REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
TITOLO II - Capo IV
REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
VISTO
l’art. 96, c. 4, del TU 297/94 “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche”;
l’art. 32 del D.I. 44/2001 – “Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”; l’art. 33 del D.I. 44/2001 – “Interventi del Consiglio di istituto nell’attività negoziale”;
l’art. 35 del D.I. 44/2001 – “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”; l’art. 50 del D.I. 44/2001 – “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”.
PREMESSO
che ai sensi dell’art. 32 del D.I. 44/2001, l’attività negoziale è svolta dal Dirigente Scolastico quale legale rappresentante dell’istituto; che ai sensi dell’art. 50 del D.I. 44/01 “La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può essere concessa a terzi, con l’osservanza dell’articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi”; ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.I. 44/2001, spettano al Consiglio di Istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali, fra cui, al comma c), l’utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi
LA DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI LOCALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO È REGOLAMENTATA COME SEGUE:
ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI
Con riferimento alla normativa richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:
1. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (D.Lgs n. 297/94 art. 96);
2. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di Istituto;
3. l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (D.I.44/2001 art. 50);
4. l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi, per quanto riguarda il comma 1, può avvenire solo fuori dell’orario del servizio scolastico (D.Lgs n. 297/94 art. 96);5. il provvedimento concessorio, disposto dal Dirigente Scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di utilizzo, secondo quanto disposto all’articolo 10 del presente Regolamento, per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio;
6. nel valutare le richieste, si determinano le priorità indicate all’articolo 2;
7. l’attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (D.I. 44/2001 art 35).
ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale,
sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell’attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
• attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
• attività che favoriscono i rapporti fra l’istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
• attività di istruzione e formazione coerenti col POF;
• natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
• specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
• qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell’ambito delle attività culturali;
• esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell’ambito scolastico.
L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell’Istituto.
Gli Enti Locali possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.
In nessun caso può essere concesso l’utilizzo a terzi per attività con fini di lucro.
ART. 3 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.
L’istituzione scolastica è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi.
ART. 4 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO
In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
- indicare nominativo e recapiti del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso l’istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- lasciare i locali, dopo l’ uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali;
- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’ istituzione scolastica (se non è stato possibile concordare funzionali variazioni di tempi e modalità col concessionario);
- nel caso di utilizzo di laboratori (scientifico, artistico, informatica, etc..) attenersi al Regolamento del laboratorio e far riferimento al Responsabile del laboratorio per ogni problematica relativa;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito.
ART. 5 – USI INCOMPATIBILI
Il Dirigente scolastico valuterà nello specifico e di volta in volta le concessioni in uso che comportino la necessità di isolamento dei locali, di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio
scolastico. L’eventuale posizionamento di materiale all’interno dell’edificio scolastico è disciplinato dettagliatamente dall’accordo di concessione.
Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.
ART. 6 – DIVIETI PARTICOLARI
E’ vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto.
E’ vietato l’accesso a locali non richiesti e non specificatamente concesso in uso.
E’ vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non specificatamente concessi.
Durante qualsiasi manifestazione, è vietata la vendita di cibarie e bevande all’interno delle sale. E’ vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall’ istituzione scolastica.
E’ vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e quant’altro che pregiudichino la sicurezza dell’edificio, e comunque l’istituzione scolastica è esente dalla custodia.
ART. 7 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla istituzione scolastica; le stesse dovranno contenere:
• l’indicazione del soggetto richiedente;
• lo scopo preciso della richiesta;
• le generalità della persona responsabile e di eventuali altri operatori presenti nell’edificio;
• la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
• le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature;
• i limiti temporali dell’utilizzo dei locali;
• il numero (anche approssimativo) di persone che utilizzeranno i locali scolastici; Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà:
• se la richiesta è compatibile con i principi dell’articolo 1 e i criteri dell’articolo 2 del presente Regolamento;
• se i locali siano disponibili per i periodi richiesti (giorni e fasce orarie richieste).
Se il riscontro avrà esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione.
Se il riscontro sarà positivo il Dirigente Scolastico dovrà comunicare al richiedente l’assenso di massima.
Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente Scolastico emetterà il formale provvedimento concessorio o predisporrà una convenzione.
ART. 8 – CORRISPETTIVI
Nel caso che il richiedente avanzi istanza di utilizzo dei locali e sia prevista una quota per eventuali servizi di sostegno all’iniziativa da parte del personale dell’istituzione scolastica (assistenza, pulizia, …), tale quota sarà versata direttamente all’Istituzione scolastica.
Il costo sarà stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore Servizi Generali Amministrativi. Il corrispettivo comunque non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale. Di quanto disposto nel presente articolo deve essere fatta esplicita menzione negli accordi stabiliti fra Istituto scolastico e terzi nonché nel decreto concessorio.
ART. 9 - CONCESSIONE GRATUITA
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’Ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.
ART. 10 - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO
Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Xxxxxxxxxx e dovrà contenere:
• l’indicazione del soggetto richiedente;
• lo scopo preciso della richiesta;
• le generalità della persona responsabile;
• l’indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi;
• le modalità d’uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali;
• i limiti temporali dell’utilizzo dei locali;
• il numero di persone autorizzate ad utilizzare i locali;
• la valutazione di compatibilità con i principi dell’articolo 1 e i criteri dell’articolo 2 del presente Regolamento;
• il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario di cui agli articoli 3 e 4;
• le condizioni alle quali è subordinato l’uso dei locali;
• l’indicazione dell’eventuale corrispettivo, di cui all’articolo 8.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.
ART. 11 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SULL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Il Dirigente Xxxxxxxxxx, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l’atto formale ai sensi dell’articolo 10 del presente Regolamento, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti e delle convenzioni conclusi, relaziona sull’attività negoziale svolta, e riferisce sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione viene altresì pubblicata all’Albo della scuola.
È assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 35 del D.I. 44/2001.
Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 17.11.2014