CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi 27
C.C.N.L. Terziario “Sistema Impresa” – cod. INPS “413”
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi 27
Sezione prima SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI 55
Titolo I DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE 55
Art. 2 (Livello territoriale) 56
Art. 4 (Procedure per il rinnovo) 58
Capo II SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE 59
Art. 8 (Contrattazione territoriale: modalità di presentazione della piattaforma) 65
Art. 9 (Modalità di verifica) 66
Titolo III STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI 69
Art. 11 (Strumenti nazionali) 72
Art. 12 (Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale) 75
Art. 13 (Commissione permanente per le pari opportunità) 77
Art. 14 (Osservatorio nazionale) 77
Art. 15 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione) 78
Art. 15 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione) 80
Art. 16 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione - Procedure) 80
Art. 16 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione - Procedure) 81
Art. 18 (Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla EBITEN) 82
Art. 18 (Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla E.BI.TE.N) 86
Art. 19 (Analisi di problemi settoriali da parte dell'EBITEN) 87
Art. 20 (EBITEN competenti per territorio) 87
Art. 20 (E.BI.TE.N. competenti per territorio) 88
Art. 21 (Finanziamento dell'EBITEN) 89
Art. 21 (Finanziamento dell'E.BI.TE.N.) 91
Art. 21 bis (Fondo di solidarietà bilaterale) 92
Art. 21 ter (Fondo di assistenza sanitaria integrativa - F.AS.S.) 92
Titolo V DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE 95
Art. 22 (Principi ispiratori) 95
Art. 23 (Rappresentanze sindacali) 95
Art. 24 (R.S.A. - Rappresentanza sindacale aziendale) 96
Art. 26 (R.S.T. - Rappresentante sindacale del territorio) 98
Art. 27 (Diritto d'affissione) 99
Art. 29 (Referendum) 100
Art. 30 (Rappresentanza dei lavoratori) 100
Art. 31 (Trattenuta contributi sindacali) 100
Art. 32 (Accesso agli istituti di Patronato) 101
Titolo VI DELEGATO AZIENDALE 101
Art. 33 (Delegato aziendale) 101
Sezione seconda TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA 101
Art. 34 (Condizioni ambientali) 101
Art. 35 ("Mobbing") 102
Art. 36 (Molestie sessuali) 102
Sezione terza COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 103
Art. 37 (Procedure) 103
Art. 37 bis (Il tentativo di conciliazione dopo l'introduzione della L. n. 183/2010 "Collegato lavoro") 105
Art. 37 bis (II tentativo di conciliazione dopo l'introduzione della L. n. 183/2010 "Collegato lavoro") 106
Art. 37 ter (Commissioni di certificazione) 106
Art. 37 ter (Commissioni di certificazione) 107
Art. 38 (Collegio arbitrale) 107
Art. 38 (Collegio arbitrale) 109
Art. 38 bis (Clausola compromissoria) 109
Art. 39 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali) 109
Art. 40 (Contributi di assistenza contrattuale) 109
Sezione quarta DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 110
Titolo I MERCATO DEL LAVORO 110
Capo I CONTRATTO DI INSERIMENTO 111
Art. 41 (Contratto di inserimento) 111
Art. 41 (Contratto di inserimento) 114
Capo II APPRENDISTATO 115
Art. 42 (Sfera di applicazione) 117
Art. 42 (Sfera di applicazione) 118
Art. 42 (Sfera di applicazione) 119
Art. 43 (Proporzione numerica) 120
Art. 44 (Limiti di età) 120
Art. 45 (Assunzione) 121
Art. 46 (Percentuale di conferma) 122
Art. 47 (Procedure di applicabilità) 123
Art. 48 (Periodo di prova) 124
Art. 49 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato) 124
Art. 50 (Obblighi del datore di lavoro) 125
Art. 51 (Doveri dell'apprendista) 125
Art. 52 (Trattamento normativo) 126
Art. 53 (Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico) 127
Art. 54 (Malattia) 127
Art. 55 (Durata dell'apprendistato) 128
Art. 56 (Formazione: principi generali, modalità d'erogazione e durata) 129
Art. 57 (Formazione: contenuti) 131
Art. 58 (Referente per l'apprendistato - Tutor) 131
Art. 59 (Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo) 134
Art. 60 (Rinvio alla legge) 134
Capo III CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 134
Art. 61 (Contratto a tempo determinato) 134
Art. 64 ter (Contratto di sviluppo occupazionale - CSO) 138
Art. 64 sexies (Contratti a tempo determinato nei Centri di assistenza fiscale) 140
Art. 61 (Contratto a tempo determinato) 141
Art. 64 ter (Contratto di sviluppo occupazionale - CSO) 143
Art. 64 ter (Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione) 143
Sezione II DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ STAGIONALI PER I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 144
Art. 62 (Periodo di prova) 146
Art. 63 (Somministrazione di lavoro) 146
Art. 63 (Somministrazione di lavoro) 149
Art. 64 (Limiti percentuali e retribuzione) 149
Art. 64 (Limiti percentuali e retribuzione) 150
Art. 64 bis (Contratti a tempo determinato in località turistiche) 151
Art. 65 bis (Stagionalità) 151
Sezione III VALIDITÀ E APPLICABILITÀ DELL'ART. 64-BIS SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX X.X.X.X. XXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 152
Art. 65 (Nuove attività) 153
Art. 66 (Diritto di precedenza) 153
Art. 67 (Divieti, limiti e monitoraggio) 153
Art. 67 (Divieti, limiti e monitoraggio) 154
Capo IV PART-TIME 155
Art. 68 (Premessa) 155
Art. 69 (Definizioni) 155
Art. 69 (Definizioni) 155
Art. 70 (Rapporto a tempo parziale) 156
Art. 70 (Rapporto a tempo parziale) 156
Art. 72 bis (Trasformazione del rapporto) 157
Art. 71 (Genitori di portatori di handicap) 158
Art. 71 (Genitori di portatori di handicap) 158
Art. 72 (Disciplina del rapporto a tempo parziale) 158
Art. 72 (Disciplina dei rapporto a tempo parziale) 159
Art. 73 (Relazioni sindacali aziendali) 159
Art. 73 (Relazioni sindacali aziendali) 159
Art. 74 (Criterio di proporzionalità) 160
Art. 74 (Criterio di proporzionalità) 160
Art. 75 (Periodo di comporto per malattia e infortunio) 160
Art. 75 161
(Periodo di comporto per malattia e infortunio) 161
Art. 76 (Quota giornaliera della retribuzione) 161
Art. 77 (Quota oraria della retribuzione) 161
Art. 78 (Festività) 161
Art. 79 (Permessi retribuiti) 162
Art. 80 (Ferie) 162
Art. 81 (Permessi per studio) 162
Art. 82 (Lavoro supplementare - Normativa) 162
Art. 82 (Lavoro supplementare e straordinario - Normativa) 163
Art. 83 (Clausole flessibili ed elastiche) 164
Art. 83 (Clausole flessibili ed elastiche) 166
Art. 84 (Registro lavoro supplementare) 167
Art. 84 Registro lavoro supplementare) 167
Art. 85 (Mensilità supplementari - 13ª e 14ª) 167
Art. 86 (Preavviso) 168
Art. 87 (Relazioni sindacali regionali) 168
Art. 88 (Part-time post maternità) 168
Art. 88 (Part-time post maternità) 168
Art. 89 (Lavoratori affetti da patologie oncologiche) 169
Art. 89 (Lavoratori affetti da patologie oncologiche) 170
Art. 90 (Condizioni di miglior favore) 170
Capo V LAVORO RIPARTITO ("JOB SHARING") 170
Art. 91 (Lavoro ripartito) 170
Art. 91 (Lavoro ripartito) 171
Capo VI TELELAVORO 171
Capo VII LAVORATORI DISABILI 171
Art. 92 (Convenzioni) 171
Titolo II "WELFARE" CONTRATTUALE 172
Art. 93 (Formazione continua - FORMAZIENDA) 172
Art. 93 bis (Fondo di previdenza complementare) 172
Titolo III INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 172
Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 172
Art. 94 (Premessa) 172
Art. 95 (Evoluzione della classificazione) 172
Art. 95 (Evoluzione della classificazione) 173
Art. 96 (Classificazione) 173
Art. 96 (Classificazione) 186
Art. 96 bis (Classificazione) 202
Art. 96 quarter (Classificazione operatori di vendita) 207
Art. 96 bis (Classificazione) 208
Art. 96 ter (Classificazione settore distribuzione del farmaco - Nuovo profilo professionale) 209
Capo II PASSAGGI DI QUALIFICA 209
Art. 97 (Mansioni del lavoratore) 209
Art. 97 (Mansioni del lavoratore) 210
Art. 98 (Mansioni promiscue) 210
Art. 99 (Passaggi di livello) 211
Capo III ASSUNZIONE 211
Art. 100 (Assunzione) 211
Art. 100 (Assunzione) 212
Art. 101 (Documentazione) 212
Art. 101 (Documentazione) 213
Capo IV PERIODO DI PROVA 214
Art. 102 (Periodo di prova) 214
Art. 102 (Periodo di prova) 215
Titolo IV QUADRI 215
Art. 103 (Declaratoria) 215
Art. 103 (Declaratoria) 215
Art. 104 (Formazione e aggiornamento) 216
Art. 105 (Assegnazione della qualifica) 216
Art. 106 (Polizza assicurativa) 216
Art. 107 (Orario) 216
Art. 108 (Trasferimenti) 217
Art. 108 (Trasferimenti) 217
Art. 109 (Collegio di conciliazione e arbitrato) 217
Art. 110 (Indennità di funzione) 218
Art. 110 (Indennità di funzione) 218
Art. 110 (Indennità di funzione) 219
Titolo V SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 219
Capo I ORARIO DI LAVORO 219
Art. 111 (Orario normale settimanale) 219
Art. 111 (Orario normale settimanale) 220
Art. 128 bis (Reperibilità) 221
Art. 112 (Durata dell'orario di lavoro) 222
Art. 113 (Riposo giornaliero) 222
Art. 114 (Articolazione dell'orario settimanale) 222
Art. 114 (Articolazione dell'orario settimanale) 223
Art. 115 (Orario medio settimanale per specifiche tipologie) 224
Art. 116 (Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro) 224
Art. 117 (Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale) 224
Art. 117 (Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale) 225
Art. 118 (Flessibilità dell'orario) 225
Art. 118 (Flessibilità dell'orario) 226
Art. 119 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A) 227
Art. 119 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A) 228
Art. 120 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B) 228
Art. 120 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B) 229
Art. 121 (Procedure) 229
Art. 122 (Banca delle ore) 230
Art. 123 (Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi) 231
Art. 124 (Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede) 231
Art. 125 (Orario di lavoro dei minori) 231
Art. 126 (Fissazione dell'orario) 231
Art. 127 (Disposizioni speciali) 232
Art. 128 (Lavoratori discontinui) 233
Capo II LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO 234
Art. 129 (Norme generali lavoro straordinario) 234
Art. 129 (Norme generali lavoro straordinario) 234
Art. 130 (Maggiorazione lavoro straordinario) 235
Art. 130 (Maggiorazione lavoro straordinario) 235
Art. 131 (Registro lavoro straordinario) 236
Art. 132 (Lavoro ordinario notturno) 236
Art. 132 (Lavoro ordinario notturno) 237
Capo III RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E PERMESSI RETRIBUITI 237
Art. 133 (Riposo settimanale) 237
Art. 133 (Riposo settimanale) 237
Art. 134 (Lavoro domenicale) 238
Art. 134 (Lavoro domenicale) 239
Art. 135 (Festività) 240
Art. 136 (Retribuzione prestazioni festive) 241
Art. 137 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge) 241
Art. 138 (Lavoro ordinario domenicale per gli impianti di distribuzione di carburante autostradale) 241
Art. 138 (Lavoro ordinario domenicale per gli impianti di distribuzione di carburante autostradale)
....................................................................................................................................................... 242
Art. 139 (Permessi retribuiti) 242
Art. 139 (Permessi retribuiti) 244
Capo IV FERIE 245
Art. 140 (Ferie) 245
Art. 141 (Determinazione periodo di ferie) 245
Art. 142 (Normativa retribuzione ferie) 246
Art. 143 (Normativa per cessazione rapporto) 246
Art. 144 (Xxxxxxxx lavoratore in ferie) 246
Art. 145 (Irrinunciabilità) 246
Art. 146 (Registro ferie) 246
Capo V CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVE 247
Art. 147 (Congedi retribuiti) 247
Art. 148 (Funzioni pubbliche elettive) 247
Art. 149 (Permessi per decessi e gravi infermità) 247
Art. 149 (Permessi per decessi e gravi infermità) 249
Art. 150 (Aspettativa per gravi motivi familiari) 249
Art. 150 (Aspettativa per gravi motivi familiari) 250
Art. 151 (Congedo matrimoniale) 251
Art. 152 (Diritto allo studio) 251
Art. 153 (Congedi per formazione) 253
Art. 154 (Lavoratori stranieri) 254
Art. 155 (Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva) 254
Art. 156 (Aspettativa per tossicodipendenza) 254
Art. 157 (Congedi e permessi per handicap) 255
Art. 157 (Congedi e permessi per handicap) 256
Capo VI ACCESSO AL CREDITO 256
Art. 158 (Fondo di garanzia per i lavoratori del terziario - Fondo Fiditerziario) 256
Art. 159 (Oggetto delle garanzie collettive) 256
Capo VII MISSIONE E TRASFERIMENTO 257
Art. 160 (Missioni) 257
Art. 161 bis (Disciplina speciale per le trasferte degli operatori di vendita) 258
Art. 161 (Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili) 258
Art. 162 (Trattamento retributivo trasporto merci) 258
Art. 163 (Trasferimenti) 259
Art. 163 (Trasferimenti) 260
Art. 164 (Disposizioni per i trasferimenti) 260
Capo VIII MALATTIE E INFORTUNI 261
Art. 165 (Malattia) 261
Art. 166 (Normativa) 261
Art. 167 (Obblighi del lavoratore) 262
Art. 168 (Periodo di comporto) 262
Art. 168 (Periodo di comporto) 263
Art. 169 (Trattamento economico di malattia) 263
Art. 169 (Trattamento economico di malattia) 265
Art. 170 (Infortunio) 265
Art. 170 (Infortunio) 265
Art. 171 (Trattamento economico di infortunio) 266
Art. 171 (Trattamento economico di infortunio) 266
Art. 172 (Quota giornaliera per malattia e infortunio) 267
Art. 173 (Festività) 267
Art. 174 (Aspettativa non retribuita per malattia) 267
Art. 174 bis (Aspettativa non retribuita per patologie gravi) 268
Art. 175 (Aspettativa non retribuita per infortunio) 268
Art. 176 (Tubercolosi) 269
Art. 177 (Rinvio alle leggi) 269
Capo IX MATERNITA' E PATERNITA' 269
Art. 178 (Congedo di maternità e di paternità) 269
Art. 178 (Congedo di maternità e paternità) 272
Art. 179 (Congedo parentale) 273
Art. 179 (Congedo parentale) 274
Art. 179 bis (Congedo parentale a ore) 274
Art. 180 (Permessi per assistenza al bambino) 275
Art. 180 (Permessi per assistenza al bambino) 276
Art. 181 (Normativa) 277
Art. 181 bis (Adozioni internazionali) 278
Capo X SOSPENSIONE DEL LAVORO 279
Art. 182 (Sospensione) 279
Capo XI ANZIANITA' DI SERVIZIO 279
Art. 183 (Decorrenza anzianità di servizio) 279
Art. 184 (Computo anzianità frazione annua) 279
Capo XII SCATTI DI ANZIANITA' 280
Art. 185 (Scatti di anzianità) 280
Art. 185 (Scatti di anzianità) 281
Capo XIII TRATTAMENTO ECONOMICO 282
Art. 186 (Normale retribuzione) 282
Art. 187 (Retribuzione di fatto) 282
Art. 187 (Retribuzione di fatto) 282
Art. 188 (Retribuzione mensile) 282
Art. 189 (Quota giornaliera) 283
Art. 190 (Quota oraria) 283
Art. 191 (Sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro) 283
Art. 192 (Paga base nazionale conglobata) 284
Sezione II MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 285
Art. 192 (Paga base nazionale conglobata) 286
Art. 192 (Paga base nazionale conglobata) 288
Art. 192 bis (Salario incentivante) 291
Art. 192 (Paga base nazionale conglobata) 291
Art. 192 bis (Salario incentivante) 294
Art. 192 (Paga base nazionale conglobata) 294
Art. 193 (Assorbimenti) 296
Art. 194 (Trattamento personale di vendita a provvigione) 296
Art. 195 (Indennità di cassa e maneggio denaro) 297
Art. 196 (Prospetto paga) 297
Capo XIV MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13ª e 14ª) 298
Art. 197 (Tredicesima mensilità) 298
Art. 198 (Quattordicesima mensilità) 298
Art. 198 (Quattordicesima mensilità) 299
Capo XV CAUZIONI 299
Art. 199 (Cauzioni) 299
Art. 201 bis (Rischio macchina) 300
Art. 200 (Diritto di rivalsa) 300
Art. 201 (Ritiro cauzioni per cessazione rapporto) 300
Capo XVI CALO MERCI E INVENTARI 301
Art. 202 (Calo merci) 301
Art. 203 (Inventari) 301
Capo XVII RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI 302
Art. 204 (Assistenza legale) 302
Art. 205 (Normativa sui procedimenti penali) 302
Capo XVIII VITTO E ALLOGGIO 303
Art. 206 (Vitto e alloggio) 303
Capo XIX DIVISE E ATTREZZI 303
Art. 207 (Xxxxxx e attrezzi) 303
Capo XX APPALTI 304
Art. 208 (Appalti) 304
Art. 208 (Appalti) 304
Art. 209 (Terziarizzazioni delle attività di vendita) 304
Capo XXI DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI 305
Art. 210 (Obbligo del prestatore di lavoro) 305
Art. 211 (Divieti) 305
Art. 212 (Giustificazione delle assenze) 306
Art. 213 (Rispetto orario di lavoro) 306
Art. 214 (Comunicazione mutamento di domicilio) 306
Art. 215 (Provvedimenti disciplinari) 307
Art. 215 (Provvedimenti disciplinari) 309
Art. 216 (Codice disciplinare) 309
Art. 217 (Normativa provvedimenti disciplinari) 309
Titolo V RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 310
Capo I RECESSO 310
Art. 218 (Recesso con preavviso) 310
Art. 219 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.) 310
Art. 220 (Normativa) 311
Art. 220 (Normativa) 313
Art. 221 (Nullità del licenziamento) 313
Art. 221 (Nullità del licenziamento) 314
Art. 222 (Nullità del licenziamento per matrimonio) 314
Art. 222 (Nullità del licenziamento per matrimonio) 315
Art. 223 (Licenziamento simulato) 315
Capo II PREAVVISO 315
Art. 224 (Termini di preavviso) 315
Art. 225 (Indennità sostitutiva del preavviso) 316
Capo III TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 316
Art. 226 (Trattamento di fine rapporto) 316
Art. 227 (Cessione o trasformazione dell'azienda) 317
Art. 228 (Fallimento dell'azienda) 317
Art. 229 (Decesso del dipendente) 317
Art. 230 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto) 317
Capo IV DIMISSIONI 318
Art. 231 (Dimissioni) 318
Art. 231 (Dimissioni) 320
Art. 232 (Dimissioni per matrimonio) 321
Art. 232 (Dimissioni per matrimonio) 321
Art. 233 (Dimissioni per maternità) 321
Sezione quinta ALLINEAMENTO CONTRATTUALE, DECORRENZA E DURATA 322
Art. 234 (Lavoratori provenienti da altro c.c.n.l.) 322
Sezione I ALLINEAMENTO CONTRATTUALE 322
Art. 235 (Decorrenza e durata) 324
Art. 235 (Decorrenza e durata) 324
ALLEGATI 324
Allegato 1 324
Allegato 2 329
Allegato 3 329
Allegato 4 330
Allegato 5 353
Allegato 6 357
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 362
Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 362
Art. 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) 363
Art. 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo) 364
Art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 365
Art. 51 (Organismi paritetici) 366
Art. 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità) 367
Allegato 8 368
Allegato 9 372
Allegato 10 375
I Verbale di accordo 26 novembre 2014 di allineamento contrattuale, modificativo e integrative del "c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" siglato in data 1° luglio 2013378
Sezione I ALLINEAMENTO CONTRATTUALE 379
Sezione II MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 381
Allegato A 387
Allegato B 387
Allegato C 387
II Verbale di accordo 12 ottobre 2016 modificativo del c.c.n.l. 1° luglio 2013 per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi 389
Art. 192 (Paga base nazionale conglobata) 390
Art. 110 (Indennità di funzione) 391
III Interpretazione autentica 24 novembre 2016 in merito all'art. 110 (Indennità di funzione) del verbale modificativo del c.c.n.l. per i dipendenti del Terziario: commercio, distribuzione e servizi 391
IV Accordo integrativo 4 aprile 2017 in materia retributiva del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013 392
V Accordo 20 aprile 2017 di rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario: commercio, distribuzione e servizi 393
Sezione I SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI 409
Titolo I DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE 409
Art. 1 (Livello nazionale) 409
Art. 2 (Livello territoriale) 409
Art. 3 (Livello aziendale) 410
Titolo II CONTRATTAZIONE 410
Capo I LIVELLO NAZIONALE 410
Art. 4 (Procedure per il rinnovo) 410
Art. 5 (Premessa) 410
Capo II SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE 410
Art. 6 (Contenuti) 410
Art. 7 (Criteri guida) 412
Art. 8 (Contrattazione territoriale: modalità di presentazione della piattaforma) 412
Art. 9 (Modalità di verifica) 413
Capo III LIVELLO AZIENDALE 413
Art. 10 (Materie) 413
Titolo III STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI 413
Art. 11 (Strumenti nazionali) 413
Art. 12 (Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale) 415
