Contratto di viaggio
Disabili
Tribufale Tarafto, Seziofe Xxxxxxx Xxxxxx, 4 giugno 2009, n. 290 (ordinanza), pag. 98.
Tribufale Torre Affufziata, Seziofe distaccata Torre del Greco, 5 maggio 2009, pag. 104.
«Il diritto non serve a capricci e a voglie frivole» (note in tema di inadempimento e danno non patrimoniale risarcibile), di Frafcesco Salerfo.
Credito al consumo
Corte di giustizia delle Comufita` europee,I Seziofe, 23 aprile 2009 (in causa C-509/07) — Jaff Presidente e Relatore — Maza´ k Avvocato generale — Xxxxxxxxx (avv.ti Maffettini, Pozzi) - Neos Banca s.p.a. (avv. Beccari).
Obbligazioni e contratti — Credito al consumo — Fornitore inadempiente — Accordo tra creditore e fornitore — Risoluzione del contratto di credito — Obbligo del finanziatore di restituzione somme corri- sposte — Sussistenza (Dir. 87/102/CEE, art. 11, par. 2; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 42).
L’esistenza di un accordo di esclusiva tra il creditore e il fornitore, sulla base del quale un credito e` concesso ai clienti di detto fornitore solamente da quel creditore (finanziatore), non e`, per tali clienti, un presupposto ne- cessario del diritto di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corri- sposte al finanziatore (1).
Per il testo della sentenza v. xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
(1) Credito al consumo: fornitore inadem- piente e accordo tra creditore e fornitore *
Sommario: 1. Il caso. — 2. La questione. — 3. La decisione.
— 4. L’operazione giuridico-economica di credito al con- sumo. — 5. La responsabilita` “sussidiaria” del finanziato- re. — 6. Collegamento negoziale nel credito al consumo: configurabilita` e limiti. — 7. Verso un effettivo mercato unico europeo del credito al consumo. — 8. Diritto di recesso e contratti collegati: l’inadempimento del fornito- re. — 9. Conclusioni.
1. Il caso.
Con la decisione del 4 ottobre 2007, il Tribunale di Bergamo adiva la Corte di giustizia delle Comunita` europee ai fini dell’interpretazione dell’art. 11, par. 2, della Dir. 87/102/CEE in materia di credito al consu- mo (in prosieguo: la “direttiva”) 1. Tale domanda e` sta- ta presentata nell’ambito di una controversia sorta tra il Sig. L.S. (in prosieguo semplicemente: “acquirente” o “ricorrente”) e la sua Banca (di seguito solamente: “banca”), in merito all’esecuzione di un contratto di credito al consumo per l’acquisto di un’automobile. Nello specifico, nel giugno 2003 il ricorrente si rivol- geva alla societa` concessionaria di fiducia per l’acqui- sto di un’autovettura e unitamente al contratto di com- pravendita del veicolo sottoscriveva un modulo, forni- to dal venditore, di richiesta di prestito ad una societa` finanziaria, cui subentrava in un secondo momento la
Banca.
Una volta pagato parte del valore dell’automobile direttamente al fornitore, il ricorrente iniziava a rim- borsare il prestito accordatogli dalla societa` finanzia- ria, ma dopo aver corrisposto 24 rate mensili, non es- sendogli ancora stato consegnato il veicolo, decideva di interrompere tale pagamento. L’istituto creditore gli notificava, quindi, un decreto ingiuntivo relativo al- l’importo del prestito ancora dovuto, cui, tuttavia, il ricorrente si opponeva, affermando di non essere te- nuto al pagamento e chiedendo la restituzione di quan- to versato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, la banca si oppone- va a tali richieste, sull’assunto che l’art. 11 della Dir. 87/102/CEE prevede l’esonero della responsabilita` del creditore in tutti i casi in cui manca un rapporto di esclusiva tra quest’ultimo e il fornitore 2.
Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi sul fatto che il rapporto di esclusiva sia un presupposto necessario per attribuire maggiori diritti al consumatore, decideva di sospendere il giudizio per chiedere alla Corte di giustizia «se l’art. 11, n. 2, della Dir. 87/102/CEE, deb-
* Per una piu` vasta trattazione su questo tema, v. infra
AA.VV., Il credito al consumo, in Dottrina e attualita` giuridiche.
1 L’art. 11, par. 2, della Dir. 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 (in Gazz. Uff. Cff, 12 febbraio 1987, L 42, 48-53), precisa che il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore: «Quando: (a) per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e (b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito e` messo esclusivamente da quel creditore a di- sposizione dei clienti di quel fornitore per l’acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e (c) il consumatore di cui alla lettera
a) ottiene il credito in conformita` al precedente accordo, e (d)i
beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e (e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore [...]».
2 Sul recepimento delle direttive sul credito al consumo, in presenza di una ampia bibliografia, cfr. Alpa, L’attuazione della direttiva sul credito al consumo, in Contratto e Impresa, 1994, 6 e segg.; De Nova, L’attuazione in Italia delle direttive comuni- tarie sul credito al consumo, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1992, 905 e segg.; Xxxxxxx, Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo, in Contratto e impresa, 1996, 622; Xxxxxxx, Note introduttive al Commentario alle Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo,
ba interpretarsi nel senso che l’accordo tra fornitore e finanziatore, in base al quale il credito e` messo esclu- sivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore, in caso di inadempimento del fornitore, anche quando tale diritto sia a) solo quello della risoluzione del con- tratto di finanziamento, oppure b) quello di risoluzio- ne e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore» 3.
2. La questione.
Nell’analizzare il quesito posto, la Corte ricorda, in- nanzitutto, che la direttiva, cosı` come emerge dai con- siderando della stessa, e` stata adottata al duplice scopo di assicurare la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo e di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali crediti 4.
Contesto normativo della fattispecie in esame e` il richiamato art. 11 della Dir. 87/102/CEE, il quale pre- vede il diritto per il consumatore di procedere contro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al fornitore di beni e servizi e subordina, al contempo, tale diritto ad una serie di condizioni, tra cui l’esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore e il fornitore.
La Corte osserva che tale disposizione va, tuttavia, letta alla luce del ventunesimo considerando della di- rettiva, il quale indica esplicitamente che il consuma- tore deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali, per lo meno quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito e` messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consen-
tire al consumatore l’acquisto di merci o servizi da tale fornitore 5.
Ne consegue che il diritto del consumatore di pro- cedere contro il creditore ex art. 11, n. 2, della Dir. 87/102/CEE, costituisce una forma di protezione ul- teriore rispetto alle azioni che il consumatore puo` eser- citare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Ad avviso della Corte, siffatta interpretazione sareb- be in linea con il tipo di armonizzazione “minima” effettuata con la citata direttiva, la quale consentirebbe agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore misure piu` severe per la protezione dei consumatori 6. L’obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria consiste, infatti, nel garantire il rispetto di una norma di protezione minima del consumatore in materia di
credito al consumo 7.
Una simile interpretazione e`, peraltro, corroborata da una serie di elementi. Innanzitutto, l’art. 14, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinche´ i contratti di credito non introducano delle deroghe alla normativa nazionale di trasposizione della direttiva che vadano a detrimento del consumatore 8. Il consumatore, inoltre, non puo` esercitare alcuna influenza sul rapporto tra fornitore e creditore; egli e`, quindi, in balia delle condizioni contrattuali imposte da soggetti che detengono un forte potere contrattuale. A cio` si aggiunga che spesso egli stipula un contratto di mutuo tramite la semplice sottoscrizione di un modulo
standard prestampato.
La Corte ritiene, pertanto, che subordinare in ogni caso l’esercizio del diritto del consumatore di proce- dere contro il creditore alla condizione dell’esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore e il fornitore contrasterebbe con l’obiettivo, che la Dir. 87/102/CEE
in Leggi civ. comm., 1994, 748; Tidu, Il recepimento della nor- mativa comunitaria sul credito al consumo, in Banca Borsa, 1992, I, 405.
3 Xxxxx medesima questione giuridica si segnala Trib. Torino, 8 dicembre 2007, in Giur. di Merito, 2008, 2481 e segg., con nota di Colavolpe, Credito al consumo e inadempimento del vendi- tore: il problema della opponibilita` al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di vendita, secondo la quale al contratto di finanziamento riconducibile alla fattispecie del “credito al con- sumo”, specificamente disciplinato dalla legge, non sono appli- cabili i principi elaborati in tema di “mutuo di scopo”: pertanto, ai sensi degli artt. 125, comma 4, X.Xxx. n. 385/1993 e 42, D.Lgs. n. 206/2005, in difetto di accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti della venditrice, l’acquirente non ha il diritto di agire contro il finanziatore in caso di inadempimento del fornitore ne´ di op- porre allo stesso finanziatore le eccezioni relative al contratto di compravendita.
