FATTO
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Automobile Club D’Italia - Unità Territoriale di …..
FATTO
Il sig. ….., per il tramite dell’avv. ….., in data ….. ha presentato un’istanza d’accesso all' Unità Territoriale di ….. dell’ A.C.I. avente il seguente oggetto:
“documenti inerenti alla pratica del veicolo targato ..… presentati unitamente alla dichiarazione sostitutiva di eredità allegata all’informativa inviata dall’Ufficio A.C.I. di ….. alla Procura della Repubblica di ….., informativa protocollata il ….. dalla Procura ricevente”.
Motivava l’istanza evidenziando una necessità difensiva della documentazione richiesta in relazione al procedimento penale n. …../….., pendente presso il Tribunale di ….. a carico del medesimo, per il reato di falsità ideologia - scaturito a seguito di comunicazione del medesimo Ufficio.
L’amministrazione adita riscontrava l’istanza con provvedimento del ….. successivo ….. evidenziando quanto segue:
“(…) si fa rinvio al Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'Automobile Club d'Italia, adottato con delibera del Consiglio Generale del 28 gennaio 2019. Inoltre l'Ente, con delibera del Consiglio Generale del 25 luglio 2017, ha adottato il Regolamento in materia di accesso documentale e dì accesso civico semplice e generalizzato. Come precisato dall'art. 1, c.3 del Regolamento interno, non rientrano nella richiesta di accesso documentale, ma devono costituire oggetto di richiesta specifica, ai sensi della predetta normativa:
- le richieste di accesso ai dati PRA su base reale (visura o estratto cronologico);
- e richieste di accesso ai dati PRA su base personale (visura nominativa);
- le richieste di accesso ai fascicoli, analogici e digitali, relativi alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione al PRA.
Pertanto (…) Lei potrà richiedere una copia conforme all'originale del fascicolo PRA relativo alla annotazione della radiazione, contraddistinto con registro progressivo numero …..-….. del ….. dietro versamento degli importi previsti, pari a €. ”
Ritenendo illegittimo tale provvedimento il sig. ….., per il tramite dell’avv. , adiva nei termini
la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione preliminarmente osserva che il provvedimento impugnato non può, di fatto, essere qualificato come rigetto dell’istanza e la stessa doglianza avanzata dal ricorrente attiene piuttosto alle modalità di esercizio dell’accesso (con particolare riferimento alla richiesta di versamento degli oneri per l’estrazione di una copia conforme all’originale del fascicolo PRA) rispetto alle quali la Commissione deve dirsi non competente, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/’90. Per completezza di analisi si evidenzia inoltre che il provvedimento gravato si fonda su norma regolamentare (art. 1 comma 3 del Regolamento ACI sull’accesso) che la Commissione per l’accesso non avrebbe comunque potere di disapplicare - potere viceversa attribuito al giudice amministrativo - e conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri …..; Dipartimento di Medicina Legale di
…..
FATTO
Il sig. ….., in data ….., ha presentato attraverso l’URP del Comando Legione Carabinieri ….. un’istanza di accesso al Dipartimento di Medicina Legale di ….., chiedendo copia degli atti amministrativi contenuti nel proprio fascicolo ed in particolare di “tutti gli atti successivi alla richiesta inoltrata al Dipartimento di Medicina Legale - ….. dal Comando Legione Carabinieri ….. con ff. nn. …../….. - …..
del ….. e …../….. - ….. del ….. (…) nella circostanza si chiede di trasmettere anche le attestazioni ricevute delle avvenute trasmissioni tra uffici”. Tale documentazione, si precisa, attiene alle pratiche di riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio e/o del loro aggravamento.
In data ….. il Dipartimento di Medicina Legale di trasmetteva una generica comunicazione di
presa in carico dell’istanza ricevuta preannunciando un futuro invito compatibile con la lista d’attesa esistente e le risorse umane a disposizione.
In data il richiedente sollecitava l’evasione della istanza d’accesso sempre attraverso l’URP del
Comando Legione Carabinieri ….. di una nuova richiesta presentata il di “copia di quanto già richiesto e
non trasmesso ovvero di tutti gli atti successivi alla richiesta di accertamenti sanitari per causa di servizio protocollate i numeri (…) presso la stazione di ….. entrambe in data Copia di tutte le attestazioni delle avvenute trasmissioni tra
uffici nonché copia della certificazione che attesti la data di presa in carico delle pratiche numero presso la ….. di ; si
chiede inoltre copia della lista di attesa formata nelle date di presa in carico”.
In data ….. il Dipartimento di Medicina Legale trasmetteva una comunicazione pec identica a quella già fornita in precedenza, contenente una generica presa in carico dell’istanza ricevuta.
Conseguentemente il sig. ….. adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed adottasse le relative determinazioni.
Pervenivano alla Commissione una serie di comunicazioni interne tra gli Uffici della amministrazione adita relative alla trasmissione del ricorso e delle note della Commissione ma del tutto inconferenti ai fini dell’accesso del sig. …..
DIRITTO
Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/’90, rispetto a tutte le richieste avanzate. Quanto alla documentazione medica, e a quella connessa con la stessa, si osserva poi che si tratta di documenti personali del richiedente e come tali sempre accessibili allo stesso. Le amministrazioni adite, ciascuna per la parte di effettiva competenza, dovranno consentire pertanto accesso integrale a quanto richiesto.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita le amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di effettiva competenza, a riesaminare le istanze d’accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comune di …..
FATTO
Il sig. ….., nella qualità di Segretario Generale ….., in data ….., ha presentato al Comune di ….. richiesta formale di estrazione di copia delle seguenti determinazioni del Sindaco:
1) N. ….. del …..;
2) N. ….. del …..;
3) N. ….. del …..;
4) N. ….. del …..
Xxxxxxxx l’istanza con riferimento alla necessità di cura e difesa degli interessi dell’organizzazione e di quelli delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati coinvolti dalle determinazioni richieste relative alle procedure di selezione, alla collocazione nel sistema di classificazione del personale, all’attribuzione delle indennità di posizione e di risultato. Evidenziava l’interesse diretto, concreto e attuale della organizzazione sindacale all’accesso richiesto in relazione alle “implicazioni che le determinazioni richieste hanno sulla spesa per il personale sulle materie oggetto di relazione sindacale, e sulla eventuale difformità alle norme del CCNL di cui la scrivente O.S. è firmataria”.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la ….., come rappresentata, ha adito la Commissione, con ricorso del ….., affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
Con riferimento al gravame presentato la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico, competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/’90, ed osserva quanto segue. Come noto la giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all’accesso, ha affermato che “sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione” (per tutte C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013). Nel caso di specie appare sussistente un interesse differenziato dell’organizzazione all’accesso de quo poiché i
documenti richiesti appaiono attinenti alle prerogative del sindacato in quanto tale. L’amministrazione adita dovrà pertanto consentire l’accesso alla documentazione richiesta.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di …..
FATTO
Il sig. ….., per il tramite dell’avv. ….. di ….., in data ….. ha presentato un’istanza alla Direzione Provinciale di ….. dell’Inps chiedendo di accedere a “congrua e motivata motivazione” in ordine alla pretesa creditoria avanzata dall'Inps nei confronti del ….. Xxxxxxxxxx altresì il nominativo e il recapito del responsabile del procedimento.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza così presentata, il signor ….. - per il tramite dell’avvocato ….. - adiva la Commissione con ricorso del ….. affinchè riesaminasse il caso.
Successivamente perveniva alla Commissione memoria della amministrazione resistente nella quale si dava atto dell’invio al richiedente della documentazione sottesa alla richiesta creditoria in oggetto, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e del relativo recapito di contatto.
DIRITTO
La Commissione osserva che l’istanza presentata dal signor ….. ha ad oggetto la richiesta di una “congrua e motivata motivazione” della pretesa creditoria avanzata dall’Istituto ed a tal riguardo osserva che l’amministrazione adita, ai sensi dell’articolo 2.2 del DPR 184/2006, non è tenuta a redigere un documento non materialmente formato – elaborando dati in proprio possesso - al fine di soddisfare le richieste di accesso ricevute, poiché l'accesso può essere esercitato su documenti già formati ed esistenti in possesso della amministrazione adita. Il ricorso presentato dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile per tale parte così come per la parte relativa alla richiesta dell’indicazione e del recapito del responsabile del procedimento perché avente ad oggetto mere informazioni (art. 22.4 Legge 241/’90).
Tuttavia la Commissione, preso atto dell’avvenuto invio della documentazione allegata alla memoria e relativa alla pretesa vantata dall’Istituto nei confronti del signor ….., ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
FATTO
Il ….., nella persona del legale rappresentante ….. in data ….., ha presentato un’istanza d’accesso rivolta al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avente ad oggetto numerosa documentazione, ed in particolare:
1) tutti gli atti (compresa ogni forma di appunto, nota di Stato Maggiore o proposta avanzata dalla scala gerarchica per qualsiasi ragione) prodotti e ricevuti da codesto Comando Generale, relativi al trasferimento (effettuato nel mese di …..) del Cap. (oggi Magg.) ….. da ….. della Compagnia di
….., a ….. del ….. di …..;
2) tutti gli atti (compresa ogni forma di appunto o nota di Stato Maggiore o proposta avanzata dalla scala gerarchica per qualsiasi ragione) prodotti e ricevuti da codesto Comando Generale, relativi al trasferimento (effettuato nel mese di …..) del Cap. (oggi Magg.) ….. da ….. di ….. a …. .della Compagnia di …..;
3) proposte di trasferimento, avanzate dalla scala gerarchica, nei confronti del Ten. (oggi Cap.) …..
….. allorché ricopriva l’incarico di ….. della Compagnia di …..;
4) ricompense di qualunque natura concesse al Cap. ….. per attività compiute allorché ricopriva l’incarico di ….. della ….. di …..;
5) sanzioni disciplinari (anche conosciute attraverso le relazioni dei superiori), censure o note di biasimo di qualsiasi natura rivolte dalla scala gerarchica nei confronti del Cap. allorché
ricopriva l’incarico di ….. della ….. di ;
6) promemoria di trasferimento presentati dal Col. (ora Gen.B.) ….., dal Cap.(oggi Magg.) , dal
Cap. (oggi Magg.) ….., dal Ten. (oggi Cap.) ….., dal Ten. (oggi Cap.) ….. negli anni ….. e …..
(riferiti al reimpiego negli anni ….. e );
7) graduatoria di avanzamento nell’anno della conseguita promozione al grado di Colonnello e graduatoria di avanzamento al grado di Gen. B. in 1^, 2^ e 3^ valutazione del Col. ….., con l’indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;
8) graduatoria di avanzamento nell’anno della conseguita promozione al grado di Colonnello e graduatoria di avanzamento al grado di Gen. B. in 1^, 2^ e 3^ valutazione del Col. (oggi Gen. B.)
….. con l’indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;
9) graduatoria di avanzamento nell’anno della conseguita promozione al grado di Colonnello e graduatoria di avanzamento al grado di Gen. B. in 1 e 2^ valutazione del Col. con
l’indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;
10) graduatoria di avanzamento nell’anno della conseguita promozione al grado di Colonnello, e graduatoria di avanzamento al grado di Gen. B. in 1^, 2^ e 3^ valutazione del Gen. B con
l’indicazione del numero dei promossi per ciascuno dei anni;
11) tabelle ordinative da cui emerga il grado al quale era attribuita la posizione di impiego di del
….. e ….. della Compagnia Carabinieri di ….., negli anni dal ….. al …..
Quanto all’interesse all’accesso evidenziava la propria qualità di “parte civile nel processo penale a carico del Gen. C.A. ….. ed ….., pendente avanti il Tribunale di ….. in composizione Collegiale, Sezione , R.G. Dib. n.
…../….., R.G.N.R. n. …../ ”.
Motivava l’istanza anche con riferimento all'interesse “a garantire, nell'ambito del processo penale, la più ampia ed efficace tutela degli interessi legittimi del per la tutela dei diritti dei militari nonché al fine di contribuire
fattivamente all'accertamento della verità quindi al soddisfacimento del prioritario interesse pubblico”.
Con provvedimento del il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con riferimento alla
parte della richiesta di accesso ritenuta di propria competenza – documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 della richiesta - rigettava l’istanza poiché la documentazione rientra nelle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso dettate previste dagli artt. 1048 e 1050 del DPR 90 del 15 Marzo 2010 (TUOM). Quanto invece alla richiesta delle graduatorie di avanzamento - di cui ai punti dal 7 al 10 - rimetteva l’istanza per competenza alla Direzione Generale per il Personale Militare.
La Direzione Generale per il Personale Militare, con riferimento a tale parte, rigettava l’istanza deducendo la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa direttamente ai documenti oggetto della richiesta, come previsto dall’articolo 22 della citata Xxxxx 7 agosto 1990, n. 241.
Avverso tali provvedimenti di rigetto il ….., come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso.
E’ pervenuta memoria della Direzione Generale per il personale militare nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto ed in particolare la carenza di una posizione qualificata all’accesso richiesto e della strumentalità con la tutela della situazione soggettiva vantata dal richiedente evidenziandosi, conseguentemente, una finalità di controllo sull’operato della amministrazione resistente.
DIRITTO
La Commissione osserva che i documenti richiesti dal ….. si riferiscono in particolare a soggetti nominativamente indicati nei confronti dei quali, però, il ….. ricorrente non ha provveduto a notificare il gravame presentato. Pertanto il ricorso deve dirsi inammissibile per mancata allegazione dello stesso ai terzi controinteressati, ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.
Tanto vale non solo per l’accesso ai provvedimenti n.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 ma anche per i rimanenti nn. 7, 8, 9 e 10 della richiesta, anch’essi riferiti a singoli soggetti. Con riferimento alla richiesta delle graduatorie, poi, appare altresì carente l’esplicitazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse fatto valere.
Qualora invece i menzionati soggetti, nominativamente individuati, siano militari rappresentati del Partito istante e l’accesso sia richiesto nell’interesse degli stessi – circostanza questa in nessun modo ricavabile dalla narrativa e dalla documentazione allegata – il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di delega all’esercizio dell’accesso ed alla presentazione del ricorso de quo.
