CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CIG: 7591513AB3
ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha ad oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di
autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo delle figure professionale i cui livelli di inquadramento sono indicati nel punto II.1.4 del disciplinare ed al successivo art. 4, con inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) UNEBA, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso la RSA Casa Albergo per Anziani e gli altri servizi gestiti dalla Montichiari Multiservizi s.r.l. (d'ora innanzi denominata Società).
Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione e sostituzione del personale.
ART. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio si intende per il periodo di un anno. Ad insindacabile giudizio della Montichiari
Multiservizi s.r.l., il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per una durata ed un importo non superiori a quelli del contratto iniziale.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
L'importo complessivo per tutta la durata del contratto è stimato in circa € 517.000,00.
Detto importo ha carattere presuntivo in quanto il valore finale sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.
La Società, nel corso del periodo di fornitura, è libera di richiedere prestazioni per un importo complessivo inferiore al valore indicato o di non richiedere alcuna prestazione senza alcun limite percentuale e senza oneri per la Società nei confronti della ditta, mentre la ditta s'impegna a fornire prestazioni per un importo superiore fino al 20% di quello indicato.
Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione, da stipularsi di volta in volta con la Società.
ART 4 – GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente
capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) La Società procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia, di norma, mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile, normalmente nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi, o nel termine minore (fino ad un minimo di 24 ore solari) in casi che abbiano le caratteristiche di eccezionalità ed urgenza.
2) La Società dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
a) durata presunta della prestazione lavorativa;
b) orario indicativo di lavoro mensile.
3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle seguenti mansioni:
ausiliario socio assistenziale presso la RSA/ categoria giuridica C livello di inquadramento 4S (n. operatori presunto 10/12);
infermiere presso la RSA/ categoria giuridica C livello di inquadramento 3S (n. operatori presunto 5);
impiegato amministrativo/ categoria giuridica C livello di inquadramento 3 (n. operatori presunto 2);
portinaio/centralinista/ categoria giuridica C livello di inquadramento 6 (n. operatori presunto 1);
operatore turistico/ categoria giuridica C livello di inquadramento 3 (n. operatori presunto 1).
I profili professionali previsti andranno inquadrati secondo il CCNL UNEBA.
4) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL UNEBA e da eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
5) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
6) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Società.
7) La Società osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni.
8) Il personale richiesto dalla Società dovrà essere già istruito, formato e selezionato a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
9) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo. Il lavoratore ha il diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
10) L'Agenzia aggiudicataria s'impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale d'inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria s'impegna inoltre a fornire, dietro richiesta alla Società, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
11) L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione della Società; la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLA AGENZIA E DEL PERSONALE SOMMINISTRATO
Il personale somministrato dall’Agenzia dovrà osservare diligentemente tutte le norme e
disposizioni generali e particolari in vigore presso la Società.
Il personale ha l’obbligo di rispettare e correttamente applicare i piani di lavoro, i protocolli, le procedure nonché di partecipare alle periodiche riunioni ed incontri di équipe multidisciplinari. Il personale, del cui operato risponde ad ogni effetto l’Agenzia, deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, e deve mantenere un contegno irreprensibile e decoroso, adeguato all’ambiente di lavoro, rispettoso nei confronti degli utenti dei servizi e collaborativo con tutte le figure professionali impegnate nelle attività della Società.
Per agevolare lo stabilirsi delle opportune relazioni umane con gli utenti, deve essere impiegato un numero di persone costante ed omogeneo. Il personale impiegato opererà garantendo la continuità di presenza secondo i programmi di lavoro ed i turni predisposti, sulla base delle esigenze formalmente espresse dalla Società.
Il rapporto con gli utenti deve essere impostato sul pieno rispetto della loro dignità ed ispirato a criteri di solidarietà umana e cortesia nell’approccio, evitando ogni forma indebita e confidenziale, suscettibile di creare situazioni di dipendenza o disagio.
Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione attraverso un congruo periodo di affiancamento di durata di norma non inferiore a 2 turni lavorativi con costi a totale carico della Agenzia.
Il personale, se richiesto, dovrà indossare la divisa pulita ed in ordine e dovrà essere munito, a cura e spese dell’Agenzia, di tesserino di riconoscimento appuntato in maniera visibile. Competono alla Società la fornitura del vestiario, effetti personali diversi e calzature di servizio.
Per il personale in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana dovrà essere dimostrato, a carico dell’Agenzia, il possesso dei titoli riconosciuti ed equivalenti a quelli previsti per i cittadini italiani.
Tenuto conto che gli utenti, in particolare quelli anziani, hanno più bisogno, rispetto ad altre categorie di persone, di essere compresi e richiedono conseguentemente risposte comprensibili e pertinenti, gli operatori dovranno esprimersi correttamente e correntemente in lingua italiana.
La Agenzia affidataria dovrà prestare il servizio attraverso operatori adeguatamente preparati, garantendo piena esecuzione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi previsti dal presente capitolato.
Gli A.S.A. dovranno essere in possesso del titolo di qualificazione professionale secondo gli indirizzi della Regione Lombardia.
ART. 6 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
L’agenzia aggiudicataria assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il
profilo giuridico, economico e organizzativo, facendo salva la Società da qualsiasi responsabilità. L’agenzia deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio, stipulando polizza di responsabilità civile in favore degli utenti del servizio e di ogni altro terzo per un massimale di copertura non inferiore a € 1.000.000,00. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni della responsabilità dell’impresa, né nei confronti dei comuni, né nei confronti dei danneggiati.
La polizza andrà inviata in copia prima dell’attivazione del servizio stesso.
ART 7 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’agenzia aggiudicataria è tenuta a firmare il relativo contratto e pertanto a trasmettere all’Ente
appaltante entro 10 giorni dall’aggiudicazione:
1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale, qualora abbia presentato la dichiarazione sostitutiva in sede di gara);
2. Cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria, questa deve contenere le seguenti condizioni particolari:
a) rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale:
- al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune di Montichiari non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all’art. 1957 del C.C.;
b) impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta della Montichiari Multiservizi, senza alcuna riserva.
Qualora l’agenzia aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, si disporrà la revoca dell’aggiudicazione. La Società potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.L. 08.08.1994 n. 490, risulti che l’agenzia aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.
ART 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa mediante ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
In applicazione dell'art 5 comma 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 che ha definito gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'avviso e dell'esito della presente procedura di gara ammontanti ad € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) + iva sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
In applicazione, altresì, dell’art. 216, co. 11 del Decreto legislativo n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso e dell'esito della presente procedura di gara ammontanti ad € 1.100,00 (euro milleecento/00) + iva sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il moltiplicatore, indicato nell'offerta da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e
valutazioni di propria convenienza e si intenderà fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.
La Società si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre Iva sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore.
La Società corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
L'Agenzia aggiudicataria s'impegna a dare immediata comunicazione alla Società dell'eventuale assenza dei propri lavoratori e a sostituire i medesimi senza interrompere il servizio e senza spese aggiuntive.
In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
La Società provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.
ART - 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA’
La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, a insindacabile giudizio dalla Società mediante
lettera raccomandata nei seguenti casi:
- mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 4 in relazione alla “gestione dei servizi affidati” ed in particolare in merito al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi a favore dei lavoratori somministrati;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Società.
In caso di risoluzione la Società procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
ART. 11 ALTRE NORME
L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti norme alle quali
l'Amministrazione rinvia:
- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- disposizioni in materia di privacy;
- disposizioni del codice civile.
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al D. Lgs. n. 276 del 2003.