CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
CAPITOLATO
SPECIALE
D'APPALTO
PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER VARI SERVIZI DEL COMUNE DI FERRARA PER IL PERIODO PRESUMIBILMENTE DAL 01.04.2022 AL 31.12.2022 (CIG 90256623E7)
ALLEGATO 1)
Sommario
Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO 3
Articolo 2 - DURATA, IMPORTO, CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 3
Articolo 3 - OPZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO 6
Articolo 4 - PROCEDURA DI GARA, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 6
Articolo 5 - ONERI A CARICO DELL’UTILIZZATORE 6
Articolo 6 - ONERI A CARICO DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE 7
Articolo 7 - SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI 9
Articolo 8 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 10
Articolo 9 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 10
Articolo 10 - STIPULA E FORMADEL CONTRATTO 10
Articolo 11 - NORMA DI RINVIO 11
Articolo 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 11
Articolo 13 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO 12
Articolo 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 13
Articolo 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 95/2012 13
Articolo 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 14
Articolo 19 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 14
Articolo 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 14
Articolo 21 - RECESSO DEL CONTRATTO 16
Articolo 22 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 16
Articolo 24 - CLAUSOLE SOCIALI 17
Articolo 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 17
Articolo 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 19
Articolo 27 - FORO COMPETENTE 19
Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI 19
Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui agli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015.
2. Il servizio oggetto d’appalto si configura come attività di ricerca, selezione, somministrazione, gestione e sostituzione di personale da impiegarsi presso le sedi del Comune di Ferrara. Il ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro temporaneo ha come finalità principale quella di procurare al Comune di Ferrara uno strumento contrattuale dinamico, con il quale consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno ad evidenziare nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx consentiti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
3. Le necessità da soddisfare mediante il ricorso a tale istituto, individuate nella Determinazione a Contrarre, della quale il presente CSA costituisce parte integrante sono , di seguito specificate:
Servizio di assegnazione | Data inizio | Data termine | Mesi complessivi | Profilo professionale | Orario di lavoro |
Servizi vari tecnici ed amministrativi scolastici ed educativi | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 128 | B1 – Esecutore/ Esecutore Tecnico | 36 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi |
Servizi vari tecnici, amministrativi | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 72 | C1 – Istruttore tecnico/ contabile | 36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi |
Servizi vari tecnici ed amministrativi scolastici ed educativi | 01/04/2022 | 31/12/2022 | 12 | D1-Istruttore Direttivo Tecnico/ Amministrativo (coordinatrice pedagogica) | 36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi |
4. La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente da un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.
n. 10 settembre 2003, n 276 e s.m.i..
5. L'oggetto della prestazione lavorativa richiesta sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per i profili professionali richiesti dall'Amministrazione.
Articolo 2 - DURATA, IMPORTO, CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. Il contratto avrà, presumibilmente, durata a decorrere dal 01.04.2022 fino al 31.12.2022. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile e quelle previste all’art. 3 del presente capitolato;
2. Il valore complessivo presunto del servizio è fissato in € 639.533,84, comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL in vigore e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro,. oltre Iva da calcolarsi esclusivamente sul margine di agenzia, pari a € 5.428,60. E’ invece esclusa l’IRAP (€ 15.249,77) che rimane in capo all’utilizzatore. Il valore posto a base di gara e soggetto a ribasso è determinato pari a € 24.675,46, da applicarsi al valore relativo all’aggio d’agenzia.Detto importo costituisce il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo, in quanto il valore effettivo sarà determinato dalla prestazione lavorativa effettivamente richiesta ed erogata, fermo restando che il Comune di Ferrara, nel corso del periodo di fornitura, ai sensi dell’art. 106 del D. lgs
n. 50/2016 di seguito denominato “Codice”, si riserva la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere;
3. Il servizio di somministrazione verrà affidato alla Ditta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, utilizzando i criteri di scelta del contraente di cui all’allegato n. 2) alla determinazione a contrarre, che di quest’ultima costituisce parte integrante.
