SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO, SUA PERSONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNALE. – CIG 5494882811
TRA
ARPAL - Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure, con sede in Genova, Via Bombrini 8, PIVA 01305930107, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREMESSO CHE
con DDG 240 del 05/12/2013 questa Agenzia ha autorizzato l’indizione di una gara a cottimo fiduciario per l’affidamento della “Fornitura di un software per la gestione delle attività di laboratorio, sua personalizzazione e manutenzione e assistenza triennale” per un importo a base d’asta pari a € 190.000,00 (centonovantamila/00), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
con verbale n. XXX del XX/XX/XXXX ARPAL ha definito l'aggiudicazione provvisoria della procedura in esame;
con DD XXX del XX/XX/XXXX questa Agenzia ha approvato l’aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX;
x XXXXXXXXXXX, ha provveduto alla verifica dell’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari dichiarati in gara dall’appaltatore, giusta provvedimento n. XXXX del XX/XX/XXXX in atti.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, il Capitolato tecnico e l'offerta tecnica, ancorché non materialmente allegati, ma sottoscritti e depositati agli atti d'ufficio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.;
b) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
ARPAL provvederà a comunicare al Casellario Informatico dell'AVCP i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Articolo 2. Oggetto del contratto
La fornitura oggetto del presente contratto, meglio specificata nell’offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico, consentirà il potenziamento e l’implementazione dei sistemi informativi di ARPAL presso il proprio Data Center per poter far fronte al supporto alla gestione delle attività dei propri laboratori.
L’appalto comprende anche tutte le attività necessarie a installare e mettere a regime il sistema nonché la manutenzione per i successivi due anni, come specificati al punto del capitolato tecnico.
Il presente contratto ha per oggetto:
a. il software applicativo con i requisiti minimi riportati nel Capitolato tecnico considerando almeno 200 utenti nominali e almeno 25 utenti concorrenti - le componenti software di base per la messa in opera della soluzione applicativa, da installarsi sui server di ARPAL, ove non già in possesso di Agenzia secondo la struttura di rete e server a disposizione illustrata nel capitolato tecnico;
b. la personalizzazione del sistema (analisi della situazione esistente, installazione, personalizzazione e configurazione, popolamento delle anagrafiche, generazione dei flussi dati verso altre banche dati e formazione del personale, etc.) come illustrata nel capitolato tecnico comprensiva di supporto da dettagliarsi nell'offerta con un pacchetto di almeno 50 giorni di supporto;
c. l'assistenza in garanzia per la durata minima di 12 mesi e l'assistenza e manutenzione per i 24 mesi successivi.
Articolo 3. Durata del contratto e termini di consegna
Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva l'eventuale consegna dell'appalto sotto le riserve di legge
Le eventuali licenze decorreranno dalla data delle singole attivazioni.
Avrà una durata complessiva pari a 36 mesi dall'avvio del sistema (salvo motivate proroghe).
La consegna e l’installazione dei prodotti di cui al precedente Articolo 2, fissata in 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo di esecuzione del contratto.
I tempi previsti per la formazione, addestramento e personalizzazione vengono concordati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo di esecuzione del contratto anche sulla base dell'offerta tecnica dell'Appaltatore.
Articolo 4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara.
Nel corso dell'esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà interfacciarsi con personale ARPAL che sarà individuato e comunicato in fase di stipula del contratto. Tale personale costituirà il riferimento tecnico di ARPAL nella fase di sviluppo e personalizzazione del software al fine di facilitare l’elaborazione del prodotto e garantire maggiore speditezza nella sua realizzazione.
In ogni caso tale modalità non potrà dar luogo a sospensione del termine stabilito per le consegne. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Agenzia e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
L'Agenzia, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da Capitolato lo svolgimento delle attività presso la sede dell'Agenzia, metterà a disposizione dell’Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime.
Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Agenzia potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Agenzia.
L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’Agenzia potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti della controparte.
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Articolo 5. Importo contrattuale
L’importo contrattuale per tutta la durata prevista dall’ Articolo 3, viene determinato in € XXXX
(XXXX) e la quota I.V.A. del 22%, pari a € XXXX (XXXX), per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a € XXXX (XXXX) così suddiviso:
a) Euro XXXX (IVA esclusa) per quanto al punto a dell'oggetto di fornitura;
b) Euro XXXX (IVA esclusa) per quanto al punto b dell'oggetto di fornitura;
c) Euro XXXX (IVA esclusa) per quanto al punto c dell'oggetto di fornitura.
Articolo 6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Agenzia, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Agenzia direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del’art. 135, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Agenzia pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Agenzia si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Articolo 7. Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Agenzia e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Agenzia.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Agenzia.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 8. Sospensione dei Servizi
L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Agenzia.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’Agenzia procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Agenzia e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Articolo 9. Responsabilità per infortuni e danni
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 10. Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne l’Agenzia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Agenzia.
