AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 XXXXX - Xxx. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X. x X.X. 00000000000
XXXXX XX XXXXXXXXX
Allegato n. A al Disciplinare
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 - COMMI 1, 2 E 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL RIETI
CIG n. - N. Gara
TRA
L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale./P.Iva 00821180577, con sede in Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00, nella persona di
nato/a
il
in qualità di
E
(di seguito anche operatore economico), con sede
legale in , via
codice fiscale/P.IVA , rappresentata da nato/a a il C.F. in qualità di
(Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’operatore economico condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara di cui all’art. 1, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserirlo nella busta contenente la Documentazione amministrativa.
Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio).
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.
VISTO:
− La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
− il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
− Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
− la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
− la Deliberazione n. 107 del 31 gennaio 2018 con la quale la ASL di Rieti ha adottato il Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità del triennio 2018-2020;
− il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
− il Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASL di Rieti adottato con Deliberazione n.
89/D.G. ff del 31 gennaio 2014;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
Il presente Patto si applica alla presente procedura di gara volta all’affidamento della fornitura del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per le necessità della ASL Rieti.
Tale patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dello svolgimento della procedura stessa.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. nonché l’espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione dell’appalto/concessione.
Il personale e i collaboratori dell’ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Articolo 2 – Obblighi dell’operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’operatore economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
− a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
− a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
− a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
− ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
− ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
− a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
− a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in epigrafe.
Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante
L’ASL Rieti:
− si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità vigente.
− si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
− attiverà, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014.
Articolo 4 – Sanzioni
L’operatore economico, sin d’ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli
Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
− esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della
serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione della
procedura;
− revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase
successiva all’aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
− risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento
del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.
In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’ASL di Rieti per i successivi 3 anni.
Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Xxxxx dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra l’ASL di Rieti e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.
Luogo e data ………………….
ASL Rieti | (Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’operatore economico concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso) |