FUTURO
Privati Business
FUTURO
CATTOLICA&INVESTIMENTO SCELTA PROTETTA 3.0
ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE
A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON OPZIONE DI CEDOLA ANNUALE
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. I2013 – ED. 10/2022)
sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• KID (Key Information Document)
• DIP Aggiuntivo IBIP
• Modulo di proposta
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
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PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.
In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
All’inizio di ogni Sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per introdurre le successive garanzie con un linguaggio più semplice. Con questi box ti aiuteremo a comprendere l’area di rischio interessata dalla Sezione e le esigenze assicurative che la stessa intende coprire. Potrai così capire subito se la Sezione sia di tuo interesse e scegliere se soffermarti sulla lettura delle relative condizioni contrattuali.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di…
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
specifiche, richiami a norme o articoli
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi…
SOMMARIO
GLOSSARIO
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 14
1. Prestazioni assicurative 14
2. Modalità di perfezionamento del contratto 16
SEZIONE 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO 16
4. Diritto di recesso del Contraente 16
3. Revoca della proposta 16
5. Dichiarazioni sul proprio stato di salute 18
SEZIONE 3 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO 18
6. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 18
7. Modalità di pagamento del premio 19
SEZIONE 4 - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE 19
9. Requisiti soggettivi – Durata del contratto 21
8. Costi 20
10. Dettaglio prestazioni assicurative 22
SEZIONE 5 - PRESTAZIONI ASSICURATIVE E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE 22
12. Conflitto di interesse 24
11. Rivalutazione annuale del capitale 22
SEZIONE 6 - DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL 25
13. Diritto di riscatto 25
CONTRAENTE
15. Norme a favore del Contraente 28
14. Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative 26
16. Beneficiari delle prestazioni 29
SEZIONE 7 - BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI 29
17. Imposte e tasse 30
SEZIONE 8 - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E COMUNICAZIONI 30
19. Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia 30
18. Foro competente 30
21. Legge applicabile al contratto 30
20. Prescrizione 30
22. Variazioni contrattuali 30
23. Misure restrittive – Sanctions clause 31
ALLEGATI: REGOLAMENTI, ADEGUATA VERIFICA, FATCA E CRS
INFORMATIVA ADEGUATA VERIFICA 37
GESTIONE SEPARATA “CATTOLICA SERENAMENTE” 33
DEFINIZIONI FATCA E CRS 41
GLOSSARIO
GLOSSARIO
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici
– presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA
A
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questa attività prevede i seguenti adempimenti:
a. identificazione dei soggetti coinvolti nel rapporto assicurativo:
• cliente (contraente) ed eventuale esecutore;
• beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa);
• eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b. verifica dell'identità dei soggetti coinvolti nel rapporto, di cui al punto a., sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c. acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d. esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso insieme o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra la Società e il Contraente.
ASSICURATO
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
B
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
C
CAPITALE IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Se l’evento Assicurato avviene in questo periodo, la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
CESSIONE, PEGNO, VINCOLO
Condizioni per cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
COMPAGNIA (o SOCIETÀ o IMPRESA)
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Società Cattolica di Assicurazione S.p.A..
COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (O DI POLIZZA)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui può esserci contrasto fra l’interesse della Compagnia e quello del Contraente.
CONSOLIDAMENTO
Il consolidamento annuo della prestazione è il meccanismo in base al quale il rendimento realizzato secondo la periodicità stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal cliente.
In altri termini, il cliente ha la garanzia che ogni anno la sua prestazione non potrà mai essere inferiore a quella dell’anno precedente.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
COSTI (O SPESE)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
D
DECORRENZA DEL CONTRATTO
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi, secondo la normativa vigente.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE
Documento con il quale la Compagnia fornisce al Contraente il riepilogo annuale:
– dell'importo dei costi e degli oneri a carico nell'anno di riferimento, con specifica indicazione della parte connessa al costo della distribuzione, nonché della relativa illustrazione con cui viene mostrato l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e;
– dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato.
Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre: il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.
Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diversi, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
E
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
ETÀ ASSICURATIVA
L’età dell’Assicurato espressa in anni interi, arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
F
FATCA
Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.
La Compagnia è quindi obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni e una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).
La Compagnia è inoltre obbligata a effettuare attività di monitoraggio, al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
G
GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)
Si tratta del fondo appositamente creato dalle Compagnie di assicurazione per gestire i premi derivanti dalle polizze del ramo vita rivalutabili in modo separato rispetto al complesso delle attività dell’impresa.
I
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche.
Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi, o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
IVASS (ex ISVAP)
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
L
LIQUIDAZIONE
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assicurato.
O
OPZIONE
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia pagabile in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
P
PAGAMENTO DI SOMME PERIODICHE
Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo le modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
PERIODO DI EFFICACIA
Periodo durante il quale il contratto produce i propri effetti.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
POLIZZA
Documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
POLIZZA CASO VITA
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
POLIZZA CASO MORTE (O IN CASO DI DECESSO)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato.
