COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE CULTURA E SPORT
COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MANIFESTAZIONI
PROCEDURA APERTA
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E RISTORAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA DELLE OBLATE E LA BIBLIOTECANOVA
CAPITOLATO
Articolo 1 Oggetto 2
Articolo 2 Durata della concessione 2
Articolo 3 Funzioni e ruoli 2
Articolo 4 Orari di apertura 2
Articolo 5 Canone concessione e royalty 3
Articolo 6 Locali dove sarà svolto il servizio oggetto di concessione presso la Biblioteca delle Oblate e la BibliotecaNova 3
Articolo 7 Obblighi particolari 5
Articolo 8 Manutenzione e gestione dell’area verde e degli spazi aperti del Centro Culturale Xxxxxx 5
Articolo 9 Facoltà 6
Articolo 10 Tipologia della prestazione – Modalità di erogazione dei servizi di caffetteria 6
Articolo 11 Obblighi del Concedente 7
Articolo 12 Condizioni particolari di esecuzione del contratto 7
Articolo 13 Obblighi del Concessionario nei confronti del Concedente 8
Articolo 14 Personale dipendente del Concessionario e soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 9
Articolo 15 Sicurezza del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi 10
Articolo 16 Modalità di pagamento canone e royalty 11
Articolo 17 Cauzione definitiva 12
Articolo 18 Responsabilità – Assicurazione 12
Articolo 19 Cessione – Subconcessione - Modifiche della ragione sociale 13
Articolo 20 Penali 14
Articolo 21 Modalità di contestazione 14
Articolo 22 Risoluzione del contratto 15
Articolo 23 Spese contrattuali 15
Articolo 24 Trattamento dati personali 16
Articolo 25 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento 16
Articolo 26 Rinvio 16
Articolo 27 Clausola compromissoria 16
Articolo 28 Foro competente 16
Allegati
1. Relazione tecnica e Planimetria Biblioteca delle Oblate
2. Relazione tecnica e Planimetria BiblioteCaNova, planimetria per l’uso servizi igienici esterni a
BiblioteCaNova
3. Piano di cura e manutenzione del giardino BiblioteCaNova
4. Nota dell’attuale concessionario contenente informazioni relative a ricavi, valore dei beni e smontaggio
5. Elenco arredi e attrezzature caffetteria Biblioteca delle Oblate
6. Elenco arredi e attrezzature caffetteria BiblioteCaNova
7. Quadro riepilogativo del personale impiegato
8. Impegno irrevocabile a vendere gli arredi e le attrezzature esistenti da parte dei proprietari degli stessi
9. Documento di valutazione dei rischi da interferenze Biblioteca delle Oblate e BiblioteCaNova
Articolo 1 Oggetto
1. La presente procedura ha per oggetto la concessione per la gestione del servizio di caffetteria e di ristorazione di cui all’art. 117, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con contestuale concessione di locali e spazi di proprietà comunale all’interno della Biblioteca delle Oblate e della BiblioteCaNova. Tale servizio è funzionale alla valorizzazione delle biblioteche.
2. Gli allegati tecnici e di dettaglio al presente Capitolato sono parte integrante dello stesso e le prescrizioni ivi contenute hanno valore equivalente.
Articolo 2 Durata della concessione
1. La concessione avrà durata di 4 (quattro) anni, per il quadriennio 2015 – 2019, a far data dalla consegna dei locali.
2. La durata prevista al comma 1 include anche il caso di esecuzione anticipata del contratto.
3. Al termine dei 4 (quattro) anni il Comune di Firenze (di seguito Concedente) si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriore periodo di 4 (quattro) anni, alle stesse condizioni, fatta salva l’ipotesi di gravi inadempienze del Concessionario o di diversa destinazione d’uso dei locali per motivi di interesse pubblico. In nessun caso vi sarà più di un rinnovo e questo non potrà avvenire in forma tacita.
4. Il Concedente alla scadenza del contratto, anche a seguito dell’eventuale rinnovo, si riserva l’esercizio di proroga tecnica per un ulteriore periodo di 120 giorni, come previsto dall’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze.
5. Alla scadenza della concessione, anche qualora questa sia anticipata rispetto a quella prevista, non sarà dovuta al Concessionario nessuna indennità di avviamento.
Articolo 3 Funzioni e ruoli
1. Le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo dei servizi sono esercitate dalla Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche e Archivi, in collaborazione con la Direzione Attività Economiche e turismo per le attività di caffetteria e ristorazione ed in collaborazione con la Direzione Ambiente per i servizi connessi al presidio e alla gestione dell’area verde.
2. Nello svolgimento delle attività relative ai servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario agisce in piena autonomia organizzativa, tenendo conto delle condizioni dei luoghi e delle regole stabilite dal Concedente per l’uso dei medesimi, nonché della qualità dei servizi richiesti e sotto la propria esclusiva responsabilità.
3. Il Concedente si impegna a designare il Direttore dell’Esecuzione.
Articolo 4 Orari di apertura
1. Il Concessionario dovrà svolgere e assicurare il servizio di caffetteria e ristorazione durante l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca delle Oblate e, in caso di iniziative, eventi straordinari e speciali promossi dal Concedente, anche durante i giorni festivi e/o in orario serale.
2. Il Concessionario dovrà svolgere e assicurare il servizio di caffetteria e ristorazione presso la BiblioteCaNova durante l’orario ordinario di apertura al pubblico della biblioteca medesima e, in caso di iniziative, eventi straordinari e speciali promossi dal Concedente presso la Biblioteca, anche durante i giorni festivi e/o in orario serale.
3. Il Concessionario potrà, altresì, svolgere il servizio di caffetteria e ristorazione presso BiblioteCaNova anche oltre gli orari di apertura della stessa - mantenendo chiuso e controllato l’accesso alla Biblioteca negli orari in cui questa non è aperta al pubblico - in concomitanza di attività e iniziative svolte all’interno dell’Area Verde promosse dall’Amministrazione Comunale, anche nei giorni festivi e/o in orario serale, o di attività proposte dal Concessionario secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente Capitolato. Nei casi suddetti il concessionario utilizzerà i servizi
igienici posti nello spazio bibliotecario autogestito, tenuto conto di quanto specificato al successivo articolo 7, provvedendo alla gestione dell’impianto di allarme relativo a tale zona.
4. Il Concessionario potrà comunque effettuare le operazioni propedeutiche all’apertura e alla chiusura prima e dopo gli orari suddetti.
