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ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO
T R A
AMT Azienda Mobilità Trasporti S.p.A., con sede in Verona, via F. Torbido 3/A, P.IVA 02770140230, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx, nato a Nogara (VR) il 3.7.1960, domiciliato in ragione della carica presso la sede della società, legale rappresentante pro tempore (di seguito denominata locatore);
E
la società … - C.F. – sede legale in … n. … legalmente rappresentata da … nato/a … il … identificato mediante … n. … rilasciata da …(di seguito denominata conduttore)
premesso che
- il locatore ha in gestione l'immobile sito in Verona, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x. 0, catastalmente censito al NCEU Comune di Verona, fg. 269 part. 149, sub 6, come da visura e planimetria che si allegano sub A) e B);
- come risulta dal verbale di gara in data …, che si allega sub C), l'immobile di cui sopra viene concesso in locazione al miglior offerente, secondo il criterio del prezzo più alto;
- la società … è risultata essere il miglior offerente secondo i criteri previsti dal bando, né è stata esercitata da terzi la prelazione ivi prevista.
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue
1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto, ad ogni effetto di legge.
2. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l’immobile sito Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx x. 0, catastalmente censito al NCEU Comune di Verona, fg. 269 part. 149, sub 6, come da visura e planimetria allegate;
3. Il locale sarà adibito ad uso di attività commerciale, artigianale o di interesse turistico, ad eccezione di bar/ristoro, comportante contatti diretti con il pubblico, la cui destinazione non può essere modificata senza il consenso scritto del locatore; conseguentemente, il locale non potrà
rimanere inutilizzato né essere destinato ad attività o esercizi diversi, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.
4. La durata della locazione, a norma dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è stabilita in anni sei con decorrenza dal … al … Il conduttore potrà comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.
5. In ossequio alla normativa di settore, alla prima scadenza contrattuale il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 29 L. n. 392/1978 e comunque nei termini, modi e per le cause dalla legge previste; tale volontà dovrà essere comunicata con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza.
6. Alle successive scadenze, il contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni, salva la facoltà di ciascuna parte di disdetta, da comunicarsi all'altra parte almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.
7. Il canone stabilito ed accettato dalle parti, così come risulta dall'offerta sopra richiamata, è di euro … (…) annuali oltre I.V.A., da pagarsi in 12 rate mensili anticipate entro il giorno cinque di ogni mese. Il locatore, ai sensi dell'art. 10 n. 8 D.P.R. 633/72 come modificato dal D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 opta per l'assoggettamento ad IVA del canone pattuito. Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% delle variazioni assolute in aumento accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
8. Il conduttore non potrà, adducendo pretese od eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone, ovvero degli altri oneri o frazioni di rate anche non consecutive, dell’importo pari ad una mensilità del canone costituisce in mora il conduttore. Decorsi 20 giorni dal termine di cui al punto precedente, il mancato pagamento anche di una sola rata di canone, ovvero degli altri oneri o frazioni di rate anche non consecutive, dell’importo pari ad una mensilità del canone, costituirà grave inadempimento contrattuale con conseguente diritto per il locatore di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23.
9. A norma dell'art. 36 L. n. 392/1978 il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione esclusivamente in caso di cessione o affitto dell'azienda. Pertanto, fuori dai casi previsti dall'art. 36 L. n. 392/78, è fatto divieto al conduttore di sublocare o cedere il contratto di locazione senza il consenso scritto del locatore. È altresì fatto divieto al conduttore di adibire l'immobile allo svolgimento di attività illecita, pena l’immediata risoluzione di diritto del contratto.
10. Le spese di registrazione della presente scrittura sono a carico del locatore e conduttore in parti uguali. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale.
11. Sono a carico del conduttore gli oneri accessori: spese relative al servizio di pulizia interna ed esterna dei locali, ivi compresa l’area pertinenziale posta di fronte alle vetrate di ingresso, alla fornitura di acqua e di energia elettrica, del riscaldamento e condizionamento d'aria, allo spurgo di xxxxx xxxx e latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Sono altresì a carico del conduttore tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua attività e le spese condominiali.
12. Il conduttore partecipa all'assemblea dei condomini, con diritto di voto, per deliberare sulle spese di riscaldamento e di condizionamento d'aria: interviene, senza diritto di voto, nelle delibere relative alle modificazioni degli altri servizi comuni. Con la sottoscrizione del presente accordo il conduttore accetta integralmente il regolamento condominiale con le relative tabelle millesimali.
13. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il conduttore consegna al locatore, quale cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni del presente contratto, la copia per il beneficiario della fidejussione bancaria n. / prestata dall’Istituto di Credito
. Il conduttore, in caso di rinnovo del presente contratto, si obbliga sin d'ora a rilasciare, ad ogni scadenza contrattuale di sei anni, ulteriore polizza fideiussoria bancaria di pari importo rivalutato in base all'indice ISTAT - a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto rinnovato e per l'intera durata dello stesso - entro e non oltre 30 giorni dalla data di rinnovo, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il conduttore entro il termine indicato dovrà consegnare al locatore la copia per il beneficiario della sopra indicata polizza, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.
