Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Capitale differito rivalutabile con controassicurazione
DIMENSIONE Investimento
Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Capitale differito rivalutabile con controassicurazione
a premio unico
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
▪ Scheda Sintetica
▪ Nota Informativa
▪ Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata ValorePiù
▪ Glossario
▪ Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
SCHEDA SINTETICA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Groupama Assicurazioni S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al gruppo assicurativo francese Groupama.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio 2014, il patrimonio netto della Società ammonta a 444,2 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 271,6 milioni di Euro.
Alla stessa data l’indice di solvibilità della gestione vita, corrispondente al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,16.
1.c) Denominazione del contratto
Il contratto in oggetto è denominato ”DIMENSIONE Investimento”.
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.
1.e) Durata
La durata del contratto può essere fissata in misura compresa tra un minimo di 3 ed un massimo di 20 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato non sia inferiore a 18 anni e non ecceda i 90 anni alla data di decorrenza del contratto, e non ecceda i 95 anni nel corso della durata contrattuale.
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, dopo che siano interamente trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del premio unico, se successiva.
1.f) Pagamento dei premi
Il contratto prevede la corresponsione di un premio in unica soluzione alla data di decorrenza, di importo non inferiore a 2.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro.
2. Caratteristiche del contratto
“DIMENSIONE Investimento” è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili che, mediante la corresponsione di un premio unico, consente di investire le proprie disponibilità garantendo:
▪ la restituzione, a scadenza, del capitale investito, incrementato dei rendimenti anno per anno attribuiti al contratto;
▪ la liquidazione, in caso di premorienza dell’Assicurato, di un importo almeno pari al premio versato (debitamente riproporzionato, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).
Si precisa che una parte del premio versato viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi del contratto e, pertanto, tale importo non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo contenente lo sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto, di cui alla sezione E della Nota Informativa.
L’Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato, pari al premio unico versato al netto dei diritti e dei costi di caricamento, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute e ridotto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale.
b) Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, del maggior valore tra il capitale assicurato alla data del decesso, pari al premio unico versato al netto dei diritti e dei costi di caricamento, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute e ridotto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale, ed il premio unico corrisposto (debitamente riproporzionato, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).
c) Opzioni contrattuali
c.1) Opzione di conversione del capitale in rendita
È data facoltà al Contraente, previa specifica richiesta pervenuta alla Società 30 giorni prima della scadenza del contratto e purché l’Assicurato sia in vita a tale data, di chiedere che il capitale assicurato in caso di sopravvivenza venga convertito in una delle seguenti forme di rendita:
▪ rendita vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
▪ rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque, dieci o quindici anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
▪ rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo vitaliziando.
c.2) Differimento del pagamento del capitale alla scadenza
Previa specifica richiesta pervenuta alla Società 30 giorni prima della data fissata per la scadenza originaria del contratto ed a condizione che l’Assicurato sia in vita, è possibile chiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla predetta scadenza venga differita di anno in anno, senza corresponsione di ulteriori premi.
Le rivalutazioni annualmente attribuite al contratto sono determinate in funzione del rendimento finanziario di periodo conseguito dalla Gestione Separata ValorePiù, nella misura e con le modalità descritte in Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, e non possono in alcun caso essere negative.
Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione, se positive, vengono
consolidate e quindi acquisite in via definitiva dal contratto.
Questo vuol dire che le prestazioni assicurate, per effetto della rivalutazione e a meno di riscatti parziali del contratto, non possono mai diminuire.
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, dopo che siano interamente trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del premio unico, se successiva.
La richiesta di riscatto del contratto può comportare per il Contraente il rischio di ottenere un valore inferiore al premio unico versato.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B.
In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 2, 4 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Costi
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”, che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa, in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Gestione Separata “ValorePiù”
Ipotesi adottate
Premio unico: 15.000 Euro
Sesso: qualunque - Età: qualunque
Tasso di rendimento degli attivi: 3,0%
Il costo percentuale medio annuo è indipendente dal sesso e dall’età dell’Assicurato.
Condizioni standard
Durata: 10 anni Durata: 15 anni Durata: 20 anni
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,83% |
10 | 1,41% |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,83% |
10 | 1,41% |
15 | 1,28% |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,83% |
10 | 1,41% |
15 | 1,28% |
20 | 1,21% |
Condizioni “Reinvestimento”
Durata: 10 anni Durata: 15 anni Durata: 20 anni
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,43% |
10 | 1,22% |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,43% |
10 | 1,22% |
15 | 1,14% |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
5 | 1,43% |
10 | 1,22% |
15 | 1,14% |
20 | 1,11% |
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata ValorePiù negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione Separata ValorePiù | Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*) | Rendimento medio dei Titoli di Stato (*) | Inflazione |
2010 | 4,05% | 2,90% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 4,05% | 2,90% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,73% | 2,58% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 4,05% | 2,90% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,96% | 2,81% | 2,08% | 0,21% (**) |
(*) I dati si intendono al lordo delle imposte.