L’Agenzia si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Agenzia riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Agenzia.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Articolo 11. Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
L’Appaltatore dovrà richiedere all’Agenzia l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Agenzia medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’Agenzia costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
L’Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
L’Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell’Agenzia alle verifiche che l’Agenzia riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell’Agenzia di risolvere il presente contratto, l’Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Articolo 12. Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXX L’Agenzia provvederà, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Agenzia, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Agenzia non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’ Agenzia procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Agenzia; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Agenzia, in caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Agenzia della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Agenzia revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 13. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.
al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n.
dallo stesso comunicato.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore XXXX ha comunicato i seguenti dati:
XXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: XXXX acceso presso XXXX
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
o XXXX (C.F.: XXXX) nato a XXXX;
Articolo 14. Cauzione
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante XXXX n. XXXX del XXXX emessa da: XXXX per l’importo di € XXXX (XXXX), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in favore dell’Agenzia.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Agenzia beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Agenzia ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 9 del presente contratto.
Articolo 15. Recesso
L’Agenzia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con Posta Elettronica Certificata.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Agenzia. In caso di recesso dell’Agenzia, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
L’Agenzia si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi/forniture, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell’Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.
Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all’importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 l’Agenzia recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del citato D.Lgs..
Articolo 16. Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. cit.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore.
Articolo 17. Risoluzione
L’Agenzia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione
definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Agenzia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Agenzia;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (Articolo 6); obblighi di riservatezza (Articolo 7); sospensione dei servizi (Articolo 8); responsabilità per infortuni e danni (Articolo 9); brevetti industriali e diritti d’autore (Articolo 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (Articolo 11); subappalto (Articolo 12); cauzione (Articolo 14); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (Articolo 16).
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’Agenzia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 18. Penali
Qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti, potrà essere applicata a suo carico, per ogni ritardo le seguenti penali:
o per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per installazione, formazione, configurazione verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,05% sull’importo netto contrattuale;
o per ogni giorno solare di ritardo sui tempi previsti per le attività di personalizzazione verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,05% sull’importo netto contrattuale.
Inoltre la correzione dei malfunzionamenti del sistema applicativo, questa deve essere garantita secondo i seguenti livelli minimi di servizio:
Situazione | Livello di servizio richiesto | Penali - importo |
L’intera applicazione o funzionalità indispensabili alla corretta funzionalità - anomalia bloccante | L’operatività deve essere ripristinata entro 1/2 giornata lavorativi dalla ricezione della segnalazione. | 0,1% del complessivo importo d’appalto per ogni giorno solare di ritardo |
Funzionalità necessarie al completo uso del sistema sono indisponibili agli utenti – anomalia grave | L’operatività deve essere ripristinata entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione. | 0,1% del complessivo importo d’appalto per ogni giorno solare di ritardo |
Funzionalità non critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti – anomalia lieve | L’operatività deve essere ripristinata entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione. | 0,1% del complessivo importo d’appalto per ogni giorno solare di ritardo |
È fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAL di agire giudizialmente per il risarcimento dell’eventuale danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
Le penali potranno essere applicate anche senza bisogno di diffida e messa in mora. Di esse sarà data comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, la quale, entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni. A fronte di una posizione discorde tra le parti, sarà applicata la penale.
Il pagamento della penale avverrà tramite emissione di nota di credito da parte della Ditta aggiudicataria sulla fattura emessa per la fornitura del software.
Articolo 19. Quinto d’obbligo e Varianti
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l’Agenzia potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
L’Agenzia potrà richiedere all’Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’Articolo 5 “importo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
L’Agenzia, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’Articolo 5 “importo” del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Agenzia purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Articolo 20. Esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione L’Agenzia nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che
regolano la materia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilasciando apposito verbale di collaudo o certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
Articolo 21. Responsabile della fornitura e referenti
L’Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Il responsabile della fornitura sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell’appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del responsabile dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell’esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
Articolo 22. Collaudo
Articolo 23. Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’Articolo 5 l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
a) fornitura di cui all’Articolo 2 lett. a) in unica soluzione all’esito della positiva attivazione e/o installazione, del positivo collaudo di cui al precedente Articolo 22 e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
b) fornitura di cui all’Articolo 2 lett. b) con cadenza trimestrale previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
c) servizi di cui all’Articolo 2 lett. c) con cadenza semestrale previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 45 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. , alla singola tipologia di attività/fornitura (con codice identificativo delle eventuali licenze).
L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), provvederà a comunicare all’Agenzia la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.
Le fatture dovranno essere intestate all’Agenzia. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.P.R. 602 del 29 settembre 1973.
Articolo 24. Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi
allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Agenzia entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Articolo 25. Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Genova.
Articolo 26. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all’Agenzia per legge.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Letto, approvato e sottoscritto GENOVA lì,
L'APPALTATORE AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE
Il sottoscritto XXXXX, in qualità di XXXX della Società XXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
L’APPALTATORE