REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CITTA’ di CARMAGNOLA
Città Metropolitana di Torino
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Modificato Ed integrato con deliberazione C.C n. 35 del 29 APRILE 2022
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art.1 Oggetto 3
Art.2 Istituzione della TARI 3
Art.3 Determinazione della TARI 3
Art.4 Presupposti della TARI e modalità di computo delle superfici 4
CAPO II UTENZE DOMESTICHE 7
Art.5 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 7
Art.6 Utenze domestiche con contenitori condivisi 8
CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE 9
Art.7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile 9
Art.7bis Utenze non domestiche: uscita dal servizio pubblico 10
Art.7ter Utenze non domestiche: avvio a riciclo in modo autonomo di singole frazioni di rifiuti urbani
.......................................................................................................................................................11
Art.8 Istituzioni scolastiche statali 12
CAPO IV MODALITA’ GESTIONALI 13
Art.9 Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 13
Art.10 Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell’utenza 13
Art.11 TARI giornaliera 15
Art.12 Servizio di raccolta domiciliare sfalci 16
CAPO V RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI 17
Art.13 Riduzioni 17
Art.14 Agevolazioni ed esenzioni 18
CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI 19
Art.15 Riscossione 19
Art.16 Attività di controllo e accertamento 20
Art.17 Sanzioni 23
Art.18 Autotutela e rimborsi 23
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 24
Art.19 Norme transitorie 24
Art.20 Norme finali 24
ALLEGATO 1 26
ALLEGATO 2 29
ALLEGATO 3 35
ALLEGATO 4 36
SUBALLEGATO A 42
ALLEGATO 5 44
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto
1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell’applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.
Art.2 Istituzione della TARI
1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI di cui all’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.
Art.3 Determinazione della TARI
1. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l’anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito “gestore integrato”) e validato dall’Ente territorialmente competente (di seguito “Autorità competente”) in conformità alla Deliberazione Arera n. 363 del 3 agosto 2021 (di seguito MTR-2) e successivi provvedimenti in materia.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra quota fissa e variabile e tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in conformità al MTR-2 e successivi provvedimenti in materia e tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino di cui all’Allegato 5 del presente Regolamento.
4. La TARI, ai sensi del comma 690 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito anche “soggetto
gestore” o “gestore”), ai sensi del comma 691 dell’art. 1 della Legge 147/2013 previa stipula della Convenzione di cui all’Allegato 4 al presente Regolamento.
5. Qualora l’Ente scegliesse la gestione completa in proprio del tributo, il Consorzio dovrà fornire la banca dati aggiornata al 31/12 dell’anno di competenza, nonché tutti i dati necessari alla bollettazione a saldo entro e non oltre il 28 febbraio.
6. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio Chierese per i Servizi, quale attuale affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (gestione post-mortem delle discariche del territorio), di seguito Consorzio.
7. Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000, la TARI deliberata al comma 2 può essere modificata in sede di verifica degli equilibri di bilancio.
8. Gli eventuali oneri relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, come definite da Arera nel MTR-2, non sono imputati né nella quota variabile né nella quota fissa della TARI, ma sono evidenziati separatamente negli avvisi di pagamento; l’importo unitario annuo per utenza è dato dal rapporto fra il costo annuo dei suddetti oneri, individuato dall’Autorità competente, ed il numero complessivo di utenze domestiche e non domestiche.
Art.4
Presupposti della TARI e modalità di computo delle superfici
1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione e l’uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo famigliare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente:
a. i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un’abitazione non predisposta all’uso, sono comunque sempre considerati predisposti all’uso.
b. I locali di civile abitazione sprovvisti di arredamento e privi di un nucleo famigliare residente si considerano non predisposti all’uso anche qualora vi
siano una o più utenze attive ai servizi di rete, qualora non sia possibile o opportuna, per comprovate ragioni, la disdetta dei suddetti servizi.
La condizione di non predisposizione all’uso deve comunque essere comprovata dal contribuente mediante apposita dichiarazione di non predisposizione all’uso, accompagnata da documentazione probatoria (fotografie dei locali in formato elettronico con data e coordinate geografiche, disdette servizi di rete o bollette comprovanti il non utilizzo dei locali); la validità di tale dichiarazione cessa automaticamente decorso un anno dalla data di presentazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni di non predisposizione. Tale dichiarazione potrà essere oggetto di opportune verifiche, anche in loco, da parte del personale autorizzato di cui all’art. 16.
2. Sono escluse dalla TARI:
a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l’attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall’uomo, le aree adibite a mero deposito di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumulo di materiali alla rinfusa, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all’aperto, sale da ballo all’aperto);
c. i soppalchi con altezza inferiore o uguale a metri 1,8;
d. le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
e. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto non comportano, per la loro natura e/o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, la produzione di rifiuti urbani, quali:
- i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati
- i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
- i locali e le aree destinati ad attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del Codice Civile
- i locali e le aree destinate ad attività di costruzione e demolizione
- i locali e le aree destinati a lavorazioni industriali
- le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l’accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio
- i locali e le superfici degli impianti sportivi - sia in locali chiusi che in aree scoperte (intendendosi impianti sportivi anche i locali o superfici ove si pratica la ginnastica a corpo libero, arti marziali, o la ginnastica con attrezzature da palestra) - riservati, di norma, ai soli praticanti, fermo restando l’imponibilità delle superfici e locali destinati ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Sono escluse le superfici in erba naturale;
- gli edifici e superfici che sono luoghi di culto aperti al pubblico. Si intendono “luoghi di culto” se occupati o detenuti da enti ecclesiastici cattolici, da confessioni religiose riconosciute dallo Stato (titolari di intese), da associazioni, da fondazioni, enti morali, enti di culto dotati di personalità giuridica. Sono inclusi i locali pertinenziali al luogo di culto, funzionalmente inseriti a suo servizio e/o completamento, mentre sono esclusi i locali, anche pertinenti, destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto (locali ricreatori, etc.).
3. La quota fissa della TARI è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.
4. Fino al primo gennaio dell’anno successivo al provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell’art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue:
a. La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile alla TARI è calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico
locale o della specifica area su cui si producono in eguale quantità rifiuti urbani e rifiuti speciali.
5. La TARI è commisurata all’intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.
CAPO II UTENZE DOMESTICHE
Art.5
Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione.