(**) Il valore del tasso di inflazione relativo all’anno 2014 è calcolato come media degli indici mensili.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
* * *
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale
Xxxxxxxxx Xxxx
Dati aggiornati al 30 Novembre 2015 Scheda sintetica del Fascicolo Informativo Mod. 220113 Ed. 11-2015
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Xxxxxx. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - xxx.xxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxx.xx;
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata del contratto può essere fissata in misura compresa tra un minimo di 3 ed un massimo di 20 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato non sia inferiore a 18 anni e non ecceda i 90 anni alla data di decorrenza del contratto, e non ecceda i 95 anni nel corso della durata contrattuale.
PRESTAZIONI PRINCIPALI
▪ Prestazioni in caso di vita
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato, pari al premio unico versato al netto dei diritti e dei costi di caricamento, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute e ridotto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale.
▪ Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, del maggior valore tra il capitale assicurato alla data del decesso, pari al premio unico versato al netto dei diritti e dei costi di caricamento, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute e ridotto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale, ed il premio unico corrisposto (debitamente riproporzionato, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).
Per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni assicurate si rimanda all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il presente contratto non prevede prestazioni complementari.
Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del premio versato al netto dei costi e ridotto delle somme liquidate in via anticipata per riscatto parziale.
Le rivalutazioni annualmente attribuite al contratto sono determinate in funzione del rendimento finanziario di periodo conseguito dalla Gestione Separata ValorePiù, nella misura e con le modalità descritte al successivo art. 4 della Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, e non possono in alcun caso essere negative.
Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione, se positive, vengono consolidate e quindi acquisite in via definitiva dal contratto.
Questo vuol dire che le prestazioni assicurate, per effetto della rivalutazione e a meno di riscatti parziali del contratto, non possono mai diminuire.
3. Premi
Il contratto prevede la corresponsione di un premio in unica soluzione alla data di decorrenza, di importo non inferiore a 2.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro.
Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
▪ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’intermediario in tale sua qualità;
▪ ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emessi a favore dell’Impresa o dell’intermediario, in tale sua qualità.
In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportare sul retro del simplo di polizza.
Il premio corrisposto dal Contraente viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.
Non è previsto alcun versamento a carico del Contraente alla sottoscrizione della proposta. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, successiva alla data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato secondo le modalità descritte all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, in base al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata ValorePiù, al netto delle commissioni annue di gestione. La misura annua di rivalutazione non può risultare negativa.
La Gestione Separata ValorePiù è disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Gli effetti della rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E, riportante lo sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, con l’avvertenza che i valori esposti derivano da un’ipotesi esemplificativa dei risultati futuri della Gestione Separata ValorePiù e che gli stessi non tengono conto delle conseguenze derivanti dall’inflazione.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Tipologia | Importo (assoluto o in percentuale) | Periodicità dell’addebito | Modalità di prelievo |
Diritti di emissione | 25,00 Euro, ridotti a 15,00 Euro per le condizioni “Reinvestimento” | Al perfezionamento del contratto | Dal premio unico |
Caricamento per spese di emissione e gestione | Come da tabelle A e B | Al perfezionamento del contratto | Dal premio unico al netto dei diritti |
I costi di caricamento, prelevati dal premio unico al netto dei diritti, sono variabili in funzione dell’importo del premio stesso e delle condizioni applicate (Standard o Reinvestimento).
Detti costi sono prelevati per fasce di premio, nel rispetto delle aliquote marginali indicate nelle seguenti tabelle.
Tabella A Tabella B
Condizioni standard Condizioni “Reinvestimento”
Importo premio unico netto (Euro) | Caricamento (aliquota marginale) | Importo premio unico netto (Euro) | Caricamento (aliquota marginale) | |
Fino a 10.000,00 | 4,00% | Fino a 30.000,00 | 2,00% | |
Tra 10.000,01 e 25.000,00 | 3,50% | |||
Tra 25.000,01 e 30.000,00 | 2,50% |
5.1.2 Costi per riscatto
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, dopo che siano interamente trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del premio unico, se successiva.
Il valore di riscatto del contratto è pari al capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione, ridotto di un’aliquota variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto. Nella seguente Tabella C sono riportate le aliquote di riduzione del capitale assicurato previste in caso di riscatto del contratto.
Tabella C - Aliquote di riduzione da applicare al capitale assicurato in caso di riscatto
N° ro di anni interamente trascorsi | Aliquota di riduzione del capitale assicurato |
1 | 1,0% |
2 | 0,5% |
Superiore a 2 | Nessuna riduzione |
In caso di riscatto parziale, le aliquote di riduzione indicate sono applicate alla quota di capitale assicurato corrispondente al riscatto parziale richiesto dal Contraente.
Le modalità di calcolo del capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione sono illustrate all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato in base al rendimento finanziario di periodo conseguito dalla Gestione Separata
ValorePiù, al netto delle commissioni annue di gestione.
La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.
Le commissioni annue di gestione sono variabili in funzione delle condizioni applicate (Standard o Reinvestimento) e della misura del rendimento conseguito dalla Gestione Separata, come riportato nella seguente tabella:
Tabella D – Commissioni annue di gestione
Commissioni annue di gestione Condizioni standard | Commissioni annue di gestione Condizioni “Reinvestimento” |
1,15%+0,10*max(rendimento GS–5,5%;0) | 1,05%+0,10*max(rendimento GS–5,5%;0) |
La dicitura “rendimento GS” presente nella tabella sta ad indicare il rendimento finanziario della Gestione Separata ValorePiù.
