Contract
Capitolo 1° - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA | ||
Sommario | ||
a) Bovini da vita, da latte, da macello Sezione I - Bovini da riproduzione e da latte Distinzione | Art. | 1 |
Conclusione e forma del contratto | ” | 2 |
Garanzia di produzione del latte | ” | 3 |
Vendita a prova di produzione del latte | ” | 4 |
Consegna | ” | 5 |
Xxxxxx e spese fino alla consegna | ” | 6 |
Xxxxxxx nella consegna | ” | 7 |
Pagamento | ” | 8 |
Vizi apparenti | ” | 9 |
Espressioni di garanzia | ” | 10 |
Vendita con esclusione di garanzia | ” | 11 |
Manzetta riscontrata gravida | ” | 12 |
Ritardo del parto | ” | 13 |
Parto della primarola o della vacca prima della consegna - Morte del vitello | ” | 14 |
Aborto | ” | 15 |
Mancanza della gravidanza garantita | ” | 16 |
Vizi da risoluzione del contratto | ” | 17 |
Durata della garanzia | ” | 18 |
Decorrenza dei termini di garanzia | ” | 19 |
Vizio del nervetto | ” | 20 |
Vacca con due fori in un capezzolo | ” | 21 |
Zoppina lombarda | ” | 22 |
Malattie infettive | ” | 23 |
Denuncia di vizi | ” | 24 |
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto | ” | 25 |
Mediazione | ” | 26 |
Sezione II – Vitelli da allevamento e da ingrasso Contrattazioni | ” | 27 |
Forma del contratto | ” | 28 |
Mediazione | ” | 29 |
Sezione III - Bovini da macello Distinzioni e oggetto del contratto | ” | 30 |
Contrattazioni | ” | 31 |
Forma e soggetti del contratto | ” | 32 |
Determinazione del peso | ” | 33 |
Tempo della pesatura | ” | 34 |
Consegna | ” | 35 |
Pagamento | ” | 36 |
Esclusione di garanzia dai vizi | Art. | 37 |
Responsabilità del venditore per il minor valore e l’incommestibilità delle carni per motivi sanitari | ” | 38 |
Mediazione | ” | 39 |
Capitolo 1° - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
a) Bovini da vita, da latte, da macello
Sezione I
Bovini da riproduzione e da latte
Art. 1 - Distinzione.
Si chiama “manzetta” la bovina fino al 18° mese di età, che non sia stata ancora condotta al toro.
Si chiama “giovenca” (primarola) la bovina che per la prima volta si trova in stato di gestazione.
Si chiama “vacca” la bovina che ha figliato almeno una volta. Si chiama “toro” il bovino idoneo al salto.
E’ vacca “con latte mercantile” quella che dà un latte normale, tanto per quantità che per qualità.
E’ vacca “giusta” quella che emette dai quarti anteriori della mammella una quantità di latte complessiva superiore alla metà della quantità complessiva che emettono i due quarti posteriori, sempre che i due capezzoli anteriori e posteriori, confrontati rispettivamente fra loro, diano una eguale produzione di latte, siano cioè “pari in latte”.
E’ vacca “orba da uno o più capezzoli” quella che non dà latte da uno o più capezzoli.
E’ vacca “scarsa da un capezzolo” quella che produce da un capezzo- lo una quantità di latte inferiore a quella del capezzolo corrispondente anteriore o posteriore.
E’ vacca “scarsa da due capezzoli” quella che non è pari in latte con- temporaneamente in tutte e due le coppie di quarti o anche quella che emette dai quarti anteriori una quantità di latte complessiva inferiore alla metà della quantità complessiva di latte emessa dai quarti posteriori.
Art. 2 - Conclusione e forma del contratto.
Il contratto di compravendita di bovini da riproduzione o da latte può essere verbale o scritto anche quando le parti non abbiano tra loro rap- porti commerciali.
Alla stipulazione del contratto intervengono il compratore, il venditore ed eventualmente il mediatore; quest’ultimo può essere escluso per accordo delle parti.
In seguito alla conclusione del contratto l’animale può essere contras- segnato con un segno visibile sul pelo.
Art. 3 - Garanzia di produzione del latte.
Il venditore di solito garantisce la quantità giornaliera di latte, in litri, con l’approssimazione di 1/10.
Per la vacca venduta in stato di avanzata gravidanza e comunque “asciutta” - cioè che non produce latte - non si usa garantire la quantità di latte dopo il parto, ma solo la qualità mercantile.
