Contract
XXXXXXX XXXXX XXX XXXX 0 | |||
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO UOC SICUREZZA QUALITA’ E RISK MANAGAMENT DIRETTORE: DR. XXXXXXXXX XXXXXXXX | |||
Rev. 0 del 11.04.2018 | Pag. 1/25 | ||
MODELLO B – DUVRI PRELIMINARE | MOD. B 0 SPRM PRO 03 | ||
ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA |
Modello B - DUVRI PRELIMINARE ALLEGATO AL CAPITOLATO DI GARA
⮚ O g g e t t o d e l l ’ a p p a l t o :
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-RIABILITATIVI PRESSO LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI CENTRI DIURNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELLA ASL ROMA 1
Roma, 05/11/2021
INDICE
1. INTRODUZIONE 3
2. SCOPO 3
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 4
4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 4
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 5
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA 6
7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 7
7.1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 8
8. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO 11
8.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE 11
8.2 ANAGRAFICA APPALTATORE 11
8.3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 12
9. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE 13
9.1. ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMMITTENTE: SANITARIA 13
10. ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZA NELLE AREE OGGETTO DELL’APPALTO 16
11. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA 29
12. MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 s.m.i. 30
1. INTRODUZIONE
Il presente documento contiene le informazioni sui rischi generici nella sede oggetto dell’appalto, da fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
• cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività oggetto dell'appalto;
• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività svolte dalle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà a fornire in allegato al contratto il presente documento, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di affidamento dell’incarico.
La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, da coordinarsi con il DUVRI definitivo predisposto dall’Amministrazione previo sopralluogo presso la sede interessata.
2. SCOPO
Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici.
Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, dove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza
Pertanto questo documento contiene le informazioni da fornire alle imprese appaltatrici in merito a:
a) rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;
b) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività istituzionale aziendale;
c) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.
In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture dell'ASL Roma 1. (degenti, utenti, visitatori).
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2.007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" art. 26:
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (ultimo aggiornamento: avviso di rettifica in G.U. n. 164 del 15 luglio 2016) e s.m.i.”
4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI
RSPPR: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. SPPR: Servizio di Prevenzione e Protezione.
SSL: Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
RUP: Responsabile Unico del Procedimento.
CSA: Capitolato Speciale d'Appalto.
DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende H dirigente al qua le spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme. ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
RSPPR: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPPR.
SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
DATORE DILAVORO COMMITTENTE: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 2.6 del D.lgs. 81/08.
CONTRATTO DI APPALTO: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 1·ischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D.lgs. 163/06 s.m.i.).
CONTRATTO D'OPERA: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238 1 c.c.).
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
RISCHI DA INTERFERENZA: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. l rischi da interferenza sono quindi:
• quelli esistenti nell'area di lavoro comune ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
• quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
• quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
• quelli derivanti dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08.
RISCHI GENERALI: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda Sanitaria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.
RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti; può coincidere con il Responsabile dell'Unità Proponente/Destinataria dell'Appalto.
RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE L'APPALTO: soggetto che coordina le
attività relative alle procedure di affidamento nelle varie fasi di esecuzione del contratto, può coincidere con il RUP.
RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA DESTINATARIA DELL'OPERA O DEL SERVIZIO: soggetto
responsabile della struttura che materialmente andrà ad usufruire dell'opera o del servizio oggetto del contratto.
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
• Regolamento per la Gestione della Sicurezza per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (deliberazione del Direttore Generale n.1037 del 16/11/2017 2017 ed aggiornamento Delibera 0333 del 08/04/2019);
• Verbale di Cooperazione e Coordinamento;
• Modulo di Segnalazione di Non Conformità
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA
La struttura organizzativa della sicurezza dell'Azienda Sanitaria ASL ROMA 1, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 1 | |
DATORE DI LAVORO | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx – Direttore Generale ASL ROMA 1 |
DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI ART.16 D.LGS 81/08 | All’interno della ASL ROMA 1 sono individuati quali Dirigenti delegati i Direttori/Responsabili delle seguenti strutture: UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Area del Farmaco: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx UOC Progettazione e Direzione Lavori: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Impianti: Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx UOC Ingegneria Clinica: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx UOC Logistica: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx |
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE | Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
ADDETTI SPP | Arch. Xxxxxxxx Xxxxx, Arch. Xxxxxxx Xxxxx, Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
COORDINATORE MEDICI COMPETENTI | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx |
MEDICI COMPETENTI | Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx Xxxx, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx |
MEDICI AUTORIZZATI | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx |
XXXXXXX QUALIFICATO FISICA SANITARIA | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx.ssa Xxxx Xxxxxxxx, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx |
7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alfe interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda Sanitaria in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.
Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:
Fase 1 | COMUNICAZIONE DI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE IN CUI LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADDOTATE |
In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all’appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati: • Le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del Committente • Le misure di prevenzione adottate • Le misure stabilite per la gestione delle emergenze • Le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori | |
Fase 2 | VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI LORO AFFIDATI. |
La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali (in via esemplificativa e non esaustiva): • Iscrizione alla Camera di Commercio • Certificazione sulla regolarità contributiva • Dichiarazione (punto 11) relativa agli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. • Documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. 163/06 s.m.i. |
COOPERAZIONE CON GLI APPALTATORI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO, INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI RECIPROCHE. | |
Fase 3 | Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l’appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. |
L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile locale nominato dall'Appaltatore e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze. | |
Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'Appaltatore (comprese le eventuali attività subappaltate) fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle attività presso il sito del committente specifico per l'oggetto dell'appalto. |
Fase 4 | INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INTERFERENZA PRELIMINARE E SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI |
Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, l'Azienda Sanitaria integra il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redige il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto: • luoghi ed attività svolte dal committente • attività svolte dall'appaltatore e degli eventuali appaltatori • rischi derivanti da Ile interferenze tra le attività • misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore. Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, l'appaltatore non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente e conseguente attestazione da parte di ogni Subappaltatore dell'avvenuta verifica dei rischi interferenziali e dell'accettazione delle misure definite nel DUVRI, salvo quanto regolamentato dal Capitolato Speciale d'Appalto. |
Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.
7.1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e smi esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:
• le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, così come previsto dal C.S.A.;
• i rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio.
L' identificazione delle fonti di rischio da interferenze è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e sono state svolte secondo criteri predefiniti derivati dalle "LINEE GUIDA per la valutazione ed il controllo dei rischi, pubblicate dall'ISPESL e definite ed approvate nel1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali". La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore, tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori. Si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima dell'entità delle esposizioni. La stima del rischio è stata effettuata valutando due parametri fondamentali:
• gravità del danno che potrebbe derivare a una o più persone;
• probabilità che il danno si manifesti.
La probabilità, quando possibile, è stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati ad aspetti che contribuiscono a causare una situa zione potenzialmente pericolosa:
• probabilità che si manifesti l'evento pericoloso;
• probabilità che vi siano persone esposte all'evento pericoloso;
• probabilità che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti dall'evento pericoloso.
Nelle successive tabelle 1 e 2 sono descritte le scale della Probabilità P e del Danno D ed i criteri per l'attribuzione dei valori.
Tabella 1 - Scala delle Probabilità P
4 | ALTAMENTE PROBABILE | ⮚ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. ⮚ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Agenzia o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare re banche dati delle fonti di danno, Infortuni e malattie professionali dell'Agenzia, dell’ISPESL, etc.). ⮚ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Agenzia |
3 | PROBABILE | ⮚ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non In modo automatico o diretto. ⮚ E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ⮚ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Agenzia. |
2 | POCO PROBABILE | ⮚ La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi. ⮚ Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. ⮚ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. |
1 | IMPROBABILE | ⮚ La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. ⮚ Non sono noti episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. |
Tabella 2 – Scala dell’entità del Danno “D”
VALORE | LIVELLO | DEFINIZIONI/CRITERI |
4 | GRAVISSIMO | ⮚ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letalì o di invalidità totale. ⮚ Esposizione cronica con effe letali e/o totalmente invalidanti. |
3 | GRAVE | ⮚ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ⮚ Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti. |
2 | MEDIO | ⮚ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile ⮚ Esposizione con effetti reversibili |
1 | LIEVE | ⮚ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile ⮚ Esposizione con effetti rapidamente reversibili |
Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula:
P (PROBABILITA’) x D (DANNO O MAGNITUDO) = R
(RISCHIO)
Ed è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo indicato nell’esempio sotto
riportato, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.
PROBABILITA’ | 4 | 8 | 12 | 16 |
3 | 6 | 9 | 12 | |
2 | 4 | 6 | 8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
DANNO |
1
l rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente Individuabili. La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.
