Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico
Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico
(ex art. 33, comma 2 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001)
(prot.950/A32 del 9/03/2016, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 17/03/2016)
TITOLO I
- PRINCIPI GENERALI -
Art. 1 - Principi e ambito di applicazione
1. L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico per la realizzazione di specifici progetti.
2. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D. I. n. 44/2001 secondo i principi stabiliti dal D. Lgs. n. 163/2006 (economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, pubblicità e rotazione)
3. Ove i citati principi pregiudichino l’economicità, l’efficacia dell’azione e il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo,nel rispetto delle norme vigenti
4. Alla scelta del contraenti si perviene attraverso le procedure stabilite dal combinato disposto dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e del D. Lgs. 163/2006
5. II fondo delle minute spese di cui all’art. 17 del D.I. n. 44/200 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità; viene gestito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 2 – Limiti e poteri dell’attività negoziale
1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
* all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
* alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
* all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
* ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
* all’adesione a reti di scuole e consorzi;
* all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
* alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
* all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa, di cui al successivo art. 8, per attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture;
* all’acquisto di immobili;
2. Il Dirigente Scolastico:
* esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
* provvede direttamente per gli acquisti entro il limite di spesa di cui al successivo art. 8, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione relative ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, così come disposto dalla L. 190/2012, dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla nota n. 26 emanata dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
* per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo art. 8, applica le procedure previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
* applica i criteri e i imiti stabiliti dal presente regolamento nello svolgimento delle seguenti attività negoziali:
- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali
Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.
2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso le procedure stabilite dal combinato disposto dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e del D.Lgs. 163/2006.
3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture é eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione dell’Albo Fornitori di cui al successivo art. 4, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria. Qualora nell'elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata all’acquisto, o essi siano inferiori a cinque, ai fini del raggiungimento di tale numero, si fa ricorso ad indagine di mercato per l’individuazione delle Ditte da invitare.
4. Nessuna acquisizione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
5. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale di cui al successivo art. 5, previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/2009 e ss.mm.ii. (CONSIP), reso obbligatorio per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dalla L. 228/2012.
Art. 4 – Albo dei Fornitori
1. L’Albo dei Fornitori è tenuto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
E’ suddiviso per categorie merceologiche ed è aggiornato periodicamente, comunque almeno una volta l’anno.
2. Possono essere iscritti nell’Albo dei Fornitori i soggetti che ne facciano richiesta e abbiano dimostrato di possedere i seguenti requisiti:
a. di essere iscritti nel Registro delle Imprese
b. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. che nei propri confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;
d. che, in riferimento al punto precedente, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e. che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
f. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
g. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;
h. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
i. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
j. che nei propri confronti non risulti iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;
k. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l. di essere in regola, esentati o non obbligati con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 68/99 art.17;
m. che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008;
n. che dichiarino di avere riportato eventuali condanne penali comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
o. di non avere presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n.163/2006
p. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;
q. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura.
3. In ogni caso, l’inserimento nell’Albo dei fornitori non è condizione necessaria per essere invitati alle procedure di gara
Art. 5 – Sistema convenzionale CONSIP e acquisti in e-procurement (MePA)
Ai sensi della L. n. 228/2012, a decorrere dal 01/012013, questa Istituzione Scolastica è tenuta ad approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le convenzioni – quadro stipulate da CONSIP.
1. L’utilizzo delle convenzioni può riguardare acquisti di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria
2. I stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni – quadro sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa
3. Per i beni e i servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni - quadro, e in caso di motivata urgenza, il Dirigente Scolastico può procedere ad acquisire mediante le procedura di scelta del contraente disciplinate dal combinato disposto del D. I. n. 44/2001 e dal D. Lgs. n. 163/200 e ss.mm.ii. stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione
4. L’attivazione di una procedura d’acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente Scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni Consip, ovvero a un’analisi i convenienza comparativa (nota MIUR prot. AOODGAI 3354 del 20/03/2013)
Qualora all’esito della verifica/analisi risulti l’indisponibilità della convenzione Consip, ovvero emerga che il corrispettivo dell’affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente Scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi dando adeguato conto delle risultanze della medesima come, per esempio stampa e acquisizione agli atti del protocollo dell’esito della verifica oppure dichiarazione circostanziata dell’esito dell’analisi di convenienza comparativa, etc.