4 Si vedano, in particolare, i considerando nn. 3, 4, 5,6e 7. Cfr., in tal senso, Corte giust. CE, 23 marzo 2000, (in causa C-208/98), Berliner Kindl Brauerei, e Id., 4 marzo 2004 (in causa C-264/02), Cofinoga.
5 Il ventunesimo considerando della Dir. 87/102/CEE, cosı` recita: «Considerando che, per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiun- gono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi
esiste un precedente accordo in base al quale il credito e` messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l’acquisto di merci o di servizi da tale fornitore».
6 Il venticinquesimo considerando della Dir. 87/102/CEE, cosı` recita: «Considerando che la presente direttiva e` intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonche´ un certo livello di prote- zione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure piu` severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato».
7 Al riguardo cfr. Alpa, Note minime sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari, in AA.VV., La nuova legge bancaria a cura di Ferro-Xxxxx, Xxxxxxxx, Milano, 1996, 1784.
8 Cfr. Xxxxx xxxxx. XX, 0 ottobre 2007 (in causa C-429/05),
Xxxxxxx e Xxxxxx/ Franfinance SA e K par K SAS, punto 47:
«Infatti, da un canto, il secondo comma dell’art. 11, n. 2, della direttiva 87/102, come emerge dal suo disposto, presuppone l’esistenza del diritto di agire in giudizio previsto dal primo comma della disposizione medesima. D’altro canto, sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito da tale direttiva, che consi- ste, in particolare, nel garantire in tutti gli Stati membri il ri- spetto di una norma di tutela minima del consumatore in ma- teria di credito al consumo, il fatto di consentire che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, in forza dell’art. 11, n. 2, primo comma, della detta direttiva, sia assoggettato ad una condizione di forma come quella oggetto della causa prin- cipale».
xxxxxxxx, di tutelare il consumatore in quanto parte debole del contratto 9.
In una situazione come quella descritta dal giudice nazionale nella decisione di rinvio, in cui la normativa applicabile alle relazioni contrattuali prevede la possi- bilita` per il consumatore di procedere contro il credi- tore per ottenere la risoluzione del contratto di finan- ziamento e la restituzione delle somme corrisposte, la Dir. 87/102/CEE non prescrive che siffatte azioni sia- no subordinate alla condizione di esclusiva in questio- ne 10. Il soddisfacimento di una siffatta condizione puo` essere, invece, richiesto al fine di far valere altri diritti, non previsti dalle disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, come il diritto al risarcimento del danno causato da un’inadempienza del fornitore dei beni o servizi in questione.
3. La decisione.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Cor- te di giustizia delle Comunita` europee risolve il quesito statuendo che «l’art. 11, n. 2, della direttiva del Con- siglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al rav- vicinamento delle disposizioni legislative, regolamen- tari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa princi- pale, l’esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito e` concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel credi- tore, non e` un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore».
4. L’operazione giuridico-economica di credito al consu- mo.
Nel definire l’operazione complessiva del credito al consumo, il legislatore distingue in via esemplificativa tre modalita` di concessione del credito: mediante di-
lazione di pagamento, prestito, altra analoga facilita- zione finanziaria 11.
Ciascuna di queste modalita` di concessione del cre- dito include una varieta` tipologica di negozi rispetto ai quali, per ragioni di ordine sistematico, e` opportuna una classificazione unitaria sia sotto il profilo soggetti- vo, in relazione al numero e al ruolo delle parti coin- volte nell’operazione, sia oggettivo in ragione del con- tenuto negoziale, con conseguenti riflessi sul piano di- sciplinare 12.
La prima figura, la dilazione di pagamento, e` la piu` semplice, tradizionalmente ricondotta nella disciplina codicistica della vendita con patto di riservato domi- nio 13.
Qui l’operazione si svolge esclusivamente tra due sog- getti, il fornitore del bene e il consumatore, in quanto il finanziamento e` effettuato dallo stesso fornitore me- diante la dilazione di pagamento, che rappresenta, dun- que, una modalita` di adempimento dell’obbligo di cor- rispondere il prezzo nel contratto di compravendita. A questa fattispecie puo` essere assimilata quella in cui il fornitore emette una carta di credito bilaterale nella misura in cui non varia la bilateralita` del rappor- to, mentre sul piano oggettivo al contratto originario si affianca un ulteriore contratto, il finanziamento me- diante carta di credito, necessariamente collegato al
primo 14.
Ben piu` ampia e` la seconda categoria, realizzabile con differenti forme giuridiche, dove si ravvisa uno schema piu` complesso, caratterizzato dalla struttura triangolare del rapporto che si viene a costituire, in quanto il finanziamento e` effettuato non dal fornitore del bene, ma da un terzo (banca, societa` finanziaria, mediatori, altri soggetti autorizzati). E` il caso del con- tratto atipico di leasing, individuato in dottrina come leasing traslativo 15; del mutuo di scopo, configurabile quando la concessione di credito e` condizionata dalla legge alla realizzazione di una specifica finalita`, in ge- nere connessa ad un interesse pubblico; dei contratti di finanziamento finalizzato ed eventualmente anche del- le convenzioni connesse all’utilizzazione della carta di credito, le quali meritano pero` un’analisi distinta 16.
9 Xxxxxxxx, Trasparenza bancaria, credito al consumo e tutela del contraente debole, in Foro It., 1992, V, 356. Cfr. altresı` Bus- soletti, Il coordinamento tra trasparenza bancaria e credito al consumo, AA.VV., La nuova legge bancaria, cit., 1884.
10 Ciatti, La corresponsione anticipata delle somme dovute dal consumatore al creditore, in La nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/Cff relativa ai contratti di credito dei consumatori e il diritto italiano a cura di Xx Xxx- xxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
11 Pigfataro, Il credito al consumo, in La tutela del consu- matore a cura di Xxxxxxxxx, Musio, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Xxxxxxx, XXX, Torino, 2009, 211 e segg. e spec. 234.
12 Lefer, Trasparenza bancaria e modelli di tutela del cliente nel Testo Unico del credito, in Giurisprudenza sistematica di di- ritto civile e commerciale, I contratti in generale a cura di Xxxx, Bessone, Torino, 1999, II, 1166; Alpa, Note minime sulla tra- sparenza dei contratti bancari e finanziari, in AA.VV., La nuova legge bancaria a cura di Ferro-Xxxxx, Xxxxxxxx, Milano, 1996, 1787; Xxxxxxxx, Il credito al consumo, in Banca d’Xxxxxx, Xxx- xxxxx xx xxxxxxx, Xxxx, 0000, 48.
13 Questo tipo di vendita, nato negli Stati Uniti per i beni di consumo durevoli, viene esportato dalla Singer nel mercato eu- ropeo e si diffonde in Italia solo agli inizi del XX secolo.
14 Ferrafdo, Credito al consumo: operazione economica uni- taria e pluralita` di contratti, in Riv. Dir. Comm., 1991, 597. Sulle carte di credito bilaterali, Xxxxxxxxx, voce “Carte di credito e carte bancarie”, in ffnc. Giur. Treccani, Roma, 1988, V, 2; Spada, Carte di credito «terza generazione» dei mezzi di pagamento, in Riv. Dir. Civ., 1976, I, 491 e segg.
15 Per una approfondita analisi della fattispecie, Gorgofi, Credito al consumo e “leasing” traslativo al consumo, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1992, 1123 e segg. Diversamente Xxxxxxx, Credito al consumo, in Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a cura di Xxxxx, Contento, Xxxxxxx Xxxxxx, Porzio, Xxxxxxx, Bologna, 2003, II, 1998 e segg., inquadra il leasing traslativo nella figura della dilazione di pagamento, che esprime un certo favor per l’applicazione della disciplina piu` favorevole nella concessione di credito per scopi promiscui.
16 Per un’analisi dei caratteri delle singole fattispecie, v. Ma- cario, Credito al consumo. Art. 121, d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385, in Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo. Commentario degli art. 121-12ł d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385, in Leggi civ. comm., 1994, 774. Xxxxx stesso autore v. Il credito al consumo, in Trattato di diritto privato europeo a cura di Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, XX, 00; Id., Il credito al consumo, Roma, 1999, 6 e segg.
