Contratto
Scrittura Privata
Contratto
per la fornitura di medicinali
per la distribuzione in nome e per conto
per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna
TRA: Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, in persona del Commissario Straordinario Dott Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, con sede in Sassari, via Monte Grappa, 82 - CF P IVA…., di seguito anche “ASL” o “l’Azienda”
e
TRA XXXXXXXXXXXXXXXXXX s.p.a., in persona del legale rappresentante dr ……………….., con sede in …………………………….., via ,
CF……………………………………………………..… P.IVA ……………………………………….., di seguito anche “il fornitore”
entrambe congiuntamente definite si seguito anche “le Parti”
Premesso che:
con bando semplificato pubblicato su GUCE n. in data…………. è stato indetto un Confronto concorrenziale sul Sistema Dinamico di Acquisizione relativo alla fornitura di farmaci equivalenti destinati alla distribuzione per conto (DPC) ed alla distribuzione ospedaliera a seguito della scadenza di prodotti coperti da brevetto e con caratteristiche di unicità aggiudicati con le precedenti deliberazioni n. 795 del 09/11/2012 (1° confronto) e n. 858 del 29/11/2012 (2° confronto), destinati a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, suddivisa in 25 lotti;
- Il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e n. 5 allegati sono stati pubblicati sul profilo committente della ASL e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente alla pubblicazione del bando Semplificato.
- in data è avvenuta l’aggiudicazione;
- (inserire i successivi provvedimenti del confronto concorrenziale)
- Xx xxxxx XXXXXXXXXXXXX è risultata aggiudicataria del lotto XXXX;
- Con atto n. del.. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara.
Richiamati, quale parte essenziale ed integrante del presente Contratto,
1) il bando di gara (all. 1),
2) il disciplinare di gara (all. 2)
3) il capitolato tecnico (all. 3)
4) gli allegati ………….
debitamente sottoscritti per accettazione del contenuto da parte dei partecipanti alla procedura di gara;
si conviene e stipula quanto segue
Art. 0 - DISCIPLINA APPLICABILE
I rapporti tra la ASL e fornitore sono regolati, in via graduata:
a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
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b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara – Capitolato Tecnico - Disciplinare di gara);
c) da quanto previsto nell’Offerta presentata dal fornitore in sede di gara;
d) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In caso di discordanza o contrasto nell’interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dalla ASL in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dalla ASL.
Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.
1 – OGGETTO E QUANTITA’
Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di medicinali per la distribuzione per conto così come definiti dall’art. 1 e dall’art. 3 del capitolato tecnico.
I prodotti forniti devono rispettare tutte le condizioni, le caratteristiche e le proprietà puntualmente individuate nel capitolato tecnico.
La fornitura avverrà secondo le condizioni previste nel capitolato tecnico e nella presente scrittura privata.
1.1. Quantitativi oggetto della fornitura
Oggetto della presente fornitura è il quantitativo di farmaci necessari per il soddisfacimento delle necessità dei pazienti delle Aziende della Regione Sardegna, nella forma della c.d. “Distribuzione per conto”. Resta pertanto inteso che, ai sensi del primo comma dell’art. 1560 cc, la ASL ordinerà il quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno, dovendosi considerare i quantitativi evidenziati in sede di gara solo quali indicazione del normale fabbisogno delle aziende.
Le quantità oggetto del presente Contratto, pertanto, potranno variare sia in aumento che in diminuzione in aderenza alle mutate esigenze delle ASL, senza che per questo l’aggiudicatario possa pretendere alcunché nei suoi confronti.
2 – DURATA, RECESSO
Il Contratto decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 30.11.2016.
2.1. recesso
Il recesso dal presente Xxxxxxxxx viene stabilito a favore della ASL di Sassari nei seguenti casi:
▪ scadenza dei brevetti di prodotti presenti nell’Allegato 1 con caratteristiche di unicità ed a seguito di disponibilità del prodotto equivalente da parte degli operatori economici;
▪ inserimento nel Prontuario Terapeutico della Regione Sardegna di un nuovo principio attivo;
▪ decisioni regionali in merito a procedure di riaggregazione dei fabbisogni di farmaci ospedalieri e territoriali per l’intera Regione Sardegna;
▪ segnalazione di registrazione e disponibilità di un ulteriore prodotto equivalente;
▪ nuova documentazione scientifica.
