CONTRATTO DI SERVIZIO PER ATTREZZATURE DA LAVORO Rev.0
CONTRATTO DI SERVIZIO PER ATTREZZATURE DA LAVORO Rev.0
-VERIFICHE PERIODICHE - ART.71 COMMA 11 DEL T.U. 81/08- ALLEGATO VII
ATTENZIONE: le modalità adottate dalla ECOS nei confronti della propria clientela sono descritte nel Regolamento ECOS nella sezione Attrezzature da lavoro riportato sul sito web xxx.xxxx-xx.xx o disponibile in forma cartacea su richiesta. La sottoscrizione del presente contratto prevede da parte del cliente la lettura del Regolamento e la sua accettazione.
….…….…………
Contratto N.
Compilare solo i campi con il simbolo [..] e con la X
(Numerazione a cura di Logistica Verifiche di Ecos)
CLIENTE INTESTAZIONE FATTURA CLIENTE
Nome del Sito in cui è installata l’attrezzatura: X ……………………………… Ditta / Stabilimento: X ……………………..………………………………………………….
Via X …………………………………………………………………………………………………… Via X
…………………………………………………………………….…………………………..
Città X ………………………………………………………………………………………………… Città X ………………………………………………………………………………………….……..
Nome Amministratore/Ditta X ……………………………………………………………. C.F. X
………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo Amm./Ditta X ……..………………………………………………………………… P.IVA X ………………………………………………………………………………………………...
Tel. Amm./Ditta X ……………………………………………………………………………….. Indirizzo spedizione fattura se diverso da intestazione:
X..............................................................................................................
Fax Amm./Ditta X ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Premesso che la ECOS è un organismo di certificazione regolarmente autorizzato dal Ministero del Lavoro con decreto dirigenziale del 29/09/2014 ad effettuare verifiche sulle attrezzature da lavoro riportate nell’art 71 comma 1 dell’allegato VII del T.U. 81/08, il Cliente conferisce incarico alla Ecos per l’esecuzione delle verifiche sulle attrezzature riportate nel seguente punto 1. (Descrizione del servizio) impegnandosi altresì a rispettare le successive condizioni riportate nei N. 16 punti sotto indicati, e precisamente:
1.
a)DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOLUZIONE A […]
VERIFICHE : DESCRIVERE CATEGORIA ATTREZZATURE COME RIPORTATO NEL TESTO DELL’ALL. VII/81-08
1.1.1 GRUPPO SC ATTREZZATURE COMPLESSIVE PER N.……CATEGORIE: a) N.[.....] ; b) N.[…...] ; c) N.[…...] ; d) N.[ ] | |||||||
1.1.2 GRUPPO SP | ATTREZZATURE COMPLESSIVE PER N.……CATEGORIE: | a) | N.[ ] ; b) | N.[ ] ; c) | N.[…...] ; d) N.[ ] ; e) | N.[ ] ; f) | N.[., ] |
Per ogni singola attrezzatura oggetto del presente Contratto il Cliente si impegna a compilare e a trasmettere la richiesta di verifica di cui al successivo art. 5 se le attrezzature risultano ubicati in diversi indirizzi. indicare il nome della eventuale ditta che detiene il contratto di manutenzione:
DITTA: X …………………………………………………………………... Città X …………………….. Via X ………………………………… Tel. X ……………………
b)DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOLUZIONE B […]il Cliente si riserva di inviare alla ECOS a mezzo mail: xxxx@xxxx-xx.xx di volta in volta le richieste di verifica indicando il numero delle macchine, la tipologia di appartenenza la relativa scadenza ed il luogo di verifica.
2. COMPENSO
L’importo per le verifiche per ogni singola attrezzatura di lavoro sarà corrisposto dal Cliente alla Ecos sulla base del tariffario emanato dal Ministero del Lavoro in data 23/11/2012 . Ulteriori accordi o riduzioni potranno essere concordate per iscritto .
Al compenso sopra indicato, si potrà applica un supplemento di Euro 100,00 per cadauna attrezzatura nel caso di ulteriore intervento per ripetizione anche parziale di prove ed esami dovuto a disservizi non imputabili alla ECOS srl
3. PAGAMENTO
Alla sottoscrizione del contratto a seguito fatturazione e comunque prima della verifica salvo ulteriori accordi scritti . Codice IBAN BANCA MONTE PASCHI SIENA : IT 80 T01030 03400 00000 7299985
C/C Postale n. 1032833368 – CODICE IBAN IT 58 W07601 03400 001032833368
In fede
LuogoX ……………………………………………………..……………….. Data X …………………………. Il Cliente X
……………………………………………..……………………………….
LuogoX ……………………………………………………..……………….. Data X …………………………. La Ecos srl X
……………………………………………..……………………………….
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le obbligazioni dei seguenti articoli riportati nel retro pagina: punto3 – termine di pagamento ed interessi di mora; punto 7 – rinnovo tacito del contratto; punto 9 – consenso espresso ai sensi della legge sulla privacy;punto 10 – limite alla responsabilità; punto 14 – clausola risolutiva espressa; punto 15 – foro competente .
Si approvano inoltre espressamente gli articoli del Regolamento ECOS riportato sul sito web xxx.xxxx-xx.xx nella sezione Attrezzature da Lavoro
LuogoX ……………………………………………………..……………….. Data X…………………………. Il Cliente X ……………………………………………..………………………………….
Attenzione: il testo contrattuale segue sul retro. Pagina 1 di 2
3. PAGAMENTO (continua)
Il cliente si impegna a corrispondere alla ECOS gli importi a tariffa pubblica salvo eventuali sconti concordati che devono essere accettati dalla ECOS, comprensivi di IVA, alle date previste all’art. 3. In caso di ritardo, sarà addebitato l’interesse di mora pari al “prime rate” maggiorato di tre punti, oltre le ulteriori spese per il recupero del credito. La ECOS si impegna, ad effettuare la verifica delle attrezzature per le quali il cliente farà pervenire la richiesta di cui al successivo punto 5. Il Cliente e la ECOS concordano che il pagamento di quanto dovuto alla ECOS non è condizionato dall’esito positivo della verifica. La ECOS si riserva di non procedere alla verifica prima dell’ avvenuto pagamento da parte del cliente, non potendo in tal caso questi pretendere il servizio pattuito di cui al punto 1) del presente contratto. In caso di mancato pagamento sarà a totale carico del cliente la responsabilità della mancata verifica in difformità a quanto previsto dal T.U. 81/08 ( periodicità di verifica sul macchinario).
4. SERVIZIO OGGETTO DEL CONTRATTO
Il servizio del presente Contratto è limitato alle verifiche periodiche previste dai termini di legge attualmente in vigore, quindi esclusivamente diretto ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche, il servizio stesso esclude qualsiasi altra attività, quale, a titolo indicativo , l’esecuzione di verifiche straordinarie da effettuarsi secondo le disposizioni di legge in vigore, nonché eventuali ricerche documentali presso la Pubblica Amministrazione che saranno pagate a parte. E’ comunque esclusa qualsivoglia tipo di consulenza.
L’esito della verifica periodica è verbalizzato e, qualora negativo, è comunicato a cura della ECOS ale Autorità competenti.
La ECOS garantisce che l’esecuzione del servizio avverrà in modo altamente professionale e che il servizio stesso verrà eseguito secondo i criteri stabiliti dai principi legislativi italiani.
L’esecuzione e l’esito della verifica periodica:
➢ non esonerano il fornitore dell’attrezzatura dalle responsabilità inerenti la conformità dell’attrezzo e della sua installazione alla normativa applicabile;
➢ non esonerano l’eventuale manutentore dalle responsabilità inerenti il mantenimento dell’attrezzatura in condizioni idonee all’esercizio;
➢ non esonerano il proprietario dalle responsabilità inerenti il corretto uso dell’attrezzatura.
5. RICHIESTA DI VERIFICA
Il Cliente per ciascun attrezzo renderà disponibili alla Ecos prima di effettuare il sopralluogo i seguenti dati ( se non indicati già nel presente contratto):
a) ubicazione dell’attrezzatura con indirizzo completo;
b) nominativo e recapito telefonico della persona da contattare;
c) dati relativi alla ditta a cui eventualmente è affidata la manutenzione (nome, indirizzo, recapito telefonico e fax).
Il Cliente per ciascuna attrezzatura provvederà a rendere disponibili alla Ecos, all’atto della verifica tutta la documentazione tecnica indicata nel TU 81/08 sia per la prima verifica che per le succesiive. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale modifica dei dati comunicati inizialmente mediante la richiesta di verifica.
In caso di Verifica straordinaria il Cliente si impegna a trasmettere o a rendere disponibili sull’attrezzatura alla Ecos, prima di effettuare il sopralluogo, la documentazione tecnica di tutti i componenti sostituiti e/o oggetto della verifica.
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE
6.1 Programmazione delle verifiche
Resta a carico del Cliente il rispetto della scadenza entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. In funzione della data dell’ultima verifica (ovvero della data entro la quale il Cliente richiede l’intervento) e in funzione del proprio carico di lavoro, la ECOS può concertarsi con la eventuale ditta addetta alla manutenzione e proporre al Cliente una data di intervento. La data di intervento verrà concordata tra le Parti. Una modifica da parte del Cliente della data concordata, così come l’annullamento dell’intervento, deve essere comunicata a mezzo fax alla ECOS con un preavviso di almeno 48 ore. Il mancato preavviso comporta la penale indicata all’art. 2.
6.2 Informazioni tecniche ed assistenza durante l’intervento Il Cliente si impegna:
a) a fornire alla ECOS tutte le informazioni e documenti tecnici come da TU 81/08 necessari alla buona esecuzione della verifica. Dovranno essere segnalati incidenti, guasti, riparazioni e modifiche del macchinario intervenuti successivamente alla precedente verifica;
b) a dare libero accesso all’attrezzatura al tecnico designato dalla E.C.O.S mettendo a disposizione, ove necessario, i mezzi opportuni;
c) a indicare il personale delegato ad assistere il tecnico designato dalla ECOS; detto personale deve essere autorizzato a mantenere disponibile l’attrezzatura per il tempo necessario alla verifica, essere abilitato alla conduzione
dell’attrezzatura stessa per dirigere le manovre necessarie ed impartire istruzioni ad altri suoi eventuali collaboratori;
d) a definire e transennare la zona entro la quale eventuali incidenti durante l’esecuzione delle prove potrebbero generare rischio per persone e beni materiali;
e) a fare quanto possibile per rimuovere qualsiasi ostacolo allo svolgimento della verifica. In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, la ECOS ha facoltà di sospendere l’intervento ed è
liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente contratto, potendo per altro avvalersi della facoltà di risolvere il contratto stesso come previsto all’art. 14.
6.3 Verbale di ispezione
Alla fine della verifica il tecnico incaricato dalla ECOS rilascerà al Cliente e/o al manutentore una copia del Verbale di Ispezione riportante tutti i dati e i valori relativi alla verifica eseguita. Eventuali prescrizioni saranno riportate sul verbale. Il cliente si impegna nei termini previsti nel verbale ad ottemperare alle prescrizioni. In caso di verbale negativo la Ecos comunicherà alle Autorità competenti il fermo attrezzatura senza che il cliente possa elevare alcuna obiezione. Sarà cura del Cliente riconvocare solo la Ecos per la eventuale verifica straordinaria idonea alla rimozione delle prescrizioni ed al ripristino dell’attrezzatura. Qualunque sia l’esito il cliente si impegna a pagare alla Ecos.
7. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto stipulato per le verifiche periodiche ha validità per un numero minimo di 3 (tre) verifiche e si rinnova automaticamente per periodi di uguale durata salvo diversi accordi scritti ed accettati dalla ECOS, fermo restando l’adeguamento al compenso dei valori ISTAT. Per le verifiche successive alla terza, la ECOS ed il Cliente avranno il diritto di recedere dal presente contratto dando all’altra parte un preavviso di almeno 2 (due) mesi prima della data di scadenza della terza verifica mediante lettera raccomandata a.r., anticipata via fax. In caso di mancato rispetto del vincolo contrattuale di cui sopra, il Cliente sarà tenuto al versamento di un indennizzo pari al compenso pattuito da contratto per le verifiche periodiche di ciascuna attrezzatura oggetto del servizio, così come indicato al punto “2. Compenso”. In caso di verifica straordinaria è valido solo un intervento senza l’obbligo del rinnovo contrattuale.
8. EFFICACIA
Il presente contratto, sottoscritto dal Cliente acquisterà efficacia solo nel momento in cui la copia originale e le eventuali modifiche saranno approvata e sottoscritte dalla ECOS
A seguito di approvazione, la ECOS trasmetterà al Cliente copia firmata del contratto e delle modifiche. La trasmissione del contratto e delle modifiche potrà essere anche a mezzo mail con PEC. Se la ECOS non dovesse firmare il contratto per qualsivoglia motivo restituirà l’importo eventualmente anticipato dal cliente.
9. LEGGE SULLA PRIVACY
Sottoscrivendo il presente contratto, il Cliente espressamente acconsente, anche ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 ( legge sulla privacy), all’inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti della ECOS, al relativo trattamento dei dati, alla pubblicazione di tale lista e pubblicazioni di altro tipo eseguite dalla ECOS
10. RESPONSABILITA’
10.1 Premesso che i dipendenti ed i tecnici incaricati della ECOS non assumono in alcun caso la custodia dell’attrezzatura sottoposta a verifica, la ECOS non ha alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti o per perdite o mancati guadagni subiti dal
Cliente. In ogni caso, l’eventuale responsabilità della ECOS sarà limitata all’ammontare del compenso ricevuto per il servizio. Ogni richiesta di danno dovrà essere presentata entro 1 (uno) anno dal completamento del servizio in questione.
10.2 Il Cliente, a seguito di colpa grave o dolo di sé, dei suo dipendenti, consulenti, appaltatori o subappaltatori, dovrà indennizzare e mallevare la ECOS, i suoi dipendenti e tecnici incaricati da ogni perdita o danno purché tali responsabilità derivino
dall’esecuzione di questo contratto, a seguito di:
a) lesione o decesso di dipendenti o tecnici incaricati della E.C.O.S,
b) perdita o danno a beni di proprietà della ECOS, dei suoi dipendenti o tecnici incaricati;
c) qualsiasi multa, richiesta risarcitoria, responsabilità e danno risultante da violazione o presunta violazione di legge compiuta dal Cliente o dai suoi dipendenti e tecnici incaricati derivante da o relativo allo svolgimento del servizio, sia che a ciò abbia contribuito o no la colpa della ECOS, dei suoi dipendenti e tecnici incaricati.
10.3 La ECOS, a seguito di colpa grave o dolo dei suoi dipendenti e tecnici incaricati dovrà indennizzare e mallevare il Cliente, i suoi dipendenti, consulenti, appaltatori o subappaltatori da ogni perdita o danno, purché tali responsabilità derivino
dall’esecuzione di questo contratto a seguito di:
a) lesioni o decesso di dipendenti o consulenti del Cliente, dei suoi appaltatori o subappaltatori;
b) perdita o danno a beni di proprietà del Cliente, dei suoi dipendenti, consulenti, appaltatori o subappaltatori;
c) qualsiasi multa, richiesta risarcitoria, responsabilità e danno risultante da violazione o presunta violazione di legge compiuta dalla ECOS o da suoi dipendenti e tecnici incaricati derivante da o relativo allo svolgimento del servizio, sia che a ciò abbia contribuito o no la colpa del Cliente, dei suoi dipendenti, consulenti, appaltatori o subappaltatori.
10.4 Ciascuna delle parti reciprocamente si impegna ad indennizzare l’altra per ogni perdita, danno o lesione causati a terzi o a beni di proprietà di terzi a seguito di colpa grave o dolo del proprio personale, purché tali responsabilità derivino
dall’esecuzione di questo contratto.
10.5 Nonostante quanto sopra, nessuna delle due parti sarà responsabile verso l’altra parte o verso un terzo per perdita di guadagno o profitti ovvero per altri danni indiretti sofferti da tale altra parte. Pertanto, nessuna parte avrà diritto di richiedere
all’altra alcun risarcimento, indennità o altro tipo di compenso per tali eventuali perdite o danni.
10.6 Ciascuna Parte dovrà immediatamente comunicare all’altra con lettera raccomandata a.r. anticipata via fax, ogni eventuale incidente che potrebbe rendere operante una qualsiasi delle clausole contenute in questo articolo.
11. ASSICURAZIONE
11.1 La ECOS si impegna a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità generale verso terzi.
11.2 Ciascuna Parte dovrà mantenere per il periodo di svolgimento del servizio una assicurazione infortuni per il proprio personale secondo le norme vigenti.
12. FORZA MAGGIORE
Il ritardo o il mancato adempimento di una obbligazione del presente contratto da parte della ECOS ovvero del Cliente non costituiranno inadempimento del contratto nella misura in cui tale ritardo o inadempimento sia causato da forza maggiore (guerra, disastro naturale, incendio, esplosione, sciopero, ecc.) o da qualsiasi altro evento al di fuori del controllo della parte (quali possibili impedimenti o slittamenti nell’ambito dell’organizzazione interna della ECOS ), e che tale Parte non è in grado di prevenire, nonostante l’esercizio di una normale diligenza. La Parte lesa da un tale evento dovrà comunicare subito all’altra Parte il verificarsi di un tale evento impeditivo e la sua prevista durata.
13. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni previste dal contratto nonché qualsiasi altra che risultasse necessaria dovrà essere indirizzata al domicilio delle parti. Per il Cliente il domicilio è quello indicato nel frontespizio.
Per la ECOS il domicilio è 00000 Xxxxxx Via X. Xxxxxx Is. A/2 – fax 0000.00.0000000/5625803
La trasmissione via fax deve essere confermata con lettera raccomandata, la cui data di ricezione sarà quella che farà fede. Sono ammesse e rese valide, per ambo le parti, mail PEC come sostitutive della racc.ta a.r.
14. CLAUSOLA RISOLUZIONE ESPRESSA
La ECOS ai sensi dell’art. 1456 c.c. avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità previste all’art. 13 in caso di inadempienza del Cliente alle obbligazioni di cui agli artt. 3,5,6,9,10 e 11. Nel suddetto caso viene espressamente concordato che a favore del Cliente non deriverà alcun diritto ad indennità, a risarcimento danni o simili.
15. FORO COMPETENTE Nel caso in cui tra le parti insorgesse una divergenza o disputa sull’interpretazione o esecuzione del Contratto, eccezione fatta per il giudizio tecnico della ECOS, che non potesse essere risolta amichevolmente dalla parti, sarà competente il foro di Napoli. –
16. MODIFICHE AL CONTRATTO Eventuali modifiche al contratto saranno poste in allegato alla presente scrittura solo previa autorizzazione ed accettazione della Ecos srl. Allegato/i N. …………………………………..
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