Contract
SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LE SOCIETA’ AGGIUDICATARIE DELLA GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Ferrara, concede al …………………. l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Ferrara composto da: INDIVIDUAZIONE DETTAGLIATA DELL'IMPIANTO, SUE CARATTERISTICHE GENERALI CON PLANIMETRIE AGGIORNATE ALLEGATE AL PRESENTE ATTO ED ESATTA DELIMITAZIONE DELL'AREA ASSEGNATA IN GESTIONE
(vedasi descrizione , dati catastali, superfici, stato di manutenzione predisposta dal Serv. PATRIMONIO con nota del 05.09.05 PG. 73215/05).
ART. 2 - OBIETTIVI E SCOPO
Le finalità che l'Amministrazione Comunale di Ferrara intende perseguire tramite la presente convenzione, sono:
– garantire l'accesso più ampio ai cittadini interessati a svolgere attività motorio- sportive compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
– piena e totale responsabilizzazione degli utenti tramite forme di gestione compartecipata, valorizzando altresì il ruolo del volontariato;
– tutelare e qualificare il valore patrimoniale dell'impianto.
Si conviene, altresì, che lo scopo della presente convenzione consiste nella gestione dell'impianto
...............................................................per le finalità sportive e sociali che la stessa
…………………………. persegue come da atto costitutivo e statuto.
La gestione dell'impianto, di cui al presente atto, non potrà essere effettuata per altro scopo salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune o dalla CIRCOSCRIZIONE.
Il concessionario vincitore della gara dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza.
ART. 3 - CANONE ANNUALE
Per tutta la durata della concessione il canone è fissato nella somma di € annui e sarà
corrisposto dal concessionario al Comune di Ferrara, in rate annuali anticipate entro e non oltre il 31 del mese di dicembre di ogni anno, senza eccezioni o riserve non dovendosi sospendere il pagamento per nessun motivo.
Il suddetto importo è soggetto ad aggiornamento annuale in base al 75% dell'incremento indice ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati registrato nell'anno precedente.
Si conviene altresì che in caso di sostanziali interventi di ristrutturazione, qualificazione, migliorie dell'impianto oggetto del presente atto, il canone sopramenzionato potrà essere rivisto previo accordo tra le parti.
ART. 4 - PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO
Il concessionario dichiara e riconosce senza riserve di sorta che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Ferrara, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.
Il terreno di gioco, eventuali altre aree verdi e parcheggi, la recinzione, le attrezzature e tutto quanto attiene al decoro e funzionalità dell'impianto, vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula della concessione.
La ricognizione per la verifica dell'esatta ed attuale consistenza dell'impianto, del suo stato e delle attrezzature vengono fatti risultare da apposito verbale, da redigere tra le parti, al momento in cui il concessionario assume materialmente il possesso dell'impianto.
ART. 5 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere una società o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall’art. 90 della legge n. 289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunale;
b) svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
c) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell'impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie al rigoroso rispetto della normativa prevista dal presente rapporto convenzionale.
ART. 6 - DURATA
La presente convenzione avrà la durata di anni 9 a decorrere dal 1 Gennaio 2006.
La convenzione di cui al presente atto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto.
Il concessionario ha la possibilità di recedere dall'uso e gestione convenzionata dell'impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata R.R., 6 (sei) mesi prima della scadenza fissata.
La convenzione di cui al presente atto alla scadenza non è rinnovabile tacitamente.
Tuttavia il concessionario si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell'impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l'Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell'impianto stesso sino alla stipulazione di nuova convenzione.
Nel caso in cui il concessionario presenti un qualificato progetto di sviluppo dell'impianto sportivo, da realizzarsi a propria totale cura e spese, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'eventuale proroga della convenzione al fine di permettere l'ammortamento delle spese sostenute.
Nel caso, poi, che il concessionario intendesse effettuare investimenti sostanziali tramite mutui contratti con l'Istituto per il CREDITO SPORTIVO, o altro istituto di credito, potrà richiedere l'eventuale risoluzione anticipata della presente convenzione e la stipula di un nuovo rapporto contrattuale della durata necessaria ad ottenere il finanziamento e l'ammortamento del relativo mutuo.
