ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
CIG Z4A2A81FFA
Il presente Accordo di Sponsorizzazione (l’”Accordo”) viene sottoscritto digitalmente
tra
MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business Società Consortile per Azioni, C.F./P.I VA 08591680155, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxx 0X, building 26/A, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (in seguito denominata “MIP”)
e
RetiPiù Srl C.F./P.IVA 04152790962 e n. 1729350 di iscrizione del Registro delle Imprese di Monza e Brianza, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), e sede operativa in Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx (XX), in persona del legale rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, (in seguito denominata “RetiPiù").
(MIP e RetiPiù in seguito, congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
PREMESSO che
A. il MIP, svolge– inter alia – attività di formazione manageriale per laureati di tutte le discipline e professionisti orientati verso il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione;
B. RetiPiù è leader del mercato della distribuzione di energia in Brianza, e tra i primi 15 operatori nazionali nella distribuzione del gas naturale
C. le Parti intendono formalizzare l’accordo di sponsorizzazione da parte di RetiPiù al Master in Energy Management, organizzato da MIP Politecnico di Milano e da BIP – Business Integration Partners, che si terrà presso il MIP, come parte didattica, da Ottobre 2019 a Marzo 2020; a seguire, gli allievi saranno impegnati nello svolgimento dello stage curriculare presso realtà aziendali, che avrà la durata di 4-6 mesi (in seguito il “Progetto”);
D. vista l’importanza del Progetto, MIP e RetiPiù intendono collaborare al fine definire congiuntamente le attività da svolgere nell’ambito del Progetto;
E. le Parti si dichiarano disponibili ad individuare le possibili aree di una loro collaborazione e intendono definire nel presente Accordo le reciproche disponibilità, fermo rimanendo che il presente Accordo non crea alcun obbligo in capo alle Parti, se non quello di negoziare in buona fede le condizioni della loro possibile collaborazione.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto
Le Parti desiderano definire, nel rispetto delle proprie autonomie, ciascuna con proprie risorse, umane e organizzative,
in assoluta autonomia e indipendenza e senza alcun vincolo di subordinazione, le linee essenziali di un rapporto di collaborazione finalizzato a supportare, mediante elargizione di contributi alla formazione, una o più risorse ad alto potenziale cui finanziare la partecipazione al Master e a collaborare, secondo quanto descritto nell’art. 3, rispetto al Master in Energy Management.
Art. 3 – Attività delle Parti e Condizioni di Pagamento
Al fine di attuare gli obiettivi del presente Accordo, MIP e RetiPiù manifestano la reciproca disponibilità a cooperare conformemente ai termini e condizioni di seguito previsti.
MIP, garantendo quanto sopra esposto in termini di contenuti, concede, per l’attività oggetto del presente accordo, a RetiPiù, che accetta, l’affiancamento del marchio senza oneri monetari né transazioni economico-finanziarie di alcun tipo, esclusa la quota di sponsorizzazione di seguito riportata.
A fronte dell’erogazione di una quota € 20.000,00 (ventimila euro), RetiPiù ha diritto ai seguenti servizi:
- possibilità di scelta di una o più risorse ad alto potenziale da coinvolgere nell’attività di stage presso la propria struttura al termine del periodo d’aula, in numero proporzionale all’importo di erogazione versato. A questo riguardo, entro il 15 dicembre 2019, RetiPiù si impegna a specificare l’area di inserimento della/e risorsa/e da ospitare in stage e, eventualmente, le caratteristiche ricercate nel/nei candidato/i, laddove l’individuazione della/e risorsa/e non fosse stata effettuata in fase di definizione d’aula. Sulla base di queste indicazioni, la Faculty del Master proporrà una short list di candidati da colloquiare, tra cui RetiPiù dovrà scegliere;
- partecipazione al Comitato scientifico del Master;
- partecipare al Master sponsorizzato presentando la propria struttura, in qualità di testimonial;
- contribuire alla definizione del percorso formativo nelle aree di competenza;
- collaborare alla definizione e realizzazione di Business Case, Field Work e Project Work in collaborazione con i coordinatori del Master;
- il Nome e il Logo della Società Sponsor sarà inserito nel materiale promozionale di seguito riportato:
o brochure cartacea e digitale di presentazione del Master, che sarà inviata a potenziali soggetti interessati, oltre che essere a disposizione sul sito web dedicato al Master oltre che sul sito MIP;
o campagna Web del Master in oggetto sui siti di riferimento per la formazione e il recruiting;
o presentazioni del Master organizzate presso la nostra Sede e altre Sedi istituzionali.