6. Attualmente non esiste per le Istituzioni scolastiche l’obbligo di acquisto sotto la soglia comunitaria mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) (, art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 150, della L. n. 228/2012
Art. 6 – Ufficio rogante e Commissione di gara
1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è titolare dell’istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso Dirigente Scolastico
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento
3. Come disposto dall’art. 84, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi (con esclusione di quelli previsti dal successivo art. 8) il Dirigente Scolastico, dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte, nomina apposita commissione avente numero dispari di membri (max n. 5) che vengono di volta in volta nominati a seconda elle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. Tale commissione, qualora le esigenze dovessero richiederlo, può essere integrata, con provvedimento del Dirigente, con personale esterno. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
Art. 7 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
1. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate. Se richiesto, mette a disposizione del Consiglio d’Istituto un prospetto riepilogativo corredato dalle copie dei contratti o ordini di acquisto, così come previsto dall’articolo 35 comma 5 del D.I. 44/01.
2. Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del Consiglio di Istituto prima della riunione. Eventuale richiesta di copie dovrà essere effettuata in forma scritta e con motivazioni oggettive; le copie saranno rilasciate senza alcun costo.
3. In conformità con quanto disposto dall’art. 1 comma 15 della L. 190/2012 (cd. Legge “anticorruzione”), dal D. Lgs. 33/2013 (cd. Decreto “Amministrazione trasparente”) e dal comunicato del 22/05/2013 emanato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura che sia pubblicata sul sito web dell’istituto la tabella riassuntiva delle procedure di gara aggiudicate nell’anno precedente. Tale tabella deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:
* CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità)
* struttura proponente (Codice Fiscale e denominazione della Stazione Appaltante)
* oggetto del bando (Oggetto del lotto identificato dal CIG)
* procedura di scelta del contraente
* elenco egli operatori che hanno presentato offerta (con indicazione, per ciascun partecipante, di: codice fiscale, ragione sociale e ruolo n caso di partecipazione in associazione con altri soggetti)
* aggiudicatario (con indicazione di: codice fiscale, ragione sociale e ruolo n caso di partecipazione in associazione con altri soggetti)
* importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA)
* tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (con indicazione della data di effettivo inizio e della data di ultimazione del lavoro, servizio o fornitura)
* importo delle somme liquidate (importo complessivo delle somme erogate dalla Stazione Appaltante)
4. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel programma annuale
TITOLO II
– SPESE AD AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO -
Art. 8 - Limite di spesa ad affidamento diretto del Dirigente Scolastico
1. Il limite previsto dal comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001 è elevato fino all’importo di 5.000,00 € esclusa IVA
Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno cinque ditte direttamente interpellate fermo restando l’obbligo in capo alle Istituzioni Scolastiche di osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.
Tale condizione è ammissibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni relativamente a prestazioni d’opera diverse dall’insegnamento.
2. Il limite di cui al precedente comma è riferito alla considerazione che il singolo fornitore può garantire più tipologie di beni o servizi e ciò consente di evitare il frazionamento della spesa
3. Non rientrano nel limite di cui al precedente comma 1 le pese fisse e obbligatorie (p.e. le spese postali) per le quali il
Dirigente provvede direttamente al pagamento: al mandato di pagamento andranno allegati gli atti giustificativi
4. La selezione di esperti esterni per attività di insegnamento è disciplinata dal Titolo V del presente regolamento
5. Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 62/2005, è vietato ogni rinnovo tacito di contratto. La durata dei contratti stipulati con affidamento diretto è stabilita di norma a un periodo non superiore a 12 mesi salvo i casi previsti dalla legislazione vigente (convenzione di cassa per il servizio di Tesoreria, etc.)
Art. 9 - Ordinazione della spesa
1. Le spese sostenute nel limite di cui al precedente art. 8, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:
a. determina a contratte firmata dal Dirigente Scolastico e, per la determinazione della copertura contabile, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nella determina sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, oggetto dell’acquisto, affidatario (ditta o persona fisica), costo omnicomprensivo del bene o servizio, disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente, visto di regolarità contabile da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi del D. Lgs. n.123/2011;
b. ordine o contratti, a seconda della spesa, con l0indicazione del CIG e della dichiarazione di conto dedicato,mai sensi della L. n. 136/2010 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. n. 144/1999 e successiva L. n 3/2003;
c. verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;
d. fattura rilasciata dalla ditta;
e. modello DURC, da acquisire mediante sportello unico previdenziale della regolarità contributiva
f. verifica presso “Equitalia S.p.A” quando l’importo della singola spesa è superiore a 10.000,00 €
TITOLO III
- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici) -
Si rimanda a quanto previsto dal “Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16 del 05/02/2013
TITOLO IV
- INVENTARIAZIONE DEI BENI -
Art. 10 – Inventario dei beni
1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’Istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del D.I. 44/01.
