CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Agenzia delle Entrate,
tra
il Comune di Rottofreno, con sede in Rottofreno (PC), Xxxxxx Xxxxxxx 0, codice fiscale/Partita IVA 00228700332, rappresentato in quest’atto dal geom. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Piacenza il 2 luglio 1966, C.F.: BRTLGU66L02G535M, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, domiciliato per le sue funzioni presso il Comune di Rottofreno, legittimato giusto decreto del sindaco n. 23 del 31/12/2012, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, di seguito indicato come “Locatrice”
e
la Wind Telecomunicazioni S.p.a. società con azionista unico, Direzione e coordinamento di Wind Telecom S.p.A. con sede legale in Xxxx xxx X.X. Xxxxx, 00 capitale sociale Euro 147.100.000 interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. 05410741002, iscritta all’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di Roma al n. 372348/1997 e nel R.E.A. al numero 884361, in persona del suo Procuratore sig. Xxxxx Xxxxxxx nato a Cosenza il 12 settembre 1966, che agisce in virtù della procura Rep. n. 2.394, Racc. n.
1.096 del 25 marzo 2013 per atto del Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la sede della Società in seguito indicata come “Conduttrice”
premesso che
1) In data 15/03/2002 la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx 000 stipulava con il Comune di Rottofreno, un contratto di locazione registrato all’Ufficio del Registro di Frascati in data 24/07/2002 al numero 3502, serie 3, avente ad oggetto parte della torre piezometrica sita in Rottofreno, Via Campo Sportivo, identificata al NCT di Rottofreno al foglio 21 mappale 394 (ora variato in mappale 395), per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
2) in data 03/03/2003 la suddetta Ericsson Telecomunicazioni S.p.A cedeva il contratto alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., precedentemente indicata come “Conduttrice”, subentrando pertanto nel sopra menzionato contratto di locazione.
3) le parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto e pertanto il presente contratto annulla e sostituisce il contratto di locazione di cui in premessa, con il presente atto
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, parte della Torre piezometrica sita in Rottofreno, Via Campo Sportivo, identificata al NCT di Rottofreno al foglio 21 mappale 395 (ex mappale 394).
La Locatrice concede, altresì, alla Conduttrice l’utilizzazione e l’occupazione degli spazi necessari per il passaggio cavi, cavidotti, la realizzazione dei
necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di
servizio e di quant’altro necessario all’installazione e al funzionamento dell’impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio e che si unisce alla scrittura sub Allegato A come parte integrante e sostanziale del presente atto. L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione e mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice l’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, all’area locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice conferma di essere nella piena disponibilità dell’immobile di cui trattasi in quanto proprietaria e che non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell’immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art. 6.
ART. 2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il contratto potrà essere rinnovato per ugual periodo, alla scadenza esclusivamente con la previa deliberazione del
Comune, essendo escluso il tacito rinnovo.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Conduttrice per una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Locatrice autorizza la Conduttrice al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento, sugli spazi porzioni locati ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell’edificio della Locatrice sia sull’area di proprietà o disponibilità della Locatrice (a titolo esemplificativo: prospetti, cortili, stradelli, viottoli, etc.) come meglio descritto nel precedente art. 1.
Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
La Conduttrice dichiara che l’impianto è stato realizzato in piena conformità a
tutte le disposizioni di legge
Al termine della locazione dell’immobile, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell’immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni. La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie ad eventuali lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente contratto per tutta la sua durata.
ART. 4 - CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00), da corrispondere in rate trimestrali anticipate di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) IVA esclusa, ciascuna da pagarsi con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Banca di Piacenza filiale di San Nicolò a Trebbia di Rottofreno, sul conto, IBAN code IT 61 L 05156 65450 CC0140009432, intestato al Comune di Rottofreno.
Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art. 1.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e dovrà essere
aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in
G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di cui all’art. 2.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice dell’Immobile.
ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E
SUBLOCAZIONE DELL’IMMOBILE
Per patto espresso la Locatrice concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente contratto a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la conduttrice fa parte, senza
necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi
che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto. E’ comunque riconosciuta alla Conduttrice di sublocare la porzione locata a terzi.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27/07/78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’immobile locato ovvero locare a terzi l’immobile alla scadenza del contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.
ART. 6 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO
6.1 La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art.27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6.2 Le parti stabiliscono che la Locatrice non avrà diritto a pretendere alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia extracontrattuali, o indennitario) ove la Conduttrice eserciti la facoltà di cui al punto 6.1
ART. 7 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
In deroga a quanto previsto dalla legge (Art. 8 L. 392/78) le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute solo dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio: La Locatrice: Comune di Rottofreno - X.xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxx (XX) La Conduttrice: Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx
ART. 8 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell’organismo MediaMenti s.r.l., Società iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx. La sede della mediazione sarà Roma.
Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.
Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Salerno, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ART. 9 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001
Wind nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico. Il Codice Etico è consultabile presso xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxxx sezione Codice Etico.
La Locatrice dichiara, inoltre, di aver preso atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Conduttore disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxxx la cui osservanza
costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione
del presente Accordo Quadro.
La mancata adozione da parte della Locatrice del modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l’accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs comporterà la risoluzione immediata del presente Accordo Quadro, anche prima del passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte di Wind di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice dovesse essere assolta dal reato contestato.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
La Locatrice La Conduttrice
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la locatrice in relazione al disposto dell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli : 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell’immobile), 5) (Cessione contratto, dei crediti e sublocazione dello immobile), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Mediazione e
Foro competente), 9) (Codice Etico e modello di organizzazione, gestione e controllo di Wind ex D. Lgs 231/2001).
Per accettazione
La Locatrice