In ciascuna di queste ipotesi si pone il problema se sia possibile discorrere di contratti collegati, considerato che la relazione si instaura, in effetti, tra tre soggetti distinti. E` convinzione diffusa e ampiamente condivi- sibile quella secondo la quale si puo` parlare a tal ri- guardo di vero e proprio collegamento negoziale 17, legittimato dalla funzione unitaria dell’intera operazio- ne 18. Tale ricostruzione si scontra, pero`, con la non coincidenza delle parti in gioco e con il principio di relativita` del contratto, efficace solo tra le parti.
Nella dimensione privatistica considerata, il collega- mento inciderebbe sulla disciplina della decadenza dal beneficio del termine se il consumatore sia inadem- piente; sull’opponibilita` al finanziatore delle eccezioni opponibili al venditore; sulla risoluzione del contratto, nonche´ sulla relativa restituzione del bene e sui con- guagli.
Carattere residuale ha la terza e ultima fattispecie, in cui e` possibile includere i finanziamenti non finalizzati, quali i prestiti personali, l’apertura di credito in conto corrente, lo scoperto bancario e i prestiti garantiti dalla cessione di un quinto dello stipendio, in cui il previsto utilizzo del credito concesso e` puramente indicativo, nel senso che non obbliga al successivo utilizzo effet- tivo 19.
Sul piano strutturale la situazione e` analoga alla pre- cedente, ripresentandosi la scissione fra fornitore del prodotto di consumo e finanziatore; la non conoscibi- lita` della destinazione del finanziamento, invece, ac- centua l’autonomia tra le due figure contrattuali.
In particolare, con i prestiti personali, con l’apertura di credito in conto corrente o con lo scoperto bancario si richiede l’erogazione di una somma di modesta en- tita`, comunque commisurata al reddito del richieden- te, da rimborsare con addebito sul conto corrente, la cui destinazione, seppur richiesta, non e` vincolante 20. Anche con la cessione del quinto dello stipendio, se- condo lo schema tipico della cessione del credito, il finanziatore concede al lavoratore una somma di de- naro da rimborsare in modo dilazionato, in misura non superiore al quinto dello stipendio. I diritti su quella quota di retribuzione vengono cioe` trasferiti al finan- ziatore 21.
5. La responsabilita` “sussidiaria” del finanziatore.
L’art. 42 del codice del consumo prevede che «nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costi- tuzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La
responsabilita` si estende anche al terzo, al quale il fi- nanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito».
Sul piano sostanziale, la ratio della disposizione, data dalla necessita` di corresponsabilizzare il finanziatore che faccia parte in senso lato della struttura organizza- tiva del venditore, come appare confermato anche dal- la sentenza in commento, sembra ricorrere anche nel caso in cui vi sia un rapporto stabile, pur se non esclu- sivo, tra finanziatore e fornitore.
Naturalmente questo particolare aspetto costituisce uno dei capisaldi della disciplina di tutela del consu- matore in caso di contratti di credito al consumo.
Forse e` proprio per questa ragione che il legislatore del codice del consumo abbia inteso riprodurre, pe- dissequamente, all’interno dell’art. 42, D.Lgs. n. 205/ 2006, le norme dei commi 4 e 5 dell’art. 125 del
T.U.B. 22
La responsabilita` sussidiaria del finanziatore attiene, infatti, a tutte quelle fattispecie in cui tra fornitore e finanziatore vi sia un contratto in base al quale le due parti si accordano per una collaborazione commercia- le. Il fornitore puo` cosı` fare affidamento su un soggetto terzo a cui indirizzare i propri clienti desiderosi di ot- tenere un aiuto economico in occasione dell’acquisto di un bene o servizio presso il fornitore stesso.
Proprio l’essenza di tale accordo ha costituito in pas- sato l’elemento sul quale fondare il nesso funzionale fra i due negozi 23.
Resta da capire, pero`, cosa il consumatore possa pre- tendere dal finanziatore in caso d’inadempimento del fornitore. In primo luogo qualsiasi forma di rimborso e` limitata all’ammontare del credito concesso. A pro- posito, dovrebbe ragionevolmente considerarsi la som- ma erogata comprensiva degli interessi applicati. Vista poi la natura del contratto di compravendita, la tutela del consumatore si articola attraverso tre distinte azio- ni: risoluzione; risarcimento del danno e riduzione del prezzo; eccezione di inadempimento. Nel caso della risoluzione bisogna ritenere, pertanto, che l’evento, ponendo fine al contratto di compravendita, non puo` non coinvolgere anche il contratto di finanziamento 24.
6. Collegamento negoziale nel credito al consumo: con- figurabilita` e limiti.
La disciplina del credito al consumo di cui al T.U.B. si mostra, tuttavia, alquanto timida sul fronte del col- legamento negoziale giacche´ le sole disposizioni chia- ramente ispirate alla considerazione unitaria dell’ope- razione di finanziamento sono l’art. 124, comma 3, in tema di contratti di credito per l’acquisto di beni o servizi determinati, e l’art. 125, commi3e4 (quest’ul-
17 Sul tema sia consentito rinviare, anche per ampi richiami alla dottrina e alla giurisprudenza in materia, a Battelli, Il collegamento negoziale occasionale, in Contratti, Milano, 2008, 134 e segg.
18 Ferrafdo, Credito al consumo: operazione economica uni- taria e pluralita` di contratti, cit., 597 e segg.; Alpa, Commento all’art. 121 T.U., in AA.VV., Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia a cura di Xxxxxxxxxxx, Padova, 2001, 949 e segg.
19 Pigfataro, op. cit., 232.
20 Considera il sindacato sullo scopo di credito del tutto si- mile al controllo di meritevolezza degli interessi nei contratti
atipici, e pertanto distinto dal controllo sui motivi, Mazzamu- to, Il credito al consumo, in Manuale di diritto privato europeo a cura di Xxxxxxxxxx, Mazzamuto, Milano, 2007, II, 962. Sul pun- to gia` Trib. Milano, 5 marzo 1987, richiamata da Gorgofi, Il credito al consumo, Milano, 1994, 24 e seg. (che compie una accurata analisi dell’evoluzione giurisprudenziale).
21 L’ipotesi e` regolata dall’art. 5, L. 5 gennaio 1950, n. 180.
22 Xxxxxxxxx, Sub. artt. 40-43 — Commento, in Codice del Consumo. Commentario a cura di Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Napoli, 2005, 304 e segg.
23 Ferrafdo, op. cit., 591 e segg.
24 Gorgofi, Il credito al consumo, Milano, 1994, 204.
xxxx xxxxxxxxx, con qualche modifica, nel citato art. 42
c. cons.) 25.
L’art. 125, comma 3, riconosce al consumatore, in caso di cessione dei crediti nascenti dal contratto di finanziamento, la facolta` di opporre al cessionario del credito (ma non del contratto) «tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compre- sa la compensazione, anche in deroga al disposto del- l’art. 1248 c.c.».
La ratio e` di evitare che la cessione dei crediti peg- giori la posizione contrattuale del debitore-ceduto, scongiurando il rischio di atti di disposizione dei cre- diti di natura fraudolenta, finalizzati alla limitazione delle difese del consumatore 26. L’art. 125, comma 3, riconosce, dunque, il collegamento funzionale tra il contratto o i contratti che compongono la complessiva operazione di finanziamento e la successiva cessione dei crediti sorti dal contratto di credito al consumo e, pertanto, estende al cessionario anche le eccezioni fon- date sul contratto originario.
La disposizione piu` schiettamente improntata alla logica del collegamento negoziale e` l’art. 42 c. cons. in precedenza richiamato.
La finalita` della norma, con tutta evidenza, e` quella del rafforzamento della tutela del consumatore me- diante il riconoscimento di un’azione sussidiaria di re- sponsabilita` nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del venditore-fornitore, subordinata pero` all’esistenza di un accordo preventivo tra vendi- tore e creditore con il quale il primo concede al secon- do l’esclusiva per il finanziamento della propria clien- tela.
Tale condizione di ammissibilita` dell’azione, come gia` anticipato, tuttavia, e` sembrata in dottrina forte- mente limitativa della tutela del consumatore perche´ collega la responsabilita` sussidiaria del creditore ad una circostanza formale quale e` la previsione della clausola di esclusiva, che la prassi puo` facilmente ban- dire dagli accordi tra fornitori e finanziatori per la con- cessione di credito alla clientela 27.
