Contract
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE | ||
a) D.R. n. 1946 del 24.05.2022 (- Approvazione adesione Dottorato Nazionale in “Cybersicurezza” con il coinvolgimento del Dipartimento di Informatica e Matematica; - Approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e la Scuola IMT Alti Studi Lucca, per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato Nazionale in “Cybersicurezza”) D.R. n. 1947 del 24.05.2022 (- Approvazione adesione al Dottorato nazionale in “Heritage Science” con la Sapienza Università di Roma – sede amministrativa e l’istituzione del curriculum in “Storia e archeologia globale dei paesaggi”; - Approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e la Sapienza Università di Roma, per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato nazionale in “Heritage Science”) b) D.R. n. 1691 del 05.05.2022 (PE1) D.R. n. 1692 del 05.05.2022 (PE8) D.R. n. 1690 del 05.05.2022 (PE13) (- Presentazione, da parte dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, in qualità di Spoke/affiliato spoke, proposte progettuali, in risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2– Investimento 1.3 - approvazione e sottoscrizione della documentazione funzionale alla presentazione delle proposte progettuali) (PE1) proposta progettuale dal titolo: “Future Artificial Intelligence Research (FAIR)” - Responsabile scientifico: xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx) (PE8) Proposta progettuale dal titolo: “Age-It - Ageing Well in an ageing society” - Responsabile scientifico: prof.ssa Xxxx Xxxxxxx) (PE13) - Proposta progettuale dal titolo “INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases” - Responsabile scientifico: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) c) | HA RATIFICATO per quanto di competenza, i Decreti Rettorali nn. 1946 e 1947 del 24.05.2022, nn. 1691, 1692 e 1690 del 05.05.2022, n. 1703 del 09.05.2022, nn. 1757 e 1758 del 10.05.2022, n. 1732 del 10.05.2022, n. 2012 del 26.05.2022, n. 1694 del 06.05.2022, n.1918 del 20.05.2022, n. 1699 del 09.05.2022, n. 2142 del 09.05.2022, n. 1901 del 19.05.2022, n. 1869 del 18.05.2022, n. 2059 del 31.05.2022, nn. 2061, 2602 e 2603 del 31.05.2022, nn. 2065 e 2066 del 31.05.2022, n. 2060 del 31.05.2022, n. 2064 del 31.05.2022, n. 2039 del 30.05.2022, n. 2199 del 13.06.2022, nn. 2278, 2279 e 2280 del 20.06.2022. |
D.R. n. 1703 del 09.05.2022 D.R. n. 1757 del 10.05.2022 D.R. n. 1758 del 10.05.2022 (Approvazione e sottoscrizione Convenzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010 tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx” per svolgimento attività di ricerca presso UniBA: - della prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, professore di I fascia per il SSD ICAR/17 - del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, professore ordinario per il SSD L-ANT/07 - della prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, professore ordinario per il SSD L-ART/04) d) D.R. n. 1732 del 10.05.2022 (Approvazione e sottoscrizione Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e il Politecnico di Bari per svolgimento attività di ricerca del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, professore ordinario per il SSD FIS/01 afferente al Dipartimento Interateneo dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, presso il Politecnico di Bari - Dipartimento Interateneo di Fisica) e) D.R. n. 2012 del 26.05.2022 (- Approvazione adesione al Dottorato Nazionale in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico – National PhD course in Sustainable Development and Climate Change (SDC)” con il coinvolgimento del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa e il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali; - approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Università degli Studi di Camerino, per l’attivazione e il funzionamento del corso di dottorato Nazionale in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico – National PhD course in Sustainable Development and Climate Change - SDC”) f) D.R. n.1694 del 06.05.2022 [Approvazione schema e stipula Accordo di Partenariato e collaborazione effettiva tra il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. e l’Università degli Studi “G. |
d’Annunzio” di Chieti-Pescara (capofila) a cui conferire mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero della transizione ecologica negli esatti termini e con il contenuto di cui all’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del PNRR, Missione 2 - Componente 2 - Investimento 3.5] g) D.R. n. 1918 del 20.05.2022 [Approvazione schema e stipula Atto Unilaterale d’obbligo per realizzazione Programma Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR‐FSE 2014/2020 - Azione 10.4, per realizzazione n. 173 progetti (assegni di ricerca) finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi] h) D.R. n. 1699 del 09.05.2022 (Approvazione e sottoscrizione Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e il Politecnico di Bari per lo svolgimento attività di ricerca presso UNIBA - Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Ricercatore confermato per il SSD ICAR/18) i) D.R. n. 2142 del 09.05.2022 (- Presentazione, da parte dell’Università degli Studi di Bari Xxxx, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa “Ecosistema innovativo della Salute” - Piano complementare al PNRR, di n. 2 Manifestazioni di interesse (Fase 1) per le seguenti n. 2 macro-azioni: • Creazione una Rete di centri di trasferimento tecnologico - “NETWORK TTO” o “NTT”; • Realizzazione n. 1 Hub life science, distribuito territorialmente nelle varie parti del Paese (Nord – Centro –Sud d’Italia) e organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke, operante nel settore della Diagnostica Avanzata - “LSH-DA”. - approvazione e sottoscrizione della documentazione funzionale alla presentazione delle manifestazioni di interesse) |
j) D.R. n. 1901 del 19.052022 (Approvazione e sottoscrizione Accordo di partenariato tra vari Enti, per candidatura, da parte dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, in qualità di partner, della proposta progettuale dal titolo “MILK DIGITAL TWIN (M.D.T.)” (Responsabile scientifico UniBa: prof.ssa Xxxxx Xx Xxxxxxx), a valere sull’Avviso MISE, come da decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale 18 marzo 2022) D.R. n. 1869 del 18.05.2022 (Approvazione e sottoscrizione nuovo “Contratto di Rete relativo al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2021”, per collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, ai fini della candidatura, da parte dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx - Dipartimento Interateneo di Fisica e Dipartimento di Scienze Agro- ambientali e territoriali, in qualità di soggetto co-proponente, della proposta progettuale dal titolo “WADIT - Water Digital Twin” (Responsabile scientifico UniBa: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx), a valere sull’Avviso MISE, come da decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale 18 marzo 2022) k) D.R. n. 2059 del 31.05.2022 (- Approvazione impianto istitutivo Corso di dottorato in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione (PASAP)” in forma associata con Politecnico di BARI, Università̀ degli Studi di FOGGIA, Università̀ degli Studi della BASILICATA, Università̀ degli Studi di PALERMO, Università̀ degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX e Università̀ IUAV di VENEZIA - XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023; - approvazione schema e stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e le altre Università coinvolte per l’attivazione e il funzionamento Corso di Dottorato di Ricerca in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione” - XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023) |
D.R. n. 2061 del 31.05.2022 (- Approvazione impianto istitutivo Corso di dottorato industriale in “Tecnologie sostenibili per lo sviluppo industriale di medicinali e diagnostici – TESSMED”, di nuova attivazione ed in forma associata con l’azienda Merck KGaA e l’azienda Farmalabor Srl - XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023; - approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e le aziende interessate, per l’attivazione e il funzionamento Corso di Dottorato Industriale in “Tecnologie sostenibili per lo sviluppo industriale di medicinali e diagnostici” – XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023). D.R. n. 2062 del 31.05.2022 (- Approvazione impianto istitutivo Corso di dottorato in “Patrimoni storici e filosofici per una innovazione sostenibile”, di nuova attivazione ed in forma associata con Università degli Studi del MOLISE, Università degli Studi di FOGGIA e Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023; - approvazione schema e stipula Convenzioni tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e le Università coinvolte per l’attivazione e il funzionamento Corso di Dottorato di Ricerca in “Patrimoni storici e filosofici per una innovazione sostenibile” - XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023) D.R. n. 2063 del 31.05.2022 (- Approvazione impianto istitutivo Corso di dottorato in “Gender studies”, di nuova attivazione ed in forma associata con Università degli Studi di MACERATA e Scuola Superiore Sant’Xxxx di Pisa - XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023; - approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e le Università/Scuola interessate, per l’attivazione e il funzionamento Corso di Dottorato di Ricerca in “Gender studies” – XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023). D.R. n. 2065 del 31.05.2022 - (Integrazione impianto istitutivo Corso di dottorato in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione (PASAP)”, approvato con D.R. n. 2059 del 31.05.2022, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche; - approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di |
Bari Xxxx Xxxx e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l’attivazione e il funzionamento Corso di Dottorato di Ricerca in “Patrimoni archeologici, storici, architettonici e paesaggistici mediterranei: sistemi integrati di conoscenza, progettazione, tutela e valorizzazione” – XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023). D.R. n. 2066 del 31.05.2022 (- Accettazione proposta dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di attivazione un posto aggiuntivo con borsa di studio per il corso di dottorato in “Geoscienze” - XXXVIII ciclo, a.a.2022/2023; - approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per l’attivazione posto aggiuntivo con borsa di studio per il progetto “Rilievo magnetotellurico ad alta risoluzione spaziale dell’Italia Centrale per la realizzazione di un modello di resistività della crosta”, SSD GEO/11. l) D.R. n. 2060 del 31.05.2022 (- Approvazione adesione Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx al Dottorato Nazionale in “Medicina dei Sistemi”, durata quadriennale, a partire dall’a.a. 2022/2023 – ciclo XXXVIII - sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano; - approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, per l’attivazione e il funzionamento Corso di dottorato Nazionale in “Medicina dei Sistemi”; - garantire il finanziamento n. 1 borsa di studio all’Università di Milano) D.R. n. 2064 del 31.05.2022 (- Approvazione adesione al Dottorato Nazionale in “Space Science and Technology” con coinvolgimento Dipartimento Interateneo di Fisica - ciclo XXXVIII a.a. 2022/2023; - approvazione schema e stipula Convenzione tra l’Università degli Studi di Trento e l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, per l’attivazione e il funzionamento Corso di dottorato Nazionale in “Space Science and Technology”) m) D.R. n. 2039 del 30.05.2022 (Approvazione schema stipula “Grant Agreement” tra l’Università degli |
Studi di Bari Xxxx Xxxx e European Health and Digital Executive Agency (HADEA) per progetto “Merging Sustainable and Digital Chemical Technologies for the Development of Greener-by-design Pharmaceuticals – (SusPharma)”- programma Horizon Europe) n D.R. n. 2199 del 13.06.2022 (Approvazione schema e stipula “CONSORTIUM AGREEMENT PROGETTO TEBAKA ‐ Sistema per acquisizione conoscenze di base del territorio – Cod. ARS01_00815”, tra le Parti interessate alla esecuzione delle attività progettuali, tra cui l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx - Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali e Dipartimento Interateneo di Fisica (socio attuatore), finanziato nell’ambito dell’Avviso D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735 per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione individuate nel PNR 2015-2020 – Area di Specializzazione Agrifood) o) D.R. n. 2278 del 20.06.2022 (Approvazione stipula atti d’obbligo per accettazione finanziamento MUR per progetto M4C1 nell’ambito del D.M. 351 del 09.04.2022, relativi: - all’investimento 3.4; - all’investimento 4.1; - all’investimento 3.3.) D.R. n. 2279 del 20.06.2022 (Approvazione schema Bando di concorso per l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca, nelle versioni in italiano e in inglese XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023 D.R. n. 2280 del 20.06.2022 (Istituzione corsi di dottorato XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023 e indizione delle relative selezioni per ammissione ai corsi di dottorato di durata triennale) | ||
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI | ||
a) D.R. n. 2146 del 09.06.2022 (Disattivazione Short Master in Tutele e tecniche dell’esecuzione forzata immobiliare a.a. 2019/2020) | HA RATIFICATO per quanto di competenza, i Decreti Rettorali n. 2146 del 09.06.2022, n. 2102 del 01.06.2022, n. 2223 del 13.06.2022, n. 2284 del 20.06.2022. |
b) D.R. n. 2102 del 01.06.2022 (Istituzione ed attivazione Summer School Bionomia marina delle Isole Tremiti e approvazione Convenzione con Ente Naz Parco del Xxxxxxx, a.a. 2021/2022 - Dip. Biologia, direttore xxxx. X. Xxxxxxxxxxxx) D.R. n. 2223 del 13.06.2022 (Disattivazione Summer School Argomentazione giuridica e principio di ragionevolezza, a.a. 2021/2022 - Dip. Giurisprudenza, direttore xxxx. X. Xxxxxxx) D.R. n. 2284 del 20.06.2022 (Istituzione ed attivazione Summer School Neuroscienze Cellulari, Comportamentali e Cognitive – MOONRISE, a.a. 2021/2022, Dip. di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, direttore prof. A. Frigeri) | ||
DIREZIONE RISORSE UMANE | ||
a) D.R. n. 2107 del 01.06.2022 (Chiamata xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a filosofia, presso il Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica” di questa Università) | HA RATIFICATO per quanto di competenza, il Decreto Rettorale n. 2107 del 01.06.2022. | |
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE | ||
1. | Designazione componenti Presidio della Qualità di Ateneo - quadriennio 2022-2026 | HA DELIBERATO per quanto di competenza, di designare quali componenti del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, per il quadriennio 2022-2026: − per la componente del personale docente: − prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx - macroarea 1 scientifica tecnologica − prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie − xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - macroarea 3 scienze mediche |
− prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxxxx 4 scienze umanistiche − xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche − per la componente del personale tecnico-amministrativo/CEL: − xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. | ||
2. | Regolamento elettorale di Ateneo: proposte di modifica | HA DELIBERATO per quanto di competenza, di approvare il Regolamento elettorale di Ateneo, nella seguente formulazione: REGOLAMENTO ELETTORALE TITOLO I ELEZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente Regolamento, disciplina le modalità per l’elezione delle rappresentanze delle diverse componenti negli organi collegiali, fatte salve quelle nei Consigli di Corso di studio, delle Scuole e le rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo, alle quali si applicano, comunque, le norme del presente Titolo. 2. Nel presente Regolamento, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di I fascia, di II fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; ovunque sia usata la dizione personale tecnico- amministrativo, si intendono inclusi i collaboratori ed esperti linguistici CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 bis – Procedura elettorale automatizzata 1. Con l’atto di indizione delle elezioni può essere stabilito che le votazioni, o parte di esse, avvengano con procedura automatizzata, mediante l’uso di apparecchiature elettroniche. L’atto di indizione delle elezioni detta a tal fine apposite norme, anche in deroga agli artt. 12, 13 e 14, del presente Regolamento, in modo comunque che sia comunque assicurata la libertà e la segretezza del voto, nonché la pubblicità dello scrutinio dei voti. 2. In caso di votazioni con procedura automatizzata, prima dell’inizio delle votazioni, la Commissione elettorale centrale verifica l’idoneità e il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche e dei programmi in esse utilizzati; a tale verifica possono assistere i rappresentanti di ciascuna lista i quali dovranno essere convocati almeno con 3 giorni di anticipo. |
3. L’elaborazione dei dati relativi allo scrutinio dei voti avviene a cura della Commissione elettorale centrale, coadiuvata dai tecnici preposti.
Art. 2 - Sistemi elettorali
1. I sistemi elettorali adottati per la elezione degli Organi di Ateneo, nonché delle rappresentanze negli Organi collegiali, salvo quanto diversamente previsto dall’art. 23, sono:
- il sistema maggioritario,
- il sistema proporzionale.
2. In applicazione del sistema maggioritario, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, il Presidente del seggio o la Commissione Elettorale Centrale, ove prevista, provvede a stilare apposita graduatoria e dichiara eletti, in numero pari a quello degli eligendi, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.
Nell’ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica fatto salvo quanto diversamente previsto.
Nelle ipotesi di elezioni studentesche, in caso di parità, prevale la maggiore anzianità riveniente dall’anno di iscrizione al corso di studio per il quale lo studente è stato eletto, compresi i casi di prosecuzione di carriera qualora consentano allo studente la permanenza nel medesimo Organo.
In subordine, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
3. In applicazione del sistema proporzionale, le liste dei candidati, ove previste, devono assicurare la rappresentanza di entrambi i generi, nella misura minima del 30 per cento ciascuno.
Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, il Presidente del seggio o la Commissione Elettorale Centrale ove prevista:
a) determina, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista in tutti i seggi;
b) determina, la cifra individuale di ciascun candidato costituita dal totale dei voti di lista sommati ai voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) divide successivamente per uno, per due... fino alla concorrenza del numero degli eligendi, la cifra elettorale di ogni lista;
d) gradua in ordine decrescente tutti i quozienti e sceglie tra i quozienti quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi. A parità assoluta di quoziente, sceglie quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; a parità di quest’ultima, procede con sorteggio;
e) assegna il numero degli eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, tra le altre liste che hanno ottenuto seggi secondo l’ordine dei quozienti;
f) dichiara eletti, per ciascuna lista, i candidati con maggior numero di preferenze.
Nell’ipotesi di parità di voti di preferenza, dichiara eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.
Art. 3 - Validità delle votazioni
1. Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Le votazioni per la elezione delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi sono valide se vi abbia preso parte almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
3. Nell’ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni relative all’elezione delle rappresentanze negli Organi collegiali, si procede, per non più di una volta, a nuove operazioni di voto.
4. Ove persista la circostanza di cui al comma precedente l’Organo, ai sensi dell’art. 48, comma 1, lett. a) dello Statuto, s’intende validamente costituito anche in assenza della rappresentanza non eletta.
Art. 4 - Esclusione dall’elettorato
1. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
2. Sono, altresì, esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia o di studio, aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione e coloro per i quali, in ogni caso, si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.
Art. 5 - Ineleggibilità
1. Sono ineleggibili coloro che risultano:
- collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;
- collocati in aspettativa facoltativa per cariche elettive ai sensi della L.816/85 e s.m.i;
- gli assenti per servizio militare o sostitutivo civile;
- gli studenti che siano dipendenti, a qualsiasi titolo, dell’Università e degli altri Enti pubblici, nonché gli studenti dipendenti di aziende che lavorano per conto dell’Università.
2. Sono, inoltre, ineleggibili:
- i docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica sia risultata negativa, ai sensi dell’art.49 del vigente Statuto;
- i docenti a tempo pieno che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- tutti coloro che siano incorsi, nei 10 anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura;
- gli studenti che non risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università, alla data della presentazione delle candidature, nonché gli studenti ripetenti, allorquando siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l’Università degli Studi di Bari.
Art. 6 - Incompatibilità
1. Ferme restando le incompatibilità previste dall’art. 51 dello Statuto, nell’ipotesi di cariche elettive per cui è richiesto il tempo pieno, il candidato, che non sia in possesso di tale requisito, contestualmente all’accettazione della candidatura, deve produrre dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto. Tale dichiarazione ha efficacia dal momento della nomina o proclamazione.
CAPO II PROCEDIMENTO ELETTORALE
Art. 7 - Convocazione del corpo elettorale
1. L’Organo competente, di volta in volta individuato dal presente Regolamento, non meno di 30 e non più di 60 giorni prima della data delle votazioni, indice le elezioni degli Organi o delle rappresentanze elettive disponendo con apposito bando la convocazione del relativo corpo elettorale fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 comma 2.
2. Il bando di indizione deve contenere:
a) i termini e le modalità di convocazione del corpo elettorale;
b) il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
c) i termini e le modalità di presentazione delle candidature ove previste;
d) i termini, le modalità di predisposizione, di sottoscrizione e di presentazione delle liste ove previste;
e) i termini e le modalità di regolarizzazione delle liste;
f) i termini e le forme di pubblicità delle candidature ove previste e delle liste riscontrate regolari;
g) i termini e le modalità di designazione dei rappresentanti di lista;
h) i termini e le modalità di predisposizione e pubblicazione delle liste degli elettori;
i) le modalità di svolgimento della propaganda elettorale;
j) il numero, la ubicazione, l’orario di apertura e i termini per la costituzione dei seggi tali da garantire la più ampia partecipazione dell’elettorato;
k) ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette;
l) i termini e le modalità di svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previsti dal presente Regolamento.
3. Il bando di indizione è reso pubblico mediante pubblicazione sul portale dell’Università.
Art. 8 - Liste degli elettori
1. Le liste degli elettori sono predisposte a cura degli uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, e rese pubbliche, mediante pubblicazione sul portale dell’Università, nei termini e secondo le forme previste dai rispettivi bandi di indizione.
Art. 9 - Propaganda elettorale
1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono di volta in volta stabilite dalla Commissione elettorale Centrale, ove prevista, ovvero dall’Organo competente all’indizione delle elezioni.
2. L’Organo competente fissa le regole sulla propaganda elettorale in modo da assicurare condizioni uniformi a tutti i candidati e a tutte le liste partecipanti alla consultazione, nel rispetto anche del principio di parità uomo-donna.
3. L’Organo che ha emesso il bando di indizione delle elezioni riserva appositi spazi per l’affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale ambienti idonei allo svolgimento di eventuali assemblee.
Art. 10 - Seggi
1. I seggi elettorali sono composti da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario.
2. I componenti dei seggi sono scelti fra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, che non risultino fra i candidati da eleggere. Nell’ipotesi di elettorato attivo composto solo da docenti, i componenti dei seggi, in subordine, possono essere scelti anche tra il personale tecnico-amministrativo.
Nell’ipotesi in cui il corpo elettorale sia costituito da una pluralità di categorie, il seggio deve essere composto in modo tale da assicurare un rappresentante per ciascuna di esse.
Il segretario è scelto tra il personale tecnico – amministrativo.
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, i componenti dei seggi sono scelti fra il personale tecnico - amministrativo.
3. Il numero, l’ubicazione, l’orario di apertura e i termini per la costituzione dei seggi sono determinati dal bando di indizione di cui all’art. 7 del presente Regolamento.
È fatta, comunque, salva la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell’ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.