POLIZZA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza a una certa data.
Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
POLIZZA MISTA
Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l’Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
POLIZZA RIVALUTABILE
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni, ed eventualmente quello dei premi, varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
PREMIO UNICO AGGIUNTIVO
Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del Contratto.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
PRESTAZIONE A SCADENZA
Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale.
PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA
Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
PROPOSTA
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.
PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Q
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio.
Viene rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza); è costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario in caso di accredito alla Società, oppure dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
R
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
RENDIMENTO FINANZIARIO
Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO
Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata.
REVOCA
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
RICORRENZA ANNUALE
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
RISCATTO
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, chiedendo la liquidazione del valore maturato che risulti al momento della richiesta, e determinato in base alle condizioni contrattuali.
RISCATTO PARZIALE
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
RISCHIO DEMOGRAFICO
In base alle statistiche su età, sesso, provenienza sociale e geografica si determina il rischio demografico, ovvero la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione.
Il rischio demografico si verifica sia nel caso in cui la durata della vita dell'assicurato sia inferiore alla media statistica (rischio premorienza), sia nel caso in cui sia superiore (rischio longevità).
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
RIVALUTAZIONE
Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA
Questo termine indica il tasso percentuale del rendimento minimo garantito al momento della stipula di una polizza assicurativa e dichiarato per contratto.
È il tasso di interesse che definisce il guadagno minimo per un assicurato: la rivalutazione delle prestazioni, per contratto, non può scendere al di sotto di tale soglia.
La garanzia finanziaria indicata in polizza consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative a ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.), in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto.
S
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SET INFORMATIVO
L’insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’Impresa, composto da:
1. il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
2. il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
3. le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
4. il modulo di proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
SOSTITUTO D'IMPOSTA
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
T
TASSO MINIMO GARANTITO
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative.
TRASFORMAZIONE
Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia.
Dà luogo a un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.
La Compagnia non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
V
VINCOLO
Vedi “cessione”.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
In questa parte vengono indicate le norme che regolano l’investimento con la formula a premio unico.
SEZIONE 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Che tipo di assicurazione è?
CATTOLICA&INVESTIMENTO SCELTA PROTETTA 3.0, è un’assicurazione mista rivalutabile a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, le cui prestazioni risultano collegate alla Gestione Separata “Cattolica SerenaMente”.
Art. 1.1.1 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO
In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto (di seguito “scadenza”), la Compagnia garantisce la liquidazione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 10 I).
Art. 1.1.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO – OPZIONE “LIQUIDAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE ANNUALE”
Qualora il Contraente eserciti l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta è prevista, durante la vita del contratto, e in caso di vita dell’Assicurato, la liquidazione ai Beneficiari designati di una cedola annuale di importo variabile, calcolata in base a quanto previsto dall’Art. 10 II).
La scelta dell'opzione non può essere effettuata o modificata durante la vigenza del contratto.
Art. 1.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall’Art. 10 III).
MODALITÀ OPERATIVE
A fronte delle prestazioni assicurate, per la decorrenza del contratto, è dovuto dal Contraente il versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all’Art. 7.
Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In tal caso, la Compagnia liquiderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell’Art. 13.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato.
SEZIONE 2
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Art. 2 MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS
N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
Nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.
Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, il Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi pagato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
Art. 3 REVOCA DELLA PROPOSTA
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio pagato.
Art. 4 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.
Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio pagato.
SEZIONE 3
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Art. 5 DICHIARAZIONE SUL PROPRIO STATO DI SALUTE
Non è previsto alcun accertamento sanitario.
Art. 6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di liquidare, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 10, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
SEZIONE 4
REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 7 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO
Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro; qualora il Contraente abbia esercitato l’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale” al momento della sottoscrizione del contratto, il premio minimo viene elevato a 20.000,00 Euro.
Trascorsi dieci giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.
La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Investimento Scelta Protetta 3.0”.
La possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata della polizza è consentita solo se al momento della sottoscrizione della proposta il Contraente non ha esercitato l’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale”.
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 100.000,00 Euro (previa autorizzazione delle Direzione di Società Cattolica di Assicurazione tale limite è innalzato a 1.000.000,00 Euro). Inoltre, per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "Cattolica SerenaMente", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattatati parzialmente.
Ogni versamento determina l’acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell’importo versato.
ESEMPIO
Premio unico versato: € 100.000,00 Premio aggiuntivo versato: € 60.000,00
Riscatto parziale: € 30.000,00, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 29.400,00* Cumulo premi netti: € 100.000,00 + € 60.000,00 - € 29.400,00 = € 130.600,00
*ipotesi puramente esemplificativa
Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:
– bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
– bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”;
– carta di debito o carta di credito;
– reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia.
Art. 8 COSTI
a) Xxxxx gravanti direttamente sul Contraente.