Art. 13 (Commissione permanente per le pari opportunità) 415
Art. 14 (Osservatorio nazionale) 415
Art. 15 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione) 415
Art. 16 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione - Procedure) 415
Titolo IV BILATERALITA' 416
Art. 18 (Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla E.BI.TE.N) 416
Art. 19 (Analisi di problemi settoriali da parte dell'E.BI.TE.N.) 417
Art. 20 (E.BI.TE.N. competenti per territorio) 417
Art. 21 (Finanziamento dell'E.BI.TE.N.) 417
Art. 21 bis (Fondo di solidarietà bilaterale) 417
Titolo V DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE 418
Art. 22 (Principi ispiratori) 418
Art. 23 (Rappresentanze sindacali) 418
Art. 26 (R.S.T. - Rappresentante sindacale del territorio) 418
Sezione seconda TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA 418
Sezione III COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 418
Art. 37 (Procedure) 418
Art. 37 bis (II tentativo di conciliazione dopo l'introduzione della L. n. 183/2010 "Collegato lavoro") 418
Art. 37 ter (Commissioni di certificazione) 419
Art. 38 (Collegio arbitrale) 419
Sezione IV DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 419
Capo I 419
CONTRATTO DI INSERIMENTO 419
Art. 41 (Contratto di inserimento) 419
Art. 41 bis (Lavoro agile) 419
Capo II APPRENDISTATO 421
Art. 42 (Sfera di applicazione) 422
Art. 43 (Proporzione numerica) 423
Art. 44 (Limiti di età) 424
Art. 46 (Percentuale di conferma) 424
Art. 47 (Procedure di applicabilità) 424
Art. 50 (Obblighi del datore di lavoro) 425
Art. 53 (Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico) 425
Art. 55 (Durata dell'apprendistato) 425
Art. 56 (Formazione: principi generali, modalità di erogazione e durata) 425
Art. 57 (Formazione: contenuti) 426
Art. 58 (Referente per l'apprendistato - Tutor) 426
Capo III CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 426
Art. 61 (Contratto a tempo determinato) 426
Art. 61 bis (Lavoro intermittente) 428
Art. 63 (Somministrazione di lavoro) 429
Art. 64 (Limiti percentuali e retribuzione) 430
Art. 64 bis (Contratti a tempo determinato in località turistiche) 431
Art. 64 ter (Contratto di sviluppo occupazionale - CSO) 431
Art. 64 quarter (Contratto di primo ingresso - CPI) 433
Art. 64 quinquies (Contratto di reimpiego - CR) 434
Art. 64 sexies (Contratti a tempo determinato nei Centri di assistenza fiscale) 435
Art. 65 (Nuove attività) 435
Art. 67 (Divieti, limiti e monitoraggio) 436
Capo VI PART-TIME 437
Art. 69 (Definizioni) 437
Art. 71 (Genitori di portatori di handicap) 438
Art. 72 (Disciplina dei rapporto a tempo parziale) 438
Art. 72 bis (Trasformazione del rapporto) 438
Art. 73 (Relazioni sindacali aziendali) 439
Art. 74 (Criterio di proporzionalità) 439
Art. 75 (Periodo di comporto per malattia e infortunio) 439
Art. 82 (Lavoro supplementare e straordinario - Normativa) 440
Art. 83 (Clausole flessibili ed elastiche) 440
Art. 84 441
(Registro lavoro supplementare) 441
Art. 88 (Part-time post maternità) 442
Art. 89 (Lavoratori affetti da patologie oncologiche) 442
Capo V LAVORO RIPARTITO ("JOB SHARING") 442
Art. 91 (Lavoro ripartito) 442
Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 442
Art. 95 (Evoluzione della classificazione) 442
Art. 96 (Classificazione) 442
Art. 96 bis (Classificazione) 458
Art. 96 quarter (Classificazione operatori di vendita) 462
Capo II 463
PASSAGGI DI QUALIFICA 463
Art. 97 (Mansioni del lavoratore) 463
Capo III ASSUNZIONE 463
Art. 100 (Assunzione) 463
Art. 101 (Documentazione) 464
Capo IV PERIODO DI PROVA 464
Art. 102 (Periodo di prova) 464
Titolo IV QUADRI 464
Art. 103 (Declaratoria) 464
Art. 108 (Trasferimenti) 465
Art. 110 (Indennità di funzione) 465
Titolo V SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 465
Capo I ORARIO DI LAVORO 465
Art. 111 (Orario normale settimanale) 465
Art. 114 (Articolazione dell'orario settimanale) 466
Art. 117 (Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale) 466
Art. 118 (Flessibilità dell'orario) 467
Art. 119 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A) 468
Art. 120 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B) 468
Art. 128 bis (Reperibilità) 469
Capo II LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO 470
Art. 129 (Norme generali lavoro straordinario) 470
Art. 130 (Maggiorazione lavoro straordinario) 470
Art. 132 (Lavoro ordinario notturno) 471
Capo III RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E PERMESSI RETRIBUITI 471
Art. 133 (Riposo settimanale) 471
Art. 134 (Lavoro domenicale) 471
Art. 138 (Lavoro ordinario domenicale per gli impianti di distribuzione di carburante autostradale)
....................................................................................................................................................... 472
Art. 139 (Permessi retribuiti) 472
Capo V CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVE 473
Art. 149 (Permessi per decessi e gravi infermità) 473
Art. 150 (Aspettativa per gravi motivi familiari) 473
Art. 157 (Congedi e permessi per handicap) 473
Art. 157 bis (Congedo per le donne vittime di violenza di genere) 473
Capo VII MISSIONE E TRASFERIMENTO 475
Art. 161 bis (Disciplina speciale per le trasferte degli operatori di vendita) 475
Art. 163 (Trasferimenti) 475
Capo VIII MALATTIE E INFORTUNI 475
Art. 168 (Periodo di comporto) 475
Art. 170 (Infortunio) 476
Art. 171 (Trattamento economico di infortunio) 476
Capo IX MATERNITA' E PATERNITA' 477
Art. 178 (Congedo di maternità e paternità) 477
Art. 179 (Congedo parentale) 478
Art. 179 bis (Congedo parentale a ore) 478
Art. 180 (Permessi per assistenza al bambino) 479
Art. 181 bis (Adozioni internazionali) 479
Capo XII SCATTI DI ANZIANITA' 480
Art. 185 (Scatti di anzianità) 480
Capo XIII TRATTAMENTO ECONOMICO 480
Art. 187 (Retribuzione di fatto) 480
Art. 192 (Paga base nazionale conglobata) 480
Art. 192 bis (Salario incentivante) 482
Capo XIV MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13ª E 14ª) 483
Art. 198 (Quattordicesima mensilità) 483
Capo XV CAUZIONI 483
Art. 201 bis (Rischio macchina) 483
Capo XX APPALTI 484
Art. 208 (Appalti) 484
Capo XXI DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI 484
Art. 215 (Provvedimenti disciplinari) 484
Capo I RECESSO 484
Art. 220 (Normativa) 484
Art. 221 (Nullità del licenziamento) 485
Art. 222 (Nullità del licenziamento per matrimonio) 485
Capo IV DIMISSIONI 485
Art. 231 (Dimissioni) 485
Art. 232 (Dimissioni per matrimonio) 486
Sezione V ALLINEAMENTO CONTRATTUALE, DECORRENZA E DURATA 486
Art. 235 (Decorrenza e durata) 486
Art. 236 (Clausola di salvaguardia) 487
VI Verbale di accordo 27 dicembre 2018 modificativo del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi siglato in data 1° luglio 2013 487
Modifiche contrattuali 488
VIII Verbale di accordo integrativo 19 luglio 2019 del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi siglato in data 1° luglio 2013 498
Sezione I RECEPIMENTO DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA, IN SIGLA "F.AS.S." DEL 25 GENNAIO 2019 499
Sezione II DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ STAGIONALI PER I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 501
Sezione III VALIDITÀ E APPLICABILITÀ DELL'ART. 64-BIS SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX X.X.X.X. XXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 503
IX Verbale di Accordo modificativo del 19 febbraio 2020 del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi siglato in data 1° luglio 2013 503
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi
(codice INPS “413”)
- a cura di E.BI.TE.N. -
1° LUGLIO 2013 (*)
(Decorrenza: 1° luglio 2013 - Scadenza: 30 giugno 2016)
rinnovato
20 APRILE 2017
(Decorrenza: 1° maggio 2017 - Scadenza: 30 aprile 2020) Rinnovato
21 DICEMBRE 2020
(Decorrenza: 30 APRILE 2020 - Scadenza: 30 aprile 2023)
Parti stipulanti
Confederazione autonoma italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese - SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (ora Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA)
e
Federazione italiana sindacati industria commercio artigiano - FESICA-CONFSAL Federazione italiana sindacati autonomi lavoratori stranieri - CONFSAL-FISALS con l'assistenza della CONFSAL
(*) Integrato dal verbale di accordo 26 novembre 2014 di allineamento contrattuale, dagli accordi 12 ottobre 2016 (e sua interpretazione autentica 24 novembre 2016), 4 aprile 2017 sul trattamento economico e dagli accordi 27 dicembre 2018 e 13 febbraio 2019 di modifica del c.c.n.l.
Testo del c.c.n.l.
Premessa generale
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, di seguito anche c.c.n.l., convengono che la valorizzazione della contrattazione collettiva possa ritenersi il principale strumento di governo della società civile e, a carattere generale, la rappresentazione dell'odierna società globalizzata in rapida trasformazione, dove alla crisi della legislazione corrisponde un trionfo del diritto contrattuale, flessibile per eccellenza, capace di adattarsi alle più diverse esigenze e di seguire i nuovi percorsi e bisogni delle società di mercato.
Le parti, attraverso il presente c.c.n.l., condividono di perseguire gli obiettivi definiti dall'Unione europea, attraverso la "Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" denominata "Europa 2020", la quale mira a un rilancio dell'economia degli Stati membri nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di realizzare un sistema economico intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sono stati convenuti 5 obiettivi quantitativi per l'intera Unione europea, che poi sono stati tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni Paese. Il primo di questi 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 è l'occupazione, ossia l'innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni). Il Piano Nazionale di Riforma (PNR), riconducibile alla strategia Europa 2020, sancisce per l'Italia un obiettivo occupazionale entro il 2020 al 67-69% per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni.