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Nei casi sopra elencati, il recesso verrà esercitato con l’invio di lettera raccomandata a.r. o messaggio di Posta Elettronica Certificata e decorrerà dal momento del ricevimento della comunicazione.
In ogni caso di recesso, la ASL di Sassari procederà con un nuovo confronto concorrenziale nel rispetto delle regole dettate per il caso specifico dal Codice dei Contratti Pubblici.
3 – PRODOTTI
I prodotti oggetto della fornitura sono dettagliatamente descritti nell’allegato 1 al capitolato tecnico- Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei farmaci offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.
3.1. Conformità del prodotto in corso di fornitura
Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l’emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei farmaci forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di farmaci non conformi consegnati e giacenti nei Depositi.
Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà dell’Azienda provvedere alla restituzione o smaltimento addebitando le relative spese al fornitore.
3.2. Caratteristiche del confezionamento
Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n.219 ed alle altre disposizioni vigenti in materia. Il confezionamento di ogni Prodotto dovrà consentirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità con le direttive in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano approvate con D.M. Sanità 06/07/1999.
Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente, riportando chiaramente le seguenti informazioni:
- Denominazione del farmaco;
- Forma farmaceutica;
- Dosaggio;
- Ditta produttrice e/o titolare dell’AIC;
- Codice AIC ove previsto;
- Numero del lotto di produzione;
- Data di scadenza;
- Eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal D.M. Salute 24.09.2003 e s.m.i.
- Codice a barre identificativo del prodotto, leggibile con sistema ottico.
L’imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell’azienda sanitaria (imballaggio e confezioni “a perdere”). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.
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Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell’imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile. Sull’imballaggio esterno deve essere apposta un’etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.
In particolare, l’imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione dei farmaci, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei farmaci ed eventuali successivi aggiornamenti.
L’imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.
Il Fornitore dovrà rispettare le seguenti avvertenze speciali nella realizzazione degli imballaggi esterni per il trasporto dei seguenti farmaci:
• Emoderivati: devono essere imballati separatamente dagli altri farmaci e sull’imballaggio esterno deve essere apposta la dicitura “Emoderivati”;
• Farmaci antineoplastici e immunomodulatori: devono essere imballati separatamente dagli altri farmaci e sull’imballaggio esterno deve essere apposta la dicitura “Farmaci antineoplastici”;
• Sostanze psicotrope ovvero Sostanze stupefacenti: devono essere imballate separatamente dagli altri farmaci e l’imballaggio esterno deve essere conforme a quanto previsto nel D.P.R. 309 del 9/10/1990 e s.m.i.;
• Farmaci da trasportare a temperatura controllata: devono essere imballati separatamente e sull’imballaggio esterno deve essere apposta la dicitura “Farmaci a temperatura controllata” oppure deve essere apposto l’apposito logo.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.
3.3. Foglietti illustrativi
I prodotti forniti devono essere accompagnati dai foglietti illustrativi secondo la normativa vigente.
Qualora, nel corso del Contratto di fornitura, il fornitore modifichi il contenuto dei Foglietti illustrativi dovrà darne comunicazione alla Azienda Capofila con almeno quindici giorni di anticipo alla data di approvazione prevista del nuovo foglietto illustrativo da parte dell’AIFA.
Inoltre la ditta aggiudicataria è obbligata a sostituire a proprie spese e pertanto senza aggravio alcuno per la Aziende Sanitaria, le confezioni di farmaci già forniti, oggetto della modifica, giacenti presso i singoli Depositi.
4 - ORDINI
Gli ordini verranno emessi in base alle necessità dell’Azienda Sanitaria, per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna. L’ordine verrà inviato di regola via Fax al n. ………………………. .
Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto. Il riferimento all’ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.
Non sono previsti minimi d’ordine: il fornitore, pertanto, è tenuto a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall’entità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
4.1. Ordini Normali
Gli ordini regolarmente inviati devono essere evasi senza ritardo. La consegna deve avvenire tassativamente nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
4.2. Ordini Urgenti
Gli ordini “urgenti” o “in emergenza” vengono identificati come tali nel fax o nella mail di trasmissione. In questo caso, la consegna deve avvenire tassativamente entro le 48 ore dal ricevimento dell’ordine stesso.
Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, quale ora di ricevimento dell’ordine, la data e l’ora di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data e l’ora di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.
La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
4.3. Inadempimento - Termini di consegna
L’Azienda Sanitaria, nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2., ferma restando l’applicazione delle penali previste per le ipotesi di ritardo nella consegna (lettera G della tabella del punto 7 – Verifiche e Penali del presente Contratto), superato il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di consegna nel caso del punto 4.1 e del secondo giorno, nel caso del punto 4.2, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, può procedere direttamente all’acquisto del prodotto dal secondo aggiudicatario o sul libero mercato (acquisto in danno), per pari quantità richiesta. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare i Prodotti richiesti.
È a carico del fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
5 - TRASPORTO E CONSEGNA
I punti di consegna sono disciplinati nell’art. 4.1 del capitolato tecnico (Farmaci in distribuzione per conto).
Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Amministrazione.
La consegna avviene in porto franco, merce a terra, con mezzi dotati di sponda idraulica per i punti di consegna non attrezzati con apposita banchina di scarico.
La consegna, per essere accettata dovrà essere conforme a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dal presente Contratto sia in termini di prodotto che di confezionamento; dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta e rispettare le disposizioni che seguono.
Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:
- La mancanza di un ordine d’acquisto per la merce consegnata;
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine;
- La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all’ordine di acquisto;
- La mancanza, nel DDT delle informazioni relative al lotto ed alla data di scadenza dei prodotti forniti;
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- La consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna, inferiore ai 2/3 della vita utile prevista.
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il fornitore o durante il trasporto.
La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell’ordine stesso.
La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare il fornitore dall’obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell’ordine d’acquisto.
5.1. Trasporto
E’ responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei Prodotti avvenga con mezzi autorizzati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Prodotti, in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano, approvate con il D.M.S. del 6/7/1999.
Per le specialità da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante ili trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.
L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.
E’, inoltre, responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto di sostanze psicotrope e stupefacenti sia eseguito da soggetti competenti ed in possesso dell’autorizzazione al commercio all’ingrosso di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 309/1990.
5.2. Documento di trasporto
Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:
• data e numero di ordine,
• luogo di consegna,
• riferimenti relativi all’ordinativo,
• data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti.
Nello stesso documento o in scheda allegata, devono essere specificati:
• lotto di produzione,
• data di scadenza del lotto,
• numero di confezioni consegnate per ogni lotto.
dette diciture devono figurare altresì sul confezionamento primario, così come definito dal D.Lgs. 219/2006.
L’originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.
Data l’impossibilità di verificare tutta la merce all’atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordine. In ogni caso, l’azienda si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento; tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
5.3. Difformità qualitative e quantitative
Nel caso di difformità tra l’ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, l’Azienda invia una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate dalla Azienda Sanitaria nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.
Le situazioni di difformità sono:
1) Difformità qualitativa: è la mancata corrispondenza fra i Prodotti richiesti ed i Prodotti consegnati ovvero prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, forma e dosaggio farmaceutico, etichettatura, integrità dell’imballo, integrità del confezionamento ovvero Prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché Prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;
2) Difformità quantitativa: la quantità di Prodotti consegnati è in eccesso rispetto a quanto atteso nell’ordine.
In particolare:
1) Difformità qualitativa
Nel caso di difformità qualitativa l’Azienda può procedere in uno dei seguenti modi:
a. Sostituzione: l’Azienda invia al Fornitore una contestazione scritta con ordine di ritirare i prodotti entro otto giorni, inoltre diffida il fornitore, mediante lettera raccomandata A/R, a corrispondere quanto indicato nell’ordine entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di adempiere, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione, la quale è a totale carico dello stesso.
• Se nuovamente entro i cinque giorni il Fornitore non procederà a sostituire il prodotti difformi, l’azienda potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, ad inviare una nuova diffida ad adempiere o ad acquistare direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria o sul mercato i prodotti equivalenti (acquisto in danno). In questo caso è a carico del fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia l’applicazione delle penali per il ritardo dovuto alla sostituzione, sia quella per la consegna di merce difforme sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
• L’Operatore Economico fornitore è inoltre tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell’Operatore Economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti.
• Qualora l’Operatore Economico fornitore non provveda al ritiro della merce difforme da quanto ordinato dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l’Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.
• Qualora l’operatore Economico provveda al ritiro, deve essere redatto apposito “verbale di reso per difformità qualitativa” in contraddittorio con l’Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni, controfirmato dalle parti:
- data di invio contestazione da parte dell’Azienda
- data di avvenuto ritiro da parte dell’Operatore Economico (attraverso firma del corriere)
- data dell’avvenuta sostituzione.
b. Ritiro: l’Azienda invia al Fornitore una contestazione scritta con lettera raccomandata A/R, con richiesta di ritiro dei prodotti difformi, a proprie spese, senza chiederne la sostituzione e procedendo invece all’acquisto in danno, direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria o sul mercato laddove ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano. In questo caso è a carico del fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
• Il fornitore è tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell’Operatore Economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti.
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• Qualora l’Operatore Economico fornitore non provveda al ritiro della merce difforme da quanto ordinato, dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l’Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.
• Qualora l’operatore Economico provveda al ritiro, deve essere redatto apposito “verbale di reso per difformità qualitativa” in contraddittorio con l’Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni, controfirmato dalle parti:
- data di invio contestazione da parte dell’Azienda
- data di avvenuto ritiro da parte dell’Operatore Economico (attraverso firma del corriere).
2) Difformità quantitativa
Nel caso di difformità quantitativa l’Azienda invia una contestazione al fornitore, intimando a ritirare il quantitativo in eccesso rispetto all’ordine di acquisto.
Il fornitore deve provvedere entro 10 gg dalla data di ricezione della comunicazione, concordando con l’azienda le modalità del ritiro.
Superato il limite massimo di quindici giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro dei Prodotti, l’azienda ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall’azienda per tale operazione saranno rimborsati completamente dal Fornitore.
L’azienda non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi.
In seguito al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti in eccesso, deve essere redatto un apposito “Verbale di reso per difformità quantitativa”, in contraddittorio con l’Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni:
• la data dell’avvenuto invio della contestazione da parte dell’Azienda;
• la data dell’avvenuto ritiro (attraverso firma del corriere);
• la quantità di Prodotti in eccesso ritirati.
5.4. Indisponibilità dei prodotti
In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati, l’Operatore Economico dovrà comunicare alla Azienda Sanitaria Capofila tempestivamente (e-mail, fax),e indipendentemente dall’emissione dell’ordine, la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:
• denominazione,
• periodo previsto di indisponibilità,
• causa di indisponibilità,
• eventuale prodotto alternativo.
Fra queste cause di indisponibilità, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano il ritiro di un Prodotto dal mercato da parte della casa produttrice, la modifica del confezionamento secondario, ovvero la variazione del numero di unità posologiche, la modifica della forma farmaceutica del Prodotto rispetto a quanto indicato nei requisiti minimi, il sequestro ovvero la sospensione, il disposto dalle autorità competenti delle licenze per l’utilizzo ovvero della autorizzazione per la commercializzazione di un Prodotto, la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano la commercializzazione di un Prodotto.
Il Fornitore può pertanto proporre un eventuale prodotto alternativo, alle stesse condizioni previste per il prodotto aggiudicato ed è facoltà della ASL accettare, espressamente e per
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iscritto l’alternativa proposta, senza che questo possa essere interpretato come obbligo per la stessa di acquistare, nell’ambito del presente Contratto, un prodotto diverso da quanto offerto ed aggiudicato in gara.
Decorso il periodo di indisponibilità dichiarato, l’Azienda Sanitaria, anche in caso di espressa accettazione del prodotto alternativo, potrà procedere all’acquisto direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria o sul mercato. In questo caso è a carico del fornitore inadempiente sia l’eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l’acquisto del prodotto equivalente, sia i costi dovuti alle penali per il ritardo sull’indisponibilità della consegna, sia altro maggior onere o danno comunque derivante all’azienda a causa dell’inadempienza. L’Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.
Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia del Contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti aggiudicati in sede di gara per cessata produzione, il Fornitore stesso deve darne comunicazione alla Azienda Capofila, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni alla data di messa “fuori produzione”, allegando a tale comunicazione la copia della comunicazione di ritiro dal mercato, se inviata all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
In questo caso l’Azienda Capofila avrà la facoltà di risolvere il Contratto e potrà procedere all’acquisto direttamente dal secondo aggiudicatario in graduatoria o sul mercato con un nuovo Confronto Concorrenziale.
Nel caso in cui durante il periodo di applicazione e validità del Contratto, il fornitore ceda l’AIC ad altro concessionario, il fornitore steso deve darne comunicazione alla Azienda Sanitaria e alla Azienda Capofila con un preavviso di almeno 60 giorni. Sarà cura dell’Azienda Capofila riservarsi la possibilità di stipulare un nuovo Contratto con il fornitore subentrante oppure provvedere a nuovo confronto concorrenziale.
6 - ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE
Per tutta la durata del Contratto, il fornitore nomina quale responsabile della fornitura il sig.
_
Ai sensi dell’art. 4.2. del Capitolato Tecnico, per lo svolgimento dei compiti qui indicati , il fornitore dichiara che il call center risponde al n. _ _, che è un numero del tipo (numero verde o numero di rete fissa) ed è attivo a partire da _ .
Il fornitore si impegna a comunicare ogni variazione in merito ai dati sopra riportati.
Mensilmente, il fornitore metterà a disposizione i seguenti report, conformemente a quanto previsto dall’art. 4.3. del capitolato:
Azienda Capofila di Sassari - Riepilogo mensile di fornitura (in formato excel), il cui contenuto è il seguente
• Numero lotto;
• AIC, ove previsto;
• ATC;
• Principio attivo;
• Descrizione commerciale;
• Forma e dosaggio;
• Quantità ordinate;
• Quantità consegnate;
• Quantità consegnate con ordini urgenti;
• Quantità ritirate in seguito a richiamo o sospensione.
Il fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni circostanza, della quale viene a conoscenza, che possa incidere nell’esecuzione della presente scrittura privata.
7 - VERIFICHE E PENALI
Per tutta la durata del Contratto, la Azienda Sanitaria Capofila, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel capitolato tecnico, comprese le verifiche sul servizio offerto.
A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti “il disservizio”.
La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti così come previsto nel presente Contratto (punto 5.3).
Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l’applicazione delle eventuali penali previste dal Contratto per le singole fattispecie e salvo in ogni caso l’integrale risarcimento di ogni danno derivato all’Azienda dall’inadempimento del fornitore.
L’applicazione di eventuali penali avviene valutando i reclami e seguendo tali regole:
Tip. reclamo | DESCRIZIONE DEL RECLAMO | Penale | ||||
A | Disservizio del Call Center | € 100,00 per evento | ||||
B | Disservizio nell’erogazione del servizio di assistenza del Responsabile della Fornitura | € 200, 00 per evento | ||||
C | Mancata rispondenza tra consegnati e i farmaci in offerta | i | farmaci | 5% dell’importo consegnato | del valore | del farmaco |
D | Difformità nell’etichettatura dei farmaci | 5% dell’importo del valore del farmaco etichettato non correttamente | ||||
E | Difformità nel confezionamento dei farmaci | 5% dell’importo | del valore del | farmaco non | ||
correttamente confezionato | ||||||
F | Non invio report mensile | € 100,00 a mancato invio | ||||
H | Prodotti alterati | 5% dell’importo del valore del farmaco alterato | ||||
G | Xxxxxxx nelle consegne (dovuto anche nel caso di difformità qualitative) | 1% dell’importo del valore del farmaco richiesto per ogni giorno di ritardo | ||||
H | Richiesta di un minimo d’ordine da parte del fornitore | € 100,00 |
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria. L’Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia.
Qualora il numero totale di reclami in un mese solare sia inferiore a 5 (cinque) non è prevista l’applicazione di nessuna ulteriore penale;
Qualora il numero totale di reclami sia uguale o superiore a 5 (cinque) in un mese solare e vi siano almeno 2 (due) reclami appartenenti alla stessa tipologia, con riferimento all’elenco delle tipologie di reclami di cui alla precedente tabella, l’Azienda Sanitaria Capofila avrà la possibilità di risolvere il Contratto.
8 - CORRISPETTIVI (CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO)
I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariati per tutto il periodo di vigenza contrattuale, salvo modificazioni più favorevoli derivanti da Disposizioni Ministeriali e/o da Determinazioni dell’AIFA.
I prezzi saranno comprensivi di trasporto, per merce resa xxxxxx xxxxxxxxx, imballo e di qualsiasi altra spesa derivante dalla fornitura del prodotto e dei servizi ad esso legati, ad eccezione dell'IVA.
Nel caso di riduzione prevista da provvedimenti normativi, il fornitore dovrà darne immediata e tempestiva comunicazione alla Azienda Sanitaria Capofila. Al nuovo prezzo dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto offerta in gara. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione dell’Azienda.
In caso di aumenti del prezzo della specialità, previsti da provvedimenti normativi , il fornitore dovrà darne immediata e tempestiva comunicazione alla Azienda Sanitaria Capofila. Al nuovo prezzo dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto offerta in gara.
Le variazioni di prezzo si applicheranno alle forniture relative ad ordini di acquisto emessi successivamente alla data di entrata in vigore della variazione di prezzo comunicata dall’AIFA.
9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, della L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare alla ASL le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o subcommittenti.
10 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI
Il pagamento dei farmaci regolarmente consegnati e per i quali non siano sorte contestazioni, sarà
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effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel Contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
Il Fornitore, a fronte dell’ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) mensile secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a Azienda Sanitaria Locale,
……………………….. …………….., ……………, - P. IVA ……………………….. .
La stessa fattura dovrà riportare:
• indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione;
• indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite;
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il fornitore.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su:
istituto di credito | n. c/c | IBAN | ABI | CAB |
I soggetti delegati ad operare su tali conti sono:
Nominativo | Ruolo aziendale | Codice Fiscale |
gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato.
In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori.
L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i
pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, valida per l’intera durata del Contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro…………… ( ………….Euro e centesimi) che si allega al presente atto.
La Azienda Sanitaria:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
c) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
d) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.
Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 25%.
12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 118 comma 11, del D. Lgs. 163/2006, il Fornitore è tenuto comunicare all’ASL le Aziende titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di offerta:
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.118 del D.Lgs 163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto.
L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti.
Resta fermo in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 118, comma 3).
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento da parte del fornitore, in relazione a quanto disposto al punto 7 (verifiche e penali) e più precisamente qualora il numero totale di reclami pervenuti in un anno solare sia uguale o superiore a 5 (cinque) e vi siano almeno 2 (due) reclami appartenenti alla stessa tipologia, con riferimento all’elenco delle tipologie di reclami di cui alla suddetta tabella, inoltre nel caso del raggiungimento di tre penali, l’Azienda Sanitaria Capofila avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al fornitore a mezzo raccomandata a.r. o PEC.
In ogni caso, ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, la ASL potrà, a fronte di qualsiasi inadempimento del fornitore, intimare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.
13.1. Clausola risolutiva espressa
Il presente Contratto si risolverà di diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:
1) Perdita da parte del fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;
2) Perdita da parte dei prodotti aggiudicati dell’AIC o revoca da parte dell’Autorità competente al fornitore dell’autorizzazione alla produzione o alla distribuzione di cui al D.Lgs 219/2006;
3) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva.
4) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
5) Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso delle verifiche per l’attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
6) Violazione da parte del fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
7) Subappalto non autorizzato.
8) Cessione del Contratto.
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Costituirà inoltre causa espressa di risoluzione del Contratto la presentazione, in corso di esecuzione, di DURC irregolare per due volte consecutive, previa espressa contestazione e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.
Analogamente, in caso di DURC negativo presentato per due volte consecutive dal subappaltatore, la ASL, previa contestazione e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni, dichiarerà decaduta l’autorizzazione al subappalto di cui all’art. 118 del d.lgs 163/2006.
In questo caso la ASL si riserva di provvedere in via sostituiva al saldo delle partite inevase ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di attuazione dei Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010).
13.2. Obblighi per il fornitore in caso di risoluzione del Contratto
Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria Capofila l’individuazione del nuovo fornitore. Al fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dalle singole aziende per l’inadempimento.
Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del fornitore al momento dell’inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contrato.
14 – RECESSO DAL CONTRATTO
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi:
▪ scadenza dei brevetti di prodotti presenti nell’Allegato 1 con caratteristiche di unicità ed a seguito di disponibilità del prodotto equivalente da parte degli operatori economici;
▪ inserimento nel Prontuario Terapeutico della Regione Sardegna di un nuovo principio attivo;
▪ decisioni regionali in merito a procedure di riaggregazione dei fabbisogni di farmaci ospedalieri e territoriali per l’intera Regione Sardegna;
▪ segnalazione di registrazione e disponibilità di un ulteriore prodotto equivalente;
▪ nuova documentazione scientifica.
15 - RESPONSABILITÀ CIVILE
L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.
Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione.
16 - CONTRATTO
Tutte le spese conseguenti e inerenti il Contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
17 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è la dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx con il compito di rapportarsi con il Responsabile del procedimento, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso.
18 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell’Azienda stessa
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali dati potranno essere comunicati dall’Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
19 - FORO E CLAUSOLE FINALI
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l’Operatore Economico e l’Azienda per le specifiche attività e l’esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.