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CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEI MANIFESTI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DI CUI AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI MONFALCONE
CAPITOLATO SPECIALE
Indice
1. TIPOLOGIA DELL’APPALTO 2
2. CONDIZIONI GENERALI 3
3. PRESTAZIONI RICHIESTE – MODALITA’ OPERATIVE 13
1. TIPOLOGIA DELL’APPALTO
Art. 1 – Tipologia ed oggetto dell’appalto
L’appalto, come di seguito meglio specificato e dettagliato, riguarda l'affidamento del servizio di pubbliche affissioni dei manifesti commerciali e istituzionali sugli impianti di proprietà comunale, di cui al piano generale degli impianti del Comune di Monfalcone, per un valore complessivo presunto massimo di € 39.999,99 IVA esclusa.
L’appalto si basa sulla conclusione di un Accordo Quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto previa indagine pubblica di mercato ai sensi della disciplina sostitutiva dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ovvero art. 1 della Legge 120/2020, come sostituita dall’art. 51 della Legge 1082021 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023)
Con il termine di Accordo Xxxxxx s’intende l’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le condizioni generali per gli ordini di fornitura.
La stipula dell’Accordo Quadro dà origine ad un obbligo del Fornitore di accettare le condizioni e fornire i beni e servizi richiesti dall’Ente, senza vincolo per quest’ultimo di acquisire quantitativi predefiniti; in tal senso si precisa che i quantitativi previsti in sede di trattativa costituiscono una mera stima, calcolata in base al periodo 2018-2022.
Gli ordini di acquisto potranno essere emessi entro la soglia massima di euro 39.999,99 IVA. Esclusa, quale valore dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. n. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, quale importo massimo pagabile al netto dell'IVA, e non vincolante per l’Ente, per il periodo di durata indicato all’art. 2.
1.2 Contratti di fornitura o contratto attuativo.
L’affidamento delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente al bisogno, mediante ordini di fornitura.
1.3 Ordinativo di fornitura.
Gli ordinativi di fornitura saranno gestiti secondo le modalità indicate all’art. 31
2. CONDIZIONI GENERALI
Art. 2 – Durata - rinnovo
2.1 Durata
La durata dell’accordo quadro è pari mesi 12 con decorrenza dal 01/03/2023, ovvero dalla data della stipula, se successiva.
Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Successivamente alla scadenza dell’accordo quadro non possono essere emessi contratti applicativi.
2.2 Rinnovo
Potrà essere esercitata l’opzione rinnovo per ulteriori 36 mesi, considerato il cambio dell’orientamento giurisprudenziale, di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3580 di data 05.07.2013, che sancisce che, qualora il rinnovo sia previsto ab origine dalla documentazione di gara, tale clausola, messa a conoscenza di tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
In tal senso, pertanto, sarà facoltà dell’Ente, in presenza di una regolare esecuzione, richiedere all’aggiudicatario dell’appalto la disponibilità a rinnovare l’appalto.
Nel periodo complessivo di durata, compresa l’eventuale opzione di rinnovo, non potrà essere superato il valore della soglia pari ad euro 39.999,99 IVA esclusa.
Art. 3 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, a cui si fa rimando.
La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:
• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
Art. 4 - Stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato, ai sensi del comma 14 art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con la sottoscrizione da parte dell’appaltatore della determinazione di affidamento.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 103 co. 11 del D Lgs. 50/2016, sarà facoltà dell’amministrazione non richiedere la garanzia, previa adeguata motivazione ed in presenza di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione
Art. 5 - Referente dell’aggiudicatario
E' fatto obbligo all’impresa di nominare un “referente unico” avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione della fornitura oggetto del presente capitolato.
Si precisa che il nominativo di un referente unico può essere inteso come “unico punto di raccolta delle segnalazioni” ferma restando l’indicazione di un referente con il quale dialogare in caso di chiarimenti di ordine tecnico o commerciale.
Tale figura avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al suddetto servizio d’appalto. Sarà sua cura garantire l’applicazione delle procedure e delle metodologie concordate.
Dovrà essere reperibile dal Comune in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 08.30 alle 13.30 e dovrà garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente previste. La ditta dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.
I dati del “referente unico” dovranno essere inoltrati al servizio di riferimento (vedi articolo contatti ) e dovranno contenere:
nominativo e/o nominativi recapito telefonico recapito fax
indirizzo di posta elettronica cellulare
Art. 6 - Effetto obbligatorio del contratto
Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s’intende obbligatorio per l’Amministrazione Comunale finché non sia intervenuta l’esecutività degli atti amministrativi, l’offerta invece vincola immediatamente la ditta affidataria.
Art. 7 - Subappalto
Si rimanda alle disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 8 - Variazioni
Per quanto attiene le variazioni si rimanda alle disposizioni dell’art 106 e ss.mm.ii. del D. Lgs. 50/2016. Di seguito si specifica:
Variazioni introdotte dall’Appaltatore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore se non sono state autorizzate. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Variazioni introdotte dalla Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la
procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante
Art. 9 - Responsabilità del fornitore
La ditta aggiudicataria è responsabile per danni derivanti dalla ritardata e/o mancata effettuazione del servizio
L'appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto. L’impresa di conseguenza risponderà nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari con l’obbligo del controllo.
E’ fatto dunque obbligo all’impresa di mantenere il Comune indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.
La ditta si impegna a manlevare il Comune da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione stessa da parte dei dipendenti dell’impresa ai sensi dell’art.1676 del codice civile e si obbliga a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa della propria attività.
Art. 10 - Assicurazioni e garanzie
È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
La ditta aggiudicataria solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’IVASS (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di Monfalcone, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle attività previste nell’oggetto dell’appalto del presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/prestatore di lavoro infortunato per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCO).
La polizza della “responsabilità civile” dovrà prevedere -fra l’altro- le seguenti estensioni:
- danni per interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
- danni materiali diretti a cose di terzi;
- danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi;
- deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro.
Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.
Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnate all’Unità Operativa “Gare e Contratti” entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. La ditta dovrà trasmettere tempestivamente la quietanza di pagamento del premio per l’eventuale ulteriore periodo di contratto di cui al precedente art. 2.2, all’Unità Operativa “Tributi Locali ” al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.
Art. 11 - Esecuzione in danno
Qualora la ditta non dovesse provvedere al servizio, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla impresa aggiudicataria. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata.
Art. 12 Fatturazioni, termini e modalità di pagamento.
0.Xx pagamento delle prestazioni effettuate in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è eseguito dall’Amministrazione entro il termine di gg. 30 dalla presentazione da parte del soggetto di fattura elettronica trimestrale.
2.Le fatture nei confronti del Comune di Monfalcone sono obbligatoriamente emesse in modalità elettronica (nel formato FatturaPA) mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx , per una corretta trasmissione della fattura all’Appaltante attraverso il Sistema di Interscambio SdI, che riceve la fattura elettronica, la protocolla e controlla che sia formalmente corretta . Se la fattura supera i controlli formali, l’SdI trasmette la fattura alla Stazione Appaltante. Se l’inoltro è riuscito con successo, invia al trasmittente «Ricevuta di consegna». La fattura si considera emessa (alla data della sua trasmissione) e ricevuta dalla Stazione Appaltante.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, attivo dal 31/03/2015 e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) è il seguente: UF425R.
Una volta ricevuta la fattura, la Stazione Appaltante ha 15 giorni di tempo,decorrenti dalla data riportata nella ricevuta di consegna (oppure dalla data di notifica di mancata consegna seguita da una successiva ricevuta di consegna), per inviare (facoltativamente) al SdI la notifica di accettazione o di rifiuto della fattura (nel caso in cui la fattura non sia corretta nel merito). Decorsi i 15 giorni lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia all’Appaltante sia al’Aggiudicatario.