Alcuni degli obiettivi che le parti intendono conseguire, e che si potranno concretizzare in iniziative "faro" per il rilancio dell'economia, si incardinano sia nel contesto di riferimento degli obiettivi del PNR sia nelle priorità necessarie per il rilancio del sistema economico sociale nazionale, e sono:
- sostenere lo sviluppo d'impresa, tramite il finanziamento di azioni formative su misura, integrate sia per i destinatari (imprenditori, collaboratori, lavoratori somministrati), sia per le risorse finanziarie;
- sostenere la permanenza ed il miglioramento delle lavoratrici e dei lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro (lavoratori anziani, basso livello di scolarità, lavoratori minacciati da processi di ristrutturazione del settore e/o aziendali);
- contribuire allo sviluppo delle risorse umane delle imprese interessate da interventi di innovazione organizzativa, di processo, di prodotto e/o da un processo di internazionalizzazione;
- innovare i sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale e territoriale anche con attenzione a metodologie didattiche attive;
- favorire l'acquisizione di competenze necessarie all'imprenditorialità;
- valorizzare il sistema della bilateralità ex D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e X.Xxx. 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per i lavoratori e le imprese;
- valorizzare le competenze acquisite rispettando il modello di certificazione delle competenze al termine dei percorsi formativi, ai sensi della normativa vigente e del quadro di riferimento europeo.
Le parti sociali convengono che il c.c.n.l. del commercio, distribuzione e servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. In quest'ottica le parti ribadiscono che, nel settore del commercio, distribuzione e servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
Le parti si impegnano, altresì, ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali, ad esempio, gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, del commercio, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie il presente c.c.n.l. esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo
sviluppo del terziario e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Le parti sociali convengono inoltre che l'intervento pubblico sul mercato del lavoro non possa limitarsi ad una mera politica di regolamentazione delle modalità di incontro tra domanda e offerta, ma debba promuovere e sostenere l'occupazione mediante l'interazione tra politiche attive finalizzate a stimolare e incrementare la domanda di lavoro per agevolare le assunzioni e politiche passive mirate ad alleviare la perdita di benessere connessa alla disoccupazione. Il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro trova nei Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua ex art. 118, L. n. 388/2000, importantissimi alleati per mezzo dei quali possono essere accolte le indicazioni dell'Unione europea che individua tra le azioni prioritarie delle politiche dell'occupazione una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, per rendere più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In particolare, le parti sociali si danno atto che la formazione professionale costituisce, nella logica della qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego, il momento di raccordo tra l'istruzione e il lavoro, tra il diritto allo studio e il diritto al lavoro, tra il significato culturale e l'aspetto produttivistico dell'istruzione. In sintesi, la formazione professionale consente di adeguare la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, sopperendo così alle carenze della normale dinamica del mercato. La formazione, intesa come "lifelong learning", viene pertanto interpretata come pratica sociale da generalizzare e come comportamento individuale da proporre soprattutto in una logica di qualificazione e riqualificazione professionale nonché attraverso l'integrazione di risorse pubbliche e private e il raccordo con iniziative formative regionali.
Come previsto dal legislatore, le parti, tra gli strumenti per combattere la disoccupazione e promuovere il lavoro "regolare" individuano incentivi, anche sotto forma di sostegno diretto al reddito (tramite finanziamenti, misure creditizie, ecc.) anche per il tramite dell'Ente bilaterale al fine di promuovere le assunzioni e l'emersione del sommerso e sviluppare l'iniziativa imprenditoriale degli stessi autori in forma autonoma (autoimprenditorialità) e associata.
Il legislatore e le parti sociali hanno individuato nella contrattazione collettiva nazionale o aziendale un possibile percorso di soluzione della crisi produttiva ed occupazionale, affidando a contraenti particolarmente qualificati, perché rappresentativi degli interessi delle categorie interessate, la facoltà di porre in essere accordi negoziali idonei a regolamentare i rapporti di lavoro in modo più aderente alle esigenze del mercato. Pertanto le parti sostengono la contrattazione collettiva di prossimità considerata come un utile strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro che consentirebbe di renderlo più "reattivo" rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impone.
Il rapporto tra banche e imprese non finanziarie, l'accesso al credito, la vigilanza sull'attività bancaria sono temi centrali del dibattito attuale, non solo in Italia ma in tutta l'Unione europea, poiché rappresentano uno snodo cruciale nel difficile percorso verso la ripresa economica. La crisi economica attuale, iniziata nell'agosto 2007, ha comportato prioritariamente un inasprimento delle condizioni di offerta di finanziamenti; le parti pertanto concordano nell'adottare misure di sostegno all'accesso al credito per i lavoratori per i dipendenti del terziario.
La "flexicurity" (o flessicurezza) intende assicurare che i cittadini dell'Unione europea possano beneficiare di un livello elevato di sicurezza occupazionale, vale a dire poter trovare agevolmente un lavoro in ogni fase della loro vita attiva e di avere buone prospettive di sviluppo della carriera in un contesto economico in rapido cambiamento. La "flexicurity" vuole inoltre sostenere sia i lavoratori che i datori di lavoro a cogliere appieno le opportunità che la globalizzazione presenta loro. Essa crea, quindi, una situazione in cui la sicurezza e la flessibilità possono rafforzarsi reciprocamente. La Commissione e gli Stati membri dell'Europa, in base all'esperienza e ai risultati dell'evidenza empirica, hanno raggiunto un consenso sul fatto che è possibile concepire e attuare politiche di flessicurezza attraverso quattro componenti politiche:
I. Forme contrattuali flessibili e affidabili (nell'ottica del datore di lavoro e del lavoratore, degli insider e degli outsider) mediante una normativa del lavoro, contrattazioni collettive e un'organizzazione del lavoro moderne;
II. Strategie integrate di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per assicurare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili;
III. Efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso nuovi posti di lavoro;
IV. Sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, incoraggino l'occupazione e agevolino la mobilità sul mercato del lavoro. Questo include un'amplia copertura delle prestazioni sociali che aiutino le persone a conciliare il lavoro con le responsabilità private e familiari, come, per esempio, la cura dei figli.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
"Le Parti concordano di modificare il "c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" siglato in data 1° luglio 2013 come segue:
l'intestazione deve intendersi: "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" e non "anche in forma cooperativa" che viene cancellato.".
Assetti contrattuali
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzata da imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività, le parti stipulanti il presente c.c.n.l. concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
La piena applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all'adesione all'Organizzazione datoriale Sistema commercio e impresa firmataria il presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
"Assetti contrattuali"
Le parti concordano di eliminare l'ultimo comma. Validità e sfera di applicazione del contratto (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del commercio della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente. Le norme del presente c.c.n.l. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori solo a seguito di richiesta di adesione inviata all'EBITEN. Le norme del presente c.c.n.l. divengono impegnative per le Organizzazioni stipulanti se l'Azienda è in regola con i versamenti dovuti all'EBITEN.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente c.c.n.l., o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell'ambito del presente c.c.n.l., le parti individuano le categorie qui di seguito specificate ed il relativo personale dipendente:
A) Alimentazione:
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
- commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevalente artigiana);
- rivendite di pollame e selvaggina;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
B) Fiori, piante e affini:
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
- Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
C) Merci d'uso e affini:
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
- gestori di impianti di distribuzione carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all'espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
- magazzini a prezzo unico;
- elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchising, impianti di sicurezza;
- tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
- commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
- camicerie e affini, busterie, cappellerie, modisterie;
- abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
- articoli sportivi;
- calzature, accessori per calzature;
- pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti;
- valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrellerie;
- corderie e affini;
- commercianti in lane e materassi, tappeti, xxxxxx, tende;
- profumerie, bigiotterie e affini;
- articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
- articoli per regalo; giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; oggetti e prodotti tipici e/o per turisti; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle; argenterie; articoli di orologeria; bigiotteria e accessori;
- librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
- ferramenta e coltellinerie; ferro e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere; articoli di ferro e metalli;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- rivenditori di edizioni musicali;
- strumenti musicali;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- vaccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- armi e munizioni;
- ottica e fotografia;
- materiale chirurgico e sanitario;
- apparecchi scientifici; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
- autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni; cicli e motocicli, ivi compreso l'esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni; parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione carburante; aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione; carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento, impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di grès); altri materiali da costruzione;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;
- legnami e affini, xxxxxxx, xxxxxxx, saggine, ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico; sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
- pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
- macchine per cucire;
- commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto C).
D) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
- agenti e rappresentanti di commercio;
- commissionari;
- mediatori pubblici e privati;
- compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
- commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
- imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
- fornitori di enti pubblici e privati, comprese i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
- agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.
E) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone:
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- agenzie di intermediazione;
- servizi di informatica, telematica, robotica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- imprese di leasing;
- recupero crediti e factoring;
- consulenza e direzione e Organizzazione aziendale;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di gestione fiscale e tributaria ed elaborazione dati;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
- agenzie di informazioni commerciali;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
- servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
- controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
- aziende di pubblicità;
- concessionarie di pubblicità;
- promozione vendite;
- agenzie pubblicitarie;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- uffici Residences, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassetto camere;
- servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- servizi fiduciari;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- attività di garanzia collettiva fidi;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- "buying office";
- agenzie brokeraggio;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
- autoscuole;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- agenzie investigative;
- vendita di multiproprietà;
- agenzie di scommesse;
- servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.;
- altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da onlus e cooperative.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
"Le Parti concordano di modificare il "c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" siglato in data 1° luglio 2013 come segue:
- nella sfera d'applicazione del c.c.n.l. deve essere eliminata la dicitura "svolti anche da onlus e cooperative" in riferimento agli altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili.".
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
"Validità e sfera di applicazione del contratto"
Le parti concordano di modificare il 1° comma come segue:
"1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle parti firmatarie, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente c.c.n.l. ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Le tutele offerte dalla bilateralità, producendo efficacia diretta sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra le aziende e ciascuno dei propri dipendenti,
devono essere ricondotte alla parte economica-normativa del contratto collettivo. Pertanto, i datori di lavoro applicanti il presente c.c.n.l. che non aderiscono all'E.BI.TE.N., dovranno necessariamente garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.".
Le parti concordano di sostituire il comma 3 come segue:
"3. L'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione sono così definiti.
