REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DELL’IPOST RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DELL’IPOST RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 22 novembre 2007)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) Oggetto del Regolamento Art. 2) Principi
Art. 3) Responsabile del Procedimento Art. 4) Accesso agli atti
Art. 5) Divieti di divulgazione Art. 6) Programmazione
TITOLO II - PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO
CAPO I – Tipi di procedure
Art. 7) Procedure per l’individuazione degli offerenti e per l’aggiudicazione Art. 8) Procedure Aperte
Art. 9) Procedure ristrette Art. 10) Procedure negoziate
Art. 11) Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 12) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 13) Dialogo competitivo
Art. 14) Numero minimo di candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
CAPO II – Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 15) Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici Art. 16) - Avvalimento
TITOLO III - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
CAPO I – Autorizzazione a contrarre
Art. 17) Organi competenti
CAPO II – Bandi, avvisi, inviti ed altri documenti di gara
Art. 18) Bandi e avvisi
Art. 19) Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Art. 20) Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare Art. 21) Capitolato speciale d’appalto
Art. 22) Disciplinare di gara
Art. 23) Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte Art. 24) Domande di partecipazione
Art. 25) Offerte
Art. 26) Garanzie a corredo dell’offerta
CAPO III – Svolgimento delle operazioni di gara
Art. 27) Criteri di Aggiudicazione Art. 28) Commissioni di Gara Art. 29) Verbale di Gara
Art. 30) Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse Art. 31) Aggiudicazione
TITOLO IV - INCARICHI DI PROGETTAZIONE
CAPO I – Progettazione interna ed esterna in materia di lavori
Art. 32) Soggetti a cui possono essere affidati gli incarichi di progettazione Art. 33) Procedure di affidamento
CAPO II- Concorsi di progettazione
Art. 34) Definizione
Art. 35) Procedura per l’espletamento Art. 36) Commissione giudicatrice
CAPO III –Concorso di idee
Art. 37) Definizione
Art. 38) Procedura per l’espletamento
TITOLO V - ACQUISTI IN ECONOMIA
CAPO I – Sistemi in economia
Art. 39) Spese in Economia
Art. 40) Tipologie e limiti di spesa con riguardo a servizi e forniture Art. 41) Tipologie e limiti di spesa con riguardo ai lavori
Art. 42) Forme della procedura Art. 43) Amministrazione Diretta Art. 44) Cottimo Fiduciario
Art. 45) Svolgimento procedura del Cottimo Fiduciario
CAPO II – Elenco imprese di fiducia
Art. 46) Costituzione
Art. 47) Procedura di iscrizione Art. 48) Tenuta
Art. 49) Elenco delle imprese per lavori di importo inferiore a € 750.000
CAPO III - Spese economali
Art. 50) Effettuazione delle Spese Economali
TITOLO VI – CONVENZIONI
Art. 51) Acquisto di beni e servizi mediante Convenzioni
TITOLO VII – CONTRATTI
Art. 52) Stipulazione del Contratto Art. 53) Durata
Art. 54) Proroga del Contratto Art. 55) Subappalto
Art. 56) Deposito Cauzionale Definitivo Art. 57) Penali
Art. 58) Risoluzione del Contratto
Art. 59) Responsabile per l’esecuzione del Contratto
Art. 60) Collaudo, regolare esecuzione e verifica di conformità
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61) Normativa di riferimento Art. 62) Abrogazione di norme Art. 63) Entrata in vigore
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina i contratti dell’Ente aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture ovvero l’esecuzione di opere e lavori.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) “Codice”: il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
b) “Ente”: l’Ipost - Istituto Postelegrafonici.
Art. 2) Principi
1. Le procedure di affidamento e di esecuzione di opere e lavori pubblici, di servizi e forniture, garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
2. Le procedure di affidamento si svolgono, altresì, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Art. 3) Responsabile del Procedimento
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico è nominato, ai sensi della L. n. 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
2. Ai sensi dell’art. 68 del “Regolamento di Contabilità e Finanza” dell’Ipost il responsabile del procedimento viene individuato in sede di autorizzazione di spesa, nella persona del dirigente dell’unità competente per materia ovvero di un altro dipendente di ruolo addetto alla stessa unità, in possesso di titolo di studio e di competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. In caso di accertata
carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, l’Ente individua il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
3. Qualora l’organico dell’Ente presenti carenze accertate o non comprenda alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento sono affidati, con le procedure previste per l’affidamento di incarichi di servizi, a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi e forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell’invito a presentare un’offerta.
5. Nell’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni il responsabile del procedimento procede ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 4) Accesso agli atti
1. L’Ente garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, secondo le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990 e dal “Regolamento sul procedimento amministrativo” dell’Ipost.
2. Nelle procedure aperte il diritto di accesso avente ad oggetto l’elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
3. Nelle procedure ristrette e negoziate ed in ogni ipotesi di gara informale il diritto di accesso avente ad oggetto l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, ovvero l’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte o che hanno presentato offerte, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
4. Il diritto di accesso in relazione alle offerte è differito fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
Art. 5) Divieti di divulgazione
1. Gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo non sono comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza dei termini ivi previsti.
2. Il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
Art. 6) Programmazione
1. Per avviare tempestivamente le procedure contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dell’Ente, in conformità con l’art. 6 D.P.R. n. 97/2003, ogni Servizio/Ufficio presenta all’Ufficio Acquisti e Patrimonio dell'Ente, entro il 30 luglio di ogni anno, la richiesta di approvvigionamento annuale di beni e servizi, tenuto conto dei consumi degli anni precedenti, del consumo dell'anno in corso e della previsione di eventuali nuove attività per l'anno futuro.
2. Per avviare tempestivamente le procedure contrattuali per gli appalti di opere e lavori, si procede ai sensi dell’art. 128 del Codice.
3. Acquisite le richieste, l’Ufficio Acquisti e Patrimonio elabora nel mese di gennaio un piano operativo da attuare nell’anno corrente, tenendo conto delle priorità da soddisfare, in relazione alle risorse economiche disponibili.
TITOLO II PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO
CAPO I
TIPI DI PROCEDURE
Art. 7) Procedure per l’individuazione degli offerenti e per l’aggiudicazione dei contratti
1. Per l’individuazione degli operatori economici e per l’aggiudicazione dei contratti l’Ente utilizza le procedure aperte o ristrette di cui ai successivi artt. 8 e 9. Alle specifiche condizioni previste dal Codice, l’Ente può aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara, ovvero mediante il dialogo competitivo, come previsto dai successivi artt. 10, 11, 12 e 13 .