Peraltro, l’arduo onere di provare l’esistenza della clausola di esclusiva spetterebbe al consumatore, per il quale e` estremamente difficile venire a conoscenza de- gli accordi di esclusiva tra creditore e finanziatore 28. Piu` opportuna e`, dunque, la scelta di introdurre come condizione di procedibilita` dell’azione la previa costi- tuzione in mora del fornitore piuttosto che l’escussione del patrimonio del debitore, come invece previsto dal- l’art. 1944, comma 2, c.c. in materia di fideiussione, il che suggerisce l’immagine di una «solidarieta` tempe- rata dall’onere di preventiva messa in mora del finan- ziatore» 29.
La valutazione complessiva del rapporto trilaterale di credito al consumo giustifica la deroga alle disposi-
zioni generali sull’inadempimento dei contratti sinal- lagmatici, le quali fanno seguire alla mancata esecuzio- ne della prestazione o di una delle prestazioni periodi- che la risoluzione del contratto, purche´ non di scarsa importanza rispetto all’interesse di controparte (artt. 1453 e 1455 c.c.) 30.
L’art. 1525 c.c. prevede, infatti, che nella vendita a rate con riserva di proprieta` il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dia luogo alla risoluzione e non faccia decadere il compratore dal beneficio del termine per le rate suc- cessive.
Peraltro, l’applicazione dell’art. 1525 al contratto di credito al consumo comporta la deroga all’art. 1819 c.c., che proprio in tema di mutuo sancisce la decaden- za del mutuatario dal beneficio del termine e la facolta` del mutuante di domandare l’immediata restituzione dell’intera somma, tutte le volte in cui, in presenza di restituzione rateale dell’importo mutuato, il mutuata- rio si renda inadempiente al pagamento di anche una sola rata, e dell’art. 1820 c.c., che riconosce la risolu- zione al mutuante per l’inadempimento dell’obbligo di corrispondere gli interessi.
La dottrina maggioritaria concorda sulla necessita` di adeguare il tenore letterale dell’art. 1525 c.c. al diverso contesto, sicche´ il limite dell’ottava parte deve inten- dersi riferito non gia` al prezzo di acquisto del bene, quanto piuttosto all’importo della somma finanziata, al netto dell’acconto, o alla somma totale del finanzia- mento, comprensiva degli interessi, dei costi dell’ope- razione e delle eventuali prestazioni integrative 31.
Gli artt. 121 e segg. T.U.B. non provvedono, peral- tro, a regolare gli effetti della risoluzione del contratto di credito al consumo per inadempimento del mutua- tario.
La prassi negoziale, forte del vuoto legislativo, ha elaborato clausole contrattuali inique, che prevedono non solo azioni esecutive sul bene in garanzia, ma an- che il diritto del finanziatore a trattenere le rate di mutuo gia` riscosse, ad esigere la differenza tra il valore attuale del bene e l’ammontare complessivo del finan- ziamento, oltre ovviamente al risarcimento del danno. La lacuna, tuttavia, si puo` colmare ricorrendo all’ap- plicazione analogica dell’art. 1526 c.c., che sancisce l’obbligo del finanziatore di restituire le rate riscosse verso un «equo compenso per l’uso della cosa» e salvo il diritto al risarcimento del danno, nonche´ l’obbligo del debitore di restituire l’intera somma presa a mutuo. In quest’ottica, e` apparso congruo, alla luce del conte- sto originario dell’art. 1526 c.c. rappresentato dalla vendita a rate, proclamare l’estensione dell’effetto ri- solutivo anche al collegato contratto di compravendita, con conseguente obbligo di restituzione del bene in capo al consumatore e di rimborso del prezzo antici-
25 Mazzamuto, op. cit., 974 e segg.
26 Xxxxx, La nuova normativa sulla trasparenza bancaria, in Dir. banca e mercato fin., I, 1993, 575; Gaggero, Diritto comu- nitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo, in Contratto e impresa/ffuropa, 1998, 655.
27 Cfr. Xxxxxxxx, Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Xxxxxxx, XXXX, Xxxxxx, 0000, 114 e seg.
28 Xxxxxxx, Il credito al consumo, in Trattato di diritto pri- vato europeo a cura di Lipari, Padova, 2003, IV, 96.
29 Xxxx Xxxxxxxxx, Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione tra «contratti commerciali» e «contratti dei consuma- tori», in Giur. It., 1993, IV, 68; Xxxxxxx, Commento all’art. 125, in Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo. Commentario degli art. 121-12ł d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385, in Leggi civ. comm., 1994, 871.
30 Mazzamuto, op. cit., 976.
31 De Nova, Cessione dei crediti, in AA.VV., La nuova legge bancaria a cura di Ferro-Xxxxx, Xxxxxxxx, Milano, 1996, 1877; Xxxxxxx, op. cit., 855.
patogli dal mutuante-finanziatore in capo al vendito- re 32.
L’art. 125, comma 2, T.U.B. attribuisce, infine, al solo consumatore la duplice facolta` di adempiere anticipa- tamente e di recedere dal contratto ed in entrambi i casi senza alcuna penalita` 33. La prima regola mira a porre un argine alla prassi dell’imposizione di penali spesso assai gravose per l’ipotesi di restituzione antici- pata ed in un’unica soluzione della somma. La seconda regola attribuisce al consumatore il consueto ius poe- nitendi. Resta, peraltro, controverso il rapporto tra l’anticipata restituzione del finanziamento e il recesso perche´ in entrambi i casi si assiste alla riconsegna della somma e alla liberazione del consumatore dall’obbligo di corrispondere gli interessi.
La rilevanza del collegamento negoziale risiede, dun- que, nella circostanza che l’art. 125, comma 1, consi- dera il contratto di credito al consumo non come ne- gozio con esclusiva causa di finanziamento, ma come un accordo volto a realizzare una causa piu` ampia di scambio proprio in virtu` della connessione funzionale con il contratto di compravendita del bene acquistato con la somma presa a mutuo 34. Cio` giustifica l’esten- sione al contratto di finanziamento di una norma come l’art. 1525 c.c., dettata in materia di compravendita: il che, peraltro, offre una testuale conferma dell’assoluta assimilazione, all’insegna della comune causa di credi- to al consumo, della forma di finanziamento attuata mediante il solo contratto di vendita con dilazione di pagamento, e della forma di finanziamento realizzata mediante la triangolazione acquirente-venditore-fi- nanziatore 35.
Collegamento negoziale, quindi, quale sintesi giuri- dica della nuda operazione economica di credito al consumo.
Il problema del collegamento negoziale, dunque, in- veste soltanto la seconda tipologia, poc’anzi esaminata, essendo in re ipsa il collegamento nella prima e neces- sariamente escluso nella terza 36. A livello descrittivo,
l’operazione di credito al consumo non si attua neces- sariamente in un unico contesto temporale e si avvale di contratti diversi e formalmente distinti: il contratto di compravendita tra fornitore e consumatore da un lato, il contratto di finanziamento tra consumatore e terzo dall’altro; solo eventuale ma frequente e` un terzo contratto tra finanziatore e venditore, con cui quest’ul- timo si impegna a presentare i propri clienti al finan- ziatore, il quale concedera` il credito una volta verificata la loro affidabilita` e solvibilita`.
Lo strumento realizza 37, dunque, una pluralita` di funzioni: la possibilita` di acquisto per il consumatore privo di una correlata disponibilita` economica; l’incre- mento del volume degli affari per il fornitore; lo svol- gimento dell’attivita` professionale con la valorizzazio- ne del capitale per il finanziatore. Il problema e` verifi- care se la scomposizione dell’affare in piu` contratti incide sostanzialmente sul carattere unitario dell’ope- razione e quindi sul regolamento contrattuale. Poiche´ la frammentazione dell’operazione e` utile al finanzia- tore che non vuole assumere rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli tipici del contratto di finanziamento, ed in particolare i rischi della vendita, ed e` utile anche al venditore che non vuole assumersi i rischi del finan- ziamento in aggiunta a quelli del contratto di compra- vendita, occorre verificare se su di essi prevale l’inte- resse del consumatore 38.
L’unitarieta` dell’operazione in effetti risulta avvalo- rata da differenti considerazioni di ordine sostanziale: la realizzabilita` dell’operazione soltanto con il concor- so di tutti i soggetti interessati; la fattiva attivita` di collaborazione economica tra finanziatore e vendito- re 39, la consapevole destinazione funzionale del finan- ziamento 40 (tipica del mutuo di scopo 41). Ne´ puo` con- siderarsi ostativo il principio di relativita` di cui all’art. 1372 c.c. stante la diversita` delle parti nei singoli con- tratti.