ART. 7 - FUNZIONE PUBBLICA DELL'IMPIANTO
Il concessionario, si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (ASL Ferrara, VV.FF., P.S., Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Federazioni Sportive, CONI, ecc. ) convenendo, però, con il Comune di Ferrara che l'impianto deve mantenere una FUNZIONE PUBBLICA a tutti gli effetti e, pertanto, non dovranno essere favorite o privilegiate le utenze economicamente più forti ma, a fronte di richieste d'uso avanzate da utenze, singole o associate, particolarmente svantaggiate socialmente o economicamente deboli, d'intesa con l'Assessorato allo SPORT e la CIRCOSCRIZIONE saranno definite adeguate agevolazioni sulle modalità e tariffe d'uso rimuovendo eventuali ostacoli alla libera fruizione dell'impianto comunale.
A questo proposito l'Amministrazione Comunale si riserva, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, funzioni di indirizzo generale, di controllo effettivo a garanzia degli interessi della comunità per garantire l'uso più completo, aperto ed equo dell'impianto sportivo comunale, coniugando d'intesa con la competente CIRCOSCRIZIONE il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità e a collaborare con il concessionario per garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare attività motorio-sportive e di partecipare alle attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.
ART. 8 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
Il concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.
ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, con la competente Circoscrizione e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio- sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione del ......................................aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 17 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e Circoscrizionale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del
.......................................... non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative - sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
h) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all'uso ed alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto;
i) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Ferrara da ogni incombenza o responsabilità;
j) ad applicare le tariffe d'uso dell'impianto distinte per le diverse tipologie di utilizzo, approvate annualmente con apposita deliberazione dal Consiglio di Circoscrizione;
k) il concessionario potrà installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
l) nel locale di primo soccorso devono sempre essere disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
m) nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo devono essere collocati contenitori per rifiuti solidi in numero adeguato all'utenza, impegnandosi a provvedere e a segnalare, eventuali stazioni perla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dall’impianto sportivo.
L’associazione aggiudicataria si impegna altresì a porre in essere tutto quanto di sua specifica competenza ed a convenire con la Circoscrizione competente l’uso libero di eventuali spazi verdi attrezzati o del campo di allenamento se esistente e non omologato dalla Federazione Giuoco Calcio.
Forme e modi di tale libera fruizione da parte dei cittadini dovranno essere definite localmente senza che all’aggiudicataria della gestione derivino specifiche responsabilità o particolari oneri anche per eventuali danni alle persone ed alle cose che potessero in qualsiasi modo derivare dall’uso libero.
A tale scopo si conviene che la Circoscrizione e l’aggiudicataria della gestione svilupperanno la più ampia pubblicizzazione delle forme e modi di libera fruizione degli spazi eventualmente compresi nell’impianto evidenziando che tutto quello che si determina in questo ambito è sotto la diretta responsabilità dell’utente o, se minorenne dei propri tutori, esonerando espressamente da ogni qualsivoglia responsabilità l’aggiudicataria della gestione e circoscrivendo le responsabilità dell’Xxx.xx xxx.xx a quelle previste con la normativa di riferimento del “verde pubblico attrezzato”.
ART. 10 - MANUTENZIONI
Le spese per la manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune di Ferrara. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l’altro:
a) la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
b) riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
c) riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;
d) rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;
e) rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;
f) la sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).
Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.
Rientra tra la manutenzione ordinaria il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco.
L'adeguamento nel tempo del complesso sportivo alle norme federali F.I.G.C. in materia di omologabilità e quant'altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico
limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione. Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.
Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria potranno eccezionalmente essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.
La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione aggiudicataria.
ART. 11 - FUNZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO GESTIONALE
La Circoscrizione, per quanto concerne l'applicazione e il rispetto dei patti e condizioni della presente convenzione, esercita tutti i poteri previsti dal Regolamento del Decentramento, per l'esercizio delle funzioni delegate (di cui alla delibera C.C. n. 5878 del 9/3/1995 e successive modificazioni) e a quelle specificatamente previste dallo Statuto Comunale.
Il concessionario conviene e assume l'obbligo di presentare alla competente Circoscrizione e all'Amministrazione Comunale, una relazione e un rendiconto economico-gestionale annuale sulla conduzione del complesso sportivo come previsto dalla presente convenzione.