I) Costi gravanti sul premio.
I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall’importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabella A e B.
Tabella A – Costi fissi applicati esclusivamente sul premio unico iniziale
Premio | Costi gravanti sul premio |
Per qualsiasi importo | Cifra fissa pari a 150,00 Euro |
Tabella B – Costi variabili
I costi di caricamento gravanti sul premio unico versato - al netto del costo fisso sopra descritto – sono applicati relativamente a ciascuna parte di premio (scaglione) secondo quanto rappresentato nella Tabella B che segue.
Scaglione cumulo premi (al netto della cifra fissa) | Costi percentuali gravanti sul premio al netto della cifra fissa |
Fino a 30.000,00 Euro | 2,50% |
Da 30.000,00 a 60.000,00 Euro | 2,00% |
Da 60.000,00 a 100.000,00 Euro | 1,10% |
Sulla parte di premio eccedente i 100.000,00 Euro | 0,40% |
Ad esempio, su un premio di € 100.000,00 i costi di caricamento sono pari alla sommatoria tra (€ 30.000,00 * 2,50%) + (€ 30.000,00 * 2,00%) + (€ 39.850,00 * 1,10%) = € 1.788,35
Il totale dei costi percentuali risulta quindi in questo caso pari al 1,79% del premio versato.
I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall’importo del premio versato. Tali costi sono rappresentati nella precedente Tabella B. Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali riscattati parzialmente.
II) Costi in caso di riscatto.
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.
I costi non vengono applicati in caso di contratti con cumulo premi versati, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, inferiore o pari a 50.000,00 Euro.
I costi applicati in caso di riscatto per contratti con cumulo premi versati, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, superiore a 50.000,00 Euro sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella C
Data di richiesta del riscatto | Costi per riscatto |
Durante il 1° anno | Riscatto non ammesso |
Tra il 2° anno ed il 5° anno | 2,00% del capitale rivalutato |
Trascorsi 5 anni | Non sono previsti costi |
III) Costi per la liquidazione delle somme periodiche.
In caso di esercizio dell’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale”, da ciascuna liquidazione verrà trattenuto un costo in cifra fissa pari a 5,00 Euro.
Tale costo non verrà applicato qualora l'importo della cedola annuale risulti inferiore a 5,00 Euro.
b) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.
Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata “Cattolica SerenaMente” un’aliquota variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e rappresentata nella seguente tabella.
Tabella D
Anno di durata contrattuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1°, 2°, 3° e 4° anno | 1,20% |
5°, 6° e 7° anno | 1,00% |
dall’ 8° anno in poi | 0,90% |
Le aliquote esposte nella precedente tabella verranno applicate indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla gestione separata “Cattolica SerenaMente”.
Art. 9 REQUISITI SOGGETTIVI – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all’Art. 13.
L’età dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 90 anni e alla scadenza contrattuale non può essere superiore a 99 anni.
Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.
SEZIONE 5
PRESTAZIONI ASSICURATIVE E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
Art. 10 DETTAGLIO PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Il presente contratto garantisce:
I) alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, la liquidazione di un capitale rivalutato annualmente secondo le modalità indicate al successivo Art. 11;
II) qualora il Contraente eserciti l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta, durante la vita del contratto e in caso di vita dell’Assicurato, la liquidazione di una cedola annuale di importo variabile pari alla rivalutazione annua maturata (se positiva). La cedola annuale verrà riconosciuta a ciascuna ricorrenza annuale del contratto (con le modalità indicate all’Art. 14) e non vi sarà quindi incremento del capitale rivalutato;
III) in caso di decesso dell’Assicurato, la liquidazione di un capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
Alla scadenza del contratto e in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Art. 11 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
Il premio versato al netto dei costi di cui all’Art. 8 a) I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione separata “Cattolica SerenaMente” nella misura e con le modalità di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata “Cattolica SerenaMente”, che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all’insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.
Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.
MISURA DI RIVALUTAZIONE
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla gestione separata “Cattolica SerenaMente” diminuito di un’aliquota variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di conclusione del contratto e rappresentata nella seguente tabella.
Tabella E
Anno di durata contrattuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1°, 2°, 3° e 4° anno | 1,20% |
5°, 6° e 7° anno | 1,00% |
dall’ 8° anno in poi | 0,90% |
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.
Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell’aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.
Qualora il Contraente abbia esercitato l’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale” al momento della sottoscrizione della proposta, tale rivalutazione (se positiva) ad ogni ricorrenza annuale sarà sottratta dal capitale rivalutato e verrà liquidata secondo le modalità definite al precedente Art. 10 II).
DETERMINAZIONE DEL CAPITALE RIVALUTATO
Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).
La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
Qualora il Contraente abbia esercitato l’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale” al momento della sottoscrizione della proposta, la rivalutazione ad ogni ricorrenza annuale non si consolida con il capitale rivalutato ma viene liquidata secondo le modalità definite al precedente Art. 10 II).