A) Alimentazione Commercio al dettaglio
- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio di frutta e verdura fresca, preparata e conservata;
- Commercio di carni e prodotti a base di carne;
- Commercio di pesci, crostacei e molluschi, altri prodotti ittici e prodotti derivati;
- Commercio di pane, torte, dolciumi e confetteria - inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione o di pasticceria in una sede diversa da quella della produzione -;
- Commercio di bevande - da non consumarsi sul posto -, alcoliche e non alcoliche;
- Commercio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- Commercio di caffè torrefatto;
- Commercio di prodotti macrobiotici e dietetici;
- Commercio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati (es uova, oli e grassi alimentari, salumerie ecc.);
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di prodotti ortofrutticoli;
- Commercio di prodotti ittici;
- Commercio di carne;
- Commercio di altri prodotti alimentari e bevande; Commercio all'ingrosso
- Commercio di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi);
- Commercio di xxxxxx e ortaggi freschi e conservati;
- Commercio di carne fresca, congelata e surgelata;
- Commercio di prodotti di salumeria;
- Commercio di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
- Commercio di bevande alcoliche e non alcoliche;
- Commercio di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno, gelati, tè, cacao e spezie, inclusi surrogati, camomilla e altri prodotti per la preparazione di infusi;
- Commercio di prodotti della pesca freschi, congelati, surgelati, conservati e secchi;
- Commercio di pasti e piatti pronti;
- Commercio di altri prodotti alimentari, inclusi prodotti dietetici e omogeneizzati, alimenti per animali da compagnia ecc.;
- Commercio non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
B) Fiori, piante e affini Commercio al dettaglio
- Erboristerie;
- Commercio di fiori e piante, incluso il commercio di semi e fertilizzanti; Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; Commercio all'ingrosso
- Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico;
- Commercio all'ingrosso di piante officinali, semi oleosi, patate da semina.
C) Merci d'uso e affini Commercio al dettaglio
- Grandi magazzini;
- Commercio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- Commercio di generi di monopolio (tabaccherie);
- Commercio di carburante per autotrazione;
- Commercio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati;
- Commercio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, di apparecchi audio e video, elettrodomestici in esercizi specializzati;
- Commercio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, filati per maglieria e merceria;
- Commercio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (es. ferramenta, articoli per "fai da te", apparecchi e materiali antinfortunistici ecc.);
- Commercio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
- Commercio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, compresi animali da cortile e prodotti per uso vinicolo; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
- Commercio di tappeti, tende e tendine;
- Commercio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
- Commercio di mobili per la casa, utensili per la casa, cristallerie e vasellame e articoli per l'illuminazione;
- Commercio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
- Commercio di sistemi di sicurezza;
- Commercio di strumenti musicali e spartiti e di altri articoli diversi per uso domestico (es. articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica);
- Commercio di libri nuovi in esercizi specializzati, di giornali, riviste e periodici;
- Commercio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- Commercio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- Commercio di natanti e accessori;
- Commercio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
- Commercio di confezioni per adulti, per bambini e neonati;
- Commercio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- Commercio di pellicce e di abbigliamento in pelle, articoli di pelletteria e da viaggio;
- Commercio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- Commercio di calzature e accessori;
- Farmacie;
- Commercio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, incluse le parafarmacie;
- Commercio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio di piccoli animali domestici compresi alimenti per animali da compagnia;
- Commercio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- Commercio di mobili per ufficio;
- Commercio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio di oggetti d'arte (incluse gallerie d'arte), di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria;
- Commercio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio di armi e munizioni, articoli militari;
- Commercio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli di carta e cartone);
- Commercio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio di articoli per adulti (sexy shop);
- Commercio di altri prodotti non alimentari;
- Commercio di articoli di seconda mano (libri, mobili e oggetti di antiquariato, indumenti e altri oggetti usati, case d'asta);
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di tessuti, articoli tessuti per la casa, articoli di abbigliamento;
- Commercio di calzature e pelletteria;
- Commercio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
- Commercio di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
- Commercio di chincaglieria e bigiotteria;
- Commercio di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
- Commercio di altri prodotti (tappeti e scendiletto, libri, giochi e giocattoli, registrazioni musicali e video, articoli usati);
Commercio all'ingrosso
- Commercio di animali vivi;
- Commercio di cuoio, xxxxx xxxxxx e lavorate anche per pellicceria;
- Commercio di tessuti, articoli di merceria, filati e passamaneria, biancheria per la casa, spaghi, cordami, sacchi e tele di juta;
- Commercio di abbigliamento, incluso quello sportivo; di accessori per abbigliamento (es. cravatte, guanti ecc.) e di ombrelli;
- Commercio di camicie, biancheria intima, maglieria e simili;
- Commercio di calzature e accessori;
- Commercio di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, di supporti registrati, audio, video (CD, DVD ecc.), articoli per fotografia, cinematografia e ottica;
- Commercio di articoli di ceramica e porcellana, di vetro (vetreria e cristalleria) e di prodotti per la pulizia, inclusi prodotti per la pulizia per uso industriale e professionale;
- Commercio di profumi e cosmetici;
- Commercio di prodotti farmaceutici (medicinali, prodotti botanici per uso farmaceutico e articoli medicali ed ortopedici);
- Commercio di mobili per la casa e d'antiquariato, tappeti e articoli per l'illuminazione, compresi i sistemi di allarme;
- Commercio di orologi e gioielleria;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio di libri, riviste e giornali;
- Commercio di giochi e giocattoli, inclusi articoli per puericultura;
- Commercio di articoli sportivi (incluse biciclette);
- Commercio di articoli in pelle e articoli da viaggio in qualsiasi materiale;
- Commercio di vari prodotti di consumo non alimentare (es. strumenti musicali, articoli funerari, apparecchi domestici non elettrici ecc.);
- Commercio di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software;
- Commercio di apparecchiature elettriche per telecomunicazioni e componenti elettronici;
- Commercio di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi trattori;
- Commercio di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili);
- Commercio di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile;
- Commercio di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria;
- Commercio di mobili per ufficio e negozi;
- Commercio di altre macchine e attrezzature per ufficio;
- Commercio di imbarcazioni da diporto, di altri mezzi ed attrezzature di trasporto;
- Commercio di materiale elettrico per impianti di uso industriale;
- Commercio di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici;
- Commercio di strumenti e attrezzature misurazione per uso scientifico e per uso non scientifico;
- Commercio di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, di articoli antincendio e antinfortunistici e di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione;
- Commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- Commercio di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e non ferrosi e prodotti semilavorati;
- Commercio di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- Commercio di moquette e linoleum, di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), di infissi e altri materiali da costruzione;
- Commercio di vetro piano, carta da parati, colori e vernici, apparecchi in ferro ed altri metalli;
- Commercio di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;
- Commercio di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura e per l'industria;
- Commercio di fibre tessili grezze e semilavorate, gomma grezza, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, imballaggi e altri prodotti intermedi;
- Commercio di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc.); di sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami);
- Commercio non specializzato di merci varie;
- Commercio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet, per televisione, per corrispondenza, radio o telefono;
- Commercio di prodotti vari mediante dimostratore o incaricato alla vendita (porta a porta);
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
D) Autoveicoli e motocicli
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture, di autoveicoli leggeri, e di altri autoveicoli nuovi e di seconda mano;
- Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
- Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
- Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (officine di elettrauto);
- Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;
- Lavaggio auto;
- Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli (es. montaggio ganci per traino ecc.);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori e relative parti ed accessori;
- Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).
E) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- Agenti, rappresentanti e intermediari del commercio;
- Noleggio di autoveicoli, di beni per uso personale e per la casa, di attrezzature sportive e ricreative, di videocassette e dischi e di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative);
- Noleggio di macchine e attrezzature agricole, di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, per ufficio (inclusi i computer) e noleggio di altre macchine e attrezzature;
- Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale e aereo e di altri mezzi di trasporto terrestri;
- Commissionari;
- Mediatori pubblici e privati;
- Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale, comprese le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
- Imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio ed il trasporto di natanti con qualsiasi mezzo;
- Fornitori di enti pubblici e privati, compresi i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio ed altro;
- Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili;
- Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore di prodotti petroliferi ed accessori;
- Aziende importatrici ed esportatrici di prodotti ortofrutticoli.
F) Servizi alle imprese/alle Organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
Facchinaggio (indipendente dal trasporto) - es. attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all'interno di stabilimento o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione ecc., - anche mediante utilizzo di mezzi meccanici;
- Agenzie di stampa;
- Servizi di informazione;
- Servizi di leasing;
- Servizi dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
- Società di carte di credito;
- Uffici cambi extrabancari;
- Servizi fiduciari e finanziari;
- Servizi di intermediazione mobiliare e immobiliare; vendita di multiproprietà;
- Servizi di factoring;
- Società di controllo, revisione contabile e certificazione di bilanci;
- Agenzie pubblicitarie;
- Attività di consulenza gestionale;
- Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione;
- Servizi di traduzione e interpretariato;
- Servizi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro;
- Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento del personale;
- Agenzie di somministrazione;
- Servizi di investigazione privata;
- Servizi di vigilanza privata e connessi ai sistemi di vigilanza;
- Servizi di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), se attività non agricola;
- Servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
- Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- Gestione di parcheggi e autorimesse;
- Attività di traino e soccorso stradale e altre attività connesse ai trasporti terrestri;
- Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- Intermediari dei trasporti;
- Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- Ristorazione con somministrazione;
- Catering per eventi, banqueting;
- Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- Servizi di hosting, elaborazione dei dati e simili, nonché la gestione di motori di ricerca e altri portali Internet;
- Erogazione di servizi di accesso ad Internet (ISP);
- Erogazione di servizi di accesso telefonico o di accesso ad Internet in strutture aperte al pubblico (Phone Center e Internet Point);
- Rivendita di servizi di telecomunicazione;
- Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- Fornitura di servizi di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte;
- Installazione (configurazione) di personal computer e unità periferiche;
- Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;
- Fornitura a terzi, in qualsiasi modalità, di dati provenienti da banche dati;
- Attività di hosting specializzato;
- Gestione di siti web;
- Servizi di trasferimento di denaro (money transfer);
- Servizi amministrativi connessi all'assicurazione;
- Pubbliche relazioni e comunicazione;
- Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale;
- Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
- Attività di riprese fotografiche, casting cinematografico, realizzazione di opere televisive e teatrali;
- Agenzie di distribuzione e consegna materiale pubblicitario;
- Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- Servizi di progettazione industriale, engineering;
- Agenti mandatari SIAE;
- Attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica;
- Servizi veterinari;
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
- Servizi di vigilanza privata;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Attività di sterilizzazione di attrezzature medico-sanitarie;
- Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- Servizi di disinfestazione;
- Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio e altre attività di pulizia;
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;
- Gestione di uffici temporanei, uffici residence;
- Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;
- Attività dei call center;
- Organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting;
- Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali;
- Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi di generi alimentari e non;
- Imprese di gestione esattoriale;
- Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche;
- Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
- Servizi di stenotipia;
- Altri servizi di sostegno alle imprese (volantinaggio, lettura contatori, emissione buoni pasto, affissione manifesti ecc.);
- Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman;
- Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
- Richiesta certificati e disbrigo pratiche, incluse le agenzie di pratiche auto e infortunistica stradale;
- Corsi sportivi e ricreativi;
- Servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
- Servizi per la persona quali sgombero cantine, garage, solai, agenzie matrimoniali, organizzazione di feste e matrimoni ecc.;
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Attività di organizzazioni associative;
- Concessionari per la gestione di sale gioco per il Bingo;
- Agenzie ippiche, Sale da corsa e società di scommesse in genere che effettuano sia la raccolta di scommesse che altre attività (es. somministrazione di alimenti e bevande);
- Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili;
- Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini;
- Agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promosse dalle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.;
- Servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- Attività relative al controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- Società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
- Servizi di ricerca e consulenza metereologica;
- Altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili".