5. I periodi di chiusura o riduzione del servizio dovranno coincidere con il calendario di chiusura e riduzione dell’orario di apertura fissato per le biblioteche.
6. La Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche, Archivi e Manifestazioni - si impegna a fornire con congruo anticipo al Concessionario le informazioni sulle eventuali variazioni degli orari di apertura con riflessi sull’attività del Concessionario.
7. Il Concessionario potrà sospendere il servizio solo ed esclusivamente per causa di forza maggiore, per cause adeguatamente motivate e preventivamente comunicate ed assentite dal Concedente, nonché per garantire l’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente.
8. I locali oggetto di concessione e gli spazi aperti non possono essere adibiti ad usi diversi rispetto a quelli pattuiti, né utilizzati per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente capitolato.
9. Eventuali deroghe a quanto sopra previsto potranno essere richieste e/o autorizzate, ma dovranno essere oggetto di appositi atti.
Articolo 5 Canone concessione e royalty
1. Il canone di concessione sarà quello risultante dall’offerta presentata dal Concorrente che risulterà aggiudicatario della presente procedura.
2. La base d’asta della concessione presso la Biblioteca delle Oblate e presso la BiblioteCaNova ammonta ad € 3.520,00 (oltre IVA) mensili, per un ammontare complessivo annuo pari a € 42.240,00 (oltre IVA).
3. Il canone di cui al comma 1, sarà aggiornato all’inizio del secondo anno, in base alla variazione dell’indice ISTAT FOI del periodo annuale precedente, nella misura del 100% e così successivamente di anno in anno. L’aggiornamento di cui sopra sarà annualmente operato dal Concedente senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.
4. Oltre al canone di cui sopra il Concessionario corrisponderà al Concedente una percentuale sul fatturato al netto dell’IVA, c.d. royalty, derivanti dalla vendita di alimenti e bevande e di tutti gli altri introiti connessi.
5. Il Concessionario si impegna a versare, con cadenza annuale entro 15 giorni dalla conclusione dell’esercizio finanziario del Concessionario, l’importo relativo alla royalty di cui al comma precedente e a consegnare, alla fine di ciascun esercizio finanziario, tutta la documentazione contabile al Concedente.
6. Il Concedente verificherà, alla fine di ciascun esercizio finanziario, l’esatta corrispondenza delle somme dovute rispetto a quelle versate, tramite la disamina della documentazione contabile del Concessionario.
7. Il Canone offerto e la percentuale di royalty saranno oggetto di valutazione dell’offerta economica.
Articolo 6 Locali dove sarà svolto il servizio oggetto di concessione presso la Biblioteca delle Oblate e la BibliotecaNova
1. Caratteristiche dei locali presso la Biblioteca delle Oblate
1.1. I locali oggetto di concessione sono ubicati al piano secondo della Biblioteca delle Oblate ed hanno una superficie totale di mq. 118,70 oltre a una zona esterna sull’Altana di mq 48. L’uso dell’Altana è limitato alle attività di somministrazione, con esclusione di ogni operazione riconducibile alla preparazione degli alimenti
1.2. I locali verranno consegnati vuoti di ogni arredo e con gli impianti in condizioni di utilizzabilità, fatte salve le previsioni di cui al successivo punto 4.6. circa il riutilizzo degli arredi esistenti. L’inizio della attività sarà subordinato alla presentazione dei titoli abilitanti all’esercizio di attività di somministrazione.
1.3. L’immobile è sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.
1.4. Le caratteristiche tecniche dei locali sono individuate ed esplicitate nella relazione tecnico- descrittiva contenente anche la planimetria (allegato n. 1).
2. Caratteristiche dei locali presso la BiblioteCaNova
2.1. I locali oggetto di concessione sono ubicati, per la caffetteria al piano terreno e per il deposito al piano interrato della BiblioteCaNova ed hanno una superficie totale di mq. 112 oltre a una zona esterna di mq 150 all’interno della quale potrà essere utilizzata una superficie di mq. 70 per attività di somministrazione, da individuarsi nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in relazione ai passaggi, alle aree di sosta, all’accesso alla caffetteria e agli spazi del giardino. Dovrà essere esclusa l’area immediatamente antistante l’ingresso della caffetteria in quanto uscita di sicurezza del locale. L’uso della zona esterna è limitato alle attività di somministrazione, con esclusione di ogni operazione riconducibile alla preparazione degli alimenti.
2.2. I locali verranno consegnati vuoti di ogni arredo e con gli impianti in condizioni di utilizzabilità, fatte salve le previsioni di cui al successivo punto 4.6. circa il riutilizzo degli arredi esistenti. L’inizio della attività sarà subordinato alla presentazione dei titoli abilitanti all’esercizio di attività di somministrazione.
2.3. Le caratteristiche tecniche dei locali sono individuate ed esplicitate nella relazione tecnico- descrittiva contenente anche le planimetrie (allegato n 2).
3. Consegna
3.1. Al momento della consegna dei locali sarà predisposto apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi art. 304 D.P.R. 207/2010, da cui dovrà risultare l’accettazione da parte del Concessionario dell’obbligo di mantenere i beni consegnati con diligenza ed in perfetta efficienza, nonché il rispetto degli obblighi di custodia, mantenimento del decoro, buona conservazione etc.
3.2. Alla scadenza del contratto sarà redatto nuovo verbale di consistenza e il Concedente potrà richiedere la rimessa in pristino dei locali oggetto di concessione secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione iniziale e quella finale, fatti comunque salvi gli interventi eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dal Concedente.
3.3. In caso di danni arrecati ai beni o di lavori non autorizzati o realizzati in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato dal Concedente, questi si riserva sin d’ora la facoltà di escutere le garanzie prestate fatto salvo l’ulteriore risarcimento dei danni e/o la rimessa in pristino ove possibile.
4. Allestimenti degli spazi esterni ed interni
4.1. Sono ad esclusivo ed integrale carico del Concessionario il progetto, la fornitura e la posa in opera degli allestimenti, comprendenti le attrezzature e gli arredi, ivi inclusi posacenere e gettacarte, per gli spazi interni ed esterni, necessari per lo svolgimento dei servizi di caffetteria. Le eventuali finiture edili, gli allestimenti, gli arredi e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio dovranno essere adeguati alla qualità del contesto ambientale, architettonico, culturale e artistico della Biblioteca delle Oblate e della BiblioteCaNoVa ed approvate dal Concedente. I progetti di allestimento saranno oggetto di valutazione in sede di gara.