3.Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000); l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
codice CIG;
tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
4. Di seguito alla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).
L’aggiudicatario deve quindi indicare in fattura sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17 ter DPR 633/1972), che verrà versata direttamente all'erario dall’Appaltante.
5.I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
0.Xx sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3, DPR 207/2010 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
0.Xx caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
0.Xx caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
9.Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA/ADER, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’amministrazione comunale l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, interessi, né ad alcuna pretesa.
10.Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Art. 13 - Tutela dei dati Protezione Dei Dati Personali
L’Aggiudicatario garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati trattati gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto dalla normativa in materia UE 2016/679 “GDPR“ ( General Data Protection Regulation).
Informativa Privacy
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Monfalcone, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018), di seguito vengono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Monfalcone garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti, dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR
(esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
L’Aggiudicatario non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
Art. 14 - Personale
L’appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, in numero sufficiente ed in possesso dei requisiti di seguito elencati. Provvede anche a nominare un referente che effettui il raccordo tra i servizi e l’Amministrazione Comunale. Il personale impiegato nei servizi non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269. (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) e successive modifiche ed integrazioni;
Art. 15 – Sicurezza
La ditta, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, dovrà adempiere alle seguenti prescrizioni:
- informare e formare il personale che eseguirà la prestazione del servizio sui rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso.
Con riferimento al servizio richiesto, oggetto del presente capitolato, si precisa che le prestazioni vengono rese all’esterno dei locali Comunali mentre le prestazioni correlate, rese all’interno, sono riconducibili all’art. 26 del D.LGS 81/2008 c.3-bis, con riferimento a lavori e servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno.
Art. 16 – Penalità
In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, all’appaltatore possono essere inflitte penali, determinate con apposito provvedimento, a discrezione dell’Amministrazione, che vanno da un minimo di €. 200,00.- (duecento/00.-) fino ad un massimo di €. 2.000,00.- (duemila/00.-).
In caso di inattività da parte dell’appaltatore rispetto alle contestazioni e alle richieste di adempimento, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede
all’appaltatore il rimborso delle spese sostenute, con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione del RUP/Direttore dell’esecuzione dell’inadempienza alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l’appaltatore non proceda al pagamento il Comune interessato si rivale sulla cauzione.
L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione, fatta salva ogni azione in danno verso l’appaltatore medesimo.
Art. 17 - Risoluzione del contratto e recesso
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1. reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3. inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4. inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);
5. inosservanza, con carattere di continuità le condizioni del servizio ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente capitolato.
Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile,, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.
Art. 18 - Recesso dell’appaltatore
1. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 19 - Clausola risolutiva espressa
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti, in caso di: frode, cessione del contratto, subcontratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi concernenti il trattamento dei dati, inosservanza degli obblighi concernenti il personale, inosservanza degli obblighi concernenti la sicurezza.
L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt.1218-1228 del X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxxxxxx
Xx controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
Le controversie individuate dall’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
Art. 21 Clausola di rinvio e richiamo codice di comportamento
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento dei contratti del Comune di Monfalcone.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
Art. 22 - Domicilio della ditta affidataria
Per tutti gli effetti del presente contratto di fornitura l’appaltatore elegge domicilio presso la sede legale.
Art. 23 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della ditta.
Art. 24 - Imposte e tasse
E’ a carico della ditta il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all’esercizio dell’attività dovute per legge.
