Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all’articolo
Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)
- Testo coordinato dei criteri definiti con DGR 25 maggio 2007, n. 1248, con le modifiche introdotte dalla DGR 11 luglio 2014, n. 1308.
1. convenzioni quadro di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003
2. finalità dei presenti criteri
3. requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse
4. requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse
5. determinazione del coefficiente di calcolo
6. percentuale massima di copertura dell’obbligo
7. modalità di adesione dei datori di lavoro
8. criteri di individuazione dei lavoratori disabili da inserire presso la cooperativa
9. durata delle convenzioni
10. modifica della convenzione quadro
1. convenzioni quadro di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003
L’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), individua un sistema di convenzioni quadro che, validate dalla Regione, vengono stipulate, a livello locale, tra i servizi provinciali preposti al collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), ed i consorzi di cui all’art. 8 della stessa legge.
Tali convenzioni, attraverso il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti, consentono di inserire i lavoratori disabili presso le predette cooperative e tali inserimenti sono considerati utili ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi dell’articolo 3 della legge 68/1999.
L’inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale avviene con contratto di lavoro subordinato e con l’inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato.
Ai lavoratori disabili inseriti presso la cooperativa sociale non può essere attribuito un salario minimo inferiore a quello contrattuale e non può essere applicato l’istituto del salario di primo ingresso.
2. finalità dei presenti criteri
I presenti criteri, al fine di dare organicità sul territorio regionale alle modalità di sottoscrizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 ed ai contenuti delle stesse, definiscono gli aspetti essenziali che devono essere previsti nelle convenzioni quadro, in particolare:
a. i requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse e delle cooperative sociali destinatarie delle medesime;
b. il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
c. i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo che può essere realizzata attraverso le convenzioni;
d. le modalità di adesione da parte dei datori di lavoro interessati;
e. i criteri di individuazione dei lavoratori disabili da inserire al lavoro presso la cooperativa;
f. la durata minima delle convenzioni per l’affidamento delle commesse.
3. requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse
Possono conferire commesse alle cooperative sociali i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 68/1999, associati o aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono le convenzioni quadro, che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza e che abbiano adempiuto agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 68/1999. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l’utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 5, 11 e 12 della medesima legge.
4. requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse
Le cooperative sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti:
a. essere iscritte all’albo regionale di cui alla legge regionale 26.10.2006, n. 20, ovvero essere operanti sul territorio della Provincia competente anche se solo con una unità locale;
b. essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali che sottoscrivono la convenzione quadro;
c. essere attive da almeno due anni precedenti alla sottoscrizione della convenzione stipulata dalla Provincia, dal datore di lavoro conferente la commessa e dalla cooperativa sociale per l’acquisizione della commessa medesima;
d. non avere in corso procedure concorsuali;
e. rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;
f. avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni;
g. avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
5. determinazione del coefficiente di calcolo
Il computo del numero dei lavoratori disabili occupati presso la cooperativa, utili ai fini della copertura della quota d’obbligo cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti
la commessa, si calcola dividendo il valore unitario della commessa al netto dell’IVA, a cui viene sottratto il costo di produzione diretto al netto del costo del lavoro del soggetto disabile, ma comprensivo del costo del lavoro indiretto necessario per l’effettuazione della commessa, per il costo annuo del lavoratore disabile calcolato sulla base del CCNL applicato dalle cooperative sociali, tenuto conto dei costi del tutoraggio per l’inserimento lavorativo.
Pertanto la determinazione del coefficiente di calcolo può essere schematizzata dalla seguente formula:
C = VUC - CP
CL
dove:
C = numero delle coperture
VUC = valore unitario della commessa (al netto dell’IVA)
CP = costo di produzione diretto (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i, ma comprensivo del costo del lavoro indiretto necessario per l’effettuazione della commessa)
CL = costo annuo del/la lavoratore/trice disabile
6. percentuale massima di copertura dell’obbligo
Ai datori di lavoro che conferiscono la commessa è riconosciuta, sulla base del coefficiente di calcolo definito nei presenti criteri, la copertura della quota d’obbligo a cui sono tenuti fino ad una percentuale massima del 40 per cento della quota d’obbligo, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti computabili.
Non possono beneficiare delle disposizioni contenute nei presenti criteri i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori computabili ai sensi della legge 68/1999. In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro che presentano i requisiti per poter usufruire dell’esonero ai sensi dell’articolo 5 della legge 68/1999 possono, in luogo dell’esonero, richiedere di ottemperare agli obblighi di assunzione attraverso le convenzioni di cui ai presenti criteri nei limiti e nelle ipotesi di cui alla regolamentazione nazionale e regionale in materia di esonero.
Il datore di lavoro può conferire più commesse di lavoro al fine di raggiungere la percentuale massima di copertura prevista dai presenti criteri.
7. modalità di adesione dei datori di lavoro
I datori di lavoro, che attraverso le loro associazioni hanno sottoscritto la convenzione quadro, e che intendono conferire commesse di lavoro ad una cooperativa sociale devono farne richiesta agli uffici competenti della Provincia specificando:
a. la loro posizione rispetto agli obblighi previsti dalla legge 68/1999;
b. le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto della commessa, alla durata ed ai tempi di attuazione;
c. l numero di inserimenti previsti (la quota d’obbligo assolta attraverso la commessa).
Le Province stabiliscono le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di attestazione relative all’effettivo conferimento della commessa.
Le Province, i datori di lavoro conferenti e la cooperativa destinataria della commessa sottoscrivono apposita convenzione per l’attuazione della convenzione quadro, nella quale risulti, in particolare:
a. l’impegno del datore di lavoro al conferimento della commessa, nel rispetto della convenzione quadro, ed alla realizzazione delle attività necessarie alla realizzazione della commessa conferita dal medesimo;
b. il numero degli inserimenti previsti;
c. i livelli di inquadramento dei lavoratori inseriti in cooperativa;
d. la definizione della tipologia della commessa;
e. gli impegni che la cooperativa sociale è tenuta a rispettare;
f. la durata della convenzione;
g. le modalità di risoluzione nel caso di inadempimenti gravi sia da parte della cooperativa che da parte del datore di lavoro;
h. le modalità di verifica del rispetto della Convenzione da parte degli uffici competenti della Provincia.
8. criteri di individuazione dei lavoratori disabili da inserire presso la cooperativa
L’inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale è riservato esclusivamente ai soggetti disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Tale difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è valutata dal Comitato tecnico provinciale, sentito il Servizio di integrazione lavorativa di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”).
9. durata delle convenzioni
Le convenzioni tra il privato datore di lavoro conferente la commessa, la Provincia e la cooperativa sociale destinataria della commessa, sottoscritte ai sensi della convenzione quadro, hanno durata non inferiore a due anni. L’eventuale rinnovo sarà soggetto alla valutazione collegiale degli organismi firmatari della convenzione nonché dell’organismo istituzionale individuato dalla Provincia come competente in materia.
10. modifica della convenzione quadro
Qualora le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 subiscano modificazioni, a seguito di provvedimenti ministeriali, gli impegni previsti dalle convenzioni quadro saranno modificati facendo salve le singole convenzioni già in essere.