Art. 4 - Vendita a prova di produzione del latte.
Se la vacca viene venduta a prova di una determinata quantità giorna- liera di latte, la vendita si intende sospesa fino all’esito positivo della prova.
Questa ha luogo presso la stalla del compratore nel corso degli 8 gior- ni successivi alla consegna.
Qualora la vacca, nel termine predetto, non produca la quantità giorna- liera pattuita, con l’approssimazione di cui al primo comma dell’Art. 3, il compratore deve, alla scadenza degli 8 giorni, avvertirne il venditore. Questi può controllare, entro gli 8 giorni successivi, personalmente o a mezzo di proprio incaricato, la quantità di latte prodotta dalla bovina sot- toposta a normale alimentazione. Alla prova assistono il compratore e il venditore, o loro incaricati, e il mediatore.
Trascorso tale termine, senza che faccia il suddetto controllo, oppure quando riconosce il fallimento della prova, il venditore riprende la bovina e restituisce al compratore il prezzo o l’acconto eventualmente percepiti. Se il venditore accerta che il compratore non somministra alla bovina l’alimentazione adeguata per quantità e qualità, ha altri 3 giorni di tempo per controllare la produzione di latte, provvedendo in detto periodo egli stesso alla adeguata alimentazione dell’animale.
Art. 5 - Consegna.
Il venditore è tenuto a consegnare l’animale al compratore entro 48 ore, salvo circostanze speciali (esempio: imminente parto), fatti salvi i tempi necessari per il rilascio della idonea documentazione sanitaria.
Se l’animale deve essere trasportato per ferrovia o con automezzo, il venditore, nelle 48 ore successive alla conclusione del contratto, è tenu- to a eseguire la spedizione dalla stazione ferroviaria, o dal luogo di par- tenza degli automezzi, più vicini al luogo in cui si trova l’animale.
Quando invece il contratto è fatto sul mercato o sulla fiera, la consegna ha luogo subito, a contratto avvenuto.
Art. 6 - Rischi e spese fino alla consegna.
Fino alla consegna l’animale resta a rischio e a spese del venditore. Se è convenuta la consegna a mezzo ferrovia o con automezzo a spese del compratore, il bestiame viaggia a suo rischio e pericolo.
Se le spese di consegna sono convenute a carico del venditore, il bestiame viaggia a suo rischio e pericolo.
Art. 7 - Ritardo nella consegna.
Qualora il venditore non consegni l’animale entro i termini pattuiti o, in
mancanza di pattuizione, in quelli di uso, deve informare il compratore dei motivi del ritardo.
D’ordinario l’avviso è verbale: può essere dato personalmente oppure a mezzo del mediatore. Se viene fatto per iscritto, deve essere a mezzo telegramma o per lettera raccomandata, entro i termini di consegna.
Art. 8 - Pagamento.
Il pagamento, se non viene fatto all’atto della conclusione del contratto, deve avvenire alla consegna.
In tal caso, però, il compratore versa subito al venditore una caparra.
Art. 9 - Vizi apparenti.
I difetti o vizi dell’animale apparenti all’atto della stipulazione del con- tratto, anche se non sono stati rilevati dal compratore, non danno mai luogo a risoluzione del contratto o a riduzione del prezzo.
Art. 10 - Espressioni di garanzia.
Fermo il disposto dell’articolo precedente, con le frasi “l’animale lo vendo da galantuomo”, oppure “dal grosso al piccolo”, oppure “dal brut- to al bello”, oppure “il compratore veda, che del resto garantisco io”, oppure “vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo”, il venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi, sia da quelli che danno luogo alla risoluzione del contratto sia da quelli che danno luogo a ridu- zione del prezzo.
Art. 11 - Vendita con esclusione di garanzia.
Sono ammessi contratti con esclusione da ogni garanzia. In tal caso, però, questa condizione deve essere espressamente dichiarata per iscritto o alla presenza di un testimone prima di concludere il contratto.
Art. 12 - Manzetta riscontrata gravida.
Se la manzetta viene riscontrata gravida e la gravidanza è cagione di minor valore, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto o ad una adeguata riduzione del prezzo in misura non superiore ad un terzo del prezzo stesso.
Art. 13 - Ritardo del parto.