Art. 25 - Contatti e riferimenti Concedente: COMUNE DI MONFALCONE Piazza della Repubblica 8
34074 – MONFALCONE – GO P.IVA e C.F. 00123030314
Sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx PEC xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx UFFICIO Tributi locali
Titolare P.O./Responsabile: xxxx.Xxxxxxx Xxxxxx
Indirizzo: Xxx X. Xxxxxxxxx x. 00
telefono 0000-000000 fax: 0000-000000 mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx RUP della procedura dr. Xxxxx Xxxxxxx
Direttore dell’esecuzione: titolare di P.O. Tributi locali Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
3 PRESTAZIONI RICHIESTE – MODALITA’ OPERATIVE Art. 26 - Oggetto della fornitura
Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento del servizio di pubbliche affissioni dei manifesti commerciali e istituzionali sugli impianti di proprietà comunale, di cui al piano generale degli impianti del Comune di Monfalcone
La durata dell’appalto sarà pari a mesi 12, con decorrenza dal 01/03/2023, con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi, come indicato all’art. 2.2
La ditta è tenuta al regolare svolgimento delle prestazioni anche in considerazione di possibili aumenti o riduzioni del servizio così come inizialmente previsto.
Art. 27 - Quadro economico dell’accordo quadro
1 Il quadro economico dell’accordo quadro è stimato in massimo euro 39.999,99 (al netto dell’IVA), calcolato, in base al disposto dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs.vo 50/2016, e costituisce il tetto di riferimento non superabile dagli ordini di fornitura.
2. L’ammontare sopra indicato non costituisce diritto dell’aggiudicatario ad affidamenti fino al raggiungimento di tale cifra, rappresentando un importo massimo presunto.
Le tipologie e quantità di materiale stimato, pertanto, non sono da considerarsi vincolanti ai fini contrattuali e quindi non impegnative circa l’effettivo fabbisogno.
3 Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.vo 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso quest’ultimo non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. In caso di modifica della normativa a seguito revisione del Codice dei Contratti verrà applicata norma analoga nell’intento comunque di attivare un’opzione di proroga del contratto decisa in modo discrezionale dal Comune.
Art. 28 - Variazione entro il 20%.
La Ditta esecutrice è tenuta ad eseguire la fornitura sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nella procedura di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta, così come previsto dall’art. 106 del D.lgs 50/2016.
Art. 29 - Direttore dell’esecuzione - Attestazione di regolare esecuzione
Il direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto è individuato nel Titolare di P.O. Tributi locali.
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
La verifica di conformità è sostituita con l’attestazione di regolare esecuzione in fase di liquidazione della fattura da parte del direttore dell’esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 102 comma 8 del D.lgvo 50/2016
Il Direttore dell’esecuzione, in tal senso, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento, al controllo, con o senza preavviso, della qualità complessiva delle prestazioni, dell’osservanza di quanto altro disposto dal presente capitolato, del rispetto delle vigenti norme di legge.
Art. 30 - Modalità di esecuzione dell’appalto Il servizio prevede le seguenti attività
1. Ritiro giornaliero – dal lunedì al venerdì - presso il Comune di Monfalcone (ufficio tributi di Via S. Xxxxxxxxx 13) in orario dalle 9.00 alle 12.00 o su chiamata, del materiale da esporre ed affissione dello stesso, eseguita con prodotti idonei a fornire il servizio a regola d’arte, sugli appositi spazi di proprietà comunale (stendardi, tabelle, poster) destinati al servizio di pubbliche affissioni nei diversi formati 70x100, 100x140,200x140 e 600x300;
2. Affissioni dei manifesti richiesti dal Comune e dagli altri Enti, in quanto obbligatori ai sensi dell’art.
39 del Regolamento per la disciplina del “CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PER L’OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI” (Legge 27 dicembre 2019 n. 160);
3. Puntuale rispetto del crono programma di affissioni definito dal Comune. La ritardata affissione comporterà una penale di euro 10,00 per foglio non affisso ovvero di euro 2,00 per giorno di ritardo rispetto al programma di affissioni stabilito e comunicato tramite e-mail dal Comune.