L’importo di € 20.000,00 (ventimila euro) esente IVA verrà fatturato da MIP, in un’unica soluzione, alla partenza del corso.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a 30 (trenta) giorni a seguito di emissione della fattura sul conto corrente del MIP di seguito indicato:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Filiale di Xxxxxx Xx. 00, Xxx X. XXXXXXX X. 0 c/o POLITECNICO DI MILANO - ABI 05696
- CAB 00000 - X/X 10025X55, CIN L, IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 X00, BIC/SWIFT XXXXXX00, intestato al MIP
Politecnico di Milano Graduate School od Business SCpA.
Art. 4 – Diritti di proprietà intellettuale e materiale didattico
Le Parti si danno reciprocamente atto che le stesse rimarranno titolari esclusive, ognuna per quanto di propria pertinenza, di tutti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico relativi ai contenuti e ai materiali, anche promozionali, eventualmente diffusi e/o distribuiti in qualsivoglia modo conformemente a quanto previsto dal presente
Accordo.
Il marchio MIP Politecnico di Milano è di proprietà esclusiva del MIP e non potrà in nessun caso essere utilizzato per qualsiasi scopo da RetiPiù, salvo esplicito accordo scritto tra le Parti.
Il materiale didattico eventualmente realizzato da una delle Parti e consegnato all’altra Parte non potrà essere oggetto di diffusione a terzi, riproduzione non autorizzata e pubblicazione, anche per via telematica, e ne viene espressamente riconosciuta la piena proprietà della Parte che lo ha realizzato.
In relazione alle informazioni, anche confidenziali, che dovessero essere condivise da referenti di RetiPiù in aula, durante lo svolgimento dell’attività didattica e/o l’intervento di testimonianza rivolto agli allievi del Master, sarà cura e responsabilità di RetiPiù valutare se e quali informazioni trasferire e in quale modalità (in forma orale, attraverso documenti messi a disposizione in formato elettronico attraverso la Piattaforma oppure attraverso documenti lasciati agli allievi in formato cartaceo, etc.) e sarà responsabilità di RetiPiù manlevare e tenere indenne il MIP, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. e nei confronti di terzi, da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso improprio, ivi inclusa l’eventuale violazione di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, di tutte le informazioni e i documenti che RetiPiù deciderà di condividere e/o di cui gli allievi verranno a conoscenza ovvero in possesso a qualsiasi titolo, nonché dalla non veridicità di tali dichiarazioni, informazioni e/o documenti.
La violazione del presente Articolo 4 comporterà il diritto per il MIP di ottenere il risarcimento del danno.
Art. 5 - Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed alla scadenza s’intenderà automaticamente risolto salva la possibilità di eventuali rinnovi da concordarsi di volta in volta per iscritto e di comune accordo tra le Parti.
Art. 6 – Riservatezza
Il presente Accordo, nonché qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico di una delle Parti, di cui l’altra parte dovesse venire a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Accordo, costituiscono informazioni riservate e confidenziali e come tali dovranno essere trattate dalle Parti stesse e non potranno essere comunicate a terzi neanche parzialmente e per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza del presente Accordo, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza della parte da terzi, ovvero le informazioni la cui comunicazione sia stata ordinata dall’autorità giudiziaria.
