TRA
Dipartimento per la trasformazione digitale
Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
TRA
il Dipartimento per la trasformazione digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma Largo Xxxxxx xx Xxxxxx, codice fiscale 80188230587, in persona del Capo Dipartimento pro tempore, Xxx. Xxxx Xxxxxx, (nel seguito per brevità anche “Dipartimento”),
E
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, codice fiscale n. 80014930327 in persona dell’avv. Xxxxxxxxx XXXXX, c.f. FRTFNC69E28L483E, nato a Udine il 26/05/1969, il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi, giusta Delibera giuntale n. 865 di data 12 giugno 2020 (nel seguito per brevità “Regione”)
di seguito congiuntamente indicati “le Parti”
VISTI
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (per brevità, di seguito CAD) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”;
- il comma 2 del predetto articolo 2 del CAD che stabilisce l’applicazione delle disposizioni del medesimo Codice “a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui
all'articolo 117 della Costituzione...b) ai gestori di servizi pubblici.. c) alle società a controllo pubblico,..”;
- l’articolo 5 del CAD che prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati
ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64 del medesimo CAD, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;
- l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, ai sensi del quale “Per favorire la diffusione di servizi in
rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di
cittadini e imprese (SPID)”;
- il comma 3-bis della summenzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta d'identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire
l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete”;
- l’articolo 64-bis del CAD che al comma 1 prevede che “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso
telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
- il comma 1-quater della summenzionata disposizione, inserito dall'articolo 24, comma 1,
lettera f), n. 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021”;
- l'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che al comma 2, da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che “L'obbligo
per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da
fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale;
- l’articolo 14-bis del CAD concernente compiti e funzioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;
- il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 1, che all’articolo 8, comma 1, dispone che “Ai fini dell'attuazione degli
obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 179”;
- il comma 1-ter dell’articolo 8 del summenzionato decreto-legge n. 135/2018, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i
compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza”;
- il comma 2 dell’articolo 8 del citato decreto-legge, secondo cui “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...”;
- il comma 3, della sopra citata disposizione normativa, così come modificato dall’articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ai sensi del quale “Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al. n. 1580, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell’esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
- il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale sono state delegate al richiamato Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2019, di conferimento all’Xxx. Xxxx Xxxxxx dell’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, Reg.ne-Succ. n. 962, che individua nell’ambito degli obiettivi strategici che la Società di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135/2018 dovrà conseguire, tra gli altri, quelli atti ad assicurare lo sviluppo e l’efficiente funzionamento della piattaforma tecnologica pagoPA e a favorire l’adesione alla medesima piattaforma da parte delle pubbliche amministrazioni e dei prestatori di servizi di pagamento, nonché a promuovere la conoscenze e l’utilizzo presso i cittadini;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società di cui al comma 2 dell’articolo 8 del sopra citato decreto-legge, denominata “PagoPA S.p.A.”;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato la Legge Regionale 14 luglio 2011
n. 9 con la quale si prefigge di promuovere lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire:
○ lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
○ il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività;
○ lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale.