Per completezza di analisi si osserva che il diniego opposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si fonda sulle norme regolamentari dei cui agli artt. 1048 e 1050 del TUOM ed a tale riguardo osserva che la Commissione non ha il potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo. Pertanto con riferimento a tali parti il ricorso non potrebbe comunque essere accolto.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ospedale ….. - Direzione di Presidio
FATTO
Il sig. ….., in data ….., ha presentato alla Direzione di Presidio dell’Ospedale ….. di ….. una richiesta formale d’accesso avente ad oggetto la propria cartella clinica del ricovero avvenuto presso la medesima struttura.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza così presentata, il signor ….. ha adito la Commissione con ricorso del …..
DIRITTO
La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata, come prescritto dall’art. 25 comma 4 della Legge 241/’90.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Aeronautica Militare - …..^ Brigata Aerea Sezione Personale
FATTO
Il sig. ….., militare, ha presentato un’istanza rivolta alla Sezione Personale della …..^ Brigata dell’Aeronautica Militare, chiedendo di accedere alle “Tabelle ordinative e organiche (T.O.O.) in vigore dal (…) limitatamente alle posizioni organiche del Nucleo Controllo Aerodromo, Nucleo Controllo Avvicinamento, Nucleo Informazioni Volo presso …../….., l’incarico, numero della ….., requisito, grado, categoria e specialità richiesti”.
Motivava l’istanza evidenziando una finalità di tutela personale.
L’amministrazione adita rigettava l’istanza con provvedimento del ….. sulla deduzione che, ai sensi del disposto dell’articolo 1048 comma 1 lettera r) del DPR 90 del 2010, le Tabelle Ordinative ed Organiche (T.O.O.) sono sottratte al diritto di accesso.
Avverso tale provvedimento il signor ….. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.
DIRITTO
Sul gravame presentato la Commissione rileva che il provvedimento di rigetto della amministrazione si fonda sulla norma regolamentare di cui all’articolo 1048 comma 1 lettera r) del DPR 90 del 2010 ed a tal riguardo osserva che alla Commissione non sono attribuiti poteri di disapplicazione delle norme regolamentari - potere viceversa attribuito al giudice amministrativo - e conseguentemente il ricorso non può che essere rigettato.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria …..
FATTO
Il sig. ….., per il tramite dell'avvocato ….. di ….., in data ….. ha presentato un’istanza di accesso rivolta al Policlinico ….. di ….., del quale è dipendente, avente il seguente oggetto:
1) copia della documentazione interna (determina/disposizione/altro) che stabiliva la erogazione del buono pasto per i dipendenti con turnazione notturna;
2) copia della sentenza numero …../….. della Corte d'Appello di ….. Sezione Lavoro:
3) copia della sentenza numero …../….. emessa dal Tribunale di ….. Sezione Lavoro nel procedimento RG …../…..;
4) copia della sentenza numero …../….. emessa dal Tribunale di ….. Sezione Lavoro nel procedimento RG …../…..;
5) copia della sentenza numero …../….. emessa dal Tribunale di ….. Sezione Lavoro nel procedimento RG …../…..;
6) copia della sentenza numero …../….. emessa dal Tribunale di ….. Sezione Lavoro nel procedimento RG …../…..
La richiesta veniva motivata dall’odierno ricorrente come segue: “1) la titolarità della richiesta in capo ai dipendenti Assistiti dallo studio; 2) l'intima corrispondenza tra i documenti, di cui si chiede l’ostensione, ed il diritto specifico di cui si chiede accoglimento; 3) l’interesse giuridicamente e contrattualmente tutelato risulta essere concreto, attuale e direttamente collegato ai documenti richiesti; 4) la conformità del principio giuridico ricorrente, al riconoscimento dei buoni pasto per i turni notturni, che in alcuni casi ha visto prevalere l’indirizzo risarcitorio”, avendo a fondamento una vicenda riferita al diritto a ricevere i buoni pasto cui le sentenze medesime si riferiscono.
L’amministrazione adita, con provvedimento del ….., rigettava l’istanza con riferimento alle richieste d’accesso alle sentenze - trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi – ed inviava, a riscontro della richiesta di cui al punto 1) dell’istanza alcuna documentazione in proprio possesso.
Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse
il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.
Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell’avvenuto invio al richiedente della documentazione d’interesse, relativa alla corresponsione dei buoni pasto, ribadendo invece la sottrazione dall’accesso ex lege 241/90 delle richieste sentenze.
DIRITTO
Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile per la parte relativa alla richiesta di copia delle sentenze, trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi, come correttamente eccepito dalla amministrazione. Quanto alla restante documentazione, parimenti, il gravame è inammissibile, non potendo configurarsi un rigetto dell’istanza d’accesso atteso che l’amministrazione resistente ha trasmesso la documentazione in proprio possesso, dichiarata conforme alla richiesta ricevuta, circostanza questa della quale la Commissione non ha ragione di dubitare né, in ogni caso, è dotata di poteri di verifica in merito.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria …..
FATTO
Il sig. ….., per il tramite dell'avvocato ….. di ….., in data ….. ha presentato un’istanza di accesso rivolta al Policlinico ….. di ….., del quale è dipendente, avente il seguente oggetto:
1) copia della documentazione interna (determina/disposizione/altro) che stabiliva la erogazione del buono pasto per i dipendenti con turnazione notturna;
2) copia della sentenza numero …../….. della Corte d'Appello di ….. Sezione Lavoro:
3) copia della sentenza numero …../….. emessa dal Tribunale di ….. Sezione Lavoro nel procedimento RG …../…..;
4) copia della sentenza numero …../….. emessa dal Tribunale di ….. Sezione Lavoro nel procedimento RG …../…..;
5) copia della sentenza numero …../….. emessa dal Tribunale di ….. Sezione Lavoro nel procedimento RG …../…..;
6) copia della sentenza numero …../…..emessa dal Tribunale di ….. Sezione Lavoro nel procedimento RG …../…..
La richiesta veniva motivata dall’odierno ricorrente come segue: “1) la titolarità della richiesta in capo ai dipendenti Assistiti dallo studio; 2) l'intima corrispondenza tra i documenti, di cui si chiede l’ostensione, ed il diritto specifico di cui si chiede accoglimento; 3) l’interesse giuridicamente e contrattualmente tutelato risulta essere concreto, attuale e direttamente collegato ai documenti richiesti; 4) la conformità del principio giuridico ricorrente, al riconoscimento dei buoni pasto per i turni notturni, che in alcuni casi ha visto prevalere l’indirizzo risarcitorio”, avendo a fondamento una vicenda riferita al diritto a ricevere i buoni pasto cui le sentenze medesime si riferiscono.
L’amministrazione adita, con provvedimento del ….., rigettava l’istanza con riferimento alle richieste d’accesso alle sentenze - trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi – ed inviava, a riscontro della richiesta di cui al punto 1) dell’istanza alcuna documentazione in proprio possesso.
Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse
il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.
Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell’avvenuto invio al richiedente della documentazione d’interesse, relativa alla corresponsione dei buoni pasto, ribadendo invece la sottrazione dall’accesso ex lege 241/90 delle richieste sentenze.
DIRITTO
Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile per la parte relativa alla richiesta di copia delle sentenze, trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi, come correttamente eccepito dalla amministrazione. Quanto alla restante documentazione, parimenti, il gravame è inammissibile, non potendo configurarsi un rigetto dell’istanza d’accesso atteso che l’amministrazione resistente ha trasmesso la documentazione in proprio possesso, dichiarata conforme alla richiesta ricevuta, circostanza questa della quale la Commissione non ha ragione di dubitare né, in ogni caso, è dotata di poteri di verifica in merito.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Questura di ….. – Ufficio Immigrazione
FATTO
Il sig. ….. è cittadino ….. trattenuto, a seguito di respingimento, presso un Centro Per il Rimpatrio. Durante l’udienza di convalida del trattenimento del ….., il sig. ….. dichiarava di essere minorenne e, conseguentemente, il Giudice di Xxxx richiedeva accertamenti peritali per la verifica della minore età.
In data ….. il legale del sig. ….., l’avvocato ….. del Foro di ….., presentava all’Ufficio Immigrazione della Questura di ….. istanza di accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale dello stesso, con particolare riferimento ad alcuni documenti specificamente individuati.
Motivava l’istanza evidenziando una finalità di difesa della documentazione richiesta.
In data ….. la Questura di ….. inviava all’avv. alcuni dei documenti richiesti, omettendo però
di trasmettere la “documentazione relativa alla corrispondenza intrattenuta dalla Questura stessa con il Consolato della ….. e con il Tribunale per i Minorenni”, finalizzata anche alla corretta individuazione personale del ….. ed all’accertamento della sua minore età. La trasmissione di detti documenti è stata poi sollecitata con PEC del ….. e del , rimaste prive di riscontro.
Avverso tale accesso parziale il sig. ….., per il tramite dell’avv. ….., ha adito nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.
Successivamente perveniva memoria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di nella quale
si dichiara che le chieste comunicazioni intercorse tra il medesimo Ufficio e il Consolato ….. di …..
sono sottratte all'accesso, perché inerenti la sicurezza, l’ordine pubblico e le relazioni internazionali. A fondamento del diniego si richiamano le norme di esclusione dall’accesso degli artt. 2 comma 1) lettera a), b) e 3 comma 1) lettera a) e d) del DM 10 Marzo 1994 numero 415, adottato in attuazione dell'articolo 24 della Legge 241 del 90.
DIRITTO
A seguito dell’analisi della memoria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di si evince che
i documenti non ancora ostesi risultano sottratti all’accesso in forza degli artt. 2 comma 1) lettera a), b) e 3 comma 1) lettera a) e d) del DM 10 Marzo 1994 numero 415. A tale riguardo la Commissione rileva
di non essere dotata del potere di disapplicazione delle norme regolamentari - potere viceversa attribuito al giudice amministrativo - e conseguentemente il ricorso presentato non può essere accolto.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali
FATTO
Il Sig. ….., in data ….., ha presentato alla Commissione una richiesta di revocazione relativa a ….. decisioni rese dalla stessa rispettivamente nelle sedute dell’….. (n. …..) e del ….. (n. ).
DIRITTO
La Commissione osserva che la richiesta di revocazione deve ritenersi tardiva con riferimento ad entrambe le decisioni.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara le istanze revocatorie irricevibili perché tardive.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali
FATTO
Il Sig. ….. ha presentato all’Autorità Garante un’istanza datata ….. chiedendo di accedere chiedendo di accedere a “copia (…) delle denunce che la S.V. Xxx.xx Dottor ….. avrà sporto in relazione ai procedimenti fascicoli numero ….. e …..”. Il Responsabile riscontrava l’istanza con provvedimento del ….. invitando il richiedente a voler esercitare l'accesso tramite la consultazione personale dei fascicoli posti a disposizione presso la nota sede negli orari indicati.
Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il
caso.
DIRITTO
La Commissione, in primo luogo, rileva la assoluta genericità della richiesta ostensiva alla quale comunque l’Autorità ha dato riscontro invitando il richiedente a presentarsi ai fini della consultazione dei fascicoli in oggetto. La Commissione osserva pertanto che il provvedimento impugnato non può essere qualificato quale “diniego” ed il ricorso avverso lo stesso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/’90.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali
FATTO
Il Sig. ….. ha presentato all’Autorità Garante un’istanza datata ….. chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al procedimento numero ….. del ….. Il Responsabile riscontrava l’istanza con provvedimento del ….. invitando il richiedente a voler esercitare l’accesso secondo le modalità già concordate con il noto provvedimento del …..
Il sig. ….., con ricorso del ….. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso chiedendo “l’accoglimento del ricorso con invito alla amministrazione a mettere a disposizione” con invio telematico al proprio indirizzo pec “solo ed esclusivamente la copia protocollata del mio ricorso del ….. procedimento fascicolo numero …..” per consentirgli di dimostrare l’avvenuta allegazione al predetto ricorso della ricevuta del relativo versamento.
DIRITTO
La Commissione osserva che il provvedimento impugnato non può essere qualificato quale “diniego” ed il ricorso avverso lo stesso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/’90. La Commissione osserva che la richiesta del sig. di ricevere a mezzo
pec esclusivamente la copia protocollata del ricorso del procedimento n. ….., avanzata in sede di ricorso, pare doversi considerare quale specificazione dell’ istanza di accesso già presentata – o quale nuova istanza – sulla quale, però, la Commissione non può pronunciarsi.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali
FATTO
Il Sig. ….. ha presentato all’Autorità Garante un’istanza datata ….. chiedendo di accedere a “copia (…) delle denunce che la S.V. Xxx.xx Dottor ….. avrà sporto in relazione ai procedimenti fascicoli numero ….., ….., ….., ….., ….. (… e altri). Il Responsabile riscontrava l’istanza con provvedimento del ….. nel quale pur rilevando la assoluta genericità della richiesta avanzata, priva di puntuale individuazione dei documenti oggetto di interesse, in un’ottica di collaborazione invitava il richiedente a voler esercitare l'accesso tramite la consultazione personale dei fascicoli posti a disposizione presso la nota sede negli orari indicati.
Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il
caso.
DIRITTO
La Commissione, in primo luogo, condividendo le eccezioni della Autorità adita, rileva la assoluta genericità della richiesta ostensiva alla quale comunque l’Autorità ha dato riscontro invitando il richiedente a presentarsi ai fini della consultazione dei fascicoli in oggetto. La Commissione osserva pertanto che il provvedimento impugnato non può essere qualificato quale “diniego” ed il ricorso avverso lo stesso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/’90.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: …..
FATTO
La sig.ra ….. ha presentato due istanze, datate ….. e ….., rivolte all’….. richiedendo di accedere a documentazione concernente le procedure relative all’avviso pubblico per la selezione di candidature ai fini della nomina dei titolari degli delle sedi estere dell’….. di: ….., ….., ….., ….. e ….., ….., ….. e ….. Xxxxxxxx in particolare:
1) atti di nomina dei membri della commissione;
2) verbali delle commissioni e delle relative valutazioni afferenti ai criteri di selezione (…);
3) documentazione presentata dai concorrenti ex articolo 5 del bando: CV, domanda, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, titoli di studio ed eventuali equiparazione dei titoli esteri e quant'altro pertinente di integrativo;
4) documentazione già nella disponibilità dell'amministrazione così come indicata nella Delibera del comitato congiunto (…) recante i criteri e modalità per l'individuazione dei titolari di sedi estere;
5) atti alla base della delibera del Comitato Congiunto, relazioni e quant'altro trasmesso agli organi deliberanti ai sensi dell'articolo 3 punti 7, 8 della delibera ….. del ….. e smi;
6) atti posti alla (base della) determinazione del Direttore Generale dell’….., dottor ….., sue determinazioni e relazioni trasmesse agli organi sovraordinati;
7) comunicazione ai sindacati;
8) delibera del Comitato Congiunto perché non ancora pubblicata dall’…..;
9) lettere di incarico e di nomina dei candidati selezionati
10) comunicazione dell’esclusione.
