ART. 1 – Definizioni
ART. 1 – Definizioni
1.1 Le abbreviazioni riportate nel presente contratto, hanno il seguente significato: AEEGSI: Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, istituita con L. 14 novembre 1995 n. 481 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale). BT: bassa tensione. CLIENTE BUON PAGATORE: Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio. CONSUMATORE: ai sensi dell’art.3, comma 1 lettera a), Codice del Consumo, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. CPE: Allegato B Condizioni Particolari Energia Elettrica che sono parte integrante del presente contratto. CPG: Allegato B Condizioni Particolari Gas che sono parte integrante del presente contratto. GN: gas naturale. EE: energia elettrica. PdF: proposta di fornitura, modulo contrattuale contenente il testo della proposta di contratto. PdR: punto di riconsegna, punto in cui ENERCOM mette a disposizione il gas naturale al Cliente. POD: point of delivery o punto di prelievo, punto in cui ENERCOM mette a disposizione l’energia elettrica al Cliente.
ART. 2 – Oggetto
2.1 ENERCOM s.r.l., si impegna a fornire al Cliente il GN e/o l’EE in conformità alle scelte effettuate dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto e/o della PdF al PdR e/o al POD presso l’indirizzo di fornitura ivi indicato.
ART. 3 – Conclusione del Contratto e Diritto di Ripensamento
3.1 Il Contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione dello stesso, delle Condizioni Generali e delle CPG e/o CPE.
3.2 Nel caso di sottoscrizione della PdF, delle Condizioni Generali e delle CPG e/o CPE, il Cliente manifesta l’intenzione di acquistare GN e/o EE da ENERCOM alle condizioni ivi indicate. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui ENERCOM comunica la propria accettazione al Cliente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della PdF. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell’accettazione da parte di ENERCOM, la richiesta si intende revocata.
3.3 Nel caso di compilazione del form predisposto per i Contratti web sul sito ENERCOM, ovvero di contratto stipulato per mezzo di
supporto telefonico, il Contratto si perfeziona nel momento in cui ENERCOM riceve la copia integrale della documentazione contrattuale sottoscritta da parte del Cliente stesso. ENERCOM si riserva, inoltre, di dare esecuzione al Contratto solo alla ricezione di detti documenti contrattuali, sottoscritti in originale dal Cliente, e completi di tutti gli allegati richiesti.
3.4 Il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo:
a) entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di conclusione del contratto, se concluso in un luogo diverso dai locali commerciali di ENERCOM, o se concluso con tecniche di comunicazione a distanza; b) entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di consegna dell’eventuale proposta contrattuale da parte del Cliente stesso. Il diritto di ripensamento deve essere esercitato con comunicazione scritta da inviarsi a ENERCOM, ai riferimenti di cui al successivo art. 18 mediante Raccomandata A.R. oppure mediante fax, in quest’ultimo caso a condizione che sia data conferma mediante Raccomandata A.R. entro le 48 (quarantotto) ore successive.
3.5 Se il Cliente che sottoscrive il Contratto o la PdF non è proprietario dell’immobile al quale è destinata la fornitura, con la
sottoscrizione attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha dato il proprio assenso alla fornitura.
ART. 4 – Trasporto, Trasmissione, Distribuzione e Dispacciamento - Mandati di Connessione
4.1 Per l’esecuzione della fornitura ENERCOM provvederà a stipulare i Contratti di Trasporto e Distribuzione di GN e di Trasmissio- ne, Distribuzione e Dispacciamento dell’EE ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai Gestori di reti competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto.
4.2 Con particolare riferimento alla fornitura di EE ed al fine di cui all’art. 4.1, il Cliente conferisce ad ENERCOM a titolo gratuito ed irrevocabile: a) mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione e gestione, in nome proprio e nell’interesse del Cliente, del Contratto di Dispacciamento dell’EE con il Gestore della rete, del Contratto di Trasporto relativo al/ai POD oggetto della fornitura con il Distributore, e per la gestione di richieste nei confronti del Distributore per l’esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/elt 198/11 e ss.mm.ii.; b) mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Connessione alla rete e/o delle Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore relative al Servizio di Trasporto.
4.3 Per ogni richiesta di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione alla rete elettrica o la fornitura di gas inviata al Distributore il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di competenza del Distributore stesso.
ART 5 – Decorrenza, Durata e Risoluzione
5.1 Il Contratto ha esecuzione con la somministrazione di GN e/o di EE nel rispetto delle tempistiche stabilite dall’AEEGSI differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente.
5.2 In caso di switch, la somministrazione da parte di ENERCOM avrà inizio secondo i tempi stabiliti ai sensi dell’allegato A alla Delibera 302/2016/R/com e ss.mm.ii., e compatibilmente con l’intervenuta efficacia del recesso esercitato dal Cliente verso il precedente Fornitore.
5.3 Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincida con la data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Nota Informativa, ENERCOM provvede ad informare tempestivamente il Cliente dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo tramite idonea comunicazione.
5.4 In caso di switch, qualora il distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente o nel caso in cui il Cliente sia stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI 99/11 e ss.mm.ii. e della Delibera AEEGSI 191/09 e ss.mm.ii., ENERCOM si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto senza responsabilità di nessuna delle parti, dandone comunicazione scritta al Cliente. In questo caso il contratto si intende automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.
5.5 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture (GN/EE), se richieste entrambe dal Cliente il Contratto ha esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, ed ENERCOM ne dà comunicazione scritta al Cliente.
5.6 Nel caso previsto dal art. 5.3 e nel caso di attivazione non contestuale delle forniture di GN e/o EE, se richieste entrambe dal Cliente, resta inteso che l’esecuzione del Contratto decorre dall’attivazione rispettivamente dell’unica fornitura o della prima delle due forniture richieste.
5.7 La durata del Contratto è indicata nelle CPG e/o CPE, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 6.
5.8 ENERCOM si riserva comunque, fin da ora, della facoltà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 8.2 della Delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. e di cui al comma 6.3 dell’Allegato A (TIMOE) alla Delibera 258/2015/R/com.
5.9 Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, l’Impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell’Utente del servizio di distribuzione le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta:
-IN CASO DI FORNITURA DI EE,
a) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso;
-IN CASO DI FORNITURA DI GAS,
a) se il punto di riconsegna risulta chiuso a seguito dell’intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all’Articolo 6 della Delibera AEEGSI ARG/gas 99/11; b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di sospensione al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
d) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici)
mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) l’accessibilità o meno del punto di riconsegna.
5.10 Qualora l’utente del servizio di distribuzione che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di cui al precedente punto 5.8 delle presenti Condizioni generali, a seguito delle informazioni di cui al comma precedente ricevute dall’Impresa di distribuzione, non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente venditore verranno meno.
5.11 Per quanto concerne la fornitura di EE, ENERCOM potrebbe non essere utente del trasporto.
ART. 6 – Recesso
6.1 ll Cliente può liberamente recedere dal Contratto, anche limitatamente ad una delle forniture per cambio Fornitore, in qualsiasi momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta a ENERCOM, ai sensi e nei modi di cui alla Delibera AEEGSI 302/2016/R/com, ai riferimenti di cui al successivo art. 18, con il preavviso previsto dalla medesima Delibera: entro il giorno 10 (dieci) del mese antecedente il cambio di fornitore.
6.2 A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore e qualora non vada a buon fine alcun subentro di nuovo Fornitore:
a) per PdR/POD aventi diritto al Servizio di Tutela o Salvaguardia, ENERCOM non sarà responsabile dei prelievi presso il PdR/POD a partire dalla data di efficacia del recesso; fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE nei confronti di ENERCOM; b) nel caso di PdR/POD non aventi diritto al Servizio di Tutela, ENERCOM si riserva di chiedere al Distributore competente la chiusura del misuratore e/o intervento tecnico equivalente al fine di interrompere l’erogazione della fornitura. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE.
6.3 In ogni caso il Cliente può recedere per cessazione della fornitura, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque
momento inviando comunicazione scritta ad ENERCOM, ai riferimenti di cui al successivo art. 18, con un termine di preavviso pari a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte di ENERCOM. A seguito della comunicazione di recesso, ENERCOM provvede ad effettuare le necessarie operazioni al fine di rendere effettiva la cessazione della fornitura. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE. In mancanza di recesso scritto, il Cliente rimane obbligato al pagamento dei consumi di EE e di qualsiasi spesa ed onere che dovesse rendersi necessario, oltre al risarcimento degli eventuali danni, anche per tutto il periodo in cui, pur non essendo più il fruitore, continuerà ad essere intestatario del Contratto. Il Cliente resta inoltre responsabile dei consumi di GN e/o EE e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore.
6.4 ENERCOM ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque
momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata, con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi decorrente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.
ART. 7 – Condizioni Tecniche – Responsabilità
7.1 La fornitura avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciale disposti dall’AEEGSI per le società di vendita GN e EE come indicati nell’informativa “Livelli di qualità” allegata al Contratto o PdF.
7.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare il GN e/o EE per gli usi e secondo le caratteristiche (pressione, potenza disponibile, tensione, ecc.) indicati nel Contratto e/o PdF ed in coerenza a quanto previsto nelle Condizioni Tecniche di Trasporto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, dichiarando sin d’ora di essere a conoscenza dell’obbligo di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto interno previste dalla normativa vigente e dichiarando, altresì, di essere consapevole che, nel caso di variazione della portata termica di GN è richiesta la consegna della dichiarazione di conformità.
7.3 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel Contratto e/o PdF, con particolare riferimento all’uso del GN e/o EE. In tal caso le parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e, nel caso di condominio, è fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente ad ENERCOM eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del nuovo amministratore.
7.4 Tutti i misuratori sono muniti di sigillo di garanzia apposto dal Distributore ed essi rimangono di proprietà dello stesso Distributore. Il Cliente ha l’onere di accertare che il misuratore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di comunicare
immediatamente ogni necessità manutentiva. Il Cliente deve, inoltre, assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti installati presso i PdR/POD. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei misuratori, nonché qualsiasi prelievo fraudolento, danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima dal Distributore, all’addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente.
7.5 Il Cliente è consapevole che il GAS può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si
impegna a conoscere e far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di Manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e ss.mm.ii. Il Cliente si impegna a prendere accurata visione dell’opuscolo informativo sulla sicurezza “Istruzioni per l’uso” allegato al Contratto o alla PdF e a fornire evidenza della regolare esecuzione dell’impianto interno presentando i documenti previsti per legge o norme in materia. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate a monte del PdR/POD. ENERCOM non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti, e segnatamente per incidenti occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza della violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Trasporto dell’EE, dell’uso improprio del GN e/o dell’EE, della mancata osservazione delle norme di prudenza e sicurezza e della mancata rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.
7.6 Il Cliente è responsabile per apporto di modifiche, difetto di manutenzione o per incuria sugli impianti che comportino
diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del PdR/POD. L’inosservanza di detto impegno darà facoltà ad ENERCOM di richiedere la sospensione della fornitura al Distributore competente e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.
7.7 ENERCOM si limita ad acquisire, per le attività di allacciamento, installazione, attivazione e disattivazione svolte dal Distributore, le dichiarazioni e le certificazioni di competenza dello stesso Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del PdR/POD, e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.
7.8 La fornitura è subordinata: a) alla realizzazione, da parte del Distributore, presso il Cliente, qualora non già disponibile, di un PdR/POD; b) alla presentazione, da parte del Cliente, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti dalla legge oltre che della documentazione, anche in forma di autocertificazione attestante l’esistenza in capo al Cliente, dei diritti di servitù necessari per eseguire la fornitura; c) al pagamento di quanto dovuto per contribuire alle spese dell’allacciamento, qualora non già disponibile.
7.9 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti di ENERCOM per i casi in cui si verifichino delle interruzioni o irregolarità dell’erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore e/o al Trasportatore Nazionale, ivi comprese le sospensioni della fornitura dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti, e per manomissione del contatore. In tali casi l’interruzione, l’irregolarità, ovvero la mancata erogazione, non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto ad ENERCOM di provvedere al trasporto del GN e/o dell’EE in qualsiasi modo fino al PdR/POD.
7.10 Il Cliente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere a terzi il GN e/o EE fornita tramite altri punti di fornitura o altri metodi di consegna.
ART. 8 – Condizioni economiche di Fornitura
8.1 Le Condizioni Economiche relative al presente contratto sono indicate nelle CPG e/o CPE che il Cliente è tenuto a leggere e sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto o della PdF.
8.2 Il prezzo del GN indicato nelle CPG è stabilito facendo riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a
0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è ubicata la fornitura con riferimento al mercato di tutela.
ART. 9 – Rilevazione dei Consumi
9.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle periodicità stabilite dall’AEEGSI, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale.
9.2 In particolare per la fornitura di GN, l’Allegato A alla Delibera AEEGSI 64/09 e ss.mm.ii. prevede: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno, 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, 3 tentativi di raccolta l’anno; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, un tentativo mensile. Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare: a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento; b) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile di cui alla precedente lettera a), a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura.
9.3 Per la fornitura di EE, l’Allegato B alla Delibera AEEGSI 654/2015/R/eel e ss.mm.ii. prevede: a) con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce, almeno 1 (una) volte al mese alle 24.00 dell’ultimo giorno di ciascun mese; b) con riferimento a POD trattati monorari, almeno 1 (una) volta all’anno per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 Kw e almeno 1 (una) volta al mese per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 Kw.
9.4 Il Cliente può tuttavia effettuare l’autolettura del misuratore nel periodo e con le modalità indicate in fattura. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici dello stesso. Tutte le letture o autoletture pervenute nello stesso periodo di fatturazione saranno utilizzate per il calcolo della fattura a conguaglio. In caso di incompatibilità tra autoletture e letture del Distributore effettuate nello stesso periodo di fatturazione, la lettura utilizzata sarà quella rilevata dal Distributore.
9.5 Il Cliente riconosce il diritto del Distributore di accedere in ogni momento al misuratore per le operazioni di lettura, ispezione e controlli tecnici, nonché per tutte le altre attività che si dovessero rendere necessarie per il corretto e pieno adempimento del servizio di distribuzione e somministrazione gas o in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale. Il Cliente presta pertanto, sin d’ora, il proprio irrevocabile assenso obbligandosi a consentire al personale del Distributore il libero accesso ai propri fondi o locali ove è collocato il misuratore.
9.6 In merito alla fornitura di GN, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 64/09 e ss.mm.ii., per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, ENERCOM è tenuta a fornire, nella prima fattura utile, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore.
ART. 10 – Fatturazione e Calcolo dei consumi
10.1 La fatturazione avverrà con la periodicità indicata nelle CPG e/o CPE che il Cliente è tenuto a leggere e sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto o PdF. Per il mercato di Tutela GAS la fatturazione seguirà la seguente periodicità: a) almeno Quadrimestrale per Clienti con consumi inferiori a 500 Smc/anno; b) Bimestrale per Clienti con consumi compresi tra 500 Smc/anno e 5.000 Smc/anno; c) Mensile per Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
10.2 Le fatturazioni di GN sono emesse sulla base dei consumi riportati alle Condizioni Standard (Smc), determinati in funzione dei
consumi rilevati al contatore e resi disponibili dal Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura e validati dal Distributore stesso. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base di consumi presunti, stimati con i profili di prelievo dell’AEEGSI sulla base del consumo storico o, in assenza, sui consumi dichiarati dal Cliente al momento della richiesta di fornitura. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri di un dato periodo. Nel caso di gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle Condizioni Standard, i consumi utilizzati ai fini del calcolo delle fatture (in Smc) sono ottenuti moltiplicando, i metri cubi rilevati presso il misuratore stesso per il coefficiente “C” calcolato dal Distributore nel rispetto dei contenuti di cui alla Delibera AEEGSI 574/2013/R/gas e ss.mm.ii. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che ENERCOM ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di fornitura.
10.3 Le fatturazioni di EE sono emesse sulla base dei consumi rilevati a cura del Distributore o comunicati dal Cliente mediante
autolettura. In mancanza di tali dati ENERCOM potrà effettuare la relativa fatturazione in acconto sulla base dei dati di prelievo presunti elaborati da ENERCOM in funzione dei dati storici di consumo del Cliente o sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente. Allorquando ENERCOM entrerà in possesso dei dati di prelievo effettivi, comprese le autoletture, emetterà opportune fatture di conguaglio. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri, di un dato periodo. Eventuali rimborsi saranno infatti corrisposti da ENERCOM con successivo accredito. Per i Clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che ENERCOM ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro, di voltura utilizzando il metodo del pro-die sopra descritto.
10.4 Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli
importi erroneamente fatturati relativamente al periodo nel quale l’errore sia effettivamente incorso, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, qualora il conguaglio dei volumi generi tributi dovuti da ENERCOM, i tempi di prescrizione saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materia fiscale. In caso di contestazione sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto al pagamento integrale dell’importo indicato nella fattura entro il termine di scadenza della stessa.
10.5 La fatturazione avverrà nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione di cui all’Allegato A alla
Delibera AEEGSI 202/09 e ss.mm.ii. ENERCOM si riserva di non emettere fattura per importi che non superano i 10 (dieci) euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura.
10.6 La fattura viene inviata, di norma, in formato cartaceo. Per i Clienti che optano per il pagamento delle fatture mediante RID bancario/postale o bonifico bancario, ENERCOM rende disponibile gratuitamente un servizio di fattura on line che verrà adottato esclusivamente nei confronti dei Clienti che manifesteranno esplicita adesione per lo stesso servizio.
10.7 A seguito di richiesta di rettifica da parte del Cliente per errori nella fatturazione a suo danno, di una fattura già pagata, l’accredito della somma non dovuta verrà effettuato nei tempi fissati dalla normativa AEEG in tema di qualità commerciale.
10.8 A seguito della cessazione della fornitura, a qualsiasi titolo intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. ART. 11 – Funzionamento difettoso del contatore e Verifica del contatore
11.1 In caso di arresto o di presunto funzionamento difettoso del misuratore GAS, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero verde di “Pronto Intervento” del Distributore, indicato in fattura, che provvederà a predisporre tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. ENERCOM provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.
11.2 In caso di arresto o di funzionamento difettoso del misuratore di Energia Elettrica, il Cliente deve segnalare
prontamente il fatto al numero di “Servizio Guasti Elettrici” del Distributore, indicato in fattura, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. ENERCOM provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.
11.3 Il Cliente può sempre richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore, tramite ENERCOM ai riferimenti di cui all’art.18, in contraddittorio con il Distributore. Il Cliente ha il diritto di presenziare alla prova di verifica e, ove non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato per iscritto da ENERCOM al Cliente. ENERCOM provvede a comunicare preventivamente al Cliente i tempi, i costi e le modalità di esecuzione della verifica.
ART. 12 – Garanzie
12.1 Con riferimento alla fornitura di GN, è facoltà di ENERCOM richiedere, ed il Cliente si impegna a versare, con addebito in
fattura, il deposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 229/01 e ss.mm.ii. Il deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dall’AEEGSI. La domiciliazione bancaria o postale della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i Clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno; detta garanzia verrà a cessare nel momento in cui una sola fattura domiciliata dovesse essere respinta per motivi imputabili al Cliente e, affinché la fornitura possa continuare con regolarità, occorrerà che il Cliente provveda a versare il deposito cauzionale secondo quanto previsto dal presente articolo.
12.2 Con riferimento alla fornitura di EE, è facoltà di ENERCOM richiedere, ed il Cliente si impegna a versare, con addebito in
fattura, il deposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 200/99 e ss.mm.ii. Il deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dall’AEEGSI.
12.3 Qualora al termine di ogni anno solare, l’entità dei consumi del Cliente vari, ENERCOM si riserva la facoltà di adeguare il deposito cauzionale con addebito o accredito sulla prima fattura utile.
12.4 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia escusso in tutto o in parte da ENERCOM per morosità del Cliente, il Cliente è tenuto a ricostituirlo per l’intero ammontare con addebito in fattura. ENERCOM non richiederà il deposito cauzionale nel caso di attivazione della procedura RID per il pagamento delle fatture. ENERCOM si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale, indipendentemente dai motivi per cui la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito cauzionale in caso di successiva attivazione della procedura RID. Nel caso in cui anche una sola fattura domiciliata venga respinta ENERCOM si riserva la facoltà di non inviare le richieste di addebito tramite RID per gli importi relativi alle fatture successive.
12.5 Il deposito cauzionale è fruttifero per il Cliente in ragione degli interessi legali. ENERCOM provvede alla restituzione del
deposito cauzionale al termine del rapporto contrattuale tramite conguaglio sull’ultima fattura. In ogni caso, il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
12.6 La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente di valore inferiore o uguale al deposito versato. In questo caso, ENERCOM può trattenere la somma versata a saldo del debito e addebitare nella successiva fattura l’ammontare del deposito cauzionale utilizzato che il Cliente è tenuto a versare, reintegrando così la garanzia.