Se la primarola o la vacca oltrepassa, senza partorire, un mese dall’e- poca garantita dal venditore per lo sgravio, il compratore ha diritto, da tale termine e fino a parto avvenuto, al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e il governo dell’animale.
Art. 14 - Parto della primarola o della vacca prima della consegna - Morte del vitello.
Se la primarola o la vacca venduta con garanzia di gravidanza partori-
sce prima della consegna, il vitello prodotto dal parto resta, salvo patto contrario, di proprietà del venditore, ma sono a carico del medesimo le eventuali disgrazie a cui il parto abbia dato luogo e le relative spese. Il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Allo stesso compratore compete, però, la risoluzione del contratto oppu- re un equo compenso nell’ipotesi che, avvenendo il parto presso la sua stalla, il vitello risulti morto già prima della consegna della primarola o della vacca.
Art. 15 - Aborto.
Se la primarola o la vacca abortisce entro 48 ore dalla consegna, il com- pratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Se invece abortisce dopo tale termine, il compratore non ha più diritto alla risoluzione del contrat- to, salvo il caso di infezioni preesistenti alla consegna che comportino aborto.
Art. 16 - Mancanza della gravidanza garantita.
Se la primarola o la vacca venduta con garanzia di gravidanza si mani- festa vuota, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso delle spese di mantenimento e di governo, dedotto l’eventua- le reddito del latte.
Art. 17 - Vizi da risoluzione del contratto.
Danno luogo a risoluzione del contratto i seguenti vizi, se non dichiara- ti ed accettati per iscritto:
1) il capostorno;
2) vertigine;
3) la tosse cronica;
4) malattie cardiache croniche;
5) l’epilessia;
6) la mira, il balordone, il camolone alla testa (cisti al cervello prodot- ta da cenuro echinococco o da altri parassiti cistici);
7) l’essere impetuoso, focoso e recalcitrante;
8) dar di cozzo (“trusciare”);
9) il ticchio (ticchio aerofagico, mangiar acqua, lingua serpentina, mal della biscia, ecc.);
10) la frigidezza al salto, nel toro;
11) il nervetto (fibroma) nella vacca da latte, quando essa sia contem- poraneamente scarsa di latte dal capezzolo o dai capezzoli affetti da nervetto;
12) l’essere vacca orba da un capezzolo, se trattasi di vacca da latte, anche se acquistata in gravidanza e asciutta;
13) il rifiutarsi ad essere munta;
14) lo spurgare bianco (endometrite cronica, catarro utero-vaginale
cronico, cervicite e vaginite cronica);
15) il prolasso della vagina o dell’utero (il cosidetto “madreggiare”);
16) il non aver latte mercantile;
17) la perdita del latte;
18) il crampo rotuleo.
Art. 18 - Durata della garanzia.
Per i vizi di cui ai numeri 7-8-9-11-12-13-14-17 e 18 dell’articolo prece- dente, la garanzia è di giorni 8.
Per il vizio di cui al n° 10 la garanzia è di giorni 20. Per il vizio di cui al n° 6 la garanzia è di giorni 40.
Per gli altri vizi di cui al detto articolo la garanzia è di giorni 30, salvo pe il vizio di cui al n° 16, per il quale è di giorni 8 se la bovina è venduta in lattazione, e di giorni 15 dopo il parto, se è venduta asciutta.
Art. 19 - Decorrenza dei termini di garanzia.
I termini di garanzia decorrono dal giorno della consegna dell’animale, tranne per i vizi di cui ai numeri 13-14 e 18 dell’Art. 17, che decorrono dal giorno del parto.
Xxxxx i suddetti termini di garanzia, il compratore deve denunciare al venditore il vizio riscontrato appena se ne sia accorto.
Art. 20 - Vizio del nervetto.
Il vizio del nervetto (fibroma) dà diritto, a scelta del compratore, o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo nella misura di un quarto.
Art. 21 - Vacca con due fori in un capezzolo.
Quando la vacca nel medesimo capezzolo ha due fori per la emissione del latte e se ne verifica sperdimento nella mungitura, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo, che può arrivare fino ad un sesto.
Art. 22 - Zoppina lombarda.
La “zoppina lombarda” non è mai considerata vizio da risoluzione del contratto, e dà soltanto diritto al compratore ad un equo indennizzo.
L’indennizzo, quando la zoppina si manifesta entro 48 ore dalla conse- gna, non è mai superiore ad un terzo del prezzo concordato.