2. Il decreto o la determina a contrarre indica la procedura che l’Ente intende seguire. Il tipo di procedura prescelta e l’oggetto del contratto sono, inoltre, indicati nel bando di gara.
Art. 8) Procedure aperte
1. Le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato ed in possesso dei prescritti requisiti può presentare un’offerta.
2. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
3. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero di due offerte valide.
4. Il procedimento si svolge attraverso le seguenti fasi:
a) redazione e pubblicazione del bando di gara;
b) ammissione dei concorrenti ed esame delle offerte;
c) aggiudicazione.
Art. 9) Procedure ristrette
1. Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico, in possesso dei requisiti prescritti, può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dall’Ente.
2. Per l’affidamento di lavori pubblici sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando di gara, salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
3. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. Successivamente, gli
operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero di due offerte valide.
5. Il procedimento si svolge attraverso le seguenti fasi:
a) pubblicazione del bando di gara;
b) presentazione delle richieste di xxxxxx;
c) spedizione degli inviti a presentare un’offerta;
d) presentazione delle offerte;
e) valutazione delle offerte;
f) aggiudicazione.
Art. 10) Procedure negoziate
1. Le procedure negoziate sono le procedure in cui l’Ente consulta gli operatori economici scelti dall’Ente stesso e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
2. L’Ente può aggiudicare i contratti mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara ovvero senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi e con le modalità stabilite negli articoli successivi.
Art. 11) Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
1. L’ente utilizza la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nelle seguenti ipotesi:
a) quando in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta ovvero di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate risultino irregolari o inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti o delle offerte;
b) qualora, in casi eccezionali, si tratti di lavori, servizi e forniture la cui particolare natura o i cui imprevisti, non imputabili all’Ente, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) negli altri casi indicati dall’art. 56 del Codice.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, l’Ente nel procedere all’espletamento della nuova procedura non modifica in modo sostanziale le condizioni originarie. L’ente può omettere la pubblicazione del bando di gara qualora
inviti alla procedura tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15 che, nella procedura precedente, abbiano presentato offerte rispondenti ai prescritti requisiti formali e che, tuttavia, risultino inammissibili sotto altri aspetti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, l’Ente negozia con gli offerenti le offerte presentate al fine di adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari.
4. L’Ente seleziona l’offerta migliore mediante i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso di cui al successivo art. 27;
5. L’Ente valuta l’opportunità di procedere all’espletamento della procedura mediante fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di cui al comma precedente. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art. 12) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
1. L’Ente utilizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi espressamente indicate dall’art. 57 del Codice, dandone adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Gli operatori economici da consultare vengono individuati sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. L’Ente seleziona almeno tre operatori economici, qualora sussitano in tale numero soggetti idonei. Gli operatori selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
4. L’Ente sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose mediante i criteri di cui al successivo articolo art. 27, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel successivo art. 15.
5. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti ed i contratti rinnovati tacitamente sono considerati nulli.
Art. 13) Dialogo competitivo
1. Il dialogo competitivo è una procedura nella quale l’Ente in caso di appalti particolarmente complessi avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare offerte. A tale procedura può chiedere di partecipare qualsiasi operatore economico in possesso dei prescritti requisiti.
2. L’Ente aggiudica i contratti mediante dialogo competitivo nelle ipotesi e con le modalità stabilite dall’art. 58 del Codice.
Art. 14) Numero minimo di candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi e forniture, a lavori di importo pari o superiore 40 milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, l’Ente, qualora lo richieda la difficoltà o la complessità dell’oggetto dell’appalto, può limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. L’Ente indica nel bando di gara i criteri oggettivi e non discriminatori che intende applicare, il numero minimo di concorrenti che intende invitare e, qualora lo ritenga opportuno per esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Nelle procedure ristrette tale numero non può comunque essere inferiore a 10, qualora si tratti di servizi e forniture, ovvero a 20, in caso di lavori di importo pari o superiore 40 milioni di euro. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a 6.
CAPO II
REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 15) Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
1. L’Ente ammette a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici i soggetti indicati nell’art. 34, comma 1 del Codice;
2. Non sono ammessi a partecipare i soggetti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. ed i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci.
3. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento né alla stipulazione dei relativi contratti, i soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 38 del Codice. A tal fine il candidato o il concorrente deve attestare il possesso di tali requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. L’ente provvede agli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente comma secondo le modalità indicate dall’art. 38 Codice.
4. L’Ente ha facoltà di richiedere ai concorrenti di provare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, come indicati nell’art. 39 del Codice.
5. I soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori di importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso di idonea attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi appositamente autorizzati, ai sensi dell’art. 40 del Codice.
6. Negli appalti di forniture o servizi, l’Ente può indicare nel bando di gara i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo che i fornitori ed i prestatori di servizi devono possedere, secondo la discplina fornita dagli articoli 41 e 42 del Codice.
7. Con riguardo ai requisiti di cui al comma precedente, che siano stati eventualmente richiesti nel bando di gara, la Commissione di gara, in seduta pubblica, prima di procedere all’apertura delle buste contenti le offerte, procede a sorteggiare il 10% dei concorrenti, che dovranno fornire la documentazione comprovante i suddetti requisiti entro 10 giorni, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 48, comma 1 del Xxxxxx.
Art. 16) Avvalimento
1. Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Codice, il concorrente che partecipa ad una specifica gara può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, richiesti dal bando, avvalendosi di quelli posseduti da un altro soggetto o della certificazione SOA di un altro soggetto.
2. L’Ente, avuto riguardo alla natura o all’importo dell’appalto, può prevedere che l’avvalimento possa essere utilizzato solamente in relazione ai requisiti economici o tecnici, ovvero per integrare, in una data misura o percentuale da indicarsi nel bando di gara, i requisiti economici o tecnici già posseduti dai concorrenti.
3. In ogni caso, il concorrente che intende avvalersi dei requisiti altrui è tenuto a presentare tutte le dichiarazioni prescritte dall’art. 49, comma 2 del Codice.
