COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D’ALIA Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
Seduta del 28/06/2021
FATTO
Il ricorrente stipulava, in data 27.7.2012, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 41.280,00, da rimborsare in 120 rate da € 344,00.
Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di novembre 2016, dopo il pagamento della rata n. 49.
Il ricorrente chiede, in via principale, la retrocessione integrale delle commissioni di intermediazione e la retrocessione pro quota (in applicazione del criterio proporzionale lineare) degli altri oneri commissionali, e così per complessivi € 3.769,45; in via subordinata, la retrocessione pro quota (in applicazione del criterio proporzionale lineare) di tutti gli oneri commissionali anticipatamente sostenuti, e così per complessivi € 2.842,37.
L’intermediario resiste al ricorso, affermando che all’atto dell’estinzione anticipata avrebbe retrocesso alla ricorrente l’importo di € 757,91 a titolo di ratei non maturati. Sostiene di aver offerto al ricorrente, in parziale accoglimento del reclamo, l’importo di € 1.368,06. Rileva che la giurisprudenza di merito avrebbe recentemente affermato la legittimità della fattispecie contrattuale oggetto del presente procedimento e, comunque, che la sentenza
c.d. Lexitor non può comportare il superamento della distinzione tra oneri recurring e oneri up-front, per come elaborata dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza. Afferma l’infondatezza della domanda volta a far accertare la nullità della clausola relativa alle commissioni di intermediazione, posto che la procura rilasciata al mediatore creditizio sarebbe riferibile alle attività connesse e strumentali all’attività di intermediazione: si tratterebbe dunque di procura «concessa solo per ragioni strumentali legate ai processi di perfezionamento dei contratti» (richiama al riguardo Coll. di Xxxxxxxxxxxxx, n. 26526/19, secondo la quale la clausola relativa alle provvigioni dell’intermediario del credito può essere dichiarata nulla solo qualora sia dimostrato l’intervento di un soggetto avente
qualifica di mediatore creditizio e non anche in presenza – come nella specie – di un intermediario iscritto nell’elenco ex art. 106 TUB). In altre parole, avrebbe «conferito al mediatore la procura per la sottoscrizione dei contratti […] esclusivamente per facilitare il suddetto collocamento», senza che tale mandato potesse compromettere l’indipendenza del mediatore. Allega, al riguardo, fattura a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore. In merito alla domanda subordinata di retrocessione della quota non maturata delle commissioni di intermediazione, ne eccepisce l’infondatezza, in quanto tale voce di costo remunera “una attività propedeutica all’erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo”. Xxxxxx, peraltro, che si tratterebbe di costi al più ristorabili con il diverso criterio di calcolo del proporzionale agli interessi. Eccepisce, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva, la relativa domanda dovendo essere spiegata nei confronti del soggetto che ha materialmente percepito le somme. Afferma inoltre la natura up-front e la conseguente non ripetibilità in applicazione del criterio proporzionale lineare delle commissioni di attivazione “percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla quale il cedente dipende”. Con riguardo alle commissioni di gestione, sostiene di averne rimborsato alla ricorrente la quota non maturata all’atto dell’anticipata estinzione per € 757,910. Deduce che tale importo è stato quantificato in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS e, dunque, di un criterio di calcolo ritenuto valido anche dalla giurisprudenza di merito. Xxxxxxx altresì l’offerta transattiva formulata in riscontro al reclamo. Infine, sostiene l’infondatezza della richiesta di retrocessione delle spese di istruttoria, nonché della richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva. Chiede quindi di respingere il ricorso.
DIRITTO
1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell’intermediario – dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI- Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszcz@dnościowo - Kredytowa im. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell’11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall’art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di
un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell’intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell’ultimo periodo dell’art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all’orientamento dell’ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 4455 del 27.04.2017, questo Collegio, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni di gestione e quelle di attivazione, mentre ha ritenuto up-front gli oneri dovuti all’intermediario del credito. In proposito, il consolidato orientamento del Collegio di Roma è nel senso di ritenere nulla la relativa clausola contrattuale allorquando il mediatore abbia stipulato il contratto per conto dell’intermediario mutuante, dovendo ravvisarsi una violazione del precetto sancito dall’art. 128-sexies, comma 4, TUB (cfr. in tal senso Coll. ABF Roma, n. 2656/20, nella scia dell’interpretazione offerta da Coll. di Coordinamento, n. 26526/2019). Le spese di istruttoria devono invece essere considerate up-front, conformemente all’orientamento consolidato dei Collegi territoriali (cfr., con riguardo al medesimo intermediario qui resistente, Coll. ABF Roma, n. 15251/19.
6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall’intermediario e nei limiti in cui quest’ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 3.671,42, come risulta dalla seguente tabella:
7. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
8. Sull’importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 3.671,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1