4. Pulizia periodica degli impianti del servizio di pubbliche affissioni di cui al piano generale degli impianti in vigore (allegato);
5. Controllo e rimozione e smaltimento dei manifesti commerciali, istituzionali e dei poster scaduti, nel rispetto della normativa ambientale vigente e delle regole per la raccolta differenziata del Comune di Monfalcone;
6. L’appaltatore è tenuto a svolgere la sua attività mantenendo gli impianti comunali in buono stato, ben conservati e puliti, controllando periodicamente lo stato delle affissioni eseguite e rimuovendo tempestivamente eventuale materiale caduto a terra per atto di terzi o a seguito di giornate di vento e pioggia. In particolare verrà verificato ogni sabato e lunedì lo stato del materiale affisso, in particolare per quanto riguarda i poster, rimuovendo tempestivamente materiale già caduto a terrà o distaccato dal pannello che possa ostacolare o creare danno e pericolo alla circolazione stradale o ai pedoni sui marciapiedi.
Art. 31 – Requisiti degli operatori
Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati tenuti ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie pena l’applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.
Gli addetti dovranno comunicare immediatamente all’Amministrazione Comunale qualunque evento accidentale dovesse accadere nell’espletamento del servizio e/o problematiche riscontrate al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti e/o correttivi in linea operativa.
Art. 32 Obblighi dell’appaltatore
Il personale impiegato nel servizio è sotto l’esclusiva responsabilità dell’impresa e rimane escluso qualsiasi rapporto di lavoro diretto con l’Amministrazione comunale.
L’impresa si obbliga:
• ancorché non aderente ad associazioni firmatarie ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori (a prescindere da difformi disposizioni statutarie o derivanti da patti e/o regolamenti interni), condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
• far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti. La violazione alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo al Comune di dichiarare la risoluzione del contratto.
• a garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi
• l’Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge
• le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo dovuto, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva., ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
• per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d’appalto.
• l’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Oltre a quanto indicato nei punti precedenti l’impresa è tenuta a:
- designare gli incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali);
- osservare le disposizioni del D.Lgs 81/08 e successive integrazioni e modificazioni;
- assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art.1 della Legge 12.6.1990, n.146 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge” e successive modificazioni. In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta appaltatrice si impegna, in riferimento alle prestazioni previste dal presente disciplinare, a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dalle vigenti normative in materia di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene le modalità di informazioni all’utenza, e a dare avviso dello sciopero al Comune con la dovuta tempestività.
- far partecipare, su richiesta dell’Amministrazione comunale, gli operatori a specifici programmi di aggiornamento professionale, ritenuti essenziali per garantire la necessaria integrazione e coerenza nel buon funzionamento dei servizi. Gli oneri di partecipazione graveranno sull’impresa.
- fornire e far utilizzare al personale un apposito cartellino di riconoscimento
L’impresa garantisce l’esatto e preciso svolgimento di tutte le attività previste dal presente capitolato. E’ oggetto di censura da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’impresa ogni comportamento improntato a trascuratezza e negligenza o comunque difforme da quanto stabilito dal presente capitolato d’oneri, compreso l’uso personale di strumenti e materiali.
A tale scopo saranno fissati dalla Direzione specifici controlli.
Disservizi e comportamenti non conformi saranno prontamente contestati all’impresa, che sarà chiamata al rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato. L’impresa s’impegna a richiamare, multare e se del caso sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.
L’Amministrazione comunale in qualsiasi momento si riserva di chiedere la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l’espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.
L’appaltatore dovrà provvedervi entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 33 Responsabilità dell’appaltatore
L’appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che, a giudizio dell’Amministrazione comunale, risultassero causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.
In ogni caso dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati alle attrezzature o altri oggetti, e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell’impresa. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell’Amministrazione comunale, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcune.
Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’appaltatore, per danni e/o furti, il comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
Il presente capitolato consta di 33 articoli che la ditta concessionaria sottoscrive per integrale accettazione.
Ai sensi dell’art.1341 del Cod. Civ., il sottoscritto legale rappresentante dichiara di approvare ed accettare esplicitamente le clausole di cui agli artt. n. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24- 25-27-28-29-30-31-32-33
Documento da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa, per presa d’atto ed accettazione.