% DELLA RETRIBUZIONE CHE SAREBBE DOVUTA
ALL’APPRENDISTA PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA
ULTERIORE DIMINUZIONE DEL COSTO DELL’APPRENDISTA
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NOVITÀ
PREVISTO IL RICORSO LEGITTIMO AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER I SOGGETTI, SENZA LIMITI DI ETÀ, NON SOLO ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ MA ANCHE PER QUELLI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
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MUTAMENTO DELLE MANSIONI
Art. 55
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VIENE SOSTITUITO IN XXXX L’ART. 2103 DEL C.C.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte...
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VIENE SOSTITUITO IN XXXX L’ART. 2103 DEL C.C.
….Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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SI SEMPLIFICA FINALMENTE IL CONCETTO DI EQUIVALENZA DELLE MANSIONI CHE AD OGGI AVEVA SOLO DEFINIZIONI DI NATURA GIURISPRUDENZIALE (SENTENZE)
L’EQUIVALENZA AD OGGI NON ERA LEGATA AL SOLO INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE E ALLA DECLARATORIA DEI CONTATTI COLLETTIVI (PIANO OGGETTIVO: AREA SALARIALE E PROFESSIONALE), MA ANCHE AD ELEMENTI DI NATURA SOGGETTIVA: SI CHIEDEVA L’AFFINITÀ DELLE MANSIONI DAL PUNTO DI VISTA DELLE COMPETENZE (LA NUOVA MANSIONE ARMONIZZAVA LA PRECEDENTE AUMENTANDONE LA PROFESSIONALITÀ GIÀ ACQUISITA)
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IL CONCETTO DI EQUIVALENZA DELLE MANSIONI ORA VIENE RICONDOTTO ESCLUSIVAMENTE ALLA COINCIDENZA DEL LIVELLO DI INQUADRAMENTO TRA LE PRECEDENTI E QUELLE DI NUOVA ADIBIZIONE
RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO E RIDUZIONE DELLA DISCREZIONALITÀ INTERPRETATIVA
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NOVITÀ
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento
dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
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NOVITÀ
…il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa…
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NOVITÀ (prima era prevista la nullità di qualsiasi patto contrario alla disposizione normativa)
In sede protetta (art. 2113 cc - rinunzie e transazioni c/o DTL - o Commissioni di certificazione)
…possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle
condizioni di vita. 73
NOVITÀ
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e
l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per
ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
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COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E
COLLABORAZIONI A PROGETTO
Artt. 47-49
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ART. 47 c. 1
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
DEVONO RICORRERE CONTEMPORANEAMENTE??
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CHI SI SALVA DALLA DISPOSIZIONE DEL COMMA 1?
I ‘’SOLITI NOTI’’ Già INDIVIDUATI DALLA LEGGE BIAGI MA CON UNA
NOVITÀ
LE COLLABORAZIONI PER LE QUALI GLI ACCORDI COLLETTIVI STIPULATI DALLE CONFEDERAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE PREVEDONO DISCIPLINE SPECIFICHE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, IN RAGIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE DEL RELATIVO SETTORE 77
IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (SEPPUR SOLO DI LIVELLO NAZIONALE) TROVERÀ SICURAMENTE AMPIO INTERESSE IN QUEI PARTICOLARI SETTORI PRODUTTIVI CHE TROVANO NEL LAVORO SUBORDINATO UNO STRUMENTO NON ADEGUATO ALLA PECULIARITÀ DELLE PROPRIE ESIGENZE
ESEMPIO
❖ CALL CENTER OUT-BOUND PER VENDITA DI BENI E
SERVIZI
❖ RECUPERO CREDITI (SEMPRE IN OUT BOUND)
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ALTRI SOGGETTI LEGITTIMATI:
⮚ PROFESSIONI INTELLETTUALI CHE RICHIEDONO ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI
⮚ COMPONENTI DI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SOCIETÀ E PARTECIPANTI A COLLEGI E COMMISSIONI
⮚ PRESTAZIONI A FINI ISTITUZIONALI IN ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
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DUNQUE SI TRATTA DI PROFILI DI ALTA PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA E VENGONO ESCLUSE DI FATTO TUTTE LE MANSIONI DI LIVELLO BASSO NON SPECIALIZZATO
SUPERATO IL CONSOLIDATO INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE CONCENTRATO QUASI ESCLUSIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DELL’EFFETTIVA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAL CONTENUTO DELLA STESSA?
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STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI (A PROGETTO E NON) E DELLE PARTITE IVA
INTRODOTTA UNA SPECIE DI FORMA PREMIALE PER I DDL CHE STABILIZZANO (TEMPO INDETERMINATO) LAVORATORI CHE ABBIANO AVUTO RAPPORTI DI NATURA PARASUBORDINATA O AUTONOMA CON IL DDL STESSO
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CONDIZIONI:
1. LA STABILIZZAZIONE DEVE REALIZZARSI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO AL 31/12/2015
2. PREVIA CONCILIAZIONE ‘’con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro’’ PRESSO UNA DELLE SOLITE SEDI PROTETTE
3. NEI 12 MESI SUCCESSIVI NON SI RECEDA DAL CONTRATTO SE NON PER GIUSTA CAUSA O GMO SOGGETTIVO
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LA STABILIZZAZIONE ‘’COMPORTA L'ESTINZIONE DELLE VIOLAZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI, ASSICURATIVI E FISCALI CONNESSI ALLA EVENTUALE ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PREGRESSO, SALVE LE
VIOLAZIONI GIÀ ACCERTATE PRIMA DELL’ASSUNZIONE.