La collaborazione nell’operazione complessiva com- porta che il finanziatore, seppure formalmente estra-
32 «Il ricorso all’analogia puo` reputarsi forzato ed equivoco perche´ la pretesa estensione del rimedio risolutivo anche al con- tratto collegato di compravendita appare del tutto indimostrata. Piu` opportuno sembra, allora, il ricorso all’azione generale di arricchimento di cui all’art. 2041 c.c. nel caso di ingiustificati vantaggi»; cosı` Mazzamuto, op. cit., 979.
33 Parte della dottrina ha definito tale norma come una nor- ma imperativa di ordine pubblico, con riferimento all’indero- gabilita` della disposizione in essa contenuta e, di conseguenza, all’indisponibilita` e irrinunciabilita` dei diritti riconosciuti al consumatore. Cosı` Xxxxxxx, op. cit., 857.
34 Volafte, I «contratti collegati» nella direttiva 2008/48/Cff, in La nuova disciplina europea del credito al con- sumo, cit.
35 Mazzamuto, op. cit., 977.
36 Pigfataro, op. cit., 234.
37 Sottolinea Gorgofi, op. cit., 101, la tendenza che emerge dalla modulazione contrattuale e` la sostanziale separazione del contratto di fornitura da quello di finanziamento, realizzata con la frantumazione dell’operazione, unica dal punto di vista eco- nomico. L’Autrice comunque privilegia la ricostruzione della complessa fattispecie come contratto plurilaterale (187 e segg.), soluzione che si ritiene in contrasto con la netta autonomia dei rapporti contrattuali che origina.
38 Si consideri che l’assunzione di rischi ulteriori rispetto a quelli tipici del contratto non sarebbe comunque gratuita per il consumatore; la capacita` di previsione dei costi da parte
del professionista pero` consentirebbe di ripartirli tra tutti i clienti ed evitare che i rischi siano sopportati dal singolo con- sumatore.
39 Il finanziatore invia periodicamente i contratti standard al venditore, con cui si instaurano rapporti economici regolamen- tati anche tramite un contratto che definisce modalita` di inter- vento del finanziatore, commissioni spettanti al venditore, e tal- volta pure clausole di esclusiva. Ma anche «quando un tale contratto formalmente non sia stato stipulato, quel che non manca sono le relazioni di collaborazione tra il finanziatore e il venditore, evidenziate dallo stesso contratto di finanziamento, la determinazione dell’oggetto del finanziamento proprio nel bene oggetto della compravendita, e cosı` via»: Ferrafdo, op. cit., 606.
40 La vendita in genere e` subordinata all’approvazione del finanziatore, che si riserva di verificare se il debitore e` affidabile: il finanziamento e` concesso con l’intermediazione del venditore, che suggerisce il finanziatore ai clienti e sovente fa sottoscrivere loro il contratto; ma soprattutto il finanziamento non viene con- segnato al cliente, ma erogato direttamente dalla finanziaria al venditore: Xxxxxxx, Il credito al consumo, Napoli, 1976, 142.
41 Cosı` come nel mutuo di scopo, la funzione e` integrata dall’interesse ad uno specifico impiego della somma, con la par- ticolarita` che la destinazione del finanziamento non e` affidata al debitore, ma e` attuata direttamente dal finanziatore: Sifesio, Il credito al consumo, Problemi e prospettive nella realta` italiana, in Mazzofi-Xxxxx, Credito e moneta, Milano, 1982, 338.
neo al contratto di scambio, non puo` considerarsi terzo in senso tecnico avendo egli un interesse proprio nel- l’operazione, per cui non risulta violata la sua sfera di liberta` tutelata dalla regola della relativita` 42. Inoltre, la connessione economica tra le diverse prestazioni nella realizzazione di una funzione unitaria assume un ruolo assorbente in materia di collegamento negoziale 43. Trattasi pero` di collegamento unilaterale, nel senso che il contratto di finanziamento condiziona il contratto di compravendita, che non si perfeziona in assenza del primo, e non viceversa (le patologie del finanziamen- to non inficiano cioe` la compravendita: la risoluzione del contratto di finanziamento ad esempio non com- porta la risoluzione del contratto di compravendita collegato) 44.
La configurabilita` del collegamento, risolta positiva- mente in via interpretativa, si e` scontrata, pero`, con forti resistenze giurisprudenziali.
Il collegamento negoziale, infatti, si riduce ad un nesso di correlazione funzionale di due o piu` contratti che rileva soltanto sul versante dell’efficacia dei sin- goli negozi mediante il meccanismo della propaga- zione delle cause di invalidita` da un contratto agli altri collegati.
La figura di collegamento negoziale presuppone, inoltre, il requisito dell’identita` delle parti dell’opera- zione economica e la contestualita` della stipulazione dei contratti avvinti dal nesso di interdipendenza fun- zionale 45, ma pare opportuno dare conto di altre let- ture estensive che ravvisano tale figura pur in assenza del requisito dell’identita` soggettiva qualora si abbia una pluralita` di contratti genericamente interdipen- denti per volonta` espressa delle parti o per l’unitarieta` della funzione perseguita.
Le difficolta` dipendono dal ruolo preminente, se non esclusivo, che in materia svolge l’autonomia contrat- tuale, per cui l’esistenza del collegamento impone una necessaria verifica caso per caso. Se nessun problema sorge quando la volonta` di collegare i contratti emerge chiaramente dal documento negoziale, in difetto il ri- corso allo strumento interpretativo e` avvertito come forzatura se le parti inseriscono clausole volte proprio a sancire l’autonomia dei singoli negozi. Quando pero` tali clausole sono espressione dello squilibrio del po- tere negoziale dei contraenti, tipico dei contratti con i consumatori, l’accertamento della loro reale volonta` deve superare il dato formale per verificare a livello
sostanziale l’unicita` o la pluralita` degli interessi conse- guiti con i distinti contratti.
In questa prospettiva si pone l’intervento delle Se- zioni unite volto ad attribuire rilevanza ad indici di tipo oggettivo accanto ai dati di natura soggettiva 46, legit- timando le aperture della piu` recente giurisprudenza di merito sul collegamento negoziale tra vendita e fi- nanziamento 47.
Sulla base di questa giurisprudenza, indici rivelatori di collegamento non occasionale tra vendita e finan- ziamento possono essere intesi tutti quei comporta- menti che evidenziano l’intento specifico delle parti di coordinare i negozi tra loro, comportamenti che, sep- pur non si traducano formalmente in obblighi giuridi- ci, attestino di fatto una connessione teleologica tra i negozi interessati, ulteriormente avvalorata dalla gene- si, ovvero dalla circostanza che la vendita trovi pres- upposto nel finanziamento, nonche´ dalla funzione uni- taria 48.
Un primo indice e` desumibile dal complesso di re- gole che, nei finanziamenti finalizzati, sottraggono al consumatore finanziato la diretta disponibilita` della somma a credito: il pagamento della somma di regola viene effettuato direttamente dal finanziatore al vendi- tore per conto del cliente; inoltre, se l’acquisto non si perfeziona per qualsiasi motivo, la somma non viene restituita al mutuatario come in un normale contratto di compravendita, bensı` al mutuante. Spesso, pero`, anche la fase precontrattuale di finanziamento vede il venditore come protagonista nell’assunzione di infor- mazioni e l’istruttoria del finanziamento, ancorata di frequente ad elementi documentali, e` eseguita dallo stesso venditore che poi trasmette la documentazione acquisita al finanziatore. Spesso l’acquirente e` anche privato della liberta` di scelta del finanziatore, a pre- scindere da un formale e preventivo patto di esclusiva con il commerciante, della cui esistenza il consumatore difficilmente potra` fornire prova in quanto terzo estra- neo al patto.
La modulistica contrattuale spesso si spinge anche
oltre nel precludere al consumatore l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia o di godimento sul bene acquisito fino all’integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento, oltre a tutelare il finanziatore con la clausola di inop- ponibilita` delle eccezioni relative al contratto di com- pravendita.
42 Biafca, Diritto civile. Il contratto, Milano, 1984, III, 536.
43 Scogfamiglio, voce “Collegamento negoziale”, in ffnc. Dir., VII, Milano, 1960, 375 e segg. La tesi trova conferma giurisprudenziale, con riferimento al leasing finanziario, in Cass., 13 dicembre 2000, n. 15762, in Mass. Giur. It., 2000.
