CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
LA REGIONE CAMPANIA E
IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE PER LA CAMPANIA
(Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — Direzione regionale Campania
alle attività di vigilanza e spegnimento incendi boschivi e di interfaccia, nell'ambito della pianificazione regionale di protezione civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi) Campagna AIB 2019
PREMESSO
a) che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazione di pericolo. L'articolo 7, comma 3, punto a) prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi, mediante apposite convenzioni da stipulare con il Ministero dell'Interno, di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) che il D.Lgs.vo 8 marzo 2006, n. 139 recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229", come modificato dal D. Lgs.vo n. 97 del 29 maggio 2017, e, in particolare, l'art. 24, comma 9, stabilisce che: "Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo Nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo Nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni";
c) che il D.Lgs.vo 177/2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, che l'art. 9, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, attribuisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di accordi di programma, il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei (nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento,
d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB) e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
d) che il D.Lgs.vo 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile", all'art. 3 individua i Presidenti delle Regioni quali autorità territoriali di Protezione Civile. Le Regioni sono altresì componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile (art. 4 comma 1);
e) che l'art. 11 co. 1 lett. m) del "Codice della Protezione Civile" dispone che le Regioni assicurano lo svolgimento, tra l'altro, della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000 n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177;
f)che con Delibera n. 247 del 07.06.2016 la Giunta Regionale ha definito i criteri per l'assegnazione dei mezzi e attrezzature acquistati per il potenziamento della colonna mobile regionale di Protezione Civile, assegnando al Corpo Nazionale VV.F., a titolo gratuito in comodato d'uso, una serie di attrezzature e mezzi speciali destinati alle specifiche attività per il pronto intervento antincendio;
g) che ai sensi dell'art. 19 bis del Regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011 le competenze attinenti al coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi sono poste in capo alla Direzione Generale 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile;
h) che con comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. PRE/0017624 del 01/04/2019, pubblicato sulla GURI — Serie Generale n. 81 del 05/04/2019, sono state fornite ai Presidenti della Regioni e delle Province autonome le indicazioni su modalità e tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo per l'annuale stagione estiva, nonché le raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti;
i)con Delibera di G.R. n. 222 del 20/05/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la definizione e regolamentazione della reciproca collaborazione in attività di protezione civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2019-2021;
j)nel predetto atto deliberativo si è demandata la sottoscrizione delle Convenzioni attuative dell'Accordo di Programma Quadro con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Direzioni Generali competenti ratione materiae, in uno agli atti consequenziali, includenti sia l'approvazione dei Programmi operativi annuali, sia l'impegno e la liquidazione delle risorse previste, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
k) con D.G.R. n. 251 dell’11/06/2019 è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019 -2021;
l)con D.D. n. 51 del 13/06/2019 è stato dichiarato il Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2019;
m) che anche per l'anno 2019 sono state appostate nel bilancio gestionale regionale Esercizio Finanziario 2019 sul cap. 1536 denominato “CAMPAGNA A.I.B. - CONVENZIONE CON MINISTERO
DELL'INTERNO - DIREZIONE REGIONALE VV.F. CAMPANIA” le risorse finanziarie, per un importo di € 769.853,29, per la stipula di apposita convenzione regolante il concorso dei Vigili del Fuoco per il contrasto agli incendi boschivi nella Regione Campania;
n) che sul presente schema di convenzione è stato acquisito il preventivo parere da parte dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale formulato con nota prot. n. 411623 del 28/06/2019;
VISTI
− la legge n.241/90 e ss.mm.ii.; il D. Lgs.vo n. 82/2005; D. Lgs.vo n.150/2009;
− il D.Lgs.vo 2 gennaio 2018 n. l "Codice della Protezione Civile;
− la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante il "Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", che prevede l'immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli introiti
derivanti da convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stipula con le regioni;
− il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ";
− il D. Lgs.vo 8 marzo 2006 n.139, recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", come modificato dal D. Lgs. n.97 del 29 maggio 2017;
− la Legge 9 novembre 2001 n. 401, recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile";
− la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 439;
− la Deliberazione n. 247 adottata dalla Giunta Regionale il 07.06.2016;
− il D. Lgs.vo 152/06, Parte IV, artt. 192, 196, 197, 198;
− il D. Lgs.vo 177/2016;
− Legge regionale 29 dicembre 2018 n. 60 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019";
− la Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-
2021 della Regione Campania";
− la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 recante "Approvazione Bilancio gestionale 2019- 2021 della Regione Campania — Indicazioni gestionali";
− il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla GURI — Serie Generale n.