ART. 13 – Pagamento, Interessi di mora, Sospensione e Interruzione della fornitura, Cessazione amministrativa del contratto
13.1 Il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata sulle stesse, successiva almeno di 20 giorni rispetto alla data di emissione. Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria/postale presso il proprio istituto bancario o ufficio postale con pagamento diretto in c/c o, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, presso gli sportelli delle Poste Italiane e delle banche convenzionate e, gratuitamente, presso gli sportelli di ENERCOM; a tal proposito, ulteriori informazioni sono riportate in fattura.
13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura.
13.3 Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, differirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di ENERCOM anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, e salvo il caso in cui il Cliente abbia stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
13.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture, ENERCOM addebiterà sugli importi fatturati, e per ogni giorno di ritardo, interessi
di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell’effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
13.5 In caso di mancato pagamento, decorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura, ENERCOM attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente. In particolare, ENERCOM invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicata la data entro la quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto. Tale data non sarà inferiore a 15 giorni solari dal giorno di invio al Cliente della raccomandata, oppure 10 giorni solari dal ricevimento da parte di ENERCOM della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata di costituzione in mora. Il Cliente è tenuto a comunicare ad ENERCOM l’avvenuto pagamento inviando copia della documentazione attestante il pagamento a mezzo fax al n. 0373/893543, oppure, in alternativa al numero di fax indicato nella comunicazione di costituzione in mora. In costanza di mora, decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, ENERCOM, in caso di PdR/POD disalimentabile, ha diritto di richiedere al Distributore la chiusura del PdR/POD per sospensione della fornitura per morosità. Perdurando la morosità, ENERCOM si riserva la facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi del successivo art. 15 e di espletare le formalità necessarie al fine di ottenere la cessazione amministrativa per morosità secondo quanto disposto dall’Allegato A alla Delibera AEEGSI 99/11 e ss.mm.ii., dall’Allegato A alla Delibera AEEGSI 258/2015/R/com e ss.mm.ii. e dalla Delibera AEEGSI 67/13 e ss.mm.ii. ENERCOM ha altresì diritto di richiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI e definito dal Distributore, oltre ad eventuali costi amministrativi. ENERCOM è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del PdR/POD per sospensione della fornitura per morosità.
13.6 La riattivazione della fornitura avverrà solo al pagamento di tutto quanto inevaso.
13.7 Qualora l’intervento di sospensione della fornitura per morosità con chiusura del PdR/POD non sia stato possibile, il Distributore può procedere alla sospensione tramite un intervento di interruzione dell’alimentazione del PdR/POD come previsto dalle normative dell’AEEGSI. In tali casi il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.
13.8 Nel caso di Cliente domestico e/o connesso in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore EE, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura con le spese relative alla riduzione sopra indicata, a carico del Cliente.
13.9 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, ENERCOM può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.
13.10 Le spese amministrative e le eventuali spese legali per il recupero del credito sono a carico del Cliente.
ART. 14 – Rateizzazioni
14.1 Il Cliente potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti, esclusivamente per la fornitura di GN erogata in servizio di tutela e secondo le modalità indicate nel presente articolo, nei seguenti casi: (a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; (b) qualora a seguito di malfunzionamento del misuratore per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal misuratore; (c) qualora a causa di una o più mancate letture, al Cliente dotato di un misuratore accessibile, sia richiesto il pagamento di un conguaglio. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00).
14.2 ENERCOM informerà il Cliente della possibilità di ottenere la rateizzazione del pagamento nella fattura rateizzabile. Il Cliente
che intende avvalersi della rateizzazione ne dovrà dare comunicazione ad ENERCOM entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima fattura, a pena di decadenza. Il corrispettivo dovuto sarà diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture stimate o di acconto ricevute successivamente rispetto alla precedente fattura di conguaglio, e comunque non inferiore a due. ENERCOM ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
14.3 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi pari al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale
Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
14.4 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore, ENERCOM si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Tale facoltà deve essere comunicata nella fattura che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.
14.5 ENERCOM ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che
dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
14.6 Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza concordata o il mancato pagamento delle fatture successive alla fattura rateizzata, entro la scadenza delle stesse, determinerà l’immediata decadenza della validità del piano rate ed il conseguente avvio della procedura di costituzione in mora del cliente per l’intero importo inevaso.
ART. 15 – Clausola Risolutiva Espressa
FIRMA
LUOGO DATA
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15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla Delibera 487/2015/R/eel, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di GN e/o EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. e della Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPG e/o CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto; r) cessione a terzi del GN e/o dell’EE; s) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto in vigore, o che sia stato in vigore tra il Cliente ed ENERCOM; t) qualora il Distributore proceda alla sospensione tramite un intervento di interruzione dell’alimentazione del PdR/POD, o allorquando il PdR/POD risulti chiuso o la
fornitura sospesa per un qualsivoglia motivo non imputabile a ENERCOM; u) mancata riconsegna a ENERCOM -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- della documentazione, compilata e sottoscritta, relativa a: 1) dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura, 2) diritto vantato sull’immobile oggetto della fornitura, 3) dichiarazione di residenza, 4) informativa sul trattamento dei dati personali/nota informativa per il cliente finale; v) mancata riconsegna a ENERCOM -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- del Contratto sottoscritto in ogni sua parte.
ART. 16 – Variazioni e variazioni unilaterali del contratto e Cessione del contratto.
16.1 Il Contratto recepirà, qualora suscettibili d’inserimento automatico, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto. ENERCOM si riserva di informare il Cliente rispetto alle variazioni eventualmente intervenute, comunicandole nella prima fattura emessa successivamen- te alla prima applicazione delle variazioni disposta.
16.2 Nel caso di contratti su Mercato Libero, ove non sia possibile il recepimento automatico, o si renda necessaria, per giustificato
motivo, l’introduzione di variazioni alle condizioni contrattuali, ENERCOM comunicherà al Cliente in forma scritta le variazioni previste con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Entro la fine del primo mese di preavviso, il Cliente ha la facoltà di rifiutare tali variazioni e rinegoziare eventuali modifiche con ENERCOM e/o presentare richiesta di recesso dal contratto secondo le modalità previste nell’art. 6. Il Cliente avente diritto al Servizio di Tutela potrà chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da ENERCOM alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di Tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e termini previsti per l’esercizio del diritto di recesso. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla fattura ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima.
16.3 La comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti
informazioni: (a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (c) la decorrenza della variazione proposta;
(d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; (e) l’illustrazione chiara e comprensibile che il Cliente finale di GN avente diritto al Servizio di Tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.
16.4 Nel caso non si addivenisse ad un accordo entro il succitato periodo, il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 15. La risoluzione sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
16.5 ENERCOM potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di GN e/o EE senza necessità di ottenere il consenso del Cliente o doverlo preventivamente avvertire. In questo caso, resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente di concordare nuove condizioni direttamente con il nuovo Fornitore.
ART. 17 – Fallimento
In caso di fallimento del Cliente, il Contratto è risolto immediatamente, e di diritto, alla data del deposito dell’istanza di fallimento. In tal caso, ENERCOM provvede a fare richiesta di chiusura del contatore al Distributore locale per cui, qualora gli organi fallimentari intendessero ottenere il proseguimento della fornitura di GN e/o EE, dovrà essere sottoscritto un nuovo Contratto secondo quanto stabilito dall’art. 3. Le spese per la riapertura del contatore sono a carico del richiedente.
ART. 18 – Comunicazioni, Richieste di informazioni e reclami, Attivazione procedure extragiudiziali
18.1 In ogni caso ed in qualunque momento, il Cliente potrà far pervenire qualsiasi comunicazione a ENERCOM ai seguenti recapiti: via posta: ENERCOM, xxx X. Xxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX); xxx xxx, xx numero 0000000000; xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxx@XXXXXXXxxx.xx. Eventuali reclami devono essere inoltrati con le stesse modalità ed agli stessi indirizzi di cui sopra e potranno essere effettuati utilizzando il modulo allegato al contratto che è anche disponibile presso tutti gli uffici e sul sito internet xxx.XXXXXXXxxx.xx. Le modalità di compilazione ed inoltro del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno essere inoltrati anche per via telematica seguendo le istruzioni reperibili nel sito sopraindicato.
18.2 ENERCOM risponde al Cliente con la massima celerità e comunque non oltre i termini previsti dall’Allegato A alla Delibera
AEEGSI 413/2016/R/com e ss.mm.ii.
18.3 Il Cliente può, con le stesse modalità di inoltro di cui sopra, presentare richieste di informazioni a ENERCOM. In caso di reclamo non estinto, il Cliente può attivare la procedura di Conciliazione, anche tramite un suo delegato, compilando l’apposito Modulo di Richiesta sul sito dell’Autorità. Per avere maggiori informazioni e per utilizzare la procedura, si rimanda all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx. Per le controversie insorte fra un consumatore e un operatore nei settori di competenza dell’Autorità, è altresì possibile adire uno degli organismi alternativi (ADR) istituito dall’Autorità con Delibera 620/2015/E/com, consultabili alla pagina di cui sopra, e ai quali ENERCOM si impegna a partecipare. Per le richieste telefoniche evase dall’operatore, non sarà inviata risposta scritta.
18.4 Restano salve le previsioni di cui al Contratto o PdF che prevedono una specifica modalità di comunicazione.
ART. 19 – Indennizzi automatici - Modalità e termini di corresponsione degli Indennizzi automatici
19.1 ENERCOM riconoscerà al Cliente finale gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale dei servizi di vendita di cui all’Allegato A alla Delibera AEEGSI 413/2016/R/com e ss.mm.ii. Trasferirà inoltre al Cliente finale gli indennizzi automatici che il Distributore gli farà pervenire per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità per il servizio di distribuzione e misura previsti dall’AEEGSI.
19.2 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti, ENERCOM corrisponderà al cliente finale, in occasione
della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 Euro. L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base; b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
19.3 Relativamente all’anno precedente i livelli effettivi di qualità raggiunti da ENERCOM (anno 2016) sono i seguenti:
tempo medio effettivo di risposta motivata ai reclami scritti: 32 giorni solari; tempo medio effettivo di rettifica di fatturazione: 14 giorni solari; tempo medio effettivo di rettifica di doppia fatturazione: 16 giorni solari; tempo medio di risposta a richieste scritte di informazioni: 20 giorni solari.
ART. 20 – Disciplina Fiscale
20.1 Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che ENERCOM è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al contratto stesso.
20.2 Le norme fiscali riguardanti la fornitura del GN e/o EE prevedono, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve presentare specifica richiesta ad ENERCOM producendo la documentazione prevista a tale scopo. Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare qualunque variazione di dati rilevante ai fini della normativa in materia di imposte e conseguenti dichiarazioni e pagamenti.
20.3 Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da ENERCOM all’Amministrazione Finanziaria in ragione di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a fornire secondo la normativa vigente, saranno oggetto di rivalsa da parte di ENERCOM nei confronti del Cliente stesso. Ogni rimborso da ENERCOM al Cliente di quanto da quest’ultimo pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da ENERCOM ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui ENERCOM potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.
ART. 21 - Legge applicabile
Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla Legge Italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall’AEEGSI e/o da altra Autorità competente successivamente alla conclusione del Contratto. ART. 22 – Elezione di domicilio e Foro competente
22.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’Utenza ove è erogata la fornitura di gas.
22.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.
ART. 23 – Riferimenti normativi
23.1 Codice di consumo, previsto dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’08/10/2005; Delibera AEEGSI 200/99 e ss.mm.ii. pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31/12/1999; Delibera AEEGSI 229/01 e ss.mm.ii. pubblicata sulla G.U. n. 287 del 11/12/2001; Delibera AEEGSI ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 08/08/2008; Delibera AEEGSI ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 17/11/2008; Delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 04/06/2009; Delibera AEEGSI ARG/elt 191/09 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 30/12/2009; Delibera AEEGSI ARG/com 202/09 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 30/12/2009; Delibera AEEGSI ARG/gas 79/10 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 27/05/2010; Delibera AEEGSI ARG/elt 99/11 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 29/07/2011; Delibera AEEGSI ARG/elt 198/11 e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 30/12/2011; Delibera AEEGSI ARG/elt 199/11 e ss.mm.ii.pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 31/12/2011; Delibera AEEGSI 67/2013/R/com e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 22/02/2013; Delibera AEEGSI 266/2014/R/com e ss.mm.ii. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 10/06/2014; Delibera AEEGSI 258/2015/R/com e ss.mm.ii., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 04/06/2015; Delibera AEEGSI 487/2015/R/eel e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.autorita.e- xxxxxx.xx in data 14/10/2015; Delibera AEEGSI 302/2016/R/com e ss.mm.ii., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 09/06/2016; Delibera AEEGSI 413/2016/R/com e ss.mm.ii., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 21/07/2016; Delibera AEEGSI 463/2016/R/com e ss.mm.ii., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 04/08/2016.
SOTTOSCRIZIONE