CONTRATTO DI APPALTO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA UOC DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL’ ISTITUTO PER L’ INSTALLAZIONE DEL NUOVO TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - CIG 7984213CFD - CUP...
CONTRATTO DI APPALTO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA UOC DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL’ ISTITUTO PER L’ INSTALLAZIONE DEL NUOVO TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - CIG 7984213CFD - CUP J69J19000130005
TRA
L’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO-CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO REGIONALE – REGIONE BASILICATA – C.F. 93002460769 – Partita IVA
01323150761, nella persona del Direttore Generale f.f.
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Istituto (di seguito denominato IRCCS-CROB), sito in Rio-
nero in Vulture Cap 85028, alla Via Padre Xxx n.1 E
La società con sede legale in
alla Via
C.F. e Partita IVA
, nella per-
sona del legale rappresentante della predetta società, ,
nato a il , domiciliato per la carica presso la sede
legale della stessa società in (in seguito denomi-
nato "Appaltatore”).
PREMESSO
- che con Deliberazione n.502 del 25/07/2019 è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento dei locali della UOC di Diagnostica per Immagini dell’ Istituto per l’ installazione del nuovo tomografo a riso- nanza magnetica ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 mediante richiesta di preventivo a tre operatori economici
- che con Deliberazione n. xxx del xxxxxxx, è stato disposto l’affidamento dei
lavori di cui trattasi alla Itel Telecomunicazioni srl
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato Appaltatore;
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , l’Appaltatore ha provveduto alla stipula della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva pari a € xxxxxx nella misura di legge, mediante Polizza Fidejussoria n. xxxxxx emessa da xxxxxxx – Agenzia di xxxxxx – xxxxxxx in data xxxxxxx a favore della stazione appaltante;
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè l’Appaltatore ha prodotto la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001:2015;
- Che ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore ha altresì prodotto Polizza di assicurazione n. xxxxx emessa da xxxxxx – Agenzia di xxxxxx – xxxxx (xx), in data xxxxxx a favore della stazione appaltante, per danni di esecuzione con un massimale di € xxxxxx e per la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione con un massimale pari ad € xxxxxxxx.
TUTTO CIO' PREMESSO
Fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della prece- dente narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’ IRCCS-CROB affida all’Appaltatore ITEL Telecomunicazioni srl, con sede legale in xxxx Via xxxxx, Partita IVA xxxxx a mezzo del suo legale rappresen- tante costituito xxxxxxxx, che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto re- lativo ai lavori di " DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA UOC DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL’ ISTITUTO PER L’ INSTALLAZIONE DEL NUOVO TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA ", da eseguirsi in Rionero in Vulture presso la sede dell’Istituto.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati, dagli elaborati del progetto esecu- tivo approvato con Deliberazione del direttore Generale, n. 502 del 25.07.2019, dall’offerta economica dell’Appaltatore presentata in sede di partecipazione, che si intende parte integrale e sostanziale del presente contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegata, e, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000
– capitolato generale dei lavori pubblici.
ART. 2 – ELEZIONE DI DOMICILIO
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di eleg- xxxx domicilio al seguente indirizzo: xxxxxxx – Via xxxxxx– xxxx xxxxxx (xx) Partita IVA xxxxxxx– Tel.xxxxxxx - Fax xxxxxx – mail: xxxxxxxx – Pec: xxxxxxxxx
, dove potranno essere indirizzate tutte le notificazioni, comunicazioni, assegnazione di termini e quanto altro dipendente dal contratto di appalto.
ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 61.197,47 (diconsi Euro sessantu- nomilacentonovantasette/47) al netto del ribasso d’asta del 29,60%, compresi
gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.721,64, oltre IVA nella misura di legge.
2. Il presente contratto di appalto si intende stipulato a CORPO. ART. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’Appal- tatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori.
Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.
ART. 5 - CONTROLLI
1. Il direttore dei lavori, all’uopo nominato dalla stazione appaltante, cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di controllo e verifica dei lavori e dell’andamento degli stessi, ed interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
3. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appal- tatore e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inos- servanza, da parte dell’Appaltatore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registra- zione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti ammini- strativi e contabili.
ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e po- tranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi con- templati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Si richiama quanto previsto nella lettera di invito in materia di variazione e modifiche delle opere progettate.
ART. 8 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l’appalta- tore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)per i reati previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
accertati nei confronti dell’Appaltatore; b)per frode nell’esecuzione dei lavori;
c)per manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; d)inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e)sospensione dei lavori senza giustificato motivo, rallentamenti pre- giudizievoli per il rispetto dei termini contrattuali;
f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subap- palto.
g)non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto
ed allo scopo dell’opera;
h)proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase ese- cutiva ai sensi dell’art.92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
i)per eccessiva onerosità sopravvenuta, nei casi previsti dal Codice civile;
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'at- testazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento de- finitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle ob- bligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto
all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il respon- sabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolar- mente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'uf- ficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'in- ventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla diffe- renza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori dall’Appaltatore inadem- piente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
b.1 l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine dall’Appaltatore inadempiente;
b.2 l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
b.3 l’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista del contratto originario.
ART. 9 – PAGAMENTI
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione mag- giorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'im- porto della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con ob- bligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000,00 (Diconsi Euro trentamila/00).
4. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli isti- tuti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità con- tributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappalta- tore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certifi- cato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei la- vori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è ope- rata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispet- tivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'ado- zione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo pre- visto per ciascuna rata.
7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Art. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan- ziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap- paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di POTENZA della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subap- paltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e con- ferma di quanto già dichiarato ai fini della tracciabilità dei flussi finan- ziari con apposita dichiarazione trasmessa a mezzo Pec, in uno con la docu- mentazione per la stipula, in data xxxxxx, acquisita al protocollo generale dell’Istituto al n. xxxxxx xxx xxxxxx, si impegna a comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali modifiche.