Art. 7- Privacy
RetiPiù che, come previsto dal precedente art. 3, potenzialmente si troverà a selezionare e successivamente ad ospitare in stage alcuni studenti del master, si impegna a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e X.Xxx. n. 196/2003, loro modifiche ed integrazioni.), configurandosi come titolare autonomo del trattamento dei candidati allo stage e degli stagisti.
In relazione alla normativa sul trattamento dati, RetiPiù manleva esplicitamente il MIP da possibili conseguenze di tipo amministrativo, civile e penale, derivanti da un comportamento attivo od omissivo ad essa riconducibile.
Art. 8 - Diritto di recesso
Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo stipulato in data 11/11/2019 in qualunque momento con un preavviso di 3 mesi da comunicarsi all’altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatta in ogni caso salva la porzione di Corrispettivo maturata dal MIP sino alla data di recesso che il MIP riconosce sin d’ora satisfattiva di ogni sua pretesa, anche quale mancato guadagno ai sensi dell’Articolo 2227 cod.civ., rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del MIP nei confronti della controparte e, in particolare, qualsiasi obbligo di indennizzo e/o risarcimento in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso di cui al presente Articolo.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto a mezzo di comunicazione scritta ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ. qualora l’altra Parte violi una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico sulla base del presente Contratto e non ponga rimedio a tale violazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta della Parte non inadempiente contenente la contestazione di tale violazione e la richiesta del corretto adempimento.
Art. 10- Miscellanea
a) Il presente accordo annulla, sostituisce e costituisce novazione di ogni precedente accordo tra le Parti avente il medesimo oggetto e costituirà l’unica fonte regolatrice del rapporto di collaborazione fino alla scadenza del medesimo.
b) Ogni modifica o rinuncia alle previsioni del presente accordo dovrà essere fatta per iscritto, concordata e sottoscritta dalle parti.
c) L’eventuale inefficacia, nullità o annullabilità di una o più previsioni del presente accordo non comporterà necessariamente l’inefficacia, la nullità o l’annullabilità delle altre.
Art. 11 - Obblighi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
Le Parti si danno reciprocamente atto di avere adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello Organizzativo 231”), adeguandosi ai requisiti previsti dal D. Lgs n. 231/2001, che disciplina le responsabilità degli enti in conseguenza dei reati commessi con riferimento alla propria attività.
Pertanto, le Parti, uniformano la propria attività al rispetto di quanto contenuto nel proprio Modello Organizzativo 231, e nel relativo Codice Etico, quale dichiarazione di valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, clienti, partner etc.). Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i portatori di interesse, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con le stesse, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nei rispettivi Modelli Organizzativi 231, e nei relativi Codici Etici tenendo presente che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’altra Parte a chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità
A tale fine, ciascuna delle Parti chiede all’altra di leggere con attenzione i suddetti documenti, disponibili sul sito internet xxx.xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxx.xx .
Art. 12 – Foro competente
Per qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Letto approvato e sottoscritto digitalmente.
Per MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business
Nome: Xxxxxx Xxxxxxx Qualifica: Presidente Firma:
Per RetiPiù Srl
Nome: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Qualifica: Direttore Generale Firma:
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXXXXX Limite d'uso:Explicit Text: Questo certifi cato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data:12/11/2019 11:34:13
Firmato digitalmente da:XXXXXXXX XXXXX XXXXX Data:11/11/2019 18:16:39
Si prega di restituire copia del presente Accordo, sottoscritto per piena adesione e accettazione con espressa ulteriore sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle seguenti clausole: Artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11.
Per MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business
Nome: Xxxxxx Xxxxxxx Qualifica: Presidente Firma:
Per RetiPiù Srl
Nome: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Qualifica: Direttore Generale Firma:
Elenco Allegati
Firmato digitalmente da:XXXXXX XXXXXX Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificat o rispetta le raccomandazioni previste dall Determinazione Agid N. 121/2019 Data:12/11/2019 11:34:44
Firmato digitalmente da:XXXXXXXX XXXXX XXXXX Data:11/11/2019 18:17:26
Allegato A Brochure Master in Energy Management