ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
L’ Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, avente sede in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX), pec xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx, C.F. e P. IVA n01337320327, d’ora innanzi denominato/a ASUGI
E
L’Università degli Studi di Trieste, d’ora innanzi denominata Università; con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX), PEC xxxxxx@xxx.xxxxx.xx Codice Fiscale 80013890324, Partita IVA 00211830328 in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2022
Premesso che con precedente Decreto nr. 170 dd. 16.06.2015, era stato stipulato un Accordo quadro tra l' Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste-Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute con il quale si sono disciplinate le “opportunità e iniziative di collaborazione didattica e scientifica, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza”;
considerato che tale Accordo prevedeva, tra l’altro, una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, e quindi risulta nel frattempo scaduto;
atteso che:
- l’art. 11 della L.R. 17.12.2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” ha previsto la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASUGI) entro l’1.1.2020 e la contestuale soppressione dell’Azienda per i servizi sanitari
n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste di cui alla
L.R. n. 17/2014;
- con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3,
comma 4, della L.R. n. 27/2018, la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASUGI) a far data dall’1.1.2020 e la contestuale soppressione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;
- l’art. 5 della citata L.R. 17.12.2018, n. 27 definisce i rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Università di Trieste e di Udine, per garantire l'integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca miranti al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, per la crescita qualitativa della formazione e per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché richiama lo specifico protocollo d’intesa nel tempo vigente al fine di realizzare il coordinamento delle relative funzioni istituzionali, ai sensi del D.lgs. 21.12.1999, n. 517;
- la L.R. 5.12.2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” all’art. 35, comma 1. individua le aree nelle quali è prevista la piena collaborazione tra Regione e le Università degli studi di Trieste e Udine, in particolare finalizzata al miglioramento continuo delle attività di ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo di settori di comune interesse, nonché la promozione dell’innovazione in una prospettiva internazionale;
- il D.lgs. 21.12.1999, n. 517 reca la disciplina dei rapporti tra SSN e università secondo specifici
protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con gli Atenei ubicati nel proprio territorio;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 1608 dd. 12.10.2021 il documento dal titolo “Schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione”, sottoscritto dalle suddette parti il 05.11.2021, vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
Ravvisato pertanto che l’Università e ASUGI, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono proseguire e implementare la collaborazione sin qui attivata, nonché
impegnarsi a promuovere congiuntamente nuove opportunità e iniziative di collaborazione didattica, scientifica, e nell’ambito della terza missione e della ricerca traslazionale riconducibili ai naturali ambiti di afferenza;
TANTO PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
La premessa è integrante del presente atto e costituisce il patto primo.
Il presente Accordo Quadro disciplina la realizzazione di attività comuni di interesse pubblico che generano un mutuo vantaggio per le Parti così come di seguito specificato:
1. Sviluppo di attività di ricerca di comune interesse e condivisione e attivazione di progetti di collaborazione;
2. Costituzione di organismi condivisi con la partecipazione di personale dipendente dei due Enti per attività di Ricerca & Sviluppo (ad esempio, Nucleo di Ricerca Clinica ed Epidemiologica di ASUGI o di un “Grant office” condiviso);
3. Consolidamento delle collaborazioni in essere e identificazione di nuovi percorsi didattici e di formazione e aggiornamento professionale;
4. Collaborazione per attività nell’ambito della terza missione e della ricerca traslazionale.
Art. 2 - Accordi attuativi
Il presente Accordo Quadro costituisce il prosieguo di una collaborazione tra i due Enti che potrà concretizzarsi in tutte le attività scientifiche, didattiche e di terza missione e della ricerca traslazionale di comune interesse e si potrà anche articolare in specifici accordi attuativi, riguardanti collaborazioni e attività svolte in via principale ma non esclusiva con il Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e della salute, che costituiranno parte integrante del presente Accordo, fatti salvi i contenuti dell’Intesa, qui già esplicitamente disciplinati all’art.4.
Art. 3 - Impegni generali
Le Parti si impegnano ad attuare collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca o altre
iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o didattico/formative e/o di terza missione e della ricerca traslazionale ritenute di comune interesse.
Art. 4 - Contenuti specifici dell’Intesa
Università e Azienda si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascun Ente, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nella ricerca scientifica, nella didattica e nell’alta formazione, in particolare:
a) promuovere attività di ricerca e di terza missione e della ricerca traslazionale di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
b) promuovere l’attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operative scientifiche e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
c) assumere e attuare, nelle forme ritenute idonee e compatibili con i propri ordinamenti, nuove iniziative di natura tecnico-scientifica con particolare riguardo alla formazione professionale, anche specialistica, del personale medico, sanitario e tecnico;
d) condividere e potenziare gli strumenti per lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dei suoi utilizzi anche attraverso la condivisione di personale esperto e una formazione sempre più innovativa e rispondente alle esigenze in continuo mutamento della scienza e della conoscenza, anche in una dimensione internazionale.