2. La TARI è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a occupanti maggiorenni non intestatari del foglio di famiglia.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell’art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In tali casi, è a carico del possessore la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 10.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell’art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La quota fissa della TARI dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della TARI, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1).
6. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in due tipologie:
a. utenze domestiche residenti; occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo in caso di permanenza, per un periodo
superiore a 180 giorni di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena; tale circostanza deve essere comunicata tramite la dichiarazione di variazione di cui all’art. 10 accompagnata da idonea documentazione probatoria; la validità di tale dichiarazione cessa automaticamente decorso un anno dalla data di presentazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni; non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
b. utenze domestiche non residenti; occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre, nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in tre unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazione di cui all’articolo 10 del presente Regolamento, di verifiche o accertamenti.
7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all’Allegato 1 del presente Regolamento.
9. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2 comma 1, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della TARI, anche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto non recuperabile e nel caso di unità abitative di un’utenza plurima costituite esclusivamente da box o garage ed occupate da non residenti nell’indirizzo dell’utenza plurima che hanno richiesto di non utilizzare i contenitori assegnati all’utenza plurima il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un contenitore di volumetria 120 (centoventi) litri.
10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
Art.6
Utenze domestiche con contenitori condivisi
1. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, la quota variabile della TARI rifiuti è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell’Allegato 1 del presente Regolamento. I coefficienti Kb (n), previsti nell’Allegato 1, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
CAPO III
UTENZE NON DOMESTICHE
Art.7
Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell’applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all’attività prevalente e con l’ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi). Qualora tale classificazione non risulti possibile (come ad esempio per le utenze precedentemente classificate nella ex Categoria 20 – Attività industriali con capannoni di produzione), si applica la TARI prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani e che viene svolta nella superficie prevalente.
3. I contenitori di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Xxxxxx.
4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell’art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La quota fissa della TARI dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio
Comunale, contestualmente all’approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
7. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori di rifiuto organico (ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri), vetro e carta consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al presente Regolamento.
8. I coefficienti Ke, Kf e Kg per le utenze non domestiche, per la ripartizione del volume dei contenitori di carta, vetro e organico condivisi, sono quelli riportati nell’Allegato 2 del vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani.
9. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della TARI.
In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori di volumetria 120 (centoventi) litri.
10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.
12. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell’Allegato 2 del presente Regolamento.
Art.7bis
Utenze non domestiche: uscita dal servizio pubblico
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo di cui all’art. 7. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal soggetto gestore, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, esclusivamente a mezzo PEC, la documentazione attestante le quantità di rifiuti avviate a recupero nell’anno precedente, contenente le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice CER;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice CER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il soggetto gestore comunica l’esito della verifica all’utente. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER e l’impegno a restituire tutti i contenitori pubblici in uso. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua
l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata.
5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, come disciplinato al successivo articolo 7-ter.
Art.7ter
Utenze non domestiche: avvio a riciclo in modo autonomo di singole frazioni di rifiuti urbani
1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, possono avviare a riciclo in modo autonomo singole frazioni di rifiuti urbani, previa restituzione dei relativi contenitori pubblici in uso, usufruendo di una specifica riduzione della quota variabile della TARI.
2. La riduzione di cui al comma 1 consiste nella mancata corresponsione della tariffa variabile, di cui all’art. 7, relativa ai contenitori del servizio pubblico non più utilizzati. E’ comunque dovuta, ai sensi dell’art. 7 comma 9, la quota variabile relativa al numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile anche in caso di restituzione dei relativi contenitori.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, esclusivamente a mezzo PEC, la documentazione attestante le quantità di rifiuti avviate a riciclo nell’anno precedente, contenente le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per codice CER;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per codice CER, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il soggetto gestore comunica l’esito della verifica all’utente. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la riduzione non è dovuta.
Art.8
Istituzioni scolastiche statali
1. Ai sensi del comma 655 dell’art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma, ai sensi del MTR-2, al netto del tributo provinciale di cui all’art. 9, è sottratta dal totale dei costi del Piano Finanziario che deve essere coperto dalla TARI. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.
CAPO IV MODALITA’ GESTIONALI
Art.9
Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
1. Sulla TARI, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull’importo della TARI.
Art.10
Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell’utenza
1. I soggetti passivi del tributo di cui all’articolo 4, prima dell’inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti a TARI siti nel territorio del Comune, sono tenuti a richiedere l’attivazione del servizio, attraverso idonea dichiarazione di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a TARI. Il Comune, in occasione della dichiarazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l’obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 1, il comune può provvedere all’iscrizione d’ufficio del
contribuente, decorsi 30 giorni dall’inizio della detenzione/occupazione dei locali. Del sopracitato provvedimento viene data notizia al contribuente medesimo ed al soggetto gestore per gli adempimenti del caso per quanto riguarda sia gli aspetti amministrativi che di struttura del servizio.
2. La dichiarazione deve contenere:
a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c. il titolo qualificativo dell’occupazione;
d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
e. il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 4 del presente Regolamento;
x. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
i. l’indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
j. l’indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con l’indicazione se trattasi o meno di PEC inserita in pubblici elenchi;
k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
l. in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l’indirizzo di emigrazione;
m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
n. le superfici escluse dall’applicazione della TARI
o. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni
p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della TARI ha effetto dal giorno in cui ha inizio la conduzione.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.
6. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l’attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d’ufficio all’intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’evento.
7. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d’ufficio alla chiusura dell’utenza; la data di chiusura dell’utenza sarà rispettivamente:
a. la data del decesso
b. il 31 dicembre dell’anno antecedente la data di irreperibilità
Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell’art. 16 c. 2, di specifica lettera di invito all’attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
8. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione, ai sensi dell’art. 16 c. 2, di specifica lettera di invito all’attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell’utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell’utenza.
9. In caso di emigrazione dell’intero nucleo familiare di un’utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 lettera l o dichiarazione di variazione del numero di occupanti di cui al comma 2 lettera d, si applicherà il disposto di cui all’art. 5 comma 6 ultimo capoverso.
10. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori consegnati all’utenza, ha effetto, per il calcolo della TARI dovuta, dal giorno della consegna del relativo contenitore.
11. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati. Per le utenze, di cui al precedente art. 6 comma 1 e art. 7 comma 12, la cessazione ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.
12. L’obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici.
13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
14. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
Art.11 TARI giornaliera
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è’ istituita la TARI giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1 comma 837 della Legge 27/12/2019, n. 160. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARI annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell’Allegato “2” al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell’Allegato “2” del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d’uso, si applica la TARI della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
5. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all’art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopracitato canone.
6. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall’autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARI giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
- la superficie occupata;
- la classificazione dell’occupazione;
- la misura della TARI;
- l’importo complessivamente dovuto;
- il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.
8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali pubblici in presenza di sagre,
manifestazioni, spettacoli viaggianti, circhi, luna park, eventi sportivi o altri eventi socioculturali, qualora si possa quantificare l’effettivo costo del servizio offerto, il comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.
Art.12
Servizio di raccolta domiciliare sfalci
1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell’anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARI per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della TARI.
4. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARI per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARI di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.
CAPO V
RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI
Art.13 Riduzioni
1. La TARI è ridotta del 15% (quindici per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche iscritte all’Albo compostatori che procedono direttamente, mediante la pratica del compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità, al recupero della frazione organica e dei rifiuti vegetali, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo. Le norme per l’effettuazione del compostaggio domestico, di comunità e di prossimità e per l’istituzione e la tenuta dell’Albo compostatori sono contenute nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Nel caso di compostaggio di comunità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trasmessa al Comune dall’organismo collettivo (condominio o altra forma associativa di
diritto privato) ai sensi del Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266. La riduzione è concessa previo ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico precedentemente utilizzati dalle utenze in questione ed a condizione che le medesime rappresentino oltre la metà di tutte le utenze facenti parte dell’organismo collettivo e che il compost prodotto venga utilizzato esclusivamente dall’organismo collettivo stesso. Nel caso di contenitore dell'organico condiviso, alle utenze non indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rimarrà assegnato tale contenitore o verrà sostituito con uno di volumetria inferiore riparametrata sul nuovo numero di utenze che lo utilizzeranno.
3. Nel caso di compostaggio di prossimità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze indicate nella Denuncia di inizio attività (DIA) trasmessa al Comune da parte del gestore dell’impianto di compostaggio ai sensi dell’art. 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 o comunque comunicate dal medesimo al Comune.
4. L’iscrizione all’Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della TARI di cui al precedente comma 1, è effettuata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2, per le quali la richiesta è sostituita dalla SCIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della SCIA e per le utenze di cui al comma 3, per le quali la richiesta è sostituita dalla DIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della DIA o alla comunicazione da parte del gestore dell’impianto.
5. Ai sensi del comma 657 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
6. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
7. Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, la quota fissa e quella variabile della TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso.
8. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Art.14 Agevolazioni ed esenzioni
1. Ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nell’Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni ed esenzioni sulla TARI.
2. La copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui al comma 1 può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al comma 1, ove non diversamente specificato, sono direttamente applicate dal Comune negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti.
4. Ove non diversamente specificato, le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili fra loro.
5. Ove non diversamente specificato, le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con le riduzioni di cui all’art. 13. In caso di cumulo, la riduzione o agevolazione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione o agevolazione precedente.
CAPO VI
RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI
Art.15 Riscossione
1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine designa, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all’indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, frazionato in un numero di rate ed alle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale; per imprese e professionisti, ai sensi dell’art. 6bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l’invio sarà effettuato esclusivamente via PEC, agli indirizzi inseriti nell’ “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)” presso il Ministero dello Sviluppo
Economico. Gli avvisi di pagamento sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019 (di seguito TITR) e successivi provvedimenti in materia.
3. Il Comune determina la TARI in acconto, sull’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 100% (cento per cento) oppure in una percentuale diversa, qualora stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Nell’anno successivo il Comune procederà al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell’anno di competenza. L’importo risultante sarà indicato in aumento o in riduzione dell’importo dovuto a titolo di TARI per l’anno successivo, ovvero, qualora tecnicamente difficoltoso, sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.
4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero tramite la piattaforma di cui all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 (PagoPA). Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all’invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell’art. 1 c. 166 della Legge 296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione é inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.
5. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio. Per le nuove iscrizioni intervenute nel corso dell’esercizio, l’emissione dell’avviso di pagamento TARI in acconto avverrà utilizzando i dati di superficie, nucleo e categoria dichiarati dal contribuente ed applicando il numero minimo di svuotamenti previsto per la categoria di appartenenza. La determinazione della tassa corretta sulla base dei dati effettivi degli svuotamenti avverrà in ogni caso in corrispondenza del conguaglio.
6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, questi possono essere applicati nell’avviso di pagamento successivo all’evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all’effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all’art.
11 del presente Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s’intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso, che costituisce titolo esecutivo, indica le somme da
versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 17, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Art.16
Attività di controllo e accertamento
1. Il Comune ed il Consorzio continuano ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA2 e TARES), entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti prima della soppressione dei relativi prelievi. Nel caso in cui il Comune rilevi situazioni di evasione totale o parziale della TARI, deve effettuare segnalazione per competenza al Consorzio; viceversa, quest’ultimo deve segnalare al Comune situazioni di evasione totale o parziale dei precedenti prelievi sui rifiuti che hanno effetto anche successivamente all’entrata in vigore della TARI.
2. Il Comune esercita l’attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L’attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
b. richiedere l’esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d’inizio dell’utilizzo del servizio;
c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
f. disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
x. invitare l’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall’art 5 comma 4 e dall’art 7 comma 4 a trasmettere l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant’altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l’attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla verifica delle somme versate alle prescritte scadenze, alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d’ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. L’emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l’utilizzo dei seguenti parametri:
a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell’anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d’anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d’anno, per i quali si utilizza l’ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all’art. 5 comma 6 ultimo capoverso;
c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
• Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
• Superficie pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
• Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;
d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d’ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari al numero di svuotamenti minimi annualmente previsti dalla deliberazione consiliare di determinazione delle tariffe annuali.
7. L’emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l’utilizzo dei seguenti parametri:
a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
• Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
• Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
• Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;
d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d’ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore di volumetria da 120 l (centoventi litri) con numero di svuotamenti fisso pari al numero di svuotamenti minimi annualmente previsti dalla deliberazione consiliare di determinazione delle tariffe annuali.
