PROCEDURA COMPARATIVA PER DUE INCARICHI DI ESPERTO SENIOR A TEMPO DETERMINATO
PROCEDURA COMPARATIVA PER DUE INCARICHI DI ESPERTO SENIOR A TEMPO DETERMINATO
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. È indetta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c), del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi di esperto senior, a tempo determinato, così distinti:
a) n. 1 per attività di analisi e previsione del quadro macroeconomico e della finanza pubblica; della dinamica e sostenibilità del debito pubblico; del rispetto delle regole di bilancio;
b) n. 1 per attività di analisi economica settoriale, in particolare nell’ambito del sistema tributario; della finanza decentrata; dell’assistenza, della previdenza e delle politiche del lavoro; dei settori della sanità e dell’istruzione.
ARTICOLO 2
(Contenuto, durata e compenso)
1. Gli incarichi di cui all’articolo precedente comportano lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi economica nei predetti settori e l’inquadramento nell’area funzionale di esperto senior, secondo quanto previsto dal Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’UPB.
2. Il trattamento economico fondamentale è determinato al livello iniziale della tabella stipendiale dell’area funzionale, di cui all’Allegato 4 al citato Regolamento. L’incarico comporta, altresì, il riconoscimento di un premio di risultato così come previsto dall’art. 26 dello stesso Regolamento.
3. Per coloro che abbiano maturato esperienza di direzione e coordinamento in ambito pubblico o privato, il livello stipendiale è determinato sulla base dei criteri di inquadramento di cui alla delibera del Consiglio dell’UPB n. 10/2019.
4. Ciascun incarico ha una durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta per lo stesso periodo.
5. Qualora il selezionato per uno degli incarichi di cui all’art. 1 appartenga a una delle amministrazioni di cui all’art. 7, comma 2, lettera b), del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’UPB e risulti possibile l’inquadramento tra gli esperti senior in conformità alla tabella di equiparazione di cui all’Allegato 2 del medesimo Regolamento, l’incarico verrà svolto previo collocamento in posizione di fuori ruolo da parte dell’amministrazione di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In tal caso non trova applicazione il comma 4 del presente articolo.
ARTICOLO 3
(Requisiti generali di ammissione)
1. I requisiti generali di ammissione alla selezione sono:
a) la cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi dell’Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana nonchè i familiari dei cittadini degli Stati dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 bis dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) il godimento dei diritti politici;
c) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
d) la mancata precedente destituzione, dispensa ovvero decadenza dall’impiego pubblico, nonché il non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano la decadenza dai pubblici uffici.
2. I cittadini dell’Unione europea e i loro familiari nonché i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti dal precedente comma e con permesso di soggiorno di lungo periodo devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificarsi durante il colloquio.
Ai fini del presente comma, ai titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria è richiesto il solo requisito di cui alla lettera b).
ARTICOLO 4
(Requisiti specifici di ammissione)
1. Per l’ammissione alla selezione è inoltre richiesto:
a) il possesso di laurea specialistica o magistrale o altro titolo equiparato previsti dalla normativa nazionale vigente ovvero di un titolo di studio conseguito all’estero equipollente rispetto alle predette lauree ai sensi della medesima normativa;
b) avere maturato presso soggetti pubblici o privati, in ambito nazionale o internazionale, un’esperienza professionale documentabile, anche mediante pubblicazioni scientifiche, di durata complessivamente non inferiore a 8 anni:
• per ciò che concerne il profilo di cui all’art. 1, lettera a), nel settore dell’analisi macroeconomica, degli effetti della politica fiscale e della finanza pubblica, da cui emerga il possesso di una approfondita conoscenza in almeno una delle seguenti aree: teoria macroeconomica; strumenti di previsione macroeconomica; struttura dei modelli macroeconomici utilizzati a livello nazionale o internazionale; sviluppo e utilizzo di strumenti di previsione e monitoraggio dei conti pubblici; analisi di sostenibilità del debito pubblico; aspetti istituzionali e fondamenti economici delle regole di bilancio nazionali ed europee;
• per ciò che concerne il profilo di cui all’art. 1, lettera b), nell’ambito dell’analisi economica settoriale della finanza pubblica, da cui emerga il possesso di un’approfondita conoscenza in almeno una delle seguenti aree: sviluppo e utilizzo di strumenti di previsione e monitoraggio dei conti pubblici; finanza decentrata; sviluppo e utilizzo di strumenti di previsione e simulazione delle politiche tributarie; fondamenti economici e attuazione normativa dei sistemi tributari; sviluppo e utilizzo di modelli di previsione della spesa e di modelli di micro-simulazione; fondamenti economici e attuazione normativa dei sistemi dell’assistenza, della previdenza e delle politiche del lavoro; fondamenti economici e attuazione normativa del sistema della sanità; fondamenti economici e attuazione normativa del sistema dell’istruzione.