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l’articolo 239, comma 1, ai sensi del quale “Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità'
digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i servizi e le attività' di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse”;
- il comma 2 dell’articolo 239 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica”;
- i decreti del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione 5 ottobre 2020 e 26 novembre 2020, con i quali, in attuazione del più volte citato articolo 239, è stato disposto il riparto delle risorse del Fondo di cui al medesimo articolo 239 per l’anno 2020, prevedendo l’impiego di una quota prevalente del predetto Fondo “...per il finanziamento di
interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione di servizi in rete nonché l’accesso ai servizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
CONSIDERATO CHE
- il citato decreto legge n. 76/2020 ha l’obiettivo di incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale, prevedendo all’articolo 24 una pluralità di disposizioni che introducono una precisa scadenza per le Pubbliche Amministrazioni, fissata al 28 febbraio 2021;
- in particolare:
○ dal 28 febbraio 2021 viene disposto l’utilizzo esclusivo delle identità digitali, della carta d'identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi quali strumenti di identificazione dei cittadini che accedano ai servizi on-line;
○ viene introdotto l’obbligo di rendere fruibili, entro il 28 febbraio 2021, i servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (app IO);
○ è fissata al 28 febbraio 2021 la data da cui decorre l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;
○ dal 28 febbraio 2021 è efficace il divieto per le amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali - diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi - per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete;
- i citati decreti di riparto prevedono che una quota delle risorse del Fondo di cui al citato art. 239, pari complessivamente ad € 43.600.000,00 sia utilizzata “...per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione di
servizi in rete nonché l’accesso ai servizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
- entrambi i citati decreti di riparto statuiscono che gli interventi saranno realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di Convenzioni o Accordi con Amministrazioni Pubbliche, con Enti pubblici o con società a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti da parte del Dipartimento medesimo;
- che il DTD, insieme alle due vigilate, PagoPA e AgID, riveste un ruolo fondamentale nel processo di realizzazione del Sistema Operativo del Paese, ossia di una serie di componenti fondamentali sui quali costruire servizi più semplici ed efficaci per i cittadini, la Pubblica Amministrazione e le imprese;
- in particolare:
➔ il DTD è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea;
➔ AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e tra l’altro, esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica, anche curando la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);
➔ PagoPA è preposta alla capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l’app per i servizi pubblici e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND);
- la Regione, sempre con la summenzionata Legge Regionale n.9/2011, ha istituito il Sistema Informativo Integrato Regionale (d’ora innanzi SIIR) costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti ad esso afferenti e che comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi;
- i servizi previsti dal SIIR costituiscono servizi di interesse generale e, in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale, e sono inerenti la gestione e lo sviluppo del SIIR perseguendo obiettivi di:
- aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;
- razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
- sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;
- sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;
- promozione della trasparenza secondo la metodologia degli open data.
RITENUTO DI INTERESSE COMUNE
- fornire adeguato supporto ai Comuni, che rappresentano il livello amministrativo con maggiore prossimità ai cittadini e che per esiguità di risorse umane ed economiche a disposizione e per difficoltà di reperimento di competenze trasversali e specialistiche, necessitano di maggiore supporto;
- contribuire a promuovere e accelerare il processo di adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni normative introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, al fine di portare al completamento il processo di migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma PagoPA e mettere a disposizione dell’utenza l’App IO, oltre a rendere accessibili i propri servizi online attraverso il sistema SPID;
ATTESO CHE
- le Parti, nel perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, possono ricorrere alla stipula di Accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il presente Accordo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra Amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata, nonché a perseguire con maggiore tempestività le comuni finalità sopra evidenziate;
Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Premesse ed allegati)
1. Le premesse e gli allegati al presente Accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne disciplinano l’interpretazione e l’attuazione, per quanto non specificamente indicato nell’articolato che segue.
Art. 2
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Accordo ha ad oggetto l’attività di promozione e accelerazione del processo di adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni normative introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, al fine di portare al completamento il processo di migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma PagoPA e mettere a disposizione dell’utenza l’App IO che consenta ai cittadini una interazione diretta con le Pubbliche Amministrazioni, omogeneizzando le modalità di comunicazione, informazione e fruizione dei servizi digitali, oltre a rendere accessibili i propri servizi online attraverso il sistema SPID.
2. Lo scopo è promuovere e sollecitare interventi mirati di digitalizzazione dei processi e di ammodernamento tecnologico dei Comuni al fine di:
● diffondere servizi pubblici digitali sempre più a misura di cittadino;
● incentivare il mercato dei pagamenti digitali verso le Pubbliche Amministrazioni, facilitando la relazione telematica tra le Pubbliche Amministrazioni locali e gli utenti ;
● favorire la trasformazione digitale dei Comuni utilizzando le risorse da attività analogiche a digitali, con un maggior valore aggiunto in termini di qualificazione delle risorse e dei servizi erogati;
● valorizzare le infrastrutture Tecnologiche Regionali e le best practice nazionali garantendo la qualità e la standardizzazione dei servizi offerti al pubblico da parte degli Enti Territoriali;
● standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso il settore pubblico e i servizi di pubblica utilità, uniformando le user experience e contribuendo alla riduzione del digital divide per le diverse fasce della popolazione di diversa estrazione socio/culturale;
● uniformare e semplificare le modalità di accesso ai servizi online attraverso lo SPID, evitando al cittadino di dover gestire molteplici credenziali di accesso;
● incentivare i Comuni ad ottemperare a quanto prescritto dal regolamento eIDAS in tema di accesso ai propri servizi online da parte dei cittadini dell’Unione europea, evitando inoltre di esporsi ad eventuali e procedure di infrazione.
