PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E L'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) PER SVILUPPARE FORME DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RISPETTIVA COMPETENZA
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX XXXXXXX E L'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) PER SVILUPPARE FORME DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RISPETTIVA COMPETENZA
la Regione Xxxxxx-Romagna (codice fiscale 80062590379) con sede in Bologna, viale Xxxx Xxxx 52, rappresentata dal Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica Xxxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente
e
l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Xxxxxx-Romagna (codice fiscale 91215060376) con sede in Bologna, Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx 0, rappresentata dal Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxx domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente
• per l’esecuzione dei controlli nel campo dell’anagrafe e registrazione degli animali, della salute, della sanità e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013, alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) 1305/2013 ed ai programmi di cui al Reg. (UE) 1308/2013 e la trasmissione dei relativi esiti ad AGREA;
• per la messa a disposizione nei confronti della Regione Xxxxxx-Romagna degli esiti dei controlli aventi ricadute sulla sicurezza alimentare;
Premesso che:
• la Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna con deliberazione n.
108 del 4 febbraio 2008 ha approvato un protocollo d’Intesa con l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), Organismo Pagatore sul territorio della Regione Xxxxxx-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari a favore degli agricoltori;
• tale protocollo d’intesa stipulato in data 28/03/2008, di durata triennale, con rinnovo tacito per uguale durata, rispondeva fra l’altro in particolare alla necessità di AGREA di acquisire, al fine di adempiere agli obblighi posti dalla vigente normativa in tema di vincolo di condizionalità, gli esiti dei relativi controlli svolti dai Servizi Veterinari in tempi e secondo campionamenti compatibili con il rispetto dei termini di pagamento dei benefici agli agricoltori;
• la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza permanente) nella seduta del 10 maggio 2012 ha approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), Ministero della salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MIPAAF e all’AGEA degli esiti dei controlli sul vincolo di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, nonché le modalità di effettuazione degli stessi. Tale protocollo è stato prorogato al 31 dicembre 2020 con atto della Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014;
• nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le parti hanno definito uno schema di convenzione operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori regionali e Servizi Veterinari regionali;
• il regolamento (UE) n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, stabilisce le regole di condizionalità che devono essere rispettate dai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
• lo stesso regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all’art. 7 prevede che, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l’esecuzione dei compiti dell’Organismo Pagatore può essere delegata;
• il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro, nell’allegato I “Criteri per il riconoscimento”, al punto C) indica le condizioni per la delega di compiti dell’Organismo Pagatore ad altro Organismo, ed in particolare stabilisce la necessità che vi sia un accordo scritto tra l’Organismo Pagatore e l’altro Organismo;
• la competenza specialistica richiesta per l’esecuzione dei controlli riguardanti l’identificazione e registrazione degli animali, la sicurezza alimentare, le malattie e il benessere degli animali, rende opportuno l’affidamento di tali controlli all’Ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL);
• al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l’AGEA, Organismo di Coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:
a) la verifica, da parte dell’Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in campo all’agricoltore;
b) l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell’Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità;
• gli Organismi Pagatori sono l’Autorità di controllo competente per la gestione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 809/2014;
• AGREA in quanto Organismo Pagatore regionale (OPR) riconosciuto è responsabile della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni;
• nell’ambito della delega di compiti dell’OPR, la presente convenzione operativa ed i suoi atti attuativi, rappresentano
lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad AGREA per consentirle di assumere i provvedimenti di propria competenza;
• al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi è necessario individuare nel Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (di seguito anche Servizio Regionale) coordinatore delle Aziende USL, il soggetto destinatario della delega di compiti da parte di AGREA;
• nel corso dei contatti intercorsi tra il Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA e le competenti strutture regionali allo scopo di dare attuazione al Protocollo d’Intesa approvato dalla Conferenza permanente è ulteriormente emersa la necessità, da parte delle competenti strutture regionali, di acquisire in forma strutturata alcuni dati relativi a controlli effettuati da AGREA nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di Organismo pagatore. In particolare il Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica si è dimostrato interessato ad acquisire gli esiti dei controlli aventi ricadute sulla sicurezza alimentare (esiti che evidenziano inquinamenti ambientali ed alimentari o non corretto uso di prodotti fitosanitari). Il Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA ha altresì manifestato la necessità di inserire nell’ambito dei piani di controlli anagrafe e benessere animale dei Servizi veterinari anche le aziende estratte a controllo in loco ammissibilità zootecnica e ammissibilità Misura 215 del PSR sul benessere animale;
• appare pertanto opportuno che, oltre all’allineamento delle disposizioni del Protocollo d’intesa approvato con deliberazione n. 108/2008 a quelle approvate dalla Conferenza permanente, la Convenzione operativa tra AGREA e la Regione Xxxxxx-Romagna preveda anche:
1. le modalità di acquisizione, da parte della Regione Xxxxxx- Romagna, degli esiti dei controlli aventi ricadute sulla sicurezza alimentare;
2. le modalità di comunicazione al Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica, per l’inserimento nei piani di controllo benessere animale, delle aziende estratte a controllo in loco ammissibilità zootecnica e ammissibilità Misura 215 del PSR sul benessere animale.