4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente per ciò che concerne le prestazioni oggetto del contratto.
5. Nell’ambito di una medesima gara, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. L’Ente, in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni oggetto del contratto, può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Per i lavori non è comunque consentito il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative ad una medesima categoria.
6. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, salvo l’eccezione prevista dall’art. 49, comma 9 del Codice.
7. Non è, altresì, consentito che nella stessa procedura partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Nel caso di avvalimento, il contratto eventualmente aggiudicato deve essere eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale pertanto dovrà essere rilasciato il relativo certificato di esecuzione.
9. Con riferimento esclusivo ai lavori, la possibilità di avvalersi dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria è prevista alle sole condizioni indicate nell’art. 50 del Codice.
TITOLO III
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
CAPO I AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
Art. 17) Organi competenti
1. Con riferimento a quanto disposto dall’art. 11, comma 2 del Codice, la deliberazione a contrarre è autorizzata dal:
a) Consiglio di Amministrazione per importi complessivi pari o superiori ad € 250.001;
b) Direttore Generale per importi complessivi da € 100.001 a € 250.000;
c) Dirigente Capo Area “Previdenza e Servizi all’utenza” e Dirigente Capo Area “Affari Interni” per importi complessivi da € 25.001 a € 100.000;
d) Dirigente titolare del centro di responsabilità di competenza per importi complessivi fino ad € 25.000.
2. Qualora l’Ente fosse retto da un Organo Straordinario la competenza di cui alla precedente lettera a) spetterebbe a quest’ultimo.
3. Gli importi sopra indicati devono essere considerati al netto dell’I.V.A. e vanno calcolati secondo i criteri e le metodologie di cui all’art. 29, del Codice.
4. Con la delibera o determinazione a contrarre deve essere autorizzata ed individuata la copertura finanziaria dell’appalto e la scelta della procedura di gara da adottare.
5. Per le minute spese d’ufficio, o spese economali, e per le forniture di beni e servizi di importo complessivo non superiore ad € 1.000 (I.V.A. esclusa), si può prescindere dalla preventiva delibera o determina a contrarre, considerandosi necessaria la sola procedura di cui al successivo art. 50.
CAPO II
BANDI, AVVISI, INVITI ED ALTRI DOCUMENTI DI GARA
Art. 18) Bandi e avvisi
1. Qualora l’Ente intenda aggiudicare un appalto pubblico mediante procedura aperta, ristretta, negoziata con pubblicazione di un bando di gara, ovvero mediante dialogo competitivo, rende nota tale intenzione tramite la pubblicazione di un bando di gara.
2. Qualora l’Ente nell’aggiudicare un appalto mediante una delle procedure indicate nel comma 1 del presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di riduzione dei termini dell’offerta prevista dall’art. 70, comma 7 del Codice, provvede alla pubblicazione di un avviso di preinformazione secondo le modalità stabilite dall’art. 63 dello stesso Xxxxxx.
3. A seguito della aggiudicazione di un contratto pubblico l’Ente provvede, entro 48 giorni dall’aggiudicazione stessa, alla pubblicazione di un avviso relativo ai risultati
della procedura di affidamento. Tale pubblicazione non è obbligatoria nei casi di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 211.000.
4. Il bando di gara, l’eventuale avviso di preinformazione e l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contengono gli elementi indicati nel Codice, le informazioni di cui agli allegati IX A e X del citato Xxxxxx ed ogni altra informazione ritenuta utile secondo il formato dei modelli dei formulari adottati dalla Commissione.
Art. 19) Modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. Ai fini dell’individuazione delle modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi è necessario distinguere tra appalti di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria e appalti che non sono di rilevanza comunitaria. Si intendono appalti di rilevanza comunitaria, per quanto attiene ai lavori, quelli di importo pari o superiore ad euro
5.278.000 (salvo successive modifiche) e per quanto attiene ai servizi e alle forniture, quelli pari o superiori a euro 211.000.
2. Con riguardo agli appalti di rilevanza comunitaria, l’Ente trasmette i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica, secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X del Codice, ovvero mediante altri mezzi di trasmissione.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati nella lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul “profilo di committente” dell’Ente entro 5 giorni dalla trasmissione, se quest’ultima è effettuata per via elettronica, ovvero entro 12 giorni dalla trasmissione, se quest’ultima è effettuata tramite altri mezzi. Entro 2 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul profilo di committente dell’Ente, i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. I bandi e gli avvisi sono altresì pubblicati per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali della Comunità Europea.
4. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture che non sono di rilevanza comunitaria, non sono previsti obblighi di pubblicità in ambito sovranazionale.
5. Gli appalti di lavori che non sono di rilevanza comunitaria di importo pari o superiore a euro 500.000 sono soggetti ai seguenti obblighi di pubblicità: i bandi e gli avvisi sono pubblicati nella lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul “profilo di committente” dell’Ente. Entro 2 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul profilo di committente dell’Ente, i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. I bandi e gli avvisi sono altresì pubblicati, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
6. I bandi e gli avvisi relativi a lavori di importo inferiore a euro 500.000 sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante.
7. Gli appalti di servizi e forniture che non sono di rilevanza comunitaria, sono soggetti alle forme di pubblicità indicate nel comma 5 del presente articolo, con esclusione di quelle relative alla pubblicazione sui principali quotidiani a diffusione nazionale o locale. I relativi bandi ed avvisi sono pubblicati sull’albo della stazione appaltante.
Art. 20) Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con o senza pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, l’Ente invita simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nelle procedure con pubblicazione del bando di gara e nel dialogo competitivo l’invito contiene oltre agli elementi specificamente previsti dal Codice ed a quelli ritenuti utili dall’Ente, i seguenti elementi:
• gli estremi del bando di gara pubblicato;
• il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte;
• in caso di dialogo competitivo la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase di consultazione, nonché la lingua obbligatoria e facoltativa;
• l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando e dall’invito;
• i criteri di selezione dell’offerta, se non figurano nel bando di gara;
• in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l’ordine decrescente di importanza, se non figurano nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel documento descrittivo.
Art. 21) Capitolato speciale d’appalto
1. L’Istituto, non avvalendosi di Capitolati Generali, determina per ogni singolo appalto i relativi Capitolati Speciali, a volte denominati Capitolati Tecnici, atti a disciplinare i patti, le condizioni ed i requisiti tecnici inderogabili riguardanti i lavori, i servizi e le forniture oggetto dell’appalto.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Codice, i capitolati menzionati nel bando o nell’invito fanno parte integrante del contratto.
