Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi di Cagliari
Accordo quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università degli Studi di Cagliari
tra
L’UNIVERSITÀ D EG LI S TU D I DI F E RRARA , CF 80007370382, con sede legale
in Ferrara, via Ariosto, 35 rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx nato a Forlì, il 10.10.1960, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 18.11.2015 e del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2015
e
L’UNIVERSITÀ D EG LI S TU D I DI C AG L I ARI , CF 80019600925, con sede legale
in Cagliari, via Università, n. 40, rappresentata dalla Magnifica Rettrice pro tempore, Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxxx nata a nata a Cagliari il 21 aprile 1951, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del……………………………..
(qui di seguito denominate congiuntamente anche “Parti”)
Premesso che
▪ Le Parti condividono l'interesse e l'impegno nel campo della ricerca scientifica e diffusione delle conoscenze, e pongono particolare attenzione anche alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e museale;
▪ Le Parti perseguono una politica di networking interuniversitario tesa a stabilire reti di collaborazione con altri atenei per lo sviluppo di iniziative di ricerca, studio, promozione e tutela nel campo delle collezioni storico-scientifiche;
▪ le parti hanno fatto parte di una rete di collaborazione per i musei scientifici allestita nell'ambito della Legge 6/2000, avente come coordinatore Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, comprendente anche le competenze e le strutture museali dei due Atenei;
tenuto conto
▪ della qualificazione nazionale e internazionale dell’attività di tutela dell’Università di Cagliari nel settore della conservazione e valorizzazione dei patrimoni storico-museali;
▪ dell’esigenza riconosciuta da parte dell’Università di Ferrara (Sistema Museale d’Ateneo) di avviare una stretta intesa per sviluppare di comune accordo nuove forme di collaborazione e di promuovere ed attuare ogni possibile interazione riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei propri fini istituzionali
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Integrazione delle premesse
Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Accordo intende formalizzare una collaborazione tra le Parti finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca scientifica, formazione e divulgazione nell’ambito del patrimonio storico e culturale in genere, con particolare riferimento alle collezioni museali. Detta collaborazione avverrà su basi di xxxxxxxxxxx e reciproco vantaggio.
L'Accordo intende garantire la composizione e il continuo aggiornamento di un quadro conoscitivo il più possibile completo, in particolare promuovendo attività di interesse comune per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio museale scientifico.
Art. 3 – Argomenti e modalità della collaborazione
La collaborazione tra le Parti potrà sostanziarsi in attività culturali e scientifiche quali:
- scambio di professori, ricercatori, dottorandi, personale tecnico e amministrativo e studenti;
- iniziative di diffusione scientifica;
- iniziative di promozione e divulgazione nelle tematiche oggetto del presente Accordo, attraverso l'organizzazione di azioni congiunte, anche sulla base di eventuali specifici progetti di finanziamento, creando ricadute progettuali nell'ambito di proposte correlate alla valorizzazione e conservazione del patrimonio museale (per es. giornate dei Musei, mostre itineranti, ecc.);
- partecipazione congiunta a programmi regionali, interregionali, nazionali, comunitari ed internazionali inerenti le attività nelle tematiche di comune interesse;
- supporto tecnico-logistico per la realizzazione di iniziative di formazione quali tirocini, tesi di laurea, stage, ecc.;
- incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall’Accordo;
- attività di restauro rivolto al patrimonio museale.
Gli elenchi che precedono non devono ritenersi esaustivi, rientrando nella facoltà delle Parti concordare le ulteriori attività, discendenti dal presente accordo quadro, ritenute di mutuo interesse. Il reciproco supporto verrà circostanziato di volta in volta secondo le necessità, tramite la sottoscrizione di accordi attuativi, di cui al successivo art. 4.
Il presente Accordo non introduce alcun vincolo di esclusiva per le Parti che si riconoscono, pertanto, la reciproca libertà di operare con altri soggetti, anche in materie attinenti ai temi previsti dallo stesso.
Art. 4 – Accordi attuativi
Per la realizzazione di quanto previsto all’art. 3, verranno stipulati successivi specifici accordi attuativi.
Ogni accordo attuativo dovrà fare riferimento al presente accordo quadro e prevedere espressamente gli impegni reciproci, le eventuali risorse necessarie e le forme di reperimento delle stesse.
Per ciascun accordo attuativo verrà designato da ciascun partner un referente al quale sarà affidata la gestione delle iniziative contemplate e la cura dei rapporti partenariali.
Detti accordi regoleranno i dettagli di attuazione della cooperazione e degli scambi fatto salvo che ogni protocollo dovrà sempre contemplare durata ed oneri finanziari in conformità ai regolamenti delle Parti contraenti.
Art. 5 - Referenti
L’Università degli Studi di Ferrara individua quale responsabile dell’attuazione del presente accordo la Dott.ssa Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, ricercatrice in Antropologia presso il Dipartimento di Studi Umanistici e Presidente del Sistema Museale di Ateneo.
L’Università di Cagliari individua quale responsabile dell’attuazione del presente Accordo il Direttore del Centro Interdipartimentale dei Musei, Collezioni e Archivio Storico (CIMCAS) Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxx.
Art. 6 – Personale
Per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo, possono essere previsti scambi di personale universitario alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa nazionale e dai rispettivi ordinamenti.
Il personale universitario mantiene a tutti gli effetti lo status di dipendente dell’Università di appartenenza.
Art. 7 - Oneri finanziari
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
Eventuali oneri potranno essere previsti e regolamentati ad hoc nei singoli accordi attuativi, secondo quanto previsto nel precedente art. 4.
Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo
Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad Accordo scritto tra le Parti per periodi di uguale durata, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, salvo disdetta comunicata a mezzo PEC tre mesi prima della scadenza.
È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo o in caso di disdetta.
Art. 9 - Recesso o scioglimento
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con PEC.
Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell’ Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 10 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università degli Studi di Ferrara e dell’Università degli Studi di Cagliari coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Salvo diverso accordo, i risultati suscettibili di tutela secondo le norme del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 10/02/2005) o a norma della Legge n. 633 del 22/04/1941, ottenuti nell’ambito del programma di cooperazione spettano a entrambe le Università in pari quota. Le parti si impegnano a proteggere e a valorizzare i risultati secondo le disposizioni previste dai propri regolamenti in materia. Nell’ipotesi in cui una parte non abbia interesse alla tutela dei risultati a nome proprio, l’altra parte potrà procedere autonomamente acquisendone, a titolo gratuito, piena ed incondizionata titolarità, fermo restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori/autori.
Art. 11- Riservatezza
Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’ Accordo.
Art. 12 – Sicurezza
E' onere della struttura ospitante considerare il personale ospitato alla stessa stregua del personale proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni in funzione della mansione assimilata, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero presso l’unità produttiva, in base all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 13 - Coperture assicurative
Con successivi accordi attuativi verrà precisata la materia assicurativa, fermo restando che è fatto obbligo alle parti di provvedere alle coperture assicurative relative al rispettivo personale.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Art. 15 - Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
Art. 16- Bollo e Registrazione
Il presente Accordo è redatto e viene sottoscritto in forma digitale in conformità al disposto dell’art. 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/04/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cagliari _ Ferrara
Università degli Studi di Cagliari La Rettrice Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxxx | Università degli Studi di Ferrara Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx |