Contract
C O M U N E D I V A R A L L O P O M B I A
Provincia di Novara
GARA procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di: NOLEGGIO OPERATIVO (REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE) PER ANNI SEI ( 72 Mesi) IMPIANTI DI VIDESORVEGLIANZA E RETE HOTSPOT WI-FI PUBBLICA DISTRIBUITO IN PARTE DEL TERRITORIO URBANO, DA REALIZZARSI SULLA BASE DEL PROGETTO PREDISPOSTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
CIG: 75270183C0
CUP: G49D17000350004
* * * * * CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ART. 1 - FINALITA’ DEL PROGETTO
Il presente intervento ha per oggetto il noleggio operativo, previa realizzazione, dell’impianto di videosorveglianza del territorio urbano, della rete hotspot WI-FI pubblica del comune di Varallo Pombia, e la manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento dell’integrità ed efficienza dell’impianto per l’intero periodo dell’affidamento;
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto, come da progetto esecutivo e capitolato speciale d’appalto, il noleggio operativo per mesi 72, previa fornitura, installazione, posa in opera e messa in esercizio, dei materiali necessari per costituzione e la successiva manutenzione per il mantenimento dell’integrità ed efficienza, come meglio specificato all’art. 10, degli impianti di seguito indicati:
a) impianto di videosorveglianza costituito da telecamere IP ad alta risoluzione, dotate di messa a fuoco e zoom remoti, e server di gestione e registrazione;
b) impianto hotspot WI-FI costituito da access point dual band 2,4-5 GHz IEEE 802.11a/b/g/n e servizio di autenticazione e controllo della navigazione;
c) rete wireless di trasporto comune ad entrambi gli impianti costituita prevalentemente da apparati radio operanti in banda libera 5 GHz e 24 GHz.
In merito agli impianti elettrici di alimentazione degli apparati, con riferimento alle misure necessarie da adottare per garantire la sicurezza delle persone e dei beni, gli ambienti in oggetto, stante alle attuali caratteristiche, sono stati classificati come ambienti ordinari i cui impianti devono essere rispondenti alle regole di carattere generale.
Art. 3 – IMPORTO APPALTO
IMPORTO A BASE DI GARA oneri sicurezza compresi: € 143.439,12 (escluso IVA) (Eurocentoquarantatremilaquattrocentotrentanove/12), di cui € 1.800,00 (Euromilleottocento/00 ) oltre IVA di legge, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che verrà pagato con un corrispettivo periodico, canone annuale (canone così calcolato: € 141.639,12 – ribasso offerto + € 1.800,00, importo suddiviso in 12 semestralità, più IVA).
L’importo complessivo dell’intero contratto a corpo che scaturirà dalla procedura di gara (compresi gli oneri per la sicurezza) verrà pagato mediante corrispettivo periodico, canone da liquidarsi in due rate semestrali posticipate corrisposti a partire dalla data di attivazione degli impianti, dal Punto Ordinante al Fornitore a fronte dell’esecuzione del contratto complessivo;
Il contratto di Noleggio Operativo, alla scadenza del sesto anno non sarà automaticamente rinnovabile.
L’importo per l’eventuale riscatto per l’acquisizione della proprietà degli impianti al termine del 6^ anno di noleggio operativo ( 72 mesi), è fissato in € 143,37 ( Eurocentoquarantatre/37)+ IVA.
La somma dei ratei, determina l’importo complessivo a base di gara di € 143.439,12 (Eurocentoquarantatremilaquattrocentotrentanove/12) oltre IVA di legge, di cui € 1.800,00 (Euromilleottocento/00 ) oltre IVA di legge, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Nel caso il Comune non procedesse al riscatto dell’Impianto l’aggiudicatrice dovrà provvedere alla rimozione di quanto installato entro e non oltre tre mesi dalla conclusione del contratto. In caso di inadempienza l’Ente provvederà con addebito alla ditta aggiudicatrice.
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa. Tutte le spese connesse alla predisposizione e fornitura del sistema, che è da intendersi fornito “chiavi in mano”, sono a carico dell’aggiudicataria e quindi comprese nell’importo contrattuale.
Trattandosi di un prezzo a corpo nello stesso sono comprese tutte quelle lavorazioni, non espressamente elencate nel presente capitolato, che comunque si rendessero necessarie per la corretta esecuzione della fornitura in opera.
A tal proposito l'aggiudicataria non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. Il servizio di manutenzione “full service” decorrerà dalla data di collaudo definitivo dell’impianto.
Art. 4 – MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Art. 5 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato generale d'ap-palto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145), in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato speciale.
Il suddetto capitolato generale viene qui richiamato come se fosse integralmente trascritto.
Art. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
L’art 32 del Codice comma 14-bis stabilisce che capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto pertanto sono parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- gli elaborati del progetto esecutivo;
- le polizze di garanzia;
Sono altresì parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
- il capitolato speciale d’appalto;
Art. 7 – GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, di € 2.868,78 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, quindi l’obbligo a versare all’Amministrazione a semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, l’ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (nel caso specifico al termine dei 72 mesi) risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 9 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
Ai fini della riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dall’art. 93 com. 7 del D.Lgs. 50/2016
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Art. 10 – REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO, DURATA DELL’APPALTO
Gli impianti oggetto del noleggio operativo dovranno essere realizzati sulla base del progetto esecutivo predisposto dall’Amministrazione Comunale che si intende qui recepito integralmente;
Il progetto è stato redatto nel rispetto della normativa vigente di seguito elencata; le stesse norme e quelle ad esse collegate (a cui ciascuna norma rimanda) dovranno essere rispettate dall’installatore nella realizzazione delle opere.
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le altre norme di buona tecnica, le istruzioni dei costruttori dei componenti (allegate ai componenti stessi) e ogni altra norma o disposizione necessaria per la realizzazione dell’impianto a perfetta regola d’arte.
Le caratteristiche degli impianti, nonché dei loro componenti, devono ottemperare alle norme di legge e di regolamento vigenti ed essere idonei all’uso e all’ubicazione a cui sono destinati.
Le principali disposizioni normative e legislative, a cui è stato fatto riferimento, sono le seguenti: - norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
- norme XXX XX 00000 “Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza”;
- legge 186/68 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici”.
- d.lgs 37/08 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- d.lgs 81/08 e s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
La ditta aggiudicataria, prima della messa in funzione degli impianti, è tenuta a presentare al Comune di Varallo Pombia, tutta la documentazione tecnica relativa alla corretta esecuzione degli impianti ai sensi della Legge 37/08, compreso i manuali di manutenzione delle apparecchiature installate.
L’appalto comprende l’erogazione di un servizio “Assistenza Full Service ” e cioè l’effettuazione di un servizio globale che assicuri l’assistenza continua volta ad assicurare la continuità del servizio pubblico mantenendo l’efficienza operativa degli impianti.
Dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria preventiva-programmata come da schede di manutenzione comprese nel progetto predisposto dal comune di Varallo Pombia, e straordinaria per il ripristino dell’efficienza dell’impianto.
La manutenzione “full service” prevede in caso di guasto, compreso i guasti conseguenti ad atti vandalici, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, ecc, il ripristino dell’impianto previo accordo con un incaricato del Comune per l’accesso agli impianti se necessario, entro le 48 ore, incluso festivi, dalla segnalazione del guasto, a totale carico della ditta appaltatrice previo accordo con un incaricato del Comune per l’accesso agli impianti se necessario.