8. L’avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 17, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l’indicazione del responsabile del procedimento. L’avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali e delle spese di notifica e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi legali.
9. Si applica quanto previsto dall’art. 15 comma 7 del presente Regolamento.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso e/o istanza di reclamo/mediazione secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.. E' altresì applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, ex art. 50 L. 449/1997, sulla base dei principi ed i criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Art.17
Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell’art. 1 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARI dovuta al Comune.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art.18 Autotutela e rimborsi
1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, il Comune può in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l’avviso di accertamento o altro provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l’illegittimità o l’errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l’annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:
a. grado di probabilità di soccombenza;
b. valore della lite;
c. costo della difesa;
d. costo della soccombenza;
e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all’annullamento d’ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo i casi di palese illegittimità dell’atto e in particolare nelle ipotesi di:
a. doppio addebito;
b. errore di persona;
c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
d. evidente errore logico di xxxxxxx;
e. evidente errore sul presupposto dell’addebito
4. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.19 Norme transitorie
1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 1/2018 s.m.i., l’Autorità competente di cui all’Art. 3 comma 2 del presente Titolo è individuata nell’Assemblea consortile.
Art.20 Norme finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all’articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. Sulla base di quanto stabilito all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, la Giunta Comunale può attribuire, sulla base di apposito regolamento, al personale addetto compensi incentivanti, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, collegati al raggiungimento di prefissati obiettivi di gettito, con riferimento al recupero dell’evasione.
3. L’introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita.
4. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate e di altri eventuali Regolamenti in materia.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
ALLEGATO 1
UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE
CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE | |
1 | Nucleo familiare con 1 componente |
2 | Nucleo familiare con 2 componenti |
3 | Nucleo familiare con 3 componenti |
4 | Nucleo familiare con 4 componenti |
5 | Nucleo familiare con 5 componenti |
6 | Nucleo familiare con 6 o più componenti |
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La formula per il calcolo della quota fissa di un’utenza domestica è la seguente:
TFdom (n, s) = QUFdom · S · Ka(n)
QUFdom = CFTdom
Σn S tot (n) · Ka (n)
TFdom: quota fissa (€) della TARI per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S
QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.
Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (n)
CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche
S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza domestica è la seguente:
TVdomi = QUVdom · Σ P (v)i · S (v)i
TVdomi: quota variabile(€) della TARI per un’utenza domestica i
QUVdom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche
QUVdom = CVDdom
QTOTdom
QTOTdom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche
CVDdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche
P (v)i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume vi, calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all’utenza domestica i per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente
S(v)i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v
consegnato all’utenza domestica i
RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO
Per quanto riguarda il calcolo della subtariffa TARI -quota variabile-, all’interno di un’utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:
TV CONDij = TUVdomi · Kb(n)ij
TUVdomi = TVdomi
f
∑❑
j=1
Kb(n)ij
TVCONDij: subtariffa TARI (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un’utenza domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi
Kb (n)ij: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell’unità abitativa j appartenente ad un’utenza domestica i
TUVdomi: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un’utenza i con contenitori condivisi (TVdomi), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell’utenza i, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività
TVdomi: TARI annua (quota variabile) di un’utenza domestica i con contenitori condivisi.
nij: numero di componenti i nuclei familiari dell’utenza i (n i1, n i2, n i3 n if ), utilizzatori di
contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi
f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell’utenza
ALLEGATO 2
UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE | |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 | Cinematografi e teatri |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
4 | Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi |
5 | Stabilimenti balneari |
6 | Esposizioni, autosaloni |
7 | Alberghi con ristorante |
8 | Alberghi senza ristorante |
9 | Case di cura e di riposo |
10 | Ospedali |
11 | Uffici, agenzie |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli |
14 | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
16 | Banchi di mercato beni durevoli |
17 | Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, xxxxxxxx, estetista |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, xxxxxx, elettricisti |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
20 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
22 | Mense, birrerie, amburgherie |
23 | Bar, caffè, pasticcerie |
24 | Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari |
25 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
27 | Ipermercati di generi misti |
28 | Banchi di mercato generi alimentari |
29 | Discoteche, night club |
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:
Tfndom (ap, Sap) = QUFndom · S ap (ap) · Kc (ap)
QUFndom = CFTndom
Σap S tot (ap) · Kc (ap)
TFndom: quota fissa (€) della TARI per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap
QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.
CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche
Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap
Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza non domestica è la seguente:
TVndomi = (QUVndom · Σ P (v)i · S (v)i ) + T car i + T vet i + T org i
TVndomi: quota variabile(€) della TARI per un’utenza non domestica i
QUVndom: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche
P (v)i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume vi, calcolata moltiplicando il volume v del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all’utenza non domestica i per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente
S(v)i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v
consegnato all’utenza non domestica i
QUVndom = CVDndom
QTOTndom
QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche
CVDndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e vetro
Tcar i = Ccar . V cari
Vtot (car)
Tvet i = Cvet . V veti Vtot (vet)
Torg i = Corg . V org i
Vtot (org)
Tcar i = tariffa riferita alla carta di una utenza non domestica i Tvet i = tariffa riferita al vetro di una utenza non domestica i Torg i = tariffa riferita all’organico di una utenza non domestica i Ccar = costo della carta attribuita alle utenze non domestiche Cvet = costo del vetro attribuito alle utenze non domestiche Corg = costo dell’organico attribuito alle utenze non domestiche
Vtot (car) = volumetria totale della carta consegnata alle utenze non domestiche
Vtot (vet) = volumetria totale del vetro consegnata alle utenze non domestiche
Vtot (org) = volumetria totale dell’ organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri
V cari = volumetria della carta consegnata all’utenza non domestica i
V veti = volumetria del vetro consegnata all’utenza non domestica i
V orgi = volumetria dell’organico consegnata all’utenza non domestica i, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri
RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI
Per quanto riguarda il calcolo della sub tariffa TARI - quota variabile - all’interno di un’utenza non domestica con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:
TVCONNDij = TUVndomi · Sapij TUVndomi = TVndomi
f
∑❑
j=1
Sapij
TVCONNDij: subtariffa TARI (€) per ogni attività produttiva j appartenente ad un’utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi
TUVndomi: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la TARI annua (quota variabile) di un’utenza non domestica i con contenitori condivisi (TVndomi), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive j appartenenti all’utenza non domestica i.