81 del 05/04/2019;
− la delibera di G.R. n. 222 del 20/05/2019 con la quale è stato approvato l'Accordo Quadro in materia, tra l'altro, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di luglio, presso la sede della Regione Campania -Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile in Napoli, Xxx Xx Xxxxxxx x. 00
XXX
xx Xxxxxxx Xxxxxxxx (codice fiscale 80011990639) di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, Arch. Xxxxxxx XXXXX, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania in Napoli, alla via S. Lucia n. 81,
E
la Direzione Regionale Campania dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile (CF 95176360634) rappresentato dal Direttore Regionale, Xxx. Xxxxxxxx XXXXX, domiciliato per la carica in Napoli alla Xxx Xxx Xxxx x. 00,
XX CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto dell’accordo)
1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che ha per oggetto le attività che afferiscono al Piano Tecnico Organizzativo straordinario (P.T.O.) della campagna antìncendi boschivi nella Regione Campania per l'anno 2019 che, previa sottoscrizione delle parti, viene allegato alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A.
2. In particolare, la convenzione definisce i termini e le modalità del concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania alle attività di spegnimento degli incendi boschivi, nell'ambito della pianificazione regionale di Protezione Civile per la previsione, prevenzione e contrasto del rischio.
3. Tale concorso si esplica attraverso il potenziamento stagionale dei dispositivi del C.N.VV.F. mediante l'impiego di squadre VV.F., da richiamare in servizio per lo scopo a cura della Direzione Regionale Campania.
Art. 2
(Decorrenza e Durata)
Gli effetti della presente convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione, decadranno al termine del periodo di "massima pericolosità" per gli incendi boschivi in Campania fissato al 30 settembre 2019, giusto decreto dirigenziale n. 51 del 13/06/2019.
Art. 3
(Oneri delle parti)
1. Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti, definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.
2. La presente convenzione viene stipulata a titolo oneroso per finanziare il potenziamento del dispositivo di coordinamento e soccorso del Corpo Nazionale VV.F. per la campagna antincendio boschivo regionale durante il periodo di cui al precedente art. 2, mediante l'approntamento di squadre VV.F. destinate all'antincendio boschivo (di seguito squadre VV.F.), di unità DOS, nonché eventualmente di presidi del personale VV.F. presso la SORU/SOUPR nel periodo a maggior rischio di incendi boschivi secondo il Piano Tecnico Organizzativo straordinario 2019, allegato al presente accordo e comprensivo della scheda di rilevazione denominata “Report Intervento AIB” e contenente il Rapporto di Intervento di cui al punto 5 del successivo art. 8. Il Piano Tecnico Organizzativo potrà essere aggiornato nel corso della Campagna AIB.
Art. 4
(Informazioni tra le parti)
Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi nel periodo considerato di "massima pericolosità", nonché all'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività (squadre VV.F.), coordinate in attività AIB dalla competente SOPI.
Art. 5
(Rispettivi ruoli)
1. Per il periodo di massima pericolosità e in relazione agli scopi della presente Convenzione, la Regione Campania fornirà le informazioni inerenti allo stato di pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni meteorologiche per il rischio da incendio boschivo, utilizzando, inoltre, per le comunicazioni via radio, la propria infrastruttura a funzionamento in dual-mode (analogico/digitale), di recente ampliata e potenziata e, nell'ambito della quale, sono state attivate e rese operative le interconnessioni fra le postazioni radio della Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile e le postazioni radio dei VV.F., operanti presso la Direzione Regionale e il Comando Provinciale di Napoli.
2. Nell'ambito del Piano Tecnico Organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi (PTO), allegato, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania disporrà l'impiego di squadre aggiuntive di Vigili del Fuoco da richiamare in servizio, per il periodo definito nello stesso, assicurandone la presenza nei distaccamenti, individuati dalla Protezione Civile di Regione Campania in funzione della pericolosità delle aree, oltre che della disponibilità di squadre di altri Enti impiegate nel medesimo servizio di lotta attiva.
3. La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco metterà a disposizione proprio personale DOS opportunamente dislocato sul territorio secondo le necessità individuate dalla Protezione Civile di Regione Campania.