XXXXX ANNUO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
• alla scadenza del contratto;
• in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x ricorrenza annuale del contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale; fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l’esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati, al netto dei costi di cui all’Art. 8 a) I), diminuito del capitale eventualmente disinvestito a fronte di riscatti parziali richiesti precedentemente. Qualora sia stata selezionata alla sottoscrizione l’opzione di liquidazione delle rivalutazioni sotto forma di cedola annuale, la garanzia di restituzione del capitale investito terrà altresì conto delle eventuali cedole positive già liquidate.
ESEMPIO
Premio versato: € 100.000,00
Costi in cifra fissa (definiti dall’Art. 8 a) I): pari a € 150,00
Costi di caricamento (vedasi esemplificazione all’Art. 8 a) I): € 1.788,35 Capitale investito: € 100.000,00 – € 150,00 – € 1.788,35 = € 98.061,65
Al capitale investito così determinato, vanno sottratti eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente ed eventuali cedole positive già liquidate.
Art. 12 CONFLITTO DI INTERESSE
La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
SEZIONE 6
DIRITTI DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE
Art. 13 DIRITTO DI RISCATTO
Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto art. 1925 C.C. “Riscatto e riduzione della polizza”, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.
Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.
Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto dei costi di cui all'Art. 8 a) II).
Esiste l’eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.
In caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x ricorrenza annuale del contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.
La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente.
Il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:
a) che non abbia sottoscritto l’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale”;
b) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
c) che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro.
In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11.
Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.
In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.
Art. 13.1 – MODALITÀ DI RISCATTO ALLE RICORRENZE QUINQUENNALI DEL CONTRATTO
Il Contraente, per poter beneficiare della garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto indicando la relativa data di effetto.
Data di prenotazione della richiesta di riscatto | Data effetto della richiesta di riscatto |
Nei 6 mesi antecedenti la 5a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa | 5a ricorrenza annuale |
Nei 6 mesi antecedenti la 10a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa | 10a ricorrenza annuale |
Nei 6 mesi antecedenti la 15a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa | 15a ricorrenza annuale |
Nei 6 mesi antecedenti la 20a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa | 20a ricorrenza annuale |
Nei suddetti periodi di prenotazione della richiesta di riscatto il Contraente potrà inoltre annullare l’ordine di riscatto tramite richiesta da far pervenire all’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Qualora il Contraente non risultasse più cliente dell’Intermediario, il diritto di riscatto (o il relativo annullamento) potrà essere esercitato anche inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
Art. 14 DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI E DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di revoca della proposta:
– richiesta sottoscritta dal Contraente.
In caso di recesso dal contratto:
– richiesta sottoscritta dal Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
In caso di riscatto:
– richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
– certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
In caso di decesso:
− richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
− certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
− atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e contenente:
− in presenza di testamento:
− copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
− l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari;
− in assenza di testamento:
− le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);
− in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.
A scadenza:
− richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un’opzione per l’erogazione della prestazione;
− certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dal Contraente;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
− in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.
Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, al verificarsi dell’evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.
Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla liquidazione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A. – Operations Vita – Gestione Portafoglio – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Qualora il Contraente abbia esercitato l'opzione "Liquidazione della rivalutazione annuale" al momento della sottoscrizione della proposta, il pagamento delle cedole annuali di importo variabile avviene entro i 30 giorni successivi alle relative ricorrenze annuali del contratto.
Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 15 NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
LIMITAZIONI DI AZIONI ESECUTIVE O CAUTELARI
Ai sensi dell’art. 1923 C.C. “Diritti dei creditori e degli eredi” le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
SEZIONE 7
BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Art. 16 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.
Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
– dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
– dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.
In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
SEZIONE 8
LEGGE APPLICABILE, FISCALITA’ E COMUNICAZIONI
Art. 17 IMPOSTE E TASSE
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Art. 18 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 19 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO ALLA COMPAGNIA
In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell’Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
L’inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente liquidato dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
Art. 20 PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 21 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
Art. 22 VARIAZIONI CONTRATTUALI
Nel periodo di validità del contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla
sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate dalla Compagnia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.
Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, la Compagnia informa il Contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che la Compagnia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento. Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.
Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell’entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.
Art. 23 MISURE RESTRITTIVE – SANCTIONS CLAUSE
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
RIEPILOGO MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LA COMPAGNIA
MODALITA’ DI CONTATTO | DETTAGLI |
Numero verde | Numero 800562562 |
Lettera raccomandata AR | Indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Maciachini Business Park – MAC 1, Via X. Xxxxxx, 19 – 00000 Xxxxxx – Italia |
Intermediario | L’Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto |
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “SERENAMENTE”
1 − Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Cattolica Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome Cattolica SerenaMente. La gestione Cattolica SerenaMente è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.
2 − La valuta di denominazione della gestione Cattolica SerenaMente è l’Euro.
3 − Il rendimento annuo della gestione Cattolica SerenaMente viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4 − Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
▪ immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%;
▪ FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
− salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
− ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell’attività posta in essere.
d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. “fondo derivati” per il rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell’operazione di copertura.
Tale rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.
5 − La gestione Cattolica SerenaMente è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione Cattolica SerenaMente non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 − Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione Cattolica SerenaMente.
7 − Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 − Sulla gestione Cattolica SerenaMente possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 − Il rendimento della gestione Cattolica SerenaMente beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 − Il tasso medio di rendimento annuo della gestione Cattolica SerenaMente si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione Cattolica SerenaMente, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione Cattolica SerenaMente nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione Cattolica SerenaMente, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione Cattolica SerenaMente, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall’eventuale utilizzo del “fondo derivati” così come descritto nell’Art. 4 comma d).
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione Cattolica SerenaMente e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione Cattolica SerenaMente per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione Cattolica SerenaMente si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione Cattolica SerenaMente.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione Cattolica SerenaMente ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione Cattolica SerenaMente.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione Cattolica SerenaMente sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
10bis − Secondo quanto previsto dall’art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.
11 − È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione Cattolica SerenaMente con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell’operazione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione Cattolica SerenaMente circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all’operazione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall’operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 − La gestione Cattolica SerenaMente è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione Cattolica SerenaMente al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione Cattolica SerenaMente, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 − Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
INFORMATIVA ADEGUATA VERIFICA
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 così modificato dal D. Lgs. n° 125 del 4 ottobre 2019
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Art. 22, commi 1 e 2
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
OBBLIGO DI ASTENSIONE
Art. 42, comma 1, 2 e 4
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
SANZIONI PENALI
Art. 55, comma 3 e 4
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
ESECUTORE
L’Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
EFFETTIVO PERCIPIENTE
L’Effettivo Percipiente è l’eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.
TITOLARE EFFETTIVO
Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.
Art. 22, comma 3, 4 e 5
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341‐ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della
Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Art. 1, comma 2, lettera dd)
2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
DEFINIZIONI FATCA E CRS
Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L’istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
CRS (Common Reporting Standard)
Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall’OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri,. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione.
TIN / SSN / EIN
(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
NIF
Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
GIIN
(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS (“FFI list”) ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI)), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
Internal Revenue Service – IRS
Designa l’Amministrazione Finanziaria Statunitense.
Intergovernmental Agreement – IGA
Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d’America con un altro Paese.
a. IGA 1 designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS);
b. IGA 2 designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS.
Expanded Affiliated Group - EAG
Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un’entità.
Participating FFI
(Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un XXX 0 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l’IRS.
Registered Deemed Compliant FFI
(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:
a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un XXX 0 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.
Certified Deemed Compliant FFI
Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:
a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.
Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)
Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:
a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
b) un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
c) la Banca d’Italia;
d) le Posta Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno
50.000 €;
h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone
designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Non Participating Financial Institution
(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.
Sponsored FFI
(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un’entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.
Non Specified U.S. Person
− società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
− qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
− gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
− qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti
− qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
− un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.
Specified U.S. Person
Persona statunitense diversa dalle precedenti.
Active NFE
Per Active NFE si intende un’Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50% del reddito lordo dell’Entità Non Finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’Entità Non Finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell’NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’NFE è un’Entità Collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) l’NFE è un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell’NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;
e) l’NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f) l’NFE non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
g) l’NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
h) l’NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;
2) è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
4) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell’NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’NFE; e
5) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.
i) l’NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.
Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE
(Solo FATCA): l’NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Altri Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai Regolamenti del Tesoro statunitense.
Passive NFFE
Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:
− il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
− assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).
Titolari effettivi
Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.
Reportable Person (solo CRS)
Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:
i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
iii) Un’entità Statale;
iv) Un’organizzazione internazionale;
v) Una Banca Centrale;
vi) Un’Istituzione Finanziaria.
Prove Documentali
Si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA
Ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b) sia residente stabilmente negli USA;
c) sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”;
d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
- 31 giorni nell’anno di riferimento e,
- 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando:
• interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
• un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
• un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":
a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q";
b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j", "Q" "F" o "M";
c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.
Residenza fiscale
Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)
Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.
U.S. Person
(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
Proposta n.
Assicurazione mista rivalutabile a premio unico e premi unici aggiuntivi con cedola annuale Convenzione:
Contraente:
Intermediario:
Questionario per l’analisi dei bisogni (IDD) n.
Mod. I2013 – Ed. 10/2022 Stampato il Copia per Modulo di Proposta
INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE
Mezzi di pagamento
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto, e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite:
- bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.;
- bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto;
- assegno recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “XXXX”, in qualità di Agente di Cattolica Assicurazioni;
- carta di debito o carta di credito;
- reinvestimento di capitali provenienti da polizze vita o di capitalizzazione sottoscritte con la Compagnia.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Conclusione del contratto
Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, alla data decorrenza XXXX.
Il contratto produce effetti alla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza e il premio versato.
Diritto di revoca
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park - MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Area Tecnica Vita – Ufficio Assunzione Vita Individuali – Maciachini Business Park
- MAC 1, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
DATI GENERALI DI PROPOSTA
Contraente
Assicurato
Legale Rappresentante o Delegato
Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto
Beneficiari
Esigenze di riservatezza
Invio comunicazioni al Beneficiario
Premi
Liquidazione rivalutazione annuale
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS |
MODULO PER L’IDENTIFICAZIONE E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e Regolamento IVASS n. 44 del 12 Febbraio 2019) |
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE) |
1. Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è necessario ai sensi dell’art. 33 del Regolamento IVASS N. 44 del 12 Febbraio 2019 al fine di consentire il rispetto degli obblighi di adeguata verifica. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. 2. La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali. Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale. Si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle definizioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale. |
Contraente |
Assicurato |
Esecutore per conto del Contraente |
Titolare effettivo del Contraente |
Soggetto pagatore |
Soggetto pagatore per le rate successive |
Esecutore per conto del Soggetto pagatore |
Esecutore per conto del Soggetto pagatore delle rate successive |
Titolare effettivo del Soggetto pagatore |
Titolare effettivo del Soggetto pagatore delle rate successive |
Beneficiari |
Mezzo di pagamento |
Cointestatario |
Tipo di apertura della polizza |
Tipo di prodotto |
Scopo prevalente del rapporto |
Tipo di operazione |
Origine dei fondi |
Area geografica in cui è stato instaurato il rapporto |
Provenienza fondi |
Ulteriori informazioni sul Contraente |
Informazioni patrimoniali del Contraente |
ADEMPIMENTI FATCA E CRS |
FATCA |
CRS |
Titolare effettivo del Contraente |
Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all’attenzione del Contraente.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione.
Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
Questionario di valutazione della coerenza del prodotto |
Gentile cliente, la compilazione del presente questionario è mirata ad acquisire le informazioni necessarie al fine di propor Le un contratto coerente con le Sue esigenze assicurative. Le chiediamo pertanto la Sua collaborazione per aiutarci a offrirLe le garanzie assicurative maggiormente rispondenti alle Sue esigenze. La mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del fabbisogno assicurativo e non consente, quindi, l'emissione della presente polizza. A1 Nome/Cognome e Codice fiscale Contraente A2 Data di nascita A3 Sesso B. Informazioni sullo stato occupazionale B1 Qual è attualmente il suo stato occupazionale? C. Informazioni sulle persone da tutelare C1 Sarebbe interessato ad aumentare la tutela economica in caso di premorienza? C2 Sarebbe interessato ad una tutela economica in caso di non autosufficienza o insorgenza di una specifica malattia grave o invalidità totale permanente? D. Informazioni sull’attuale situazione assicurativa D1 Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita? E. Informazioni sulla situazione finanziaria E1 Qual è la Sua capacità di risparmio rispetto al reddito mensile al netto degli impegni finanziari (come, ad esempio, rata di mutuo e prestito personale, canone di affitto passivo, ecc.)? E2 Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio le Sue aspettative sulla crescita futura dei suoi redditi personali? E3 L’investimento in un prodotto multiramo collegato a Gestione Separata e Fondi Unit Linked Le permette di...? F. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto F1 Qual è il principale obiettivo dei suoi investimenti? F2 Prevede di fronteggiare importanti spese che possono incidere sui suoi risparmi (es: acconto casa, avvio di un’attività, ecc.)? F3 Descriva la tipologia degli investimenti che normalmente esegue e che meglio identifica il Suo effettivo comportamento: F4 In ragione delle sue disponibilità finanziarie ed alla sua capacità di risparmio, preferisce pagare il premio attraverso: F5 A quanto ammonta il premio rispetto agli investimenti complessivi? |
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA’
Premessa e contesto normativo di riferimento
La disciplina in materia di servizi finanziari è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi volti a sostenere lo sviluppo della finanza sostenibile, in attuazione dell’“Agenda 2030” delle Nazioni Unite e del correlato Accordo di Parigi sul clima.
In particolare, la Commissione Europea, nell’ambito del piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile - pubblicato l’8 marzo del 2018 - ha delineato una specifica normativa sulla sostenibilità in materia di investimenti con l’obiettivo, da un lato, di rimuovere gli ostacoli esistenti al funzionamento del mercato interno attraverso il rafforzamento della comparabilità dei prodotti e, dall’altro, di contrastare la pratica del “greenwashing”, che consiste nella commercializzazione di prodotti che valorizzano i fattori ambientali, sociali e di buon governo delle imprese (sintetizzati nell’acronimo ESG - Environmental, Social, Governance), laddove, in realtà, gli standard di base non vengono soddisfatti, così alterando la concorrenza sul mercato.
I principali provvedimenti adottati in questo contesto sono:
1. il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation), che, al fine di individuare e rendere omogenee le informazioni rese nei confronti degli investitori finali, impone degli specifici obblighi di trasparenza a carico dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari circa:
- l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti (compresi gli aspetti organizzativi, di gestione del rischio e di governance di tali processi) e nei loro processi di consulenza;
- la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei rispettivi processi decisionali in materia di investimenti e di consulenza;
- la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali degli investimenti sostenibili anche in funzione del diverso livello di ambizione dei prodotti offerti sotto il profilo ESG.
Le informazioni di cui sopra sono riportate sul sito web della Compagnia nonché sulla documentazione precontrattuale dei prodotti.
2. il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 che istituisce un quadro volto a favorire gli investimenti sostenibili (cd. Regolamento sulla Tassonomia), delineando sei specifici obiettivi ambientali e definendo i criteri per qualificare le attività economiche come “ecosostenibili”.
3. il Regolamento (UE) 2021/1257 del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (c.d. product oversight governance - “POG”), nonché nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.
Ai fini della presente informativa, si evidenzia che, attraverso l’adozione di tale ultimo Regolamento, il legislatore europeo ha inteso valorizzare le preferenze e gli obiettivi di investimento dei Clienti in ambito ESG, richiedendo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, tra l’altro, di acquisire tali informazioni e considerarle nel processo di approvazione dei prodotti, nella definizione del relativo mercato di riferimento, nonché nell’attività di distribuzione.
La valorizzazione delle preferenze di sostenibilità espresse dai potenziali Clienti in sede di profilazione
La presente informativa si propone di illustrare al potenziale Cliente, nell’ambito dell’attività di consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativo e previdenziali (nel seguito la “Consulenza”), il contenuto e la portata delle domande volte a identificare le eventuali preferenze di sostenibilità, affinché questi adotti una decisione di investimento informata, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2021/1257.
In particolare, con le domande nella sezione “Preferenze di sostenibilità” del Questionario per la valutazione della coerenza del contratto, si richiede al potenziale Cliente di manifestare l’eventuale preferenza di impiego delle proprie risorse finanziarie verso investimenti sostenibili, ovvero orientati alla tutela dell’ambiente, alla promozione sociale e alla governance economica.
Ai sensi dell’art. 2 n. 17) del Regolamento SFDR, l’“investimento sostenibile” ha ad oggetto un’attività economica che contribuisce (i) a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare; ovvero, (ii) a un obiettivo sociale, quale la lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate.
La citata disposizione puntualizza, inoltre, che gli investimenti, per essere qualificati come sostenibili, non devono arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi innanzi indicati e le imprese che ne beneficiano devono rispettare prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale e sua remunerazione e adempimento agli obblighi fiscali.
Gli obiettivi ambientali sono poi ulteriormente elencati e definiti dal Regolamento Tassonomia, laddove, in particolare, si intendono: (i) la mitigazione dei cambiamenti climatici; (ii) l’adattamento ai cambiamenti climatici; (iii) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; (iv) la transizione verso un’economia circolare; (v) la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento; (vi) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Gli investimenti esclusivamente orientati al raggiungimento dei predetti obiettivi ambientali si definiscono “ecosostenibili”.
Nell’ipotesi in cui il potenziale Cliente manifesti il proprio interesse per un investimento sostenibile, gli viene ulteriormente richiesto di specificare se la preferenza ESG è indirizzata su prodotti/opzioni di investimento che hanno anche caratteristiche ambientali, sociali e di governance (c.d. light green ex art. 8 del Regolamento SFDR), ovvero verso prodotti/opzioni di investimento esclusivamente orientati al raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali e di governance (c.d. dark green ex art. 9 del Regolamento SFDR).
Infine, viene richiesto al potenziale Cliente di manifestare l’eventuale interesse per prodotti/opzioni di investimento composti da attivi selezionati in funzione di uno o più degli obiettivi ambientali e sociali, definiti dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia.
Le preferenze così espresse dal potenziale Cliente in ambito ESG, vengono considerate in sede di consulenza, unitamente alle altre informazioni fornite, al fine di valutare che i prodotti ed i servizi consigliati siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del Cliente e che siano a lui adeguati sulla base delle informazioni raccolte in relazione alle sue preferenze in ambito sostenibilità.
G. Preferenze di sostenibilità
G1 Nelle scelte su come impiegare le sue risorse finanziarie predilige quelle orientate alla tutela dell’ambiente, alla promozione sociale e alla governance economica?
G2 E’ interessato a prodotti/opzioni di investimento che, secondo quanto riportato nell’Informativa sulla Sostenibilità, hanno caratteristiche:
G3 E’ interessato a prodotti/opzioni di investimento con le seguenti caratteristiche:
DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ RISPETTO ALLE PREFERENZE ESG
Sulla base delle informazioni fornite, si specifica che il prodotto selezionato soddisfa / non soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente.
