PREMESSO
Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E XX.XX.XX PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TRADUZIONE DALL’ITALIANO ALL’INGLESE DEL QUESTIONARIO PER L’ACCREDITAMENTO AI SEVEN PILLARS
CIG Z322134D51
PREMESSO
che quest’Agenzia ha necessità di effettuare la traduzione dall’italiano all’inglese del questionario per l’accreditamento ai Seven Pillars;
che è possibile, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, procedere all’affidamento del servizio mediante una procedura di Trattativa diretta ad un solo fornitore, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, trattandosi di un importo a base d’asta inferiore ad Euro 40.000,00;
ART. 1 – Amministrazione Appaltante
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 - Xxxx, CF 97871890584, rappresentata nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 15/10/1959 (di seguito denominata “AICS”)
ART. 2 – Affidatario
la Società FINKING S.A.S DI XXXXX XXXXX TRADUZIONI E INTERPRETARIATO, con Sede
Legale in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxxx, codice fiscale e Partita Iva 04146700275.
ART. 3 – Ambito Applicativo
Il Disciplinare con l’allegato1 ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nella procedura sotto soglia, pertanto, dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto digitalmente, per accettazione, e caricato sulla piattaforma del su MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip unitamente all’offerta economica, entro il termine perentorio stabilito per la presentazione della stessa
ART. 4 – Normativa di Riferimento
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione, in via suppletiva, la seguente normativa:
- Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- le Linee Guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione rispettivamente con Delibera n. 973 del 14/09/2016, Delibera n. 1005 del 21/09/2016, Delibera n. 1096 del 26/10/2016, Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Delibera n. 1190 del 16/11/2016, Delibera n. 1293 del 16/11/2016, Delibera n. 235 del 15/02/2017;
- Le disposizioni di cui al codice civile.
ART. 5 – Oggetto del Contratto
L’oggetto del presente contratto consiste Servizio di traduzione dall’italiano all’inglese del questionario per l’accreditamento ai Seven Pillars, di circa n. 110 cartelle, che si trova nell’Allegato 1.
ART. 6 – Durata
Il presente contratto avrà una durata di n. 20 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto su MePA. Entro tale termine il servizio di traduzione del succitato Questionario dovrà essere prestato.
ART. 7 – Corrispettivi, Fatturazione E Modalità Di Pagamento
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l’importo stimato a fronte delle predette prestazioni contrattuali è pari o inferiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
La liquidazione degli importi indicati nelle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di inoltro delle stesse in formato elettronico, tramite mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, che dovrà essere specificatamente indicato dalla Società in fase di trattativa diretta.
Le fatture elettroniche, ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013, saranno inviate al codice univoco IPA “UFV6EM” e dovranno riportare il numero CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.
L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014.
Il corrispettivo importo verrà liquidato previo accertamento della corretta esecuzione del servizio entro il termine contrattuale previsto.
ART. 8 – Cauzione
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, la Società dovrà costituire una “garanzia definitiva” entro e non oltre 5 giormi dall’aggiudicazione, detta cauzione può essere costituita nei modi di legge (ex Art. 103 “Garanzie definitive” D.lgs. 50/2016 e articolo 93, commi 2 e 3, stesso decreto) e costituisce parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 103 comma 11, ovvero, di esonerare la medesima Società dalla prestazione della garanzia, subordinatamente al miglioramento/ribasso del prezzo di aggiudicazione.
ART. 9 – Divieto di Revisione dei Prezzi
Tutti i prezzi indicati nel presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi per qualunque circostanza o avvenimento imprevisto o straordinario che dovesse intervenire.
A tal effetto, la Società rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell’art. 1664, primo comma, del codice civile.
ART. 10 – Obblighi Derivanti dal Rapporto di Lavoro
La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per atti o fatti di qualsivoglia genere ad essa imputabili direttamente o indirettamente nell’espletamento del servizio.
La Società dichiara di effettuare il servizio nel perfetto rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, assumendosi ogni responsabilità in caso di infortuni o danni di qualsiasi tipo arrecati a persone e cose di proprietà dell’AICS e di terzi, a seguito di trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, ovvero conseguenti ad atti e comportamenti omissivi e commissivi di natura colposa e/o dolosa operati dal personale della Società.