N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2020 prevede quanto segue: “Validità e sfera di applicazione del contratto”
Le parti concordano modificare il c.c.n.l. come segue:
- nella sfera di applicazione del c.c.n.l., alla lettera F) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone, devono essere eliminate le attività di:
- servizi di investigazione privata;
- servizi di vigilanza privata e connessi ai sistemi di vigilanza.
Sezione prima
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Art. 1
(Livello nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, con la legge n. 125/1991 e con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. n. 198/2006;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 1
(Livello nazionale)
Le parti concordano di modificare il comma 3, lettera a), dell'articolo 1 come segue:
"a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, con la legge 10 aprile 1991, n. 125, con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con il X.Xxx. 26 marzo 2001, n. 151 e con il D.Lgs. n. 80/2015;".
Art. 2
(Livello territoriale)
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto
- articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1998, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue: Art. 2
(Livello territoriale)
Le parti concordano che al comma 1 dell'articolo 2 laddove riportato "le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali" debba intendersi "le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali espressione delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie".
Le parti concordano che al comma 2 dell'articolo 2 laddove riportato "decreto legislativo n. 114/1998" debba intendersi "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.".
Art. 3
(Livello aziendale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, responsabilità sociale delle imprese.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al 1° comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A., informazioni, orientate alla consultazione tra le parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 3
(Livello aziendale)
Le parti concordano che al comma 7 dell'articolo 3 laddove riportato "X.Xxx. n. 25/2007" debba intendersi "decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25".
CONTRATTAZIONE
LIVELLO NAZIONALE
Art. 4
(Procedure per il rinnovo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il c.c.n.l. avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità sopra indicate, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 4
(Procedure per il rinnovo)
Le parti concordano di sostituire il comma 6 dell'articolo 4 come segue:
"6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 (sei) mesi dalla scadenza del presente c.c.n.l., sarà erogata un'indennità pari al 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare.".
Le parti concordano di aggiungere all'articolo 4 il seguente comma 7:
"7. Essendo l'indennità di vacanza contrattuale un elemento provvisorio della retribuzione, la stessa cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l.".
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 5
(Premessa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nell'ormai consolidata elasticità dei mercati, le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile.
A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei lavoratori firmatarie del presente contratto s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
T. Secondo livello di contrattazione
Le parti concordano di integrare l'art. 5 (Premessa) inserendo al 1° comma la seguente previsione:
"Le parti concordano di prevedere che la contrattazione di II livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle parti sociali.".
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 5
(Premessa)
Le parti concordano che al comma 3 dell'articolo 5 laddove riportato "le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei lavoratori firmatarie" debba intendersi "le Associazioni
imprenditoriali territoriali e dei lavoratori espressione delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie".
Art. 6 (Contenuti)
Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello.
Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livello.
Gli accordi di tale livello hanno durata triennale.
Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. territoriale, e/o aziendale di cui al Capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.
La legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono.
In base all'art. 8, comma 1, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate:
- alla maggiore occupazione;
- alla qualità dei contratti di lavoro;
- all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- all'emersione del lavoro irregolare;
- agli incrementi di competitività e di salario;
- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano:
- gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;
- il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell'orario di lavoro;
- le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti:
- al licenziamento discriminatorio;
- al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
- all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino;
- al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 6
(Contenuti)
Le parti concordano di sostituire l'articolo 6 come segue:
"1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:
a) forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
b) eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL);
c) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione". Detto elemento sarà concordato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici "Premio presenza" con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori e "Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto";
d) qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto;
e) ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione;
f) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
g) ampliamento della banca ore e gestione della stessa;
h) determinazione dei turni feriali;
i) eventuale ricorso a collaborazioni coordinate e continuative o a stages;
j) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo Formazienda;
k) possibilità di stabilire diverse percentuali per il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato;
I) possibilità di prevedere una diversa articolazione e percentuale di ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori part-time;
m) possibilità di rimodulare il periodo di prova, il periodo di preavviso ed il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio;
n) possibilità di derogare alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato;
o) possibilità di stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in funzione di parametri quali l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale;
p) possibilità di prevedere specifiche ipotesi di modifica della vacanza contrattuale minima tra la stipula di un contratto a tempo determinato e l'altro (c.d. stop & go);
q) in ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il terziario, disciplina di specifiche ipotesi per l'applicazione del diritto di precedenza;
r) possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista, per il contratto di lavoro intermittente, l'indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l'importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
s) possibilità di modificare il piano formativo individuale dell'apprendista anche in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente c.c.n.l.;
t) possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell'ambito della medesima categoria legale;
u) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
v) possibilità di definizione di sistemi di welfare integrativi (es. asili nido ecc.);
w) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente c.c.n.l., mediante specifiche clausole di rinvio o che siano autorizzate dalle parti mediante la sigla in assistenza.
3. Per quanto attiene gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di legge e dalle relative circolari esplicative nonché agli accordi interconfederali in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati istituti contrattuali che, nel rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente, possono dar luogo agli incrementi di cui sopra: il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche, il lavoro notturno, a turno o festivo, le ore di ROL, la banca ore ed ex festività non fruite.".
Art. 7
(Criteri guida)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:
- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
Le erogazioni economiche di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminate e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l. e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, fino a 15 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente capo.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale.
Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 7
(Criteri guida)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 7.
Art. 8
(Contrattazione territoriale: modalità di presentazione della piattaforma)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni sindacali nazionali della FESICA- CONFSAL,CONFALS-FISALS e a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 8
(Contrattazione territoriale: modalità di presentazione della piattaforma)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 8.
Art. 9
(Modalità di verifica)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere ad apposita segnalazione a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia si potrà procedere al ricorso in sede di conciliazione tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l., prima in sede regionale e poi a livello nazionale presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.
Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dal c.c.n.l., SISTEMA COMMERCIO IMPRESA o le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo potranno procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull'applicabilità.
Qualora le potenziali controversie non trovino soluzione le stesse parti devono adire il collegio di arbitrato previsto all'art. 38 del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue: Art. 9
(Modalità di verifica)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 9.
LIVELLO AZIENDALE
Art. 10
(Materie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla legge, la contrattazione di secondo livello aziendale è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
- forme di flessibilità e orari plurisettimanali;
- qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente contratto;
- costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
- casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
- possibilità di versare mensilmente la quattordicesima mensilità sotto forma di "premi produzione";
- adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
- deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
- ampliamento della banca ore e gestione della stessa;
- determinazione dei turni feriali;
- modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
- attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite del Fondo Formazienda, conformemente ai programmi redatti anche dagli EBITEN regionali competenti per territorio;
- durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
- casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
- definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
- organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l., per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
- impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
- eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla legge o dal c.c.n.l.
Le intese in deroga stipulate a livello aziendale, di cui all'art. 6, avranno efficacia vincolante per tutti i lavoratori purché sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario dalle XX.XX. dei lavoratori sul piano territoriale e nazionale firmatarie il presente c.c.n.l. e le loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali della FESICA-CONFSAL, CONFSAL-FISALS e a SISTEMA COMMERCIO
IMPRESA o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale aderente a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 10
(Materie)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 10.
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Premessa
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il sistema della bilateralità del terziario è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente bilaterale nazionale del terziario EBITEN, il fondo FORMAZIENDA dedicato alla formazione continua e gli EBITEN regionali competenti per territorio.
Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore.
Oggi si pone la questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secondo alcune fondamentali linee direttrici:
1) specializzare e razionalizzare il sistema della bilateralità, concentrando gli sforzi verso gli obiettivi prioritari, ottimizzando la gestione;
2) eliminare le attività non caratteristiche e improprie e le duplicazioni. "Governance"
Sulla base della premessa le parti individuano i seguenti ruoli e compiti:
A) Ruolo delle parti sociali:
- definizione indirizzi strategici e gestionali per la bilateralità;
- verifica della conformità dell'attività degli Organi degli enti e fondi della bilateralità agli indirizzi strategici definiti;
- definizione delle regole per le nomine degli Organi;
B) Compiti degli Organi:
- attuazione degli indirizzi definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità;
- rendicontazione "politica" alle parti socie dell'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti;
- azioni per favorire lo sviluppo della bilateralità prevedendo un coordinamento delle attività svolte nei confronti delle Istituzioni.
C) Ruolo dell'Ente bilaterale nazionale del terziario, in sigla EBITEN, e degli Enti bilaterali territoriali
L'EBITEN realizza le attività proprie che a livello nazionale possono contribuire a valorizzare e finalizzare un sistema articolato sul territorio:
- l'EBITEN si interfaccia con gli EBITEN regionali competenti per territorio al fine di monitorare l'attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli Statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'EBITEN assicurerà l'attività iniziale di supporto agli EBITEN regionali competenti per territorio per l'adeguamento di Statuti e regolamenti alla presente regolamentazione;
- l'EBITEN dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.
D) Criteri di funzionamento - Regole generali
Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti, con lo scopo di diffondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
E) Criteri di selezione e professionalità - Gestione risorse umane Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento:
- componenti degli Organi esecutivi gestionali:
- requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), X.Xxx. n. 276/2003;
- requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari): aver maturato esperienze professionali coerenti anche in Organizzazioni sindacali e datoriali per almeno 24 mesi;
- posizioni direttive di struttura (Direttori e, se previsti, Vicedirettori):
- necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività del fondo/ente, maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni;
- personale di struttura:
- necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti;
- posizioni organizzative:
- previsione di funzionigramma da presentare in occasione della relazione annuale al bilancio alle parti socie al livello corrispondente che individuano e confermano i fabbisogni di risorse umane e gli eventuali cambiamenti organizzativi, che si rendano necessari nel funzionamento del Fondo.
Negli Statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli Organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti.
F) Consulenze e incarichi esterni
Gli enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi.
Per le prestazioni di servizi, gli enti dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza.