44 Pigfataro, op. cit., 235.
45 Roppo, Il Contratto, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Xxxxxx, Zatti, Milano, 2001, 387 e segg.
46 Cass., Sez. un., 14 giugno 2007, n. 13894, in Riv. Dir. Proc., 2008, 1142 e segg., ma v. gia` Id., 28 luglio 2004, n. 14244, in Giur. It., 2005, 1825 e segg. secondo le quali la configurabilita` del collegamento negoziale e` legata sia al requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i contratti, sia al requisito soggettivo, che pero` non e` dato dalla normale coincidenza tra le parti di piu` negozi, ma dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi, ma anche l’effetto ulteriore realizzabile soltanto con il loro coordinamen-
to, intento manifestato non necessariamente in forma espressa ma anche tacitamente.
47 Cfr. Trib. Firenze, 30 maggio 2007, in Contratti, 2008, 261 e segg. che, sancita la nullita` del contratto principale per asso- luta indeterminabilita` dell’oggetto, riscontra un collegamento non occasionale con il contratto di finanziamento non desumi- bile dall’intento specifico delle parti di coordinare i due negozi. La conseguente estensione al finanziamento degli effetti della declaratoria di nullita` della vendita comporta il venir meno della causa del negozio collegato e quindi l’obbligo per il mutuante di richiedere la restituzione della somma non al mutuatario, bensı` esclusivamente al venditore che non ha piu` titolo per trattenerla. L’autonomia tra i due negozi, suffragata dalla clausola di inop- ponibilita` al mutuatario delle eccezioni relative al contratto di vendita, e` infine privata di fondamento con la declaratoria di nullita` della clausola in quanto abusiva.
48 Pigfataro, op. cit., 236.
In tutti questi casi il finanziamento perde la sua au- tonoma caratterizzazione funzionale per diventare una sorta di mutuo di scopo in cui assume rilievo, accanto alla generale causa generale creditizia, lo specifico mo- tivo per il quale il mutuo viene concesso. In altri ter- mini, la destinazione funzionale della somma finanziata concorre a connotare la causa contrattuale e, da motivo estraneo alla struttura negoziale, diventa elemento che ne connota il regolamento, anche quando cio` non e` esplicitamente previsto ma puo` oggettivamente desu- mersi dal complesso di comportamenti e dall’interpre- tazione delle clausole contrattuali.
In tali casi, arginando la costante frammentazione dell’operazione, pertanto, e` corretto estendere al fi- nanziatore anche il rischio di inadempimento del for- nitore accanto ai rischi tipici del contratto di finanzia- mento 49.
A conferma dell’opzione accolta, la Dir. 2008/48/CE definisce collegato il contratto di credito se ricorrono due condizioni: la finalizzazione del finanziamento al- l’esclusiva fornitura del bene o del servizio nonche´ l’oggettiva unicita` dell’operazione commerciale. Uni- cita` che ricorre non soltanto quando, per la struttura bilaterale del rapporto, si identifica il fornitore con il finanziatore o se le merci o i servizi prestati sono spe- cificati nel contratto di finanziamento, ma anche se il collegamento e` oggettivamente rilevabile dalla colla- borazione tra fornitore e finanziatore nella preparazio- ne e conclusione del contratto 50.
7. Verso un effettivo mercato unico europeo del credito al consumo.
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunita` europee in esame e`, pertanto, ancora piu` importante laddove si tenga presente che, in data 23 aprile, il Con- siglio dell’UE ha dato il suo avvallo formale alla nuova Dir. 2008/48/CE 51 sui contratti di credito ai consuma- tori, che abroga la Dir. 87/102/CEE.
Il mercato del credito al consumo riveste un ruolo importante nell’economia dell’UE, rappresentando il 18% dei ricavi lordi delle banche al dettaglio per un valore di oltre 800 milioni di euro. Esso resta, tuttavia, ancora frammentato in 27 mercati nazionali, dove per- siste un’offerta non uniforme dei tassi applicati, a di- scapito dei consumatori, privati di una piu` ampia pos- sibilita` di scelta e di prezzi piu` competitivi.
I crediti al consumo transfrontalieri rappresentano, infatti, solo l’1% del volume totale del credito.
La neo adottata direttiva, attraverso un’armonizza- zione piu` profonda del settore ed in linea con le nuove tecniche del credito, mira ad assicurare un alto livello di protezione e una corretta informazione dei con- sumatori e ha lo scopo dichiarato di migliorare la chiarezza della normativa comunitaria, procedendo al-
la “fusione” delle tre direttive esistenti in materia (87/102/CEE, 90/88/CEE e 98/8/CE) 52.
L’obiettivo della nuova disciplina e` di garantire ai consumatori un vero mercato unico del credito al con- sumo che sia piu` trasparente e piu` efficiente, in grado di rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito incentivando la proposizione di migliori condizioni.
Le nuove regole garantiranno l’aumento della con- correnza e l’apertura dei mercati nazionali ai creditori stranieri, il che portera` ad una riduzione dei tassi d’in- teresse per i consumatori; ancora oggi, purtroppo, il prezzo del credito varia, infatti, considerevolmente, da uno Stato membro all’altro. La soppressione degli ostacoli alla concorrenza condurra` ad una diversifica- zione delle offerte e ad un miglioramento dei prodotti: e` nell’interesse dei consumatori aver accesso a tutti i prodotti creditizi proposti nell’UE, fatto salvo un livel- lo elevato di informazione e di tutela.
Infine, l’armonizzazione di alcuni elementi fonda- mentali del contratto di credito ai consumatori ed un riequilibrio dei diritti e degli obblighi dei consumatori e degli erogatori del credito, potrebbe consentire di migliorare la fiducia dei primi, incoraggiandoli a con- trarre prestiti in un altro Stato membro dell’UE.
Nel dettaglio, la nuova direttiva si applichera` ai con- tratti di credito che contemplano generalmente il pa- gamento di interessi, ma non a quelli garantiti da un’ipoteca sui beni immobili e terreni (i mutui).
Sono, altresı`, esclusi: i crediti d’importo inferiore a 200,00 euro o superiore a 75.000,00 euro, i contratti di locazione o di leasing che non prevedono l’obbligo di acquisto, la concessione di scoperto da rimborsare en- tro un mese, i crediti che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese, i crediti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti senza interessi o a tassi preferen- ziali, quelli relativi alla dilazione, senza spese, del pa- gamento di un debito esistente e quelli concessi, senza interessi o a tassi di favore, a un pubblico ristretto con finalita` di interesse generale.
Se le classiche carte di credito rientrano nel campo d’applicazione della direttiva, ne sono invece escluse (art. 2) le carte di debito differito, che prevedono il rimborso del credito entro tre mesi e le cui spese sono irrilevanti (carte ricaricabili).
Affinche´ i consumatori possano scegliere con cogni- zione di causa, la direttiva prevede per gli erogatori del credito una serie di obblighi informativi, sia per quanto concerne la pubblicita` (art. 4), sia per quanto concerne le informazioni precontrattuali (art. 5) e contrattuali (art. 10).
Nel caso della pubblicita`, le informazioni devono essere presentate «in forma chiara, concisa e grafica- mente evidenziata con l’impiego di un esempio».
49 Pigfataro, op. cit., 237.
50 Art. 3, comma 1, lett. n): «Un contratto di credito che soddisfa le due condizioni: i) il credito in questione serve esclu- sivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; ii) i due contratti costituiscono oggettivamente un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione commer- ciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito
al consumo oppure, se il credito e` finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente contemplati nel contratto di credito».
51 In Gazz. Uff. Uff, L 133, 22 maggio 2008.
52 Costa, La riforma della disciplina del credito ai consuma- tori, in Contratti, 2005, 725.
Poiche´ la pubblicita` e` gia` disciplinata dalla Dir. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, la Com- missione propone soltanto un elenco di informazioni che devono obbligatoriamente essere fornite negli an- nunci pubblicitari contenenti dati finanziari in materia di credito.