4.2. La realizzazione dell’allestimento non dovrà alterare l’attuale struttura dei locali e dovrà essere approvata dal Concedente; in particolare il concessionario dovrà provvedere all’allestimento della Caffetteria della Biblioteca delle Oblate valorizzando e rendendo ben visibile l’antico “argano” posto all’interno dei locali della stessa caffetteria.
4.3. Il Concessionario durante le fasi di allestimento dei locali, in accordo con il Concedente, avrà cura di prendere tutti gli accorgimenti per recare il minor disturbo possibile agli utenti della Biblioteca delle Oblate limitando al minimo le interferenze di cantiere con le attività ivi svolte.
4.4. Tutte le suppellettili, attrezzature, macchinari e arredi, forniti a cura e spese del Concessionario, rimarranno di proprietà del medesimo che dovrà rimuoverli prima della riconsegna dei locali senza che il Concedente o il nuovo gestore abbiano l’obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi e/o compensi a qualunque titolo.
4.5. In ogni caso, prima dell’avvio del servizio, il Concessionario dovrà fornire al Concedente elenco completo degli interventi eseguiti, corredato da tutte le certificazioni attestanti la regolare esecuzione degli stessi e le copie di tutte le autorizzazioni specifiche e dei titoli abilitanti previste/i dalla legge ed ottenute/i.
4.6. Il Concessionario ha facoltà di utilizzare gli arredi e le attrezzature esistenti – limitatamente agli spazi interni della caffetteria della Biblioteca delle Oblate e della BiblioteCaNova – elencati negli allegati n. 5 e n. 6 – e il cui valore commerciale complessivo è indicato nell’allegato n. 4.
4.7. Il Concedente, nella ipotesi sopra descritta, rimane parte terza rispetto agli accordi tra il precedente Concessionario, proprietario degli arredi, ed il Concessionario che risulterà aggiudicatario della presente procedura.
4.8. Il Concessionario dovrà comunque fornire nuovi arredi per gli spazi esterni della caffetteria delle Oblate e della BiblioteCaNova. Gli arredi per gli spazi esterni in uso al Concessionario devono essere ben distinguibili rispetto agli arredi per gli spazi esterni non in uso al Concessionario per delimitare immediatamente le due aree.
0.0.Xx Concessionario si impegna a utilizzare con diligenza i locali ricevuti in concessione obbligandosi a provvedere alla loro custodia e buona conservazione e il Concedente si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi per verificare lo stato ed il corretto uso dei locali.
Articolo 7 Obblighi particolari
1. Il Concessionario ha l’obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione e gestione dell’area verde e degli spazi aperti del Centro Culturale Xxxxxx di cui la BibliotecaCaNova è parte sulla base di quanto specificatamente dettagliato nel Piano di cura e manutenzione del giardino (allegato n. 3) e come meglio specificato nel successivo art. 8.
2. Per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, del presente capitolato il Concessionario ha l’obbligo di realizzare un accesso pedonale con cancello nella recinzione esistente di divisione posta tra il piazzale di accesso alla Biblioteca e l’area esterna di pertinenza dello spazio bibliotecario autogestito, come evidenziato nella planimetria a corredo dell’allegato n. 2
Articolo 8 Manutenzione e gestione dell’area verde e degli spazi aperti del Centro Culturale Xxxxxx
1. Per la manutenzione dell’Area Verde il Concessionario è obbligato a rispettare le prescrizioni temporali per l’esecuzione dei singoli interventi, nonché le modalità operative delle operazioni di cura e manutenzione di cui al del Piano di cura e manutenzione (allegato 3) sotto la sorveglianza della Direzione Ambiente.
2. Il Concessionario è obbligato a procedere alla apertura di tutti i cancelli del giardino, ogni giorno feriale alle ore 8.00 del mattino e alla chiusura degli stessi nell’orario di chiusura della BiblioteCaNova, previa ispezione per la verifica visiva che non vi siano persone che sostano all’interno dell’area e delle condizioni generali del bene.
3. Parimenti il Concessionario è obbligato all’apertura e alla chiusura dei cancelli durante le aperture straordinarie dell’Area Verde oltre l’orario di apertura della BiblioteCaNova come previsto all’art. 4, comma 3.
4. il Concessionario dovrà provvedere a comunicare all’utenza gli orari ordinari e straordinari di apertura dell’Area Verde mediante l’apposizione di apposita cartellonistica, approvata dal Concedente.
5. Il Concessionario è obbligato a effettuare tutte le operazioni di pulizia tre volte alla settimana, ed entro le scadenze periodiche prescritte la manutenzione del manto erboso, il controllo e la potatura degli arbusti, delle piante e degli alberi, nonché i necessari interventi di manutenzione ai cancelli e agli arredi, quando necessari sulla base del programma di dettaglio.
6. Il Concessionario è obbligato ad effettuare tutti gli interventi nel rispetto degli obblighi di sicurezza per i propri dipendenti e incaricati, nonché per gli utenti dell’area, apponendo a sua cura e spese l’eventuale segnaletica di sicurezza o informativa necessaria.
7. Il Concessionario è obbligato a comunicare al Direttore dell’Esecuzione, con congruo anticipo, la programmazione di interventi che rendessero necessaria la temporanea chiusura al pubblico dell’area, che dovrà essere concordata ed assentita dagli Uffici competenti, per permettere la necessaria comunicazione agli utenti.
8. Eventuali deroghe o modifiche, sia rispetto agli orari di apertura e chiusura dei cancelli, sia del programma di cura e manutenzione del giardino, dovranno essere assentite dagli Uffici competenti con apposito atto.
Articolo 9 Facoltà
1. Il Concessionario avrà la facoltà, a sua cura e spese e previa presentazione di apposito progetto, approvato espressamente dal Concedente, di effettuare interventi sugli impianti esistenti in entrambe le caffetterie.
2. L’Amministrazione comunale intende valorizzare l’Area Verde esterna del Centro Culturale Xxxxxx in particolare nel periodo estivo per renderlo vivo e accessibile alla cittadinanza. Il Concessionario avrà la facoltà, a sua cura e spese e previa presentazione di apposito progetto, concordato espressamente con il Concedente, di effettuare attività culturali presso gli spazi aperti del medesimo Centro Culturale Xxxxxx.