Motivava l’istanza presentata evidenziando la propria qualità di partecipante alle predette selezioni per l'assegnazione dei menzionati incarichi.
Nelle medesime istanze la signora ….. richiedeva l'ottemperanza alla precedente decisione della Commissione per l’accesso resa nella seduta del …..
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze così presentate la sig.ra ….. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti determinazioni, chiedendo una pronuncia anche relativa alla non ottemperanza dell’….. alla decisione dell’…..
E’ pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente la quale premette che le selezioni de quibus avvengono tramite interpello e che il Tribunale di …..con Sentenza n. …../….. ha chiarito che gli interpelli per la selezione dei titolari delle sedi estere dell’….., non sono delle procedure concorsuali “(…) non essendo prevista dal bando una valutazione comparativa cui la pubblica amministrazione si è vincolata, ma essendo la scelta basata sulla sua discrezionalità”. Eccepisce inoltre che “la Dott.ssa ….., per ogni interpello pubblicato dall’….. sin da ….., ….. anno di operatività dell’Agenzia, ha puntualmente provveduto a presentare relative istanze di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 241/90 richiedendo (…) un’infinità di documentazione amministrativa, spesso anche di difficile interpretazione e individuazione, che esula del tutto dal diritto di accesso agli atti amministrativi, non limitandosi a richiedere gli atti ordinari della procedura amministrativa, come ad esempio la nomina della commissione, i verbali e gli eventuali curricula degli idonei (…)”. Ritiene pertanto che la richiedente effettui una vera e propria attività ispettiva, che blocca l’intera macchina organizzativa, con inutile dispendio di tempo e risorse pubbliche. L’amministrazione richiama la Giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846) ove afferma che “nei casi in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato l’interesse all’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari, e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’Amministrazione”
DIRITTO
Sul gravame presentato dalla sig. la Commissione precisa preliminarmente che il ricorso deve
dirsi inammissibile quanto alla richiesta di una pronuncia relativa alla decisione già resa nella seduta del
….., poichè la stessa non è dotata di poteri di ottemperanza, osservando per il resto quanto segue.
La ricorrente in qualità di partecipante alle procedure di interpello di cui in oggetto ha diritto di accedere agli atti delle relative procedure, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/’90. Nonostante la scelta della amministrazione avvenga non tramite “valutazione comparativa cui la pubblica amministrazione si è vincolata, ma essendo la scelta basata sulla sua discrezionalità” i partecipanti hanno diritto di accedere ai documenti delle relative procedure e delle fasi alle quali hanno preso parte, dovendo l’agire della pubblica amministrazione essere sempre improntato al canone della trasparenza.
Il ricorso presentato deve dirsi pertanto fondato e meritevole di accoglimento con riferimento alla documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) delle istanze presentate.
Le richieste degli ulteriori documenti di cui ai rimanenti punti delle istanze (dal 5 al 10) appaiono invece sovrabbondanti e/o non relative alle fasi procedimentali alle quali la richiedente ha partecipato e quindi non sorrette dall’interesse endoprocedimentale.
La richiesta della comunicazione dell’esclusione può essere accolta solo con riferimento a quella relativa all’istante medesima.
Quanto alla doglianza relativa alla mole dei documenti richiesti la Commissione ricorda che, in attuazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost, l’esercizio del diritto di accesso non può ostacolare l’ordinario svolgimento dell’attività della amministrazione acceduta e che pertanto quest’ultima ben può ricorrere ad una ostensione graduale e scaglionata della documentazione oggetto di istanza. Inoltre, qualora i documenti richiesti siano soggetti ad obbligo di pubblicazione, l’amministrazione può soddisfare la richiesta ostensiva tramite l’invio all’istante dei relativi link di consultazione sul sito istituzionale.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 4) delle istanze presentate nonché al punto 10) ma limitatamente alla dichiarazione di esclusione personale della richiedente, dichiarandolo per il resto inammissibile e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare le istanze d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comune di ….. - Dirigente dei Settori Personale, Controllo di Gestione e Formazione Lavoro e Tributi
FATTO
Il sig. ….., in data ….., presentava un’istanza d’accesso rivolta al Dirigente dei Settori “Personale, Controllo di Gestione e Formazione Lavoro” e Tributi”, Vice Segretario Generale del Comune di ….., ed avente il seguente oggetto:
1) tutta la corrispondenza intercorsa fra il Comune di ….. e la Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali- COSFEL (ex Commissione Centrale Finanza Locale – CCFL –ed ex Commissione Centrale Organici Enti Locali – CCOEL, operativa nel Ministero dell’“Interno”), da ….. (epoca in cui lo stesso Comune di ….. era retto dal Commissario Straordinario, Dott. ….., nominato con dPR del …..) al ….., data della concernente nota ministeriale dell’“Interno” n° …../….., con acclusa decisione interlocutoria della CCOEL del ….., entrambe giunte in Municipio il ….. e già in possesso di quest’Ultimo;
2) cedolini stipendiali, afferenti le mensilità erogate da ….. a ….. al suddetto “de cuius” ….. (padre del richiedente)
Motivava l’istanza deducendo una finalità di “tutela degli interessi giuridico-economico-etici già in capo allo stesso genitore …..” – ex Dirigente dell’Ente - richiamando altresì una delega ricevuta dal defunto padre alla consultazione ed al ritiro di documenti relativi al proprio trattamento economico.
L’amministrazione adita riscontrava l’istanza con comunicazione notificata in data ….. richiedendo al sig. ….. una integrazione della motivazione all’accesso de quo, ai fini di una compiuta valutazione, con indicazione - come richiesto dalla Legge - dei presupposti di fatto e l’interesse specifico, concreto ed attuale che lega i documenti richiesti alla situazione giuridicamente rilevante. Richiedeva altresì una maggiore precisazione e specificazione degli atti richiesti, in particolare con riferimento al punto 1) dell’istanza.
Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.
Successivamente è pervenuta memoria defensiva del Vice Segretario Generale il quale ha evidenziato che l’amministrazione non ha opposto alcun diniego all’istanza d’accesso ricevuta, limitandosi a richiedere le integrazioni ritenute necessarie ex lege e, conseguentemente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
DIRITTO
La Commissione, preliminarmente, riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico, competente ex art. 25 comma 4 della Legge 241/’90, ed osserva quanto segue. Il provvedimento impugnato non può essere considerato quale “diniego” poiché l’amministrazione si è limitata a richiedere una integrazione della motivazione e della legittimazione all’accesso de quo, con particolare riferimento ai documenti di cui al punto 1) dell’istanza, richiedendo altresì una maggiore specificazione degli atti richiesti. Tale richiesta di integrazione deve considerarsi assolutamente legittima.
La Commissione ritiene pertanto di condividere le osservazioni avanzate dalla amministrazione resistente rilevando che, proprio con riferimento a tali documenti, non appare specificato l’interesse all’accesso né evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva che il ….. intende tutelare. Né l’istante ha ottemperato alla richiesta di integrazione avanzata dalla amministrazione.
Pertanto con riferimento ai documenti di cui al punto 1) della richiesta il ricorso deve considerarsi inammissibile.
La Commissione ritiene invece che il ricorso possa considerarsi meritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta dei cedolini, di cui al punto 2) dell’istanza, anche in virtù della menzionata ed allegata delega del defunto ….. Ciò nei limiti della effettiva esistenza di tali documenti agli atti della amministrazione, considerata la vetustà degli stessi.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento ai documenti di cui al punto 1) dell’istanza, accogliendolo invece quanto ai documenti di cui al punto 2), ove effettivamente esistenti e detenuti, e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: …..
FATTO
Il sig. ….., in data ….., ha presentato un’istanza d’ accesso al ….. chiedendo di accedere alla documentazione relativa al procedimento disciplinare di secondo grado avverso la Deliberazione numero
….. del ….. del Consiglio Territoriale dell’….. Motivava l’istanza deducendo un interesse qualificato all’accesso richiesto anche con riferimento alla propria qualità di “segnalante” nonché ad una precedente decisione della scrivente Commissione.
Si precisa, infatti, che la menzionata Xxxxxxxx si riferisce alla conclusione, con applicazione di sanzione, del procedimento disciplinare a carico della dottoressa ….., avviato su segnalazione del sig.
….. La questione de qua è stata già sottoposta alla attenzione della Commissione che, nella seduta del
….., aveva accolto il ricorso del sig. ….. contro il ….. Regione ….., invitando quest’ultimo a consentire l’accesso alla documentazione relativa alla predetta Delibera.
Il ….., con provvedimento dell’….., rigettava l’istanza eccependo che “l’autore dell’esposto non può impugnare la delibera pronunciata dal ….. ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Disciplinare Nazionale così come ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Regolamento Disciplinare Locale” e deducendo, pertanto, una carenza di esplicitazione dell’interesse ad accedere nonché del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto xxxxxx.
Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ritualmente notificandolo alla controinteressata dottoressa …..
E’ successivamente pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto ritenendo l’istanza volta ad operare un controllo generalizzato sull’operato della amministrazione. Nella memoria l’amministrazione precisa che con comunicazione del ….. il ….. dava notizia al sig. ….. dell’esito del procedimento di secondo grado, conclusosi in data ….. con l’accoglimento del ricorso proposto dalla Dott.ssa ….. L’amministrazione rende edotta la Commissione sulla circostanza che “il ….. non ha svolto alcuna attività istruttoria e, quindi, non ha acquisito agli atti alcun documento, limitandosi a riesaminare la vicenda alla luce della documentazione acquisita dal ….. e rispetto alla quale il medesimo Sig. ha ottenuto l’accesso. Pertanto,
l’accesso agli atti richiesto dal Sig. avrebbe avuto ad oggetto soltanto la delibera disciplinare con cui si è concluso il
procedimento disciplinare innanzi al ”.
In data ….. è pervenuta opposizione del controinteressato …..
DIRITTO
La Commissione in via preliminare prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente relativa alla inesistenza di documentazione ulteriore rispetto alla Delibera con la quale si è concluso il procedimento di secondo grado - conseguente all’appello presentato dalla dottoressa ….. – precisando pertanto che la presente pronuncia afferisce solamente al menzionato provvedimento conclusivo dell’appello.
Con riferimento a tale Xxxxxxxx la Commissione ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all’accesso richiesto, con ciò confermando l’orientamento già espresso nella pronuncia relativa al primo ricorso presentato dal sig. Secondo
l’indirizzo costante di questa Commissione in linea con la nota giurisprudenza amministrativa – menzionata anche dalla amministrazione in sede di memoria - “la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a procedimento disciplinare, è circostanza idonea unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, così da costituire titolo idoneo ad accedere agli atti del procedimento” (per tutte CdS Sez, VI 316/2013). Nel caso di specie sarebbero sussistenti anche gli ulteriori elementi legittimanti quali la notifica al richiedente dell’avvenuta chiusura del procedimento d’appello nonchè la circostanza che i fatti sottesi ai procedimenti disciplinari tenutisi attenevano a vicende relative alla famiglia del sig. ….. Deve, poi, considerarsi priva di pregio la deduzione della amministrazione della impossibilità per il sig. ….. di impugnare la Delibera richiesta posto che il fondamento del diritto di accesso ex lege 241/’90 non risiede nella sola finalità di impugnativa dei provvedimenti oggetto di istanza.
L’amministrazione dovrà pertanto consentire accesso alla Delibera conclusiva del procedimento di secondo grado tenutosi innanzi al …..
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla Delibera conclusiva del procedimento di secondo grado tenutosi innanzi al ….. e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
FATTO
Il Signor ….. aveva adito la Commissione impugnando un provvedimento di rigetto datato ….. emesso dalla amministrazione, odierna resistente, ad un’istanza d’accesso dal medesimo presentata e relativa ad un procedimento di reclutamento di personale dirigenziale.
In particolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze in forza dell’art. 3, c. 61, della Legge n. 350/2003 aveva attivato un procedimento finalizzato al reclutamento di personale dirigenziale di seconda Fascia, mediante lo scorrimento di graduatoria concorsuale di merito approvata da altra Pubblica Amministrazione, avvalendosi in particolare, della graduatoria concorsuale di merito approvata dall’Università degli Studi della ….. con Provvedimento del Direttore Generale n. …..
dell’…..
Il signor , collocato in prima posizione utile tra gli idonei non assunti nella graduatoria finale
di merito approvata dall’Università degli Studi della ….. in data ….., con Decreto del Direttore Generale n. ….. - afferente ad una figura amministrativa dirigenziale di II Fascia – con istanza d’accesso, datata , chiedeva:
1) eventuale atto di regolamentazione adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze volto a disciplinare preventivamente le modalità di adozione dell’istituto normativo dello scorrimento di graduatoria in corso di validità, approvata da altra Pubblica Amministrazione, secondo i “principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione”, così come indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013;
2) eventuale/i manifestazione/i di disponibilità, ad assumere servizio presso Ministero dell’Economia e delle Finanze, presentata/e da idoneo/i collocato/i nella graduatoria concorsuale di merito, finalizzata al reclutamento di un Dirigente Amministrativo di II Fascia, approvata dall’Università degli Studi della ….. con Provvedimento del Direttore Generale n. ….. dell’ ;
3) testo/i di eventuale/i ulteriore/i convenzione/i sottoscritta/e dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con altra/e Amministrazione/i, finalizzata/e all’utilizzo, da parte del medesimo, di graduatoria/e concorsuale/i per Dirigente Amministrativo di II fascia, per la copertura dei posti autorizzati al reclutamento da parte del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, Ispettorato
Generale per gli Ordinamenti del personale e l’analisi deli costi del lavoro pubblico, con nota prot. ….. del …..;
4) atto e/o Provvedimento dal quale si evinca la motivazione che ha indotto il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze a prediligere la/le graduatoria/e per Dirigente Amministrativo di II fascia, ai fini dello scorrimento ex art. 3, c. 61 della legge n. 350/2003.
Motivava l’istanza con riferimento alla propria collocazione in prima posizione utile tra gli idonei non assunti nella graduatoria finale di merito relativa proprio a figura amministrativa dirigenziale di II fascia, nonché alla già avvenuta manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico vacante. Infatti in data ….. (e poi in data …..), egli aveva formalmente manifestato al Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione del Personale, Ufficio ….. del MEF, la propria disponibilità a ricoprire eventuale posizione dirigenziale di seconda fascia, vacante presso il medesimo Dicastero - mediante lo scorrimento della graduatoria finale di merito per Dirigente Amministrativo di II Fascia, ove lo stesso risultava utilmente collocato in prima posizione.