4. Il Presidente del seggio individua fra i componenti il vicepresidente.
5. Il seggio opera validamente purché siano presenti, almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.
6. Presso il seggio è predisposto un servizio di vigilanza dal momento dell’insediamento a quello della chiusura a completamento delle operazioni di scrutinio.
7. Al personale tecnico-amministrativo e al personale docente impegnato nella composizione dei seggi e nel servizio di vigilanza, nelle tornate elettorali per il rinnovo degli Organi di governo, spetta un compenso nella misura determinata, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11 - Operazioni di voto
1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è, comunque, garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.
2. Al personale tecnico-amministrativo è garantito l’esercizio del diritto di voto anche durante l’orario di servizio.
3. A tutte le operazioni del seggio può assistere un rappresentante di lista o di gruppo Organizzativo sindacale o di singolo candidato, se non presentato all’interno di una lista o di un gruppo Organizzativo sindacale.
4. Il Presidente sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni del seggio e ne garantisce il regolare svolgimento.
5. All’atto della costituzione del seggio il Presidente riceve in consegna il materiale necessario all’esercizio del diritto di voto, ha l’obbligo di controllare l’agibilità dei locali e la presenza di cabine atte ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto nonché di esporre gli elenchi degli aventi diritto al voto.
6. Il Presidente sigla o fa siglare e timbrare le schede elettorali necessarie per la votazione.
Art. 12 - Modalità di voto
1. L’espressione del voto è libera e segreta.
2. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:
a) accerta l’identità personale dell’elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia;
b) accerta l’iscrizione dell’elettore nelle liste dei votanti;
c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l’elettore apponga la firma sull’apposito elenco;
d) assicura l’introduzione in apposita urna sigillata della scheda;
e) annota l’avvenuto esercizio di voto, a richiesta dell’elettore studente, sul tesserino universitario o sulla ricevuta di immatricolazione.
3. Il Presidente ammette a votare anche l’elettore che, privo di documento di identificazione, sia riconosciuto dal Presidente stesso o da un componente del seggio.
Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata alla identificazione avvertendolo che una falsa dichiarazione è punibile ai sensi dell’art. 95 del DPR 570/60 e s.m.i.
4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l’assistenza di altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l’impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato da struttura pubblica competente.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il segretario ne prende nota a verbale.
5. Ciascun elettore può votare fino ad un terzo degli eligendi (ogni eventuale arrotondamento deve compiersi per difetto) e, comunque, può esprimere almeno una preferenza e non più di cinque. Il voto è espresso scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulle/a righe/a tracciate/a, il nominativo del/i candidato/i che si intende votare, nonché, in caso di omonimia, la data di nascita di chi si intende votare. Tali dati anagrafici saranno deducibili dal manifesto delle candidature ovvero dalle liste degli elettori rese disponibili presso ciascun seggio. Ove si tratti di sistema proporzionale a liste concorrenti il voto va espresso anche contrassegnando la lista prescelta.
6. Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo; le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Art. 13 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono, in seduta pubblica, secondo quanto stabilito nel provvedimento di indizione, ai sensi dell’art. 7 comma 2.
2. Ai fini delle operazioni di scrutinio, sono scrutinate per prime le schede relative al Senato Accademico, poi quelle relative al Consiglio di Amministrazione e, a seguire, quelle relative: al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al C.U.G. e ai Consigli di Dipartimento.
3. L’attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.
4. Sono nulle le schede che:
a) non siano quelle consegnate o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
c) contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati, ove previsti, ovvero di nomi non compresi in alcuna delle liste presentate oppure a favore di più liste.
5. In caso di imprecisa indicazione del nominativo votato è valido il voto che contenga elementi sufficienti di identificazione.
6. I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. Pertanto, rimangono validi nell’ordine espresso dall’elettore quelli pari ad un terzo del numero degli eligendi.
7. Sono, altresì, nulli i voti di preferenza attribuiti a candidati non compresi nella lista votata, mentre resta valido il voto di lista e le eventuali preferenze a candidati della stessa lista.
8. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l’attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ed opposizioni da parte dei soggetti di cui all’art. 11, comma 3. La Commissione Elettorale Centrale provvede all’attribuzione definitiva del voto.
9. Prima di sciogliere la seduta il Presidente:
- raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, una copia delle liste degli elettori in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e lo rimette, al fine della conservazione degli atti, all’Organo che ha indetto le elezioni;
- rimette alla Commissione elettorale Centrale, ove prevista, o al Rettore l’altra copia del verbale del seggio, ai fini della nomina o proclamazione degli eletti.
Art. 14 - Risultati delle votazioni
1. I risultati delle votazioni sono dichiarati:
- dal Presidente del seggio, nelle elezioni ove è costituito un unico seggio elettorale;
- dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale, nelle elezioni ove siano costituiti più seggi elettorali.
2. La Commissione Elettorale Centrale, ove prevista, per la elaborazione dei risultati delle votazioni, si riunisce entro 48 ore lavorative dalla chiusura dei seggi.
Art. 15 - Nomina e Proclamazione
1. Il Direttore di Dipartimento è nominato con provvedimento del Rettore.
2. I rappresentanti negli Organi di governo e in quelli delle strutture didattiche e di ricerca sono proclamati eletti con provvedimento del Rettore.
Art. 16 - Surrogazione ed elezioni suppletive
1. I rappresentanti negli Organi disciplinati dal presente Regolamento e i Direttori di Dipartimento cessano dalla carica allo scadere del termine del mandato previsto dallo Statuto dell’Università.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza prima della scadenza del mandato di Direttore di Dipartimento, si procede entro 10 giorni a nuove elezioni.
In caso di rinuncia, di decadenza, anche per cambiamento di status, o di dimissioni prima della scadenza del mandato di un rappresentante in un Organo collegiale eletto con il sistema maggioritario, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.
Nel caso in cui prima della scadenza del mandato venga meno lo status di studente a seguito del conseguimento del titolo di laurea triennale, la decadenza dalla carica non ha efficacia immediata, sempre che si perfezioni l’iscrizione alla laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento ovvero al medesimo Consiglio di classe/interclasse, entro 45 giorni dal conseguimento del titolo di laurea triennale.
3. Nel caso di rappresentanze degli studenti elette con il sistema proporzionale su liste concorrenti, la surrogazione avviene con riferimento al primo dei non eletti della stessa lista cui appartiene il componente da sostituire.
Ove la lista risulti esaurita, si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti, delle liste che hanno ottenuto seggi, che abbia avuto il maggior numero di voti in assoluto, a prescindere dalla lista di appartenenza. In caso di parità di voti si applicano le norme di cui all’art.2, comma 2, del presente Regolamento.
Ove tutte le liste che abbiano ottenuto seggi risultino esaurite, si procede alla surroga con il candidato che abbia avuto il maggior numero di voti in assoluto, tra le liste che non hanno ottenuto seggi. In caso di parità di voti si applicano le norme di cui all’art.2, comma 2, del presente Regolamento.
4. Le dimissioni, corredate da copia di un documento di riconoscimento, devono essere presentate personalmente o trasmesse dal proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica alla U.O. Gestione documentale corrente.
Art. 17 – Ricorsi
1. Avverso ogni fase del procedimento, dalla convocazione del corpo elettorale alla nomina e proclamazione degli eletti, è ammesso ricorso da proporsi entro 24 ore lavorative dall’adozione del provvedimento che si intende impugnare, all’Organo competente ad indire la elezione, che si pronuncia, in prima istanza, nelle 24 ore lavorative successive.
2. Avverso tale decisione è ammesso, entro 24 ore lavorative, ricorso alla Commissione Elettorale Centrale nei casi in cui è prevista la sua costituzione; negli altri casi, è ammesso, entro 24 ore lavorative, ricorso al Rettore.
La Commissione Elettorale Centrale e il Rettore si pronunciano, in seconda istanza, nei due giorni lavorativi successivi.
CAPO III
NORME COMUNI DI ORGANIZZAZIONE ELETTORALE
Art. 18 - Norme di organizzazione generale
1. Per l’elezione di tutte le rappresentanze negli Organi di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli dei Dipartimenti e delle Scuole, sono costituiti l’Ufficio Elettorale e la Commissione Elettorale Centrale.
2. Per l’elezione delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento e delle Scuole, l’organizzazione elettorale è decentrata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, fatta eccezione per l’elezione della rappresentanza degli studenti per cui si applica l’organizzazione di cui al 1° comma.
Art. 19 - Ufficio elettorale
1. Con provvedimento del Direttore Generale, presso la Direzione Generale, viene istituito l’Ufficio Elettorale con il compito di:
a) predisporre - tenendo conto della struttura di appartenenza - le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto;
b) aggiornare le liste degli elettori su comunicazione scritta dei competenti uffici, di cui al successivo comma 2, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente di seggio interessato;
c) ricevere le candidature, ove previste, e le accettazioni di candidatura presentate in forma scritta o in liste concorrenti;
d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, ove previsti;
e) rendere pubbliche le candidature, ove previste, riscontrate regolari, nei termini e nelle forme prescritte nel bando di indizione;
f) ricevere, nei termini stabiliti nel bando di indizione, le nomine dei rappresentanti di lista da accreditare presso i seggi elettorali, e nella Commissione Elettorale Centrale;
g) pubblicare sul portale dell’Università gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti nel bando di indizione, perché ciascun elettore possa prenderne visione;
h) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.
L’ Ufficio Elettorale svolge, altresì, gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dal bando di indizione.
2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, redatti a cura degli uffici competenti con l’indicazione dei dati anagrafici di ciascun elettore e, per i soli studenti, anche del numero di matricola, devono essere ripartiti, secondo le indicazioni dell’Ufficio Elettorale.
Gli aventi diritto che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà - entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi - di proporre ricorso scritto al Direttore Generale, che decide in merito.
Art. 20 - Commissione Elettorale Centrale
1. La Commissione Elettorale Centrale è composta da tre docenti (uno di prima fascia, uno di seconda fascia, un ricercatore), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, e due unità di personale tecnico - amministrativo, designati dal Senato Accademico, che individua fra gli stessi il Presidente.
I componenti della Commissione Elettorale Centrale durano in carica tre anni ed il loro mandato può essere rinnovato.
La Commissione Elettorale Centrale opera validamente in presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. La Commissione elettorale Centrale ha il compito di:
a) esprimere pareri in ordine ai quesiti relativi alla materia elettorale;
b) stabilire le regole per lo svolgimento della propaganda elettorale e vigilare sul rispetto delle stesse;
c) accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati di ciascun seggio;
d) dichiarare i risultati;
e) disporre la pubblicazione dei risultati sul portale dell’Università;
f) verificare l’idoneità e il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche e dei programmi in esse utilizzati in caso di voto elettronico;
3. Avverso le decisioni della Commissione, di cui al precedente comma 2, può proporsi ricorso al Senato Accademico entro 24 ore lavorative dall’adozione delle stesse; sul ricorso, il Senato Accademico decide entro i successivi 7 giorni lavorativi.
4. La Commissione decide, altresì, in seconda istanza, sui ricorsi proposti ai sensi dell’art. 17, comma 2, del presente Regolamento.
5. La Commissione Elettorale Centrale procede, inoltre, ad attribuire definitivamente il voto nei casi previsti dall’art. 13, comma 8, del presente Regolamento.
6. Dopo la presentazione delle candidature la Commissione Elettorale Centrale è integrata, per le operazioni relative alle elezioni effettuate con sistema proporzionale, da un rappresentante per ciascuna lista.
7. La Commissione opera nella sua composizione di base fino all’integrazione con i rappresentanti di cui sopra, che svolgono funzioni consultive.
8. Al personale componente la Commissione Elettorale Centrale spetta un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO II SENATO ACCADEMICO
Art. 21 – Composizione
Il Senato Accademico è composto da:
a) il Rettore;
b) venti Direttori di Dipartimento;
c) cinque rappresentanti del personale docente, di cui tre professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b;
d) cinque rappresentanti degli studenti;
e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/CEL a tempo indeterminato.
Art. 22 – Rappresentanza dei Direttori di Dipartimento
1. La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento è costituita da venti Direttori di Dipartimento, eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole, di cui:
a) non più di due Direttori potranno appartenere alla medesima Area CUN, di cui al successivo comma 5, dovendosi dare precedenza ai Direttori dei Dipartimenti in cui è rappresentata l’Area in misura maggiore;
b) non più di un Direttore potrà essere individuato per i Dipartimenti delle sedi decentrate.
2. Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti attivati presso l’Università sia pari o inferiore a venti, l’elezione potrà avvenire con modalità semplificate stabilite dal Collegio.
3. Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti attivati presso l’Università sia superiore a venti, si procede ad elezione con il sistema maggioritario.
4. L’Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
5. Ai fini dell’individuazione dell’Area CUN di riferimento di ciascun Dipartimento, si tiene conto della maggiore consistenza dei Settori Scientifico-Disciplinari della medesima Area di appartenenza dei docenti e dei ricercatori afferenti al Dipartimento stesso.
Le Aree CUN di riferimento di ciascun Dipartimento sono le seguenti:
- Area 01 Scienze matematiche e informatiche
- Area 02 Scienze fisiche
- Area 03 Scienze chimiche
- Area 04 Scienze della terra
- Area 05 Scienze biologiche
- Area 06 Scienze mediche
- Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
- Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Area 12 Scienze giuridiche
- Area 13 Scienze economiche e statistiche
- Area 14 Scienze politiche e sociali.
6. Sono titolari dell’elettorato attivo tutti i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola componenti il Collegio, i cui voti sono computati, rispettivamente, nella misura di 1 e 0,50 di quelli validamente espressi. Ciascun Direttore di Dipartimento può esprimere un massimo di due preferenze. I Presidenti delle Scuole possono esprimere una sola preferenza.
7. Sono titolari dell’elettorato passivo i Direttori di Dipartimento componenti il Collegio di cui al precedente comma.
8. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
9. Ai fini della determinazione del risultato elettorale, la Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei dati pervenuti dai seggi elettorali, provvede a stilare la graduatoria dei candidati suffragati.
Se nella graduatoria i più suffragati risultano in numero superiore agli eligendi di cui al precedente comma 1, la Commissione Elettorale Centrale dichiara eletti i più suffragati della graduatoria sino a concorrenza del numero degli eligendi, tenendo conto dell’ordine di graduatoria e dei criteri di cui al medesimo comma 1. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio e in tal caso ciascun elettore può esprimere un’unica preferenza.
Art. 23 - Rappresentanti del personale docente
1. La rappresentanza del personale docente è costituita cinque docenti, di cui tre professori associati e due ricercatori, a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, in modo che venga garantita la rappresentanza di ciascuna delle macroaree che seguono.
2. Per l’elezione della componente, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche:
I. Macroarea 1 scientifica tecnologica:
- Area 01 Scienze matematiche e informatiche
- Area 02 Scienze fisiche
- Area 03 Scienze chimiche
- Area 04 Scienze della terra
II. Macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:
- Area 05 Scienze biologiche
- Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
III. Macroarea 3 scienze mediche:
- Area 06 Scienze mediche
IV. Macroarea 4 scienze umanistiche:
- Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Area 14 Scienze politiche e sociali
V. Macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:
- Area 12 Scienze giuridiche
- Area 13 Scienze economiche e statistiche.
I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle suelencate devono optare per l’area in cui esercitare l’elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell’attività scientifica e
didattica. Il Senato Accademico, ai fini della definizione delle liste degli elettori di cui all’art. 8, valuta tale congruità sulla base delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni.
3. Alla elezione si procede con il sistema maggioritario.
4. L’Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
5. Sono titolari dell’elettorato attivo per ciascuna categoria tutti i professori di ruolo di I e di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, afferenti a ciascuna macroarea e regolarmente in servizio alla data delle votazioni. Ciascun elettore può esprimere una preferenza per ciascuna categoria di candidati.
6. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, a tempo pieno, che godano dell’elettorato attivo alla data del bando di indizione.
Xxxxxxx risultare eletti tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, che risultino aver ottenuto una percentuale di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti.
7. Le candidature possono essere proposte in assemblea o al Decano della macroarea da chiunque sia titolare dell’elettorato attivo per ciascuna macroarea; devono essere individuate nell’assemblea di macroarea, nei termini e secondo le modalità prescritti dal bando di indizione.
Ciascuna macroarea valuta l’opportunità di presentare almeno un candidato per ciascuna categoria di docenti, salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
8. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
9. Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, la Commissione Elettorale Centrale provvede a stilare, l’elenco dei candidati, riportando i voti ottenuti da ciascuno e la percentuale, troncata all’unità, dei voti validi ottenuti da ciascun candidato rispetto al numero dei votanti della propria macroarea.
Successivamente procede, nell’ordine:
a) al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, a proclamare eletta la donna più suffragata, tenuto del dato percentuale, per ciascuna delle categorie dei docenti e ricercatori; ove le stesse appartengano alla medesima macroarea, viene eletta per prima, e per detta macroarea, la candidata più suffragata in misura percentuale o, in caso di parità, che abbia riportato il maggior numero di voti; per la categoria rimasta priva di rappresentanza, sarà proclamata eletta la donna - di macroarea diversa - che segue in graduatoria;
b) a seguire, a proclamare eletti i candidati più suffragati, sempre tenuto conto del dato percentuale, delle ulteriori macroaree e senza vincolo di genere.
Nell’ipotesi in cui, effettuate tutte le operazioni, risultino macroaree non assegnatarie di rappresentanza, si procede, soltanto per tali macroaree, ad elezioni suppletive, limitando l’elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie disponibili.
Art. 24 - Rappresentante dei dottorandi di ricerca
1. Alla elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca si procede con il sistema maggioritario.
2. L’Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore. Il bando di indizione deve essere pubblicato sul sito web dell’Università.
3. Sono titolari dell’elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l’Università, anche in forma consortile o convenzionata.
4. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che godono dell’elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore per il tramite dell’Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall’interessato per accettazione della candidatura.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
6. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
Art. 25 - Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
1. Alla elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si procede con il sistema maggioritario.
2. L’Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
3. Sono titolari dell’elettorato attivo per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico - amministrativo i Dirigenti e coloro che, alla data delle votazioni, rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché i Collaboratori esperti linguistici regolarmente in servizio.
4. Sono titolari dell’elettorato passivo coloro che godono dell’elettorato attivo, ad eccezione dei Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/CEL a tempo determinato, alla data fissata per la presentazione delle candidature.
5. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto,
in forma scritta, presentando al Rettore – per il tramite dell’Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall’interessato per accettazione della candidatura.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
6. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
7. Al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, è eletta la donna più suffragata e, a seguire, i due candidati più suffragati senza vincolo di genere.
TITOLO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 26 – Composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Rettore, con funzioni di Presidente;
b) due componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell’Università di Bari a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;
c) tre componenti nominati nell’ambito del personale docente dell’Università, di cui un professore di I fascia, un professore di II fascia ed un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b;
d) un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico- amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;
e) due rappresentanti degli studenti.
Art. 27– Individuazione del componente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato in seno al Consiglio di Amministrazione
1. Ai fini dell’individuazione del componente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, è eletta una rosa di quattro candidati.
2. Alla elezione si procede con il sistema maggioritario.
3. L’Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
4 Sono titolari dell’elettorato attivo i Dirigenti e coloro che, alla data delle votazioni, rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché i Collaboratori esperti linguistici regolarmente in servizio.
5. Sono titolari dell’elettorato passivo coloro che godono dell’elettorato attivo, ad eccezione dei Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/CEL a tempo determinato, alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore – per il tramite dell’Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall’interessato per accettazione della candidatura.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
7. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione. 8. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni, i quattro candidati più suffragati dovranno produrre al Senato Accademico il proprio curriculum, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 13 dello Statuto di Ateneo.
TITOLO IV
COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E PRESIDENTI DI SCUOLE
Art. 28 – Composizione e costituzione
1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti e dai Presidenti di tutte le Scuole dell’Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui Direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del Collegio il sostituto del Direttore, appartenente ai ruoli dell’Università.
2. Entro i 10 giorni successivi alla emanazione dei provvedimenti di nomina dei singoli componenti del Collegio, il Rettore indice nel medesimo Organo le elezioni dei Direttori di Dipartimento componenti del Senato Accademico, ai sensi dell’art. 22 del presente Regolamento.
TITOLO V
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
Art. 29 - Composizione
1. Il Comitato è composto da:
a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;
b) un numero di rappresentanti dell’Amministrazione, designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo.
c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi.
2. La procedura per la designazione dei rappresentanti, di cui alla lett. b), è indetta dal Rettore con proprio decreto, reso pubblico nella pagina web dell’Ateneo, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.
3. Le candidature dovranno essere presentate con allegato curriculum entro i termini individuati dall’avviso pubblico. In presenza di un numero di candidature inferiore al minimo si procederà ad acquisirne delle ulteriori emanando l’Avviso entro i due giorni successivi alla scadenza della presentazione delle candidature; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all’acquisizione del numero minimo di candidature. In presenza di un numero sufficiente di candidature il Rettore procede alla loro verifica ed ammissione.
4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, nomina il Presidente del Comitato tra i componenti di cui all’art. 20, comma 6, lett.b), dello Statuto.
5. Il Rettore nomina, con proprio decreto, i due rappresentanti eletti dal Consiglio degli Studenti che potranno partecipare alle riunioni del Comitato ed esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
6. L’elezione dei due rappresentanti degli studenti avviene all’interno del Consiglio degli studenti secondo modalità stabilite dal relativo Regolamento di funzionamento.
7. Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
8. Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Art. 30 - Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi
1. Per la elezione dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Comitato, si procede con il sistema maggioritario, contestualmente alla elezione nel Senato Accademico.
2. L’Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
3. Il bando di indizione unico per i due corpi elettorali deve indicare il genere degli eligendi, tenuto conto del genere degli eletti dal Consiglio degli studenti, al fine di assicurare
la parità di genere nella categoria c) di cui all’art.28 e deve essere pubblicato sul sito web dell’Università.
4. Sono titolari dell’elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l’Università, anche in forma consortile o convenzionata.
5. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che godono dell’elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
6. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore per il tramite dell’Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall’interessato per accettazione della candidatura.
7. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
8. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.
9. Ai fini dell’individuazione degli eletti, è predisposta, per ciascuno dei due corpi elettorali, una graduatoria in base ai voti di preferenza attribuiti. Si procede, quindi, ad eleggere il/la candidato/a che, tenuto conto del genere indicato nel bando, ha conseguito il maggior numero di voti validamente espressi, in ciascuna graduatoria. Nell’ipotesi in cui si debbano eleggere candidati di genere diverso e si abbia parità di voti conseguiti dai candidati di stesso genere nell’ambito dei due corpi elettorali, viene eletto il candidato/a più giovane di età o in subordine che sia iscritto ad un anno di corso inferiore.
TITOLO VI ORGANI DEI DIPARTIMENTI
Art. 31 - Il Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore Generale, in vista della scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento o a seguito di rinuncia, accettazione di dimissioni, decadenza del Direttore in carica, ne dà comunicazione al Decano dei professori di ruolo di I e II fascia del Dipartimento, al fine di avviare entro 15 giorni dalla comunicazione il procedimento di rinnovo.
2. In ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Decano dei professori di ruolo di I e II fascia del Dipartimento indice l’elezione del Direttore di Dipartimento con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui al comma 2 dell’art. 7.
3. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario.
4. Sono titolari dell’elettorato attivo:
a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento, alla data delle votazioni;
b) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;
c) i rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento;
d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, per i Dipartimenti di cui all’art. 26, comma 8, dello Statuto;
5. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. La convocazione del corpo elettorale è contestuale all’emanazione del bando elettorale. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché di diffusione dei programmi elettorali.
7. Le candidature sono libere e devono essere presentate, unitamente a linee programmatiche, al Consiglio di Dipartimento appositamente convocato dal Decano o per iscritto al Decano stesso non oltre la data e l’ora fissata per la convocazione del Consiglio a cui il Decano le comunica.
8. Il Decano provvede a rendere note tutte le candidature mediante manifesti da affiggere agli albi del Dipartimento.
9. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all’apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano che ne dispone l’immediata pubblicazione all’albo del Dipartimento e nei locali del seggio.
10. L’ufficio competente, di cui all’art. 8, a determinare le liste degli elettori è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
11. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente scelto tra i professori di I fascia e due scrutatori scelti tra i professori di II fascia e i ricercatori, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
12. Il Direttore di Dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.
13. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all’elenco dei votanti, ai fini della emanazione del provvedimento di nomina.
Art. 32 - Il Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) tutti i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell’Organo;
c) da una rappresentanza dei dottorandi in numero da 1 (uno) a 3 (tre), comunque rispettando il tetto massimo del 20% del numero di rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;
d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all’organizzazione dell’attività didattica, pari al 15% dei componenti dell’Organo.
e) Il Consiglio, alla scadenza del mandato di ciascuna rappresentanza e in vista di nuove elezioni, conferma o ridetermina il numero dei rappresentanti nel rispetto dei vincoli di cui alle lettere b), c) e d).
Art. 33 – Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori esperti linguistici
1. Alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo si procede con il sistema maggioritario.
2. Il numero degli eligendi non deve essere inferiore a 4 unità e non superiore al 10% dei componenti dell’Organo. Tale percentuale deve essere determinata moltiplicando per 10 il numero dei componenti del Consiglio escluso il personale tecnico-amministrativo e dividendo il prodotto per 90. Il numero degli eligendi deve essere stabilito o confermato con determinazione del Consiglio di Dipartimento in vista della scadenza del mandato, prima del bando di indizione.
3. L’Organo competente ad indire le elezioni è il Direttore del Dipartimento.
4. Sono titolari dell’elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultano assegnati al Dipartimento e rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché gli esperti linguistici a tempo indeterminato regolarmente in servizio presso il Dipartimento.
5. Sono titolari dell’elettorato passivo coloro che godono dell’elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. La convocazione del corpo elettorale è contestuale all’emanazione del bando elettorale.
7. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Direttore apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall’interessato per accettazione della candidatura.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
8. L’ufficio competente, di cui all’art. 8, a determinare le liste degli elettori è la Segreteria Amministrativa U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento.
9. Il seggio elettorale è composto con provvedimento del Direttore secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e nei termini previsti del bando di indizione.
10. Al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, è eletta la donna più suffragata e, a seguire, i candidati più suffragati senza vincolo di genere.
Art. 34 – Rappresentanti dei dottorandi
1. La rappresentanza dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento è presente solo presso il Dipartimento sede amministrativa del Dottorato di ricerca. (cfr. delibere S.A. e C.d.A. del 30.7.2019).
2. Alle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi si procede con il sistema maggioritario.
3. L’Organo competente ad indire le elezioni è il Direttore di Dipartimento.
4. Sono titolari dell’elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa nell’Università, dichiarati afferenti al Dipartimento, anche in forma consortile o convenzionato.
5. Sono titolari dell’elettorato passivo coloro che godono dell’elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Direttore del Dipartimento apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall’interessato per accettazione della candidatura.
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
7. Il seggio elettorale è composto con provvedimento del Direttore del Dipartimento secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e nei termini previsti del bando di indizione.
8. Al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, nel caso in cui il numero degli eligendi sia superiore ad uno, è eletta la donna più suffragata e, a seguire, i candidati più suffragati senza vincolo di genere.
Art. 35 – Giunta di Dipartimento
1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici.
2. La Giunta è costituita a seguito dell’approvazione di apposita norma stralcio del Regolamento di funzionamento, formulata dal Consiglio di Dipartimento e approvata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. L’elezione, con l’adozione del sistema maggioritario, avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. 4. L’organo competente ad indire le elezioni è il Direttore del Dipartimento. 5. Per la componente docente, sono titolari dell’elettorato attivo, rispettivamente nell’ambito di ciascuna categoria, purché regolarmente in servizio alla data delle votazioni, tutti i professori di ruolo di I e II fascia e tutti i ricercatori. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che godono dell’elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature. 6. L’elettorato attivo per l’elezione del rappresentante del personale tecnico- amministrativo è disciplinato dalle norme di cui all’art. 34 33 del presente Regolamento; l’elettorato passivo spetta a coloro che risultano eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. 7. Per i rappresentanti degli studenti l’elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultano eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. Le modalità di elezione per i rappresentanti degli studenti sono definite da apposito Regolamento elettorale. 8. Al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, per ciascuna delle categorie dei professori e ricercatori, è eletta la donna più suffragata e, a seguire, i candidati più suffragati senza vincolo di genere. Art. 36 – Norma transitoria In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Senato Accademico può adottare un calendario elettorale anche in deroga alle tempistiche qui previste. | |||
DIREZIONE RISORSE UMANE | |||
3. | Accesso Corsi di laurea a numero programmato a.a. 2022/2023 | HA DELIBERATO − che l’ammissione ai Corsi di Laurea a programmazione locale, per l’anno accademico 2022/2023, avvenga mediante lo svolgimento di prove preselettive; − di affidare, anche per l’a.a. 2022/2023, il processo relativo alla predisposizione dei questionari e alla valutazione delle prove, per tutte le procedure concorsuali relative all’ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato, al Consorzio Interuniversitario CINECA; − che la compilazione e presentazione on line delle domande per la partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato, a programmazione locale, dovrà effettuarsi dal giorno 8 luglio al giorno 8 agosto 2022; − di prevedere per tutti i Corsi di studio a numero programmato, ad eccezione di quelli disciplinati a livello nazionale, che il punteggio |
complessivo, pari a punti 100, venga ripartito secondo le seguenti modalità: o punti 25 per la valutazione del percorso scolastico in base al voto di conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e secondo le modalità adottate negli anni precedenti; o punti 75 per la valutazione della prova di ammissione consistente nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla; − che le date di espletamento delle prove relative all’ammissione ai diversi Corsi di laurea siano quelle proposte dalla U.O. Procedure di accesso ai Corsi di Studio a numero programmato ed indicate nel prospetto, di cui in narrativa; − che, qualora, successivamente all’ultimo scorrimento delle rispettive graduatorie, vi siano ancora posti disponibili, per la copertura di tali posti, ciascuna U.O. Segreteria Studenti pubblicherà nelle pagine del sito web di rispettivo riferimento apposito “Avviso recupero posti programmati” con l’indicazione: • dei posti vacanti • delle modalità e tempi di presentazione della domanda • della individuazione degli aventi diritto in caso di presentazione di un numero di domande superiori ai posti disponibili. Potranno presentare la domanda di partecipazione all’“Avviso recupero posti programmati” tutti coloro che siano interessati all'immatricolazione al Corso di laurea, compresi coloro che siano decaduti dalla graduatoria di merito del bando di concorso e coloro che, avendo presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il medesimo Corso di laurea, siano risultati assenti alle prove. Per stilare la nuova graduatoria per i Corsi di laurea a programmazione locale, si applichi il criterio del maggior punteggio conseguito nel diploma di istruzione di secondo grado e, in caso di parità, la minore età. | ||
4. | Programmazione reclutamento personale docente e ricercatore: adempimenti − n. 1 posto di professore di I fascia - art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010 – Dipartimento di “Ricerca e Innovazione umanistica” − n. 1 posto di professore di I fascia – art. 18, comma 4 Legge n. 240/2010 – Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze ed Organi di senso | HA DELIBERATO di proporre al Consiglio di Amministrazione la messa a concorso di: − n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/M1 – Lingue, Letterature e Culture germaniche ed il settore scientifico- disciplinare L-LIN/13 – Letteratura tedesca, da bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di “Ricerca e Innovazione umanistica”; − n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia ed il settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia, da bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, presso il |
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso. | |||
5. | Proposte di chiamata di professori universitari di prima e seconda fascia - Chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 230/2005 - Dipartimento di Medicina Veterinaria: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | HA DELIBERATO − di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005, del xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXX quale professore universitario di II fascia, nel settore scientifico disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria, con afferenza presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; − che il xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXX sia inquadrato in qualità di professore universitario di seconda fascia alla classe stipendiale HA PRESO ATTO − che, nell’ambito della programmazione del personale docente, l’impegno per la chiamata di che trattasi è di 0,70 P.O., con imputazione di 0,35 P.O. a valere sul cofinanziamento (50%) MUR e di 0,35 P.O. già accantonati e imputati, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 01.07.2021. | |
6. | Attivazione procedure per l’eventuale chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di RTDb (scadenza contratti 2022 e 2023) | ||
a. | (scadenza contratto 2022) | HA DELIBERATO di proporre al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato nei confronti dei ricercatori di tipo b), che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore di II fascia, di cui alla tabella allegata alla relazione istruttoria. | |
b. | (scadenza contratto 2023) | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole affinché vengano fin d’ora impegnati, a valere sui P.O. anno 2021, n. 5,4 P.O. per l’eventuale inquadramento come professore associato di n. 28 ricercatori a tempo determinato di tipo B, il cui contratto è in scadenza nell’anno 2023 (0,20 P.O. per n. 27 RTDb + n. 1 RTDb assunto con finanziamento esterno), di cui alla tabella allegata alla relazione istruttoria. | |
7. | Scambio contestuale tra docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 240/2010: adempimenti - xxxx. Xxxxxxx X. (da Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx a Università degli Studi di Firenze) e prof. Xxxx X. (da Università degli Studi di Firenze a Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx) | HA DELIBERATO di approvare, per quanto di competenza, la mobilità interuniversitaria, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge n. 240/2010, del xxxx. Xxxxx XXXXXXX, professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle Finanze, presso il Dipartimento di Economia e Finanza di questa Università verso il Dipartimento di Scienze per l’Economia |
e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, mediante scambio contestuale con il xxxx. Xxxxxxxx XXXX, professore ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica, presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) dell’Università degli Studi di Firenze verso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, subordinatamente all’acquisizione delle delibere favorevoli degli Organi di Governo dell’Università degli Studi di Firenze. | |||
8. | Mobilità di docenti tra Dipartimenti | ||
a. | prof.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXX | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole alla mobilità della prof.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXX, professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale e Anatomia patologica veterinaria, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria in favore del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi di questa Università. | |
b. | xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXX | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole alla mobilità del xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXX, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto, dal Dipartimento di Scienze Politiche in favore del Dipartimento di “Ricerca e Innovazione umanistica” di questa Università. | |
c. | xxxx. Xxxx XXXXXXXX | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole alla mobilità del xxxx. Xxxx XXXXXXXX, professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche dal Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso in favore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina di questa Università. | |
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | |||
9. | Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2022/2023: parere | HA DELIBERATO − di esprimere parere favorevole in ordine al Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2022/2023, previe modifiche/integrazioni condivise nel corso del dibattito; − di rimettere, per competenza, al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in ordine agli ulteriori profili oggetto di regolamentazione; − di dare, sin d’ora, mandato al Rettore ad apportare all’atto regolamentare in questione, eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione. | |
DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE | |||
10. | Protocollo di intesa e Accordo di riservatezza tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Informatica) e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni – Puglia, per prevenzione e contrasto crimini informatici | HA DELIBERATO - di approvare il Protocollo di Intesa e il relativo Accordo di riservatezza da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Informatica) e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni - Puglia; - di autorizzare il Rettore alla stipula degli atti in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
11. | Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Informatica) e NTT Data Italia S.p.a. e indicazione componente Comitato di gestione, ai sensi dell’art. 3 | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Informatica) e NTT DATA ITALIA S.p.A., previa modifica dell’art. 8 “Bollo e Registrazione” ed integrazione dell’art. 10 “Codice Etico”, nelle formulazioni proposte dall’Ufficio; - di approvare l’indicazione del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx quale componente, per questa Università, del Comitato di Gestione, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo stesso; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; - di notificare l’Accordo di che trattasi, al termine dell’iter di formalizzazione, a tutti i Dipartimenti di didattica e ricerca ed al Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività di questa Università. | |
12. | Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e Università LUM Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica) e l’Università LUM Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
13. | Accordo quadro tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di senso) e: | ||
a. | Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Xxxxxxx de Bellis" – IRCCS di Castellana Grotte (BA) | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e l'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Xxxxxxx de Bellis" – IRCCS di Castellana Grotte (Ba); |
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |||
b. | Associazione di Categoria Welfare a Levante | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e l’Associazione di Categoria Welfare a Levante; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
c. | Associazione Culturale “Restart” (Promozione della Salute e Sviluppo di buone prassi) | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e l’Associazione Culturale “Restart” (Promozione della Salute e Sviluppo di Buone Prassi); - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
d. | Associazione di Promozione Sociale (APS)-Hope | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso) e l’Associazione di Promozione Sociale (APS)-Hope; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
14. | Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) e A.Re.S.S. Puglia | HA DELIBERATO - di esprimere parere favorevole in ordine alla Convenzione da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione) e A.Re.S.S. PUGLIA; - di dare mandato al Rettore ad apportare all’atto in questione eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
15. | Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 (L. 232/2016, art. 1, commi 314 - 337): adempimenti | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole all’attivazione delle schede di Dipartimento ed alla selezione dei seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, che parteciperanno alla valutazione per l’ammissione al finanziamento dei 180 Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027: • Dipartimento Interuniversitario di Fisica; |
• Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.); • Dipartimento di Chimica. | ||
16. | Bando Global Thesis relativo alla mobilità studentesca internazionale per preparazione tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in cotutela - a.a. 2021/2022 | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole in ordine al bando Global Thesis di Ateneo, finalizzato alla mobilità internazionale per la preparazione di tesi di laurea magistrale o a ciclo unico in co-tutela, per l’anno accademico 2021/2022, autorizzando, sin d’ora, il Rettore ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione. |
17. | Accordo quadro tra Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture) e Associazione Medico Sportiva Dilettantistica – AMSD Taranto | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo quadro da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”) e l’Associazione Medico Sportiva Dilettantistica AMSD di Taranto; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. |
18. | Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, USR e Università pugliesi per progetto “Scuole in STE@M – Progetto Inter-istituzionale per la promozione delle discipline STEM” | HA DELIBERATO - di approvare il Protocollo d’intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimenti di Informatica e Matematica), la Regione Puglia – Segreteria Generale della Presidenza – Sezione per l’attuazione delle Politiche di genere, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Politecnico di Bari, l’Università del Salento (Dipartimento di Matematica e Fisica “Xxxxx Xx Xxxxxx”), l’Università degli Studi di Foggia (Dipartimento di Economia, Management e Territorio), per la realizzazione del progetto “Scuole in STE@M” - Progetto Inter-istituzionale per la promozione delle discipline STEM; - di approvare l’indicazione, da parte dei Dipartimenti di Informatica e Matematica, rispettivamente, delle prof.sse Xxxxxxx X’Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, quali componenti del Comitato paritetico di Gestione, per questa Università, ai sensi dell’art. 3; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. |
19. | Accordo di collaborazione tra Banca Intesa San Paolo e Università pugliesi per progetto “Laboratorio ESG” | HA DELIBERATO − di approvare l’Accordo di collaborazione da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx, Intesa San Paolo S.p.A. e Politecnico di Bari, per |
la realizzazione del progetto “Laboratorio ESG” per accompagnare le imprese nella transizione sostenibile; − di approvare l’indicazione, da parte del Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità, dei proff. Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx, quali componenti del Comitato di coordinamento, per questa Università, ai sensi dell’art. 3; − di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | ||
20. | Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e RAI | ARGOMENTO RITIRATO |
21. | Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Università di Maribor | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo di cooperazione accademica da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’University of Maribor (Slovenia), in lingua italiana e inglese; - di approvare l’indicazione, da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx quale Referente scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 2; - di dare mandato al Rettore di individuare, d’intesa con il Responsabile scientifico, i componenti della Commissione preposta all'elaborazione dei protocolli esecutivi; - di riservarsi l’approvazione di Protocolli e accordi esecutivi di cooperazione, predisposti di comune accordo; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. |
22. | Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Institute for Balkan Studies - Serbian Academy of Sciences and Art | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo di cooperazione accademica da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Institute for Balkan Studies - Serbian Academy of Sciences and Arts, in lingua italiana e inglese; - di approvare l’indicazione, da parte del Dipartimento di Scienze Politiche, del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx quale Referente scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 2; - di dare mandato al Rettore di individuare, d’intesa con il Responsabile scientifico, i componenti della Commissione preposta all'elaborazione dei protocolli esecutivi; - di riservarsi l’approvazione di Protocolli e accordi esecutivi di cooperazione, predisposti di comune accordo; |
- di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | ||
23. | Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Università di Utrecht | HA DELIBERATO - di approvare l’Accordo di cooperazione accademica da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Università di Utrecht (Netherlands), in lingua italiana e inglese; - di approvare l’indicazione, da parte del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, della prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxx’Xxxxxx quale Referente scientifico dell’Accordo de quo, per questa Università, ai sensi dell’art. 2; - di dare mandato al Rettore di individuare, d’intesa con il Responsabile scientifico, i componenti della Commissione preposta all'elaborazione dei protocolli esecutivi; - di riservarsi l’approvazione di Protocolli e accordi esecutivi di cooperazione, predisposti di comune accordo; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. |
24. | Protocollo esecutivo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Università “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” di Elbasan | HA DELIBERATO - di approvare il Protocollo esecutivo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx (Dipartimento di Scienze Politiche) e l’Università “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” di Elbasan, in lingua italiana; - di approvare l’indicazione della prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx quale Referente accademico, per questa Università, per il coordinamento e la gestione amministrativa del Protocollo stesso; - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. |
25. | Protocolli esecutivi della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e Xxxxx Xxxxxxxx Institute of Hepatology, Foundation for Liver Research | ARGOMENTO RITIRATO |
26. | Bando Visiting Professor/Visiting Researcher di nazionalità ucraina | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole in ordine al Bando per l’assegnazione, per l’a.a. 2021/2022, di un numero massimo di 22 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher da destinare all’accoglienza di docenti e ricercatori ucraini. |
Per ciascuna posizione di Visiting Professor/Visiting Researcher viene assegnato un contributo omnicomprensivo lordo minimo, a carico del bilancio di Ateneo, pari ad € 10.000,00. Il periodo di permanenza del Visiting Professor/Visiting Researcher dovrà avere una durata di 2 mesi, anche non consecutivi e dovrà concludersi entro un anno dalla pubblicazione dell’avviso di partecipazione. | |||
27. | Convenzioni di co-tutela internazionale di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e: | ||
a. | Xxxxxxx University, NY | HA DELIBERATO - di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua italiana e inglese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e la Xxxxxxx University, Graduate school of Arts and Sciences, NY, in favore del dottorando - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
b. | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | HA DELIBERATO - di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua italiana e francese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, in favore del dottorando - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
c. | Università del Québec di Montréal | HA DELIBERATO - di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua italiana e francese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Universita del Québec di Montréal, in favore del dottorando - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |
d. | Paris III Sorbonne Nouvelle | HA DELIBERATO - di approvare la Convenzione per l’attuazione di una co-tutela internazionale di tesi di dottorato, in lingua italiana e francese, da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, in |
favore della dottoranda - di autorizzare il Rettore alla stipula dell’atto in questione, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione. | |||
28. | Accordo di cooperazione accademica tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e Università di Nottingham (UK) | ARGOMENTO RITIRATO | |
29. | Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx e Institute for History, Academy of Albanological Studies - XXX | XXXXXXXXX RITIRATO | |
DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI | |||
30. | Istituzione e attivazione Master universitari a.a. 2021/2022 e a.a. 2022/2023 | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole all’istituzione ed attivazione dei seguenti Master Universitari: − Master di II livello in Psicologia Giuridica e Neuropsicologia Forense (rinnovo) - a.a. 2022/2023; − Master di II livello in Citogenomica Clinica e Laboratorio di Citogenetica (rinnovo) - a.a. 2022/2023; − Master di II livello in Gestione delle performance (rinnovo) - a.a. 2021/2022, previa acquisizione della delibera del Dipartimento di Giurisprudenza relativa al finanziamento di € 2.000,00 da parte di Maps/Fleur, ai fini della realizzazione del Master, come contemplato nel piano finanziario; − Master di I livello in Programmazione, progettazione e rendicontazione dei fondi europei - a.a. 2022/2023; − Master di I livello in E-Commerce e strategie digitali (rinnovo) - a.a. 2022/2023; − Master di I livello in Full Stack Management - a.a. 2022/2023; − Master di I livello in Green Management and Sustainable Business (rinnovo) - a.a. 2022/2023. − Master di I livello in Manager delle Imprese Turistiche e della Promozione del Territorio (rinnovo) - a.a. 2022/2023. | |
31. | Istituzione di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati | ||
a. | n. 1 (una) borsa di studio avente ad oggetto la ricerca sul tema “Le attrezzature universitarie e del diritto allo studio, come occasione di rigenerazione urbana” | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole all’indizione di un nuovo concorso pubblico per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della |
formazione scientifica di laureati, avente per oggetto la ricerca sul tema: “Le attrezzature universitarie e del diritto allo studio, come occasione di rigenerazione urbana”, secondo apposito bando, per titoli ed esami. | |||
b. | n. 2 (due) borse di studio a valere sulla Convenzione c/terzi con Aeroporti di Puglia per svolgimento studio su valutazione di impatto ambientale e assistenza specialistica per definizione percorso di transizione “green” e redazione reporting di sostenibilità aziendale | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole all’istituzione di n. 2 (due) borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati, aventi per oggetto la ricerca sui temi: - “Discloure Non Finanziaria delle PMI. Profili economico-aziendali e strategie competitive”; - “Il cost of equity nella valutazione delle aziende. Profili ESG e size premium”, secondo appositi bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami. | |
31 an. | Selezione per titoli per il conferimento di n. 150 contratti di tutorato senior a supporto degli studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx - a.a. 2022/2023 | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole all’indizione di una selezione pubblica, per titoli, per l’assegnazione di assegni di tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo, per l’a.a. 2022/2023. | |
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI | |||
32. | Centro Interuniversitario di Ricerca “Forme e scritture della Modernità (CIRM)”: rinnovo | HA DELIBERATO di esprimere parere favorevole in ordine al rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca “Forme e Scritture della Modernità (CIRM)”, per il sessennio 2023-2028, secondo la formulazione della Convenzione di seguito riportata: “CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA FORME E SCRITTURE DELLA MODERNITA’ (CIRM)” TRA L’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx con sede e domicilio fiscale in Bari, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx a quanto segue autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del , E l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, con sede legale in Salerno, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof , a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data , E |
l’Università del Salento, con sede legale in Lecce, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof……………………., a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data… ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – RINNOVO Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato il Centro interuniversitario di Ricerca denominato “CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCHE FORME E SCRITTURE DELLA MODERNITA’ (CIRM)”, di seguito indicato col termine di Centro, al fine di sviluppare iniziative comuni di documentazione, di ricerca e di alta formazione sui problemi teorici, sulle tradizioni storiche e sulle soluzioni innovative inerenti alla costituzione e alla trasmissione del sapere della modernità nella cultura e nella civiltà umana. ART. 2 – SCOPI DEL CENTRO Il Centro si propone di: 1) promuovere lo sviluppo degli studi sulla modernità, in costitutiva connessione con la storia politica, economica, scientifica, filosofica, letteraria, figurativa, musicale, plastica e in generale formalmente espressiva della cultura occidentale - verificandone l’impatto sui linguaggi, i lessici, le scritture e le pratiche teoriche e performative; 2) favorire la raccolta e lo scambio di testi, documentazione, informazioni e materiali atti alla ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri organismi ed enti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e convenzioni; 3) progettare e realizzare attività di ricerca e formative rivolte ai giovani laureati provenienti da studi umanistici e scientifici, con particolare riferimento a scuole di dottorato; 4) organizzare, d’intesa con i Dipartimenti di riferimento, Masters ed altri corsi di alta formazione alla ricerca; 5) ampliare e completare la formazione alla ricerca degli studenti e degli studiosi, ed organizzarne l’aggiornamento su temi e problemi perimetrati sulle ricerche di volta in volta sviluppate, rivolte anche a docenti e studenti delle scuole secondarie. A tali scopi il Centro promuove progetti di ricerca, corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, anche utilizzando tecnologie informatiche e telematiche, ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri. ART. 3 – SEDE DEL CENTRO |
Il Centro ha sede, ai fini amministrativi e organizzativi, presso l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx. Art. 4 – PERSONALE ADERENTE AL CENTRO Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore, sulla quale delibera il Consiglio del Centro. Possono aderire al Centro docenti di altra Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro. I competenti organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione delle adesioni. Art. 5 – UNITA’ OPERATIVE DI RICERCA Il Centro è organizzato in tante Unità operative di ricerca quante sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità operativa ha un Responsabile eletto tra e dai docenti che facciano parte della stessa Unità. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate, o anche in altre sedi approvate dal Consiglio. Art. 6 – ORGANI DEL CENTRO Organi del Centro sono: a) Il Consiglio Scientifico b) Il Direttore c) La Giunta Art. 7 – IL CONSIGLIO SCIENTIFICO Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore, dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro. Il Consiglio Scientifico elegge il Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte dello stesso. Il Consiglio Scientifico può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti nell’attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore. La domanda sarà poi sottoposta al Consiglio Scientifico per l’approvazione. Il Consiglio Scientifico così costituito ha i seguenti compiti: a) individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e propone il piano finanziario annuale riferito alle attività del Centro; b) approva il budget annuale ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa all’attività scientifica delle Unità di Ricerca. |
Il budget annuale, qualora comporti oneri finanziari a carico delle Università aderenti deve essere approvato dagli Organi di Governo competenti delle Università coinvolte. Nell’ipotesi in cui gli Organi di Governo di una Università non approvassero il contributo di cui al comma precedente, è consentito alla stessa Università il recesso immediato; c) provvede alla regolamentazione interna del Centro; d) formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro; e) formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati; f) formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore; g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro; h) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull’attività svolta dal Centro; i) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o almeno da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Scientifico è convocato per l’approvazione del budget annuale, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni. Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. È richiesta, comunque, la presenza di almeno i 2/5 dei componenti del Consiglio Scientifico. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni. Art. 8 – IL DIRETTORE Il Direttore, eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti di ruolo del Centro, viene nominato con decreto del Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: a) è legale rappresentante del Centro, nei limiti delle norme vigenti; b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico; |
c) coordina e sovrintende l’attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro; d) sottopone al Consiglio Scientifico per l’esame e l’approvazione del budget di pertinenza del Centro; e) presenta al Consiglio Scientifico una relazione annuale sulle attività del Centro; f) promuove, d’intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sull’attività scientifica del Centro; g) informa annualmente le Università partecipanti in relazione all’attività svolta ed ai programmi di sviluppo; h) propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro. Il Direttore designa, fra i professori del Consiglio, un docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Rettore dell’Università sede amministrativa del Centro ai fini dell’adozione del provvedimento di legittimazione. ART. 9 – RESPONSABILE UNITÀ DI RICERCA L’Unità di ricerca, una volta costituita, provvede ad eleggere un Responsabile tra i professori e i ricercatori di ruolo appartenenti ad essa. Per essere eletto Responsabile di Unità di ricerca è necessaria la metà più uno dei voti dei componenti l’Unità, esclusi gli assenti giustificati, il personale appartenente ad Enti pubblici o privati convenzionati e gli studiosi esterni. Tale carica ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Il Responsabile dell’Unità di Ricerca presenta annualmente al Direttore una relazione sull’attività svolta. La carica di Responsabile dell’Unità di Ricerca è compatibile con quella di Direttore del Centro. Art. 10 – LA GIUNTA La Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di ricerca (o loro delegato) ed è presieduta dal Direttore. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, escludendo dal computo dei componenti gli assenti giustificati. È richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La Giunta coadiuva il Direttore per lo svolgimento delle sue funzioni. Su delega del Consiglio Scientifico può predisporre progetti di ricerca, attività di alta formazione, forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore. |
Art. 11- AMMISSIONE DI ALTRE UNIVERSITA’ E COLLABORAZIONI Università diverse da quelle indicate nel presente atto possono entrare a far parte del Centro previa richiesta formale da inoltrare al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Scientifico e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, possono chiedere di collaborare con il Centro anche per specifiche linee di ricerca e con singole Unità di Ricerca. La collaborazione è formalizzata con apposito atto convenzionale stipulato con il Centro, previo parere favorevole dell’Unità di Ricerca coinvolta. La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli Enti ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio. Ciascun Ente convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Centro con voto consultivo. Xxxxxxx, altresì, collaborare con il Centro docenti di altra Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del centro e studiosi italiani e stranieri che ne facciano richiesta. Art. 12 – FINANZIAMENTI ED AMMINISTRAZIONE Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti: - da eventuali contributi delle Università aderenti; - dal M.I.U.R.; - da altri Ministeri; - dal CNR; - da altri Enti pubblici di ricerca; - da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali; - da organismi, istituti internazionali e dell’Unione Europea; da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata; da soggetti privati; - dai Corsi di formazione eventualmente istituiti presso il Centro nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti applicativi presso la sede amministrativa del Centro; I fondi come sopra assegnati affluiscono all’Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso. La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro e alle sue unità di ricerca, è effettuata secondo le norme vigenti del |
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università sede amministrativa del Centro. I finanziamenti assegnati in materia indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme vigenti. Al Centro è assegnato un Referente Amministrativo nominato dall’Università sede del medesimo Centro che collabora con il Direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura. Il materiale bibliografico e le apparecchiature scientifiche acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in “donazione”, costituiscono patrimonio del Centro e saranno inventariati a cura del Centro su appositi libri inventariali intestati al Centro. Su proposta del Consiglio del Centro, essi possono essere affidati in comodato d’uso alle singole Unità di ricerca. Xxxxxxx eventualmente contribuire finanziariamente alle attività del Centro anche le Università, per il tramite dei Dipartimenti, cui afferiscono i professori e i ricercatori delle Unità del Centro, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 7, lett. b. Art. 13 – MODIFICHE DI STATUTO Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d’intesa tra le Università convenzionate con l’approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Scientifico e la successiva approvazione degli Organi delle Università convenzionate. Art. 14 – DURATA E RECESSO La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione e ha validità di 6 anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previa delibera del Consiglio Scientifico, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate. Le Università convenzionate possono comunque recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi. Il recedente risponde di tutte le obbligazioni di propria pertinenza verso il Centro e verso i terzi che risultino pendenti al momento della recezione della dichiarazione di recesso. ART. 15 – SCIOGLIMENTO Il Consiglio Scientifico può deliberare lo scioglimento del Centro a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti. In questo caso, i beni e le somme in danaro residue del Centro sono attribuiti alla Università da cui vengono gestiti. Art. 16 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO |
Il Senato Accademico, nella riunione del 28.06.2022,
Il presente Atto, firmato digitalmente, si compone di 3 fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d’uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 43,86, verrà assolta in modo virtuale dall’Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l’originale. Le disposizioni della vigente Legislazione universitaria e quelle dell’Ateneo sede amministrativa del Centro si applicano per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione. Bari, li Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx IL RETTORE Salerno, li Università degli Studi di Salerno IL RETTORE Lecce, li Università del Salento IL RETTORE ” | ||
33. | Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA): proposta di modifica | ARGOMENTO RINVIATO |
34. | Proposta di costituzione nuovo Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (D.I.M.) | HA PRESO ATTO della volontà del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina – DIM di confermare la propria configurazione dipartimentale, aprendosi a tutti i docenti che possano contribuire all’ampliamento ed alla integrazione delle proprie aree tematiche e all’apertura di nuovi sviluppi di ricerca, in linea con la natura interdisciplinare che lo caratterizza, come da proprio Manifesto culturale e programmatico. |
35. | Centro di servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente - CAP: | HA DELIBERATO |
proposta di modifica Statuto | di esprimere parere favorevole alla modifica dello Statuto del “Centro di servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente” (CAP), nella formulazione di seguito riportata: “Statuto del Centro di Servizio di Ateneo per l'Apprendimento Permanente (CAP) Art. 1 - ISTITUZIONE Il Centro per l'Apprendimento Permanente (CAP) d'ora in poi "Centro", istituito presso l'Università degli Studi Xxxx Xxxx, ha sede presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. Gli Organi del Centro sono: Art. 2 - ORGANI 1. Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) 2. Il Presidente 3. Il Direttore Tecnico Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA' DEL CENTRO Le finalità del Centro, in coerenza con le linee strategiche definite dagli organi di Ateneo, sono la valorizzazione del capitale culturale della persona in ottica inclusiva e di Apprendimento Permanente, con specifico riferimento ai servizi (anche digitalizzati) di certificazione delle competenze di base, tecnico-professionali, trasversali in ambiti di apprendimento formali, informa/i e non formali), valutazione preventiva dei titoli, riconoscimento e valorizzazione delle credenziali educative, riconoscimento delle qualifiche nell'ambito del quadro EQF e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione ai sensi della Direttiva 13/2013 e del sistema regionale IVCC. Le attività del Centro sono orientate anche alla promozione e allo sviluppo dell'inclusione accademica e della valorizzazione del background migratorio della persona umana, dell'integrazione accademica di studenti internazionali e studentesse rifugiati e rifugiate o richiedenti asilo, di riconoscimento di microcredenziali formative, competenze, conoscenze a utenti dei servizi di apprendimento permanente e dei servizi nazionali ed internazionali di formazione continua (microcredentials). Per il perseguimento delle sue finalità il Centro attende i servizi elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva, potendosi attivarne altri in ragione di bisogni emergenti: − Certificazione delle soft skills e delle competenze trasversali ai sensi dell'Agenda Europea delle Competenze ("Europea n Skills Agenda"), del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo delle Competenze della Popolazione Adulta, approvato in Conferenza Unificata con l'Accordo |
Repertorio Atti n.79/CU de/1'8 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a favore di un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile in Europa; − Certificazione delle competenze per gli effetti del D.Lgs. n. 13/2013 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)" (GU Serie Generale n.39 de/15-02-2013); − "Riconoscimento accademico finalizzato" per i corsi della formazione superiore in Italia per l'inclusione e l'integrazione accademica delle persone titolari di asilo politico, protezione internazionale, umanitaria, temporanea e richiedenti asilo ai sensi dell’Art.1 Legge 15/2022 e adozione di metodologie sperimentali ad hoc per l'immatricolazione di studenti rifugiati in possesso di scarsa o assente documentazione a seguito di progetti internazionali innovativa - Procedura Progetto Maxipac - presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. − Valutazione preventiva dei titoli e accompagnamento al rilascio dell’European Qualification Passport for Refugees ai sensi del Decreto- Legge 21 Marzo 2022, n. 21, art. 34 - Delega alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini - procedura EQPR- European Qualiftcation Passport for refugees; − Certificazione delle competenze tecnico-professionali, ai sensi del D.G. R. 4 aprile 2019, n. 632 con cui viene definito il "Modello operativo del Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze” (IVC) della Regione Puglia; − Attestazione e certificazione delle competenze ai sensi della Circolare del 25 Gennaio 2022 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale recante "Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale",- “Criteri e modalità di valutazione”; − Servizio per l'erogazione di Microcredenziali e certificazione delle competenze formali, informali, non formali ai sensi della Raccomandazione Europea 2022 e della Convenzione Globale sull'Educazione dell'UNESCO e del Documento CRUI - Microcredentials 2022; − Servizio di valutazione e messa in trasparenza delle soft skills acquisite nell'esperienza formativa o professionale (nei contesti non formali e |
informali), ai sensi della Legge 92/2012 che risponde a specifici bisogni di un numero significativo di utenti richiedenti asilo e rifugiati nella ricerca attiva al lavoro; − Servizio di messa in trasparenza degli apprendimenti professionali informa/mente acquisiti on the job e traduzione di questi in CFU eventualmente spendibili nei percorsi universitari in raccordo con i direttori dei Dipartimenti coinvolti. Art. 4 - IL PRESIDENTE Il presidente è nominato dal Rettore su proposta del CTS ed è scelto tra i docenti dell'Ateneo in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei processi di Apprendimento Permanente, della valutazione e della certificazione delle competenze. Xxxx in carica quattro anni accademici e può essere nominato una sola volta consecutivamente. Il Presidente individua, fra i componenti il Comitato Tecnico Scientifico, un docente, che possa sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità per un periodo massimo di 3 mesi consecutivi, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina. Il Presidente: a) promuove le attività istituzionali del Centro; b) rappresenta il Centro nei rapporti con gli Organi di governo dell'Ateneo e con la rete delle Università Italiane per l'Apprendimento Permanente (RUIAP) c) determina le linee di attività del Centro in coerenza con le linee programmatiche definite dal Comitato Tecnico-Scientifico ed approvate dagli Organi di governo; d) monitora la qualità dei servizi erogati; e) è responsabile del Centro e delle attività espletate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; f) convoca e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico; g) redige il budget annuale di pertinenza del Centro. Art. 5 -IL DIRETTORE TECNICO Il Direttore Tecnico del Centro è un’unità di personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con adeguata professionalità ed esperienza. E' nominato con decreto del Direttore Generale su proposta del CTS. Il Direttore Tecnico è responsabile delle attività tecniche da espletarsi secondo le direttive del Presidente ed il piano programmatico delle attività deliberato dal CTS. Art. 6 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO |
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo del Centro. Il Comitato Tecnico-Scientifico: a) propone la nomina del Presidente; b) definisce le linee programmatiche e il piano di attività annuale del Centro e ne controlla l’attuazione; c) approva l’adesione al Centro di personale universitario e di singoli studiosi che ne facciano esplicita richiesta ferma restando la gratuità della partecipazione; d) approva il budget annuale di pertinenza del Centro e) valuta le richieste di attività avanzate da strutture e/o personale universitario e/o studenti o da enti e soggetti esterni, definendone in caso di accettazione, la progettazione esecutiva, il fabbisogno delle risorse necessarie e le modalità di reperimento, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e Contabilità e dal Regolamento Generale di Ateneo; f) delibera in merito all'utilizzazione delle risorse a disposizione; g) approva accordi e convenzioni h) delibera il Regolamento di funzionamento del Centro. Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da membri di diritto e membri designati in ragione della specifica competenza nel campo dell'Apprendimento Permanente, della valutazione e della certificazione delle competenze. Sono membri di diritto: 1) Il Presidente 2) Il Direttore Tecnico 3) Il Dirigente della Direzione Ricerca, Terza Missione e lnternazionalizzazione Sono altresì membri designati: 4) Un componente indicato dal Senato Accademico tra i Direttori di Dipartimento 5) Due componenti nominati dal CTS su proposta del Presidente che svolgano funzioni strategiche nell'ambito di progetti internazionali di certificazione delle competenze e apprendimento permanente del Progetto Maxipac Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica; 6) Un referente nominato dal CTS su proposta del Presidente per la transizione digitale e l'informatizzazione dei servizi di certificazione del Centro. Art. 7 - IL REFERENTE AMMINISTRATIVO |
Al Centro è assegnato un Referente amministrativo, scelto tra le unità di personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore dell'apprendimento permanente e dell'identificazione e validazione delle competenze. Tale Referente è individuato e nominato con decreto del Direttore Generale; cura le attività amministrativo-gestionali, da espletarsi secondo le direttive del Presidente e il piano programmatico delle attività deliberato dai CTS, e si rapporta con la U.O. Servizi amministrativo-contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari; svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante nelle sedute del CTS. Art. 8 - RISORSE Il Centro può disporre di: a) risorse finanziarie assegnate per l'avvio delle attività; b) risorse straordinarie per progetti di innovazione specifici; c) proventi da contratti, convenzioni e servizi erogati a soggetti pubblici e privati; d) fondi e contributi derivanti da Enti pubblici e/o privati, progetti di ricerca e terza missione, atti di liberalità; e) ogni altro fondo specificatamente destinato alle attività del Centro. l criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità sono stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Al Centro è assegnato personale con adeguate competenze per l'attuazione dei compiti istituzionali che collabora con il Referente amministrativo. Il Centro può avvalersi delle competenze e funzioni del personale assegnato alle Direzioni dell'Amministrazione Centrale, dei Dipartimenti di didattica e di ricerca, nonché delle sedi decentrate di Brindisi e di Taranto, sulla base di specifiche deleghe e/o incarichi formalizzati dal Direttore Generale o dai Dirigenti secondo le norme vigenti. Può, altresì, disporre di personale contrattualizzato a valere su risorse finanziarie provenienti da progetti finanziati o cofinanziati da enti pubblici e/o privati secondo le dorme vigenti. Art. 9 - SEDE E ATTREZZATURE Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. Una sede operativa per le attività di certificazione delle competenze è ubicata al terzo piano del Palazzo Ateneo. Il Centro dispone di risorse logistiche e strumentali funzionali all’espletamento delle attività di competenza e allo stesso destinate |
dall’Ateneo e/o acquisite con risorse rivenienti da progetti, contratti, convenzioni e altro. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale: -delle apparecchiature scientifiche acquisite dal Centro al proprio Patrimonio o ricevute in comodato d'uso; -delle apparecchiature messe a disposizione, anche per periodi limitati, da soggetti pubblici o privati terzi rispetto all'Università degli Sudi di Bari Xxxx Xxxx. Art. 10 - NORMA TRANSITORIA Il Presidente, in fase di prima applicazione, è individuato dal Rettore nelle more della costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico.” |