Attività Produttive
Attività Produttive
Commercio › Forme speciali di vendita ( Commercio elettronico etc )
Descrizione
Per commercio elettronico s’intende il commercio di beni realizzato attraverso Internet, mediante
l’utilizzo di un sito Web.
Questa forma di commercio rientra nella definizione di contratto a distanza dettata dal Codice del
Consumo (d.lgs 6 settembre 2005, n. 206). Si tratta del contratto avente ad oggetto beni o servizi
stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Al Commercio elettronico si applicano, quindi, le disposizioni del Codice del Consumo e in particolare gli artt. da 50 a 61 e l’art. 68 del Codice, nonché per gli aspetti non disciplinati da esso,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000
L’attività di vendita di generi alimentari con deposito è soggetta a un obbligo di registrazione presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASP territoriale. (Reg. CE n. 852/2004).
Requisiti
Requisiti morali:
assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011
Requisiti professionali richiesti per la specifica attività come da normativa di settore
Requisiti strutturali:
se l'attività è esercitata dalla propria abitazione non sono necessari ulteriori requisiti relativi a
certificazione di agibilità/disponibilità dell'immobile.
se l'attività è esercitata in un locale dedicato diverso dall'abitazione sono necessari gli ulteriori requisiti relativi a certificazione di agibilità/disponibilità dell'immobile.
Adempimenti
LA MODULISTICA INDICATA COME FACOLTATIVA E' RIMESSA ALLE VALUTAZIONI DEL CONSULENTE/ TECNICO/DITTA CHE TRASMETTE LA SCIA, IN RELAZIONE ALLE SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' CHE SI VUOLE AVVIARE
SCIA come indicato nell’apposita sezione modulistica
L'attività può essere esercitata dalla propria abitazione, in tal caso non sono necessari ulteriori requisiti relativi a certificazione di agibilità/disponibilità dell'immobile.
Versamento diritti istruttori come determinati con Delibera di G.M. n. 22/2018
La somma va versata sul c.c.p.11653938 intestato Comune di Milena – causale SCIA ditta:
Normativa
/c085010_s/zf/files/normativa/DPR_160_2010_SUAP.pdf