Nella valutazione delle offerte non dovrà essere necessariamente seguito il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa.
G) Compiti
I compiti degli enti e dei fondi bilaterali sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto delle leggi. Qualora un ente/fondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle finalità degli enti, quali l'introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno preventiva comunicazione alle parti sociali per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.
H) Ottimizzazione delle gestioni
I fondi adottano sistemi di "benchmarking" rispetto a soggetti che svolgono attività analoghe sul mercato di riferimento.
Gli Enti bilaterali prevedono forme di confronto comparativo dei parametri costi/benefici con riferimento a soggetti che erogano prestazioni analoghe a quelle gestite dagli enti medesimi.
Per gli enti e i fondi nazionali le informazioni sugli esiti del "benchmarking" vengono presentate in sede di relazione al bilancio.
Gli Enti territoriali dovranno prevedere forme di periodicità di informazione all'Organismo direttivo almeno una volta l'anno.
Gli enti ed i fondi nazionali presenteranno il piano biennale o triennale delle attività.
I) Risorse e bilanci - Pubblicità e trasparenza
L'attività degli enti e dei fondi dovrà essere improntata alla massima efficacia, impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento delle prestazioni previste, secondo i seguenti criteri:
- adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.
Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscritti (dipendenti e aziende) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti e al rispetto dei "benchmark" di riferimento.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Le parti concordano di eliminare il paragrafo denominato "Governance".
Art. 11
(Strumenti nazionali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, concordano sull'opportunità di istituire all'interno dell'EBITEN:
1) la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale;
2) la Commissione permanente per le pari opportunità;
3) l'Osservatorio nazionale;
4) la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione.
La Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; Commissione permanente per le pari opportunità; l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione, sono composte pariteticamente nella seguente misura:
- il Presidente dell'EBITEN o persona da lui delegata;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO IMPRESA, Confederazione datoriale componente l'EBITEN;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza delle XX.XX. dei lavoratori componenti l'EBITEN, CONFSAL, FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 11
(Strumenti nazionali)
Le parti concordano sostituire il titolo dell'articolo 11 con (Commissione paritetica). Le parti, pertanto, concordano di sostituire il testo dell'articolo 11 come segue:
"1. Le parti concordano di avvalersi dell'operato dell'E.BI.TE.N. per le analisi, la verifica, il confronto e le proposte sui seguenti temi di rilevanza del settore ovvero:
- dialogo sociale europeo settoriale;
- evoluzione dei Comitati aziendali europei;
- responsabilità sociale nelle imprese e codici di condotta;
- diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
- società europea;
- coordinamento europeo delle politiche contrattuali;
- evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, mediante utilizzo dei dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
- evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
- interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
2. In tale ambito, l'E.BI.TE.N.:
- predispone progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti;
- favorisce interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
- analizza i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
- raccoglie ed analizza le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche;
- individua iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
3. L'E.BI.TE.N. svolgerà anche le seguenti funzioni in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali.".
Art. 12
(Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l'Unione europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore terziario, distribuzione e servizi, le parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento.
Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l'impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo settoriale;
2) evoluzione dei Comitati aziendali europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5) Società europea;
6) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le parti concordano di istituire la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 12
(Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 12.
Art. 13
(Commissione permanente per le pari opportunità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione permanente per le pari opportunità di cui all'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti;
6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 13
(Commissione permanente per le pari opportunità)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 13.
Art. 14
(Osservatorio nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'EBITEN per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
f) svolge le funzioni previste dall'art. 61 (Contratti a tempo determinato) e dagli artt. da 42 a 60 (Apprendistato).
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 14
(Osservatorio nazionale)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 14.
Art. 15
(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti concordano di avvalersi della "Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione", di seguito anche Commissione paritetica nazionale, costituita all'interno dell'EBITEN composta ed operante in conformità con il regolamento approvato dalle parti.
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16:
- esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali, anche su segnalazione delle imprese che applicano il presente c.c.n.l., non previste nell'attuale classificazione o non sufficientemente declinate in competenze, conoscenze e abilità, in relazione a processi di innovazione tecnologica/ organizzativa di particolare rilevanza anche ai fini della certificazione e della validazione degli apprendimenti previsti nella "legge Fornero" (art. 4, comma 58 e 68 della legge n. 92/2012) e meglio delineati nel D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013;
La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo;
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale;
c) in aggiunta a tutto quanto summenzionato le parti sociali affidano a tale Commissione i seguenti compiti da definire secondo appositi regolamenti specifici:
- svolgere le attività di certificazione dei contratti e di conciliazione in materia di diritto del lavoro previste in capo alle commissioni istituite negli EBITEN regionali competenti per territorio agli artt. da 37 a 40 in via sussidiaria ove tali commissioni regionali non siano ancora state istituite;
- designare il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - R.L.S.T. ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che svolgerà le proprie funzioni presso l'azienda/unità produttiva aderente all'EBITEN e richiedente il servizio in base ai criteri previsti dall'"Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei lavoratori territoriale (R.L.S.T.) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48, D.Lgs. n. 81/2008)" siglato il 28 febbraio 2012 e dall'"Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei lavoratori territoriale (R.L.S.T.) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48, D.Lgs. n. 81/2008) del 28 febbraio 2012" siglato il 3 aprile 2012 allegati al presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 15
(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione)
Le parti concordano che alla lettera b), punto 1), comma 2, dell'articolo 15 laddove riportato "art. 4, comma 58 e 68 della legge n. 92/2012" debba intendersi "art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" e laddove riportato "X.Xxx. n. 13 del 16 gennaio 2013" debba intendersi "decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".
Le parti concordano che la lettera c), del comma 2, dell'articolo 15, è da intendersi eliminata.
Art. 16
(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione - Procedure)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la sede nazionale di Sistema commercio e impresa e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di
lavoro, o dalle aziende aderenti a Sistema commercio e impresa tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede di Sistema commercio e impresa. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di Organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo all'art. 15, punto c) e al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 16
(Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione - Procedure)
Le parti concordano di sostituire al comma 7 dell'articolo 16 laddove previsto "alle quali incombe l'obbligo" con "sulle quali incombe l'obbligo". A parte tale modifica, il restante comma rimane invariato.
Le parti concordano che al comma 9 dell'articolo 16 laddove previsto "(nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9)" debba intendersi "(nazionale o di secondo livello)". A parte tale modifica, il restante comma rimane invariato.
Le parti concordano di eliminare l'ultimo comma dell'articolo 16.
BILATERALITA'
Art. 17
(Premessa)
Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 18
(Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla EBITEN)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'EBITEN, entro la capienza finanziaria disponibile, ha i seguenti scopi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali competenti per territorio (regionale/provinciale) e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali competenti per territorio, dando i relativi visti di congruità;
c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
d) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori competenti per territorio;
g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
i) ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/1991;
l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali competenti per territorio affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo FORMAZIENDA;
n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
p) ricevere la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r) promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'EBITEN stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'EBITEN.
All'EBITEN potranno essere anche richieste, entro la capienza finanziaria disponibile, attività aderenti alle seguenti funzioni:
- svolgere le attività di certificazione e conciliazione di cui agli artt. da 37 a 40 (Sezione III - composizione delle controversie) in funzione sussidiaria ove non siano ancora stati costituiti gli EBITEN regionali competenti per territorio;
- esame degli andamenti del mercato del lavoro in relazione alla occupazione femminile;
- esame delle problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività formative e/o lavori non tradizionalmente femminili;
- studio di interventi idonei a facilitare l'inserimento delle lavoratrici;
- promozioni di azioni positive ex legge n. 125/1991 e successive modifiche e integrazioni;
- esame delle richieste relative al riconoscimento delle prestazioni a sostegno della maternità;
- monitoraggio degli interventi contrattualmente previsti a sostegno della maternità;
- formulare proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori dipendenti;
- elaborare materiali informativi e formativi idonei al lavoro nel settore terziario;
- elaborare proposte da formulare agli Enti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 12, comma 8 del presente contratto;
- esperire l'obbligo di collaborazione ex. art. 37, comma 12, X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- costituire al proprio interno commissioni paritetiche che attuino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, studi relativi alla classificazione del personale, all'evoluzione della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in sigla R.L.S.T. secondo i criteri previsti dall'"Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei lavoratori territoriale
(R.L.S.T.) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48, D.Lgs. n. 81/2008)" siglato il 28 febbraio 2012 e dall'"Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei lavoratori territoriale (R.L.S.T.) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48, D.Lgs. n. 81/2008) del 28 febbraio 2012" siglato il 3 aprile 2012;
- promuovere e realizzare lo sviluppo di azioni formative e non inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- dà assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- trasmette al Comitato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2008 una relazione annuale sull'attività svolta;
- comunica all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli Organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- svolge, in sinergia col Fondo FORMAZIENDA, ogni attività utile ai fini della certificazione delle competenze e della validazione degli apprendimenti previsti nella "legge Fornero" (art. 4, comma 58 e 68 della legge n. 92/2012) e meglio delineati nel D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013. A tal proposito tra i vari strumenti che l'EBITEN e il Fondo FORMAZIENDA hanno a disposizione per svolgere il nuovo ruolo di promotori della certificazione a cui sono stati chiamati, va annoverato il Libretto formativo. Istituito nell'ambito del percorso attuativo della legge Biagi con il decreto legislativo n. 276/2003, il Libretto formativo, il cui modello è stato approvato con decreto ministeriale del 12 ottobre 2005, è uno strumento pensato per registrare, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite (con l'istruzione, la formazione, il lavoro, la vita quotidiana). Le parti sociali sottoscriventi il presente c.c.n.l. convengono nell'utilizzo del "Libretto formativo del cittadino" (allegato al presente c.c.n.l.) al fine di rilevare le reali competenze possedute dal lavoratore;
- svolge ogni qualsiasi altro compito successivamente definito dagli accordi collettivi.
L'EBITEN provvederà a formulare lo schema di regolamento per gli Enti bilaterali competenti per territorio.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
X. Xxxxxxxxxx dell'operatività e della platea di beneficiari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità
Le parti concordano di recepire le disposizioni contenute nel "Protocollo d'intesa per l'estensione dell'operatività e della platea dei beneficiari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità" (Allegato C) siglato dalle parti sociali in data 15 luglio 2014 e gli atti conseguenti deliberati dagli Organi statutari dell'EBITEN.
S. Coordinamento
Le parti concordano di attribuire all'EBITEN le funzioni di coordinamento con riguardo alle integrazioni/modifiche da apportare ai testi dei contratti collettivi già sottoscritti nonché con riguardo al deposito degli stessi presso gli Enti competenti.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 18
(Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla E.BI.TE.N)
Le parti concordano di modificare il comma 1 dell'articolo 18 come segue:
"1. L'E.BI.TE.N., entro la capienza finanziaria disponibile ha, oltre le funzioni previste all'articolo 11 e seguenti, i sotto riportati scopi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):".
Le parti concordano di eliminare al comma 1 dell'articolo 18 la lettera f). Le parti concordano di eliminare al comma 1 dell'articolo 18, la lettera h).
Le parti concordano di sostituire la lettera o), comma 1, dell'articolo 18 come segue:
"o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi".
Le parti concordano di eliminare al comma 1 dell'articolo 18 la lettera p).
Le parti concordano che al comma 2 dell'articolo 18 laddove riportato "All'E.BI.TE.N. potranno essere anche richieste" debba intendersi "Le parti sociali potranno richiedere all'E.BI.TE.N.".
Le parti concordano di eliminare al comma 2 dell'articolo 18 i seguenti alinea:
"- esame degli andamenti del mercato del lavoro in relazione all'occupazione femminile;
- studio di interventi idonei a facilitare l'inserimento delle lavoratrici;
- promozioni di azioni positive ex legge n. 125/1991 e successive modifiche e integrazioni.".
Le parti concordano che al comma 2 dell'articolo 18 laddove riportato "al Comitato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2008" debba intendersi "al Comitato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 81/2008".
Le parti concordano di aggiungere al comma 2 dell'articolo 18 il trattino davanti a "promuovere e realizzare Io sviluppo di azioni formative e non inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro".
Le parti concordano che al comma 2 dell'articolo 18 laddove riportato "svolge in sinergia col Fondo FORMAZIENDA" debba intendersi "svolge, sentite le parti sociali, in sinergia col Fondo FORMAZIENDA" e laddove previsto "art. 4, comma 58 e 68 della legge n. 92/2012" debba intendersi "art. 4, commi 58 e 68, della legge n. 92/2012" e laddove riportato "D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013" deve intendersi "X.Xxx. n. 13/2013".
Art. 19
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'EBITEN)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'EBITEN, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 19
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'E.BI.TE.N.)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 19.
Art. 20
(EBITEN competenti per territorio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'EBITEN competente per territorio istituisce l'Osservatorio competente per territorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio competente per territorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, 4° comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di apprendistato;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti a SISTEMA COMMERCIO IMPRESA- anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 114, 117, 119, 120 e 121; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 118.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14.
L'EBITEN competente per territorio, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti.
Svolge le funzioni:
a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
b) di istituire al proprio interno le Commissioni paritetiche di certificazione e conciliazione in conformità a quanto previsto dagli artt. da 37 a 40 del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 20
(E.BI.TE.N. competenti per territorio)
Le parti concordano di sostituire l'articolo 20 come segue:
"1. L'E.BI.TE.N. si articola in sedi regionali e provinciali. Il funzionamento delle sedi territoriali nonché le attività e i servizi da esse posti in essere nei territori di competenza vengono disciplinati in apposito regolamento deliberato dal Comitato esecutivo dell'E.BI.TE.N.".
Art. 21
(Finanziamento dell'EBITEN)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il contributo da destinare in favore dell'EBITEN è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'E.d.r. di cui al comma precedente sarà di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza.
Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
In alternativa a quanto sopra esposto il versamento può essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento attraverso bonifico bancario c/o:
Banca Popolare di Crema, xxx xxxx'Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx (XX) IBAN: XX00X0000000000000000000000
Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX)
Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente".
Il versamento del contributo deve essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tale misura potrà essere periodicamente revisionata in funzione sia del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate, che in funzione dei costi di gestione effettivamente sostenuti.
Il venti per cento del gettito netto globale su base annuale è destinato direttamente al finanziamento dell'EBITEN. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - tra gli EBITEN competenti per territorio.
N.d.R.: L'accordo 26 novembre 2014 prevede quanto segue:
K. "Finanziamento dell'EBITEN"
Le parti concordano di modificare l'art. 21 (Finanziamento dell'EBITEN) del c.c.n.l. di cui al titolo del presente accordo interconfederale così come di seguito:
"In base a quanto previsto dall'"accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi.
Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite modello di pagamento unificato F24.
Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella Sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:
- nel campo "codice sede", il codice della Sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiate azienda", la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
In alternativa a quanto sopra esposto il versamento può essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento attraverso bonifico bancario c/o: Banca Popolare di Crema, xxx xxxx'Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx (XX) IBAN:
XX00X0000000000000000000000 - Intestatario: Ente bilaterale nazionale del terziario in sigla EBITEN, xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente".
M. Contributi di assistenza contrattuale
Le parti concordano di abrogare l'art. 40 denominato "Contributi di assistenza contrattuale".
La quota per l'assistenza contrattuale necessaria per lo svolgimento di dette attività è ricompresa nel contributo di cui al precedente articolo 21 (Finanziamento dell'EBITEN).
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 21
(Finanziamento dell'E.BI.TE.N.)
Le parti concordano di modificare il comma 5 dell'articolo 21 come segue:
"5. In linea con quanto previsto dall'accordo interconfederale sopra richiamato l'E.BI.TE.N può essere alimentato anche da ulteriori versamenti:
- versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'accordo;
- ogni altro versamento disposto dalle parti sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse;
- versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'accordo.
Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare
- Crema Ag. 2 Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxx (XX), IBAN: XX00X0000000000000000000000
- Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.Bl.TE.N., xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'E.BI.TE.N. previsto dall'art. 8 dello Statuto vigente".
N.d.R.: L'accordo 27 dicembre 2018 prevede quanto segue:
Art. 21
(Finanziamento dell'E.BI.TE.N.)
Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità".
Le parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità".
Le parti concordano di modificare gli estremi dei c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue:
"Banca di Piacenza Xxx Xxxxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxx (XX), IBAN: XX00X0000000000XX0000000000".
Le parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:
"6. Il contributo di solidarietà INPS del 10% ex L. n. 166/1991 si applica sullo 0,25% a carico del datore di lavoro previsto per il finanziamento del "Fondo welfare e sostegno al reddito" interno al "Fondo sviluppo bilateralità istituito presso l'E.Bl.TE.N.".
Art. 21 bis
(Fondo di solidarietà bilaterale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti concordano di realizzare un ampio e dettagliato progetto che analizzi la fattibilità per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale ex art. 3, L. n. 92/2012, anche all'interno dell'EBITEN, destinato a finanziare la prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a cause già previste per la cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 21 bis
(Fondo di solidarietà bilaterale)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 21-bis.
N.d.R.: L'accordo 19 luglio 2019 prevede quanto segue:
Art. 21 ter
(Fondo di assistenza sanitaria integrativa - F.AS.S.)
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.AS.S.), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dalla data della firma del presente accordo sono obbligatoriamente iscritti al F.AS.S. tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (impiegati e quadri) e gli apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, delle aziende che applicano il presente c.c.n.l.
In base all'art. 5 dell'accordo interconfederale del 25 gennaio 2019 per la prima annualità il versamento dei contributi decorre dal 1° gennaio 2019.
Assistenza sanitaria integrativa a favore degli impiegati
Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio pari a 12 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10 euro a carico dell'azienda e 2 euro a carico del lavoratore. Il contributo è dovuto nella stessa misura per il personale assunto a tempo pieno e per il personale assunto a tempo parziale.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 187.
E' inoltre dovuta al Fondo una quota "una tantum" a carico azienda, esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
Assistenza sanitaria integrativa a favore dei Quadri
Per i dipendenti con la qualifica di Quadro, compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, il versamento al F.AS.S. è dovuto nelle seguenti misure: contributo obbligatorio annuo pari a 406,00 euro, di cui 350,00 euro a carico del datore di lavoro e 56,00 euro a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time. Per i dipendenti Xxxxxx con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l'intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell'azienda (€ 350,00),
ad eccezione dell'annualità 2019 per la quale la contribuzione è dovuta dal 1° gennaio per i Quadri già in forza.
All'atto dell'iscrizione è inoltre dovuta dall'azienda una quota costitutiva "una tantum", non frazionabile, pari a 340,00 euro per ciascun Quadro non precedentemente iscritto al F.AS.S. per la medesima categoria.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 37,00 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 187.
In alternativa all'erogazione di cui al punto precedente l'azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.
Il Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in una logica di valorizzazione dell'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario di aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente c.c.n.l. sì è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente articolo 21-ter per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria (F.AS.S.). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro mensili e la quota "una tantum" di 30 euro, nonché il contributo di 350 euro annui e 340 euro "una tantum" per i Quadri, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente c.c.n.l.
DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE
Art. 22
(Principi ispiratori)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, per quanto concerne la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla legge 20 maggio 1970, n. 300 del s.m.i.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 22
(Principi ispiratori)
Le parti concordano che al comma 1 dell'articolo 22 laddove riportato "Legge 20 maggio n. 300 del 1970" debba intendersi "Legge 20 maggio 1970, n. 300".
Art. 23
(Rappresentanze sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. Stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
L'Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a dirigenti sindacali aziendali all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione di cui alle lett. a) e b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata.
Le parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle R.S.A. i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 23
(Rappresentanze sindacali)
Le parti concordano di aggiungere al comma 2 dell'articolo 23 dopo la parola "raccomandata" il seguente successivo capoverso "I dirigenti sindacali di cui alla lettera a) hanno diritto, al fine di poter svolgere il proprio mandato, a 80 ore annue di permessi retribuiti. Nell'eventualità che un dirigente sindacale sia eletto o nominato in più comitati lo stesso potrà disporre di permessi retribuiti pari a 140 ore annue".
Le parti concordano di eliminare al comma 3 dell'articolo 23 la parola "suddetti".
Art. 24
(R.S.A. - Rappresentanza sindacale aziendale)
Nell'Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. la "Rappresentanza sindacale aziendale - R.S.A.", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 25
(Permessi R.S.A.)
I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) n. 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano da 16 a 50 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano da 51 a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
d) fino a n. 5 dirigenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che occupano più di 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 2° comma del presente articolo deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A.
Le sole Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l., fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, né l'anticipazione del monte ore afferente l'anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli Organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, ecc.
Le XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di
riferimento, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'Organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli Organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso Xxxxxx.
All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 26
(R.S.T. - Rappresentante sindacale del territorio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per la tutela dei lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. n. 300/1970 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la figura del Rappresentante sindacale del territorio (R.S.T.) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.
Al R.S.T. competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli R.S.T., dovranno essere inviati all'EBITEN.
Al R.S.T. competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:
- diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
- diritto di affissione;
- diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
- diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 dipendenti i lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Art. 26
(R.S.T. - Rappresentante sindacale del territorio)
Le parti concordano di eliminare l'articolo 26.
Art. 27
(Diritto d'affissione)
La Rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d'interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall'EBITEN.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.
Art. 28
(Assemblea)
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 187.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.