Articolo 10 Tipologia della prestazione – Modalità di erogazione dei servizi di caffetteria
1. La gestione e organizzazione dell’attività di caffetteria ristorazione, concettualmente similare alle tipologie descritte all’art. 48 della Legge Regionale 28/2005, Codice del commercio e ss.mm.ii., prevista dall’art. 117, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico- sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali per l’attività prevalente.
2. I servizi di caffetteria e ristorazione dovranno garantire l’offerta di bevande calde e fredde, bevande analcoliche e alcoliche (con responsabilità e capacità di interdizione nella soddisfazione della richiesta), primi, secondi, contorni, panini, tramezzini, toast, prodotti da forno, dolci e salati, pasticceria, macedonie, spremute e frullati di frutta, etc.
3. È assolutamente esclusa la somministrazione di bevande superalcoliche ed è fatto obbligo al Concessionario di conformarsi alla normativa di settore, in particolare alla Legge 30 marzo 2001 n. 125 e alla Legge 2 ottobre 2007 n.160, ss.mm.ii., alle ordinanze e ai regolamenti vigenti.
4. Il Concessionario dovrà svolgere i servizi di caffetteria e ristorazione a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, assicurandone il migliore funzionamento interno, in raccordo ed integrazione con le attività svolte dalla Biblioteca delle Oblate e dalla BiblioteCaNova.
5. Il Concessionario garantisce che i servizi di somministrazione, conservazione e preparazione di alimenti e bevande saranno svolti nel pieno rispetto delle vigenti norme, previa presentazione, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dalla vigente normativa (art. 19 della Legge 241/1990) e della notifica sanitaria ai sensi del Reg. Ce 852/2004 presso il SUAP del Comune di Firenze, nonché di qualsiasi altro eventuale nulla osta o parere necessario per lo svolgimento dell’attività nei locali concessi, espletando altresì tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi medesimi.
6. Il Concessionario garantisce l’impiego di materie prime e prodotti di ottima qualità, con ampia varietà di scelta nell’offerta, con particolare attenzione ai prodotti della filiera corta, biologici, prodotti locali dell’enogastronomia fiorentina e toscana, prodotti per intolleranti al glutine ed intolleranti verso altri alimenti.
7. Il Concessionario deve garantire particolare cura e decoro nello svolgimento dei servizi, prestando attenzione alla presentazione dei cibi e delle bevande, nella cura delle apparecchiature, impegnandosi a non utilizzare, per quanto possibile piatti, posateria e bicchieri in plastica, facendo sempre indossare al personale la divisa conforme all’offerta, mantenendo nel massimo ordine e pulizia i locali e gli arredi.
8. Il Concessionario dovrà porre particolare attenzione affinché le consumazioni si effettuino esclusivamente negli spazi dedicati e affinché non si creino situazioni in contrasto con le caratteristiche e le attività del contesto nel quale i servizi sono inseriti (es. rumori, sporcizia, intralcio con le attività delle biblioteche etc.).
9. Il Concessionario dovrà utilizzare la massima attenzione e limitare ogni genere di rumore e contenere il volume dell’eventuale musica diffusa.
10. I prezzi dei prodotti offerti saranno fissati ai valori di libero mercato.
11. Il Concessionario dovrà esporre in modo ben visibile i prezzi dei prodotti offerti, rilasciando ai clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscali previsti dalla vigente normativa.
12. Il Concedente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi applicati dal Concessionario, verificando presso i clienti se i prezzi applicati corrispondano effettivamente al servizio reso.
13. Il Concedente si riserva la facoltà, per particolari eventi e in specifiche date, di ricorrere a soggetti terzi per la somministrazione di alimenti e bevande non sussistendo con il Concessionario alcun patto di esclusiva di cui agli artt. 1567 e 1568 del codice civile.
14. Il Concessionario dovrà regolamentare le modalità di entrata e di uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso gli accessi e gli spazi appositamente destinati, evitando di recare disturbo agli utenti delle Biblioteche e in osservanza della normativa di sicurezza e delle regole stabilite dal Concedente.
15. E’ fatto divieto al Concessionario di installare nei locali concessi video-giochi, juke-box, slot- machine e ogni altro gioco meccanico o elettronico.
16. E’ vietato l’uso di fiamme libere e di quanto altro previsto dall’art.5 del D.M. 20 maggio 1992 n. 569.
17. Il Concessionario potrà esercitare l’attività di vendita al dettaglio, purché essa sia tassativamente limitata agli articoli somministrati.
18. Nessuna responsabilità e onere può essere posto a carico del Concedente per eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti del Concessionario.
19. Nel caso in cui il Concessionario ritenga di predisporre, realizzare e collocare, una nuova segnaletica e comunicazione di riferimento dei servizi di caffetteria, questa dovrà conformarsi al sistema di identità visiva della Biblioteca delle Oblate e della BiblioteCaNova, nonché allo stile architettonico delle biblioteche e dovrà essere preventivamente approvata dal Concedente.
20. Il Concessionario potrà proporre iniziative promozionali e culturali, volte ad incrementare e differenziare l’utenza e a valorizzare gli spazi, con possibilità di applicare agevolazioni sui prezzi a specifiche categorie di utenti, nonché sconti e gratuità in occasione di manifestazioni, eventi, attività che si svolgono presso la Biblioteca delle Oblate e BiblioteCaNova. La programmazione e realizzazione delle attività suddette è subordinata alla preventiva valutazione ed autorizzazione del Concedente. Tutti gli oneri ed obblighi relativi, ivi inclusa l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie, sono ad esclusivo carico del Concessionario.
21. Il Concessionario è obbligato ad accettare in pagamento i buoni pasto. In caso di pagamento con buoni pasto, il Concessionario è tenuto a praticare gli stessi sconti previsti al comma 20 e 22.
22. Il Concessionario è obbligato a proporre, quotidianamente, un menù dedicato ai bambini a prezzi più bassi rispetto a quelli generalmente praticati.
23. Il Concessionario è obbligato a proporre, quotidianamente, almeno due pietanze vegetariane e all’occorrenza a produrre pietanze consumabili da utenti che presentano intolleranze alimentari.
24. Il Concessionario è obbligato ad offrire acqua minerale, naturale ed effervescente almeno in confezioni da mezzo litro e un litro nonché, gratuitamente, acqua dal rubinetto.
25. il Concessionario è obbligato a rimuovere stoviglie, rifiuti etc. acquistati e/o provenienti dalle caffetterie sia negli spazi concessi al Concessionario sia nelle altre aree – interne ed esterne – delle biblioteche.
Articolo 11 Obblighi del Concedente
1. Il Concedente si impegna a mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi sopra specificati alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza.
Articolo 12 Condizioni particolari di esecuzione del contratto
1. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa del Concessionario nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, il Concessionario, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 163/2006, si impegna, nell’esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente
nell’espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale impiegato nell’erogazione del servizio di caffetteria e ristorazione dal precedente Concessionario, come elencato nell’allegato n. 7.
2. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
3. Il reimpiego del personale impiegato dal precedente Aggiudicatario sarà oggetto di attribuzione di specifico punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica.
Articolo 13 Obblighi del Concessionario nei confronti del Concedente
1. Il Concessionario dovrà provvedere a nominare un Referente Contrattuale per tutti i servizi oggetto della presente procedura di gara ed un suo sostituto in caso di assenza. Il Referente Contrattuale, ed il sostituto, dovranno essere sempre reperibili durante l’orario di prestazione dei servizi fornendo al Direttore dell’Esecuzione i recapiti presso i quali sarà reperibile (mail, telefono fisso, cellulare).
2. Il Concessionario dovrà:
2.1. conformarsi e rispettare tutte le normative in vigore con particolare riferimento alla normativa inerente la somministrazione di alimenti e bevande;
2.2. realizzare quanto previsto all’articolo 7
2.3. presentare agli uffici competenti i titoli abilitativi per la conduzione dell’attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando altresì tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio;
3. Il Concessionario dovrà procedere all’esecuzione dei servizi di pulizia, manutenzione e gestione dell’area verde e degli spazi aperti del Centro Culturale Xxxxxx sulla base di quanto specificatamente dettagliato nel Piano di cura e manutenzione del giardino (allegato n 3)
4. La manutenzione straordinaria dei locali oggetto di concessione e dell’impiantistica, sarà effettuata a carico del Concedente. La manutenzione ordinaria dei locali oggetto di concessione e dell’impiantistica, sarà a carico del Concessionario che si assumerà in proprio i costi come di seguito analiticamente dettagliato:
4.1. L’onere economico di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio etc.) afferenti i servizi oggetto del presente capitolato sarà a carico del Concessionario. Deve intendersi per manutenzione ordinaria l’esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e di sostituzione che servono ad assicurare l’ordinaria funzionalità degli spazi oggetto di concessione dell’impianto senza modificarne le caratteristiche strutturali. Tali attività dovranno essere svolte in modo conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell’arte e dovranno essere affidate ad imprese e soggetti professionali qualificati.
4.2. Nessuna modifica potrà essere introdotta ai locali, agli impianti e al giardino se non preventivamente autorizzata dal Concedente.
4.3. Il Concessionario è tenuto a compiere tutti i lavori necessari alla perfetta manutenzione ordinaria degli spazi concessi e dei relativi impianti, al perfetto stato di efficienza e decoro estetico delle attrezzature e degli arredi. Il Concessionario è obbligato a compiere eventuali ulteriori lavori resisi necessari in relazione all’uso specifico dei locali nel rispetto delle vigenti normative di settore (edilizia, igienico-sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.), anche per effetto di nuove normative che dovessero entrare in vigore nel corso dell’esecuzione del contratto.
4.4. Il Concessionario, per il tramite del Referente Contrattuale, è tenuto a segnalare al Direttore dell’Esecuzione tutti gli elementi di criticità riscontrati agli spazi concessi e relativi impianti, nonché agli spazi aperti e al giardino di BiblioteCaNova.
4.5. Ogni modifica relativa a locali, impianti, attrezzature, arredi e giardino dovrà essere oggetto di preventiva e necessaria autorizzazione da parte del Concedente.
4.6. Sono a totale carico del Concessionario tutte le eventuali sostituzioni di impianti, attrezzature e arredi che si rendessero necessarie, previa autorizzazione ed in accordo con il Concedente.
4.7. I lavori che il Concessionario effettuerà durante il periodo della concessione, eseguiti a regola d’arte e solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dei competenti organi, rimarranno a totale beneficio del Concedente e nulla sarà dovuto al Concessionario il quale
rinuncia altresì a qualsiasi indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi della legge 380/2001 in relazione alle opere eventualmente realizzate nei locali concessi.
5. Il concessionario dovrà altresì:
5.1. eseguire gli interventi tecnico funzionali richiesti dal Concedente – qualificabili quali interventi di manutenzione ordinaria – volti a rendere idonei i locali oggetto della concessione;
5.2. effettuare la pulizia giornaliera delle attrezzature, dei macchinari, degli utensili e dei locali e degli spazi concessi, compresi i servizi igienici ivi presenti;
5.3. effettuare eventuali operazioni di disinfezione/disinfestazione dei locali al bisogno, anche su indicazione del Concedente, e nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, attraverso ditte specializzate nel ramo;
5.4. registrarsi presso i competenti uffici al fine della corresponsione della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e provvedere al relativo pagamento;
5.5. provvedere alla raccolta e al conferimento dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi e di ogni altra normativa di settore;
5.6. provvedere al conferimento dei rifiuti risultanti dai servizi di manutenzione del giardino, sia rifiuti vegetali derivanti dalle operazioni di cura e manutenzione (erba, ramaglia, foglie, ecc.) che rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia del giardino e svuotamento dei cestoni di raccolta, a norma di legge e con le modalità stabilite dal Consorzio Quadrifoglio.
5.7. procurare alle Caffetterie opportuna pubblicità – utilizzando sempre il sistema di identità visiva delle Biblioteche - a propria cura e spese, attraverso la stampa ed i media nonché gli strumenti promozionali del Concedente producendo i relativi report da trasmettere allo stesso;
5.8. sostenere i costi delle utenze idriche, elettriche, telefoniche, di riscaldamento e condizionamento;
5.9. assumere a proprio carico la vigilanza dei beni contenuti nei locali oggetto di concessione durante l’orario di apertura al pubblico del servizio esonerando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità;
5.10. provvedere a quanto altro necessario per l’erogazione dei servizi affidati;
6. Il Concedente si riserva, in caso di manifestazione di particolare interesse pubblico, di utilizzare l’area esterna concessa in ciascuna biblioteca, previa comunicazione al Concessionario, per un numero di volte non superiore a 10 annue per ciascuna.
7. ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss. mm.
Articolo 14 Personale dipendente del Concessionario e soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010
1. Il Concessionario deve garantire che tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio caffetteria e ristorazione di cui alla presente concessione sia di comprovata moralità, sia in possesso dei titoli e requisiti richiesti, di competenze e professionalità adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta tecnica, adeguatamente e costantemente formato, assicuri la corretta e responsabile esecuzione del servizio, goda la fiducia del Concessionario. In particolare, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà essere individuato il soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 e s.m.i.; tale soggetto dovrà svolgere il ruolo in questione durante l’esecuzione del contratto.
2. Il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del personale, tutte le norme di legge e quelle contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e in quelli integrativi che ha dichiarato di applicare in sede di offerta, essere in regola con gli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi previsti dalla legge. Detti oneri ed obblighi sono a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Concedente e di indennizzo da parte dello stesso.
3. All’inizio del servizio il Concessionario deve trasmettere gli elenchi nominativi delle unità di personale addetto, segnalando tutte le variazioni del personale utilizzato entro 7 giorni dall’avvenuta variazione.
4. Il Concessionario dovrà garantire che i servizi siano svolti da un congruo numero di addetti e con formazione adeguata e coerente alle mansioni assegnate e svolte.
5. Il Concessionario dovrà provvedere ad integrare l’eventuale assenza del proprio personale in ogni momento.
6. Il Concessionario dovrà indicare, in sede di offerta, il nominativo del soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i. ed i recapiti (mail, fax, numeri di telefono fisso e cellulare) e di un suo Sostituto in caso di assenza, che dovrà essere sempre reperibile da parte del Concedente tutti i giorni fino alla scadenza del contratto nell’orario di apertura al pubblico delle caffetterie.
7. Il soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 sarà autorizzato ad accogliere richieste e segnalazioni da parte del Concedente e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. Dovrà garantire il corretto svolgimento di tutte le attività previste inclusa la gestione del proprio personale dipendente, individuando e risolvendo i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi.
8. Il soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 è responsabile della conduzione e dell’organizzazione dell’attività, pertanto è necessaria la sua presenza, anche non continuativa, quale elemento essenziale per l’erogazione del servizio.
9. Il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente il cambiamento del nominativo del il soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 entro e non oltre 3 giorni dal cambiamento stesso.
10. Nella ipotesi di cui al comma precedente, i competenti uffici del Comune di Firenze, provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010 previsti dalla vigente normativa. La documentazione relativa deve essere consegnata al Concedente.
11. In caso di carenza dei requisiti di legge in capo al soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010, si applica l’art. 107 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.28 Codice del commercio.
12. Alla gestione dell’attività di caffetteria e ristorazione si applicano le disposizioni generali della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.28 Codice del commercio.
Articolo 15 Sicurezza del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi
1. Il personale impiegato per l’esecuzione dei servizi di caffetteria, dovrà:
1.1. aver compiuto il 16° anno di età, fatti salvi eventuali tirocini formativi, debitamente autorizzati;
1.2. essere in possesso di titoli di studio e/o formazione adeguati alle competenze e professionalità necessarie per lo svolgimento dei servizi e perfettamente corrispondenti ai profili dichiarati in sede di offerta;
1.3. essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igienico- sanitari previsti, nonché debitamente formato sia in materia di igiene e manipolazione degli alimenti e delle bevande sia per quanto concerne la normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
1.4. avere attitudine alle relazioni interpersonali, buone capacità espressive, cortesia e condotta decorosa;
1.5. avere conoscenza e padronanza di almeno una seconda lingua oltre l’italiano, limitatamente al personale impiegato nei servizi di somministrazione;
1.6. presentarsi sempre in ordine nella persona, dotato della divisa, estiva e invernale, presentata in sede di offerta e fornita dal Concessionario, preventivamente approvata dal Concedente;
1.7. essere dotato di cartellino identificativo, in posizione ben visibile e notificarne immediatamente l’eventuale smarrimento e al datore di lavoro;
1.8. consegnare al Concedente, secondo quanto indicato, ogni cosa perduta che sarà stata rinvenuta all’interno del locale, delle aree esterne concesse e del giardino;
1.9. attenersi alle disposizioni e alle norme di sicurezza individuale e per l’utilizzo dei mezzi d’opera nonché alla prassi indicata dai documenti di valutazione dei rischi in essere messi a disposizione dal Concedente.
2. Il personale impiegato per l’esecuzione dei servizi di manutenzione del giardino, dovrà:
2.1. essere in possesso di adeguata preparazione professionale per quanto concerne la normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2.2. rispettare le disposizioni e le norme di sicurezza individuale e per l’utilizzo dei mezzi d’opera nonché la prassi indicata dai documenti di valutazione dei rischi in essere messi a disposizione dal Concedente.
3. Il Concessionario, nella predisposizione della documentazione inerente la sicurezza, deve tenere conto delle disposizioni e delle norme di sicurezza individuale, documenti di valutazione dei rischi e dei rischi specifici in essere messi a disposizione dal Concedente
4. Il Concessionario prima di iniziare l’attività in oggetto, informerà il Concedente su eventuali rischi specifici derivanti della propria attività acquisendo nel contempo le informazioni sui rischi specifici e sulle procedure di sicurezza attualmente in vigore anche tramite il documento di valutazione rischi e quello di evacuazione di emergenza della sede di servizio, come previsto dal D.lgs 81/08 art. 26 comma 2 b). Al fine di dare corrette informazioni sullo stato dei luoghi si allega al presente capitolato il documento di valutazione rischi da interferenze relativo alla Biblioteca delle Oblate e BiblioteCaNova (allegato n.9 ).
5. Il Concessionario curerà l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, tendendo conto delle procedure previste in caso di emergenza, coordinandosi con il Responsabile delle operazioni di emergenza, come rilevabile dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani di emergenza e di evacuazione. Il Concessionario si impegna comunque al rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza contenute nel D. Lgs. 81/08 nonché di quanto previsto nei D.M. 569/92 e D.M. 10/03/1998 ss.mm.ii.
6. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Concedente potrà sospendere l’esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell’esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo.
7. Gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all’Autorità preposta per l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di settore.
Articolo 16 Modalità di pagamento canone e royalty
1. Il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente il canone annuo offerto in sede di gara e la royalty, di cui all’art.5, anch’essa offerta in sede di gara.
2. Il pagamento del canone annuale dovrà essere corrisposto dal Concessionario con cadenza mensile, entro il 10° giorno del mese successivo, senza che sul Concedente gravi alcun onere di invio di avvisi di pagamento.