La Società dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, e di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL di riferimento.
ART. 11 – Riservatezza
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente procedura saranno raccolti presso l’Ufficio XII gare e contratti e risorse informatiche, e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
La Società dovrà garantire la massima riservatezza su qualunque dato o informazione di cui venga in possesso nel corso dell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto.
ART. 12 – Divieto di Cessione del Contratto
La cessione del contratto di qualsiasi prestazione oggetto del contratto è vietata ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il contratto si intenderà risolto de jure ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell’AICS ad esercitare l’ulteriore azione di risarcimento danni.
ART. 13 – Inadempimento Contrattuale e Penalità
Ove si verifichino inadempienze della Società nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’AICS potrà applicare una penale da un minimo dello 0,5% ad un massimo del 5% dell’importo complessivo del contratto per ciascuna infrazione; tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.
La penale sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo immediatamente esecutivo.
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute l’AICS può, previa notificazione scritta alla Società, pervenire alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno della Società.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’AICS potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, nonché su eventuali crediti della Società, senza bisogno di diffide o altre formalità.
Tutti gli inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati a mezzo PEC:
xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx
ART 14 – Risoluzione
Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’AICS di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016.
In caso d’inadempimento, l’AICS, prima di procedere alla risoluzione, dovrà inviare all’appaltatore una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’AICS dovrà comunicare alla Società sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto.
L’AICS può inoltre risolvere il contratto anche nei seguenti casi, sempre dando alla Società un preavviso di almeno 20 giorni per PEC:
a) espletamento del servizio, da parte della Società, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto;
b) gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore anche in seguito di trasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) ritardi e/o non regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di penali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’appaltatore, per danni causati all’AICS e/o a terzi nell’esecuzione del servizio;
e) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
f) cessione del contratto;
g) abrogazione della legge n. 125/2014;
h) dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016;
i) scioglimento della Società aggiudicataria e/o cessazione dell’attività;
l) mancanza o decadenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Società, come previsto dall’art. 108 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016.
L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della predetta clausola risolutiva, assumendosi la responsabilità del risarcimento del danno di cui agli artt.1218-1228 del c.c.
La stipula del contratto non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate all’appaltatore ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da questo instaurati per la sua esecuzione.
ART. 15 – Recesso
L’AICS, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, può avvalersi del diritto potestativo, previsto dall’articolo 109 del D. Lgs 50/2016, di recedere dal contratto anche se ne è iniziata
l’esecuzione, purché tenga indenne la Società dalle spese sostenute, dalle prestazioni correttamente eseguite e corrisponda un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
L’AICS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, con un preavviso di 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Società via PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’AICS.
ART. 16 – Quinto d’obbligo
L’AICS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016.
ART. 17 – Foro competente
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti, qualora non sia raggiungibile tra gli stessi un accordo, in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, efficacia, adempimento e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 18 – Norma di rinvio
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare al D. Lgs. 50/2016, al Codice Civile, al regolamento relativo all’amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato, e alle vigenti disposizioni di legge.
ART. 19 – Domiciliazione
Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’AICS da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC indicato in fase di trattativa diretta su MePA.
ART 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Tutte le eventuali spese relative alla stipula del presente contratto, che dovessero insorgere, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società. La Società, qualora occorra, è tenuta a provvedere a propria cura e spese alla registrazione del presente contratto presso il competente Ufficio del Registro – Atti Privati, secondo le vigenti norme in materia.
ART. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, nella stipula del presente contratto, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.
ART. 23 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile ed in applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi del conto corrente bancario indicato al precedente articolo, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.
Sarà sufficiente, nella suindicata comunicazione, che l’AICS comunichi la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall’art. 6 della L. 13.8.2010 n. 136.
ART. 24 – Anticorruzione
La Società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti. In caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.
La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” pubblicato su sito istituzionale dell’AICS nella sezione Trasparenza.
Si allega:
Allegato 1: Questionario Seven Pillars