Visto che con la DGR n. 376 del 22 marzo 2016 è stato approvato il protocollo d’Intesa con l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA).
Tutto ciò premesso si sottoscrive la presente convenzione:
Art. 1 Conferma delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione operativa.
2. Costituiscono altresì parte integrante della convenzione le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati.
Art. 2 Oggetto
1. La convenzione regola la delega di AGREA al Servizio Regionale dei compiti attinenti a:
• controlli sul vincolo di condizionalità,
• controlli in loco misura 215 del PSR sul benessere animale di cui all’art. 6 comma 1 così come definiti e determinati negli atti attuativi che saranno adottati ai sensi del comma 3 al fine di determinare le modalità di cooperazione e trasmissione ad AGREA, degli esiti dei controlli effettuati da parte dei Soggetti istituzionalmente competenti – i Servizi Veterinari delle AUSL – nonché la documentazione relativa di verifica ed effettuazione dei controlli medesimi.
2. La convenzione regola anche le modalità di acquisizione da parte della Regione Xxxxxx-Romagna, degli esiti dei controlli aventi ricadute sulla sicurezza alimentare.
3. Le parti adottano di comune accordo linee guida applicative per l’attuazione di quanto previsto al commi 1 e 2.
Art. 3
Attuazione della convenzione di delega di compiti
1. Il Servizio Regionale accetta la delega di cui all’art. 2 comma 1 e garantisce lo svolgimento dei compiti delegati nel rispetto delle modalità stabilite e dei termini fissati e di disporre, nell’ambito ed in attuazione dell’attività istituzionale di coordinamento dei Servizi Veterinari delle AUSL, di personale con qualifica e formazione adeguata a garantire controlli ufficiali uniformi ed appropriati.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui all’art. 2 comma 1 vengano svolte in applicazione della pertinente normativa comunitaria e nazionale e secondo manuali di Controllo Ufficiale validati a livello regionale.
Art. 4
Controlli condizionalità: definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio
AGREA secondo le modalità definite nel protocollo di intesa nazionale citato in premessa, mette a disposizione del Servizio Regionale la popolazione di riferimento delle Aziende con allevamento soggette al rispetto dei vincoli di condizionalità finalizzata all’estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 809/2014.
Art. 5
Controlli condizionalità: selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo
1. I Servizi Veterinari delle AUSL provvederanno alla selezione del campione in base alla valutazione del rischio secondo le modalità previste dai singoli piani di controllo nazionale. AGREA individuerà la popolazione di riferimento di cui all’art. 3 e, per alcuni ambiti di controllo, una percentuale di aziende compresa tra il 20 e 25% selezionata con criteri di casualità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 69 del regolamento (UE) n. 809/2014 e comunicherà l’elenco alle AUSL territorialmente competenti entro il 28 febbraio.
2. AGREA e il Servizio Regionale concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), per rendere massima l’efficienza del sistema e per creare opportuna sinergia e cooperazione.
Art. 6
Altri controlli ed attività
1. AGREA invia al Servizio Regionale per l’inserimento nei piani di controllo benessere animale, l’elenco delle aziende estratte a controllo in loco di ammissibilità Misura 215 del PSR sul benessere animale.
2. A seguito di richiesta di una delle parti, motivata, ai fini dell’accettazione delle attività proposte, con particolare riferimento all’entità ed alla tempistica, le attività oggetto della presente convenzione possono essere integrate con altre ad esse attinenti rientranti nelle competenze del Servizio Regionale o di AGREA. A tal fine la determinazione dirigenziale di accoglimento della richiesta costituisce integrazione delle suddette attività senza necessità di modificare il testo della convenzione.
Art. 7
Modalità e tempi di realizzazione controlli
Il Servizio Regionale ed AGREA, al fine di assicurare trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza, concordano annualmente modalità e tempi di realizzazione dei controlli, anche sulla base delle eventuali osservazioni segnalate dalle Autorità comunitarie in seguito ad Audit sull’applicazione della condizionalità in Italia.
Art. 8
Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei risultati dei controlli
1. Il materiale prodotto durante i controlli (check list, verbali, ecc.), sarà archiviato presso i Servizi Veterinari delle AUSL e, anche ai fini delle verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione Europea od altre istituzioni comunitarie, sarà messo a disposizione di AGREA secondo modalità che saranno concordate tra le parti. A tale scopo sarà tenuto conto delle modalità di registrazione dei controlli nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario, che potranno essere integrate utilizzando le funzionalità del Registro Unico dei Controlli (RUC) istituito con legge regionale 12 dicembre 2011, n. 19.
2. I dati relativi ai controlli saranno messi a disposizione di AGREA con le modalità concordate tra il Servizio Regionale e l’Organismo Pagatore.
Articolo 9
Verifica sull’attività delegata
Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente convenzione, ai fini dell’effettuazione, da parte dell’OPR, dei controlli di secondo livello previsti dall’allegato
1) lettera C)del Regolamento (UE) 907/2014, il Servizio Regionale si impegna ad adottare ogni utile strumento atto a consentire gli stessi e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire i controlli nell’ambito dell’attività di audit prevista all’interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo Interno di AGREA.
Art. 10
Calcolo dell’esito del controllo condizionalità
Il calcolo dell’esito del controllo sul vincolo di condizionalità viene svolto da parte di AGREA sulla base degli accertamenti effettuati dai Servizi Veterinari delle AUSL, ai sensi di quanto previsto dalle circolari di AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall’Organismo Pagatore.
Art. 11 Attività collaterali
Tra le parti saranno sviluppati programmi formativi congiunti, da tenersi nel corso della vigenza della convenzione, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell’evoluzione della tecnologia e della normativa.
Art. 12
Controlli aventi ricadute sulla sicurezza alimentare
1. AGREA fornirà al Servizio Regionale gli esiti dei controlli effettuati nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di Organismo pagatore aventi ricadute sulla sicurezza alimentare ad esempio, i controlli sulla gestione di fitosanitari da parte di produttori primari . A tale scopo potranno essere utilizzate le funzionalità del Registro Unico dei Controlli (RUC) istituito con legge regionale 12 dicembre 2011, n.19.
2. L’individuazione della tipologia di tali controlli, le modalità per l’elaborazione e la trasmissione dei relativi esiti saranno concordati di comune accordo adottando apposite linee guida applicative.
Art. 13
Gestione della Convenzione
1. Le parti individuano come responsabili dell’esecuzione della presente convenzione:
• per la Regione Xxxxxx-Romagna il Dirigente Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'integrazione;
• per AGREA il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione;
2. Ai Dirigenti di cui al punto precedente compete in particolare l’adozione delle linee guida applicative previste per l’attuazione della convenzione.
3. Si dà atto tra le parti che la presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni stipulanti.
Art. 14
Durata e applicazione
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2016. Si rinnova tacitamente, anno per anno, fino al 31 dicembre dell’anno successivo qualora non giunga disdetta, da una delle parti, almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 6, la convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle parti, in base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione, o di specifiche attività organizzative ed istituzionali.
3. Le parti concordano che, a seguito di modifiche evolutive e/o non sostanziali della normativa comunitaria e della relativa normativa di attuazione, potranno conseguentemente essere modificate le linee guida adottate in esecuzione della presente convenzione senza necessità di rivedere il testo della stessa.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che dalla data di sottoscrizione di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il protocollo d’intesa RER/AGREA limitatamente alle parti che non attengono ai controlli sul vincolo di condizionalità. Per le parti che invece attengono a tali controlli, nonché i relativi atti di esecuzione, la cessazione dell’efficacia coincide con l’adozione e l’attuazione delle pertinenti linee guida applicative previste dalla presente convenzione
Articolo 15
Designazione della Regione Xxxxxx-Romagna quale responsabile esterno del trattamento di dati personali
1. Le parti convengono e si obbligano ad adottare, nell’attuazione della presente convenzione , tutte le misure per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come anche attuato, con apposite disposizioni applicative, nei rispettivi ordinamenti.
2. AGREA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e con le modalità definite dalla propria determinazione 19145/2005, designa la Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui AGREA è titolare, che di seguito sono specificati:
• controlli sul rispetto del vincolo di condizionalità,
• controlli aventi ricadute sulla sicurezza alimentare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.
3. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. 196/2003, e sono di seguito riportati:
• adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dall’Allegato B del medesimo decreto;
• predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, ed ove non avesse già provveduto il Titolare, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
• dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
• trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, al Titolare, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
• fornire al Titolare la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste;
• individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite. Tali istruzioni debbono quanto meno contenere l’espresso richiamo alle linee guida regionali in materia di protezione dei dati personali;
• consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, di effettuare, con un preavviso di almeno 15 giorni, verifiche in loco tramite il Responsabile della Sicurezza Informatica di AGREA ovvero tramite personale appositamente designato;
• inviare ad AGREA specifici report a cadenza semestrale e/o a richiesta recanti:
a) data ed estremi di adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
b) data ed estremi di adozione dell’atto di individuazione degli incaricati dei trattamenti oggetto del presente protocollo;
c) testo dell’informativa eventualmente predisposta e specificazione delle modalità con cui è stata portata a conoscenza degli interessati.
Art. 16 Controversie
Ogni controversia relativa alla presente convenzione, ivi comprese quelle relative all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà demandata al Foro competente.
Art. 17 Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
Per la Regione Xxxxxx-Romagna Il Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx AGREA Il Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.