3. Il canone verrà corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo alla consegna dei locali. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione del suddetto canone eccedente 10 (dieci) giorni dalla data concordata per il versamento della rata mensile, saranno applicati gli interessi moratori in misura maggiore al tasso legale pari a 5 punti rispetto allo stesso. In deroga espressa all’art. 1282 II comma c.c. le parti concordano che i suddetti interessi moratori decorreranno, senza necessità di costituzione in mora da parte del Concedente, dal giorno successivo al termine per il pagamento sopraindicato.
4. In caso di persistenza nell’inadempimento da parte del Concessionario, con un ritardo del pagamento del canone eccedente i 30 (trenta) giorni il Concedente è legittimato alla revoca della concessione oltre che alla risoluzione ipso iure del contratto.
5. Il pagamento della royalty offerta sarà effettuato annualmente sulla base dei dati forniti dal Concessionario. A tale fine, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dell’esercizio finanziario del Concessionario, il Concessionario dovrà inviare al Concedente l’importo del fatturato dell’anno di riferimento, distinto per ciascuna delle due caffetterie corredato dai documenti contabili attestanti tale
importo. Il Concedente emetterà un fattura per un importo pari alla percentuale di royalty offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato dell’anno di riferimento ed il Concessionario dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici giorni) dal ricevimento della stessa.
6. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione della suddetta royalty eccedente 10 (dieci giorni) e fino a 30 (trenta) giorni si applicheranno le penali previste dal presente capitolato. In caso di persistenza nell’inadempimento da parte del Concessionario, con un ritardo del pagamento del canone eccedente i 30 (trenta) giorni il Concedente è legittimato alla revoca della concessione oltre che alla risoluzione ipso iure del contratto.
7. L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010, in particolare con riferimento ai contratti sottoscritti con i subconcessionari e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione.
Articolo 17 Cauzione definitiva
1. All’atto della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà produrre, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte in relazione all’intero appalto, la cauzione definitiva.
2. La cauzione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari al 10% dell’importo contrattuale.
3. L’importo contrattuale è costituito dal canone della concessione oltre il valore stimato della royalty offerti per l’intera durata del contratto.
4. Qualora si tratti di raggruppamento di imprese, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad essa aderenti.
5. La cauzione dovrà avere validità fino allo scadere del contratto e riconsegna di locali e spazi e, comunque, fatto salvo il positivo esito del verbale di verifica di conformità, e rinnovabile in caso di proroga ordinaria e di proroga tecnica.
6. La cauzione deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.
Articolo 18 Responsabilità – Assicurazione
1. Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, gli allegati ed il relativo contratto, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di contratti pubblici, diritto del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, commercio, somministrazione, tutela della riservatezza, fiscale, tributaria etc.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza degli obblighi dedotti e deducibili dalla esecuzione del presente capitolato e dal relativo contratto nonché dalla normativa direttamente e/o indirettamente richiamata.
3. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che risultassero causati dal personale impiegato per l’esecuzione dei servizi, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto svolgimento dei servizi assegnati.
4. In ogni caso, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati ai locali, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, alle aree esterne e agli arredi in essa contenuti, e al pagamento dei costi di riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate quando possibile.
5. Nel caso di verifica di responsabilità, per dolo o colpa grave a carico del Concessionario, per danni e/o furti al patrimonio del Concedente, questi si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
6. Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di interventi manutentivi nei locali e nelle aree concesse, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa nonché da fatti di terzi.
7. Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dall’esecuzione di interventi connessi al presidio e alla gestione e manutenzione dell’area verde e degli spazi aperti del Centro Culturale Xxxxxx.
8. Il Concedente resta altresì esonerato nella forma più ampia da ogni responsabilità derivante dall’esecuzione del contratto e dallo svolgimento di attività e servizi connessi, sia nei confronti del personale addetto, che di terzi verso i quali unico responsabile è il Concessionario, il quale dovrà rispettare integralmente e scrupolosamente tutte le disposizioni concernenti i servizi oggetto del contratto.
9. Fermo restando quanto sopra previsto, il Concessionario è inoltre tenuto a stipulare le seguenti polizze assicurative:
9.1. relativamente ai locali concessi: dovrà essere stipulata apposita polizza anti-incendio riferita, per il fabbricato, al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/Concessionario) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, escluso il valore dell'area (€ 1.000.000,00) ed al contenuto ed attrezzature di proprietà del Concessionario con valore ovviamente indicato dallo stesso. La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed in cui il Concedente deve essere considerato terzo - differenziale storico ed artistico con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 - eventi sociopolitici ed atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente suoi amministratori e dipendenti;
9.2. relativamente all'esercizio dell'attività di caffetteria e ristorazione e dei altri servizi compresi nel contratto: una polizza RCTO avente le seguenti caratteristiche: max RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico – max RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato - descrizione del rischio: esercente attività di caffetteria/pasticceria compresa preparazione e distribuzione di alimenti ed altri prodotti di ristorazione, esercenti attività di manutenzione del verde. Deve inoltre intendersi compresa anche l'attività di allestimento ed installazione degli arredi, impianti ed attrezzature e relativa manutenzione necessari per l'esercizio delle suddette attività, nonché la manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in concessione dal Concedente/Comune di Firenze riferiti a dette attività, del giardino e delle aree esterne. La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia: RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività - considerato terzo il Concedente/Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente/Comune di Firenze, suoi amministratori e dipendenti - RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/2008 - danni a locali e cose nell'ambito dei lavori e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con esclusione per quest'ultima dei danni necessari e di quelli direttamente oggetto dei lavori con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna - danni derivanti da preparazione, somministrazione di cibi e bevande nell'ambito del massimale RCT - danni da incendio derivanti da incendio di cose del Concessionario/Assicurato con limite di risarcimento non inferiore ad € 1.000.000,00. Ai fini di questa estensione di garanzia devono intendersi esclusi i locali in uso al Concessionario/Assicurato, ma compresi tutti quelli non rientranti negli stessi, facenti parte della proprietà del Concedente ed eventuali cose contenute in detti locali, oltre che fabbricati e cose di terzi in genere - danni da interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00. Detta polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o internazionale, dovrà essere preventivamente approvata dal Concedente presso il quale il Concessionario dovrà depositarne copia sottoscritta prima della stipula del contratto.
9.3. Il Concedente resta estraneo ed è sollevato da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dal Concessionario con terzi, sia che attengano a contratti per l’erogazione del servizio sia che attengano a rapporti con gli utenti/clienti.