TVndomi: TARI annua (quota variabile) di un’utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi.
Sapij = superficie totale locali occupati da un’attività produttiva j appartenente ad un’utenza non domestica i con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi
f: numero totale di attività produttive j appartenenti ad un’utenza non domestica i.
In presenza invece di contenitori di carta, vetro e organico condivisi tra più utenze non domestiche o anche con utenze domestiche, per il calcolo della volumetria ripartita della singola utenza non domestica si applica la seguente formula:
V car subij =
V cari . S apij . Keij
m
∑❑
j=1
l
∑❑
k=1
( 46,36 · nik ) + ( Keij · S apij )
V vet subij =
Vveti . S apij . Kfij
l
∑❑
k=1
m
∑❑ ( 27,74 · nik ) + ( Kfij · S apij )
j=1
V org subij = V orgi . S apij . Kgij
m l
∑❑∑❑
j=1 k=1
( 71,18 · nik) + ( Kgij · S apij )
V car subij = Volumetria carta ripartita dell’utenza non domestica j che condivide un contenitore di volume V cari
V vet subij = Volumetria vetro ripartita dell’utenza non domestica j che condivide un contenitore di volume V veti
V org subij = Volumetria organico ripartita dell’utenza non domestica i che condivide un contenitore di volume V orgi
nik = numero componenti i nuclei familiari dell’utenza domestica k (n i1, n i2, n i3 n il )
che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche
S apij = superficie totale locali occupati da utenza non domestica j (n i1, n i2, n i3 n im )
che condivide un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche.
l: numero totale di utenze domestiche k (e rispettivi nuclei familiari) che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con utenze non domestiche
m: numero totale di utenze non domestiche j che condividono un contenitore di carta, vetro o organico con altre utenze non domestiche
Keij = coefficiente stimato di produzione carta (espresso in kg/m2/anno) attribuito all’utenza non domestica j, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V cari
Kfij = coefficiente stimato di produzione vetro (espresso in kg/m2/anno) attribuito all’utenza non domestica j, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V veti
Kgij = coefficiente stimato di produzione organico (espresso in kg/m2/anno) attribuito all’utenza non domestica j, a seconda della sua categoria di appartenenza, che condivide un contenitore di volume V orgi
ALLEGATO 3
AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI
Art. 1 Agevolazioni e riduzioni
1. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota fissa, del 100% (cento per cento) per i seguenti locali:
1. i locali e le aree adibiti a scuola pubblica o paritaria o convenzionata con il Comune, i musei, le biblioteche;
2. i locali e le aree occupate da Associazioni senza fini di lucro iscritte all'apposito Albo Comunale, i centri sociali, i centri di incontro appartenenti alla cat. 1 dell'allegato 2, purché situati in locali comunali, ed ancorché aventi al'interno un servizio di ristoro per i soci.
2. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile del contenitore di rifiuto non recuperabile:
a) del 70% per gli asili nido, baby parking, doposcuola, centri estivi, comunità residenziali e semiresidenziali ed ogni servizio analogo rivolto alla assistenza delle persone gestiti da cooperative sociali disciplinate dalla Legge 381/91 e s.m.i., e tutte le associazioni riconosciute Onlus di diritto ai sensi della Legge 460/97;
1. del 35% per gli istituti di ricovero di proprietà comunale e quelli che nel loro statuto prevedano la non finalità di lucro
2. del 20% per gli Istituti di ricovero privati;
3. del 70% per i locali e le aree occupate da Associazioni, che svolgono il ritiro gratuito degli indumenti usati;
4. del 70% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti, disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza presso parenti o terzi, a condizione che gli stessi non siano utilizzati.
Art.2 Contributi
1. Vengono concessi contributi pari :
1. al 100% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, fino a € 9.000,00;
2. al 50% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione 1SEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, per indicatore ISEE fino a € 10.999,00;
3. al 25% della quota fissa della tariffa dovuta dai nuclei familiari che presentino una certificazione 1SEE in corso di validità, riferita alle persone effettivamente presenti nell'abitazione anche se non iscritte nella stessa scheda di famiglia, per indicatore ISEE fino a € 13.000,00;
2. Ai nuclei famigliari che hanno una persona ricoverata in modo permanente, dimostrata con certificazione di degenza continuativa, presso un istituto di cura che per motivi vari,
non può spostare la residenza, viene accordata una riduzione pari alla differenza tra il costo esposto in fattura ed il costo in base al numero delle persone effettivamente presenti.
3. Le richieste di contributo per l'anno di riferimento devono pervenire perentoriamente entro il 31 dicembre. I suddetti contributi sono cumulabili con eventuali agevolazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. d.
Art.3 Esenzioni
1. Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, i seguenti locali:
a) locali e aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, gestiti direttamente o tramite proprie società e consorzi, ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite o patrocinate dal Comune;
b) locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
c) locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da altre confessioni religiose ammesse dallo Stato;
d) le caserme.
2. A seguito di specifica richiesta, su apposita modulistica, le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall'ASL., che prevede l'assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire gratuitamente e limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di max due (2) contenitori appositi per ogni componente affetto della patologia di cui sopra ove conferire esclusivamente tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 62 del Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti.
Art. 4
Bonus bambini — intervento sperimentale politiche sostegno della famiglia.
1) In via sperimentale dal 2019 l'ente ha istituito un intervento di sostegno alle famiglie con bambini nei primi 30 mesi di età (delibera GC n. 51 del 22/02/2019).
2) Le spese di gestione e funzionamento del servizio sono in capo al P.F. TARi di competenza. L'ente si assume i costi di realizzazione dell'area e della struttura tecnica. Le spese relative al personale di supporto, fanno capo ai servizi delle Politiche Sociali e non rientrano nel Piano Finanziario TARI.
34
ALLEGATO 4
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CARMAGNOLA E IL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARI (LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147).
Art.1
Affidamento del servizio per la gestione della TARI
4. Il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, affida al Consorzio Chierese per i Servizi (di seguito Consorzio) la gestione della Tassa sui rifiuti (di seguito TARI), mantenendone la relativa titolarità.
5. La TARI di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento approvato dal Comune. Tale Regolamento deve essere conforme al vigente Regolamento-tipo approvato dall’Assemblea consortile del Consorzio Chierese per i Servizi.
6. Il Comune stabilisce la politica tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e ne determina le tariffe sulla base delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI.
7. La determinazione dei criteri per l’applicazione della TARI, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’applicazione della TARI, è in capo al Comune.
8. il Consorzio determina gli importi dovuti dai contribuenti ed emette, per conto del Comune, i relativi avvisi di pagamento.
9. La riscossione della TARI è effettuata con le modalità e la rateizzazione stabilita dal vigente Regolamento.
10. Agli incassi degli importi dovuti dai venditori ambulanti provvede il Comune, con il supporto del soggetto che ha in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone di cui all’art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019, n. 160.
11. L’attività di controllo per il contenimento dell’evasione e di verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari è effettuata dal Comune, che può avvalersi del Consorzio per una o più fasi della predetta attività e per l’emissione dei relativi avvisi di accertamento.
12. Il Consorzio mette gratuitamente a disposizione del Comune il sistema informativo integrato per la gestione della TARI.
13. Il Consorzio gratuitamente trasmette giornalmente al Comune in formato elettronico la superficie assoggettabile ed i dati dei contribuenti come rilevabili dalla dichiarazione di cui all’art. 10 del Regolamento per l’applicazione della TARI.
14. Il Consorzio, al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, trasmette gratuitamente al Comune, con frequenza giornaliera, i flussi informativi contenenti i dati analitici degli importi dovuti dai contribuenti.
15. Il Consorzio provvede, per conto del Comune, alla precompilazione ed alla postalizzazione, dei bollettini di conto corrente postale o del modello di pagamento unificato F24, o di altri eventuali modelli di pagamento previsti dalla vigente normativa, relativi alla TARI.
Art.2 Durata
1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 Gennaio 2014, con durata fino al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo quanto disposto dall’art. 7 della presente convenzione.
Art.3 Incompatibilità
1. Il Consorzio non può effettuare, direttamente o anche tramite il Concessionario della Riscossione, gli incassi della TARI di cui all’art.1, e si limiterà a gestire i residui della precedente TARES corrispettivo di cui all’art. 14 comma 29 del D.L. 201/2011, a chiusura di posizioni in attesa di conguaglio o per l’incasso di importi relativi a nuove posizioni comunicate dal Comune a seguito della sua attività di controllo, salvo quanto disposto dall’art. 7.
Art.4 Attività del Comune
5. Il Comune può concedere al Consorzio in uso promiscuo con altre attività autorizzate dal Comune stesso, un locale a titolo gratuito per lo sportello di gestione dei rapporti con l’utenza, con rimborso integrale dei costi.
6. Il Comune si impegna a provvedere, a proprie spese, a tutte le manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, ed alle riparazioni necessarie a mantenere in buono stato il locale.
7. Il Comune autorizza il Consorzio ad eseguire sull’immobile tutte le opere necessarie per l’allacciamento alla rete telefonica e telematica (VPN) del Consorzio.
8. Il Comune, se in possesso, fornisce su supporto informatico al Consorzio, entro 20 (venti) giorni dalla data di stipula della presente convenzione e compatibilmente con le proprie soluzioni tecniche, i dati della cartografia comunale (Carta Tecnica Comunale, PRGC), il Catasto terreni in formato vettoriale, l’estrazione della banca dati TARSU e Anagrafe comunale, secondo le specifiche concordate con il Consorzio.
9. Il Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere su supporto informatico, attraverso procedure automatizzate, a partire dal giorno successivo alla fornitura di cui al precedente comma 4, al Consorzio, con periodicità almeno mensile, tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell’utenza ed in particolare:
a) variazioni anagrafiche della popolazione residente (es. nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni,ecc.) secondo il tracciato record di cui al Suball. A;
b) variazioni nelle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
c) variazioni nelle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
d) l’elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici;
Il Comune si impegna, ai fini della trasmissione di cui alla lettera a), a caricare i dati delle variazioni anagrafiche nel proprio software di gestione entro il mese successivo alla data della variazione
10. Ai fini dell’attività di gestione da parte del Consorzio, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art.1 comma 647 della Legge 147/2013, il Comune si impegna ad:
a) abilitare il Consorzio (tramite specifico user) all’accesso al Portale dei Comuni dell’Agenzia delle Entrate con le modalità previste dalla Circolare n. 7/2006 della ex Agenzia del Territorio.
b) aderire al progetto “Sigmater Piemonte” ed abilitarne il Consorzio all’accesso in modalità di cooperazione applicativa
11. Il Comune si impegna a consegnare al Consorzio, su supporto informatico, con periodicità annuale la nuova viabilità decisa dalla Commissione toponomastica.
12. Il Comune, qualora affidi al Consorzio, anche in parte, l’attività di controllo per il contenimento dell’evasione e di verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, provvede a trasmettere al Consorzio con frequenza almeno mensile i flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti, prelevati attraverso il canale telematico Siatel v2.0 – Punto Fisco ovvero forniti dai soggetti che provvedono alla riscossione.
13. Nel caso previsto al precedente comma 8, il Comune si impegna comunque a sottoscrivere, qualora concordi con il contenuto ed i presupposti giuridici e di fatto, tutti i documenti di propria competenza, quali i ruoli, le lettere di xxxxxx, gli avvisi di accertamento, gli sgravi/discarichi, i rimborsi, ecc.
Art.5
Gestione del servizio e corrispettivi
1. Il Consorzio è tenuto a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia al fine di realizzare un servizio di buon livello a costi contenuti, dotandosi di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l’aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, contenente almeno per singolo anno:
a. I singoli contribuenti iscritti;
b. I singoli intestatari della TARI;
c. la base imponibile;
d. l’importo dovuto;
2. Il Consorzio è altresì tenuto ad effettuare d’ufficio, in modo tempestivo e previo incrocio con le banche dati comunali, sia l’aggiornamento degli indirizzi di residenza dei contribuenti, che la registrazione dei subentri in caso di decesso, emigrazione o irreperibilità dell’intestatario della scheda anagrafica e della posizione contributiva.