Art. 5 – Modalità attuative
Le attività identificate congiuntamente di cui all’ Articolo 1 saranno realizzate previa condivisione e autorizzazione della Direzione Generale di ASUGI e dell’Università degli Studi di Trieste, e saranno oggetto di specifici Accordi attuativi che disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.
Ciascuna Parte potrà delegare la gestione scientifica e tecnico amministrativa delle attività di cui
sopra all’altra, riservandosi di valutare la congruità e la pertinenza dei costi sostenuti mediante la presentazione annuale di un rendiconto a consuntivo.
Conseguentemente, ciascuna Parte rimborserà annualmente le spese sostenute dall’altra, a seguito della presentazione del rendiconto.
Le attività riguardanti la gestione di attività di interesse comune dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. e la presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”.
Per ASUGI, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dai vigenti Regolamenti aziendali, con particolare riferimento in tema di sperimentazione clinica, accesso ai progetti con finanziamento, costituzione di registri e biobanche, trasferimento di materiali o dati, privacy e tutela dei diritti dei pazienti e dei residenti nell’Area giuliano isontina, ecc.
Inoltre, i movimenti finanziari tra le Parti afferenti alle attività congiunte di cui all’art. 1 del presente Accordo Quadro devono configurarsi unicamente come ristoro delle spese effettivamente sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo che costituisca un ricavo o un guadagno per le Parti.
Art. 6 - Referenti
Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 1, le Parti designano in occasione di ciascuna Accordo attuativo uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Articolo 7 – Clausola di non concorrenza
Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo e di ASUGI. In caso contrario, il Referente individuato nello specifico Accordo attuativo da ciascuna Parte di cui all’art. 6, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.
Articolo 8 – Clausola di limitazione di responsabilità
ASUGI non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.
L’Università non si assume le obbligazioni di ASUGI né lo / la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di ASUGI.
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte da ASUGI; è parimenti esclusa
ogni garanzia di ASUGI per le obbligazioni contratte dall’Università.
Articolo 9 – Codici etici e di comportamento
Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.
Articolo 10 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici ed amministrativi
Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata e di collaborazione su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione amministrativa, la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, o l’acquisizione di tecnologie biomedicali, le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti
carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Le Parti, infine, concordano che diventa obiettivo prioritario, per adeguare le infrastrutture ad una moderna visione unitaria in grado di rispondere alla crescente domanda di innovazione tecnologica e scientifica, attivare un comune procedimento per centralizzare e gestire attraverso tecnologie pubbliche, proprietarie di ASUGI, le iniziative di costituzione di nuove banche biologiche o archivi di dati, per adeguarli alla normativa UE, nazionale e regionale.
Articolo 11 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12 - Diritti di proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca
collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Tutte le attività pubblicistiche relative dovranno sempre contenere congiuntamente l’afferenza del
personale convenzionato ad ASUGI e al relativo Dipartimento universitario.
Le Parti valuteranno insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 2, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 13 - Riservatezza
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.
Art. 14 - Trattamento dati personali
Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell’ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione e agli Accordi attuativi verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento, ovvero in diversa modalità in relazione a situazioni specifiche che saranno valutate volta per volta con l’ausilio dei rispettivi Data Protection Office, per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, trattati su supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro
eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web.
Art. 15 - Durata e recesso
Il presente Accordo avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione.
È fatta salva la facoltà per le Parti di recedere dall’Accordo con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi con lettera A/R o con Posta elettronica certificata (PEC).
Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell’intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso sulla base degli Accordi attuativi sottoscritti.
Art.16 - Integrazioni e modifiche
Le Parti firmatarie, di comune accordo, possono modificare o integrare le presenti disposizioni, tenuto conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione.
Nel caso in cui nel nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste per l’organizzazione e il funzionamento dell’“Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx” fossero contenute disposizioni incompatibili con quelle del presente accordo, tale accordo sarà rinegoziato in modo da assicurarne la compatibilità con detto Protocollo.
Art. 17 – Controversie
Qualunque controversia relativa al presente Accordo Quadro, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Art. 18 Spese
La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti
obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.
Il presente Atto e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di
registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Luoghi e date delle firme digitali
Il Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:01/02/2022 10:13:49
Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.