9.4. Le polizze potranno contenere una franchigia solo se gestita direttamente dalla Compagnia Assicurativa.
Articolo 19 Cessione – Subconcessione - Modifiche della ragione sociale
1. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del Concessionario fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art 51 del D.Lgs. 163/06 e xx.xx.
2. È vietata la sub concessione dei locali e degli spazi oggetto della presente concessione, anche parziale e/o temporanea.
3. La sub-concessione è consentita limitatamente ai servizi connessi al presidio e alla gestione dell’area verde e degli spazi aperti del Centro Culturale Xxxxxx; si applicano per analogia gli obblighi di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/06.
4. Il Concessionario per i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto nei limiti sopra indicati, dovrà comunque ricorrere ad imprese regolarmente iscritte alla CCIAA (Camera di Commercio) in regola nei pagamenti INPS e INAIL e, in caso di ricorso ad incarichi professionali, a professionisti iscritti agli albi e dovrà comunicare al Comune il nominativo del subcontraente, l’importo e l’oggetto del contratto e inviare copia di tutti i relativi contratti sottoscritti con i subcontraenti.
5. Ogni modifica o variazione della denominazione e della ragione sociale del Concessionario deve essere prontamente comunicata al Concedente, corredata dalla copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata, e dal quale deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente.
Articolo 20 Penali
1. Le attività oggetto del presente capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel capitolato e negli atti di gara e nel contratto.
2. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente capitolato, negli atti di gara e nel contratto, qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempimenti o ritardi – salvo che per cause non dipendenti dal Concessionario ovvero da forza maggiore o caso fortuito – rispetto agli obblighi contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione de iure del contratto, oltre alla comminazione della sanzione prevista da vigenti norme di legge e/o regolamento ed al risarcimento di eventuali danni morali e/o materiali, il Concedente si riserva la facoltà di applicare le penali sotto specificate:
2.1. € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel versamento della royalty;
2.2. € 100,00 per ogni giorno di mancata esecuzione delle pulizie dei locali, del giardino e delle aree esterne;
2.3. € 100,00 per ogni giorno di negligenza, ritardo e imperizia tecnica negli interventi di manutenzione ordinaria, dal giorno di accertamento della violazione e sino al ripristino della regolarità;
2.4. € 200,00 per ogni violazione della normativa concernente la raccolta dei rifiuti;
2.5. € 200,00 per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura;
2.6. € 200,00 per il difforme uso dei locali, aree, impianti e attrezzature ect. Rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dal contratto;
2.7. € 200,00 per ogni violazione delle eventuali prescrizioni, imposte dal Concedente, in materia di derattizzazione e disinfestazione;
2.8. € 200,00 per ogni giorno di chiusura del servizio di caffetteria e di ristorazione, per causa imputabile al Concessionario e senza giustificato motivo, fino ad un massimo di 15 giorni, decorsi i quali il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
2.9. nel caso in cui il Concessionario esegua i servizi in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nel contratto, nonché nell’offerta tecnica presentata in sede di gara - fatto salvo il diritto di risoluzione del contratto e di rivalsa in danno - si applicherà una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento fino a un massimo di € 500,00.
Articolo 21 Modalità di contestazione
1. Le contestazioni, per mancata, irregolare o non adeguata esecuzione degli obblighi dedotti nel presente capitolato, dovranno essere tempestivamente comunicate dal Concedente al Concessionario.
2. Il Concedente si riserva di effettuare, nel corso dell’intero periodo contrattuale, sopralluoghi e controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali.
3. Nell’ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, compresi quelli che possono dare luogo all’applicazione di penali, il Concedente provvederà alla richiesta di adempimento della prestazione da parte del Concessionario, a mezzo posta elettronica certificata.
4. Il Concessionario potrà, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, presentare controdeduzioni a difesa.
5. La irregolare, incompleta o mancata prestazione sarà oggetto di verifica in contraddittorio entro 20 giorni dal momento dell’avvenuta segnalazione di contestazione e/o ricevimento delle controdeduzioni all’esito del quale, il Concedente potrà comminare al Concessionario le sanzioni previste dal presente capitolato.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui all’articolo 20 non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto del Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 22 Risoluzione del contratto
1. In tutti i casi di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dalla esecuzione del contratto, questo potrò essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, del D.lgs.163/2006, della normativa in materia di somministrazione, sicurezza sui luoghi di lavoro e comunque, di tutta la normativa afferente l’esecuzione delle prestazioni dedotte e deducibili dalle esecuzione del contratto di cui al presente capitolato.
2. Il Concedente ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi di:
2.1. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Concessionario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
2.2. applicazione di oltre 10 (dieci) penali;
2.3. uso dei locali per finalità diverse da quelle previste nel capitolato, dagli atti di gara e dal contratto;
2.4. mancata corresponsione del canone con un ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla scadenza prevista;
2.5. ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza prevista e/o mancata corresponsione della royalty offerta in sede di gara;
2.6. fatti e atti lesivi dell’immagine del Concedente posti in essere o consentiti dal Concessionario o dal suo personale;
2.7. sospensione e/o mancata effettuazione da parte del personale addetto ai servizi concessi, abbandono del posto di lavoro senza valida motivazione;
2.8. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte;
2.9. grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, errore grave nell’esercizio dell’attività;
2.10. danni agli utenti del servizio e ai beni di proprietà del Concedente, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza;
2.11. inosservanza degli orari di servizio concordati;
3. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Concedente di affidare il servizio al concorrente che segue nell’ordine della graduatoria risultante dal verbale di gara.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Concedente ha diritto al pagamento del canone maturato e della royalty dovuta sino al momento di efficacia della risoluzione e si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.
5. Qualora il Concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Concedente potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento danni.
Articolo 23 Spese contrattuali
1.Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di xxxxx e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA ai sensi del D.P.R. 630/72.
Articolo 24 Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, e xx.xx., si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei dal Titolare/Concedente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
2. Il conferimento dei dati da parte dei concorrenti è obbligatorio ai fini della partecipazione della procedura di gara, pena l’esclusione.
3. Con riferimento all’impresa aggiudicataria è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei datti conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con modalità di cui al D.Lgs 196/03.
5. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, 00.
Articolo 25 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.
1. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12
/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
Articolo 26 Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto e specificato nel presente capitolato, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.
Articolo 27 Clausola compromissoria
1. Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, di dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
2. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle eventuali controversie derivanti dalle esecuzione del contratto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Articolo 28 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto e del successivo contratto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.