Per quanto riguarda la fase precontrattuale, invece, il creditore deve fornire al consumatore, prima che que- sto sia vincolato dal contratto o da un’offerta, le infor- mazioni necessarie per raffrontare le varie offerte, cosı` da permettergli di prendere una decisione con cogni- zione di causa. Tali informazioni c.d. “necessarie” van- no fornite al consumatore in modo chiaro per parago- nare le offerte dei diversi istituti, sia sul piano locale che transfrontaliero, mediante un modulo standard uguale per tutta l’UE denominato modulo sulle “In- formazioni europee di base relative al credito ai con- sumatori”. Le informazioni riguardano tra l’altro: il tipo di credito, l’identita` e indirizzo del creditore, l’im- porto totale del credito, le condizioni di prelievo e la durata del contratto di credito. Devono comprendere, inoltre, il tasso debitorio, le condizioni che ne discipli- nano l’applicazione, nonche´ i periodi, le condizioni e la procedura per la sua modifica, il tasso annuo effettivo globale (il Taeg) e l’importo totale che il consumatore e` tenuto a pagare (illustrati mediante un esempio rap- presentativo che deve riportare tutte le ipotesi utiliz- zate per il calcolo di tale tasso) e, infine, l’importo, il numero e la periodicita` dei pagamenti che il consuma- tore deve effettuare, incluse, se del caso, le spese per il notaio o per un eventuale contratto di assicurazione e il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento e le modalita` di modifica dello stesso. Le informazioni devono inoltre contemplare un avvertimento circa le conseguenze dei mancati pagamenti, le informazioni sulle garanzie richieste, sull’esistenza o l’assenza del diritto di recesso e del diritto al rimborso anticipato 53. I consumatori hanno anche il diritto di ricevere gratui- tamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito.
Relativamente al Taeg, la direttiva introduce un nuo-
vo metodo “europeo” di calcolo, che istituisce un Taeg unico per tutta l’Ue, il quale permettera` al consuma- tore di determinare in maniera piu` agevole l’offerta di credito piu` interessante (cfr. art. 19 e formula matema- tica nell’allegato I)54.
Alcune disposizioni specifiche riguardano poi le in- formazioni relative ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto (artt. 6 e 12) e sui contratti di credito a durata indeterminata, per i quali e` possibile avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto in qualsiasi momento, salvo preavviso massimo di un mese (art. 13).
Le informazioni contrattuali sono, invece, essenzial- mente, quelle gia` fornite nella fase precontrattuale, cui
si aggiungono spiegazioni su come esercitare i diritti di recesso e di rimborso anticipato.
Sempre con riferimento agli obblighi dei soggetti erogatori del credito, essi sono tenuti a valutare la sol- vibilita` del consumatore in base alle informazioni for- nite da quest’ultimo e, se del caso, consultando banche dati pertinenti (art. 8). All’uopo, ogni Stato membro deve garantire, a condizioni non discriminatorie, l’ac- cesso alle proprie banche dati, nel caso di crediti tran- sfrontalieri, anche ai creditori degli altri Stati membri (art. 9).
Infine, la normativa riconosce due diritti essenziali per i consumatori: i) il “diritto di recesso” «senza dare alcuna motivazione» (art. 14) fino a quattordici giorni dalla stipula del contratto (durata gia` diffusa nella mag- gior parte degli Stati membri, mentre in precedenza la durata del termine variava da paese a paese), con fina- lita` diretta ad incoraggiare la concorrenza; ii) il “diritto al rimborso anticipato del credito”, in qualsiasi mo- mento, contro un eventuale indennizzo “equo e ogget- tivamente giustificato” versato al creditore per even- tuali costi direttamente collegati al rimborso anticipa- to, e che non potra` superare l’1% dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che inter- corre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento pre- visto dal contratto di credito e` superiore ad un anno. Se il periodo non e` superiore a un anno, l’indennizzo non puo` superare lo 0,5% dell’importo del credito rimbor- sato in anticipo (art. 16) 55.
Quanto al diritto di recesso, per avvalersene il con- sumatore deve informare il creditore e pagare il capi- tale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del ca- pitale, non oltre 30 giorni dall’invio della notifica del recesso. Il creditore non ha diritto a nessun altro in- dennizzo.
8. Diritto di recesso e contratti collegati: l’inadempi- mento del fornitore.
La nuova direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, interviene, pertanto, su uno dei punti piu` controversi, non solo in Italia, della disciplina sul credito al consumo (rectius sul cre- dito ai consumatori), proprio relativamente alla sorte dei contratti di finanziamento che siano funzionalmen- te collegati all’acquisto di un bene o di un servizio, in caso di inadempimento del fornitore.
La direttiva, infatti, prende in considerazione la rile- vanza di tale collegamento funzionale sia nel caso in cui il consumatore receda legittimamente dal contratto con cui ha acquistato beni o servizi, per i quali ha chiesto il finanziamento, sia nel diverso caso di inadem- pimento del fornitore.
La Dir. 2008/48/CE all’art. 15, sotto la rubrica “Con- tratti di credito collegati”, stabilisce al par. 1 che «il
53 Di recente sul tema assai pregevole sul tema lo studio Pagliaftifi, Il contratto di credito al consumo tra vecchi e nuovi formalismi, in Obbligazioni e Contratti, 2009, 295 e segg., che si sofferma con particolare attenzione proprio sulla forma e sul contenuto del contratto di credito al consumo, sugli obblighi di informazione documentale ed il problema della loro sanzione, sulla nullita` formale del contratto di credito.
54 La Commissione rivedra` le modalita` di calcolo del Taeg, nonche´ le soglie e percentuali fissate dalla direttiva nel maggio 2013.
55 Gli Stati membri, che devono recepire la direttiva entro il 12 maggio 2010, dovranno predisporre le sanzioni adeguate in caso di violazione della legislazione di attuazione.
consumatore che abbia esercitato un diritto di recesso basato sulla normativa comunitaria riguardo a un con- tratto per la fornitura di merci o la prestazione di ser- vizi non e` piu` vincolato da un eventuale contratto di credito collegato».
Il par. 2. dal canto suo recita: «Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o pre- statore, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtu` del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi».
Dunque, mentre per quanto riguarda la prima fatti- specie il consumatore puo` recedere immediatamente da entrambi i contratti, nel caso di inadempimento del fornitore, egli ha l’onere di agire prima nei confronti della controparte per chiedere l’adempimento; solo laddove detta azione risulti infruttuosa potra` agire nei confronti del finanziatore (si tratterebbe, in tal caso, essenzialmente, di una domanda volta alla risoluzione del contratto di finanziamento).
Anche rispetto a questa disposizione sorgono per- plessita`. E` evidente, infatti, che vi sia la necessita` che sia accertato l’inadempimento del fornitore prima di po- ter recedere dal relativo contratto di finanziamento.
Tuttavia, e` necessario comprendere cosa debba inten- dersi per «agire nei confronti del fornitore o prestato- re, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtu` del contratto».
A tale riguardo si deve ricordare che l’unica dispo- sizione esistente nel nostro ordinamento in caso di ina- dempimento del fornitore e collegamento negoziale con il contratto di finanziamento e` quella piu` volte ricordata dell’art. 42 c. cons. che limita l’operativita` del collegamento ai soli casi di accordi che attribuiscano al finanziatore diritti di esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
Al di la` di tale limitazione, che dovrebbe essere su- perata in sede di recepimento della nuova direttiva, la condizione per recedere dal contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore potrebbe essere, come previsto attualmente, l’infruttuosa costituzione in mora del fornitore da parte del consumatore.
Infatti, e` evidente che la necessita` di una azione civile nei confronti del fornitore renderebbe, di fatto, inope- rante questa norma posto che il consumatore restereb- be comunque vincolato al contratto di credito fino alla definizione del giudizio.
Sotto tale aspetto, si assiste ad una mancata adeguata armonizzazione, posto che il legislatore comunitario ha stabilito che «gli Stati membri stabiliscono in che mi-
sura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi».
L’effettivita` e l’omogeneita` degli strumenti di tutela avrebbero, invece, consentito un rafforzamento neces- sario della posizione dei consumatori.
Il par. 3 dell’art. 15 fa salve, poi, «le norme nazionali secondo cui, se il consumatore ha ottenuto il finanzia- mento per l’acquisto delle merci o dei servizi tramite un contratto di credito, il creditore [rectius finanziato- re] risponde in solido con il fornitore di merci o il prestatore di servizi qualora il consumatore faccia va- lere una pretesa nei confronti di quest’ultimo».
9. Conclusioni.
La Corte di giustizia europea, con la sentenza in esa- me, che ribadisce piu` compiutamente quanto afferma- to con la precedente sentenza del 4 ottobre 200756, ha pertanto ritenuto che il regime di interdipendenza tra contratto di compravendita e contratto di finanzia- mento dello stesso, voluto dall’art. 11 della Dir. 87/102/CE, trova applicazione anche in assenza di una specifica indicazione all’interno del contratto dei beni o servizi acquistati 57.
Nella direttiva sul credito al consumo, ma l’osserva- zione sembra doversi estendere a buona parte del- l’aquis in materia consumeristica, non e` in gioco il solo interesse del consumatore, ma anche quello di assicu- rare la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo 58.