Art. 22) Disciplinare di gara
1. Il disciplinare di gara viene utilizzato nelle procedure aperte e, di regola, contiene indicazioni circa:
- la natura, l’oggetto e l’importo del contratto, nonché ogni informazione inerente le condizioni di partecipazione alla gara;
- le modalità di presentazione dell’offerta;
- la documentazione amministrativa da presentare ai fini della valutazione dei requisiti;
- le modalità di affidamento dell’appalto, con indicazione del metodo di aggiudicazione prescelto;
- lo svolgimento della procedura di gara;
- le cause di esclusione dell’offerta e gli ulteriori adempimenti richiesti nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
Art. 23) Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte
1. L’Ente fissa i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, nel rispetto dei termini minimi stabiliti nell’art. 70 del Codice.
2. Nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi di cui al comma precedente, l’Ente, indicando le ragioni dell’urgenza nel bando di gara, stabilisce termini inferiori nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 70 comma 11.
3. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo competitivo, quando l’urgenza non consente il rispetto dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, l’Ente stabilisce i termini tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.
4. Nei contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, i termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte sono individuati, oltre che dall’art. 70, commi 1 e 10 del Codice, in tema di regole generali sulla fissazione e sul prolungamento dei termini, rispettivamente, dall’art. 122, comma 6 e dall’art. 124, comma 6, dello stesso Xxxxxx.
Art. 24) Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione hanno la forma di documento cartaceo od elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando ed, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato ed il suo indirizzo, la procedura a cui la domanda si riferisce e gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare. Le domande sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
Art. 25) Offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offerente ed il suo indirizzo, la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione offerta e le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Le offerte devono essere corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri, nonchè dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del Codice, relative alle singole voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’offerta stessa.
4. L’Ente può predisporre appositi moduli per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente, nel bando o nella lettera di invito, che il mancato utilizzo dei moduli costituisca causa di esclusione dalla gara.
5. Ciascun concorrente può presentare una sola offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’Ente può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Art. 26) Garanzie a corredo dell’offerta
1. L’offerta è corredata da una garanzia, fissata nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale ovvero, presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente.
3. La fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107, D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
0. La garanzia, comunque prestata, oltre a soddisfare le condizioni prescritte dal comma 4 dell’art. 75 del Codice, deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla presentazione della relativa offerta. L’Ente può comunque richiedere, nel bando o
nell’invito, che la stessa abbia un termine di validità maggiore o minore, in relazione alla presumibile durata del procedimento.
5. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per i concorrenti che, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrino di possedere la certificazione di cui all’art. 75, comma 7 del Codice.
6. L’Ente, entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, provvede allo svincolo della garanzia prestata dai concorrenti risultati non aggiudicatari, anche quando questa non sia ancora scaduta.
CAPO III
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Art. 27) Criteri di Aggiudicazione
1. L’Ente seleziona l’offerta migliore mediante i criteri del Prezzo più basso e dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta tra i due criteri di aggiudicazione, da indicarsi nel bando di gara, viene effettuata in base alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
2. L’Ente utilizza il criterio del prezzo più basso quando gli elementi tecnici della fornitura, del servizio o dei lavori da eseguire sono facilmente individuabili. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato secondo le modalità riportate nell’art. 82 del Codice.
3. Diversamente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è applicabile nel caso di appalti particolarmente complessi, con caratteristiche peculiari, quando l’Ente ritiene di particolare rilievo, oltre al prezzo, anche gli altri elementi variabili di cui all’art. 83, comma 1 del Codice.
4. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente, nel bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, elenca i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.
5. Per le forniture ad alto contenuto tecnologico, ovvero per particolari tipologie di servizi, l’Istituto può richiedere, nei singoli bandi di gara, che le imprese concorrenti dispongano di certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati.
Art. 28) Commissioni di Gara
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice che viena nominata dal soggetto, individuato ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento.
2. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 4 del Codice.
3. Nell’atto di nomina della Commissione devono essere individuati i poteri alla stessa conferiti ed il termine, prorogabile di norma una sola volta, per l’espletamento dell’incarico conferito.
4. La Commissione di Gara è presieduta da un Dirigente dell’Ente, nominato dall’Organo di cui al precedente comma 1, che designa anche un Supplente. Il numero dei suoi componenti deve essere dispari e deve essere ricompreso tra le tre e le cinque unità.
5. I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun incarico o funzione relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Non possono essere nominati tali coloro che si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 84, commi 5 e 6 del Codice. Si applicano le cause di astensione previste dall’art. 51 C.p.c
6. I Commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra funzionari appartenenti a ruoli professionali dell’IPOST, integrati da esperti esterni, rientranti nelle categorie di cui all’art. 84, comma 8, lett. a) e b) del Codice, qualora risulti accertato che l’Ente non disponga di adeguate professionalità nello specifico settore oggetto del contratto.
7. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione è riconvocata la medesima commissione.
Art. 29) Verbale di Gara
1. Per ogni seduta di gara, sia essa pubblica o riservata, è redatto un verbale contenente una descrizione analitica dell’andamento della seduta sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
2. Nel verbale relativo all’ultima seduta di gara, nel quale viene individuato il soggetto aggiudicatario, devono essere riportate tutte le informazioni di cui all’art. 78, comma 1 del Codice.
3. A completamento dei lavori, il segretario della Commissione trasmette i verbali all’Organo competente per gli adempimenti previsti dal successivo art. 31.
Art. 30) Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse
1. Nei contratti di cui al presente Regolamento, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l’Ente valuta la congruità delle offerte che, a seguito dell’applicazione degli specifici parametri indicati nel comma 1 dell’art. 86 del Codice, risultano essere anormalmente basse. Tale verifica non si effettua nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente provvede ai sensi, e secondo i parametri, di cui al comma 2 del richiamato articolo 86.
3. In ogni caso, l’Ente può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a specifici elementi, appaia anormalmente bassa.
4. L’Ente esamina, altresì, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del Codice, poste necessariamente a corredo delle offerte e, ove queste non siano sufficienti ad escludere l’incongruità della singola offerta, può richiederne per iscritto un’integrazione all’offerente, procedendo ai sensi degli art. 87 e 88 del Codice.