2. Ai fini dell’ammissione alla selezione, la durata dell’esperienza di cui al comma 1, lettera b), può risultare complessivamente non inferiore a cinque anni qualora il candidato abbia conseguito un dottorato di ricerca riferibile ai settori scientifico disciplinari compresi nei macrosettori 13/A Economia, 13/C Storia economica o 13/D Statistica e metodi matematici per le decisioni, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 30 ottobre 2015, n. 855, Allegato A, ovvero abbia conseguito all’estero un titolo di studio nelle predette materie equipollente ai sensi della vigente normativa. Il dottorato o il titolo di studio equipollente è oggetto di valutazione esclusivamente ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera c).
3. Le eventuali pubblicazioni scientifiche, di cui al comma 1, lett. b) devono essere evidenziate nell’apposita sezione della domanda di partecipazione, nel numero massimo di cinque.
4. È, altresì, richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
5. Gli estremi dei provvedimenti di equipollenza devono essere dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.
ARTICOLO 5
(Domanda di partecipazione)
1. Il candidato deve produrre la propria domanda di partecipazione alla selezione per via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica all’indirizzo xxxxx://xxx-xxxxxxx-xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/, compilando l’apposito modulo entro la data di scadenza indicata nel comma successivo. Dopo aver inserito i dati richiesti, tra i quali l’indicazione del profilo per il quale intende concorrere, e aver seguito le indicazioni riportate, il candidato deve effettuare la stampa della ricevuta e conservarla per poterla esibire in caso di necessità. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’iscrizione e l’invio del modulo elettronico. Il candidato deve allegare alla domanda:
• copia in formato elettronico di un valido documento d’identità;
• copia in formato elettronico del proprio curriculum vitae sottoscritto e predisposto preferibilmente secondo il modello europeo;
• copia in formato elettronico delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente art. 4. Qualora per le caratteristiche delle stesse non sia possibile allegare la
copia in formato elettronico delle pubblicazioni scientifiche, il candidato deve farlo presente nell’apposito campo della domanda e inviare, a pena di esclusione delle predette pubblicazioni dalla valutazione della Commissione di cui all’art. 7, una copia delle stesse tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cinque giorni dall’invio della domanda, all’Ufficio parlamentare di bilancio, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxx.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda deve essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di partecipazione saranno sottoscritte in sede di espletamento dell’eventuale colloquio e avranno valore di autocertificazione. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.
4. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
5. Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei titoli accademici e di altri titoli di studio e delle esperienze professionali devono essere descritti dai candidati in modo sintetico e puntuale. Qualora non risulti possibile verificare il possesso dei predetti titoli ed esperienze professionali nei termini richiesti dal precedente art. 4, le candidature non saranno prese in considerazione.
6. L’UPB non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. I candidati, infine, devono esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation ‒ GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ARTICOLO 6
(Esclusione)
1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
3. L’UPB dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura comparativa, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti.