Nel caso il termine non venga rispettato, l’Amministrazione valuterà applicazioni delle penali previste nel successivo art. 24;
Per interventi richiesti alla ditta appaltatrice, ma alla stessa non imputabili a seguito di successive verifiche, sarà riconosciuto il diritto di chiamata pari ad € 50,00 oltre al costo orario della prestazione, calcolato dal momento di arrivo sul luogo dell’intervento fino al termine dello stesso - viaggio escluso, quantificato in € 38,50 + IVA ( Tecnico Specializzato VI categoria mano d’opera nel settore impiantistico – Preziario Regione Piemonte 2016)
L'appaltatore dovrà garantire la costante e completa efficienza ed integrità degli impianti installati a mezzo di interventi di assistenza e di manutenzione per l'intera durata contrattuale di 72 mesi (6 anni).
Art. 11 – TERMINI DI ATTIVAZIONE/CONSEGNA
Il sistema, dovrà essere attivato/consegnato all’Amministrazione, collaudato e perfettamente funzionante rispettando i tempi di seguito riportati: inizio lavori entro 30 giorni dalla consegna dell’incarico e ultimazione dei lavori entro i successivi 45 giorni lavorativi (fornitura ed esecuzione lavori).
Il suddetto termine deve intendersi improrogabile salvo il verificarsi di fatti e circostanze dovute ad eventi imprevisti ed eccezionali.
L’appalto potrà essere risolto come indicato nel successivo art. 25, nel caso la stazione appaltante si riserva il diritto di considerare risolto “de iure” il rapporto con la ditta stessa incamerando la cauzione definitiva presentata in sede di stipula del contratto e senza che questa possa pretendere alcuna richiesta di risarcimento economico o comunque di eventuali danni; essa dovrà viceversa risarcire alla stazione appaltante gli eventuali danni conseguenti da quanto sopra e dalla risoluzione del contratto, qualora idoneamente documentati.
Successivamente alla consegna degli impianti all’Amministrazione appaltante per l’utilizzo, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla formazione del personale dipendente dell’Ente e all’erogazione del servizio “Assistenza Full Service ” e cioè l’effettuazione di un servizio globale che assicuri l’assistenza continua volta ad assicurare la continuità del servizio pubblico mantenendo l’efficienza operativa degli impianti come indicato nell’articolo precedente.
Art. 12 – INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI GARA
Le principali informazioni sulla procedura di gara sono precisate nel disciplinare di gara della procedura negoziata ex art. 36 d. lgs. 50/2016 bando di gara e/o nella lettera di invito.
Art. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato “A corpo” ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016.
L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate. L’aggiudicazione definitiva del servizio avrà luogo con le modalità ed alle condizioni previste dal Codice degli Appalti.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi del'art. 32 del codice dei contratti.
L’appaltatore decade dall’aggiudicazione se prima della stipula del contratto cessa di possedere anche uno dei requisiti di ordine generali previsti dal bando di gara o se non presenta le polizze assicurative richieste, oppure non consegna il P.O.S..
In tutti i casi di decadenza dall’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale incamera la cauzione provvisoria e se è già stata prestata la cauzione definitiva incamera anche quest’ultima gravando sull’aggiudicatario l’onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall’aggiudicazione.
L’aggiudicataria alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, dopo aver versato la cauzione definitiva in uno dei modi previsti dalla legge.
In caso di rifiuto o di mancata stipulazione entro 15 giorni dall'invito da parte dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicataria decade dall'aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della committente, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.
Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento agli artt. 93 e 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dalle successive norme di aggiornamento in materia. Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato.
Art. 14 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La somma da assicurare è pari all’importo del contratto.
La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 1.000.000,00.
Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici.
Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per:
• morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
• i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.
Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto di noleggio operativo.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.
Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.
L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze.
La stessa dovrà consegnare a richiesta copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi relativi alle polizze medesime.
L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi.
Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti.
In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni.
Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale.
La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.
L’aggiudicatario, salvo patto contrario, dovrà provvede all’assicurazione degli apparati e degli impianti a propria cura e spese.