4. Il Comune di Ferrara corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente il prezzo orario complessivo per le ore effettivamente prestate da parte del lavoratore, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte del lavoratore medesimo come sopra esplicitato.
5. E' dovuta l'aliquota I.V.A. di legge sulla parte imponibile.
6. Il trattamento retributivo lordo per le categoria professionali B(posizione economica B1), C (posizione economica C 1) e D (posizione economica D1) sono quelli fissati dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale del Comparto Funzioni Locali, a cui sono applicate le percentuali degli istituti obbligatori previsti per il lavoro somministrato.
7. Non verranno riconosciute “spese di gestione pratica” o altrimenti denominate derivanti dall’obbligo dell’emissione della fattura elettronica. I costi della manodopera sono stati individuati ai sensi dell’articolo 23 del Codice n.50/2016 ss. mm. e risultano essere pari al totale dell’importo del contratto.
8. l’agenzia dovrà definire il costo orario per ogni ora lavorata comprendente:
1) tutte le voci costituenti il totale retribuzione annua, rapportate all’effettiva durata della prestazione;
2) oneri previdenziali dovuti dall’agenzia di somministrazione, diversificata per modalità sostitutiva ed organizzativa;
3) oneri assicurativi INAIL previsti per il profilo;
4) rateo ferie;
5) TFR;
6) ratei tredicesima mensilità;
7) fondo Formatemp;
8) ente bilaterale;
9) diritti sindacali come previsto da CCNL dei lavoratori in somministrazione.
9. Si precisa che l'importo orario lordo potrebbe essere ricalcolato in fase di esecuzione del contratto, in conseguenza a miglioramenti economici derivanti dall'applicazione di
futuri accordi contrattuali o ad aumenti delle aliquote degli oneri a carico dell'Azienda previsti da leggi o normativa complementare, durante il periodo di validità del contratto d'appalto.
10.Detti aumenti saranno posti a carico del Comune di Ferrara, fermo restando il margine dell'Agenzia inizialmente offerto e risultante dall'applicazione del moltiplicatore come previsto dal comma 6 del presente articolo. Più precisamente il margine d'Agenzia risultante dal moltiplicatore offerto in sede di gara non potrà aumentare a causa degli aumenti di cui al precedente comma 13.
00.Xx prezzo orario complessivo per ogni ora ordinaria lavorata deve ricomprendere oltre agli elementi indicati nel precedente comma 7 anche il margine d'Agenzia;Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci che saranno corrisposte se ed in quanto dovute:
- valore del buono pasto;
- festività infrasettimanali, che verranno fatturate alla stazione appaltante al valore dell’ora ordinaria indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori;
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati;
-eventuali prestazioni di lavoro straordinario, previa autorizzazione scritta dell’utilizzatore. In tal caso si applica l’aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni locali sul costo del lavoro come previsto per legge;
12.Resta a carico esclusivo dell'Agenzia aggiudicataria ogni altra assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali, in via esemplificativa e non esaustiva: malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio, assenze disciplinate dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., dal X.Xxx. 15 giugno 2015, n. 80, dalla Legge 08 marzo 2000, n. 53 e s.m.i., Legge del 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;
13.Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati dal Comune di Ferrara all'Agenzia aggiudicataria che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione comunale;
14.Qualora la normativa vigente al momento dell'esigenza preveda oneri obbligatori ulteriori rispetto a quelli evidenziati, il Comune provvederà all'adeguamento del costo di ogni ora di servizio; qualora l'Agenzia affidataria abbia facoltà di recuperare tali oneri, gli stessi saranno rimborsati al Comune. Allo stesso modo, il costo di ogni ora di servizio liquidato alla Agenzia verrà ridotto nell'eventualità in cui nuove norme vadano a ridurre gli oneri gravanti sul costo del lavoro;
Articolo 3 - OPZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti, con comunicazione scritta della Committente che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
Tuttavia, l’amministrazione, in ottemperanza all’art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si riserva, comunque, la facoltà di prorogare la durata del presente contratto per un periodo non superiore a mesi tre, comunicandolo alla ditta aggiudicataria.
