CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO
1) PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) il cd. “pacchetto turistico" rappresenta la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio, qualora combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.
Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza, e cioè che non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione.
2) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita del pacchetto turistico è disciplinata dal D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) come modificato dal D.Lgs. 62/2018.
3) PRENOTAZIONI
1. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal viaggiatore. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore.
2. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, né opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 34 D.Lgs. 79/2011 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
1. All’ atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione totale e il saldo dovrà essere effettuato 10 giorni prima dall’effettuazione del soggiorno.
2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.
5) PREZZO
1. I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati dandone comunicazione al viaggiatore solo fino al 21° giorno precedente la data fissata per la partenza e soltanto in caso di variazioni di:
i. prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
ii. tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
iii. tassi di cambio pertinenti al pacchetto
2. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata.
6) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al viaggiatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 8% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato.
2. Il viaggiatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 8% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.
3. In caso di recesso dal contratto, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore.
4. L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del viaggiatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
5. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile.
6. Le modifiche da parte del viaggiatore a prenotazione già accettate, obbligano l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al viaggiatore delle maggiori spese sostenute.
7) RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Recesso senza penalità
1.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
− in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso;
− aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 8%;
− modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
− prima dell'inizio del pacchetto, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione; ciò senza corrispondere spese di recesso, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma senza diritto a un indennizzo supplementare.
1.2 Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto:
− di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore a quello cancellato senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva;
− di usufruire di un pacchetto turistico di qualità inferiore rispetto al primo ed ottenere la restituzione della differenza di prezzo;
− di avere rimborsata la somma già versata per l’acquisto del pacchetto cancellato entro sette giorni dal momento del recesso o della cancellazione;
− di essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, a meno che:
a) la cancellazione del pacchetto turistico sia stata determinata dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto, del quale il viaggiatore sia stato informato per iscritto almeno venti giorni prima della partenza;
b) la cancellazione del pacchetto sia stata dovuta ad una causa di forza maggiore, quali, ed esempio, calamità naturali, presenza di guerre, etc.
1.3 Il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica, in difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
1.4 Fermo restando gli obblighi previsti in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. Recesso con penalità
2.1 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati, (indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1°comma):
- la quota di iscrizione se prevista e le penalità qui di seguito elencate, che vanno calcolate sull’importo totale di quanto prenotato, oltre agli oneri e spese sostenute dall’organizzatore per l’annullamento dei servizi:
• 10% dall’atto della prenotazione sino a 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del soggiorno (sabato escluso);
• 30% da 14 a 9 giorni lavorativi prima dell’inizio del soggiorno (sabato escluso);
• 50% da 8 a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del soggiorno (sabato escluso);
• 100% dopo tali termini.
2.2 Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8) SOSTITUZIONI
1. Il viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal viaggiatore rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore gli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
2. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
3. Il viaggiatore rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
9) ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il viaggiatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 7 punto 1 (recesso senza penalità) anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del viaggiatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.
2. L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò che sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici indicato dall’organizzatore.
3. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 punti 1 e 2, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
1. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno o di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
2. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
3. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
12) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
1. L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, verrà applicata una riduzione del prezzo.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a
quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al punto 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purchè l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinchè l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal punto 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il punto 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 6 e 7.
12. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
13. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrivono:
• in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza;
• in tre anni, per i danni alla persona, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
1. Salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, l’importo del risarcimento dei danni dovuto dall’organizzatore non eccederà il triplo del prezzo totale del pacchetto.
2. Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno.
3. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
14) OBBLIGHI DI ASSISTENZA
1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute
3. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del viaggiatore per l’inadempimento da parte del venditore intermediario degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15) RECLAMI E DENUNCE
1. Il viaggiatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.
2. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al viaggiatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 14 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del viaggiatore
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
1. Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli nonché stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidente e malattie.
17) GARANZIA A GESTIONE PRIVATA
A decorrere dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9. Tale normativa obbliga l’organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari (agenzie di viaggi) a stipulare polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
18) FORO COMPETENTE
Ai sensi dell’art. 66 bis Codice del Consumo, per ogni controversia dipendente dal presente contratto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del viaggiatore, se ubicati nel territorio dello Stato; in caso contrario, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale od amministrativa l’organizzatore. La legge applicabile quella italiana.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. n. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a
31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3
1° comma; art. 4; art. 6; art. 7, art. 8 1° comma, art. 10; art. 14; art. 16. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
C) RECESSO DEL VIAGGIATORE
Al viaggiatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al venditore, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo, le somme non superiori a quelle che risultano dal catalogo, opuscolo o quant’altro.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 38 del 6/2/2006: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
A GARANZIA DEI PROPRI OBBLICHI CONTRATTUALI VERSO I CLIENTI, APT ROVERETO E VALLAGARINA, È ASSICURATA CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI, 2017/03/2296731