5. L’Ente può procedere all’eventuale esclusione dall’aggiudicazione solamente dopo aver esaminato, in contraddittorio con gli interessati, le ulteriori giustificazioni prodotte.
6. Ai sensi dell’art. 87, commi 3 e 4, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili ed agli oneri di sicurezza.
7. Nel caso di procedimenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, è possibile prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 86 del Codice.
Tale facoltà è esclusa nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
Art. 31) Aggiudicazione
1. L’aggiudicazione è l’atto con cui si accerta e si rende nota l’offerta più bassa o quella economicamente più vantaggiosa, si documenta l’incontro dei consensi e si attribuisce l’appalto.
2. Al termine della procedura di affidamento, la Commissione dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente.
3. L’Organo competente, individuato ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento, verifica la regolarità dell’aggiudicazione provvisoria e provvede, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, anche mediante eventuali richieste di chiarimenti o informazioni, all’aggiudicazione definitiva.
4. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi degli artt. 11, comma 8 e 48, comma 2 del Codice.
5. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva si provvede alla stipulazione del relativo contratto, nei termini e con le modalità di cui all’art. 51 del presente Regolamento.
6. E’ fatto obbligo all’Ente di comunicare tempestivamente d’ufficio, e comunque non oltre il termine di cinque giorni, l’intervenuta aggiudicazione all’aggiudicatario ed agli altri soggetti di cui all’art. 79, comma 5 del Codice.
7. Resta ferma la facoltà dell’Istituto, anche in presenza di un’offerta formalmente valida, di non procedere all’aggiudicazione se tale offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
TITOLO IV INCARICHI DI PROGETTAZIONE
CAPO I
PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 32) Soggetti a cui possono essere affidati gli incarichi di progettazione
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, sono espletate dai dipendenti, appartenenti al personale di ruolo dell’Ente, dotati di idonea professionalità e competenza.
2. Nei casi ed alle condizioni indicate nell’art. 90, commi 6 e 7 del Codice, l’Ente può affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, anche costituiti in raggruppamenti temporanei ovvero in consorzi stabili.
3. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare ad appalti, eventuali subappalti e cottimi, in relazione ai quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.
Art. 33) Procedure di affidamento
1. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro l’Ente applica le procedure previste dal titolo II e III del presente Regolamento.
2. Per gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, il responsabile del procedimento provvede al loro affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, invitando a presentare le offerte almeno 5 operatori economici, qualora sussistano in tal numero aspiranti idonei.
3. Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico, l’Ente valuta l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
4. Per gli affidamenti indicati nel comma 1 del presente articolo l’affidatario non può valersi del subappalto, salvo le eccezioni previste nell’art. 91, comma 3 del Codice.
CAPO II
CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Art. 34) Definizione
1. I concorsi di progettazione sono le procedure intese a fornire all’Ente un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
Art. 35) Procedura per l’espletamento
1. L’Ente rende nota in un bando di gara l’intenzione di indire un concorso di progettazione.
2. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell’allegato IX, lettera D del Codice e vengono pubblicati secondo le modalità indicate nell’art. 18 del presente Regolamento.
3. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione di importo superiore alla soglia comunitaria, l’Ente effettua la selezione dei concorrenti mediante le procedure indicate nei titoli II e III del presente Regolamento, salvo quanto stabilito nel presente capo.
4. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’Ente espleta i concorsi di progettazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non disriminazione e proporzionalità, con le modalità di cui all’art. 57, comma 6 del Codice.
5. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità l’Ente può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi, secondo le modalità stabilite dall’art. 109 del Codice.
Art. 36) Commissione giudicatrice
1. Alla commissione giudicatrice si applica l’art. 28 del presente Regolamento, in quanto compatibile.
2. Qualora l’Ente richieda ai partecipanti ad un concorso di progettazione una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica ovvero una qualifica equivalente.
3. La commissione esamina i piani ed i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato è
rispettato fino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
4. Le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti ed i chiarimenti necessari sono indicate in un verbale redatto e sottoscritto dalla commissione. Nel verbale la commissione può indicare dei quesiti da rivolgere ai candidati allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto controverso relativo alle proposte progettuali. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a detti quesiti.
5. Del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice ed i candidati è redatto un verbale completo.
CAPO III CONCORSO DI IDEE
Art. 37) Definizione
1. I concorsi di idee sono le procedure intese a fornire l’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
Art. 38) Procedura per l’espletamento
1. Al concorso di idee si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal capo II del presente titolo.
2. L’Ente ammette al concorso di idee, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale, con esclusione dei propri dipendenti.
3. L’Ente stabilisce nel bando di gara il termine di presentazione della proposta, avuto riguardo all’importanza ed alla complessità del tema. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il premio che l’Ente intende assegnare al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee migliori è indicato nel bando di gara. Con riferimento ai lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.
5. E’ possibile prevedere nel bando la facoltà di affidare al vincitore del concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione mediante procedura negoziata senza bando.
6. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall’Ente e possono essere poste a base di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di progettazione.
TITOLO V ACQUISTI IN ECONOMIA
CAPO I SISTEMA IN ECONOMIA
Art. 39) Spese in Economia
1. Le spese in economia consistono in affidamento di lavori, acquisti di forniture o affidamento di servizi per i quali, nel rispetto delle condizioni previste nei commi successivi, non appare opportuno indire una procedura di gara aperta, ristretta o negoziata, sempre che ricorrano i requisiti di cui all’art. 125 del Codice.
2. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati oltre che dalle disposizioni del presente Capo, dall’art. 125 del Codice e dai principi dettati dal Codice in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto.
Art. 40) Tipologie e limiti di spesa con riguardo a servizi e forniture
1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia, ai sensi dell’art. 125 del Codice, per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi come di seguito individuati:
a) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni nell’interesse dell’Istituto postelegrafonici, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo complessivo fino a 211.000 euro;
b) predisposizione e gestione dei servizi finalizzati all’erogazione dei benefici assistenziali inerenti l’attività istituzionale dell’Ipost, per un importo complessivo fino a 211.000 euro;
c) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 211.000 euro;
d) spese per cancelleria, beni mobili ed altre attrezzature d’ufficio, nonché eventuale manutenzione e riparazione di beni mobili, per un importo complessivo fino a
211.000 euro;
e) spese per l’acquisto, noleggio e manutenzione di personal computer, stampanti, fotocopiatrici e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo complessivo fino a 211.000 euro;
f) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo complessivo fino a 211.000 euro;
g) polizze di assicurazione per un importo complessivo fino a 211.000 euro;
h) acquisto, riparazioni e manutenzione di autoveicoli, acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo complessivo fino a 211.000 euro;
i) noleggio o leasing, a breve o lungo termine, di autoveicoli con o senza autista, per un importo complessivo fino a 211.000 euro;
j) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, nonché adattamento, riparazione, manutenzione dei locali (ivi comprese spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono), per un importo complessivo fino a 211.000 euro;
k) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni varie ed abbonamenti a riviste e periodici per un importo complessivo fino a 100.000 euro;
l) spedizioni, imballaggi, traslochi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo complessivo fino a 100.000 euro;
m) incarichi di progettazione, di pianificazione e di consulenza legale o professionale, fino 100.000 euro;
n) spese di rappresentanza per un importo complessivo fino a 100.000 euro;
2. E’ in ogni caso ammesso l’affidamento mediante l’acquisizione in economia di tutti gli altri servizi e forniture, preventivamente individuati con apposito provvedimento, afferenti ai fini istituzionali dell’Ente, nei limiti di importo di 211.000 euro.
3. Gli importi sopra indicati devono essere considerati al netto dell’I.V.A.
4. E’ in ogni caso ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia nei casi elencati dall’art. 125, comma 10, del Codice.
5. Laddove non ricorrano né i presupposti di cui al precedente comma 1, né quelli richiamati al comma 3 del presente articolo, l’Ente procederà secondo la disciplina di cui agli articoli da 121 a 124 del Codice.
Art. 41) Tipologie e limiti di spesa con riguardo ai lavori
1. È altresì ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia, ai sensi dell’art. 125 del Codice, per l’affidamento di lavori come di seguito individuati:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di proprietà dell’Ente, a qualunque uso essi siano destinati, fino a 100.000 euro: a titolo esemplificativo, sono ricompresi fra detti interventi tanto le attività di manutenzione di impianti (elettrici, telefonici, di rivelazione fumi, di estinzione incendi, anti-intrusione, ascensori, impianti di condizionamento, fognature e acque meteoriche, riscaldamento), quanto quelle di manutenzione generale di edifici (quali interventi di demolizione e ripristino di murature e intonaci; di demolizione e ripristino di pavimenti di qualsiasi genere e di rivestimenti in piastrelle, di riparazione e manutenzione di servizi igienici, di opere murarie per riparazioni di impianti tecnologici, revisione di infissi sia interni che esterni, sostituzione di lastre in vetro di qualsiasi tipo);
b) lavori che si rendano necessari a seguito di sentenza esecutiva di organi giurisdizionali o a seguito di provvedimenti legittimi di altra Amministrazione fino a un importo di 100.000 euro ovvero, ove non sia possibile procedere secondo le forme di cui agli articoli 55, 121 e 122 del Codice, fino all’importo di 200.000 euro;
c) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e con le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice: fino all’importo di 200.000 euro;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza, fino a 200.000 euro;
e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara, fino a 200.000 euro;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dello appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori, fino a 200.000 euro.
Art. 42) Forme della procedura
1. L’esecuzione in economia dei lavori, delle forniture e dei servizi ha luogo:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
Art. 43) Amministrazione Diretta
1. Sono eseguite in amministrazione diretta le acquisizioni che possono essere effettuate con mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
Art. 44) Cottimo Fiduciario
1. Sono eseguite mediante cottimo fiduciario le spese per lavori, forniture e servizi per le quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento a terzi.
Art. 45) Svolgimento procedura del Cottimo Fiduciario
1. L’affidamento di lavori o di servizi o l’acquisizione di beni attraverso il cottimo fiduciario avvengono mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi, sempre che sussistano imprese individuabili a tal fine sulla base del successivo comma 3 del presente articolo. I preventivi devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di xxxxxx.
2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, I.v.a. esclusa, e per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a 20.000 euro, I.v.a. esclusa, si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi ed è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.
3. Per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure svolte ricorrendo a cottimo fiduciario, l’Ente può utilizzare il proprio elenco delle imprese di fiducia, ovvero ricorrere ad apposite indagini di mercato.
4. Le disposizioni del presente capo sostituiscono, ove incompatibili, quelle contenute all’articolo 74 del “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.70, elaborato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003”.
CAPO II
ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA
Art. 46) Costituzione
1. Per gli affidamenti di lavori, di servizi e di forniture da eseguire mediante cottimo fiduciario oppure da affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è istituito apposito elenco delle imprese di fiducia, suddiviso per categorie merceologiche e per tipi di attività o servizi.
2. Le imprese incluse nell’elenco sono inserite secondo due criteri:
a) Fornitori classificati per classe merceologica di appartenenza;
b) Fornitori ordinati in ordine alfabetico.
In questo elenco sono riportate, per ciascuna impresa, le seguenti informazioni:
- dati anagrafici;
- classificazione merceologica;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- elenco delle aziende, pubbliche e private, con le quali l’impresa ha avuto rapporti inerenti l’affidamento di lavori o la fornitura di beni o servizi;
- importi globali delle forniture;
- dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione da pubbliche gare;
- certificato antimafia;
- certificati sistemi di qualità.
Art. 47) Procedura di iscrizione
1. L’iscrizione delle imprese interessate nell’elenco dell’Ente può avvenire o a seguito di presentazione di richiesta formale inoltrata all’Istituto, ovvero, d’ufficio, a seguito di partecipazione a pubblica gara per l’affidamento di lavori o per la fornitura di beni o di servizi, sempre che l’impresa richiedente sia in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38 del Codice, di cui è tenuta a fornire documentazione, e, nel caso di iscrizione d’ufficio, non sia risultata esclusa dalla partecipazione alla gara per carenze dovute alla regolarità della documentazione amministrativa.
2. Nella richiesta, in ogni caso, devono essere inserite le seguenti informazioni:
a) Ragione sociale dell’impresa;
b) Sede legale;
c) Codice fiscale e partita IVA;
d) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con nulla osta in calce ai sensi della legge 55/90 e successive integrazioni e modifiche, avente validità di documentazione antimafia;
e) Elenco delle categorie merceologiche per le quali è richiesta l’iscrizione.
3. L’Ente provvederà a richiedere tutte le ulteriori informazioni e documenti che riterrà utili e necessari per l’iscrizione in elenco per la/e categoria/e richiesta/e. In ogni caso, l’elenco delle imprese di fiducia sarà soggetto ad aggiornamento periodico, con cadenza almeno annuale.
Art. 48) Tenuta
1. L’elenco è formato ed aggiornato periodicamente dall’Ufficio Acquisti e Patrimonio, che deciderà in ordine alla iscrizione dell’impresa richiedente, dandone comunicazione alla stessa.
2. Per stabilire l’idoneità dei fornitori e la loro legittima permanenza nell’elenco, l’Ente valuta le risultanze negative riscontrate sull’andamento delle forniture, con riguardo a:
a) affidabilità, in relazione alla conformità della qualità della fornitura dei beni e servizi;
b) rispetto dei tempi di realizzazione o consegna ed altre condizioni contrattuali stabilite (tempi di intervento, assistenza post vendita, ecc);
c) aspetti organizzativi;
d) rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro.
3. L’Ente provvede ad attivare, in sede di accettazione e verifica dei prodotti/servizi, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori per garantire che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati. Le eventuali contestazioni alle imprese avvenute nel corso del lavoro, servizio o fornitura ed i relativi esiti, sono annotati per la
valutazione dei fornitori ed esaminati ai fini dell’eventuale cancellazione dall’elenco e della conseguente esclusione (ove possibile) dall’invito a procedure di scelta del contraente per singole tipologie di lavori, servizi o forniture.
4. Tutte le non conformità rilevate sono riportate in apposita scheda relativa al fornitore inadempiente, in modo da poter monitorare, per ciascuna impresa, il numero, la frequenza e la gravità degli inadempimenti.
5. I fornitori che, in base a gravi e ripetute inadempienze, non sono ritenuti più idonei, sono sospesi dalla qualifica di fornitore di fiducia dell’Ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e, nel caso di recidiva, cancellati dall’elenco, con determinazione del Capo Area, su segnalazione del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Patrimonio, sentito il parere del Direttore Generale, da notificarsi all’interessato con provvedimento motivato.
6. Sono, altresì, cancellate dall’elenco le imprese che:
a) invitate a partecipare a gare indette dall’Ente, non rispondano per almeno due volte consecutive, senza darne adeguate motivazioni;
b) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
c) abbiano cessato attività;
d) abbiano richiesto la cancellazione dall’elenco;
e) non abbiano prodotto la documentazione richiesta in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento periodico dell’elenco.
7. Della cancellazione dovrà essere data comunicazione all’impresa interessata.
Art. 49) Elenco delle imprese per lavori di importo inferiore a € 750.000
1. Ai fini dello svolgimento della procedura ristretta semplificata di cui all’art. 123 del Codice, l’Ente provvede annualmente alla formazione di uno specifico elenco delle imprese che eseguono lavori, secondo le modalità che seguono. I lavori che l’Ente intende affidare con tale procedura vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità dell’avviso di preinformazione, entro il 30 novembre di ogni anno. Le imprese interessate ad essere invitate alle procedure di affidamento individuate con tale avviso, presentano apposita domanda, entro il 15 dicembre successivo. La formazione del suddetto elenco costituisce condizione imprescindibile per il ricorso alla procedura di cui al citato art. 123.
2. L’iscrizione nel predetto elenco avviene unicamente su domanda delle imprese interessate, dietro produzione dei documenti o delle informazioni di cui al precedente art. 47, commi 2
e 3. In aggiunta, l’impresa richiedente deve fornire anche le eventuali attestazioni SOA di cui la stessa sia in possesso.
3. Si applicano anche al predetto elenco, inoltre, le disposizioni di cui al precedente art. 48 del presente regolamento.
CAPO III SPESE ECONOMALI
Art. 50) Effettuazione delle Spese Economali
1. Le minute spese economali si rendono opportune per fronteggiare le piccole spese necessarie al regolare svolgimento delle attività dell’Ente.
2. Tali spese consentono all’Istituto di procurarsi agevolmente, senza ricorso alle ordinarie procedure disciplinate dal Titolo II del presente regolamento, i mezzi di cui i singoli servizi o uffici necessitano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Fermo restando il limite di importo complessivo di € 1.000 (I.V.A. esclusa), come disposto dall’art. 17, il Dirigente procede all’effettuazione della spesa economale che deve essere documentata da fattura, scontrino fiscale o altro documento equipollente.
4. Nel caso in cui l’importo complessivo della spesa sia maggiore di € 500 (I.V.A. esclusa), il Dirigente dovrà sottoscrivere una dichiarazione riguardante le motivazioni della spesa e le eventuali ricerche di mercato informali effettuate prima di procedere all’ordinativo di spesa.
TITOLO VI CONVENZIONI
Art. 51) Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni
1. Per l’acquisto di beni e servizi l’Ente può ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 ovvero può utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparibili.
TITOLO VII CONTRATTI
Art. 52) Stipulazione del Contratto
1. La stipulazione del contratto deve essere effettuata, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire e salvo diverso accordo fra l’Ente e l’impresa aggiudicataria della procedura di affidamento, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
2. In ogni caso, la stipulazione del contratto non può normalmente avvenire prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. E’ tuttavia ammesso, ove sussistano motivate ragioni di urgenza, rappresentate dal responsabile del procedimento, procedere alla stipula del contratto prima del decorso del suddetto termine di trenta giorni.
3. L’esecuzione del contratto deve avere inizio, ordinariamente, dopo che lo stesso è divenuto efficace, ossia dopo la sua stipulazione. Tuttavia, laddove ricorrano ipotesi di comprovata urgenza, è possibile autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto, sempre che sia già intervenuta l’aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento.
4. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono, ove incompatibili, quelle contenute nell’art. 75 del “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.70, elaborato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003”.
5. Il contratto è sottoscritto dall’organo competente individuato ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento. Nel caso di cui all’art. 17 , comma 1, lett. a), competente alla firma è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. L’attività concernente la predisposizione del testo dei contratti, la tenuta del registro cronologico degli stessi e la loro archiviazione è normalmente riservata all’Ufficio Acquisti e Patrimonio dell’Ente.
Art. 53) Durata
1. Il contratto deve avere forma scritta, termine e durata certi e non può essere soggetto a rinnovo tacito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 57 del Codice.
2. E’ ammesso l’inserimento di clausole di rinnovo del contratto unicamente nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente.
3. In particolare, la possibilità di rinnovo è subordinata alle seguenti condizioni, oltre alle altre eventualmente disposte dalla legge:
a) la possibilità di rinnovo deve essere stata prevista nel bando relativo al contratto originario;
b) il contraente del contratto originario deve essere stato individuato all’esito di procedura aperta o ristretta;
c) il rinnovo deve avvenire entro tre anni dalla stipulazione del contratto originario;
d) in sede di autorizzazione della spesa, è necessario aver tenuto conto, nella determinazione dell’importo dell’appalto, oltre che del valore del contratto iniziale, anche del valore dell’eventuale contratto rinnovato.
Art. 54) Proroga del Contratto
1. È ammessa, in via residuale, la proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni, per un periodo di tempo, comunque non superiore a mesi sei dalla scadenza originaria del contratto, strettamente necessario a garantire la continuità della prestazione nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto.
Art. 55) Subappalto
1. Le imprese affidatarie dei contratti sono tenute ad eseguire in proprio le opere, le forniture o i servizi che costituiscono oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 116 del Codice.
2. È consentito il ricorso al subappalto nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.
3. La possibilità di esercitare tale facoltà deve essere resa nota in sede di bando di gara o di lettera d’invito. In tale sede devono altresì essere specificati gli eventuali limiti del ricorso al subappalto.
4. Qualora previsto, l’impresa che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà farne esplicita menzione in sede di presentazione dell’offerta, indicando i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare.
5. La formale autorizzazione al ricorso al subappalto, dovrà avvenire, da parte dell’Ente, previo accertamento del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore.
6. Il provvedimento di diniego di autorizzazione, per carenza dei suddetti requisiti, dovrà essere adeguatamente motivato da parte dell’organo competente individuato ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento.
Art. 56) Deposito Cauzionale Definitivo
1. Prima della stipulazione del contratto l’impresa aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo secondo quanto disposto dall’art. 113 del Codice.
2. La costituzione del deposito cauzionale è facoltativa per servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00 e per lavori di importo inferiore a € 40.000,00.
3. Non si applica, nelle parti in cui risulta incompatibile con le presenti disposizioni, l’art.
76 del Regolamento Ipost ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 97/2003 concernente l’amministrazione degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70.
Art. 57) Penali
1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell’esecuzione del contratto stesso.
2. L’ammontare e le modalità di applicazione delle penalità vengono fissati nel capitolato d’oneri o in altro documento di gara, tenendo conto dell’oggetto del contratto, della sua rilevanza per l’Ente, dell’urgenza e di ogni altro specifico elemento di valutazione.
Art. 58) Risoluzione del Contratto
1. L’Ente può richiedere la risoluzione del contratto, oltre che ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice civile, anche ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli da 135 a 140 del Codice.
2. E’ in ogni caso ammesso il ricorso alla risoluzione nelle seguenti ipotesi:
a) per motivi di pubblico interesse;
b) in caso di frode, di grave inadempienza nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
d) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
e) nel caso di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
f) qualora in corso d’opera l’impresa appaltatrice non dia più le necessarie garanzie per l’esecuzione e/o l’ultimazione dell’appalto, da prevedersi nel singolo contratto.
3. E’ fatto salvo, in ogni caso, il potere di recesso dal contratto da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 134 del Codice.
Art. 59) Responsabile per l’esecuzione del Contratto
1. Nel contratto deve essere indicato il nominativo della persona, scelta tra il ruolo dell’Istituto, che dovrà occuparsi della corretta esecuzione del medesimo, in conformità a quanto disposto dall’art. 119 del Codice.
Art. 60) Collaudo, regolare esecuzione e verifica di conformità
1. Le esecuzioni di lavori, sono soggette a collaudo ovvero ad attestazione di regolare esecuzione secondo quanto stabilito dall’art. 141 del Codice e in conformità a quanto previsto dai regolamenti governativi attuativi della predetta disciplina.
2. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tale attività deve svolgersi conformemente a quanto dettato dall’articolo 120 del citato Xxxxxx e in conformità alla disciplina regolamentare attuativa del predetto decreto legislativo.
3. Si applica solo in quanto compatibile con la citata disciplina, l’art. 77 del Regolamento Ipost ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 97/2003 concernente l’amministrazione degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 61) Normativa di riferimento.
• D. Lgs. n. 163/2006 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”- e successive modifiche ed integrazioni, compreso il regolamento esecutivo ed attuativo che sarà emanato ai sensi dell’art. 5 del Codice stesso.
• Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ipost di cui alla Legge n. 70/1975 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10 del 14 febbraio 2006.
• D. P. R. n. 184/2006 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.
• Regolamento di attuazione della L. n. 241/1990 e del D. P. R. n. 184/2006 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 56 del 20.09.2007.
• D. Lgs. n. 67/2003 – “Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all’impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche.
• D. P. R. n. 384/2001 – “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.
• D. P. R. n. 97/2003 – “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975.
• D. P. R. n. 554/1999 – “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e successive modifiche”.
• Legge n. 488/1999 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
• Legge n. 241/1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi- e successive modifiche.
• R. D. n. 827/1924 – “Regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”- e successive modifiche ed integrazioni.
• R. D. n. 2440/1923 – “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.
Art. 62) Abrogazione di norme
1. Con il presente regolamento si provvede ad adeguare la disciplina del Regolamento per le opere, le forniture e i servizi dell’Ipost approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 15 novembre 2005 alla sopravvenuta normativa di cui al Codice. Pertanto, il presente regolamento sostituisce e abroga quello approvato con la citata Delibera n. 53 del 2005.
2. È, inoltre, abrogato il Regolamento per le opere, le forniture e i servizi dell’Ipost approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 2 giugno 1998 e successive modifiche approvate con Delibera n. 3 del 5 febbraio 2001.
Art. 63) Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, soggetto al controllo preventivo, entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Commissario Straordinario dell’Istituto Postelegrafonici.