Articolo 4 - PROCEDURA DI GARA, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
Sono individuati dal disciplinare di gara, al quale si rinvia
Articolo 5 - ONERI A CARICO DELL’UTILIZZATORE
L’utilizzatore:
1. è obbligato a versare al somministratore il prezzo orario stabilito in sede di gara;
2. comunica al somministratore i trattamenti normativi e retributivi applicabili, ai sensi dei
C.C.N.L e dei C.C.D.I., ai lavoratori somministrati;
3. si impegna ad assicurare tutte le misure e le informazioni nei riguardi dei lavoratori, gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati;
4. si impegna a sottoporre ad apposita visita preassuntiva di idoneità alla mansione, qualora prevista dalla mansione cui verrà adibito le risorse che non sono mai state utilizzate in precedenza. Per le risorse già utilizzate, sarà effettuata la sorveglianza sanitaria prevista dal vigente protocollo sanitario per i dipendenti dell’Xxxx.Xx visita sarà effettuata dal Medico Competente del Comune di Ferrara . L'onere economico di tale visita , così come l’obbligo delle visite periodiche è a carico dell’utilizzatore;
5. si impegna, altresì, a fornire i dispositivi di protezione individuale, ove necessario in relazione alle mansioni svolte, con oneri a proprio carico;
6. nel caso in cui adibisse il lavoratore temporaneo a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia, che avrà diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante; copia della comunicazione stessa dovrà essere consegnata anche al lavoratore. L’utilizzatore risponderà in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di informazione di cui sopra;
7. comunica tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell’eventuale azione che l’Agenzia di somministrazione potrà esercitare;
8. risponde nei confronti di terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle proprie mansioni;
9. si impegna a sottoscrivere gli atti di attivazione dei rapporti di somministrazione presentati dal Somministratore, precisando che non hanno efficacia le eventuali “condizioni generali” ivi previste incompatibili con il presente CSA e il contratto sottoscritto con l’Agenzia;
10. al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, fornisce al lavoratore apposito badge elettronico di rilevazione delle presenze. Al termine del mese ed entro il 3 del mese successivo, saranno trasmesse all'Agenzia aggiudicataria le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Dirigente di riferimento.
11. ai fini del computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato, provvede alla trasmissione del relativo cartellino mensile all'Agenzia di somministrazione nei termini con la stessa concordati. L’utilizzatore fa riferimento al riepilogo mensile della procedura informatica attualmente in uso di rilevazione automatica della presenza in servizio mediante l’utilizzo di badge elettronico; tale procedura evidenzia appositi contatori delle ore effettuate e dei relativi istituti contrattuali da applicare. Per lavoro straordinario si intende la prestazione giornaliera aggiuntiva pari o superiore a 30 minuti. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall’utilizzatore; in tal caso, qualora il Dirigente del Servizio Personale ne autorizzi il pagamento, sarà applicato al trattamento economico l’aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
12. si impegna altresì a fornire direttamente al prestatore di lavoro, il “buono pasto cartaceo o elettronico” del valore nominale unitario di euro 7,00, con le medesime modalità di maturazione e fruizione previste per i dipendenti del Comune.
Articolo 6 - ONERI A CARICO DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE
L’Agenzia di somministrazione:
1. si impegna ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione e dovrà mettere a disposizione la figura professionale richiesta dal Comune di Ferrara per il periodo di tempo stabilito. La richiesta di somministrazione, a cura del Dirigente di riferimento del Servizio interessato alla prestazione di lavoro, farà riferimento, per ciascun profilo professionale, alla prima posizione economica della Categoria giuridica del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale del Comparto Funzioni Locali;
2. presenta almeno tre curriculum vitae per ciascun candidato richiesto in possesso dei requisiti sopra indicati entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta
dell’Ente (i tre curricula andranno presentati insieme). Ciascun servizio di destinazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per un colloquio propedeutico alla somministrazione. Nel caso in cui nella prima rosa di tre candidati non ve ne sia uno che soddisfi le chieste prescritte, dovranno essere presentati altri tre curricula fino all’individuazione del soggetto ritenuto idoneo;
3. si impegna all’avvio tempestivo - e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell’Ente - del lavoratore richiesto, salva diversa indicazione;
4. prevede nel contratto del lavoratore un periodo di prova, con le modalità declarate dallo specifico contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione, entro il quale l’utilizzatore si riserva la facoltà di decidere di confermare o sostituire il lavoratore;
5. è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni entro il 20 del mese successivo ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla vigente normativa. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzia di somministrazione di lavoro a tempo determinato. La contribuzione assistenziale della prestazione lavorativa è quella riferita alla posizione INAIL per ciascun profilo. Per ciascun lavoratore il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del Comparto funzioni locali per i lavoratori di livello B, C, D, ivi compresi gli eventuali contratti integrativi nonché gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contrattazioni future.