* * *
La quota parte percepita in media dall’intermediario, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 17%.
6. Sconti
Il presente contratto non prevede sconti, ad eccezione delle agevolazioni in termini di riduzione dei costi gravanti sul premio e delle commissioni annue di gestione prelevate dal rendimento della Gestione Separata ValorePiù, riservate ai contratti derivanti dal reinvestimento, totale o parziale, del capitale liquidato su una o più polizze vita sottoscritte con la Società e giunte a scadenza (condizioni “Reinvestimento”), come descritte nei precedenti articoli 5.1.1 e 5.2.
7. Regime fiscale
Sono di seguito riportate le norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa, con riferimento alla specifica forma contrattuale oggetto del presente Fascicolo Informativo.
Imposta sui premi
I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte.
Detraibilità fiscale dei premi
Trattandosi di polizze con esclusiva componente di risparmio, il premio corrisposto per il presente contratto non consentono di beneficiare della detrazione d’imposta.
Tassazione delle prestazioni
Le somme dovute dalla Società a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato).
In caso di vita dell’Assicurato:
a) le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza tra il capitale liquidabile e l’ammontare dei premi versati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986;
b) le somme corrisposte dalla Società in forma di rendita, a seguito dell’esercizio dell’opzione di conversione del valore di rimborso, sono soggette a ritenuta di imposta (operata direttamente
dalla Società) applicata annualmente ai rendimenti contrattuali di volta in volta maturati, ivi compreso l’interesse precontato nel calcolo della rendita (tasso tecnico). L’aliquota della ritenuta di imposta è determinata secondo le medesime modalità sopra illustrare per le prestazioni liquidate sotto forma di capitale. Prima della conversione, il capitale costitutivo della rendita è assoggettato al medesimo regime fiscale sopra descritto per le somme liquidate sotto forma di capitale.
La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
In caso di decesso dell’Assicurato:
c) la componente finanziaria del contratto, sarà assoggettata a tassazione sulla base di quanto illustrato al punto a);
d) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF.
In caso di decesso dell’assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Le modalità di perfezionamento del contratto e di determinazione della decorrenza delle coperture assicurative sono dettagliatamente illustrate all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Riscatto
Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del premio unico, se successiva, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione, ridotto di una percentuale, così come descritto al precedente art. 5.1.2.
Le modalità di determinazione del valore di riscatto del contratto sono descritte all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
La richiesta di riscatto del contratto può comportare per il Contraente il rischio di ottenere un valore inferiore al premio unico versato.
Per la quantificazione del valore di riscatto del contratto è possibile rivolgersi a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Liquidazioni Vita Individuali, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000, 00000 Xxxx, Tel 06/3018.1, fax 00 00.000.000, e-mail Xxxx_Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Il progetto esemplificativo, riportato nella Sezione E della presente Nota Informativa, illustra in via puramente indicativa l’evoluzione dei valori di riscatto del contratto, fermo restando che i valori corrispondenti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
10. Revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della
Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx. A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta pervenuta.
La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
11. Diritto di recesso
Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto medesimo. Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:
▪ il Contraente deve comunicare alla Società ‐ a mezzo lettera raccomandata A.R. - la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx.
▪ la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.
Il recesso comporta l’annullamento della polizza e delle garanzie assicurative.
12. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Il Contraente o il/i Beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione .
La Società, una volta ricevuta la succitata documentazione, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori.
Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Legge applicabile al contratto
Al presente contratto si applica la legge italiana. In particolare si rilevano i seguenti aspetti legali.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza delle polizze vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia il premio corrisposto dal Contraente soggiace alle disposizioni relative alla revocabilità degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.
Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, le somme corrisposte al Beneficiario a seguito di decesso non rientrano nell’asse ereditario.
14. Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385
– 00000 Xxxx - fax: 00 00.000.000 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
16. Informativa in corso di contratto
Entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni, ossia entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, la Società invia al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, con l’indicazione del premio versato, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
Sul sito xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Clienti riservata dove è possibile consultare la propria posizione assicurativa. Per garantire una consultazione sicura, le credenziali d’accesso verranno rilasciate solo su specifica richiesta.
Per ottenerle, è necessario effettuare la registrazione all'area riservata, accessibile dalla home page del sito della Società, e seguire le istruzioni riportate.
Alla conclusione del processo verranno fornite le credenziali per la consultazione dell’area riservata.
17. Conflitto di interessi
La Società si impegna a:
▪ mettere in atto le procedure di monitoraggio per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse;
▪ evitare, sia nella fase di offerta che in quella d’esecuzione del presente prodotto, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
▪ garantire, nei casi in cui il conflitto non possa essere evitato, che gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio;
▪ operare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nell’interesse dei contraenti al fine di ottenere il miglior risultato possibile.
La Società ha, in particolare, definito quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte quelle situazioni che implicano rapporti con le altre società del Gruppo francese Groupama o con le quali
la Società intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Si descrivono di seguito le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.
Groupama Asset Management SGR S.p.A., facente parte del medesimo Gruppo francese Groupama, è il gestore finanziario degli attivi che compongono le gestioni separate ed i fondi interni di tipo unit linked cui sono collegate le prestazioni dei prodotti distribuiti dalla Società.