Art. 23 - Malattie infettive.
Quando nella stalla del compratore scoppino le malattie infettive di cui all’elenco riportato alla tavola VIII, permangono le garanzie stabilite per i vizi da risoluzione, purché questi siano indipendenti dalle suddette infezioni.
Si presumono preesistenti alla vendita e danno luogo alla risoluzione del contratto le malattie infettive elencate nella tavola VIII, per le quali il
compratore abbia fatto all’ASL territorialmente competente la denuncia d’obbligo entro i termini indicati nella tabella stessa, decorrenti dalla data di consegna dell’animale1.
Art. 24 - Denuncia di vizi.
La denuncia dei vizi e dei difetti può essere fatta al venditore verbal- mente, a mezzo del mediatore, oppure personalmente dal compratore alla presenza di un testimonio; ma in generale è fatta per iscritto, con lettera raccomandata o per citazione giudiziaria.
La denuncia scritta deve essere sempre accompagnata da un certifica- to veterinario.
Nella denuncia si deve indicare non soltanto il vizio o il difetto che si è manifestato, ma anche il momento nel quale esso sia stato riscontrato. In ogni caso la denuncia dei vizi deve essere fatta negli stessi termini di durata delle garanzie citate dall’art. 18.
Art. 25 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.
Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile e non oltre gli 8 giorni.
L’animale nel frattempo resta nella stalla del compratore.
Nel caso in cui il venditore lasci trascorrere più di 8 giorni dal ricevi- mento della denuncia, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di governo e di mantenimento, dedotto l’eventuale ricavo del latte.
Dopo la verifica e il riconoscimento, da parte del venditore, del vizio redibitorio denunciato, il contratto si intende risolto con tutte le conse- guenze di legge.
Art. 26 – Mediazione di bovini da riproduzione o da latte.
Per la conclusione dei contratti di compravendita di bovini da riprodu- zione o da latte, al mediatore spetta una provvigione dell’1 % da parte di ciascun contraente.
Lo stesso non ha diritto alla provvigione in caso di risoluzione del con- tratto.
Se però la risoluzione avviene per mutuo consenso delle parti e per cause estranee all’oggetto o alla forma del contratto stesso, il mediato- re ha ugualmente diritto alla provvigione.
Sezione II
Vitelli da allevamento e da ingrasso
Art. 27 - Contrattazioni.
Le contrattazioni dei vitelli da allevamento o da ingrasso si fanno per capo e per gruppi, a peso od a vista.
1 Vedi regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320.
Art. 28 - Forma del contratto.
Il contratto può essere verbale o scritto, anche quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali.
I soggetti del contratto verbale sono il venditore e il compratore; il media- tore interviene di rado; nel qual caso ha diritto ad una provvigione.
Art. 29 – Mediazione dei vitelli.
Per la conclusione dei contratti di compravendita dei vitelli da alleva- mento e da ingrasso, al mediatore spetta una provvigione dell’1 % da parte di ciascun contraente.
Lo stesso non ha diritto alla provvigione in caso di risoluzione del con- tratto.
Se però la risoluzione avviene per mutuo consenso delle parti e per cause estranee all’oggetto o alla forma del contratto stesso, il mediato- re ha ugualmente diritto alla provvigione.
Sezione III Bovini da macello
Art. 30 - Distinzioni e oggetto del contratto.
Formano oggetto del contratto:
- il “vitello grasso” - bovino senza distinzione di sesso, fino alla età di 5 mesi circa;
- il “vitellone o civetto” - bovino che non prende più latte, fino a che non abbia cambiato alcun incisivo da latte;
- il “manzo” - xxxxxx xxxxxxx, castrato in giovane età, dalla prima rotta fino alla eruzione dei primi cantoni permanenti (5 anni);
- la “manza, giovenca o manzarda” (scottona) - la femmina mai fecon- data o che non abbia segni manifesti di gravidanza, dalla prima alla seconda rotta;
- il “bue” - xxxxxx xxxxxxx, castrato in giovane età, dal momento della eruzione completa degli incisivi permanenti in poi;
- la “vacca o soriana” - bovina femmina che sia gestante o comunque che abbia già partorito;
- il “toro” - bovino maschio non castrato, che abbia fatto o non abbia fatto la monta ed abbia già perso uno o più denti da latte.
Art. 31 - Contrattazioni.
Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capo, “a peso” o “a vista”. L’animale si può contrattare “a peso vivo” o “a peso morto” (alla resa).
Art. 32 - Forma e soggetti del contratto.
Il contratto può essere verbale o scritto.
I soggetti del contratto sono: il venditore, il compratore e, talvolta, il mediatore.
Art. 33 - Determinazione del peso.
Nelle contrattazioni a peso vivo, il peso si accerta pesando l’animale presso una pesa pubblica, con esclusione di qualsiasi deduzione pur- ché esso sia a digiuno da almeno 12 ore.
Per quanto concerne la stabulazione libera, in alternativa al digiuno di 12 ore, il peso dell’animale è ridotto del 2 %.
Nelle contrattazioni a peso morto dei bovini grossi (tori, buoi, xxxxx e vitelloni) il peso è determinato dalle due mezzene compresa la rogno- nata (grasso dei rognoni) e coda, restano esclusi: la pelle, la testa senza alcuna vertebra, gli arti anteriori dal ginocchio in giù, gli arti posteriori dal garretto in giù, tutti i visceri e gli altri organi, il sangue (che complessivamente rappresentano il quinto quarto) e che si intendono ceduti gratuitamente al compratore.
Nella contrattazione a peso morto delle vacche il peso è determinato dalle due mezzene, restano esclusi: la pelle, la testa senza alcuna ver- tebra, la coda, gli arti anteriori dal ginocchio in giù, gli arti posteriori dal garretto in giù, tutti i visceri, tutti gli organi, il sangue, le mammelle (che complessivamente rappresentano il cosiddetto quinto quarto).
Il peso morto per i vitelli è determinato dal peso dell’animale, dedotti sol- tanto l’apparato gastrointestinale ed il sangue.
Art. 34 - Tempo della pesatura.
La pesatura dei bovini grossi, per le contrattazioni a peso morto, deve essere effettuata nelle 24 ore dalla macellazione. Se la pesatura segue immediatamente la macellazione, si fa una deduzione del 2 %.
La pesatura dei vitelli deve essere fatta in giornata; se avviene imme- diatamente dopo la macellazione, si fa una deduzione del 2 %.
Art. 35 - Consegna.
Il bestiame è consegnato immediatamente, alla conclusione del con- tratto, o, se venduto a peso, dopo la pesatura.
Se è convenuto un termine per la consegna, entro il termine stesso il bestiame rimane a spese e rischio del venditore.
Trascorso tale termine, il bestiame rimane a spese e rischio del com- pratore, ed in tale eventualità ove trascorra una settimana dal termine fissato, senza che il bestiame venga ritirato dal compratore, il venditore può ritenersi sciolto dal contratto trattenendosi l’eventuale caparra, salvo rivalsa degli eventuali ulteriori danni.
Art. 36 - Pagamento.
Salvo diversi accordi scritti, il pagamento si effettua subito per i vitelli ed entro 8 giorni dalla data della fattura per i bovini grossi.
Art. 37 - Esclusione di garanzia dai vizi.
Il venditore non è tenuto a dare garanzia alcuna al compratore circa i
difetti o i vizi del bestiame contrattato, ma deve avvisare il compratore se 1’animale è affetto da vizi d’animo (cozzare, calciare, mordere).
Art. 38 - Responsabilità del venditore per il minor valore e l’incomme- stibilità delle carni per motivi sanitari.
Quando la macellazione avviene entro i tre giorni dalla consegna fran- co destino, il venditore è tenuto a rispondere del minor valore dell’ani- male nel caso in cui – per motivi sanitari e/o per motivi organolettici – le carni o i visceri, in tutto od in parte, siano riconosciute non rispondenti al valore commerciale attribuito all’animale in vita, oppure siano sog- gette a sequestro sanitario da parte dell’autorità competente.
Nel caso che, per motivi sanitari, sia ordinata la distruzione totale o par- ziale delle carni, degli organi o dei visceri la perdita e le relative spese sono a carico del venditore.
Art. 39 - Mediazione.
La provvigione spettante al mediatore nella vendita di bovini da macel- lo è dell’1 % da parte di ciascun contraente.
Lo stesso non ha diritto alla provvigione in caso di risoluzione del con- tratto.
Se però la risoluzione avviene per mutuo consenso delle parti e per cause estranee all’oggetto o alla forma del contratto stesso, il mediato- re ha ugualmente diritto alla provvigione.