6. fornisce mensilmente il prospetto riportante l’imponibile previdenziale ai fini IRAP; il versamento delle quote IRAP dovute restano di competenza della stazione appaltante.
7. assicura il personale addetto contro gli infortuni;
8. provvede, per i lavoratori avviati, alla copertura previdenziale prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione di manodopera a tempo determinato;
9. su richiesta dell’utilizzatore, si impegna a fornire copia della busta-paga del lavoratore attestante la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi aziendali corrisposti se spettanti, eventualmente omettendo la visione di dati sensibili, nel caso in cui il lavoratore non ne autorizzi la consegna al Comune di Ferrara;
10. si impegna, altresì, ad inviare su richiesta dell’Ente, copia del contratto stipulato tra Agenzia di somministrazione e lavoratore;
11. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’aggiudicatario si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Ferrara ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che vengano avanzati nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo
restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente s’impegna a riferire tempestivamente all’Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”;
12. promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato impegnandosi ad assumere prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che siano stati precedentemente adibiti allo svolgimento delle medesime mansioni in applicazione dell’art, 50 del Codice e ss.mm.ii., fatta salva l’autonomia organizzativa imprenditoriale;
13. farà riferimento al riepilogo mensile della procedura informatica di rilevazione automatica della presenza in servizio attualmente in uso, inviato mensilmente dal Comune di Ferrara, per il computo delle ore e degli istituti contrattuali da fatturare;
14. informa i lavoratori della necessità
a) di rispettare gli obblighi derivanti dal DPR n.62/2013 integrati dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Comune di Ferrara con del 28/12/2016 - PG 2016-148257e ss.mm.ii.;
b) di osservare le modalità comportamentali per la comunicazione/gestione delle assenze/presenze legate alla circostanza che, i lavoratori in somministrazione, sono dipendenti da datori di lavoro privati, pertanto sono tenuti al rispetto degli obblighi sanciti da specifica normativa e nel caso in cui quest’ultima non disponga in merito, verrà applicata la normativa per i lavoratori con contratto a tempo determinato del Comparto Funzioni Locali;
c) che le prestazioni contrattuali siano adempiute con massima cura e diligenza, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni con le quali verranno in possesso, in modo tale che non le divulghino e non ne facciano oggetto di sfruttamento;
d) del fatto che avranno diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o in caso di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. Inoltre che, in caso di mancato superamento del periodo di prova, o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal competente medico aziendale del Comune di Ferrara, saranno sostituiti a cura dell’agenzia di somministrazione, con altro lavoratore di pari livello e mansione, con le modalità di cui al successivo art. 7
Articolo 7 - SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI
1. L’utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati da superiori gerarchici. In tal caso l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a proprio carico, su motivata istanza del Comune di Ferrara, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso, con le modalità di cui all’art. 6, entro i 5(cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta;
2. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i cinque giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto;
3. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile;
4. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, il Servizio Organizzazione, Programmazione e Gestione del Personale del Comune di Ferrara provvederà a formalizzare all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC in maniera motivata le contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.
5. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.
6. Il Comune di Ferrara si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio del Comune stesso
Articolo 8 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e s.m.i..
Articolo 9 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
L'Agenzia affidataria dovrà presentare, la garanzia provvisoria di cui all’art.93 del Codice e la garanzia definitiva di cui all’art 103 del Codice prima della stipula del contratto;
Articolo 10 - STIPULA E FORMADEL CONTRATTO
1. La ditta affidataria, con la presentazione dell’offerta accetta le condizioni e le penalità previste dal presente documento e dalla normativa vigente.
2. L’offerta è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre diviene vincolante per l’Amministrazione al momento dell’adozione della determina di aggiudicazione nonché all’adempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi connessi all’aggiudicazione.
3. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica (firma digitale), in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
4. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
5. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
6. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tali contratti dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.
8. Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
9. Tuttavia il Comune di Ferrara si riserva la facoltà, in casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine di fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto.
10. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.
11. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’aggiudicatario;
Articolo 11 - NORMA DI RINVIO
Il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 81/2015 dell'art. 36 della L. 165/2001 e del CCNL 21.05.2018. Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel contratto si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di somministrazione di manodopera a tempo determinato.
Articolo 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. Il Comune di Ferrara comunica tempestivamente all'Agenzia aggiudicataria tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. L'Agenzia è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale di Ferrara secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativi alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.
4. Il Comune di Ferrara si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere
motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. Si applica la procedura prevista dall'art.7 del presente capitolato.
Articolo 13 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Comune di Ferrara provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, in base a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura risultante dal partitario fornitori, che l’Agenzia emetterà mensilmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore.
2. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile ed acquisito elettronicamente dal sistema. A tal riguardo l’impresa si impegna altresì a produrre e/o comunque trasmettere contemporaneamente all’invio telematico, copia della fattura, direttamente al Servizio personale del Comune di Ferrara Via del Podestà, 2 – 44121 Ferrara - mail certificata: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx o mail non pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx, per le dovute verifiche di quanto esposto in fattura e un puntuale controllo dell’effettività delle prestazioni effettuate, rispetto agli importi fatturati ed alla correttezza contabile degli stessi. .
3. La fattura dovrà essere intestata a “Comune di Ferrara - Servizio Organizzazione, Programmazione e Gestione del Personale – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane”.
4. Per le modalità di fatturazione elettronica verso l’Amministrazione si rinvia alle indicazioni presenti sul sito istituzionale alla pagina: xxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxxx?xxx0000.
5. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare alla ditta aggiudicataria tutti i dati necessari per la completa emissione della fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).
6. Il pagamento della fattura, debitamente vistata per la sua regolarità e liquidata dal Servizio Organizzazione, Programmazione e Gestione del Personale – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, sarà effettuato dal Servizio Contabilità Bilancio del Comune, salvi i tempi necessari per l’acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via esemplificativa e non esclusiva, il regolare DURC).
7. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
• riferimento al n. di contratto, al nominativo di ogni singolo lavoratore e alla categoria;
• quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione per ogni lavoratore con relativo costo orario;
• totale costo ore lavorate;
• importo costo ricarico per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale ;
• IVA su costo ricarico;
8. Unitamente alle fatture l’Agenzia dovrà produrre un prospetto contenente l’imponibile previdenziale su cui il Comune dovrà versare l’I.R.A.P..
9. Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Servizio personale del Comune di Ferrara provveda a formalizzare all’impresa tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.
10. A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
11. Il Comune di Ferrara si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell’eventuale rettifica della fattura emessa.
12. Si precisa che il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso, solo per la parte contestata (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate.
13. il pagamento delle commissioni bancarie è a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010 xx.xx. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010, tutti i pagamenti delle fatture avverranno esclusivamente tramite conto corrente (bancario o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva) alle commesse pubbliche e che sarà indicato a questa amministrazione committente, da parte della ditta aggiudicataria, prima dell’esecuzione del contratto.
4. In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla sua accensione.
Articolo 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 95/2012
1. La presente procedura è sottoposta, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del Dl 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel corso della durata del contratto, di una convenzione stipulata da CONSIP.
2. Ai sensi dell’articolo 1 comma 13 del Dl 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, il Comune di Ferrara ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
Articolo 16 - DUVRI
1. In base a quanto stabilito dall’art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.
2. È comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
3. Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, l’Amministrazione procederà alla redazione del DUVRI.