Art. 15 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI
Con l’importo di aggiudicazione la ditta si intende compensata di tutti gli oneri imposti con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
L’importo complessivo dell’intero contratto a corpo che scaturirà dalla procedura di gara (compresi gli oneri per la sicurezza) verrà pagato mediante corrispettivo periodico, canone da liquidarsi in rate semestrali posticipate corrisposti dal Punto Ordinante al Fornitore a fronte dell’esecuzione del contratto complessivo, per l’intero periodo dell’appalto, 72 mesi; L’Amministrazione Comunale liquiderà le fatture elettroniche emesse dalla Ditta entro 30 giorni dalla data di presentazione previo accertamento da parte dell’ufficio competente della regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
Il codice unico per la fatturazione elettronica è UFK3ZU
I ritardi del pagamento oltre i termini di legge comporteranno eventualmente l’applicazione degli interessi di legge, se richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa. In tal caso il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione delle relative fatture.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni e delle forniture dei beni, restando l’Amministrazione Comunale libera, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.
Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi - per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità – direttamente mediante incameramento della cauzione o a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
Art. 16 – REVISIONE DEI PREZZI
Non è ammessa la revisione dei prezzi né l’applicazione dell’art. 1664, comma 1 del Codice Civile. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con proprio decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse disponibili all’interno del quadro economico (somme accantonate per imprevisti, somme derivanti dai ribassi d’asta, ecc.) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 17 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l’appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa Legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il CIG dovrà essere inserito nelle fatture e rilevabile nel presente Capitolato.
L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che, in caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni diritti, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Art. 19 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.
Art. 20 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sarà cura del Comune indicare alla ditta gli eventuali allacciamenti ai sottoservizi (elettrici, telefonici, etc…) necessari per l’installazione ed il funzionamento del sistema.
Art. 21– CONTROLLI
Nel corso di svolgimento del contratto, potranno essere effettuati controlli periodici da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell’appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall’Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicataria ( art all’articolo 101 Codice Appalti).
Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della ditta comporterà la sospensione dei pagamenti, nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto in materia di penali e risoluzione del contratto.
Art. 22 – RESPONSABILITÀ
Il Comune di Varallo Pombia non assume alcuna responsabilità nel caso che la ditta aggiudicataria fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano i diritti.
La ditta aggiudicataria terrà indenne il Comune da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 23 – COLLAUDO
Successivamente al completamento dell’installazione del sistema ed entro 30 giorni dalla messa in funzione dello stesso e dalla trasmissione da parte della ditta aggiudicataria dei certificati di
conformità degli impianti, saranno effettuate le operazioni di controllo/collaudo della fornitura da parte dell’Amministrazione comunale o da parte di professionisti individuati dall’Amministrazione stessa.
Delle operazioni di controllo sarà redatto specifico verbale di corretta esecuzione della verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate e verrà emesso il relativo certificato di regolare esecuzione che costituirà titolo per la liquidazione di quanto spettante alla ditta appaltatrice.
Il certificato di regolare esecuzione dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato speciale d’appalto; dovrà attestare il rispetto degli standard tecnici dichiarati dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta relativamente agli elementi del sistema e attestare altresì la conformità delle infrastrutture alle normative tecniche vigenti.
La ditta aggiudicataria potrà farsi rappresentare alle operazioni di controllo da propri incaricati, in assenza dei quali i rilievi emersi nel corso del controllo saranno automaticamente considerati come accettati da parte dell’aggiudicataria, che ne riceverà tempestiva comunicazione a mezzo mail PEC.
Qualora fosse riscontrata la non conformità dei prodotti consegnati con quelli offerti in sede di gara, o comunque, con i requisiti tecnici e di conformità indicati nel presente Capitolato, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi con altri aventi le caratteristiche offerte entro 10 giorni lavorativi dalla contestazione.
I beni saranno presi in carico dall’Amministrazione a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione, previa verifica della loro corrispondenza ai requisiti richiesti e indicati in sede d’offerta e alle normative di sicurezza in vigore.