4. Sia le squadre aggiuntive che il personale DOS dei Vigili del Fuoco, nel rispetto della normativa vigente, saranno attivati e coordinati dalle SOPI competenti per territorio e/x XXXX.
5. Il PTO potrà prevedere presso la S.O.R.U./S.O.U.P.R., istituita in conformità all'art. 7, comma 3, della Legge n. 353/2000, la presenza di unità di personale VV.F.. Il personale dei Vigili del Fuoco, in servizio presso la SORU/SOUPR, avrà compiti di raccordo con i diversi Comandi dei Vigili del Fuoco.
Art. 6
(Attivazione degli interventi)
Il periodo in cui dovranno essere attivate le squadre antincendio boschivo, secondo le disposizioni impartite dalle SOPI competenti per territorio e/o dalla SORU, pur non trascurando altri periodi, riguarderà prevalentemente l'arco temporale 15 luglio – 15 settembre c.a. e, in particolare, il periodo definito di "massima pericolosità" per gli incendi boschivi nella Regione Campania, dichiarato con apposito Decreto Dirigenziale.
Art. 7
(Direzione e coordinamento delle squadre nelle operazioni di intervento)
1. La distribuzione ed il coordinamento delle squadre sui diversi eventi incendiari sul territorio sarà curata esclusivamente dalle SOPI competenti per territorio o dalla SORU, in conformità a quanto stabilito dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi vigente, in funzione della disponibilità e vicinanza delle diverse squadre (regionali, delle province e comunità montane, di SMA Campania, ecc.) all'evento incendiario, in modo da garantire tempestività di intervento.
2. L'individuazione del DOS per ogni singolo intervento verrà effettuata dalla SOPI competente per territorio e, comunque, la stessa SOPI potrà provvedere all'eventuale sostituzione o turnover del Direttore delle Operazioni DOS.
Art 8
(Organizzazione)
1. Le squadre VV. F., formate da personale libero dal servizio e, pertanto, da remunerare ricorrendo al pagamento dell'orario straordinario, sono formate ciascuna da n. 5 vigili del fuoco che effettueranno un servizio diurno dalle 8 alle 20, salvo situazioni particolari legate a pericoli contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi.
2. Le squadre VV.F. da garantire in ciascun distaccamento, come individuati ai sensi del precedente art. 5 comma 2, sono composte, in conformità alle direttive ministeriali, da n. 5 unità Vigili del Fuoco di turno libero di cui una unità con qualifica di Capo Squadra.
3. Le squadre, dotate degli automezzi e delle attrezzature necessarie, stazioneranno presso le sedi dei distaccamenti, costituendo rinforzo dei presidi esistenti e saranno preposte allo spegnimento degli incendi boschivi.
4. In caso di necessità di intervento delle squadre VV.F, la SOPI/SOUPP inoltra alla Sala Operativa del Comando competente per territorio, richiesta per l'intervento delle squadre AIB del C.N. V V .F., telefonicamente ovvero a mezzo radio.
5. A fine intervento, e comunque non oltre 24 ore, le squadre VV.F. intervenute dovranno trasmettere via mail alla SOPI competente i rapporti di intervento, su apposito modello compreso nel PTO allegato alla presente Convenzione.
6. Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi, che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, saranno disposti direttamente dal C.N.VV.F. che ne darà comunque contestuale comunicazione alla SOPI/SOUPP per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative.
7. Eventuali richieste di intervento per incendi boschivi, ricevute direttamente dal C.N.VV.F., dovranno essere inoltrate alla SOPI/SOUPP che prenderà in carico la segnalazione, disponendo l'invio della boschiva del
C.N.VV.F. ovvero squadra di altro Ente, in base alla vicinanza all'evento.
8. Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguono le tecniche di contrasto attivo agli incendi boschivi.
9. Le squadre non possono essere impiegate in compiti diversi da quelli istituzionali. Per l'attività di coordinamento delle squadre AIB, impegnate in scenari operativi classificati come "incendi di interfaccia" e in collaborazione del DOS designato dalla SOPI/SOUPP, è prevista la presenza di n. 1 unità ROS VV.F., con la squadra di competenza.