L’amministrazione adita, con provvedimento del ….. aveva rigettato l’istanza d’accesso eccependo la carenza di “un interesse attuale e concreto per la tutela della situazione giuridica (…) considerato che nessun diritto può dirsi vantato (…) in relazione alla procedura di scorrimento di graduatorie in oggetto indicato. Invero, la circostanza di aver più volte manifestato la propria disponibilità ad occupare eventuali posizioni vacanti presso questa Amministrazione non assume rilevanza in relazione alla procedura di scorrimento in argomento, considerata la giurisprudenza univoca in merito, secondo la quale la posizione vantata dal soggetto idoneo in graduatoria è di mera “aspettativa verso lo scorrimento”.
La Commissione, nella seduta del ….., rilevava la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse differenziato ad accedere alla documentazione richiesta con riferimento alla aspirazione, concretamente dimostrata, a ricoprire l’incarico cui i documenti chiesti si riferiscono, ritenendo pertanto la richiesta fondata e non meramente esplorativa, con ciò respingendo le eccezioni sulla fondatezza avanzate dalla amministrazione.
Riteneva pertanto legittima la richiesta del sig. ….. finalizzata a verificare la correttezza dell’iter seguito dalla amministrazione nonché la motivazione della scelta operata dalla stessa di avvalersi della graduatoria dell’Università della ….., ricordando che la discrezionalità della scelta della amministrazione non la esonera dall’esplicitazione della motivazione che anzi, proprio in tali ipotesi, dovrà essere più precisa e puntuale al fine di evidenziare, in un’ottica di massima trasparenza, l’iter logico- procedimentale che ha guidato la scelta della p.a.
Ciò premesso la Commissione, osservando che con riferimento alla richiesta dei documenti di cui al punto 2) dell’istanza appariva necessaria la notifica del ricorso al/i controinteressato/i coinvolto/i,
decideva di sospendere la decisione invitando l’amministrazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso/o degli stessi, dandone successiva comunicazione alla Commissione. I termini di legge rimanevano medio tempore interrotti.
Pervenivano alla Commissione diversi solleciti da parte del ricorrente ….. il quale, nella perdurante inerzia della amministrazione, invitava la Commissione a voler decidere definitivamente nel merito la questione.
Perveniva memoria della amministrazione richiedente la quale precisando quando segue:
“In merito all’integrazione del contradditorio, si fa presente che questa Amministrazione aveva già adempiuto a notificare debitamente i soggetti controinteressati, in data ….., come comunicato con nota n. ….. del ….., che ad ogni buon fine si allega. Si fa presente, altresì, che l’ostensione del documento richiesto nel punto 1 non è avvenuta in quanto, non essendo stato adottato, non è disponibile agli atti della scrivente Amministrazione. Per quanto riguarda il punto 4, si precisa che le motivazioni richieste sono contenute nell’accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università della ….. in data ….., già trasmesso all’istante in data ….. e che, ad ogni buon fine, si allega nuovamente”.
DIRITTO
Sul gravame presentato la Commissione, definitivamente definendo nel merito la questione, osserva che in ragione della dichiarata inesistenza del documento di cui al punto 1) della richiesta il ricorso, con riferimento a tale parte, non può essere accolto; con riferimento al documento di cui al punto 4) si ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto invio dello stesso. Quanto alla rimanente documentazione la Commissione ritiene di accogliere il ricorso, perché fondato, rilevando che – con particolare riferimento alla documentazione di cui al punto 2) - nonostante la dichiarazione della amministrazione di aver già adempiuto a notificare debitamente i soggetti controinteressati, in data ….. - non risulta che sia poi effettivamente seguito l’invio al richiedente della documentazione de qua.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, lo rigetta quanto ai documenti di cui al punto 1) dell’istanza per inesistenza della documentazione, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti di cui al punto 4), e per il resto lo accoglie invitando, per l’effetto, l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Liceo Artistico …..
FATTO
Il sig. ….., docente, in data ….. aveva presentato un’istanza rivolta al Liceo Artistico "….." di ….. avente il seguente oggetto:
1) procedure di analisi del fabbisogno delle docenze dei laboratori della classe di concorso A02 design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme o similari e nel sostegno delle
….. Sedi del Liceo Artistico "….." sia relativamente ai corsi ordinari che a quello serale attivato presso la Sede di ….. se di durata pari od inferiore alle ….. h settimanali;
2) procedure di predisposizione delle metodologie per la selezione dei citati fabbisogni di cui al punto 1 in presenza di necessità orarie pari o inferiori a …..
3) provvedimenti di selezione dei candidati ai fini dell’attribuzione degli incarichi per la classe di abilitazione A02 design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme o similari o di sostegno di durata pari a ….. h o meno settimanali con relative motivazioni giustificatrici della scelta finale per la proposta di stipula dei contratti;
4) elenco dei nominativi individuati al punto 3) con specifica se trattasi di personale di ruolo e/o selezionato tramite GPS Provinciale e/o Graduatoria di III fascia e con indicazione delle ore e della classe di abilitazione inserita nei contratti sottoscritti se pari o inferiori alle ….. n. settimanali;
5) metodologie adottate o da adottare per la formazione del personale da incaricare per l'assegnazione delle ore di materia alternativa alla ….. …..
Xxxxxxxx l’istanza con riferimento alla circostanza che, in qualità “di docente di ruolo in servizio per la classe di abilitazione A02 design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme aveva inoltrato specifiche note di disponibilità e domande di assegnazione di ore supplementari/ aggiuntive sia nell'insegnamento della propria classe di concorso, sia in similari, sia di sostegno o infine in materie alternative alla religione cattolica non ha ricevuto alcuna risposta mentre sembrerebbero al contrario assegnati incarichi a personale di ruolo o non di ruolo e/o non in possesso di alcuna abilitazione disciplina ”.
Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’ istanza presentata il signor aveva adito nei
termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso.
Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico dichiarava di non aver inteso rigettare l’istanza d’accesso ricevuta e, fornendo chiarimenti sulla questione de qua, inviava alcuni documenti relativi alle nomine in oggetto.
La Commissione nella seduta del ….. osservava che le richieste di cui ai punti 1) 2) e 5) della istanza apparivano avere ad oggetto, più che documenti, informazioni che sembrano richiedere un’attività di elaborazione di dati al fine di soddisfare la richiesta, inammissibile ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006 - nonché ex art. 22 comma 4 della Legge 241/’90. Dichiarava pertanto il ricorso inammissibile con rifermento a tali parti, disponendo tuttavia la trasmissione a cura della Segreteria della memoria della amministrazione resistente al sig. ….., ritenendola di interesse per il medesimo. Per la rimanente parte delle richieste la Commissione, preso atto dell’invio da parte della amministrazione dei documenti allegati alla memoria presentata, dichiarava il ricorso improcedibile per cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.
Con richiesta revocatoria del ….. il Sig. ….. richiede alla Commissione di rivedere la propria decisione anche sulla considerazione che i documenti di cui ai punti 1) e 2) non sono da considerarsi informazioni ma documenti che devono essere agli atti della scuola. Il sig. ….. eccepisce altresì che la Commissione non ha tenuto in conto un documento del ….. – una contro nota del ricorrente – inviata anche alla Commissione e regolarmente allegata al ricorso in oggetto.
DIRITTO
Sull’istanza presentata dal signor ….. la Commissione osserva che avverso le proprie decisioni è stata ammessa, in via giurisprudenziale, la revocazione delle stesse alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 395 c.p.c. n. 4. Nella specie si rileva che decisione della Commissione del ….. non può dirsi viziata da “errore revocatorio” e, conseguentemente, l’istanza presentata deve considerarsi inammissibile.
Si precisa inoltre che qualora si deduca l’illegittimità delle decisioni della Commissione queste sono impugnabili esclusivamente dinnanzi al Tar.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.
Ricorrente: ….. Coop Sociale s.c.r.l. contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Sede di …..
FATTO
Alla ….. Coop Sociale, che opera nel settore della assistenza domiciliare privata, è stato notificato un verbale unico di accertamento (numero …../…..-…..–…..) dalla DTL di ….., a seguito di sopralluogo effettuato presso la sede della società.
Con il verbale in oggetto veniva ingiunto alla stessa il pagamento di una somma di oltre ….. di euro per presunti contributi non versati e somme aggiuntive e tra gli elementi di prova citati dalla DTL a sostegno del proprio verbale emergevano le dichiarazioni delle lavoratrici. Conseguentemente la ….. Coop, per il tramite del proprio legale rappresentante ….., ha presentato formale istanza di accesso all’INPS di ….. chiedendo “copia delle dichiarazioni dei lavoratori intervistati del verbale unico di accertamento e notificazione n. …../…..-…..-….. del …..”. Dichiarava nell’istanza che “i lavoratori non sono più in forza alla cooperativa”.
L’amministrazione adita rigettava l’istanza con provvedimento del ….., tra l’altro, “sulla base del Regolamento interno, e successive modificazioni, che si è dato l’INPS in materia di disciplina del diritto di accesso, approvato con la Determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011”.
Avverso tale provvedimento la ….. Coop Sociale adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.
Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce che il Regolamento INPS 16 febbraio 1994, n. 1951 e successive modifiche assunte con Determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011, sottrae all’accesso, a tutela della riservatezza, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscono la base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi. Ciò al fine di tutelare la riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva, quali soggetti più deboli, nonchè per preservare l’interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. Nè, precisa l’amministrazione, il diritto di difesa del richiedente può dirsi leso da tale esclusione dall’accesso.
DIRITTO
La Commissione pur condividendo la ben nota esigenza di tutela dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva ritiene di dover confermare il proprio orientamento in base al quale la
sottrazione all’accesso degli atti dell’attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto. Si ritiene pertanto che la sottrazione all’accesso permanga finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie. Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio del lavoratore non può ritenersi sussistente ove sia certa la cessazione del rapporto di lavoro. Tale scelta appare opportuna anche al fine di operare un equo contemperamento rispetto allo speculare diritto di difesa del lavoratore richiedente ex art. 24 comma 7 della Legge 241/’90.
La Commissione pertanto ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso solo con riferimento alle dichiarazioni di quei lavoratori per i quali sia pacifica la cessazione di qualsivoglia forma di rapporto di lavoro con la società richiedente e con oscuramento dei dati personali contenuti nelle predette dichiarazioni.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente, solo con riferimento alle dichiarazioni di quei lavoratori per i quali sia pacifica la cessazione di qualsivoglia forma di rapporto di lavoro con la società richiedente nonchè con oscuramento dei dati personali contenuti nelle predette dichiarazioni e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …..
FATTO
La signora ….. è un avvocato del Foro di ….. e riveste la carica di ….. dell’Ordine degli Avvocati del medesimo Foro. Con istanza del ….. rivolta al predetto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’avv.
….. richiedeva “copia integrale delle registrazioni audio delle sedute consiliari svoltesi sulla piattaforma telematica ZOOM intercorrenti dal ….. al ….. (numero ….. sedute)” elaborate e detenute dal Consigliere Segretario.
Motivava l’istanza con riferimento al diritto dovere della garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione che la scrivente, quale ….. dell’Ordine, è chiamata a rispettare in virtù del mandato elettivo di cui è stata investita e dell’obbligo di informazione, conoscenza, vigilanza e tutela dei diritti degli iscritti.
Il Consigliere Segretario, responsabile del procedimento, notificava l’istanza d’accesso ai Consiglieri partecipanti alle sedute in oggetto ed, in data ….., comunicava all’avv. ….. il rigetto dell’istanza per: a) assenza di natura di documento delle registrazioni; b) assenza di specifici motivi addotti dalla scrivente a fondamento della richiesta; c) diniego dei controinteressati Avv. ….. (….. e interessato alla sua posizione di dedotta incompatibilità), Avv. ….. e Avv. per ragioni di privacy e di
assenza di motivazione.
Avverso tale provvedimento l’avv. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il
caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto in virtù delle seguenti argomentazioni. Nessun dubbio può essere sollevato in merito alla qualificazione di “documenti amministrativi” delle registrazioni audio ai fini della applicazione della Legge 241/’90. L ’art. 22 della Legge certamente ricomprende anche le riproduzioni audio o audiovideo posto che per “documento amministrativo” si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Con riferimento, invece, al requisito della legittimazione all’accesso, la qualifica stessa di membro dell’organo collegiale attribuisce ipso iure il diritto all’accesso ai documenti dallo stesso formati e a quelli relativi alle sedute tenutesi ed alle quali la richiedente ha partecipato. Non si ravvisano, inoltre, cause di esclusione dall’accesso dei documenti richiesti.
Quanto infine alle opposizioni dei tre menzionati componenti del Collegio si osserva che queste appaiono fondate su generiche istanze di riservatezza e quindi non sono in grado di far recedere lo speculare diritto all’accesso della richiedente. Si osserva inoltre che le registrazioni, peraltro solo “audio” e non anche “video”, sono state precedute dalla manifestazione del consenso di ogni partecipante ed inoltre si rileva che queste si riferiscono ad una seduta ufficiale di un Organismo consiliare e non attengono, pertanto, in alcun modo alla sfera privata dei partecipanti.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento alle registrazioni audio effettivamente esistenti e detenute dal Responsabile: tale precisazione si rende necessaria a fronte della dichiarazione, contenuta in una delle mail allegate, di inesistenza di una delle registrazioni in oggetto. Il ricorso pertanto non può essere accolto con riferimento alla registrazione non detenuta, per inesistenza della stessa.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alle registrazioni audio esistenti e detenute, respingendolo solo relativamente alla registrazione dichiarata non esistente, e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comune di …..
FATTO
Il sig. ….., in data ….., ha presentato un’istanza al Comune di ….. chiedendo di accedere a copia degli “atti e verbali relativi al sopralluogo avvenuto in data ….. alla presenza del Comandante dei Carabinieri (…)”. Motivava l’istanza con riferimento alla propria qualità di proprietario confinante di un locale deposito trasformato in bed and breakfast per turisti stagionali, nonché di autore della segnalazione della trasformazione asseritamente abusiva, in seguito alla quale era avvenuto il predetto sopralluogo.
L’amministrazione adita rigettava l’istanza con un primo provvedimento comunicato in data avverso il quale il signor ….. ha adito la Commissione con ricorso del …..