ARTICOLO 7
(Commissione di valutazione)
1. La selezione è affidata a una Commissione di valutazione, composta da un numero dispari di membri definito anche in relazione al numero di candidature pervenute, nominati dal Consiglio tra professori universitari in materie economiche o statistiche, in servizio o in quiescenza, e tra esperti delle medesime materie provenienti da istituzioni e organismi, pubblici o privati, di livello nazionale o internazionale. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da personale dell’UPB.
2. La selezione si articola in una valutazione delle esperienze professionali e dei titoli dei candidati, sulla base della documentazione da questi prodotta, e in un colloquio.
3. Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione disporrà complessivamente di 100 punti, di cui 60 da attribuire in sede di valutazione delle esperienze professionali e dei titoli e i restanti 40 sulla base del colloquio. Con riferimento alla valutazione delle esperienze professionali e dei titoli, la Commissione determina il punteggio da assegnare a ciascun candidato con riferimento ai criteri e nei limiti seguenti:
a) esperienze professionali di cui alla domanda di partecipazione | fino a 40 punti |
b) pubblicazioni scientifiche | fino a 10 punti |
c) titoli accademici o di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti | fino a 10 punti |
4. Nella valutazione delle specifiche esperienze professionali si terrà conto delle eventuali funzioni di direzione e coordinamento proprie della qualifica dirigenziale o di funzioni equiparabili nel settore privato. Nella valutazione si terrà conto inoltre
con un particolare rilievo delle esperienze professionali eventualmente svolte presso l’UPB.
5. Accedono al colloquio i candidati collocati nei primi dieci posti di ciascuna delle due graduatorie compilate dalla Commissione in relazione ai due distinti profili di cui all’art. 1, lettere a) e b), che abbiano conseguito una votazione di almeno 30 punti. Saranno ammessi coloro che si siano classificati ex aequo all’ultimo posto utile delle rispettive graduatorie.
6. Il colloquio, una parte del quale potrà svolgersi in lingua inglese, verterà sui titoli e sulle esperienze professionali dei candidati.
7. Superano il colloquio i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 24 punti.
ARTICOLO 8
(Graduatorie e clausola di salvaguardia)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 7, la Commissione predispone ciascuna delle due graduatorie di merito, una per ognuno dei due profili di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), determinate dal totale dei punti conseguiti nella valutazione delle esperienze professionali e dei titoli e nel colloquio.
2. Le graduatorie sono successivamente riformulate dall’UPB tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la cui sussistenza alla data di scadenza del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione potrà essere fatta valere dai candidati entro cinque giorni dallo svolgimento del colloquio. A parità di punteggio, supera la selezione il candidato anagraficamente più giovane. Le graduatorie finali sono approvate dal Consiglio dell’UPB.
3. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in ciascuna graduatoria, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
4. Lo svolgimento della selezione non obbliga l’UPB al conferimento degli incarichi e alla stipula dei correlati contratti.
5. In caso di necessità, l’UPB potrà attingere alle predette graduatorie per il conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quelli previsti al precedente art. 1.
ARTICOLO 9
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation ‒ GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’UPB per le finalità di gestione della procedura e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che risulteranno vincitori, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, l’UPB procederà all’esclusione dalla procedura ovvero non darà corso all’assunzione.
3. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati competono i diritti di cui alle norme sopra richiamate, tra i quali figura quello di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni altri connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxx, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’UPB. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell’UPB addetti alla procedura.
ARTICOLO 10
(Pubblicazione)
1. Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’UPB xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, dove saranno rese disponibili tutte le necessarie informazioni e comunicazioni sulla procedura. Di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami. Xxxxxxx pubblicate nel predetto sito internet tutte le informazioni inerenti al diario e alla sede del colloquio di cui all’art. 7.
ARTICOLO 11
(Responsabile del procedimento)
1. L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio del Direttore generale dell’UPB. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale.
Roma, 25 settembre 2019
Il Direttore generale (Xxxx Xxxxxxx)