Il rischio non trascurabile che il consumatore ignori i suoi diritti o incontri difficolta` per esercitarli fa cosı` ritenere al giudice comunitario che la disciplina in ma- teria di credito al consumo e` volta a conferire al con- sumatore, in circostanze ben definite, taluni diritti nei confronti del creditore che si aggiungono ai suoi nor- mali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi 59.
Tale conclusione e` certamente espressiva del princi- pio dell’effettivita` della tutela giurisdizionale nel siste- ma comunitario e senza dubbio compatibile con l’art. 14 della Dir. 87/102/CE, ove veniva precisato che «gli Stati membri provvedono affinche´ i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle di- sposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva».
Il giudice rimettente, pur consapevole che nel siste- ma interno di tutela del consumatore quest’ultimo puo` chiedere al giudice, in caso di inadempimento del ven- ditore, la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato anche in assenza di un rapporto di esclusiva, alla stregua delle regole concernenti il c.d. collegamen- to negoziale, pero`, sembra interessato a sapere se la regola dell’art. 11 della direttiva possa operare solo per il caso di domanda di risoluzione del contratto tra fi- nanziatore ed acquirente ovvero anche per l’ipotesi di restituzione delle somme versate al finanziatore.
56 Corte giust. CE, Sez. I, 4 ottobre 2007 (in causa C-429/05), in Foro It., 2007, 590-593, pt. 4, con nota di Xxxxxxxx, Credito al consumo e inadempimento del venditore.
57 Cofti, Il ruolo del giudice nazionale nella protezione del consumatore, con particolare riferimento alla disciplina del credi- to al consumo, in Corriere Giur., 2008, 495.
58 Si deve ricordare che, come emerge dai suoi considerando,
la direttiva e` stata adottata al duplice scopo di assicurare la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo (terzo-quinto considerando) e di proteggere i consumatori che ottengono tali crediti (sesto, settimo e nono considerando) (sen- tenza 23 marzo 2000, in causa X-000/00, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx- rei, in Racc., I-1741, 20).
59 Cofti, op. cit., 497.
60 Diritto Civile | INDENNIZZO DIRETTO
Ma, a ben considerare, tale richiesta di chiarimento sembra muovere dal presupposto che la stessa diretti- va, nella parte in cui pretende l’esclusivita` del rapporto di finanziamento tra finanziatore e fornitore, offre una tutela inferiore a quella che lo stesso giudicante riscon- tra nell’ordinamento interno, proprio alla stregua del collegamento negoziale che sembrerebbe giustificare, a prescindere dalla operativita` del meccanismo di cui all’art. 42 c. cons., la pretesa risolutoria o restitu- toria dell’acquirente in caso di inadempimento del venditore.
In questa prospettiva, il chiesto chiarimento, volto a capire se la possibilita` di procedere dell’acquirente nei confronti del finanziatore riguardi solo l’azione di ri- soluzione o anche quella restitutoria, sembra superato dalla stessa ultrattivita` della tutela interna che consen- tirebbe all’acquirente di agire giudizialmente nei con- fronti del finanziatore anche in assenza del rapporto di esclusiva.
Che quella ipotizzata sia, del resto, la corretta chiave di lettura sembra cogliersi anche dagli sviluppi norma- tivi, sopra accennati, che sono in atto proprio sul tema del contratto di credito al consumo con l’adozione del- la nuova direttiva 2008/48/CE 60.
E infatti, la modifica apportata alla disciplina previ- gente (art. 3, comma 1, lett. n), Dir. 2008/48/CE) in- tende eliminare, ai fini dell’operativita` del meccanismo risolutorio del contratto di credito al consumo, il pre- supposto del rapporto di esclusiva fra finanziatore e venditore, valorizzando peraltro proprio quella figura di collegamento negoziale che il giudice di Bergamo, in sede di merito, ha giustamente evidenziato come gia` esistente nell’ordinamento interno al fine di consentire all’acquirente di rivalersi sul finanziatore qualora abbia precedentemente agito vanamente nei confronti del fornitore o prestatore.
Cio` si coglie nettamente anche dalla lettura dei con- siderando che precedono il resto della direttiva, e in particolare il considerando n. 9 ai sensi del quale l’ar- monizzazione del nuovo testo normativo intende ga- rantire, al contempo, livelli elevati di tutela per il con- sumatore ed un vero mercato interno senza far venire meno il potere dei singoli Stati di mantenere o intro- durre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva.
Si comprende 61, allora, come il quesito pregiudiziale rivolto dal giudice rimettente di Bergamo alla Corte di giustizia sia stato quello di acclarare la possibilita` di applicare una disposizione di diritto interno sul colle-
gamento negoziale che prevede una tutela maggiore rispetto a quella sancita dall’art. 11 della direttiva.
Ma a dire il vero la risposta la si trovava nell’art. 15 della stessa Dir. 87/102/CEE che, icasticamente, “non impediva” «agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni piu` rigorose a tutela dei consumatori, fer- mi restando gli obblighi del Trattato».
Xxxxxx Xxxxxxxx
Indennizzo diretto
Corte costituziofale, 19 giugno 2009, n. 180 — Amirafte Presidente — Fifocchiaro Relatore.
Assicurazione (Contratto di) — Risarcimento del danno — Azione diretta nei confronti del danneggian- te — Questione di legittimita` costituzionale — Infon- datezza (Cost. artt. 3, 24, 76, 111; C.c. artt. 2043, 2054;
D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, artt. 145, 149; D.P.R.
18 luglio 2006, n. 254).
ff` infondata la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), in quanto un’interpretazio- ne costituzionalmente orientata di tale norma consente di ritenere persistente, accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, l’azione nei confronti del responsabile civile dell’illecito (1).
Per il testo della sentenza v. xxx.xxxxxxxx.xx oppure
(1) Un de profundis per l’indennizzo diret- to?
A distanza di pochi mesi dall’ordinanza 13 giugno 2008, n. 205, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimita` costituzionale della c.d. proce- dura di indennizzo diretto, invitando i giudici remit- tenti ad una «interpretazione costituzionalmente orientata», la Corte costituzionale sembra aver defini- tivamente e piu` recisamente propeso per la natura me- ramente facoltativa della procedura stessa 1.
Rispetto alla ordinanza n. 205 e` possibile rilevare non solo che la prima pronuncia, infatti, sub specie di ordi- nanza, si era limitata a suggerire la possibilita` di espe- rire diverse opzioni esegetiche, laddove la sentenza in commento ha espressamente preso posizione sulla in-
60 Amplius La nuova disciplina europea del credito al consumo, cit.
61 Cofti, op. cit., 499.
1 Il precedente e` rappresentato da Corte cost., 13 giugno 2008, n. 205 (ord.), in Giur. It., 2008, 2161. Per la non infon- datezza della questione di legittimita` costituzionale della obbli- gatorieta` dell’azione dell’assicurato nei confronti della propria impresa, cfr. Giud. pace di Pavullo nel Frignano, 20 febbraio 2007, in Arch. Giur. Circolaz., 2007, 627; Id. Milano, 5 novem- bre 2007, in Foro It., 2008, I, 2742; Id. Parma, 8 febbraio 2008, ibid., 2742; Id. Vizzini, 18 aprile 2008, in Arch. Giur. Circolaz., 2008, 915. Per la non manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell’esclusione dal risarcimento delle
somme corrisposte per l’assistenza stragiudiziale (art. 9, comma 2, D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254), Giud. pace Cagliari, 6 febbraio 2008, in Il merito, 3/2008, 8. Per la non obbligatorieta` della chiamata in causa della sola assicurazione del danneggiato, Giud. pace Rossano, 21 gennaio 2008, in Resp. e Risarc., 2008, 3, 18; Id. Frosinone, 11 marzo 2008, in Arch. Giur. Circolaz., 2005, 548. Per la natura facoltativa della azione nei confronti dell’impresa dell’assicurato nella fase stragiudiziale, Giud. pace Torino, 28 novembre 2007, in Resp. e Risarc., 2008, 3, 23, e in Dir. ed ffco. Assicurazione, 2008, 151, con nota di Xx Xxxxxxx. Per la legittimazione esclusiva dell’impresa del danneggiato- assicurato, cfr. Giud. pace Xxxxxxx Xxxxxx, 27 marzo 2008, in Arch. Giur. Xxxxxxxx., 2008; 547; Id. Napoli, 30 gennaio 2008, in
Il Giudice di pace, 2008, 338.