3. Il Consorzio concede al Comune chiavi, di sola lettura, per l’accesso alla banca dati di cui al precedente comma 1.
4. Al termine del periodo di gestione da parte del Consorzio del servizio di smaltimento rifiuti urbani, la banca dati prevista al precedente comma 1, passa a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune, con obbligo del Consorzio di fornire i relativi tracciati record.
5. Il Consorzio si impegna a consegnare al Comune, nel formato concordato, i dati costituenti il Sistema Informativo Territoriale da esso predisposto (oggetti grafici e database collegati).
6. Il Consorzio si impegna a consegnare in formato elettronico al Comune la banca dati di cui al precedente comma 1, a titolo gratuito, con cadenza annuale.
7. Il Consorzio attiva nei propri uffici o nei locali indicati al precedente art. 4, che trova di proprio gradimento e adatti all’uso cui sono destinati, uno sportello, anche multicomunale, per la gestione di rapporti con l’utenza e l’aggiornamento della banca dati TARI. Lo sportello è aperto al pubblico per un numero minimo di 3,5 ore su almeno 3 giorni non festivi settimanali, per 50 settimane, garantendo inoltre la disponibilità di informazioni tramite uno specifico sito internet e un servizio telefonico.
8. Il Consorzio si obbliga a non apportare nessuna modifica al locale oggetto del presente atto senza il preventivo consenso scritto del Comune. Gli eventuali miglioramenti eseguiti dal Consorzio restano, alla scadenza della presente convenzione, in piena proprietà del Comune.
9. Il Consorzio, previa autorizzazione del Comune, può utilizzare propri arredi funzionali alle proprie esigenze, nel rispetto delle diverse destinazioni del locale.
10. Il Consorzio provvede alla consegna a domicilio degli avvisi di pagamento della TARI almeno 15 giorni prima della scadenza.
11. Il costo relativo alle attività previste dalla presente convenzione, fatte salve quelle per cui è prevista esplicitamente la gratuità, sarà oggetto di fatturazione specifica da parte del Consorzio al Comune e sarà inserito nel Piano Finanziario della TARI.
12. Il gestore integrato predispone, almeno due mesi prima del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione comunale, sulla base del MTR-2 e successivi provvedimenti in materia, il Piano Finanziario degli interventi.
13. Il Piano Finanziario degli interventi, di cui al comma precedente, è approvato dall’Autorità competente, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento per l’applicazione della TARI e successivamente trasmesso ad Arera per la successiva approvazione;
14. Il Consorzio predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da trasmettere al Comune, evidenziando il risultato di gestione e prevedendo che:
a) eventuali maggiori oneri derivanti dal servizio, o minori introiti derivanti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto costi, secondo quanto disposto dal MTR-2 e successivi provvedimenti in materia;
b) eventuali minori oneri derivanti dal servizio, o maggiori introiti da TARI, sono inseriti dal Consorzio in conto ricavi secondo quanto disposto dal MTR-2 e successivi provvedimenti in materia;
15. Gli atti, le informazioni, le documentazioni trasmesse dal Comune al Consorzio, sono utilizzate esclusivamente per le operazioni relative alla gestione della TARI.
16. Il Consorzio si impegna ad utilizzare gli atti ricevuti solo ed esclusivamente nell’interesse dei servizi resi al Comune.
17. In relazione a quanto previsto all’articolo 3 comma 7 del Regolamento, il Consorzio si impegna a comunicare al Comune eventuali rilevanti incrementi nel costo del servizio rispetto a quanto previsto nel Piano Finanziario di cui all’art. 3 comma 2 del Regolamento, con cadenza semestrale.
18. Tutte le attività svolte dal Consorzio ai sensi della presente Convenzione sono effettuate in coordinamento con il funzionario responsabile della TARI designato dal Comune.
Art.6
Cessioni pro soluto dei crediti relativi ai precedenti prelievi
4. Il Consorzio può cedere pro-soluto al Comune i crediti derivanti dai precedenti prelievi sui rifiuti (TIA 1, TIA 2 o TARES corrispettivo) che siano in essere da almeno tre anni.
5. Il Comune accetta la cessione a titolo gratuito o riconoscendo una percentuale sull’importo dei crediti ceduti.
6. Il Consorzio si impegna a riversare al Comune tutti gli incassi che dovesse ancora ricevere dai Concessionari della riscossione dei crediti ceduti di cui al comma 1.
Art.7
Risoluzione della convenzione
1. Le parti dichiarano che l’inadempienza ad uno dei punti del presente atto produce ipso iure la risoluzione dell’intera convenzione, previa comunicazione scritta, con raccomandata A/R, alla controparte.
2. Il Comune può recedere dalla presente convenzione, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata entro il 31 ottobre di ciascun anno, qualora lo ritenga necessario nell’interesse pubblico, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
3. Il Consorzio può recedere dalla presente convenzione, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata A/R o con Posta Elettronica Certificata, qualora il
Comune approvi un Regolamento comunale della TARI difforme dal vigente Regolamento-tipo approvato dall’Assemblea consortile, con effetto dal 1 gennaio dell’anno in cui tale Regolamento comunale entra in vigore. Tale comunicazione, che deve essere effettuata entro 60 giorni dall’approvazione del Regolamento comunale, è preceduta da una diffida a conformare il Regolamento al Regolamento-tipo consortile.
Art.8 Controversie
1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere tra le parti e che richiedono azioni giudiziarie, sono di competenza del foro di Torino.
Art.9 Spese contrattuali
1. La presente convenzione è registrata in caso d’uso, con oneri in capo al Consorzio, ed è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972, n.642, allegato B, comma 16.
SUBALLEGATO A
TRACCIATO RECORD VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Dimensione | Codifica | |
Codice comune | 6 | Codice ISTAT |
Mese di competenza | 2 | |
Anno di competenza | 2 | |
Codice anagrafico | 16 | Se il contenuto è numerico, allineare a destra e completare con blank a sinistra. Altrimenti allineare a sinistra e completare a destra con blank. |
Cognome | 30 | |
Nome | 30 | |
Sesso | 1 | F = femmina , M = maschio |
Data nascita | 8 | Nel formato ggmmaaaa |
Comune di nascita | 6 | Codice ISTAT, se residente nato all’estero utilizzare il codice ISTAT dello stato estero (3 cifre) preceduto dalle cifre 999 (ad esempio Marocco = 999436) |
Codice fiscale | 16 | |
Stato civile | 1 | 1 = nubile/celibe , 3 = coniugata/o , 5 = divorziata/o , 6 = vedova/o |
Cittadinanza | 3 | Codice ISTAT |
Indirizzo ultima residenza | 30 | Descrizione complessiva comprensiva di ogni indicazione tranne il numero civico , riferita all’indirizzo attuale nel comune o all’ultimo indirizzo se emigrato. |
Numero civico | 12 | Eventuali specificazioni del numero (quali interni, lettere o bis) vanno fatte seguire al numero, dal quale devono essere separate con il carattere / (slash) |
Data evento | 8 | ggmmaaaa (con la prima trasmissione la data dell’evento è pari a quella della creazione del file) |
Codice evento | 3 | PRI = prima trasmissione , RIA = riallineamento , NAS = nascita , IMM = immigrazione , EMI = emigrazione , DEC = decesso , TRA = trasferimento , RPA = cambio rapporti di parentela , ANA = modifica dati anagrafici (ad es. rettifica codice fiscale) |
Comune evento | 6 | Compilare nel caso di immigrazione o emigrazione con il codice ISTAT del comune |
Cognome capofamiglia | 30 | Dati dell’intestatario della scheda. |
Nome capofamiglia | 30 | Dati dell’intestatario della scheda. |
Codice famiglia | 9 | Codice della famiglia |
Codice collegamento famiglie | 9 | Codice di collegamento famiglie conviventi nello stesso appartamento (se fattibile) |
Indirizzo emigrazione/immigrazione | 60 | Indirizzo completo di immigrazione o emigrazione |
Codice xxx | 0 | Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Inserire solo per i residenti. |
Ciascuna variazione sarà identificata codificando il campo “Codice evento”.
Nel caso siano avvenute, nel corso del mese, più variazioni riferite allo stesso nominativo, verranno trasmessi più record di variazione, uno per ciascuna variazione singola.
L’identificativo anagrafico comunale consentirà, in associazione con il codice comune, la sicura attribuzione della variazione al residente.
Gli eventi che danno origine a variazione sono :
- rettifica di dati anagrafici (ANA);
- variazione di indirizzo (TRA);
- nascita (NAS);
- decesso (DEC);
- immigrazione (trasferimento da altro comune IMM);
- emigrazione ad altro comune (EMI);
- cambio di nucleo familiare di un soggetto non intestatario di scheda (RPA): in questo caso verrà prodotto un solo record, anche se le variazioni sono più d’una (indirizzo e capofamiglia) in quanto esse risultano contestuali e riferite alla stessa data;
- cambio di nucleo familiare di un soggetto intestatario di scheda (RPA): in questo caso verranno prodotti tanti record quanti sono i residenti inclusi nella scheda;
- la variazione di indirizzo di un intestatario di scheda comporta la variazione di indirizzo per tutti i componenti del nucleo familiare.
L’eventualità di disallineamento temporale della registrazione comunale delle variazioni, che può portare alla presenza duplicata od all’assenza di nominativi nell’archivio anagrafico del Consorzio Chierese per i Servizi (un Comune ha già registrato il trasferimento di un residente ad altro Comune del Consorzio Chierese che non ha ancora inserito il nominativo o viceversa) sarà gestito direttamente dal Consorzio Chierese.
Va prevista la possibilità che si renda necessario successivamente, a gestione avviata, un riallineamento degli archivi che potrà avvenire attraverso la nuova trasmissione dell’intero archivio anagrafico con le modalità utilizzate in fase di primo impianto.
Le trasmissioni di dati potranno utilizzare diversi mezzi trasmissivi. Per l’intero archivio sarà più conveniente il trasferimento su supporto CD, per le variazioni mensili, non trattandosi di dati sensibili, si potrà usare la posta elettronica.
ALLEGATO 5
APPENDICE 3 PROTOCOLLO D’INTESA SULL’OMOGENEIZZAZIONE TARIFFARIA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO STIPULATO IL 10/07/2007
Indirizzi per la ripartizione dei costi tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche e per la determinazione dei coefficienti K
Per una corretta analisi quantitativa bisogna garantire un campione rappresentativo dell’intero circuito territoriale dei rifiuti residuali. Si deve ricercare al meglio di avere in modo distinto dati reali per tipologie di utenza o comunque per mezzo della applicazione dei coefficienti di produzione oltre alla determinazione della divisione tra utenze domestiche e non.
Si propongono le seguenti indicazioni metodologiche:
• Metodologia tecnica per definire % ripartizione costi alle utenze domestiche/non domestiche:
Per i Consorzi/Comuni con disponibilità di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. CCS, Xxxxx 00, Xxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx 00).
a) ripartizione dei costi sulla base dei volumi svuotati del rifiuto non recuperabile. In tal modo, anche in territori dove non si applica la tariffa puntuale, si dà attuazione concreta, per la suddetta ripartizione, a quanto previsto dal D.P.R. 158/99 agli art. 4 comma 2 (ripartizione dei costi secondo criteri razionali) e 7 comma 1 (agevolazione per raccolta differenziata).
Per i Consorzi/Comuni senza disponibilità o con disponibilità parziale di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. Acea, Scs, Comune di Torino).
b) ripartizione dei costi mediante determinazione de lla quota di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche sulla base di campagne di pesatura e ottenimento, per differenza totale, dei rifiuti non domestici.
• Determinazione dei coefficienti kb (produzione specifica di rifiuti per le categorie delle utenze domestiche) a livello locale:
Per i Consorzi/Comuni con disponibilità di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. CCS, Xxxxx 00, Xxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx 00).
a) Determinazione dei coefficienti kb tramite le rilevazioni dei transponder posizionati sui contenitori del rifiuto non recuperabile assegnati in uso esclusivo a singole utenze, classificate sulla base del numero di componenti il nucleo familiare. La metodologia per la determinazione è descritta in dettaglio nei verbali del sottogruppo 1.
Per i Consorzi/Comuni senza disponibilità o con disponibilità parziale di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. Acea, Scs, Comune di Torino).
b) Determinazione dei coefficienti kb sulla base di campagne di pesatura. Si segnala che a tal scopo si stanno raccogliendo gli studi già disponibili nei vari territori della provincia.