Il concessionario assume l'obbligo di rendicontare all'Amministrazione Comunale ed alla Circoscrizione, gli introiti derivanti dalle tariffe d'uso applicate per le varie utenze.
ART. 12 - RESPONSABILITA'
Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell’intero complesso sportivo ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il concessionario ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell’impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.
Il concessionario ha facoltà di determinare, d'intesa con la Circoscrizione, un regolamento che disciplini forme e modalità di fruizione dell'impianto, da parte delle diverse utenze. Detto regolamento dovrà essere esposto all'interno del complesso sportivo.
Il concessionario è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
ART. 13 – GARANZIE
A garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del concessionario per effetto del presente atto, lo stesso dovrà fornire garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo di primaria importanza per un importo di € 5.000,00.
In caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all’impianto sportivo comunale, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune, sentita la competente Circoscrizione, avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute, fino alla concorrenza di ogni suo credito.
ART. 14 - ENTRATE ED ESENZIONE TARIFFE D'USO
Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio-sportive saranno acquisite dal concessionario.
Il concessionario, in considerazione del complesso di responsabilità e oneri gestionali che si assume con il presente atto, è esentato dal pagamento delle contribuzioni o tariffe d'uso deliberate annualmente dal Consiglio Comunale per le tipologie di servizi e attività a domanda individuale organizzati nell’impianto di cui al presente atto.
ART. 15 - PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Nel caso che l'impianto rimanga chiuso per cause imputabili al concessionario della gestione, nei suoi confronti il Comune di Ferrara, sentita la competente CIRCOSCRIZIONE, applicherà una penale da € 50 a € 100 giornaliere. In caso di inadempienza del concessionario, l'Amministrazione Comunale, sentita la CIRCOSCRIZIONE, lo richiamerà per iscritto all'osservanza dei suoi obblighi stabilendo un periodo di tempo congruo per l'adempimento. In caso di sua ulteriore inadempienza, la convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando la facoltà per l'Xxx.xx Com.le di rivalersi per i danni che potesse aver subito.
Resta comunque convenuto che l'Amministrazione Comunale, sentita la competente CIRCOSCRIZIONE, potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la normale fruizione dello stesso da parte della collettività.
In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, diversa e sostanziale diversificazione delle sue finalità, al concessionario è fatto obbligo di rendere edotti i competenti organi istituzionali. Il Comune di Ferrara, sentita la competente CIRCOSCRIZIONE ed eventualmente la Federazione, il CONI e/o l'E.P.S. di riferimento, si riserva la facoltà ed il diritto di revocare previa diffida con comunicazione scritta la convenzione di cui al presente atto.
ART. 16 - EVENTUALI MODIFICHE CONVENZIONE
La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di eventuali modifiche del quadro generale delle leggi concernenti la gestione dell'impiantistica sportiva, di proprietà comunale, o l'entrata in vigore di altre disposizioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.
ART. 17 - CATEGORIE DI FRUIZIONE PRIVILEGIATA E USO PLURALISTICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
Il concessionario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla FUNZIONE PUBBLICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE e delle specifiche funzioni e poteri della competente Circoscrizione, si impegna a concedere l'uso dell'impianto, per lo svolgimento delle normali attività sportive, compatibilmente con l’attività ufficiale, a:
a) società, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale;
b) gruppi sportivi scolastici;
c) associazioni ricreative, sportive e del tempo libero Circoscrizionali;
d) associazioni disabili, gruppi di volontariato, organizzazioni sportive per la promozione sportiva femminile e per attività motoria terza età di cui regolamento comunale (Del. 18 Settembre 1986 P.G. 29404).
Il concessionario si impegna a predisporre, d'intesa con i competenti servizi sociali territoriali e con la circoscrizione, piani gestionali e attività volte anche a superare eventuali stati di emarginazione e di esclusione sociale rilevati nell'ambito del bacino d'utenza dell'impianto di cui presente atto.
L'utilizzazione dell'impianto sportivo comunale da parte dei soggetti o organizzazioni sopra menzionati va comunque preventivamente regolamentata con appositi accordi scritti tra il soggetto fruitore, il concessionario e la competente Circoscrizione.