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE) 1. Titolare del trattamento dei dati personali Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., con sede legale in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16 di seguito anche la “Società” o il “Titolare”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi al n.026. 2. Responsabile della Protezione dei dati personali La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali. 3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati particolari”); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (“Dati giudiziari”), in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente. I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg. UE. 4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: a) Finalità Assicurativa; I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, la liquidazione delle prestazioni, etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami). In relazione a tali finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE; II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti; La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella definizione di nuovi prodotti; III. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria; La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri; IV. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili; La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell’esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili; V. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa1 per la gestione del rischio assicurato; La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell’esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) Reg. UE. |
1 Per soggetti facenti parte della “catena assicurativa” si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
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*** Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V pertanto, l’eventuale omesso conferimento dei dati personali richiesti determina l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo. b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. “soft spam”; La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell’interessato a norma dell’art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. “soft spam”), comunicazioni che verranno inviate all’indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il Suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione “Diritti dell’interessato” della presente informativa e/o con quelli indicati all’interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate; c) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto2, consistenti, ad esempio, nell’invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente; d) Finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di poter offrire proposte personalizzate e/o coerenti con le sue necessità e caratteristiche. e) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuato dal Titolare, (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l’invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia); f) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) per loro fini di marketing. Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa; g) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali al Suo intermediario di riferimento, per proprie finalità di marketing. Lo stesso Le rilascerà, quale Titolare Autonomo di trattamento una separata informativa. *** In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera g), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) Reg. UE. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l’eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti non determina l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo. 5. Destinatari dei dati personali Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari: • il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento; • soggetti terzi3 coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso. |
2 Di cui all’art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
3 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa”(vedi nota 1), nonchè società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali
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L’elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, come pure l’estratto di eventuali accordi di contitolarità che possono essere richiesti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. 6. Modalità di trattamento Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei Suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate. I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l’emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antiriciclaggio. 7. Trasferimento dei Dati all’estero Ove necessario, i Suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea4 oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE. È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 8. Tempi di conservazione dei dati personali I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile. In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto e comunque non oltre 24 mesi da tale termine in caso di soft spam (lettera b)). In caso di dati relativi alla liquidazione della prestazione gli stessi saranno conservati per 5 anni dalla data della eliminazione del sinistro senza pagamento, o dalla data del pagamento di tutti gli importi dovuti. I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), e), f) e g) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell’acquisizione del consenso, mentre i dati trattati per la finalità di profilazione indicata alla lettera d) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 24 mesi dal momento dell’acquisizione del consenso. In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale. 9. Diritti dell’interessato L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.UE inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Reg. UE all’art. 15 e seguenti conferisce all’interessato: a) il diritto di revoca del consenso prestato; b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento; c) il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati; d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per |
4 la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all’art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell’interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
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un obbligo di legge; e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare; f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto; g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società; h) il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l’interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento. Il Titolare r.l.p.t. |
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Consenso al trattamento dei dati personali Presa visione dell’informativa sopra riportata: CONSENTO NON CONSENTO al trattamento dei dati particolari (stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 4. lett. a)), da parte del Titolare CONSENTO NON CONSENTO al trattamento dei dati personali per finalità di marketing effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4. lett. c)) CONSENTO NON CONSENTO al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4. lett. d)) CONSENTO NON CONSENTO al trattamento dei dati personali per finalità di marketing per conto terzi (quali indicate al punto 4. lett. e)) CONSENTO NON CONSENTO alla comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza nonché a soggetti terzi per proprie finalità di marketing (quali indicate al punto 4. lett. f)) CONSENTO NON CONSENTO alla comunicazione dei dati personali all’ intermediario di riferimento per proprie finalità di marketing (quali indicate al punto 4. lett. g)) DICHIARO DI OPPORMI all’invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. “soft spam” (quali indicate al punto 4. lett. b)) Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni. |
DICHIARAZIONI |
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo prima della sottoscrizione del contratto, nonché dell’informativa precontrattuale contenente le informazioni sull’intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei clienti, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del cliente, sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita qualora prevista e sulle remunerazioni percepite (documenti predisposti e rilasciati dall’intermediario). |
Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. |
Il sottoscritto: |
▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile;
▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito;
▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito;
▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso;
▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.
DICHIARAZIONE DI INCASSO | |
Dichiaro che il premio di perfezionamento di euro XXXX è stato incassato, salvo buon fine, in data XXXX. | |
Mezzo di pagamento del premio di perfezionamento | |
Mezzo di pagamento del premio per le rate successive | |
Mandato per addebito diretto SEPA | |
Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l’autenticità delle firme che precedono. | |
L’intermediario | L’Agenzia XXXX |