Per completezza si rileva che al ricorso appare allegato un ulteriore provvedimento di diniego datato …..
E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente.
DIRITTO
La Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico, competente ex art. 25 comma 4 della Legge 241/’90, ed osserva quanto segue. Il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato (…..), come prescritto dall’art. 25 comma 4 della Legge 241/’90. Il ricorso deve considerarsi tardivo anche con riferimento all’ulteriore provvedimento di diniego, datato ….., allegato allo stesso.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale …..; Scuola Secondaria di Xxxxx Xxxxx
…..
FATTO
La signora ….., docente inserita in graduatoria per le classi di concorso A030/A029/AJ56/AJ55/A053/A059, a seguito della presa visione della Graduatoria Provinciale per le Supplenze pubblicata in data ….., ha presentato un’istanza di accesso all’ USP di …..
Chiedeva in particolare di accedere alla domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali GPS per il biennio …../….. e …../….. ed alla documentazione comprovante il possesso dei titoli di servizio e dei titoli artistici dichiarati, relative al docente ….., collocato in posizione immediatamente superiore alla propria.
L’istanza rimaneva priva di riscontro.
La signora ….., per il tramite dell’avv. ….. di ….., presentava nuova istanza in data indirizzandola tanto all’USP di ….. che alla Scuola ….. “…..-…..”di ….. Ad essa è seguito un invito da parte dell’USP di ….. a versare l’importo necessario alla notifica dell’istanza al controinteressato. Successivamente, pur in assenza di opposizione, l’USP di ….. emetteva provvedimento nel quale dichiarava che “non si comprende l’interesse legittimo, concreto, attuale sotteso alla istanza di accesso, e che la legittimi”. La invitava tuttavia a rivolgersi all’ Istituto “… ”.
Con pec del ….. la signora ….., per il tramite del proprio legale, presentava formale istanza di accesso agli atti all’Istituto ….. che nuovamente attivava la procedura di notifica al docente ,
avvisandolo della facoltà di presentare eventuale motivata opposizione all’accesso richiesta nonché precisando che, ritenendo sussistente la legittimazione della docente ….. ad accedere ai documenti richiesti, in assenza di opposizione l’accesso sarebbe stato esercitato in data …..
Successivamente l’Istituto inviava alla richiedente provvedimento di rigetto dell’istanza, con contestuale annullamento dell’appuntamento già indicato ai fini dell’esercizio dell’accesso, sulla base dell’avvenuta presentazione di opposizione da parte del terzo controinteressato.
Avverso tale provvedimento la signora ….., per il tramite dell’avv. ….., adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.
E’ pervenuta memoria del docente ….. il quale, per il tramite del proprio legale, ha avanzato opposizione all’accesso eccependo, in sostanza, la non fondatezza del diritto della richiedente.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché la docente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/’90, con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria, nella quale la medesima risulta inserita. Come correttamente eccepito dalla legale della ricorrente il solo fatto della presenza in graduatoria legittima ipso iure la docente a richiedere tutti gli atti relativi alla stessa. Appare ulteriormente illegittimo il rigetto dell’istanza, da parte della amministrazione adita, fondato sulla mera presentazione di opposizione da parte del docente cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono: l’amministrazione adita, pur in presenza di opposizione, deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, operandone il bilanciamento secondo i criteri posti dalla Legge. Nel caso di specie si osserva, poi, i documenti richiesti in ostensione non attengono alla sfera di riservatezza del terzo – il quale, con riferimento agli stessi ed alla procedura comparativa che coinvolge i docenti, non dovrebbe invero neppure considerarsi controinteressato in senso tecnico – ed il diritto d’accesso deve certamente considerarsi prevalente. Si osserva inoltre che l’opposizione del controinteressato presentata alla Commissione non si fonda sulla deduzione di un interesse da tutelare in via prevalente ed in grado di fare recedere lo speculare diritto di accesso della richiedente, limitandosi ad eccepire la non fondatezza della pretesa ostensiva.
La docente ha il pieno diritto di verificare la correttezza della formazione della graduatoria e l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in capo al docente che la precede nella stessa, avendo peraltro rilevato uno spostamento (ritenuto anomalo) verso l’alto del docente rispetto alla precedente graduatoria.
L’amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso a tutta la documentazione richiesta e ciò anche per l’eventuale esercizio diritto del diritto di difesa della richiedente.
La Commissione ritiene di dover censurare anche l’operato dell’USP ….., adito in prima battuta dalla ricorrente con la medesima istanza d’accesso. Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, l’USP ha dapprima fatto sostenere alla richiedente il costo della notifica al controinteressato e una volta perfezionata tale procedura – pur in assenza di opposizione - ha emesso un ulteriore provvedimento nel quale eccepiva il difetto di qualsivoglia interesse della docente all’accesso richiesto (!), rendendo quindi vana l’avvenuta notifica con relativa esazione. La docente ha dovuto, quindi, iniziare un nuovo procedimento d’accesso presso l’Istituto ….., che illegittimamente lo negava, trovandosi oggi a dover ricorrere alla Commissione per ottenere, finalmente, accesso a documenti - pienamente accessibili dalla stessa - richiesti per la prima volta nel …..
Corre l’obbligo di ricordare che l’agire della pubblica amministrazione deve essere improntato al principio di trasparenza e che l’accesso costituisce principio generale della attività amministrativa.
La trasparenza della p.a. si estrinseca infatti nella necessità che il processo decisionale della amministrazione sia visibile al cittadino dall’esterno, al fine di garantire la effettività della democrazia: essa si accompagna ai principi di pubblicità ed accesso che ne costituiscono corollari ed espressioni necessarie ed indefettibili.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie integralmente nei confronti della Scuola Superiore “…..-…..” di ….., detentrice della documentazione richiesta, e per l’effetto invita tale amministrazione a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
FATTO
In data ….. il Gen. B. CC ….., ….. dell’Ufficio Legale del Comando ….., ha formulato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri un’istanza di accesso, ai sensi della legge 241/90 “finalizzata ad ottenere l’ostensione degli ….. di Stato Maggiore (o altri atti interni, ivi comprese le eventuali note di coordinazione) che fornissero evidenza del processo decisionale sotteso alle predette risposte fornite dal Comando Generale dell’Arma e dei vari livelli gerarchici che lo avevano concepito, avallato e approvato. Si chiede altresì di far conoscere il nominativo del responsabile del procedimento”.
La suddetta istanza era motivata dall’interesse diretto, concreto e attuale volto alla successiva tutela in ambito giudiziario e riguardava le comunicazioni di concessione di ricompense.
L’Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.
In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione il ricorrente, a mezzo dell’avv. , ha adito
nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.
Per un errore nella protocollazione della pec, avendo l’avv. ….., proposto due ricorsi alla Commissione nella medesima giornata del ….., il presente ricorso è stato messo all’ordine del giorno del ….., mentre l’altro è stato già deciso dalla Commissione il …..
La Commissione, nella seduta del , invitava l’amministrazione resistente a fornire chiarimenti
in merito alla circostanza di aver dato riscontro ad entrambe le istanze di accesso proposte dalla parte ricorrente.
E’ pervenuta memoria il ….. dell’Amministrazione resistente che ha dedotto di aver accolto entrambe le istanze di accesso, con due distinti provvedimenti allegati alla memoria.
DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall’Amministrazione e considerato che l’accoglimento è avvenuto con limitazioni sugli atti in allegato 2 e c/p all’….. di SM prot. …../…..- in
data dell’Ufficio Personale Ufficiali, nella parte in cui si fa riferimento ad altri militari, ritiene necessario che le
parti deducano sul punto, considerato che la parte ricorrente ha proposto il ricorso alla Commissione in data antecedente rispetto al provvedimento di accoglimento del …..
PQM
La Commissione invita le parti a controdedurre sulle limitazioni apposte sul provvedimento di accoglimento dell’accesso agli atti.
I termini di legge restano interrotti.
Ricorrente: ….. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica p.t. contro
Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di …..
FATTO
Il ….., nella qualità di legale rappresentante della ….. S.r.l., presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del verbale di intervento del ….. redatto a seguito di un incendio sviluppatosi lungo la linea ferrata confinante con i lotti n ….. e ….. (foglio ….., p.lle ….. e
…..) in cui la suindicata società svolge la sua attività di stoccaggio e commercializzazione di frumento duro da macina; incendio che ha causato ingenti danni all’istante.
L’….. l’Amministrazione resistente negava l’accesso richiesto sul rilievo, dedotto in ricorso, che
«ai sensi dell’art. 8, p.5 comma c DPR 352/1992 l’atto richiesto rientra tra i documenti sottratti al diritto di accesso».
Avverso tale rigetto il ….. ha proposto istanza di riesame al Responsabile della corruzione e trasparenza del Ministero dell’Interno e ricorso a questa Commissione.
In prossimità della seduta della Commissione il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Ministero dell’Interno, a cui unitamente a questa Commissione era indirizzato il presente ricorso, ha dichiarato la propria incompetenza.
DIRITTO
Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l’istanza di accesso non è stata allegata e che il ricorso alla Commissione è stato presentato sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.
La scrivente Commissione è, però, incompetente a decidere delle istanze d’accesso presentate ex dlgs 33/2013.
In merito all’istanza presentata ai sensi della legge 241/90, la Commissione osserva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato copia del provvedimento impugnato.
PQM
La Commissione dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del …..
FATTO
Il ….., essendo pendente giudizio di separazione personale davanti al Tribunale di ….. nei confronti dell’ex coniuge ….., presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso volta ad accertare il patrimonio di quest’ultimo al fine di tutelare il proprio diritto e quello del figlio ….., prevalentemente collocato presso la casa familiare insieme alla madre, nell’ambito del giudizio indicato.
L’Amministrazione resistente negava l’accesso rilevando che l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, compreso l’archivio dei rapporti finanziari è possibile solo previa autorizzazione dell’A.G., nel caso di specie mancante.
L’….. la ….. proponeva nuova istanza di accesso sul presupposto dell’intervenuto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del ….. che, al punto 15, comma 7, consente l’accesso alla documentazione richiesta.
Il ….. l’Amministrazione resistente rilevava che il suindicato provvedimento nel dare attuazione all’art. 24 della l. n. 241 del 1990 non introduceva alcuna novità di talché veniva ribadito il precedente diniego all’accesso richiesto.
Il ….. la ricorrente presentava una nuova istanza relativa alle certificazioni dei redditi presentate dal sig. ….. con riguardo agli ultimi cinque anni; rapporti di qualsiasi genere e specie di cui all’art. 7, comma 6, del DPR 29/9/1973, N. 605, comunque riconducibili e/o intestati al sig. ….., anche in qualità di delegato e/o delegante, nell’arco temporale dal ….. ad oggi.
Il ….. l’Agenzia delle entrate comunicava che, per la parte relativa alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi ….. anni aveva inoltrato l’istanza di accesso alla competente Direzione di ….. tenuto conto del domicilio fiscale del ….. alla quale era rimesso il giudizio di ammissibilità della stessa. Con riferimento alla richiesta relativa all’accesso agli archivi dei rapporti finanziari l’Amministrazione, alla luce della sentenza del CdS n. 21 del 2020, chiedeva all’istante di trasmettere gli elementi a supporto del carattere di strumentalità e necessità della documentazione richiesta e l’inefficacia delle altre modalità poste in essere per ottenere le informazioni richieste, compresa la decisione del giudice investito del giudizio di separazione in merito alla stessa richiesta proposta nel corso del processo.
Avverso tale rigetto la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.
Perveniva memoria dell’Agenzia delle Entrate che ribadiva che allo stato attuale, come già enunciato nell’ultima comunicazione, la Direzione regionale riteneva non sufficientemente motivata e
supportata da idonea documentazione l’esigenza di accesso della sig.ra ….. ed emetteva un atto endo- processuale non conclusivo dell’esame dell’istanza tuttora in corso, ossia una richiesta di integrazione documentale, cui l’istante non forniva alcun elemento specifico atto a dimostrare la sussistenza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta con l’accesso difensivo e l’interesse da tutelare.
La Commissione nella seduta del ….. osservava che la ricorrente avrebbe dovuto produrre alla Commissione prova dell’avvenuto deposito della ricevuta di accettazione della pec e documentazione idonea a dimostrare l’acquisizione dell’indirizzo pec del controinteressato tramite registri pubblici. La Commissione riteneva altresì necessario conoscere se fosse stato dato accesso alla documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di ….. e se fosse stato dato riscontro alla richiesta di integrazione da parte della Direzione Regionale del ….., rimanendo interrotti i termini di legge.
La ricorrente forniva la documentazione richiesta dalla Commissione, comunicava che era stato dato accesso da parte della Direzione provinciale di ….. e che aveva comprovato l’interesse difensivo, non occorrendo ulteriore specificazione.
Anche l’Amministrazione resistente produceva memoria, in cui evidenziava l’avvenuto riscontro dell’istanza di accesso da parte della Direzione provinciale di ….. e la mancata integrazione documentale da parte della ricorrente.
DIRITTO
La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall’amministrazione.
Quanto ai dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, avendo parte ricorrente dedotto ed allegato all’istanza di accesso documentazione inerente alla pendenza dinanzi al Tribunale di ….. del giudizio di separazione personale, iscritto al n. …../….., riunito al n.
…../…..
Ad avviso della Commissione l’accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all’accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l’interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.
Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.
La Commissione sottolinea che con sentenza n. 6825 il Consiglio di Stato (Sez. IV, 03-12-2018) ha recentemente sostenuto che “tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472)”.
Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5347/2019, nonché da ultimo dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19,20 e 21 del 2020, senza necessità di ulteriori specificazioni, bastando l’indicazione della causa già pendente.
La giurisprudenza è d’altronde ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta (sul punto cfr. altresì Consiglio di Stato n. 461 del 29 gennaio 2014).
In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate, senza necessità di integrazione documentale.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa, accogliendolo per il resto e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Direzione Casa di Reclusione …..
FATTO
Il ….., detenuto presso la Casa di Reclusione di ….., deduceva di aver presentato all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso «alla relazione di sintesi ed ai relativi aggiornamenti, in materia di trattamento penitenziario ex art. 13 O.P.».
L’istanza era volta a consentire all’istante di meglio esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito del processo di sorveglianza.
L’Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.
Avverso il silenzio-rigetto il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.