Art. 3
(Attività)
1. In relazione all’oggetto nonché alle finalità di cui al precedente art. 2, le Parti si impegnano a svolgere le attività come di seguito indicate:
● il Dipartimento si impegna a:
a. svolgere funzioni di coordinamento;
b. mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al successivo art. 5.
● la Regione si impegna a:
a. garantire il coordinamento multilivello al fine di dare attuazione all’Agenda digitale, attraverso il coinvolgimento dei livelli di governo sub-regionale, quali i Comuni e le Unioni di Comuni;
b. realizzare le attività dettagliate all’interno del progetto di cui all’Allegato A.
2. Qualora si verificassero esigenze sopravvenute, l’aggiornamento e/o la revisione delle attività descritte al precedente comma è convenuto tra le Parti e definito con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo.
Art. 4
(Referenti)
1. I Referenti per il presente Accordo sono:
● per il Dipartimento: xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, esperto del medesimo Dipartimento;
● per la Regione: xxxx. Xxxx Xxxxxxx, il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Direttore del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government, ai sensi del combinato disposto della deliberazione di Giunta regionale 10 agosto 2018, n.
1529 e della Deliberazione di Giunta n. 1207 del 12 Luglio 2019.
Art. 5
(Oneri economici e modalità di erogazione)
1. Il valore complessivo del progetto regionale, di cui all’Allegato A, ammonta complessivamente ad € 1.566.540,00, di cui € 1.084.400,00 a carico del Dipartimento ed € 482.140,00 a carico della Regione.
2. Al fine di garantire la realizzazione delle attività dettagliate all’interno dell’allegato tecnico/progettuale (Allegato A), il Dipartimento si impegna ad erogare alla Regione l’importo massimo di cui al comma 1 a carico del medesimo, pari ad € 1.084.400,00 (euro unmilioneottantaquattromilaquattrocento/00), calcolato sulla base del numero di Comuni e loro dimensionamento demografico, riportati nell’apposito elenco contenuto nell’Allegato A. Il Dipartimento procederà all’erogazione del predetto importo mediante versamento sul conto corrente infruttifero c/o Banca d’Italia –Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Trieste n. 231, numero di conto 305981 intestato a “REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA”, secondo le seguenti modalità:
- una quota pari al 10% dell’importo complessivo a titolo di acconto, a seguito della conclusione dell’iter di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo del decreto di approvazione dell’Accordo;
- una prima tranche pari al massimo al 10% dell’importo complessivo e comunque rapportata all’importo dovuto per i Comuni per i quali siano state positivamente verificate, dalla società PagoPA e da Agid per i rispettivi ambiti di competenza, le attività previste alla lett.a del par. “Fase di valutazione e istruttoria” di cui all'Allegato A, previa comunicazione, da trasmettere entro il 30 aprile 2021, dello stato di avanzamento delle attività oggetto dell’Accordo, da attestare mediante presentazione di una relazione contenente l’elencazione dei Comuni che hanno realizzato le predette attività. Limitatamente agli obiettivi relativi agli incassi ottenuti dai singoli Comuni per il tramite di soggetti esterni (Riscossori, Unione di Comuni, Municipalizzate etc.), la verifica avviene sulla base di specifica dichiarazione da parte della Regione circa i risultati conseguiti dai singoli Comuni;
- il saldo, pari a massimo il restante 80% dell’importo complessivo e comunque rapportato al numero dei Comuni, nonché all’importo del relativo contributo, per i quali siano state positivamente verificate, dalla società PagoPA e da Agid per i rispettivi ambiti di competenza, le attività previste alla lett.b del par. “Fase di valutazione e istruttoria” di cui all’Allegato A, previa comunicazione, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, dello stato di avanzamento delle attività oggetto dell’Accordo, da attestare mediante presentazione di una relazione contenente l’elencazione dei Comuni che hanno realizzato le predette attività. Limitatamente agli obiettivi relativi agli incassi ottenuti dai singoli Comuni per il tramite di soggetti esterni (Riscossori, Unione di Comuni, Municipalizzate etc.), la verifica avviene sulla base di specifica dichiarazione da parte della Regione circa i risultati conseguiti dai singoli Comuni. La relazione dovrà contenere l’indicazione delle spese effettivamente sostenute ed essere corredata della seguente documentazione:
a. rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute e quietanzate articolato in coerenza con il quadro finanziario contenuto nell’allegato progettuale;
b. elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data) quali fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, per il costo
complessivo del progetto.
3. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci di costo concernenti le linee di attività previste nell’allegato progettuale, dovranno essere motivate, preventivamente comunicate all’Amministrazione e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% della voce di costo con l’importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata la modifica.
4. La Regione prende atto e accetta che ove, all’esito della rendicontazione di cui al precedente comma 2 ovvero all’esito della verifica sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei Comuni compresi nel progetto regionale, l’importo dovuto dovesse risultare inferiore al valore di € 1.084.400,00 (euro unmilioneottantaquattromilaquattrocento/00) a carico del Dipartimento, il trasferimento del Dipartimento sarà conseguentemente decurtato in misura corrispondente. In tale ipotesi, la Regione dovrà, pertanto, restituire l’eventuale importo eccedente già ricevuto, mediante accreditamento sul conto entrate n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
5. Il Dipartimento si avvale di PagoPA S.p.A. e AgID per le attività tecniche necessarie a verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dei Comuni inclusi nel progetto regionale.
Art. 6
(Affidamenti a fornitori esterni)
1. Per la realizzazione delle attività previste nell’art. 3, la Regione può avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di soggetti terzi, individuati garantendo nelle relative procedure di affidamento l’osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e procedure di evidenza pubblica, nonché delle proprie società in house.
Art. 7
(Durata e efficacia)
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e ha una durata fino al 31 dicembre 2021.
2. L’Accordo, mentre è immediatamente vincolante per la Regione dalla data di sottoscrizione, diverrà efficace nei confronti del Dipartimento dalla data di registrazione presso i competenti Organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Eventuali proroghe relative alla durata del presente accordo potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, solo sulla base di apposita richiesta, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell’Accordo.
Art. 8
(Recesso)
1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo per sopravvenute cause, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno un mese.
2. In caso di recesso, il Dipartimento si impegna a corrispondere alla Regione soltanto l’importo dovuto per le spese sostenute fino a quel momento sulla base di apposita rendicontazione, rapportato all’avvenuta adesione da parte dei Comuni secondo le modalità stabilite al precedente articolo 5.
Art. 9
(Responsabilità)
1. Ciascuna Parte è sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante dai rapporti di lavoro, che dovessero essere instaurati dalle altre Parti nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. Il personale di ciascuna Parte è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto della vigente normativa in materie di sicurezza dei lavoratori.
Art. 10
(Pretese di terzi in generale)
1. Le Parti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le altre Parti abbiano usato, ovvero utilizzato per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell’ambito del presente Accordo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d’autore o di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.
3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 11
(Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di una delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati delle attività condotte ed oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. Le Parti si impegnano al pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nell’esecuzione del presente Accordo, ed in particolar modo delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o anche RGPD) e del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, nonché di ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati personali.
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all’interno della presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti in materia.
Art. 13
(Foro competente)
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere per il presente Accordo. In caso contrario, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Allegati:
A - progetto
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dalle “Parti”.
Per
il Dipartimento per la trasformazione Digitale Il Capo Dipartimento
Per
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio, Demanio,
Servizi generali e Sistemi informativi
Xxx. Xxxx XXXXXX
FIRMATO DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXX
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avv. Xxxxxxxxx XXXXX
FIRMATO DIGITALMENTE