Il certificato di regolare esecuzione sarà trasmesso in copia alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dall’ultimazione delle operazioni di controllo, qualora le stesse abbiano dato esito positivo, o dalla data di accertamento della risoluzione delle eventuali non conformità rilevate.
Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque la ditta per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste nel presente Capitolato, che non siano emersi al momento del controllo, ma vengono in seguito accertate.
Art. 24 – PENALITÀ
La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e suoi allegati, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall’ente appaltante.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’aggiudicatario, compresa la non realizzazione di quanto offerto in fase di gara, sarà applicata una penale pari al 5% dell’importo di gara, fatto salvo il diritto del committente di richiedere eventuali ulteriori risarcimenti per danni conseguenti la risoluzione del contratto.
L’aggiudicatario è soggetto a penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, compreso il ritardati negli interventi di assistenza di cui all’art. 3.
Le penali dovute per il ritardato adempimento, di cui sopra, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
Art. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’appalto potrà essere risolto se si verificheranno le condizioni di cui art. 108 d. lgs. 50/2016.
Il Comune ha diritto di promuovere, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:
1. per rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
2. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
3. qualora l’aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di gara tutti, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell’offerta;
4. abbandono dell'appalto (salvo che per causa oggettiva di forza maggiore) ovvero consegna dei lavori, forniture e servizi oltre i termini massimi fissati dal presente c.s.a.;
5. nei casi di cessione o sub appalto, non autorizzato;
6. mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro i termini previsti;
7. impiego di personale non dipendente dell’aggiudicataria o inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente giudizialmente e definitivamente accertato;
8. ogni altra inadempienza contrattuale non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'Appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile, in caso di concordato preventivo, sequestro o pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
9. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione, nel termine di venti giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
10. perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto e riportati nel capitolato all’art. 17.
- Modalità del provvedimento di risoluzione.
La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto.
Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione alla ditta aggiudicataria con comunicazione a mezzo di PEC.
- Effetti della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi la fornitura di beni e servizi, in danno alla ditta aggiudicataria.
Alla ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta aggiudicataria.
Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dalla ditta aggiudicataria, alla stessa viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.
Art. 26 – RISCATTO
Il Comune di Varallo Pombia, nel caso volesse procedere al riscatto degli impianti, con decorrenza dal termine finale della locazione, potrà rendersi acquirente degli apparati in noleggio con le seguenti procedure:
- inviando al Locatore avviso scritto, a mezzo di PEC , di voler procedere al riscatto degli impianti;
- provvedendo al pagamento, entro i termini concordati con il locatore, il prezzo di acquisto determinato nel valore di riscatto determinato in € 143,37 + IVA.
Saranno a carico del locatore tutti gli oneri e spese di trasferimento della proprietà.
Art. 27 – PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
Considerato che il presente appalto prevede anche la posa in opera delle apparecchiature e degli elementi forniti, con la predisposizione di cantieri temporanei mobili, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Verificato, inoltre, che la fornitura con posa in opera ricade in un cantiere di piccola entità inferiore a 200 uomini/giorno e in assenza di rischi aggravati dove opera un’unica impresa installatrice, la ditta aggiudicataria entro 10 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori di posa provvederà a presentare quanto previsto dall’art. 90 com. 9 a redigere e consegnare un Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il Piani Operativo di Sicurezza fa parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della ditta aggiudicataria, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 28 – ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE
L’Aggiudicataria elegge, per l’intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il comune di Varallo Pombia.
Qualsiasi controversia tra l’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, verrà deferita al competente foro di Novara.
Art. 29 – RINVIO AD ALTRE NORME
L’aggiudicataria si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che caratterizzano lo stato di fatto dei luoghi comunque interessati dall’esecuzione del contratto (sedi stradali, ubicazione dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare per la fornitura dei beni e dei servizi) e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell’appalto.
L’Amministrazione Comunale comunicherà all’aggiudicataria tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Appalto si richiamano le norme di legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.
Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.
Varallo Pombia , lì 18 Mag. 2018
Il Responsabile dell’Area