Perveniva memoria della Casa Circondariale che faceva presente “che la documentazione richiesta è materialmente formata e contenuta in copia all'interno della cartella personale dell'oggettivato. Questa Direzione ritiene, altresì, che, posto che il predetto documento di carattere amministrativo è da considerarsi rientrare in astratto nella fattispecie disciplinata nell'art. 3 del D.M. 115/1996, cosi come confermato nella successiva Circolare DAP n. 410537 del 16.1.1998, al detenuto in epigrafe sia riconosciuto il diritto di prenderne visione, come peraltro dal medesimo richiesto, ma non di acquisirne copia.”
La Commissione nella seduta del ….., considerato che non risultava prodotta l’istanza di accesso debitamente protocollata dall’Amministrazione resistente, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa e a precisare se stante la visione del documento richiesto l’accedente si ritenesse soddisfatto.
A detta ordinanza istruttoria forniva riscontro il ….., allegando l’istanza di accesso e precisando di “non essere soddisfatto della semplice visione del documento”.
DIRITTO
La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
In relazione agli atti - dei quali l’Amministrazione ha consentito la “visione” – la Commissione ritiene, invece, che debba essere consentita anche l’estrazione di copia (limitatamente alle parti di interesse) in quanto, ai sensi dell’art. 22 lett. a) della legge 241/90 – come sostituito dall’art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 - e dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006, l’estrazione di copia della documentazione costituisce una modalità di esercizio del diritto di accesso.
Né rileva la circostanza che la documentazione rientra in astratto nella disciplina dell’art. 3 del DM 115 del 1996, in quanto la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, successiva al regolamento del 1996, ha disposto che la visione e l’estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1, lett.a) legge 241 del 1990), in tal modo abrogando eventuali norme regolamentari contrarie.
Pertanto l’amministrazione dovrà concedere l’accesso nella sua forma integrale, avendo nella stessa forma dato visione della documentazione.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: Associazione professionale e sindacale ….. contro
Amministrazione resistente: Scuola Primaria e dell'Infanzia ….. Circolo Didattico …..
FATTO
Il ….., nella qualità di rappresentante del sindacato ….., il quale agisce in nome e per conto della docente ….., proponeva all’Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia della documentazione «relativa all’avanzamento della pratica riguardante la ricostruzione di carriera della ….. o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva attestante il perché dell’impossibilità di provvedere ad essa».
L’istanza era conseguenza di una richiesta di ricostruzione della carriera presentata dalla ….. il
….. ed oggetto di sollecito il ….. al quale non era seguita alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione resistente.
L’Amministrazione resistente non ha riscontrato la domanda di accesso nei termini di legge. Avverso tale silenzio rigetto il ….. propone ricorso alla Commissione.
DIRITTO
La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali l’….., in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l’accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Regione ….. – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali - Centro per l’Impiego di …..
FATTO
Il ….., a seguito della partecipazione all’avviso pubblico di avviamento selezione di n. …..
operatori giudiziari a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero della Giustizia (n. unità per il
distretto Corte d’Appello di ….. e n. ….. unità per il distretto Corte d’Appello di …..), formulava all’Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia del proprio fascicolo e di quello dei candidati che la precedevano nella graduatoria e collocati nelle posizioni dal n. ….. al n ed in
particolare le domande di adesione, i relativi allegati, le schede/griglie di valutazione e copia degli ulteriori atti per come meglio indicati nell’istanza di accesso.
L’istanza era motivata dalla circostanza che la ….. riteneva che l’Amministrazione resistente le avesse riconosciuto un minor punteggio e voleva comprendere le ragioni.
Il ….. l’Amministrazione resistente - dopo aver preliminarmente rilevato che l’accesso richiesto, per la sua generalità e senza alcuna differenziazione tra i partecipanti, aveva natura esplorativa assumendo, poi, rilievo la vasta platea di controinteressati (… ) finendo così per realizzare una sorta di
accesso “esplorativo”, estremamente gravoso - consentiva l’accesso limitatamente al fascicolo della ricorrente.
Avverso tale parziale diniego la propone ricorso nei termini alla Commissione.
E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione.
DIRITTO
Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l’istanza d’accesso, per come strutturata e per la mole della documentazione richiesta – relativa a ben nominativi - appare volta ad effettuare un
controllo generalizzato sull’operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24, comma 3, della Legge 241/’90.
L’accesso ex lege 241/’90, infatti, non può essere utilizzato a fini ispettivi per verificare un’attività che si sospetta indebita o di cui si vuole verificare, in via esplorativa, la legittimità.
La Commissione, pertanto, al fine di contemperare il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art.
7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, ritiene che non potendo parte ricorrente accedere a ….. posizioni, l’Amministrazione resistente consentirà all’accedente di prendere visione di un numero congruo di posizioni tra le cinque e le dieci - significativo ai fini della comparazione -.
In tale ambito il ….. concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell’istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l’indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).
L’amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire l’accesso alla documentazione nei sensi di cui sopra, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti de quibus.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso nei termini e con le limitazioni di cui sopra e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri
FATTO
….., vedova di ….., ai fini del pieno esercizio dei propri diritti, ha proposto contestualmente l’….. istanza di accesso e ricorso alla Commissione chiedendo l’accesso ed estrazione copia della seguente documentazione:
1) copia processo verbale n. …../….. del ;
2) copia relazione trasmessa al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ai fini del parere circa la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio (delibera del ….. – adunanza n. ), comprensiva di
tutti i rapporti informativi sottoposti all’attenzione del Comitato;
3) copia foglio/ documento matricolare e caratteristico;
La richiesta è finalizzata alla redazione di formale istanza volta a far dichiarare il Dott. …..
“Vittima del Dovere”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi da 562 a 565 legge 266/2005 e relativo regolamento applicativo (D.P.R. 243/2006).
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto dalla proposizione dell’istanza di accesso, non sono decorsi trenta giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 e la Commissione è stata adita senza che si sia formato “diniego dell’accesso, espresso o tacito”.
PQM
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.
Ricorrenti: Organizzazioni Sindacali ….. e ….. contro
Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale …..
FATTO
Il ….. le Organizzazioni Sindacali ….. e ….. di ….., a mezzo dei rappresentanti sindacali, presentavano formale richiesta di accesso alla Dirigente Scolastica dell’Istituto resistente alla seguente documentazione «copia informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».
A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all’organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse.
L’Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.
Le ricorrenti impugnavano il silenzio rigetto avanti alla Commissione.
Perveniva in prossimità della seduta della Commissione memoria di replica dell’Istituto Comprensivo, con cui è stato eccepito che l’istanza mira ad un controllo generalizzato della p.a. ed è stato allegato un parere del Garante per la protezione dei dati personali del 28.12.2020.
DIRITTO
Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).
Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.
Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché,
hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.
La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).
La Commissione da ultimo rileva che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell’ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l’importo essere considerato “controinteressato”.
Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali, allegato alla memoria di replica dell’Amministrazione resistente, reso il ….., in cui si legge espressamente “Restano, in ogni caso, salve le forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (artt. 22 xx. xxxxx x. x. 000 xxx 0/0/0000 e art. 5 d.lgs. 33/2013), i cui presupposti saranno valutati dall’amministrazione al fine di consentire o meno l’ostensione della documentazione richiesta, tenuto conto che l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla “cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]” (cfr., fra le altre, le sentenze: Cons. Stato, sez. III, 23/10/2014, n. 5236; Cons. Stato, sez. VI, del 20/11/2013, n. 5511; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 5/10/2018, n. 1275; T.A.R. Parma, Xxxxxx-Romagna, sez. I, 13/05/2015, n.141)”.
D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazioni resistenti: Istituto d’Istruzione Superiore ….. (…..)
FATTO
L’….. le Associazioni Sindacali ….. e ….., per il tramite dei loro segretari territoriali, presentavano formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore ….. - ….. alla seguente documentazione «informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d’Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi” nonché “copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».
A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse.
Il ….. la Dirigente Scolastica negava l’accesso «poiché l'ampia informazione, corredata da relativa e puntuale documentazione, già resa nel corso dell'incontro di relazioni sindacali a ciò dedicato, tenutosi in data ….., consente ogni opportuna verifica dell'attuazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2019-20 sottoscritto tra le parti. Dalle tabelle' già fornite si evince facilmente la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto al personale, sulla base dei criteri sottoscritti nel Contratto. Nessun docente e nessuna unità di personale ATA ha avanzato rilievi o critiche rispetto a quanto percepito. Le somme spettanti sono state prontamente liquidate, appena reso disponibile a sistema il finanziamento. Per opportuna conoscenza di tutti i destinatari della presente comunicazione, si allega la nota pervenuta dall'indirizzo PEC della ….. sprovvista di qualsiasi firma».
Avverso tale provvedimento ….., in qualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. proponeva ricorso alla Commissione.
Perveniva memoria dell’Amministrazione, che deduceva che l’istanza di accesso non conteneva alcuna firma autografa e/o digitale e che parte ricorrente faceva riferimento ad una richiesta del protocollata al n. , mentre il documento che riguarda l’Amministrazione resistente ha come numero
di protocollo il n. …../…..
Inoltre circa l’interesse posto a fondamento dell’istanza di accesso, ossia che “tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali ….. e ….. di ….. la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”, ha dedotto che la sig.ra
….., rappresentante sindacale della ….. di ….., non era stata informata dell’invio della richiesta di accesso.
Infine produceva documentazione attestante che alla RSU della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di ….. erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.
La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse la precisazione in ordine a quale documentazione intendesse accedere e a precisare il numero di protocollo, nonché fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. e ….. di …..”, interrompendo nelle more i termini di legge.
La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2018 n. 4417.
DIRITTO
Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).
Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.
Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo
beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.
La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).
D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell’…..
FATTO
Il ….. l’Associazione Sindacale …..-….., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore ….. alla seguente documentazione «informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».
A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse.
Il ….. la Dirigente Scolastica negava l’accesso “poiché “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e che non vi è un interesse diretto, concreto e attuale”.
Avverso tale provvedimento ….., in qualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. proponeva ricorso alla Commissione.
Perveniva memoria dell’Amministrazione, che controdeduceva circa l’interesse posto a fondamento dell’istanza di accesso, ossia che “tali informazioni sono necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali ….. di ….. la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo della risorse”, in quanto la ….. della Scuola non aveva sottoscritto la richiesta inviata dalla ….., nonostante ….. dei ….. componenti fossero stati eletti nelle liste della …..
Deduceva altresì che i dati fossero stati forniti, con indicazione dettagliata dei compensi, suddivisi per categoria e che alla ….. della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di ….. erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.
La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse la precisazione in ordine a quale documentazione intendesse accedere, avendone già ricevuta da parte dell’Amministrazione resistente che aveva dato un prospetto con indicazione dettagliata dei compensi,
suddivisi per categoria, nonché fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. e ….. di ….. ”, interrompendo nelle more i termini di legge.
La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. ….. n. …..
DIRITTO
Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).
Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.
Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.
La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).
D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazioni resistenti: I.S.I.S. …..
FATTO
Il ….. l’Associazione Sindacale …..-….., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto resistente alla seguente documentazione
«informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».
A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse.
Il ….. il Dirigente Scolastico negava l’accesso “poiché “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e che non vi sia un interesse diretto, concreto e attuale”.
Avverso tale provvedimento ….., in qualità di rappresentante sindacale della …..di ….., proponeva ricorso alla Commissione.
Perveniva memoria dell’Amministrazione, che avanzava dubbi circa l’interesse posto a fondamento dell’istanza di accesso, ossia che “tali informazioni sono necessarie a consentire all’organizzazione sindacale ….. di ….. la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”.
Deduceva che i dati erano stati forniti e che alla RSU della scuola non era stata inoltrata alcuna richiesta di chiarimento e che non aveva ricevuto alcuna istanza formale e/o informale da parte dei lavoratori della scuola e che nella provincia di ….. erano state inoltrate moltissime istanze di accesso da parte della ricorrente organizzazione sindacale.
La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. di …..”, interrompendo nelle more i termini di legge.
La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. ….. n. …..
DIRITTO
Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).
Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.
Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.
La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).
D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: …..
FATTO
Il ….. l’Associazione Sindacale …..-….., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto resistente alla seguente documentazione
«informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».
A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all’organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse.
Il Dirigente Scolastico negava l’accesso in quanto “i compensi percepiti dal personale costituiscono dati personali e il personale ha un indubbio diritto alla riservatezza di tali dati e, dunque, l'interesse giuridicamente tutelato a non veder compromesso il diritto alla riservatezza dall'altrui esercizio dell'accesso. Peraltro l'art. 16, comma 3, L. 15/2005 -"non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni".
Avverso tale provvedimento ….., in qualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. proponeva ricorso alla Commissione.
Perveniva memoria dell’Amministrazione, che avanzava dubbi circa l’interesse posto a fondamento dell’istanza di accesso, ossia che “tali informazioni fossero necessarie a consentire all’organizzazione sindacale ….. di ….. la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”.
La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. di …..”, interrompendo nelle more i termini di legge.
La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto
dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. ….. n. …..
DIRITTO
Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).
Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.
Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.
La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).
La Commissione da ultimo rileva che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell’ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l’importo essere considerato “controinteressato”.
D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale …..
FATTO
Il ….. l’Associazione Sindacale …..-….., per il tramite del segretario territoriale, presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell’Istituto resistente alla seguente documentazione
«informativa Successiva a.s. 2019-2020 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno».
A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all’organizzazione sindacale la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse.
Il Dirigente Scolastico negava l’accesso “poiché si è inviata puntuale documentazione nell'informativa successiva (prot.n. …../….. del …..) in vista del confronto tenuto in data ….., tale da consentire ogni opportuna verifica dell'attuazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a. s. 2019-20 sottoscritto tra le parti. Nell'incontro del ….. non sono state sollevate considerazioni o richieste di chiarimento relativamente all'informativa successiva.
Dalle tabelle già fornite si evince facilmente la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto al personale, sulla base dei criteri sottoscritti nel Contratto.
Nessun docente e nessuna unità di personale ATA ha avanzato rilievi o critiche rispetto a quanto percepito.”
Avverso tale provvedimento ….., in qualità di rappresentante sindacale della ….. di ….. proponeva ricorso alla Commissione.
Perveniva memoria dell’Amministrazione, che evidenziava che nel confronto tenutosi in data ….. non erano state sollevate richieste di chiarimento e che dalle tabelle già fornite si evinceva la corrispondenza tra quanto contrattato e quanto corrisposto.
La Commissione, nella seduta del ….. riteneva necessario che la parte ricorrente fornisse chiarimenti in ordine all’interesse sotteso con peculiare riferimento “alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull’utilizzo delle risorse da parte della ….. e ….. di …..”, interrompendo nelle more i termini di legge.
La ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e segnatamente ha rappresentato che l’interesse di ….. è l’accesso integrale dei dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico
degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, come previsto dalla normativa di settore, che riconosce al Sindacato il potere di partecipare alla procedura di assegnazione del FIS e di verificare l’utilizzo delle risorse del FIS, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. ….. n. …..
DIRITTO
Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).
Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.
Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.
La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).
D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente
indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: LICEO ARTISTICO …..
FATTO
Il ….., in qualità di segretaria generale provinciale della ….. di ….. formulava richiesta di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione: «importi individuali e nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto di istituto 2019/2020 e relativi al "bonus premiale" del personale docente e attività».
A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire all’organizzazione sindacale la corretta attribuzione dei compensi indicata sulla contrattazione d'istituto.
Il ….. il Dirigente Scolastico negava l’accesso sul presupposto che «sono state già fornite alle Organizzazioni Sindacali tutte le informazioni … per il corretto svolgimento della contrattazione collettiva» e che manca l’interesse richiesto dall’art. 22 della L. 241 del 1990 e che la richiesta non ha nulla a che vedere con la necessità della verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.
DIRITTO
Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).
Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.
Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché,
hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.
La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).
D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: QUESTURA DI …..
FATTO
A seguito di rigetto da parte della Prefettura di ….. dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale, ….., ….. della Polizia di Stato, il ….. proponeva istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione sulla quale si fondava la motivazione del rigetto e, in particolare, delle «negative risultanze degli approfondimenti svolti in merito all’esposizione a rischio; richiesta alla D.C.A. di elementi aggiuntivi per giungere ad una diversa valutazione; revoca della misura di tutela della vigilanza generica radiocollegata a suo tempo concessa». La domanda di accesso era motivata dall’interesse di meglio tutelare i propri diritti in sede di impugnazione dinnanzi al TAR del provvedimento di diniego sopra indicato.
L’….. l’Amministrazione resistente negava l’accesso richiesto in quanto gli atti oggetto della stessa non erano ostensibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini della prevenzione e repressione della criminalità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e b) d.m. 415 del l994.
Avverso tale rigetto l’istante ha proposto ricorso alla Commissione.
In prossimità della seduta della Commissione, l’Amministrazione resistente ha rappresentato che il diniego opposto al ricorrente tiene conto del fatto che i documenti afferiscono alle attività svolte nell’ambito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento che si tengono in Prefettura e che le informazioni concernenti l’esposizione a rischio del ricorrente sono da considerarsi atti riservati e, dunque, sottratti all’accesso.
DIRITTO
Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell’accesso di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 1994, n. 415, che prescrive “Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;
b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.
Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.
Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.
PQM
La Commissione rigetta il ricorso.
Ricorrente: ….., in proprio e nell’interesse del ….. contro
Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di ….. - Gestione Dipendenti Pubblici
FATTO
Il ….., in proprio e a nome del ….., quali eredi di ….., deceduta in ….. il ….., presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione afferente la pratica di riliquidazione della pensione privilegiata di reversibilità, disposta con provvedimento del Ministero dell'Interno, in data ….., non risultando completato il relativo procedimento.
L’Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.
Il ricorrente ha chiesto alla Commissione che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio-diniego opposto dall’Amministrazione resistente.
Nel ricorso il ….. ha affermato che «sorprende anche la comunicazione pervenuta dall’INPS di ….. in data
….., in cui non è stato esplicitato alcun riferimento a cui effettivamente dovrà procedere con la relativa trattazione e liquidazione delle spettanti competenze».
Successivamente è pervenuta memoria dell’amministrazione resistente nella quale si riassumeva l’iter amministrativo della pratica e si allegavano, alla memoria stessa gli atti di liquidazione, con conseguente pagamento a favore del ricorrente e del di lui …..
DIRITTO
Sul gravame presentato la Commissione prende atto dell’invio della documentazione allegata alla memoria difensiva, della quale dispone la trasmissione al ricorrente a parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere.
PQM
La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Ricorrente: ….. Srl contro
Amministrazioni resistenti: Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione ….. Centro Operativo Nazionale del …...; Agenzia del Demanio - Direzione Generale; Regione ….. - Direzione Generale per la Mobilità Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Opere Marittime; Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Demanio del Comune di …..
FATTO
Il ….., nella qualità di legale rappresentante della ….. Srl, proponeva alle Amministrazioni resistenti domanda di accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013) alla
«nota di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 della segnalazione mancato rispetto della Direttiva 2006/123/CE Art.12 PAR. 1 E 2 E ART.117 COST. – proroga automatica delle concessioni demaniali marittime nel Comune di ….. – invocazione dei poteri sostitutivi della Regione …..”, trasmessa con propria pec del ….., nonché indicazione/i nominativo/i e riferimento/i del/i responsabile/i del procedimento/i».
Avverso la condotta inerte delle amministrazioni resistenti, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.
E’ pervenuta memoria dell’Agenzia del Demanio che ha dedotto che non ha prodotto, né detiene la documentazione di cui il ricorrente ha chiesto ostensione, non essendo deputata al rilascio o al rinnovo delle concessioni demaniali marittime.
DIRITTO
Sul ricorso presentato la Commissione osserva non può che dichiarare la propria incompetenza, essendo competente solo per il riesame del diniego di accesso opposto alle istanze presentate ex lege 241/’90, nel rispetto dei relativi principi e prescrizioni.
L’istanza della parte ricorrente è stata proposta, per la tutela del diritto di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, né è sorretta da un interesse qualificato, ai sensi della l. 241 del 1990.
In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel x.x.xx n. 33 del 2013 e nel d.lgs n. 97 del 2016, hanno introdotto l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato quali strumenti di
controllo democratico sull’apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque.
Orbene, l’art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall’art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, stabilisce che “nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni……Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Il successivo comma 8 della medesima disposizione stabilisce, altresì che “Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore”.
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.
Ricorrente: ….., in qualità di legale rappresentante della società ….. contro
Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di …..
FATTO
L’istante ….., in qualità di legale rappresentante della società “….. di ….. & C.” ha presentato in data ….. all’Ordine dei Farmacisti di ….. richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: “calendario turni ….. per le farmacie di ….. e provincia”.
Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: “aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito …..”
L’Amministrazione resistente ha negato l’accesso il ….. perché inammissibile, in quanto fatta ad un organo incompetente e mancando i requisiti stabiliti dall’art. 22 della legge 241 del 1990.
Parte ricorrente, nella qualità, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.
E’ pervenuta memoria dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di ….., che ha ribadito la legittimità del provvedimento di rigetto.
DIRITTO
La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”.
L’Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L’Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l’iscrizione obbligatoria all’Albo; sorveglia la correttezza dell’attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l’inosservanza del Codice Deontologico.
Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni − in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso −.
La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.
Quanto al merito, il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito ….., essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d’Italia.
La Scrivente sottolinea, peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali.
La Commissione rileva ancora che la turnazione delle farmacie è un servizio che le ASL adottano su parere dell’Amministrazione resistente, come dedotto dalla stessa …..
PQM
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita l’Ordine dei Farmacisti a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: ISTITUTO COMPRESIVO …..
FATTO
Il ….., inserita nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia ATA, profilo di Assistente Amministrativo per il triennio …../….., presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di tutta la documentazione che aveva portato alla convocazione del mese di ….., ….. e
….. per il suindicato profilo professionale di …..
L’istanza era motivata dal fatto che la ….., seppure avente un punteggio di ….. non era stata convocata a differenza di ….. che risultava avere un punteggio di …..
Il ….. l’Amministrazione resistente forniva la documentazione richiesta ed il ….. l’istante chiedeva ulteriore documentazione e, in particolare, copia dei contratti stipulati alla supplente ….. nel periodo ….., ….., ….. e ….. dell’anno …..
Con riferimento a tale ultima istanza l’Amministrazione resistente non forniva alcun riscontro. Avverso tale silenzio rigetto l’istante ha proposto ricorso alla Commissione.
E’ pervenuta il ….. memoria dell’Amministrazione resistente che ha rappresentato di aver osteso anche l’ulteriore documentazione richiesta dalla ricorrente, dopo aver ottenuto il consenso di ….., quale controinteressata rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.
DIRITTO
La Commissione, in disparte l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata, preso atto della nota dell’Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
PQM
La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Direzione Regionale del …..
FATTO
Il ….. presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei «pareri positivi espressi da codesta Direzione e/o delle rispettive Direzioni Provinciali di competenza per li transito di personale in organica appartenenza presso altre amministrazioni con riferimento al periodo 2019-2021 a seguito di mobilità ovvero in temporanea assegnazione in comando, giusta applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 51 del CCNL Comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 sottoscritto in data …..».
L’istanza era motivata dal fatto che il ….. aveva presentato domanda di mobilità ricevendo parere negativo da parte dell’Amministrazione resistente; parere che, per altri dipendenti era stato, al contrario, positivo.
Il ….. veniva negato l’accesso richiesto sul presupposto che non veniva riscontrato un interesse diretto dell’istante alla documentazione richiesta.
Avverso il provvedimento di diniego l’istante ha adito la Commissione affinchè, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l’accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.
Tale collegamento, secondo l’avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell’interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso, come nella fattispecie in cui l’accedente ha presentato istanza di mobilità. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all’esistenza di un documento amministrativo, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il
cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso, invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Raggruppamento Subacquei e Incursori (…..)
FATTO
Il ….., ….. in servizio presso il Comando ….. - comando della Marina Militare che cura, tra l’altro, il patrimonio immobiliare in uso alla Marina Militare - presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia delle pratiche amministrative …../….. - …../….. del …..
Nell’istanza il ….. rappresentava che essa era motivata dall’esigenza di conoscere se, dopo aver dato l’ordine, all'allora ….. di ….., di recuperare la differenza tra quanto liquidato (sulla base del prezziario Regione ….. anno …..) e quanto dovuto (sulla base dello stesso prezziario ma dell’anno …..) alle ditte aggiudicatrici dei lavori di manutenzione di cui alle indicate pratiche, si era proceduto in tal senso.
L’Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge. Il ricorrente impugnava il silenzio rigetto.
La Commissione nella seduta del ….., non risultando agli atti della Commissione che l’istanza di accesso fosse stata ricevuta dall’Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell’avvenuta accettazione e consegna della pec, invitava parte ricorrente a fornire detta documentazione e chiedeva altresì a parte resistente se detenesse la documentazione richiesta.
Il ….. parte ricorrente ha adempiuto all’ordinanza istruttoria, fornendo la relativa documentazione.
DIRITTO
Sul ricorso presentato la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l’accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.
Tale collegamento, secondo l’avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell’interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla
luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all’esistenza di un documento amministrativo,
Nel caso di specie, invero, il Sig. ….. vanta un interesse qualificato, avendo dato l’ordine di recuperare amministrativamente la differenza tra quanto liquidato e dovuto alle ditte aggiudicatrici e non ravvisandosi profili ostativi al chiesto e silenziosamente negato accesso, il gravame è accolto.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale militare (PERSOMIL)
FATTO
Il ….., ….. in servizio presso ….., presentava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti già oggetto di una sua precedente istanza del ….. e successivi agli accertamenti preliminari tesi ad appurare la fondatezza delle segnalazioni che nella sua qualità di ….. aveva fatto ed inerenti all’attribuzione dei punteggi per l’avanzamento di grado di ….. di ….., cui l’istante aveva partecipato.
In particolare, il ….. nel richiamare la precedente istanza del ….., rileva che con essa aveva posto in luce possibili condotte penalmente rilevanti in ragione della modifica del verbale redatto il ….. conclusivo della procedura sopra indicata; modifica che risultava all’istante in quanto, diversamente dalla bozza di cui era venuto a conoscenza e dalla quale risultava che gli era stato assegnato lo stesso punteggio di altri ….. candidati, nel verbale veniva attribuita all’istante una posizione deteriore rispetto a questi ultimi.
Alla luce di quanto sopra l’istante chiedeva di conoscere: il nominativo del ….. di PERSOMIL pro tempore alla data di presentazione dell’istanza del …..; se successivamente a quest’ultima erano stati trasmessi gli atti all’AG; se l’Amministrazione avesse svolto indagini per appurare i fatti segnalati dall’istante.
L’Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge.
Il ….. il medesimo ricorrente formulava altra richiesta di accesso all’Amministrazione resistente volta a conoscere se fosse stato sospeso il giudizio di avanzamento dell’istante, avendo presentato istanza di ricusazione del membro della Commissione Superiore di Avanzamento.
L’Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge. Il ricorrente impugnava entrambi i silenzi rigetto.
In prossimità della seduta della Commissione, l’Amministrazione resistente depositava memoria con la quale chiedeva venisse dichiarata l’improcedibilità dei due ricorsi stante, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’avvenuto tempestivo riscontro alle istanze presentate.
La Commissione nella seduta del ….. previa riunione dei ricorsi, per evidente connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa istante avverso la medesima parte resistente, riteneva necessario che la parte ricorrente precisasse se avesse ricevuto la documentazione ostesa.
Perveniva nota il ….. del ….. di ….. che precisava di non aver ricevuto riscontro dall'Amministrazione resistente e ha chiesto di acquisire in forma dematerializzata copia della memoria prodotta dall'Amministrazione resistente.
DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto richiesto dalla parte ricorrente, accoglie la richiesta e dispone la trasmissione della memoria e degli allegati da parte della Segreteria, invitando le parti a controdedurre e a precisare se sussista interesse alla decisione e in ordine a quali richieste il ricorrente non abbia ottenuto riscontro.
Nelle more dell’espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.
PQM
La Commissione invita le parti all’espletamento dell’incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Prefettura di …..
FATTO
Il Sig. ….. ha formulato alla Prefettura di ….., tramite il proprio difensore, un’istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare dallo stesso avviato.
Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Questura di ….. – Ufficio Immigrazione
FATTO
Il ….., a mezzo del proprio difensore, presentava alla Questura di ….. una richiesta di accesso agli atti, finalizzata a prendere visione del fascicolo relativo al trattenimento dello straniero in un Centro di permanenza per il rimpatrio e di tutta la documentazione relativa compresa la corrispondenza intercorsa con l’autorità consolare ….., finalizzata all’identificazione del soggetto ed all’accertamento della sua età.
La Questura negava l’accesso “…ai sensi del combinato disposto del citato art. 5 bis comma 1 let a) e d) del D.Lgs 33/2012, dell’art. 24 c.a 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. e degli art. 2 comma 1 lett. a), b) e 3 comma 1, lett. a) e d) del DM 10 marzo1994 n. 415 che enucleano, per questa amministrazione le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell’art. 24 l 241/90.”
Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il difensore dell’istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
DIRITTO
La Commissione, premesso che nel caso di specie l’istanza di accesso è stata proposta ai sensi della legge n. 241/90 sussistendo chiaramente un interesse diretto, concreto e differenziato finalizzato all’ostensione della documentazione richiesta, ai fini della decisione del ricorso invita l’Amministrazione a chiarire le ragioni del diniego di accesso in quanto il mero generico richiamo alla disposizione regolamentare non consente a questa Commissione di valutare, sotto tale profilo, l’effettiva riconducibilità degli atti richiesti alla norma invocata.
Nelle more dell’adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.
PQM
La Commissione invita l’Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Stabilimento Balneo-Termale militare …..
FATTO
Con istanza presentata allo stabilimento balneo - termale militare “…..” di ….. il ….., dipendente civile del Ministero della Difesa, ha preliminarmente evidenziato di aver svolto tra l’….. e l’….. la duplice funzione di delegato del comandante alle attività di gestione di impianti ed infrastrutture e di responsabile del procedimento della fase di progettazione (limitatamente alle parti infrastrutturali, ex art. 14 del D.P.R. n° 236/2012). In tale qualità egli ha chiesto sia di accedere a svariati documenti di carattere tecnico, molti dei quali da lui stesso inviati quali allegati a messaggi di posta elettronica dalla casella attribuitagli quale dipendente del predetto Ministero; sia di ottenere una serie di informazioni riguardo alle gare eventualmente indette dal Ministero stesso sulla base dei capitolati tecnici oggetto dell’istanza di accesso.
Lamentando che riguardo a quest’ultima si fosse formato il silenzio rigetto, il ….. ha adìto questa Commissione con ricorso pervenuto l’…..
Con memoria pervenuta il ….. di quello stesso mese l’Amministrazione resistente ha evidenziato che gli atti in suo possesso non consentivano di attribuire all’odierno ricorrente “… alcuna forma di responsabilità nell’istruttoria e nell’aggiudicazione di gare pubbliche formalizzate, per altro, dalla Direzione d’Intendenza del Comando Militare …” di ….. da cui dipende lo stabilimento resistente.
La Commissione, nella precedente seduta invitava l’Amministrazione resistente a trasmettere il ricorso alla sede centrale del Ministero della Difesa: specificamente all’ufficio da cui, a dire dell’Amministrazione stessa, erano state bandite le gare in argomento.
La Commissione, inoltre, riteneva necessario che il ricorrente documentasse l’esistenza di un formale incarico ricevuto per assumere il ruolo di responsabile del procedimento della fase di progettazione, al fine di provare la sua legittimazione alla presentazione dell’istanza di accesso, impregiudicata ogni altra valutazione nel merito del ricorso.
Nelle more dell’adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.
Il ricorrente ha fornito chiarimenti ed allegato documenti diretti a dimostrare lo svolgimento delle mansioni di responsabile del procedimento.
L’Amministrazione, anziché trasmettere il ricorso alla sede centrale, come richiesto dalla Commissione, ha fornito diretto riscontro alla Commissione indicando le ragioni per le quali non
sussisterebbe un interesse all’accesso in quanto l’istanza è, nella sostanza, finalizzata a provare lo svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente, in mancanza di prova da parte di quest’ultimo degli incarichi conferiti.
DIRITTO
La Commissione, ai fini della decisione del ricorso e sulla base della ragioni già indicate nell’ordinanza del ….. ritiene necessario che sia la sede centrale del Ministero della Difesa – cui oggi la documentazione risulta inviata solo per conoscenza – in quanto presente negli indirizzi della nota del
….. dello Stabilimento - a riscontrare l’istanza e a fornire i chiarimenti richiesti, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento dei predetti incombente istruttori.
PQM
La Commissione invita l’Amministrazione centrale ad assumere le definitive determinazioni sull’istanza di accesso del ricorrente, comunicandole alla Commissione, salva nelle more, l’interruzione dei termini di legge per la decisione del ricorso.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Tecnologico …..
FATTO
Il dott. ….., docente presso l’Istituto scolastico resistente, ha chiesto la revocazione della decisione della Commissione resa nella seduta del ….. sostenendone l’erroneità e la contraddittorietà laddove dapprima, in sede istruttoria, la Commissione aveva chiesto all’Amministrazione di chiarire se detenesse la documentazione di cui ai punti 2) e 3) dell’istanza di accesso, salvo poi, all’esito dell’istruttoria, dichiarare l’inammissibilità del ricorso sul punto, in quanto, come eccepito dall’Amministrazione, l’istanza aveva ad oggetto una richiesta di informazioni, come tale non rientrante nella disciplina del diritto di accesso e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.
DIRITTO
La Commissione rileva che l’istanza risulta prima facie inammissibile in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa – unico mezzo che può comportare un riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa - atteso che non sono neppure ipotizzati errori di fatto o di percezione.
La decisione risulta, poi, il frutto di una valutazione giuridica in ordine all’istanza di accesso del ricorrente che non è soggetta a “riesame” in questa sede e non era neppure preclusa dal provvedimento interlocutorio reso dalla Commissione, inidoneo a rappresentarne le definitive determinazioni e destinato ad essere assorbito dalla decisione finale.
PQM
La Commissione dichiara inammissibile l’istanza di revocazione proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del …..
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per L’Enogastronomia e L’Ospitalità Alberghiera …..
FATTO
Il Sig. collaboratore scolastico ….., a mezzo dell’organizzazione sindacale ….., formulava un’istanza di accesso diretta ad ottenere una serie di documenti relativi al conferimento degli incarichi e delle supplenze del personale ATA, lamentando di essere stato pretermesso in ragione della sua posizione nelle graduatorie formate dall’ATP di …..
Il ….. l’Istituto scolastico differiva l’accesso rilevando che, sulla vicenda era un corso un procedimento amministrativo ispettivo instaurato dall’Ufficio Scolastico Regionale del ….. e che tutti gli atti, ivi compresa la documentazione richiesta per conto di ….., era nella disponibilità esclusiva degli Organi ispettivi la cui attività andava salvaguardata, attesa la riservatezza propria di un procedimento amministrativo-ispettivo.
Il ….., ….., sempre in nome e per conto di ….., richiedeva che la Istituzione Scolastica indicasse un termine preciso per il differimento.
In data ….., il ricorrente lamentando la mancata risposta alla sua nota del ….. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.
L’Istituto ha depositato memoria in cui dà conto di aver risposto alla richiesta del ….. con nota trasmessa a mezzo PEC il ….. ove specificava quanto segue: “si riscontra la nota datata ….. e si precisa che ad oggi non risultano pervenute notizie riferimento al procedimento ispettivo, ancora in corso, che non ha permesso la trasmissione degli atti a suo tempo richiesti. Pertanto, richiamando ancora l’articolo 9 comma 3 del D.P.R. 184/2006, si resta in attesa della conclusione del procedimento amministrativo al fine di potere evadere la richiesta formulata. A mente della normativa sulla conclusione dei procedimenti amministrativi in genere, è opinabile che nel termine di 30 giorni la procedura in corso dovrebbe concludersi, di conseguenza, nell’arco di 30 giorni, si potrà adempiere alla Sua richiesta”.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, ove interpretato come proposto avverso il provvedimento dell’Istituto del ….. con il quale è stato differito l’accesso in quanto il ricorso alla Commissione risulta datato e proposto in data …..,
allorché era decorso il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento.
Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui risulta proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di chiarimenti sul termine del differimento, in quanto, in disparte la sopravvenuta nota dell’Amministrazione del ….. – confermativa del differimento – alla data della sua proposizione (…..) non risultava ancora spirato il termine di trenta giorni a disposizione dell’Amministrazione per provvedere.
Resta ferma la facoltà dell’istante di riproporre l’istanza di accesso alla cessazione della causa del differimento, ovvero di indirizzarla all’Ufficio titolare del potere ispettivo.
PQM
La Commissione dichiara in parte irricevibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del
….. e per il resto dichiara il ricorso inammissibile
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale …..
FATTO
La docente ….., in qualità di membro del Consiglio d’Istituto resistente, ha formulato un’istanza di accesso chiedendo “il rilascio di copia integrale, in forma cartacea, del Registro dei verbali[...] da ….. ad oggi”.
A sostegno dell’istanza lamenta, in sintesi, che l’Istituto avrebbe omesso di pubblicare le dichiarazioni dalla stessa rese a verbale.
L’Amministrazione negava l’accesso rilevando che lo stesso fosse diretto ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione ed avverso tale provvedimento l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.
L’Amministrazione ha depositato nota in cui riferisce che, in ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, i verbali del Consiglio sono stati pubblicati e che sono accessibili sul sito istituzionale dell’Istituto, in conformità al relativo Regolamento, indicando i relativi link.
Nel merito rileva che le dichiarazioni di cui sarebbe stata omessa la pubblicazione “non fanno parte dei verbali in questione, e pertanto la Ricorrente:-non può dolersi del mancato accesso (cosa che non ha fatto in sede di ricorso);-non può dolersi della mancata pubblicazione (cosa che non ha fatto in sede di istanza);- non potrebbe comunque accedere, qualora vi fosse parallelismo fra istanza e ricorso, a documentazione, di fatto, inesistente nel senso che non risulta agli atti dell’Amministrazione (T.A.R. ….., sent. ….. del …..)”.
DIRITTO
La Commissione, vista la nota dell’Amministrazione ritiene in via assorbente il ricorso infondato atteso che l’Istituto ha dedotto che i verbali del Consiglio richiesti sono quelli pubblicati sul sito e che essi non contengono le dichiarazioni rese dell’istante.
Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell’indicazione dei link di accesso al sito anche all’interessata e visto che l’Amministrazione ne ha indicato in memoria i riferimenti precisi, la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all’istante la nota pervenuta dall’Amministrazione, con gli allegati, all’indirizzo da cui è stato trasmesso il ricorso.
PQM
La Commissione rigetta il ricorso. Manda alla Segreteria per l’esecuzione dell’incombente di cui in motivazione.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale …..
FATTO
Il sig. ….. formulava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso alla copia del contratto di comodato d’uso registrato in data ….. dal sig. ….. avente ad oggetto l’appartamento sito in ….., Via dell’…..
A sostegno dell’istanza ha dedotto che il sig. aveva provocato la sua cancellazione anagrafica
dal suddetto appartamento e di essere stato così privato della sua “…legittima residenza in Via dell’ ”.
L’istante evidenziava, inoltre, che non aveva mai conosciuto né tantomeno stipulato alcun contratto di comodato con il Sig. ….. e che aveva già chiesto copia di tale contratto al Municipio competente, ma che il ….. quest’ultimo gli aveva comunicato di non poter fornire il contratto di comodato, in quanto non presente nel fascicolo riguardante la richiesta di variazione anagrafica, nel quale risultavano, però, gli estremi dell’atto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia negava l’accesso in quanto l’interessato non risultava né parte del contratto registrato né proprietario dell’appartamento ed avverso il provvedimento l’istante si è rivolto alla Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
L’Agenzia ha depositato memoria.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al il Sig ,
controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.
PQM
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.
Ricorrente: ….. contro
Amministrazione resistente: Liceo Artistico …..
FATTO
Il docente di ruolo dell’Istituto scolastico resistente ….. ha formulato all’Amministrazione un’articolata istanza di accesso diretta ad acquisire una serie di documenti per verificare l’attribuzione delle ore aggiuntive per le quali aveva manifestato la sua disponibilità, deducendo di avere diritto di precedenza rispetto ai supplenti non specializzati.
L’Amministrazione ha riscontrato l’istanza ed avverso tale nota l’istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
L’Istituto ha depositato una nota in cui rileva di aver accolto l’istanza di accesso rendendo disponibili i seguenti documenti:
- decreto n. ….. del …..USP - nomina classe di concorso …..;
- conferimento nomina USP classe di concorso ….. - Prot. ….. del ….., di seguito allegata.
Xxxxxx, poi, che da tali documenti “si evince che la nomina per n. ore relative al corso serale per adulti,
classe di concorso ….., è stata espletata dall'Ufficio Scolastico delle e non dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico
" ", il quale non avendo esercitato alcuna competenza su tale provvedimento non doveva e non poteva produrre alcuna
altra documentazione relativa alla nota del richiedente Prof. ”
Nella seduta del ….. la Commissione rilevava preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione ostesa dall’Amministrazione.
Per il resto la Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, rilevava che a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 “La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”.
Sulla base di tale disposizione, qualora un’istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l’istanza di accesso affinché il procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di trenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente a pronunciarsi.
L’Istituto è stato pertanto invitato, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere direttamente l’istanza di accesso del ricorrente all’Ufficio he ritiene competente, affinché quest’ultimo si potesse pronunciare sulla stessa.
L’istante ha, in data ….. chiesto alla Commissione di riesaminare la decisione; l’Istituto ha provveduto all’incombente istruttorio in data ….. e, successivamente, l’istante ha fatto pervenire una nuova nota alla Commissione alla quale allega il riscontro ricevuto dall'Ufficio Scolastico delle ….., ma insiste nel suo ricorso contro l’Istituto.
DIRITTO
La Commissione, viste le note delle parti e rilevato che l’USP delle ….. ha riscontrato l’istanza fornendo le informazioni e i documenti in suo possesso e rilevato, altresì, che l’istante non contesta tale provvedimento, dichiara sul punto l’inammissibilità del ricorso.
La Commissione, ritiene, altresì, inammissibile la richiesta di riesame del ricorrente in quanto la precedente decisione si fondava sul fatto che l’Istituto avesse accolto l’istanza di accesso mettendo a disposizione quanto in suo possesso mentre non spetta alla Commissione sindacare la veridicità di quanto affermato dall’Amministrazione dovendosi a tale fine l’istante rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Resta comunque, ferma la possibilità per l’istanza di formulare una nuova istanza di accesso all’Istituto atteso il sopravvenuto provvedimento dell’USP delle ….., istanza nella quale potrà specificare nuovamente gli atti di suo interesse che ritiene essere nella disponibilità diretta e detenuti dall’Istituto che avrebbe omesso di ostenderli nella precedente risposta.
PQM
La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e l’istanza di riesame della precedente decisione.