Articolo 17 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 105 del Codice.
Articolo 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice.
Articolo 19 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 107 del Codice.
Articolo 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 108 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa) a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria del contratto nei seguenti casi:
a) venir meno delle cause e delle ragioni che hanno dato corso alla procedura in oggetto;
b) interruzione parziale o totale del servizio o della fornitura senza giustificati motivi accertati dall’Amministrazione senza che sia stato preventivamente riprogrammata l’attività con gli uffici competenti;
c) comprovata grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall’inoltro di n. 3 contestazioni scritte;
d) inadempimenti contrattuali che diano origine all’applicazione delle penali come prescritto, qualora il ritardo nell’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo della cauzione definitiva.
Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
1) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010)
2) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice;
3) l’aggiudicatario faccia ricorso al subappalto (di cui all’articolo 105 Codice) senza preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;
4) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001” nel caso in cui l’estensione di tali obblighi risulti compatibile.
Articolo 21 - RECESSO DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
Articolo 22 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Articolo 23 - PENALI
Per verificare la regolarità del servizio, la stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Nei casi di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato speciale, la stazione appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante pec) assegnando alla ditta 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte della stazione appaltante a giustificare il comportamento della ditta, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.
Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi in cui i servizi o le forniture vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto o le forniture saranno completate.
La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell’ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.
L’ammontare delle penalità derivanti dalle inadempienze sopra indicate, è addebitato sui crediti della ditta dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa delle stesse.
Nel caso in cui le fattispecie di cui ai commi precedenti del presente articolo, si ripetano per 3 (tre) volte, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
Articolo 24 - CLAUSOLE SOCIALI
Come stabilito dall’articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili e resi compatibili con l’organizzazione dell’impresa prescelta dell’imprenditore subentrante. Pertanto i lavoratori che trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
Articolo 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura in oggetto:
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Ferrara, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, eventuali richieste di cui al paragrafo n. 7, potranno essere presentate al Comune di Ferrara.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
2. Responsabili del trattamento
Il Comune di Ferrara può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela prevista dalla vigente normativa
Tali dati potranno essere comunicati:
-al personale interno dell’Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 15/2005;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali conferiti, nell’ambito della procedura in oggetto è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti, ed alla successiva gestione contrattuale. Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi;
5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali così acquisiti non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale e non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione
Tali dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene.
7. Diritti
L’interessato ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail della Dirigente del Servizio Organizzazione, Programmazione e Gestione del Personale – Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx: x.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx .
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria;
Articolo 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, la stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell’Amministrazione. Pertanto l’Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Ferrara e consultabile sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
Articolo 27 - FORO COMPETENTE
È esclusa la competenza arbitrale.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all’esecuzione ed all’interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Ferrara.
Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto d’appalto, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, compresa l’imposta di bollo.
2. L’Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile con un massimale unico di capitale annuo assicurato di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, da parte degli impiegati dell'Agenzia addetti alla gestione del servizio di somministrazione, per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio dell'Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. Detta polizza dovrà essere prodotta all’atto della stipulazione del contratto. La polizza deve prevedere, inoltre, l'espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune ed avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.
3. Qualora l'Agenzia aggiudicataria fosse già provvista di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un'appendice alle stesse nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio oggetto del presente appalto.
4. Qualora l'Agenzia aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno subito dall'Amministrazione comunale.
Tutte le comunicazioni previste via PEC dal presente capitolato, dovranno essere inviate all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx del Comune di Ferrara. L’Azienda al momento della stipula del contratto dovrà indicare al Comune di Ferrara la PEC da utilizzarsi per le comunicazioni suddette ed il nominativo del referente della Agenzia stessa, a cui fare riferimento per lo svolgimento del presente appalto.
Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attuative del Codice dei Contratti Pubblici;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (con particolare riferimento alle procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici;
- Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità: trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Codice Civile (con particolare riferimento alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione).
La Dirigente del Servizio Organizzazione, Programmazione e Gestione del Personale
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx