INDICE
Regolamento concernente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
INDICE
Art. 1 – Datore di Lavoro (DL) 3
Art. 4 – Obblighi specifici dei Dirigenti 5
Art. 7 – Addetti Squadre Emergenza 8
Art. 8 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 8
Art. 9 – Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 9
Art. 10 – Servizio di Sorveglianza Sanitaria 10
Art. 11 – Responsabilità sugli spazi e sulle strumentazioni 10
Art. 12 – Responsabilità della messa e tenuta a norma degli edifici 11
Art. 14 – Disposizioni finali 11
Premessa
Il miglioramento delle condizioni di lavoro, la tutela della salute e sicurezza e la promozione della cultura della prevenzione rappresentano obiettivi fondamentali dell’Università di Verona.
L’Ateneo ritiene che, in tutti i propri ambienti di studio, ricerca e servizi, si debba promuovere una prevenzione dai rischi globale, organizzata, programmata, informata e partecipata, a tutela della salute e della sicurezza di tutti.
In questa prospettiva, il regolamento deve prevedere il coinvolgimento, in maniera diretta, di tutti i soggetti che compongono l’Università nel suo complesso: Datore di Lavoro, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento, di Centri di Ricerca, di Servizi e di Biblioteca, Dirigenti di Direzione, responsabili di tutti gli Elementi Organizzativi, lavoratori e studenti tutti. Cambiano, per ciascuno di questi ruoli, il livello di coinvolgimento, i compiti da svolgere e le responsabilità, ma deve essere comune la condivisione degli obiettivi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza, nella consapevolezza che ognuno contribuisce a raggiungerli.
Il presente regolamento, che sostituisce il precedente “Atto organizzativo in materia di gestione della sicurezza: regole e attori” emanato nel 2012, individua, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti d’Ateneo, all’interno della struttura organizzativa, i ruoli, le responsabilità ed i processi per la prevenzione dai rischi e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come definiti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e degli studenti.
Fonti Normative
Costituzione Italiana, artt. 32 e 41 “tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Codice Civile, art. 2087 “Tutela delle condizioni di lavoro”.
D.Lgs. 230/95 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."
L. 123/07 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ”Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle introdotte con il X.Xxx. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
D.M. 363/98, “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni”.
Statuto dell’Università di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 9.12.2011, n. 3330, prot. 55697, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 I n. 299.
Elementi organizzativi
Per Elementi Organizzativi (EO) si intendono i Dipartimenti, i Centri di Ricerca, le Direzioni, le Biblioteche, e i Centri di Servizio, nonché, eventuali altre unità organizzative istituite dall’Università.
Le figure della sicurezza
Il D.Lgs. 81/08 definisce le figure della sicurezza e la loro organizzazione gerarchica. Nel confronto tra il D.Lgs. 81/08 ed il D.M. 363/98 si evidenzia che il primo non fa riferimento ai Responsabili delle
Attività di Didattica e di Ricerca (RADRL), figure presenti unicamente nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, e definite nel D.M. 363/98.
Quindi, nelle more dell’emanazione di decreti applicativi di cui al comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, in particolare per le università, nell’organizzazione gerarchica dell’Università degli Studi di Verona, si identificano le seguenti figure:
A. Datore di Lavoro
B. Dirigenti
C. Preposti, compresi i RADRL
D. Lavoratori
E. Addetti delle squadre d’emergenza
F. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
G. Servizio di Prevenzione e Protezione
H. Servizio di Sorveglianza Sanitaria
Alle figure così identificate, e secondo i criteri specificati negli articoli successivi, sono attribuiti formalmente le responsabilità e gli obblighi relativi alla funzione loro assegnata.
Art. 1 – Datore di Lavoro (DL)
1. Il Rettore, Rappresentante legale dell’Università (art. 13 dello Statuto dell’Università degli Studi di Verona), svolge le funzioni di Datore di Lavoro (DL) ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., e dell’art. 2. 1° comma del D.M. 363/98. E’ il soggetto titolare dei rapporti di lavoro ed ha la responsabilità dell’organizzazione nel suo complesso, esercita i poteri decisionali e di spesa, nel rispetto delle deliberazioni di Senato Accademico e Consiglio d’Amministrazione, definisce gli obiettivi ed impartisce le direttive generali in materia di salute e sicurezza. Per la realizzazione degli obiettivi definiti, si avvale della collaborazione delle figure del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento, di Centri di Ricerca e di Servizi, dei Dirigenti Responsabili di Direzione e dei Direttori di Biblioteca.
2. Il Rettore ha poteri e responsabilità di indirizzo, di direttiva, e di coordinamento (art. 18 del D.Lgs 81/08).
3. Sono obblighi specifici a carico del DL:
a) la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
b) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
d) convocare la riunione periodica per l’esame di quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08;
e) assicurare la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro dei lavoratori e provvedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/08, affinché ciascun lavoratore riceva l’informazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
f) garantire l’applicazione di tutte le misure generali e specifiche di tutela per la protezione della salute e della sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo le declaratorie contenute nel su citato art. 18 del D.Lgs 81/08.
Al DL spetta, in particolare:
a. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c. nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni d’Ateneo in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
g. richiedere l'osservanza, da parte del medico competente, degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva, nonché delle cessazioni del rapporto di lavoro del personale soggetto a sorveglianza sanitaria;
h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
x. xxxxxxxsi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
k. permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08;
l. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
m. fornire al Servizio di Protezione e Prevenzione ed al medico competente informazioni in merito a:
I. la natura dei rischi;
II. l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
III. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
IV. i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni, e quelli relativi alle malattie professionali;
I. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
n. consultare i rappresentanti per la sicurezza nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08;
o. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Unità Produttiva, e al numero delle persone presenti.
Art. 2 – Deleghe
Il Rettore, con apposito provvedimento, può delegare, alle condizioni previste dall’art. 16 del D.Lgs 81/08, i compiti che risultano delegabili. Secondo l’art. 17, sono obblighi non delegabili del DL:
g) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
h) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
La delega di funzioni deve essere pubblicizzata in modo adeguato e tempestivo. Essa non esime il DL dall’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Art. 3 - Dirigenti
Nell’Ateneo di Verona sono Dirigenti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08:
• il Direttore Generale
• i Direttori di Dipartimento
• i Dirigenti Responsabili di Direzione
• i Direttori dei Centri di Ricerca e di Servizi
• i Direttori di Biblioteca
Essi rispondono della corretta gestione delle attività e dell’assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle disposizioni emanate, in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, dal DL o dal suo Delegato.
Art. 4 – Obblighi specifici dei Dirigenti
Si riportano i principali doveri dei Dirigenti:
• adottare le misure organizzative necessarie per evitare o almeno limitare l’insorgenza di rischi specifici;
• conformare la propria attività agli indirizzi in materia di salute e sicurezza adottati dal DL;
• garantire l’applicazione di tutte le misure generali e specifiche di tutela per la protezione della salute e della sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni;
• fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente le informazioni in merito alla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione delle apparecchiature, dei dispositivi medici e dei processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza, ove presenti;
• adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, ove presente, in base alle mansioni svolte;
• verificare l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, ove previsto in base alle mansioni svolte;
• assegnare ai lavoratori mansioni compatibili con l’idoneità certificata dal Medico Competente, con particolare riferimento alla tutela della gravidanza;
• adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di emergenza, affinché studenti e lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, vietando la ripresa delle attività finché persiste il pericolo;
• comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente i nominativi e le mansioni dei nuovi dipendenti e di altri soggetti che, a qualunque titolo, iniziano ad operare nelle strutture dirette;
• utilizzare gli spazi sotto propria diretta responsabilità in conformità alla loro destinazione d’uso, anche con riferimento alle capienze massime dei locali;
• mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, nonché, qualora le attrezzature richiedano conoscenze particolari in relazione a rischi specifici, assicurare che l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai soli lavoratori incaricati;
• evidenziare e segnalare, qualora non possano provvedervi direttamente, eventuali mancanze o necessità di adeguamento dell’ambiente di lavoro;
• assumere provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o danneggiare l’ambiente;
• provvedere alla fornitura, manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
• vigilare sull’operato dei Preposti operanti su spazi e processi di propria responsabilità, collaborando con gli stessi affinché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e protezione previste;
• indicare al Datore di Xxxxxx gli addetti all’emergenza, all’evacuazione, alla lotta antincendio e al primo soccorso, per la successiva formazione e nomina, dandone poi informazione al personale dell’EO;
• richiedere i nulla osta sulle attività alle Autorità competenti, ove previsto dalla normativa;
• segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti e i quasi- incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
• segnalare al DL le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare eventuali provvedimenti disciplinari;
• frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro come previsto dagli art. 18 e 37 del D.Lgs 81/08.
1. Ai Dirigenti possono essere trasferiti, con apposito provvedimento ed ai sensi del precedente art. 2, i compiti delegabili del datore di lavoro. Per lo svolgimento di tali attività, e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono di fondi propri.
2. Ai Dirigenti spetta la vigilanza sull’applicazione delle normative nell’ambito del proprio EO, anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, uno o più Preposti. Nel caso che non vengano designati, i compiti di Preposto spettano al Dirigente.
Art. 5 – Preposti
Secondo l’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08, il preposto “…..in ragione delle competenze professionali, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Nell’Ateneo di Verona sono Preposti che necessitano di incarico formalizzato da parte del Dirigente:
⮚ il personale Docente e Ricercatore in qualità di Responsabile dell’Attività di Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL, ai sensi del D.M. 363/98);
⮚ il personale Tecnico-Amministrativo, ove individuato univocamente quale referente per l’organizzazione e gestione di attività, lavoratori e spazi definiti;
⮚ i Referenti per la Sicurezza, figure (personale docente o tecnico-amministrativo) che, pur non essendo previste dall’attuale normativa di riferimento, hanno funzione di collegamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione nel trasmettere informazioni relative alla gestione organizzativa della sicurezza dell’EO d’appartenenza (organigrammi, processi, strumentazione, sostanze chimiche, agenti biologici, ecc…).
Costituiscono casi peculiari di Preposti, che non necessitano di un incarico formalizzato, in quanto le responsabilità connesse a tale figura sono proprie del ruolo istituzionale rivestito:
⮚ i Docenti dell’Ateneo, sia strutturati che non strutturati, limitatamente alle attività didattiche, con particolare riferimento alla gestione delle aule di docenza, dei laboratori didattici o scientifici, e all’attività di tutoraggio e di ricevimento degli studenti, per i periodi in cui sono loro demandate.
⮚ il personale incaricato dei servizi di Prima Accoglienza e Portineria, limitatamente alle attività, ai lavoratori ed agli studenti supportati, ed agli spazi comuni controllati, nell’ambito delle proprie responsabilità professionali, con particolare riferimento alla gestione di aule,
corridoi, servizi, ascensori, etc. per i periodi in cui sono loro demandati in base ai turni lavorativi loro assegnati.
Sono da considerarsi preposti di fatto tutti i lavoratori, strutturati o non, o assimilati ai lavoratori, limitatamente alla gestione di lavoratori e/o studenti o di spazi in assenza dei dirigenti o dei preposti.
Si riportano i principali doveri dei Preposti:
• sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti;
• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
• collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con le altre figure universitarie di riferimento alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
• elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente/Autorizzato o gli Uffici interessati, ove lo ritenga opportuno;
• provvedere a informazione, formazione e addestramento di studenti e lavoratori gestiti in ordine alle procedure di lavoro, al corretto impiego delle attrezzature e delle sostanze, alle misure di prevenzione e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti dalle mansioni svolte, e controllando il corretto utilizzo di eventuali sostanze pericolose, ove utilizzate;
• assicurare che le vie di circolazione e di evacuazione siano sempre agibili ed attuare le prescrizioni antincendio e di evacuazione relative al settore di propria competenza;
• frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08.
Art. 6 – Lavoratori
Ai sensi della normativa vigente, il Lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”.
Al lavoratore così definito è equiparato lo studente:
• beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
• partecipante ai corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi di utilizzo.
Si riportano i principali doveri dei Lavoratori:
• contribuire, insieme a DL, Dirigenti e Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per tutelare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione, ove previsti dalle mansioni;
• segnalare immediatamente al Dirigente o al Preposto di riferimento le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
• è fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza affinché possa adottare le opportune misure di prevenzione e protezione;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal vigente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.
Art. 7 – Addetti Squadre Emergenza
Gli Addetti delle Squadre di Emergenza sono i lavoratori designati per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione emergenze e primo soccorso, nelle sedi dei diversi EO dell’Ateneo, in modo da garantire un tempestivo intervento in caso di necessità.
L’individuazione degli Addetti delle Squadre di Emergenza è demandata ai Dirigenti, con atto unilaterale non soggetto ad accettazione da parte dell’incaricato. La loro designazione è demandata al Rettore.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Ogni EO dell’Ateneo riceve dal Servizio Prevenzione e Protezione, in base alla complessità della struttura, una o più cassette per il primo soccorso. Queste sono affidate agli addetti delle squadre d’emergenza, che devono tenerle sempre in efficienza reintegrando il materiale usato x xxxxxxx. Il nominativo degli incaricati deve essere comunicato al SPP dal Dirigente dell’EO.
Art. 8 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto o designato dai lavoratori fra tutto il personale di ruolo presso l’Università di Verona, purché non rivesta già le funzioni di datore di lavoro, di Responsabile o di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Il numero minimo dei rappresentanti, nell’Ateneo, è di sei unità e può essere aumentato nella misura individuata da accordi sindacali o dalla contrattazione collettiva.
Ai RLS sono attribuite le funzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e, in particolare:
• raccogliere ed elaborare le istanze avanzate da studenti e lavoratori su problemi concernenti la salute e la sicurezza, allertando i Dirigenti degli EO interessati, il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente/Autorizzato;
• promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica di studenti e lavoratori;
• formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
• formulare pareri in merito alla designazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, nonché alle attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
• valutare le informazioni e la documentazione riguardo le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
• partecipare ai programmi di formazione ed aggiornamento previsti dall’art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs 81/08;
• partecipare alla Riunione Periodica di cui all’art.35 del D.Lgs. 81/08.
Art. 9 – Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) opera in posizione di staff rispetto al DL e costituisce l’organo tecnico di consulenza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
In particolare, al SPP compete:
• individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
• predisporre e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi;
• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
• proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08;
• fornire ai lavoratori le informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attività lavorative e all’organizzazione della sicurezza in Ateneo.
Addetti e Responsabile del SPP devono essere in possesso di specifica formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
Il SPP dà supporto all’Esperto Qualificato che, nominato dal Rettore, assicura la Sorveglianza Fisica per le attività disciplinate dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i..
Al SPP sono demandate anche le mansioni operative della Sorveglianza Fisica in materia di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a:
• consulenza specialistica per installazione/disinstallazione di apparecchiature radiogene e di sorgenti radioattive, nonché il supporto all’espletamento dei connessi adempimenti autorizzativi;
• identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle aree sorvegliate e controllate a protezione delle persone che vi accedono per motivi professionali;
• consulenza specialistica nell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare negli ambienti che ospitano sorgenti di campi elettromagnetici a protezione delle persone che vi accedono per motivi professionali;
• consulenza specialistica nell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare negli ambienti che ospitano sorgenti ROA (Laser e Lampade).
Al SPP compete inoltre:
• gestione delle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
• monitoraggio ambientale di radioisotopi e relativa interpretazione dei dati.
Art. 10 – Servizio di Sorveglianza Sanitaria
II Servizio di Sorveglianza Sanitaria espleta funzioni di presidio ai sensi del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento a:
• consulenza specialistica per la valutazione di problematiche di particolare rilevanza epidemiologica attinenti alla salute dei lavoratori;
• consulenza specialistica nell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione;
• consulenze specialistiche di secondo livello richieste dal Medico Competente e dal Medico Autorizzato per singoli casi clinici;
• monitoraggio ambientale e/o biologico di inquinanti e relativa interpretazione dei dati.
Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria, il Rettore nomina uno o più
Medici Competenti, i cui principali compiti sono:
• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari, definiti in funzione dei rischi specifici, e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, ed effettuare gli accertamenti sanitari di competenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
• istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
• fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti;
• rilasciare copia della documentazione sanitaria ai lavoratori che ne facciano richiesta;
• curare la tenuta e l’aggiornamento periodico dei registri di esposizione a specifici fattori di rischio, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge;
• visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Al Medico Autorizzato, nominato dal DL, sono demandati i compiti previsti dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i., in materia di Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
Art. 11 – Responsabilità sugli spazi e sulle strumentazioni
1. La responsabilità concernente la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sugli spazi e sulle strumentazioni utilizzate attiene al Responsabile dell’EO che abbia l’utilizzo esclusivo degli stessi.
Non incide sull'attribuzione della responsabilità il fatto che la proprietà dello spazio dell’immobile sia soggetto diverso dall’Università di Verona.
Anche nel caso in cui lo spazio dedicato all’EO fosse in parte occupato da soggetti afferenti ad altra struttura organizzativa (ad es.: AOUI, spin off), ma che comunque collaborano con l’EO, nulla cambierebbe circa l’attribuzione della responsabilità in capo al Direttore dell’elemento organizzativo ospitante.
2. Nel caso in cui un immobile, spazio, attrezzatura sia utilizzato da due o più EO, il DL indica, sentiti gli interessati, a chi di loro debba essere attribuita la competenza per la gestione delle attività inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Nel caso di utilizzo di spazi, immobili, strumentazioni suddivisi tra un EO di Ateneo ed un Ente esterno all’Università, la responsabilità per la quota di spettanza è imputabile al rispettivo Dirigente.
Per quanto riguarda gli spazi condivisi, è necessario formalizzare preventivamente in sede di accordo, convenzione, ecc. le regole attinenti i comportamenti comuni obbligatori, e le responsabilità in capo ai soggetti, per la tutela della sicurezza e della salute degli studenti e dei lavoratori sul luogo di lavoro. In questo caso, i responsabili degli stessi debbono pervenire ad una gestione comune delle emergenze:
• piano d’emergenza condiviso;
• costituzione delle squadre d’emergenza, indifferentemente dall’EO d’appartenenza;
• individuazione di un coordinatore delle emergenze.
3. I nomi dei coordinatori devono essere comunicati al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione d’Ateneo.
Art. 12 – Responsabilità della messa e tenuta a norma degli edifici
Il presidio del patrimonio edilizio è di competenza della Direzione Tecnica, comunque denominata, a cui compete, nell’ambito delle risorse assegnate, di concerto con la Direzione Generale, la tenuta e messa a norma degli edifici e l’attuazione delle misure atte a conservarne e a migliorarne le condizioni.
Art. 13 – Convenzioni
Per quanto attiene a EO dell’Università, stabilmente ospitati presso strutture di Enti esterni, e/o che ne condividano gli spazi, si provvederà, con formali convenzioni, a disciplinare i reciproci rapporti, in specie individuando le figure di responsabilità e le modalità con le quali sono realizzati i compiti di tutela della salute e della sicurezza.
Qualora i Responsabili di EO universitari ospitati presso altri Enti ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, sono tenuti a richiedere formalmente l’intervento del responsabile dell’ente ospitante.
Art. 14 – Disposizioni finali
Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull’applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute di studenti e lavoratori dell’Università di Verona; le stesse debbono essere divulgate a tutti gli interessati.