Le commissioni di gestione corrisposte alla SGR, la cui entità è in linea con le condizioni praticate sul mercato, sono interamente a carico della Società.
Nell’ambito della gestione finanziaria del portafoglio titoli è previsto l’utilizzo di OICR promossi e/o gestiti da Società del Gruppo; le eventuali commissioni applicate in capo all’OICR sono riconosciute a titolo di retrocessione a favore della gestione separata o del fondo interno interessato.
Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.
In ogni caso la Società si impegna:
▪ pur in presenza del conflitto di interessi, ad operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti;
▪ ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza di eventuali accordi.
Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione Separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati; sul medesimo rendiconto è indicato il valore monetario delle utilità rappresentate da servizi.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 3%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è, infatti, nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
▪ Tasso di rendimento minimo garantito: 0,0%
▪ Età dell’Assicurato: qualsiasi
▪ Durata: 10 anni
▪ Sesso dell’Assicurato: qualsiasi
▪ Importo del premio unico: 10.000 Euro
Condizioni standard
Xxxx trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 | 10.000,00 | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.480,24 |
2 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.528,12 |
3 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.576,00 |
4 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.576,00 |
5 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.576,00 |
6 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.576,00 |
7 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.576,00 |
8 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.576,00 |
9 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.576,00 |
10 | - | 9.576,00 | 10.000,00 | 9.576,00 |
Condizioni “Reinvestimento”
Xxxx trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 | 10.000,00 | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.687,45 |
2 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.736,37 |
3 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.785,30 |
4 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.785,30 |
5 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.785,30 |
6 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.785,30 |
7 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.785,30 |
8 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.785,30 |
9 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.785,30 |
10 | - | 9.785,30 | 10.000,00 | 9.785,30 |
L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito non potrà avvenire il recupero del premio versato.
Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
▪ Tasso di rendimento finanziario: 3,0%
▪ Prelievi sul rendimento finanziario (commissioni annue di gestione):
o 1,15% in caso di condizioni standard;
o 1,05% in caso di condizioni Reinvestimento.
▪ Aliquota di retrocessione:
o 61,67% in caso di condizioni standard;
o 65,00% in caso di condizioni Reinvestimento.
▪ Tasso di rendimento retrocesso:
o 1,85% in caso di condizioni standard;
o 1,95% in caso di condizioni Reinvestimento.
▪ Età dell’Assicurato: qualsiasi
▪ Durata: 10 anni
▪ Sesso dell’Assicurato: qualsiasi
▪ Importo del premio unico: 10.000 Euro
Condizioni standard
Xxxx trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 | 10.000,00 | 9.753,16 | 10.000,00 | 9.655,63 |
2 | - | 9.933,59 | 10.000,00 | 9.883,92 |
3 | - | 10.117,36 | 10.117,36 | 10.117,36 |
4 | - | 10.304,53 | 10.304,53 | 10.304,53 |
5 | - | 10.495,16 | 10.495,16 | 10.495,16 |
6 | - | 10.689,32 | 10.689,32 | 10.689,32 |
7 | - | 10.887,07 | 10.887,07 | 10.887,07 |
8 | - | 11.088,48 | 11.088,48 | 11.088,48 |
9 | - | 11.293,62 | 11.293,62 | 11.293,62 |
10 | - | 11.502,55 | 11.502,55 | 11.502,55 |
Condizioni “Reinvestimento”
Xxxx trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 | 10.000,00 | 9.976,11 | 10.000,00 | 9.876,35 |
2 | - | 10.170,64 | 10.170,64 | 10.119,79 |
3 | - | 10.368,97 | 10.368,97 | 10.368,97 |
4 | - | 10.571,16 | 10.571,16 | 10.571,16 |
5 | - | 10.777,30 | 10.777,30 | 10.777,30 |
6 | - | 10.987,46 | 10.987,46 | 10.987,46 |
7 | - | 11.201,72 | 11.201,72 | 11.201,72 |
8 | - | 11.420,15 | 11.420,15 | 11.420,15 |
9 | - | 11.642,84 | 11.642,84 | 11.642,84 |
10 | - | 11.869,88 | 11.869,88 | 11.869,88 |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
* * *
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale Xxxxxxxxx Xxxx
Dati aggiornati al 30 Novembre 2015 Nota Informativa del Fascicolo Informativo Mod. 220113 Ed. 11-2015
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Premessa
Il Contratto è disciplinato:
▪ dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
▪ da quanto indicato nel documento di xxxxxxx, comprensivo di eventuali appendici;
▪ dalle disposizioni legislative in materia.
Art. 1 - Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.
Art. 2 - Prestazioni Assicurate - Durata del contratto
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato iniziale, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale.
Il capitale assicurato iniziale corrisponde all’importo del premio unico versato al netto dei diritti e dei costi di caricamento previsti dal contratto e specificati al successivo art. 8.
Il capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato in base a quanto previsto al successivo art. 9.
In alternativa alla liquidazione del capitale assicurato, alla scadenza del contratto può essere scelta una delle opzioni previste ai successivi artt. 12 e 13.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al maggior valore tra:
▪ il capitale assicurato iniziale, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute alla data del decesso ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale;
▪ il premio unico versato (debitamente riproporzionato, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).
Il capitale assicurato alla data del decesso corrisponde al capitale assicurato all’ultima ricorrenza annuale antecedente la data del decesso al netto delle somme liquidate per riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per la frazione di anno intercorsa tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso, in base al rendimento dell’1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore al’1,0%.
La durata del contratto può essere fissata in misura compresa tra un minimo di 3 ed un massimo di 20 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato non sia inferiore a 18 anni e non ecceda i 90 anni alla data di decorrenza del contratto, e non ecceda i 95 anni nel corso della durata contrattuale.
Art. 3 - Conclusione ed efficacia del contratto
Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui:
▪ il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dallʹAssicurato;
oppure
▪ il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.
Salvo quanto previsto al comma 1° del presente articolo, gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il premio unico, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l’assicurazione entra in vigore dalle ore 24:00 del giorno ivi previsto.
Il premio unico corrisposto dal Contraente, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. “salvo buon fine”; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete.
Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Società.
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).
A seguito dell’entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o da soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti, per verificarne l’assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Società è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
Art. 6 - Diritto di revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx. A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta pervenuta.
La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
Art. 7 - Diritto di recesso del Contraente
Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto medesimo. Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:
▪ il Contraente deve comunicare alla Società ‐ a mezzo lettera raccomandata A.R. – la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx.
▪ la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.
Il recesso comporta l’annullamento della polizza e delle garanzie assicurative.
Art. 8 - Premio unico
Il contratto prevede la corresponsione di un premio in unica soluzione alla data di decorrenza, di importo non inferiore a 2.000,00 Euro e non superiore a 30.000,00 Euro.
Dal premio unico sono detratti i diritti di emissione, pari a 25,00 Euro, ridotti a 15,00 Euro in caso di applicazione delle condizioni “Reinvestimento”.
Le condizioni “Reinvestimento” sono riservate ai contratti che derivano dal reinvestimento, totale
o parziale, del capitale liquidato su una o più polizze vita sottoscritte con la Società e giunte a scadenza.
Inoltre, dal premio unico al netto dei diritti è prelevato un costo di caricamento variabile in funzione dell’importo del premio stesso e delle condizioni applicate (Standard o Reinvestimento).
Il caricamento è prelevato per fasce di premio, nel rispetto delle aliquote marginali indicate nelle seguenti tabelle.
Tabella A Tabella B
Condizioni standard Condizioni “Reinvestimento”
Importo premio unico netto (Euro) | Caricamento (aliquota marginale) | Importo premio unico netto (Euro) | Caricamento (aliquota marginale) | |
Fino a 10.000,00 | 4,00% | Fino a 30.000,00 | 2,00% | |
Tra 10.000,01 e 25.000,00 | 3,50% | |||
Tra 25.000,01 e 30.000,00 | 2,50% |
I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. “salvo buon fine” degli stessi.
Art. 9 - Rivalutazione annuale del capitale
Il premio unico corrisposto al perfezionamento, al netto dei diritti e dei costi di caricamento illustrati al precedente art. 8, viene investito nella Gestione Separata ValorePiù, in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società, e costituisce il capitale assicurato iniziale. Detto capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità di seguito indicate.
La Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l’anniversario della decorrenza del contratto, la misura della rivalutazione, che si ottiene sottraendo le commissioni annue di
gestione dal “rendimento di periodo” della Gestione Separata ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale.
Per “rendimento di periodo” della Gestione Separata ValorePiù si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata ValorePiù di quel periodo, al valore medio della Gestione Separata ValorePiù nello stesso periodo.
Per “risultato finanziario” e per “valore medio” della Gestione Separata ValorePiù si intende quanto definito all’art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all’esercizio.
Le commissioni annue di gestione, prelevate dal rendimento di periodo della Gestione Separata ValorePiù, sono determinate in funzione delle condizioni applicate (Standard o Reinvestimento). In ogni caso, se il rendimento conseguito dalla Gestione Separata ValorePiù supera il 5,5%, la commissione annua di gestione viene incrementata del 10% dell’eccedenza del rendimento conseguito rispetto al 5,5%.
Tabella D – Commissioni annue di gestione
Commissioni annue di gestione Condizioni standard | Commissioni annue di gestione Condizioni “Reinvestimento” |
1,15%+0,10*max(rendimento GS–5,5%;0) | 1,05%+0,10*max(rendimento GS–5,5%;0) |
La dicitura “rendimento GS” presente nella tabella sta ad indicare il rendimento finanziario della Gestione Separata ValorePiù.
La misura annua di rivalutazione non può risultare negativa.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, successiva alla data di decorrenza, la misura di rivalutazione sopra determinata viene applicata all’importo del capitale assicurato, quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.
L’importo del capitale rivalutato viene comunicato di volta in volta al Contraente.
Qualora il pagamento del premio unico sia successivo alla data di decorrenza del contratto, la prima rivalutazione viene effettuata pro – rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di corresponsione del premio e la prima ricorrenza annuale, in funzione della valuta e della disponibilità del premio a favore della Società.
In caso di liquidazione della prestazione, per riscatto o sinistro, ad una data non coincidente con la ricorrenza annuale del contratto, è riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo che intercorre tra l’ultima ricorrenza annuale e la data della richiesta di liquidazione, in base al rendimento dell’1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore al’1,0%.
In caso di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia o di differimento della liquidazione del capitale a scadenza, le condizioni per la rivalutazione delle prestazioni saranno contenute nell’appendice di opzione.
Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione, se positive, vengono consolidate e quindi acquisite in via definitiva dal contratto; questo vuol dire che le prestazioni assicurate, per effetto della rivalutazione e a meno di riscatti parziali del contratto, non possono mai diminuire.
Il rischio finanziario relativo agli investimenti nella Gestione Separata ValorePiù, che può comportare anche la variazione in negativo del patrimonio a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito, rimane totalmente a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A..
Art. 10 - Riscatto totale o parziale
Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del premio unico, se successiva, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente.
Il valore di riscatto del contratto è pari al capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione, ridotto di un’aliquota variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto.
Nella seguente Tabella C sono riportate le aliquote di riduzione del capitale assicurato previste in caso di riscatto del contratto.
Tabella C - Aliquote di riduzione da applicare al capitale assicurato in caso di riscatto
N° ro di anni interamente trascorsi | Aliquota di riduzione del capitale assicurato |
1 | 1,0% |
2 | 0,5% |
Superiore a 2 | Nessuna riduzione |
Il capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione è pari al capitale assicurato all’ultima ricorrenza annuale antecedente la data della richiesta di liquidazione al netto delle somme liquidate per riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per la frazione di anno intercorsa dall’ultima ricorrenza annuale e la data della richiesta di liquidazione, in base al rendimento dell’1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore al’1,0%.
In caso di riscatto parziale, le aliquote di riduzione indicate nella Tabella C, sono applicate alla quota di capitale assicurato corrispondente al riscatto parziale richiesto dal Contraente.
Il riscatto parziale può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale, a condizione che il capitale che residua da tali operazioni non sia inferiore a 2.000,00 Euro.
Il capitale assicurato, per effetto del riscatto parziale, diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale.
Art. 11 - Prestiti
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.
Art. 12 - Conversione del capitale assicurato a scadenza in rendita vitalizia
È data facoltà al Contraente, previa specifica richiesta pervenuta alla Società 30 giorni prima della scadenza del contratto e purché l’Assicurato sia in vita a tale data, di chiedere che il capitale assicurato in caso di sopravvivenza venga convertito in una delle seguenti forme di rendita:
▪ rendita vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
▪ rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
▪ rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita (in questo caso l’età dell’Assicurato alla data di esercizio dell’opzione non dovrà superare i 70 anni);
▪ rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi quindici anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita (in questo caso l’età dell’Assicurato alla data di esercizio dell’opzione non dovrà superare i 65 anni);
▪ rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo vitaliziando fino a che questo è in vita.
Il coefficiente per la determinazione della rendita sarà quello in vigore all’epoca della conversione.
La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.
L’opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che la rendita non risulti, su base annua, inferiore a 5.000,00 Euro.
Le condizioni contrattuali che regoleranno il contratto durante il pagamento della rendita vitalizia di opzione, comprese la misura e la modalità di rivalutazione della rendita annua, saranno contenute nell’appendice di opzione che verrà sottoposta alla sottoscrizione del Contraente.
Art. 13 - Differimento del pagamento del capitale alla scadenza
Il Contraente, entro il termine di 30 giorni prima della data fissata per la scadenza originaria del contratto ed a condizione che l’Assicurato sia in vita a tale data, può chiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla predetta scadenza, come determinato secondo quanto di seguito stabilito con l’emissione della prevista appendice, venga differita di anno in anno, senza corresponsione di ulteriori premi.
Le condizioni contrattuali che regoleranno il contratto durante il differimento, comprese la misura e la modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate, saranno contenute nell’appendice di opzione che verrà sottoposta alla sottoscrizione del Contraente.
Art. 14 - Cessione, pegno, vincoli, beneficiari
Il Contraente può cedere ad altri la polizza, così come può darla in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale della polizza o su specifica appendice.
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
▪ dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e lʹaccettazione del beneficio;
▪ dopo il decesso del Contraente;
▪ dopo che verificatosi lʹevento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto dal Contraente alla Società o contenute in un testamento valido.
Art. 15 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente all’originale di polizza (ed eventuali appendici), i documenti elencati di seguito. In caso di smarrimento degli originali di polizza, l’avente diritto dovrà fornire apposita dichiarazione.
In caso di scadenza:
▪ richiesta sottoscritta dall’/dagli avente/i diritto (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d’identità;
▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, se persona diversa dall’avente diritto;
▪ originali dei documenti contrattuali.
In caso di riscatto totale o parziale del contratto:
▪ richiesta sottoscritta dal Contraente (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d’identità e, in caso di riscatto parziale, con esplicita indicazione dell’importo lordo richiesto;
▪ originali dei documenti contrattuali (in caso di riscatto totale).
In caso di morte:
▪ certificato di morte dell’Assicurato;
▪ relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause del decesso dell’Assicurato;
▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto:
▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente:
originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento.
In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascun erede.
In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve contenere, per ciascun Beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale.
▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente:
dichiarazione del Contraente riportante le complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un documento di identità per ciascuno di essi.
▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace.
inoltre, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.):
▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
▪ copia dell'eventuale referto autoptico.
In caso di erogazione della rendita vitalizia:
▪ fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell’Assicurato riportante i dati anagrafici (solo nel caso in cui il Contraente sia persona diversa dall’Assicurato);
▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società.
La Società, informata del sinistro, potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione.
La Società, una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
Si precisa che i diritti alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16 - Duplicato di polizza
In caso di smarrimento o distruzione dell’originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.
Art. 17 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 18 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio
Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dello stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.
Art. 19 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause)
La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad effettuare alcun risarcimento a seguito di qualsiasi sinistro o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, il pagamento di un sinistro o l’operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 20 - Foro Competente
Per le controversie relative al presente contratto, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, come definito nell’art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA “VALOREPIÚ”
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “VALOREPIÚ” ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”.
La valuta di denominazione del FONDO è l’Euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.
La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS ex ISVAP) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.
Articolo 1 - Obiettivi e politiche di investimento
La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell’ottica della gestione integrata dell’attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d’investimento.
La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.
▪ AREE GEOGRAFICHE:
Gli investimenti appartengono alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti – Giappone. L’Europa rappresenta non meno del 90% del portafoglio, valutato a valori di carico in gestione separata. E’ ammesso l’investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un’area geografica differente dalle tre menzionate.
▪ INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:
Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri dell’OCSE. Gli investimenti immobiliari ed alternativi sono ammessi nei limiti e con la modalità prevista dalla normativa in vigore. L’esposizione azionaria è altresì rappresentata da OICR.
▪ INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:
Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari in società operanti in Stati membri dell’OCSE. L’esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L’investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.
▪ INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:
Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l’investimento in titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno stato membro dell’OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti all’OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.
Indipendentemente dal rating, l’adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.
L’investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.
▪ STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall’Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.
▪ VALUTE DI DENOMINAZIONE:
La valuta di denominazione degli investimenti è l’euro. E’ ammessa la presenza di investimenti azionari in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti azionari del portafoglio.
Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.
Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:
▪ è ammesso l’utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
▪ l’importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d’investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell’ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall’organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;
▪ pur in presenza di conflitto d’interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.
Articolo 2 - Certificazione della gestione separata
La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
Articolo 3 - Determinazione del rendimento della gestione separata
Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell’esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.
Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO.
Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:
▪ 1 gennaio – 31 dicembre;
▪ 1 febbraio – 31 gennaio dell’anno successivo;
▪ 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno successivo;
▪ 1 aprile – 31 marzo dell’anno successivo;
▪ 1 maggio – 30 aprile dell’anno successivo;
▪ 1 giugno – 31 maggio dell’anno successivo;
▪ 1 luglio – 30 giugno dell’anno successivo;
▪ 1 agosto – 31 luglio dell’anno successivo;
▪ 1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo;
▪ 1 ottobre – 30 settembre dell’anno successivo;
▪ 1 novembre – 31 ottobre dell’anno successivo;
▪ 1 dicembre – 30 novembre dell’anno successivo.
Il periodo di osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO decorre dal 1 ottobre dell’anno precedente e termina il 30 settembre dell’anno di certificazione.
Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al periodo di osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 4 - Oneri a carico della gestione separata
Gli unici oneri che gravano sul FONDO sono rappresentati dalle spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività del FONDO stesso.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5 - Condizioni di Assicurazione
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 6 - Modifiche al regolamento della gestione separata
La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.
Articolo 7 - Operazioni straordinarie
La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
Dati aggiornati al 30 Novembre 2015
Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo Mod. 220113 Ed. 11-2015
GLOSSARIO
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del rendimento conseguito della gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli assicurati.
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Capitale assicurato iniziale o capitale investito: importo, determinato in relazione al singolo premio unico versato, corrispondente allo stesso premio unico al netto dei diritti e dei costi di caricamento previsti.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali ed amministrativi della Società.
Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Commissioni di gestione: quota che la Società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.
Compagnia: vedi “Società”.
Composizione della gestione separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Conclusione del contratto: momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Condizioni “Reinvestimento”: insieme di clausole migliorative in termini di riduzione dei costi gravanti sul premio e delle commissioni annue di gestione prelevate dal rendimento della Gestione
Separata ValorePiù, riservate ai contratti derivanti dal reinvestimento, totale o parziale, del
capitale liquidato su una o più polizze vita sottoscritte con la Società e giunte a scadenza.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente, a meno di riscatti parziali del contratto, le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario,
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che stipula il contratto di assicurazione e si impegna alla corresponsione dei versamenti alla Società.
Contratto di assicurazione in caso di vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui versamenti o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai versamenti ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Dati storici: risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Differimento (periodo di): nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
Differimento del capitale a scadenza: facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.
Diritto proprio (del Beneficiario): diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi corrisposti e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti ed il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
Età assicurativa: modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto di: scheda sintetica (per i contratti con partecipazione agli utili), nota informativa, condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili, glossario, modulo di proposta.
Garanzia (o copertura) principale (o base): garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
Gestione separata (o speciale): fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi, i versamenti corrisposti dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione: vedi “Società”.
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.
ISVAP: vedi IVASS.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Margine di solvibilità: requisito patrimoniale che permette di garantire che le imprese siano finanziariamente solide e quindi in grado di onorare i propri impegni in caso sopravvengano rischi imprevisti, rappresentando una garanzia della stabilità finanziaria delle stesse. Il margine di solvibilità disponibile corrisponde, in linea di massima, al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. Il margine di solvibilità richiesto corrisponde al requisito patrimoniale minimo che l’impresa deve soddisfare, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.
Nota informativa: documento contenuto nel fascicolo informativo redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia: conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile: conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’Assicurato è in vita. Al decesso dell’Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
Pegno: vedi “cessione”.
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del versamento pattuito. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza con partecipazione agli utili: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita: contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i versamenti raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti.
Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.
Premio (o versamento) unico: importo che il Contraente si impegna a corrispondere al perfezionamento del contratto di assicurazione.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione a scadenza: pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi corrisposti al netto dei costi e di quanto dovuto per le eventuali garanzie di puro rischio.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Prestito: somma che il Contraente se previsto dal contratto può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.
Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale contraente.
Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Regolamento della gestione separata: l’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle
condizioni contrattuali.
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Riserve tecniche: accantonamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione a fronte dei debiti e degli impegni verso gli assicurati.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione): società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tasso (o Rendimento) minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo: vedi “cessione”.
Dati aggiornati al 30 Novembre 2015 Glossario del Fascicolo Informativo Mod. 220113 Ed. 11-2015
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MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Agenzia: Cod.: Acquisitore: Cod.:
ASSICURANDO
Cognome: Nome: Stato civile: Sesso: Via/Piazza/N. Civico CAP Comune: Prov.: Nato a Prov.: il / / Cod. Fiscale Professione:
Doc. Tipo: Numero: Ente e luogo di rilascio: di Data ril. / /
CONTRAENTE
Cognome: Nome: Stato civile: Sesso: Via/Piazza/N. Civico CAP Comune: Prov.: Nato a Prov.: il / / Cod. Fiscale Professione:
Doc. Tipo: Numero: Ente e luogo di rilascio: di Data ril. / / Sottogruppo:
BENEFICIARI
Alla scadenza: In caso di morte: Prodotto: “DIMENSIONE Investimento” - Assicurazione di capitale differito rivalutabile a premio unico con
controassicurazione.
Decorrenza del contratto: / / Durata: anni
Premio unico: Euro Rateazione del premio: Unico
REVOCABILITA’ DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO -
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, successivamente ed entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, il Contraente potrà recedere dal contratto. Il diritto di revoca e di recesso, previsto e regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo, deve essere esercitato per iscritto, mediante lettera raccomandata da inviare a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.
La Società rimborserà il premio complessivamente versato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
- MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
▪ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’intermediario in tale sua qualità;
▪ ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico (per quest’ultimo solo qualora l’intermediario sia dotato di idoneo strumento) comunque sempre emessi a favore dell’Impresa o dell’intermediario, in tale sua qualità.
In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportare sul retro del simplo di polizza.
I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.
Con la sottoscrizione della presente proposta non è dovuto alcun versamento, in quanto lo stesso verrà corrisposto al perfezionamento della polizza.
FATCA (FOREING ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)
A seguito dell’entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti per verificarne l’assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Società è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Il Contraente e l’Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative alla forma prescelta, depositata presso l’IVASS, dichiarano:
- che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE;
- che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro indicazioni.
Il Contraente e l’Assicurato sono a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto posso compromettere il diritto alla prestazione (art. 1892 e 1893 c.c.).
L’Assicurato dichiara, ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, che con la firma della presente proposta, da il proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita.
Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso del Contraente originario.
IL CONTRAENTE L’ASSICURATO
(In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) (In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale)
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo N. 220059, relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che li riguardano, per le finalità assicurative.
Il Contraente dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli articoli 52 e 53 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n° 5 del 16 ottobre 2006) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle garanzie, ) alla durata, ai costi ed ai limiti di copertura, e che le
prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, il Glossario ed il Modulo di proposta che compongono il presente Fascicolo Informativo Mod. 220113 Ed. 11-2015 e di aver preso atto di quanto in essi contenuto.
IL CONTRAENTE L’ASSICURATO
(In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale) (In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale)
Il Contraente dichiara di approvare espressamente, anche ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 2 – Prestazioni Assicurate, Durata del contratto; 3 – Conclusione ed efficacia del contratto ; 5 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato; 6 – Diritto di revoca della proposta; 7 – Diritto di recesso del Contraente; 8 – Premio unico - 9 – Rivalutazione annuale del capitale; 10 – Riscatto totale o parziale; 15 – Pagamenti della Società; 18 – Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio; 19 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni.
IL CONTRAENTE
(In caso di minore firma dell’esercente la potestà genitoriale)
Confermo di aver identificato personalmente il Contraente firmatario e di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D.Lgs 231/2007. Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente e dall'Assicurato, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.
L’ACQUISITORE
Data di sottoscrizione
Dati aggiornati al 30 Novembre 2015 Modulo di proposta del Fascicolo Informativo Mod. 220113 Ed. 11-2015