14. Il conduttore si impegna a manlevare e tenere indenne il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità o debenza che potesse derivare o essere contestata anche da terzi ad AMT relativamente a danni asseritamente subiti o pretese responsabilità per l’immobile concesso il locazione e/o la sua gestione, assumendo sin d’ora in proprio ogni relativo rischio. A tale scopo il conduttore, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, consegna ad AMT copia di polizza assicurativa, dal medesimo conduttore contratta ed in corso di validità, a copertura dei rischi RCT, incendio, scoppio ed allagamenti, fenomeni elettrici ed atmosferici, atti vandalici, con la precisazione che tale polizza prevede l’obbligo della Compagnia Assicuratrice, in caso di sinistro, di liquidare direttamente il danneggiato per la RCT ed AMT per le altre coperture. Per il caso di superamento dei massimali, scoperture, franchigie e/o comunque non operatività delle polizze, le debenze rimarranno in carico al conduttore, che libera espressamente il locatore da ogni responsabilità. Il conduttore si obbliga altresì a mantenere e rinnovare tutte le coperture assicurative di cui al punto che precede per tutta la durata del contratto, inclusi rinnovi e/o proroghe, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.
15. Tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento, rinnovo e/o adeguamento dei permessi, concessioni, licenze/autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività saranno a carico del conduttore.
16. Il locatore si impegna ad eseguire i lavori necessari alla messa a norma degli impianti ai sensi della L.n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla linea di alimentazione dal contatore dell'ente erogatore sino al quadro generale di utenza, quest'ultimo limitato al sezionamento differenziale della linea di ingresso. Resta a carico del conduttore tutto l'impianto elettrico a valle di detto differenziale. Ove il locatore, interpellato dal conduttore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiari di non voler eseguire detti lavori, ovvero non fornisca alcuna risposta nel termine di 45 giorni dal ricevimento, il conduttore potrà sostituirsi al locatore nell'esecuzione dei medesimi, con diritto all'indennità di cui all'art. 1592
c.c. Analogamente si procederà in caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuti per legge, con diritto del conduttore al rimborso delle spese ove detti lavori vengano da lui effettuati. Qualora il conduttore esegua detti lavori senza rispettare la procedura descritta non potrà vantare alcun diritto ad indennità o al rimborso delle spese nei confronti del locatore. A norma dell'art. 1609 c.c. le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore. Sono altresì a carico del conduttore, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, i lavori di adeguamento degli impianti imposti dalle normative vigenti e che dovessero intervenire nel corso del rapporto disciplinanti l'attività del conduttore o comunque imposti dalla sua qualità di datore di lavoro.
17. In caso di riparazioni urgenti, che siano a carico del locatore, il conduttore deve darne avviso al locatore ed in caso di rifiuto dello stesso può eseguirle a sue spese, salvo rimborso (art. 1577 c.c.). In caso di mancato avviso, nessun rimborso sarà dovuto al conduttore.
18. L'esecuzione sull'immobile di opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità o comunque di lavori necessari per conservare la destinazione dell'immobile comporta la facoltà per il locatore di aumentare il canone pattuito in misura pari all'interesse legale sul capitale destinato alle opere ed ai lavori effettuati. Se il locatore richiede l'aumento entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere, il nuovo importo del canone decorre da quest'ultima data; altrimenti l'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il conduttore riceve la relativa richiesta. Il conduttore espressamente rinunzia ad ogni indennizzo per le fattispecie di cui agli articoli 1583 e 1584 c. c.
19. Il conduttore dichiara di ricevere l'immobile in ottimo stato di manutenzione ed assume l'obbligo di riconsegnarlo alla scadenza nello stesso stato.
20. Il conduttore è tenuto a consentire l'accesso nei locali al locatore, ai suoi dipendenti ed incaricati, previo preavviso di almeno 24 ore.
21. Al conduttore non è consentito eseguire, senza il preventivo consenso scritto del locatore, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria, addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti. Il locatore ha la facoltà di ritenere, senza dovere in alcun modo indennizzare il conduttore che, espressamente, fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal conduttore anche con la tolleranza del locatore, a semplice richiesta.
22. E’ fatto divieto al conduttore di posizionare o installare nei locali slot machine o altri apparecchi per giochi elettronici o virtuali, né impianti o strumenti che possano ledere o diminuire il decoro dei luoghi e di svolgere attività di somministrazione di alimenti o bevande (bar/ristoro) anche con distributori automatici.
23. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti od omissioni di terzi, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
24. L'inadempienza delle clausole stabilite ai punti 3, 8, 13, 14 comporta di diritto la risoluzione del contratto, salva la facoltà del locatore di rinunciare alla risoluzione ex art. 1456 c.c.
25. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.
26. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto, a pena di nullità; nello stesso modo devono essere provate le eventuali modifiche.
27. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Verona, ……
il locatore il conduttore
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342l C.C. le parti dichiarano di aver pienamente compreso e specificamente approvato quanto previsto agli artt. 3, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 23.
il locatore il conduttore