Art. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI
1. I lavori devono avere inizio entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 100 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti di- sposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle
opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all’ uno
per mille(euro uno ogni mille) dell’ importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impedi- scono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’in- terruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'ese- cuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’Appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interru- zione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecu- zione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Ap- paltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospen- sioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appalta- tore negli altri casi. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle so- spensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospen- sione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di conta- bilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale com- plessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.
4. L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’Appalta- tore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l’Appaltatore può chie- dere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.
Art. 13 - GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 119.022,43. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato
decreto, l’Appaltatore ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'im- porto garantito.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’Appalta- tore, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l’Appaltatore stesso dovrà prov- vedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del pro- cedimento.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certi- ficato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. È a carico dell’Appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L’Appaltatore attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il xxxxx da xxxxxxx – Agenzia di xxxxx – xxxxxxx (xxx), a favore dell’Istituto (IRCCS-CROB), per danni di esecuzione con un massimale di € xxxxxx e per la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione con un massimale pari ad € xxxxxxxxx.
Art. 14 - SUBAPPALTO
1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato
dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota
del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
2. L’Appaltatore del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante pur- ché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'af- fidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Art. 15 - PIANI DI SICUREZZA
1.L’Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell’ambien-
te in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 3.L’Appaltatore ha trasmesso, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) con nota acquisita al protocollo generale dell’istituto al n. xxxxxx xxx xxxxxxx.
ART. 16 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI
1. L’Appaltatore è obbligato:
a)ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparati- vamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente; b)rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previden- ziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente norma- tiva;
c)ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certifi- cato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute po- tranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'ap- provazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 17 – PRESTAZIONI ED ONERI
1.I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte utilizzando mate- riali idonei e di prima scelta, certificati CE, rispettando fedelmente il progetto approvato, le prescrizioni di capitolato e contrattuali, nonché gli ordini e le indicazioni promananti dalla direzione lavori o dal committente. 2.L’Appaltatore è tenuto al rispetto del programma di lavoro, dei piani e fasi di lavorazione previsti negli allegati progettuali o disposti dal direttore dei lavori e ad effettuare le eventuali modifiche o varianti che dovessero rendersi necessarie entro i limiti di legge, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto.
3.I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto operano di diritto, senza preventivo obbligo di messa in mora per l’Istituto.
ART. 18 – ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Fatte salve le ulteriori prescrizioni del capitolato speciale , sono a carico
dell’Appaltatore i seguenti oneri:
-Le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per l’esecuzione dei lavori;
-Spese per cantiere, attrezzi e quanto altro necessario ad eseguire a regola d’arte tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto ed elencato all’art. 5 del capitolato generale;
-La custodia del cantiere;
-Il risarcimento dei danni prodotti nel corso dell’appalto alle opere, ai
luoghi, a persone e cose;
-Gli oneri relativi alla Legge n. 37/2008 e s.m.i., con riferimento alle verifiche e collaudo degli impianti;
-Gli oneri dei collaudi tecnici e/o certificazioni previsti dalle leggi vi-
genti, come propedeutici alla agibilità e messa in esercizio dell’opera.
ART. 19 – VIZI-DIFFORMITÀ E DANNI
1.Salvo il disposto dell’art. 1669 c.c. e le eventuali prescrizioni del capi- tolato per lavori particolari, l’Appaltatore è tenuto a garantire l’ente ap- paltante per la durata di anni 10 dalla data di collaudo per i vizi e i difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga ad eliminare tempestivamente tutti i difetti che andranno a manifestarsi, con spese a suo carico.
ART. 20 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
3. I lavori saranno soggetti a certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione , in sede di
verifica della regolare esecuzione, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli espe- rimenti, compreso quanto necessario .
5. Rimarrà a cura e carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
6. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per l’eliminazione delle mancanze riscontrate in sede di verifica di regolare esecuzione . Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.
ART. 21 - CONTROVERSIE
1.Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del pre- sente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, al giudice ordinario del Foro di Potenza.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 22 - ONERI DIVERSI
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’Appaltatore si obbliga:
a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter- venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
b) a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Art. 23 - SPESE DI REGISTRAZIONE
0.Xx presente scrittura privata non viene esposta a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese cederanno a carico dell’Appaltatore.
2.Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 61.197,47, oltre IVA.
3.Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di LL.PP., al Codice Civile, Legge 241/90 e s.m.i..
ART. 24 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici descrittivi e progettuali, nonché le relazioni e i computi metrici;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;
- il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett.a) e
art. 89,comma 1 lett.h) del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
- l’offerta economica presentata in sede di partecipazione alla procedura di affidamento
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto vale quanto riportato nei documenti sopra elencati quali parti integrali e sostanziali del contratto.
Il presente contratto, elaborato in formato elettronico, che consta di n…24 facciate è firmato digitalmente dalle parti a cui saranno aggiunte n.4 facciate presunte per stampa successiva di rapporto di verifica delle firme digitali, per un totale di n.28 facciate.
Letto dalle parti, costituite come innanzi, che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono digitalmente in segno di accettazione. La data di stipula del presente contratto è la data di effettiva restituzione dello stesso, controfirmato digitalmente, coincidente con la data di formale acquisizione agli atti dell’Ente mediante il sistema di protocollazione elet- tronica in uso.
X.xx Digitalmente X.xx Digitalmente
La Stazione Appaltante L’ Appaltatore
(Il Direttore Generale f.f.) (Il Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) (Xxxx. xxxxxxxxxx) (xxxxxxxxxxxxx)