2. A seconda della tipologia di spesa, i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art. 816 del Codice Civile, secondo i principi dell’Unitarietà, delle Cose Composte, etc.
3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2, laddove il bene non risulti scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, a ogni singolo bene è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio
TITOLO V
– CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI, CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI -
Art. 11 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
1. Particolari attività ed insegnamenti previsti dal Piano dell’offerta formativa possono essere svolti da personale esperto in base alle seguenti priorità:
* personale esperto dello stesso istituto scolastico (mediante affidamento di incarico)
* personale esperto di altre scuole (mediante affidamento di incarico)
* personale esperto appartenente ad altre amministrazioni o liberi professionisti (mediante contratto di prestazione d’opera)
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D. I. n. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
* che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
* che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro e di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifiche professionalità esterne.
Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di un anno
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti dal POF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica, attraverso interpelli interni, tenendo conto delle mansioni esigibili e decide eventualmente il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli
Art. 12 – Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua gli insegnamenti e/o le attività di formazione per le quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo on line dell’Istituto sul proprio sito web
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di un anno
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che, per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o provati o iberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico –professionale nell’insegnamento richiesto.
4. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
* essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
* godere dei diritti civili e politici
* non aver riportato condanne penali e non destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
* non essere sottoposto a procedimenti penali
* essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art.58 del D. Lgs. n. 29/1993 e ss.mm.ii.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto Scuola del 29 novembre 2007.
7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
8. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art. 13 - Annullamento e revoca della gara
1. L’annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione, che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento, che può essere adottato solo a tutela dell’interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano dar luogo ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria
Art. 14 – Criteri di individuazione degli esperti esterni
1. Il ricorso a esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto.
2. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula e per colloquio.
3. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico.
4. La valutazione comparativa dei curricula è effettuata sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità e ai quali il Dirigente Scolastico, nell’avviso assegnerà determinati punteggi:
* titoli culturali (titolo di studio che può essere valutato differentemente in base al voto finale e alla tipologia, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca, etc);
* esperienze professionali, coerenti con l’obiettivo progettuale, maturate nel mondo della scuola e non;
* qualità del progetto didattico presentato relativamente all’iniziativa posta a bando;
* esperienze certificate in progetti di formazione nel settore Scuola;
* pubblicazioni pertinenti all’area progettuale;
* eventuale colloquio a discrezione del Dirigente Scolastico
5. Nel caso di stipula di contratti di prestazione d’opera per attività che devono essere svolte da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, si prescinde dal possesso dei titoli culturali e alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili come partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto, etc.
6. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità anagrafica
7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come fissato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato
8. I criteri di cui ai precedenti commi sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente universitario e al personale delle Pubbliche Amministrazioni che dovranno assoggettarsi al bando.
9. Eventuali ulteriori criteri potranno essere autonomamente ampliati al dirigente Scolastico nel caso lo richiedesse l’area progettuale interessata
10. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto il contratto, purché l’esperto sia ritenuto idoneo per l’attività da svolgere
Art. 15 – Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.I. n.44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
* che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
* che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
* di cui sia comunque opportuno e/o obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna
Art. 16 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato X.Xxx.n. 165/2001
Art. 17 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
1. Il Dirigente Xxxxxxxxxx nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratti e alla copertura assicurativa come previsto dalla L. n. 335/1995
2. Nel contratto devono essere specificati:
a. l’oggetto della prestazione;
b. il progetto di riferimento
c. i termini di inizio e conclusione della prestazione;
d. il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali nonché della percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto;
e. le modalità del pagamento del corrispettivo;
f. le cause che danno luogo a risoluzione del contrattai sensi dell’art. 1456 C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
g. le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata;
3. La determinazione dei corrispettivi peri contratti di cui al presente articolo sarà effettuata in base ai finanziamenti i cui l’Istituto disporrà per ciascun progetto e/o attività. Il compenso dovrà essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.
4. I limiti degli importi orari da corrispondere a esperti impegnati in attività quali FSE e ogni altra attività prevista da norme specifiche, restano quelli prescritti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009. Sono fatti salvi i limiti previsti dai piani finanziari approvati dai competenti organi preposti ad autorizzare i progetti.
5. Per il personale docente in servizio nelle Scuole, il compenso orario per ore aggiuntive di insegnamento è quello stabilito dal CCNL vigente ed è pari a 46,45 € Lordo Stato (35,00 € lordo dipendente)
6. Per il personale esterno all’Amministrazione, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995, il compenso massimo previsto è pari a 41,35 € orarie (51,65 € orari per docenti universitari), omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.
7. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sua l’unico in possesso delle medesime.
8. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati
9. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico
Art. 18 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornire dal collaboratore estero risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultai entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito
4. Il Dirigente Scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati
TITOLO VI
– INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE: CRITERI E LIMITI DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI FISSATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO -
Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I.
n. 44/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
* in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata
* non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola
* non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con
la scuola
* nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Il dirigente scolastico stipula contratti che vedono la scuola in qualità di sponsorizzata, ma non in qualità di sponsor.
3. Possono essere accolte sponsorizzazioni con vincolo di destinazione per specifiche
attività o progetti previsti dal piano dell’offerta formativa, ovvero sponsorizzazioni non finalizzate.
4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli od oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola
5. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non può comportare, in nessun caso, la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
6. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
Art. 20 - Contratti di locazione di immobili
I beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale non possono in alcun caso essere ceduti in locazione. L’Istituzione scolastica non possiede beni immobili.
Art. 21 - Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi
1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
* la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l’attività educativa svolta nell’istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell’istituto
* la precisazione del periodo della concessione in uso e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del
concessionario
* la precisazione dell’obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni
* la precisazione che il concessionario assume l’obbligo della custodia dell’edificio
* la precisazione che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell’edificio
* la precisazione che la scuola e l’ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse
all’utilizzo dei locali
* l’eventuale corrispettivo per l’uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal dirigente scolastico, comunque in misura non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, poiché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi.
2. Il Dirigente Scolastico provvederà a richiedere all’Ente Locale, proprietario della struttura, debita autorizzazione alla concessione temporanea dei locali a soggetti terzi
3. Acquisita l’autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 del D.I. n. 44/2001, il Dirigente Scolastico può direttamente stipulare convenzioni contratti e protocolli d’intesa con i richiedenti.
4. L’utilizzazione dei locali potrà essere temporanea e dovrà essere compatibile con le finalità dell’istituto stesso relativamente ai compiti educativi e formativi
5. Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente
6. Il concessionario assume la custodia del bene e ne risponde a tutti gli effetti di legge, esonerando la scuola e l’Ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo
7. II Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione
8. L’Istituto e le autorità s n esenti da qualsiasi responsabilità per danni persone o cose che dovessero derivare dall’uso dei locali da parte dei concessionari
9. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l’Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d‘uso.
10. Il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa con un istituto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni ai beni della scuola concessi in uso.
11. L’istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.
12. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità indicati nell'autorizzazione all'uso dei locali.
13. È data facoltà al Consiglio d’Istituto di concedere esenzioni o riduzioni del rimborso spese quando si tratti di attività di particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Enti morali o altri Enti e Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsi pubblici, assemblee su temi di pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stages formativi, etc...).
14. È da ritenersi comunque gratuita la concessione, qualora venga richiesta da Enti morali ed Enti pubblici per motivi di pubblico interesse e per la durata non superiore a giorni 3.
15. In caso di durata superiore il computo degli oneri a carico del concessionario va calcolato a partire dal quarto giorno.
16. I proventi derivanti dalla concessione d’uso dei beni saranno usati prioritariamente per l’acquisto di beni e servizi tesi al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa.
17. Qualora l’interesse dell’Istituzione Scolastica lo richieda, il Dirigente, valutate le esigenze, evidenziandolo nel contratto/convenzione che andrà a stipulare con il concessionario, potrà sospendere la concessione.
18. Il Dirigente Scolastico provvederà a relazionare al Consiglio d’Istituto in merito alle autorizzazioni concesse e a eventuali risorse provenienti dalle stesse, nella prima seduta utile dell’organo collegiale che provvederà, nella stessa, alla destinazione delle nuove risorse tra le aggregazioni e voci delle uscite del Programma Annuale.
19. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge applicabili alla fattispecie disciplinata dal presente articolo
20. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. Il contratto in particolare dovrà prevedere:
* l’individuazione, da parte del dirigente scolastico, del responsabile del servizio il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine, il dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione richiedente
* la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.
Art. 22 - Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola rese per conto di terzi
1. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente articolo, devono intendersi esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall’istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture.
2. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture dell’istituzione e siano rivolte esclusivamente o in prevalenza a utenza del committente, per sua specifica utilità.
3. Il dirigente può stipulare convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto di terzi alle seguenti condizioni:
* si accerti preventivamente che l'esecuzione delle prestazioni non sia incompatibile con lo svolgimento della normale attività didattica della scuola e sia coerente con le finalità istituzionali della scuola;
* nella determinazione dei corrispettivi si tenga conto, sia dei costi della prestazione professionale, sia del deprezzamento delle attrezzature usate che dei costi di eventuali materiali necessari ad assicurare la prestazione;
* acquisisca preventivamente la disponibilità del personale e, in caso di prestazioni da parte di alunni, sia acquisita la preventiva autorizzazione dei genitori
4. Il Dirigente Scolastico determina il costo che la realizzazione dell’attività comporta. Nella determinazione dei corrispettivi si dovrà tener conto sia dei costi della prestazione professionale sia del deprezzamento delle attrezzature eventualmente usate.
5. Su proposta del Dirigente Xxxxxxxxxx, i corrispettivi introitati saranno destinati:
• una quota al bilancio della scuola alle spese generali di produzione sostenute
• una quota al personale dipendente che ha preso parte alle attività
6. Le percentuali di ripartizione dei corrispettivi da richiedere ai committenti per attività e servizi contro terzi, di cui al comma precedente, saranno stabilite dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione della proposta di contratto.
Art. 23 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
1. Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio ell’attività didattica o programmati a favore di terzi, garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste POF/PTOF. Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il diritto d’autore (copyright)
2. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di attività di ricerca, didattica e consulenza per conto terzi conclusi tra l’istituzione scolastica ed enti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 38 del
D.I. n. 44/2001, sono stipulati dal Dirigente Scolastico nell’ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.
3. Nell’attività di ricerca, didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni eseguite dall’istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali.
4. Per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico commissionati da terzi, il Dirigente, prima di procedere alla stipulazione, deve accertare che l’esecuzione della prestazione:
* sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica
* non costituisca attività istituzionale dell’istituzione scolastica
* sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè l’attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca, ecc.
* nel caso si richieda l’impiego di laboratori, si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non
arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali
* nel caso di utilizzo di personale interno all’istituzione scolastica si dovrà tener conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio.
5. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è approvato dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l’integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile.
In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
* costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell’attività
* costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività
* costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all’esecuzione della prestazione
* costo e compenso al personale impegnato nella prestazione
* spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie, ecc.)
* altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.
6. Su proposta del Dirigente, i corrispettivi introitati sono acquisiti al bilancio della scuola e ripartiti in quote destinate alle seguenti spese:
* una quota per le spese generali di produzione
* una quota viene accantonata a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento dell’istituzione scolastica
* una quota da destinare al personale che cura gli aspetti amministrativi dell’attività
* una quota da destinare al personale docente ed ATA che collabora all’attività.
7. Le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza costituiscono l’utile.
8. I manufatti prodotti dagli alunni nel corso dell'attività didattica possono essere ceduti nel corso di feste e manifestazioni promosse dalla scuola dietro richiesta di un contributo volontario finalizzato, in analogia con quanto disposto dalla nota MIUR n. 312 del 20/03/2012 e dalla delibera Consiglio Istituto n. 125 del 26/06/2015, all’ampliamento dell’offerta formativa (ad es., arricchimento biblioteca di plesso, potenziamento linguistico, fotocopie per approfondimenti e verifiche, arricchimento dotazione materiale didattico, acquisto di materiali e attrezzature sportive, ecc.) e per l’innovazione tecnologica (acquisto di attrezzature tecnologiche come PC, videoproiettori, stampanti, LIM, software, etc)
9. La finalizzazione è resa nota all'atto della pubblicizzazione della manifestazione e contestualmente alla richiesta di contributo. La raccolta dei contributi è delegata ai genitori rappresentanti di classe che rilasciano ricevuta e provvedono a effettuare il versamento sul conto corrente dell’Istituto. L'entità del contributo raccolto e le modalità del suo utilizzo sono comunicati in Consiglio di Istituto e tramite pubblicazione nel sito web dell’istituto
Art. 24 – Acquisto ed alienazione di titoli di Stato
1. Nella stipula di contratti di acquisto e alienazione di titoli di Stato ci si attiene ai disposti dell'art. 48 del D.I. 44/2001.
2. E’ esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori ed operazioni finanziarie speculative quali:
* acquisto di azioni;
* acquisto di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di Stato semestrali;
* acquisto di titoli di Stato di durata maggiore di un anno
Art. 25 - Partecipazione a progetti internazionali.
1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti su proposta dell’articolazione del Dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio di Istituto in merito all’avvenuta autorizzazione e all’importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale.
2. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Coniglio di Istituto.
TITOLO VII
– DISPOSIZIONI FINALI -
Art. 26 - Pubblicità
Al fine di consentirne la libera consultazione, copia del presente regolamento è pubblicata all’albo on line del sito dell’Istituto
Art. 27 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norma contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia
Il presente Regolamento, prot.950/A32, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 17/03/2016
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXX
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Xxxxxx Xxxx