ALLEGATO N. 1
ALLEGATO N. 1
Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di ………………e l’Università degli Studi di ..........per l’aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI …………(di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in ……………, Via ……………………………, Codice Fiscale …………………………, rappresentata dal Rettore Prof. ……………………., nato a ……………..il ………………………..;
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI …………(di seguito denominata Università aggregata) con sede in ……………, Via ……………………………, Codice Fiscale …………………………, rappresentata dal Rettore Prof. ……………………., nato a ……………..il ………………………..;
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI …………(di seguito denominata Università aggregata) con sede in ……………, Via ……………………………, Codice Fiscale …………………………, rappresentata dal Rettore Prof. ……………………., nato a ……………..il ………………………..;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall’art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” , che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 “Costo contratto formazione specialistica dei medici”;
VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;
VISTO l'accordo, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca del 26 maggio 2015 “Testo del Bando per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2014/15 (D.M. 315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n. 321/2015;
PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);
RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l’a.a. 2014/15;
RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall’art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,
Tutto ciò premesso
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.
Art. 2 Definizioni
1. Nell’ambito del presente Accordo si intendono:
- per “Università Aggregate” le università firmatarie del presente accordo.
- per “Sede Amministrativa ” l’università assegnataria dei contratti e titolare dell’aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. …...
Art. 3 Finalità dell’accordo
Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di ………….e di ………. le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in …………………………………………………………………………
Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti
1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in …………. è presso l’Università degli Studi di …………………, individuata come sede della Scuola dal D.M. ……. relativo all’assegnazione dei contratti per l’a.a ………….., la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo-amministrative.
2. L’assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell’a.a ………… deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.
3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all’Ateneo Sede amministrativa, così pure l’erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi. La Sede formativa presso la quale verrà assegnato lo specializzando, che usufruirà del contratto finanziario, sarà individuata dal Comitato Ordinatore di cui al successivo art.9, nell’ambito territoriale della Regione Finanziatrice o del privato finanziatore compatibilmente con la potenzialità formativa della sede stessa.
4. L’Università firmataria di tutti i contratti è l’Università Sede Amministrativa.
5. Per l’articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete complessiva della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning in comune fra le diverse sedi.
6. L’intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l’indicazione delle Università aggregate.
8. Il titolo finale sarà un “titolo congiunto” rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di ……………………………………………a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo. (numerazione errata)
Art. 5 Commissioni per l’ammissione
1. L’ammissione dei medici alla scuola di specializzazione in ….. avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami ai sensi del d.l.12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, del D.M. 8 agosto 2014 n. 162. All’esito del concorso viene redatta una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.
Art. 6 Impegni delle parti
1. Le Università di …….si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.
Art. 7 Tasse e contributi studenteschi
1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell’Università Sede Amministrativa del corso.
Le tasse di iscrizione, dedotto il ……… per le spese amministrative e al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, sono suddivise in parti uguali tra le sedi aggregate. Fatte salve specifiche situazioni per le quali si concorderà una diversa ripartizione dei contributi.
Le Università di …………………………………………. si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.
Art. 8 Copertura assicurativa
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui “L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”, l’assicurazione professionale è stipulata dall’Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero-Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende-IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.
2. Relativamente all’attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell’Università presso cui la medesima è svolta.
Art. 9 Articolazione didattica e organizzativa
1. Ciascuna delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l’a.a ……………un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola .
2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell’Università Sede Amministrativa e composto da almeno 2 ulteriori docenti per Università Aggregata, tra cui i Coordinatori delle Università aggregate, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni Università Aggregata, secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e/o da un professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.
Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.
Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell’Amministrazione Centrale della Sede amministrativa;
L’attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;
Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;
I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.
Art. 10 Trattamento dati personali
1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di ………….. e di …………… e di ………….. contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11 Norme transitorie
1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell’itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell’accordo.
Art. 14 Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.
2. Il presente atto è costituito da n. …..fogli, progressivamente numerati , e n ……allegati parti integranti e sostanziali dello stesso, aventi oggetto:
Il legale rappresentante dell’Università degli Studi …………………… Firma …………………………………………
Il legale rappresentante dell’Università degli Studi …………………… Firma …………………………………………
Il legale rappresentante dell’Università degli Studi …………………… Firma
Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
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