REGOLAMENTO SPECIALE SFARINATI DI FRUMENTO DURO
REGOLAMENTO SPECIALE SFARINATI DI FRUMENTO DURO
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n°6 del 18 aprile 2011
COMITATO DI FILIERA DEI CEREALI E AFFINI ‐ COLTIVAZIONI INDUSTRIALI – FORAGGI ‐ MANGIMI SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MILANO
Art. 1 ‐ Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile
Sfarinati di frumento duro e in particolare i seguenti prodotti:
‐ Semola (in sigla “Semola”);
‐ Semolato (in sigla “Semolato”);
‐ Farine di frumento duro per panificazione (in sigla “Farina panificaz”);
Il lotto minimo negoziabile = 20 (venti) tonnellate. Il lotto minimo è incrementabile di 1t
Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01
Art. 2 ‐ Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle di seguito rappresentate:
Tabella delle caratteristiche qualitative
semola | semolato | Farine di frumento per panificazione | |
umidità | massimo il 15,50% | massimo il 15,50% | massimo il 15,50% |
ceneri* | compreso tra 0,70 e 0,90 | compreso tra 0,90 e 1,20 | compreso tra 1,35 e 1,60 |
cellulosa* | compreso tra 0,20 e 0,45 | fino a 0,85 | fino a 1,00 |
sostanze azotate (N x 5,70)* | minimo 10,50 | minimo 11,50 | minimo 11,50 |
glutine inferiore | valore da pattuire | valore da pattuire | valore da pattuire |
*i contenuti sono calcolati su 100 parti di sostanza secca
Qualora nel contratto vengano pattuite caratteristiche precisate, specificando “massimo/massimo” o “tassativo” l’eccedenza oltre la tolleranza senza abbuono determina il diritto di rifiutare la merce da parte del compratore.
[1]
Gli abbuoni, per deficienze o eccedenze, da detrarsi sul prezzo e non sul peso, sono regolati in proporzione per ogni punto (o frazione) percentuale, secondo le seguenti indicazioni:
Tabella delle tolleranze e degli abbuoni
Tolleranze | Abbuoni | |
Umidità eccedente | fino al 1,50% | tolleranza senza abbuono |
dal 1,50% al 6,00% | 1.50%* | |
oltre il 6,00% | diritto di rifiuto della merce | |
ceneri eccedenti il valore pattuito | fino al 2,50% | tolleranza senza abbuono |
dal 2,50% al 4,00% | 0.30%* | |
oltre il 4,00% | diritto di rifiuto della merce | |
sostanze azotate (N x 5,70) inferiori il valore pattuito | fino al 2,00% | tolleranza senza abbuono |
dal 2,00% al 8,00% | 2,00% | |
oltre lo 8,00% | diritto di rifiuto della merce | |
glutine inferiore il valore pattuito | fino al 2,50% | tolleranza senza abbuono |
dal 2,50% al 10,00% | 2,00% | |
oltre il 10,00% | diritto di rifiuto della merce |
*annullamento franchigie
Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, potranno essere materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio della Camera Arbitrale concordata in fase di negoziazione.
Art. 3 ‐ Scheda informativa dei prodotti
Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
1. Enti certificatori (nel caso di prodotti da agricoltura biologica)
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
1. Umidità
2. Ceneri
3. Cellulosa
4. Sostanze azotate
5. Glutine
6. Altre caratteristiche
[2]
7. Numero di certificazione (ove sussista)
Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
1. Modalità risoluzione controversie
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
1. Specifiche di consegna/ritiro della merce
2. Tempi e modalità di pagamento
Art. 4 ‐ INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Diritto di rifiuto della merce (integrazione all’art. 11 delle disposizioni generali)
Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitratori, di entità superiore al 10% del valore della merce. In ogni caso, per esercitare il diritto di rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario.
Se le Parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l’identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore, in attesa di una decisione arbitrale.
Reclami (integrazione all’art. 14 delle disposizioni generali)
Nel caso di “coacervo”, il compratore deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e‐mail con conferma di lettura entro 2 (due) giorni successivi all’ultimo ricevimento della merce.
Campionamento (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
L‘onere e l’obbligo del prelevamento dei campioni sigillati, se richiesto, competono al venditore per le vendite “franco partenza” ed al compratore per le vendite “franco arrivo”. Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contradditorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore o il compratore, oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto, nel campionamento, la Parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti. I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato. In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contradditorio, la Parte diligente, dandone immediata comunicazione alla controparte, procede al prelevamento e suggellamento dei campioni per mezzo del laboratorio di analisi individuato in contratto.
Rischi di viaggio (integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)
La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore).
Il compratore è tenuto a comunicare immediatamente al venditore, a mezzo telefax e/o e‐mail, i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto, comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.
[3]
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi
rischi di viaggio si intendono a carico della Parte che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
Art. 5 ‐ LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria emiliana‐romagnola (A.G.E.R.);
‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Milano;
‐ Regolamento della Camera arbitrale del commercio cereali e semi di Genova;
‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria e alimentare di Torino;
‐ Regolamento Arbitrale della Associazione granaria di Verona.
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta.
[4]