Si conviene altresì che negli impianti dove è presente il campo di allenamento o secondo campo di gioco, d’intesa con la competente Circoscrizione, si dovranno verificare se esistano le condizioni per garantire alcuni giorni d’uso libero di tali strutture, aperto a tutti i cittadini, ovviamente esso non dovrà, in alcun modo, determinare difficoltà al regolare svolgimento delle attività calcistiche, programmate dal gestore e si dovrà attuare nelle condizioni di massima sicurezza per l’utenza, sollevando il Concessionario da ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti determinati dagli utenti.
ART. 18 - UTENZE
Sono a carico del concessionario le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, fornitura gas, acqua, telefono, ecc.). Nell’ipotesi le utenze siano attribuite a carico del Comune di Ferrara, il concessionario provvederà a sua cura agli adempimenti tecnici ed amministrativi, per il cambio di intestazione dei relativi contratti di utenza, per tutta la durata della convenzione.
ART. 19 - UTILIZZAZIONE DIRETTA IMPIANTO
Il concessionario si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale o alla Circoscrizione la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente l'impianto per un
massimo di 10 manifestazioni sportive (o per 5 intere giornate) all'anno e ciò dietro semplice preavviso di 10 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso.
Il concessionario in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale o dalla Circoscrizione.
L'Amministrazione Comunale o la Circoscrizione competente potranno richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.
ART. 20 - PUBBLICITA'
Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale.
Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge.
Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale.
E’ fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale o la Circoscrizione competente per territorio stipulino accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali e/o circoscrizionali, precisando che l’80% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi.
Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale o dalla competente Circoscrizione.
La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.
ART. 21 - GESTIONE PUNTI RISTORO E/O ESERCIZIO ATTIVITA' DI BAR
L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo, è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi.
Il concessionario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia.
Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla sola gestione del punto ristoro sono a totale carico del concessionario.
La conduzione dell'eventuale punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.
Il concessionario si impegna altresì a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale similare, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.
Il concessionario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.
L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia.
I ricavi derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche. sono di esclusiva pertinenza del concessionario.
ART. 22 - INFORMAZIONI E RAPPORTI CON L'UTENZA
Il concessionario si impegna ad assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto.
In particolare si conviene che il concessionario dovrà:
a) rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione dell'impianto;
b) rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d'uso dell'impianto, delle attrezzature necessarie all'esplicazione dell’attività sportiva e di eventuali servizi collaterali;
c) informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione alle modalità d'uso dell'impianto;
d) fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione- gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
e) assicurare la massima chiarezza, comprensibilità e facilità delle norme d'uso dell'impianto;
f) fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, osservazioni e proposte attinenti la gestione dell'impianto.
In ogni caso l'utenza ha diritto di essere perfettamente informata circa le modalità tecniche, giuridiche e le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto.
Si conviene altresì che la partecipazione dell'utenza alla definizione delle modalità di gestione e fruizione dell'impianto sportivo deve essere, di norma, sempre garantita nei modi e nelle forme stabilite dalla competente Circoscrizione.
Il concessionario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di ETICA SPORTIVA, approvato nella VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport del 13-15 Maggio 1992.
ART. 23 - SOSTEGNO GESTIONE CONVENZIONATA
L'Amministrazione Comunale, d'intesa con le CIRCOSCRIZIONI, mediante specifico atto, concorrerà al sostegno della gestione convenzionata e delle attività motorio-sportive socialmente rilevanti, poste in essere in ogni singolo impianto o a parziale sostegno della qualificazione strutturale delle attrezzature attraverso specifica erogazione di contributi economici da liquidarsi nel rispetto della normativa vigente in materia, previa adozione di specifico atto.
Nel caso che il gestore assuma anche l’onere della manutenzione straordinaria delle strutture, l’erogazione del contributo dovrà inoltre comprendere l’onere presunto per l’assunzione di tale precisa incombenza.
ART. 24 - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
Il concessionario si impegna, previo accordo con i competenti uffici comunali, a consentire l’installazione di impianti per telefonia mobile nell’ambito dell’impianto sportivo nel rispetto dei titoli autorizzativi previsti dalla legislazione di settore.
A titolo di indennizzo l’Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario il 50% dell’introito derivante dalla concessione al gestore di telefonia mobile.
ART. 25 - ALTRE NORME
Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme in vigore in materia, ed alle eventuali consuetudini locali o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle Federazioni competenti, e dagli E.P.S.