Art. 9
(Attività di formazione e informazione)
1. Il C.N.VV.F. - Direzione Regionale per la Campania garantisce la propria collaborazione alla Regione Campania, per l'organizzazione di corsi di formazione per il riconoscimento della qualifica di Direttore Operativo di Spegnimento (D.O.S.) da impiegare nella lotta agli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania, secondo un programma conforme alle direttive del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Il
C.N.VV.F. garantisce la partecipazione, ai suddetti corsi, di dirigenti/funzionari del Corpo in qualità di docenti, per le specifiche competenze e membri della Commissione finale di esame. Sarà organizzato almeno n. 1 xxxxx xxx'xxxx x x. 0 corso di aggiornamento.
2. Potranno essere, inoltre, concordati, compatibilmente con le risorse stanziate per la presente convenzione, interventi congiunti mirati al miglioramento della capacità istituzionale, del governo del territorio, di controllo e antincendio roghi, di informazione ai cittadini in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio, alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo, nonché lo svolgimento di esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio.
Art. 10
(Aspetti finanziari)
1. Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione Campania che provvederà alla corresponsione delle somme necessarie dovute al personale impiegato nella campagna antincendì boschiva, per le prestazioni rese in orario straordinario, secondo le tariffe vigenti, al lordo degli oneri contributivi e previdenziali, nonché a una quota figurativa necessaria per il vitto del personale VV.F. impiegato, e per i costi di uso e di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature da utilizzarsi per la lotta attiva, come da elaborato dei costi allegato al presenta accordo sotto la lettera B.
2. La quota figurativa viene, altresì, alimentata da eventuali economie di spesa che dovessero verificarsi nell'attribuzione delle competenze accessorie al personale.
3. Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente Convenzione, la Regione si impegna ad erogare un corrispettivo complessivo incluso di ogni onere, nei limiti delle risorse stanziate nel Bilancio Gestionale 2019, pari ad euro 769.853,29.
4. Detta somma sarà corrisposta con un primo acconto, pari al 40 %, da versare entro 15 gg dalla firma della presente Convenzione ed il saldo nel periodo tra il 1 novembre ed il 15 dicembre, a seguito della presentazione di una specifica rendicontazione economico-finanziaria e di una relazione tecnica sulle attività svolte da parte della Direzione Regionale VV.F., che verrà trasmessa alla Regione Campania, entro il 20 ottobre 2019.
5. Gli importi previsti dovranno essere versati al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 Cap. XIV, art. 11, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Codice - IBAN IT 97U 01000 03245 332 0 14 2439 11, con la seguente causale: " Versamento da parte delle Regioni e degli Enti locali degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
6. La quietanza in originale (o equivalente documentazione amministrativa dei versamenti effettuati) deve essere inoltrata agli Uffici della Direzione Regionale VV.F. per il successivo invio alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile.
7. La Regione, al fine di potere fare fronte a situazioni di emergenza che possono arrecare gravi rischi alla comunità ed al patrimonio boschivo e ove si rendessero disponibili nel bilancio regionale altri fondi per potenziare ulteriormente il concorso VV.F. nelle attività regionali di prevenzione e di lotta attiva agli incendi di bosco, concorderà con la Direzione Regionale VV.F. il prolungamento del servizio VV.F. e/o l'organizzazione di un dispositivo di soccorso più ampio, col ristoro degli oneri derivanti dall'ulteriore maggior impegno delle risorse umane e strumentali VV.F.
Art.11
(Trattamento dati personali)
Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù del presente accordo, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna delle parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.
Art. 12
(Disciplina applicabile)
Per quanto non espressamente contemplato e pattuito con la presente Convenzione si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, sia statale che comunitaria.
Articolo 13
(Casi di recesso unilaterale e risoluzione della convenzione)
Qualora l’attuazione della presente Convenzione dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti del PTO, la Regione procederà alla risoluzione della Convenzione, con l’obbligo di corrispondere le somme dovute per le sole prestazioni effettivamente e regolarmente rese.
Art.14
(Controversie)
Le parti convengono che per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all’adempimento della presente Convenzione, è da adire, in via esclusiva e ai sensi dell’art. 29 del c.p.c. il Foro di Napoli e si danno reciprocamente atto che, in relazione agli art. l3 e 14, la firma apposta in calce equivale alla duplice sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il presente documento viene firmato dalle parti digitalmente ai sensi di legge.
Per la Regione Campania Per la Direzione Regionale
dei Vigili del Fuoco per la Campania