Tabella 3 – Scala dell’entità dell’Indice di Rischio “IR”
VALORE | DEFINIZIONE RISCHIO |
IR>8 | ALTO – il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione |
4 <IR> 8 | MEDIO – il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerle e/o ridurne l’entità |
2 <IR> 3 | BASSO – il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento |
IR = 1 | TRASCURABILE – il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro |
Si riporta nelle pagine seguenti l’analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto. (da compilare a cura del RUP, in collaborazione con SPP)
8. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO
8.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE
RAGIONE SOCIALE | AZIENDA SANITARIA ASL ROMA 1 |
INDIRIZZO SEDE LEGALE | Borgo S. Spirito, 3 – 00000 Xxxx |
RECAPITO TELEFONICO | 06-68351 |
LEGALE RAPPRESENTANTE / DATORE DI LAVORO | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx – Direttore Generale ASL ROMA 1 |
RESPONSABILE S.P.P. | Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
RUP / D.L. COMMITTENTE | Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx |
U.O.C. PROPONENTE IL CONTRATTO | UOC Acquisizione Beni e Servizi |
U.O.C. DESTINATARIA DEL CONTRATTO | ASL ROMA 1 |
RECAPITO POSTA ELETTRONICA |
8.2 ANAGRAFICA APPALTATORE
DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATORE E DA RIPETERE PER OGNI SUBAPPALTATORE
RAGIONE SOCIALE | |
INDIRIZZO | |
RESPONSABILE COMMESSA/ REFERENTE C/O I LUOGHI DELLA COMMITTENZA | |
RECAPITO TELEFONICO | |
RECAPITO POSTA ELETTRONICA | |
DATORE DI LAVORO | |
RESPONSABILE S.P.P. | |
RECAPITO TELEFONICO | |
RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE) | SPECIFICARE PRESSO LA STRUTTURA DELLA STAZIONE APPALTATRICE |
ADDETTI GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE) | SPECIFICARE PRESSO LA STRUTTURA DELLA STAZIONE APPALTATRICE |
8.3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
OGGETTO DELL'APPALTO | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO- RIABILITATIVI PRESSO LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI CENTRI DIURNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELLA ASL ROMA 1 |
DURATA DELL’APPALTO | 36 mesi |
AREA D'INTERVENTO | Vedere Bando di Gara |
INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI | Nell’ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 20 comma 3 del D.lgs 81/08 s.m.i) |
INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO | Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del datore di lavoro del Committente, dell’apposito verbale di, cooperazione e coordinamento. Il RUP si occuperà di coordinare le attività del presente appalto. |
INTERRUZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI/SERVIZIO | Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato della ditta appaltatrice, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. In tale evenienza, si provvederà all’aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all’implementazione del presente documento. |
9. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE
9.1. ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMMITTENTE: SANITARIA
La popolazione della ASL ROMA 1 è di circa 1.046.862 pari a 36,4% della popolazione complessiva residente nel Comune di Roma (dati 2014).
I Presidi ospedalieri direttamente gestiti dall’azienda sono l’Ospedale X. Xxxxxxx Xxxx, L’Ospedale S. Spirito, l’Ospedale Monospecialistico Oftalmico - Centro di riferimento Regionale. Attività in regime di ricovero diurno sono inoltre presenti presso il Nuovo Regina Margherita, il centro per la salute della Xxxxx X. Xxxx e il Presidio X. Xxxxxx di via Cassia.
Con un totale di 819 posti letto, di cui 707 posti letto ordinari e 112 di Day Hospital. I Presidi aziendale sono 153 distribuiti sul territorio dei Municipi 1, 2, 3, 13, 14, 15.
L'Azienda, al fine di perseguire il percorso diagnostico- terapeutico e riabilitativo e di esercitare, in forma unitaria e coordinata, le attività assistenziali proprie, adotta un modello organizzativo, che attraverso la gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali, garantisca il miglioramento qualitativo e quantitativo delle attività.
La normale attività esercitata all'interno della struttura prevede inoltre:
• attività gestione amministrativa, di controllo, sanitaria, ed indirizzo programmatico delle attività sanitarie, del personale e dei pazienti utenti;
• attività tecnica di produzione e manutenzione di beni e servizi di supporto e sostegno delle parti impiantistiche del calore, del trattamento dell'aria e delle strutture;
• attività di gestione, produzione e distribuzione interna di beni e servizi di ristorazione;
• attività di ricerca e sperimentazione;
• attività di sorveglianza sanitaria, e fisica della radioprotezione degli ambienti, del personale, e della popolazione a rischio radiologico per mezzo degli esperti e medici qualificati secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
• attività di verifica, controllo e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
• attività dì acquisizione di beni e servizi e materiali di consumo interno;
• attività dì stoccaggio temporaneo e dì distribuzione interna;
• attività di controllo dello smaltimento e tre sporto di rifiuti urbani ed assimilabili, rifiuti sanitari pericolosi;
• rischio infettivo. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti e rifiuti pericolosi;
• attività di fornitura servizi e supporto all'utenza ed ai dipendenti (bar, banca, mensa, ecc.);
• attività sanitarie, tecniche ed amministrative, in regime di convenzione, per conto di enti, aziende e, soggetti terzi.