83
I XX.XX.XXX. IN ATTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO CONTINUERANNO AD ESSERE REGOLATI DAGLI ARTT. 61-69 bis DEL D.LGS. 276/2003 FINO ALLA LORO NATURALE SCADENZA
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Schema di decreto legislativo 20 febbraio 2015
RECANTE DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, VITA E DI LAVORO.
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Schema di decreto legislativo 20 febbraio 2015
RECANTE DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, VITA E DI LAVORO.
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PREMESSA
TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO PREVEDONO L’OPERATIVITÀ RIDOTTA AL SOLO ANNO 2015
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IN ATTESA DI DECRETI LEGISLATIVI IN
ATTUAZIONE DELLE DELEGHE DI CUI ALL’ART. 1
C. 8-9 LEGGE 183/2014 CHE INDIVIDUINO ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA PER GLI
ANNI SUCCESSIVI AL 2015
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PREVISTE NOTEVOLI MODIFICHE AL D. LGS. 151/2001 IN TEMA DI CONGEDI DI MATERNITÀ, PATERNITÀ, PARENTALI ANCHE IN CASO DI AFFIDAMENTO O ADOZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PROFESSIONISTI
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Art. 2
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di divieto di adibire al lavoro le donne)
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PARTO PREMATURO
CONFERMATA LA POSSIBILITÀ DI SOMMARE I GIORNI NON GODUTI PRIMA DEL PARTO AL CONGEDO POST-PARTUM ANCHE CON IL SUPERO DEI 5 MESI COMPLESSIVI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA (IMPORTANTE CHIARIMENTO SOPRATTUTTO PER PARTI MOLTO PREMATURI, ANTE 7° MESE DI GRAVIDANZA)
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VIENE INSERITO L’ART. 16 BIS AL D.LGS. 151/2001
IN CASO DI RICOVERO DEL BAMBINO APPENA NATO IL CONGEDO DI MATERNITÀ, SU RICHIESTA, PUÒ ESSERE SOSPESO PER ESSERE SUCCESSIVAMENTE GODUTO DALLA DATA DI DIMISSIONE DEL BAMBINO DALLA STRUTTURA OSPEDALIERA (PUBBLICA O PRIVATA)
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PER POTER FRUIRE DELLA SOSPENSIONE È NECESSARIA CERTIFICAZIONE MEDICA CHE ATTESTI LA COMPATIBILITÀ DELLO STATO DI SALUTE DELLA LAVORATRICE MADRE CON IL RIENTRO AL LAVORO
IL DIRITTO ALLA SOSPENSIONE È ESERCITABILE UNA SOLA VOLTA PER OGNI FIGLIO NON SOLO IN CASO DI FIGLIO NATURALE MA
ANCHE PER AFFIDAMENTO E ADOZIONE
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PREVISIONE GIÀ CONCESSA, MA LIMITATA AI CASI DI RICOVERO DEL BAMBINO NATO PREMATURAMENTE, DAL MESSAGGIO INPS 14448/2011 (CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 116/2011)
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INTERESSANTE ATTEGGIAMENTO DA PARTE DEL LEGISLATORE CHE ESTENDE LE PREVISIONI ANCHE AI CASI DI PARTO NON PREMATURO, TENENDO IN GRAN CONTO LA NECESSITÀ DI TUTELARE NON SOLO LE ESIGENZE DI NATURA BIOLOGICA DEL RAPPORTO MADRE/FIGLIO MA ANCHE QUELLE DI NATURA RELAZIONALE ED AFFETTIVA CHE SI INSTAURANO NEI PRIMI MESI DI VITA DEL BAMBINO
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CONGEDO DI PATERNITÀ (art. 5) NOVITÀ
⮚ CONGEDO POSSIBILE ANCHE IN CASO DI MADRE LAVORATRICE
AUTONOMA CUI SPETTA L’INDENNITÀ (DI CUI ALL’ART. 66)
⮚ ESTENSIONE AI PADRI LAVORATORI AUTONOMI, ALLE STESSE CONDIZIONI DEI PADRI LAVORATORI SUBORDINATI, DELL’INDENNITÀ EX ART. 66
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CONGEDO DI PATERNITÀ (art. 5)
…’’Previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo
del bambino al padre”…
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CONGEDO PARENTALE (art. 7) NOVITÀ
⮚ ESTENSIONE DEL DIRITTO DI FRUIZIONE DAGLI 8 AI 12 ANNI DI VITA DEL BAMBINO
⮚ FRUIZIONE DEL CONGEDO ANCHE SU BASE ORARIA
(previsione già contenuta nella legge di stabilità 2013 ma poco fruita perché richiedeva l’intervento della contrattazione collettiva, anche di secondo livello – v. interpello MLPS 25/2013)
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CONGEDO PARENTALE (art. 7) NOVITÀ
IL LEGSLATORE ORA VUOLE SVINCOLARE LA FRUIZIONE DEL CONGEDO SU BASE ORARIA DALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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